crv_sgo_leggi

Legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 (BUR n. 45/2003)

Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta

Legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 (BUR n. 45/2003)

NORME PER LA REALIZZAZIONE DI BOSCHI NELLA PIANURA VENETA


Art. 1 – Finalità.
1. La Regione del Veneto promuove la realizzazione di boschi nel territorio di pianura al fine di:
a) migliorare la qualità dell'ambiente, dell'aria e dell'acqua nel territorio regionale;
b) fornire spazi naturali in aree verdi che consentano ai cittadini di svolgere attività ricreative e di rilassamento;
c) aumentare la sicurezza idraulica del territorio regionale interconnessa con la presenza di aree boscate;
d) ridurre gli effetti dell'inquinamento atmosferico e delle concentrazioni urbane;
e) incrementare la biodiversità negli ecosistemi di pianura favorendo la diffusione delle specie arboree ed arbustive autoctone.
e bis) concorrere alla produzione di biomasse forestali con finalità di produzione energetica e incrementare l’arboricoltura da legno. ( 1)
Art. 2 - Destinatari degli interventi.
1. Sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge:
a) le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
b) i consorzi di bonifica;
c) le fondazioni e le associazioni riconosciute e non riconosciute, non aventi carattere di impresa.
Art. 3 – Tipologie di intervento e vincoli.
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 sono previsti interventi di:
a) impianto e ripristino boschi di pianura;
b) realizzazione e ampliamento di boschi periurbani;
c) recupero a bosco di aree degradate o in dissesto idrogeologico;
c bis) impianto di siepi e filari alberati in aree agricole; ( 2)
c ter) realizzazione di parchi urbani e aree verdi attrezzate; ( 3)
c quater) realizzazione di impianti di arboricoltura da legno, anche con finalità di produzione energetica; ( 4)
d) comunicazione e divulgazione sull’utilità dei boschi per migliorare la qualità della vita.
2. Gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) c bis), c ter) e c quater) ( 5) del comma 1 sono realizzati su terreni di proprietà dei soggetti di cui all’articolo 2, o su terreni comunque nella disponibilità di tali soggetti, ( 6) e per le associazioni anche su terreni di proprietà degli associati ( 7) utilizzando esclusivamente specie arboree ed arbustive autoctone.
3. omissis ( 8)
Art. 4 – Requisiti minimi di ammissione al finanziamento.
1. Ai fini della presente legge, i progetti degli interventi ammessi al finanziamento di cui all’articolo 5 devono soddisfare i seguenti requisiti minimi:
a) per i boschi di pianura, essere costituiti da un’area di almeno due ettari accorpati, ( 9) con larghezza minima di trenta metri e copertura arboreo-arbustiva che interessi almeno l’ottanta per cento della superficie ( 10) e presentare una pendenza media non superiore al tre per cento ed una collocazione a quota non superiore a cento metri rispetto al livello del mare;
b) per i boschi periurbani, essere costituiti da un’area di almeno un ettaro accorpato, ( 11) ubicata in zone adiacenti al centro abitato.
b bis) per le siepi e i filari alberati in aree agricole avere una larghezza massima inferiore a venti metri lineari; ( 12)
b ter) per i parchi urbani e le aree verdi attrezzate, essere costituiti da un’area di almeno mezzo ettaro accorpato; ( 13)
b quater) per gli impianti di arboricoltura da legno, anche con finalità di produzione energetica, essere costituiti da un’area di almeno un ettaro accorpato. ( 14)
Art. 5 - Modalità di intervento.
1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare gli interventi previsti dalla presente legge mediante la concessione di contributi in conto capitale sino al settanta per cento del costo di realizzazione dell'intervento e per una superficie massima finanziabile di quaranta ettari per intervento e cinquemila metri lineari di siepi e filari alberati. ( 15)
1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale si avvale dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura” di cui alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 “Istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario”, che provvede alla raccolta delle domande e dei progetti, alle attività istruttorie, alla concessione dei contributi, al controllo e al collaudo. ( 16)
2. L’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario ( 17) provvede a formulare le linee guida per la progettazione e la realizzazione degli impianti, al fine di offrire un supporto di orientamento tecnico ai progettisti ed agli operatori.
3. omissis
4. omissis
5. omissis
6. omissis ( 18)
Art. 6 - Disposizioni attuative.
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali si prescinde dal parere, con proprio provvedimento definisce:
a) i termini, le modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui all’articolo 5;
b) il contributo da assegnare all’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario in relazione alle attività affidate dalla presente legge. ( 19)
2. Ai boschi realizzati con il concorso finanziario della Regione di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”.
2 bis. Gli interventi di cui alle lettere c bis), c ter) e c quater) del comma 1 dell’articolo 3 non sono da considerarsi bosco ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” e successive modificazioni. ( 20)
Art. 7 - Disposizione finanziaria e finale.
1. Per l’attuazione degli interventi previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 della presente legge, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2003 e in euro 2.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2004 e 2005, si utilizzano le risorse allocate all’u.p.b. U0095 “Risorse forestali” incrementate mediante riduzione di pari importo dell’u.p.b. U0186 “Fondo speciale per le spese di investimento” partita n. 13 “Interventi per la realizzazione di boschi nella pianura veneta” per competenza e per cassa per l’esercizio 2003 e per sola competenza per gli esercizi 2004 e 2005.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione della lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 della presente legge, si fa fronte con le risorse allocate all’u.p.b. U0011 “Attività di informazione e comunicazione istituzionale ai cittadini” del bilancio di previsione 2003 e pluriennale 2003 – 2005.


Note

( 1) Lettera aggiunta da art. 16 legge regionale 4 agosto 2006, n. 15
( 2) Lettera aggiunta da art. 17 comma 1 legge regionale 4 agosto 2006, n. 15
( 3) Lettera aggiunta da art. 17 comma 1 legge regionale 4 agosto 2006, n. 15
( 4) Lettera aggiunta da art. 17 comma 1 legge regionale 4 agosto 2006, n. 15
( 5) Le parole “c bis), c ter) e c quater)” sono aggiunte da art. 17 comma 2 lettera a) legge regionale 4 agosto 2006, n. 15
( 6) Comma così modificato da comma 1 art. 24 legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 che ha aggiunto dopo le parole “soggetti di cui all’articolo 2” la seguente frase “o su terreni comunque nella disponibilità di tali soggetti,”.
( 7) Le parole “e per le associazioni anche su terreni di proprietà degli associati” sono aggiunte da art. 17 comma 2 lettera b) legge regionale 4 agosto 2006, n. 15
( 8) Comma abrogato da art. 17 comma 3 legge regionale 4 agosto 2006, n. 15
( 9) Lettera così modificata da comma 1 art. 25 legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 che ha sostituito le parole “almeno cinque ettari accorpati” con le parole “almeno due ettari accorpati”.
( 10) L’art. 18 comma 1 legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 ha sostituito le parole: “copertura arboreo-arbustiva che interessi almeno il cinquanta per cento della superficie” con le parole “copertura arboreo-arbustiva che interessi almeno l’ottanta per cento della superficie” ed il successivo comma 3 ha stabilito che tale modifica non si applichi ai progetti di interventi per i quali sia stato pubblicato il bando per la presentazione di domande di ammissione a contributo alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 .
( 11) Lettera così modificata da comma 2 art. 25 legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 che ha sostituito le parole “almeno 2,5 ettari accorpati” con le parole “almeno un ettaro accorpato”.
( 12) Lettera aggiunta da art. 18 comma 2 legge regionale 4 agosto 2006, n. 15
( 13) Lettera aggiunta da art. 18 comma 2 legge regionale 4 agosto 2006, n. 15
( 14) Lettera aggiunta da art. 18 comma 2 legge regionale 4 agosto 2006, n. 15
( 15) Le parole “e cinquemila metri lineari di siepi e filari alberati.” sono aggiunte da art. 19 comma 1 legge regionale 4 agosto 2006, n. 15
( 16) Comma inserito da comma 1 art. 26 legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 .
( 17) Comma così modificato da comma 2 art. 26 legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 che ha sostituito le parole “L’Azienda regionale Veneto Agricoltura” con le parole “L’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario”.
( 18) Commi 3, 4, 5 e 6 abrogati da comma 3 art. 26 legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 .
( 19) Comma sostituito da comma 1 art. 27 legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 .
( 20) Comma aggiunto da art. 20 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15


SOMMARIO
Legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 (BUR n. 45/2003) - Testo storico

NORME PER LA REALIZZAZIONE DI BOSCHI NELLA PIANURA VENETA


Art. 1 – Finalità.
1. La Regione del Veneto promuove la realizzazione di boschi nel territorio di pianura al fine di:
a) migliorare la qualità dell'ambiente, dell'aria e dell'acqua nel territorio regionale;
b) fornire spazi naturali in aree verdi che consentano ai cittadini di svolgere attività ricreative e di rilassamento;
c) aumentare la sicurezza idraulica del territorio regionale interconnessa con la presenza di aree boscate;
d) ridurre gli effetti dell'inquinamento atmosferico e delle concentrazioni urbane;
e) incrementare la biodiversità negli ecosistemi di pianura favorendo la diffusione delle specie arboree ed arbustive autoctone.
Art. 2 - Destinatari degli interventi.
1. Sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge:
a) le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
b) i consorzi di bonifica;
c) le fondazioni e le associazioni riconosciute e non riconosciute, non aventi carattere di impresa.
Art. 3 – Tipologie di intervento e vincoli.
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 sono previsti interventi di:
a) impianto e ripristino boschi di pianura;
b) realizzazione e ampliamento di boschi periurbani;
c) recupero a bosco di aree degradate o in dissesto idrogeologico;
d) comunicazione e divulgazione sull’utilità dei boschi per migliorare la qualità della vita.
2. Gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono realizzati su terreni di proprietà dei soggetti di cui all’articolo 2, utilizzando esclusivamente specie arboree ed arbustive autoctone.
3. Le superfici boscate realizzate con il contributo di cui alla presente legge non possono essere ridotte nella loro estensione.
Art. 4 – Requisiti minimi di ammissione al finanziamento.
1. Ai fini della presente legge, i progetti degli interventi ammessi al finanziamento di cui all’articolo 5 devono soddisfare i seguenti requisiti minimi:
a) per i boschi di pianura, essere costituiti da un’area di almeno cinque ettari accorpati, con larghezza minima di trenta metri e copertura arboreo-arbustiva che interessi almeno il cinquanta per cento della superficie e presentare una pendenza media non superiore al tre per cento ed una collocazione a quota non superiore a cento metri rispetto al livello del mare;
b) per i boschi periurbani, essere costituiti da un’area di almeno 2,5 ettari accorpati, ubicata in zone adiacenti al centro abitato.
Art. 5 - Modalità di intervento.
1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare gli interventi previsti dalla presente legge mediante la concessione di contributi in conto capitale sino al settanta per cento del costo di realizzazione dell'intervento e per una superficie massima finanziabile di quaranta ettari per intervento.
2. L’Azienda regionale Veneto Agricoltura provvede a formulare le linee guida per la progettazione e la realizzazione degli impianti, al fine di offrire un supporto di orientamento tecnico ai progettisti ed agli operatori.
3. Le domande per accedere ai benefici della presente legge sono presentate all’Azienda regionale Veneto Agricoltura, unitamente a un progetto preliminare che definisca gli interventi che si intendono realizzare.
4. L’Azienda regionale Veneto Agricoltura provvede, alla verifica della ammissibilità delle domande presentate, alla valutazione dei progetti allegati alle domande ammesse e alla predisposizione delle graduatorie, distinte per province, dei progetti finanziabili da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale.
5. La Giunta regionale determina, sulla base delle graduatorie approvate, i progetti di intervento ammessi al finanziamento, riservando una quota pari ad almeno il sessanta per cento delle risorse ai progetti approvati presentati dai comuni.
6. L’Azienda regionale Veneto Agricoltura approva i progetti esecutivi degli interventi ammessi al finanziamento entro sessanta giorni dalla loro presentazione e verifica la corretta realizzazione degli stessi.
Art. 6 - Disposizioni attuative.
1. La Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere medesimo, con proprio provvedimento definisce:
a) i termini, le modalità e i criteri per la presentazione e l’esame delle domande di ammissione a contributo;
b) le modalità per la erogazione dei contributi;
c) il contributo da assegnare all’Azienda regionale Veneto Agricoltura in relazione alle attività affidate dalla presente legge.
2. Ai boschi realizzati con il concorso finanziario della Regione di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”.
Art. 7 - Disposizione finanziaria e finale.
1. Per l’attuazione degli interventi previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 della presente legge, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2003 e in euro 2.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2004 e 2005, si utilizzano le risorse allocate all’u.p.b. U0095 “Risorse forestali” incrementate mediante riduzione di pari importo dell’u.p.b. U0186 “Fondo speciale per le spese di investimento” partita n. 13 “Interventi per la realizzazione di boschi nella pianura veneta” per competenza e per cassa per l’esercizio 2003 e per sola competenza per gli esercizi 2004 e 2005.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione della lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 della presente legge, si fa fronte con le risorse allocate all’u.p.b. U0011 “Attività di informazione e comunicazione istituzionale ai cittadini” del bilancio di previsione 2003 e pluriennale 2003 – 2005.


SOMMARIO