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Legge regionale 27 ottobre 2003, n. 25 (BUR n. 103/2003)
Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 11 e proroga dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 'Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)'
Sommario
“Legge regionale 27 ottobre 2003, n. 25 (BUR n. 103/2003) - Testo vigente”
S O M M A R I O
RIDETERMINAZIONE DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 4 APRILE 2003, n. 11 E PROROGA DEI TERMINI DELLA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 1996, n. 17 “PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE (1996-2001)”
Legge abrogata dall’articolo 6, comma 1, lettera d), della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 .
SOMMARIO
- Legge regionale 27 ottobre 2003, n. 25 (BUR n. 103/2003) (Abrogata)
- RIDETERMINAZIONE DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 4 APRILE 2003, n. 11 E PROROGA DEI TERMINI DELLA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 1996, n. 17 “PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE (1996-2001)”
Sommario
“Legge regionale 27 ottobre 2003, n. 25 (BUR n. 103/2003) - Testo storico”
S O M M A R I O
- Legge regionale 27 ottobre 2003, n. 25 (BUR n. 103/2003) (Novellazione) - Testo storico
- RIDETERMINAZIONE DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 4 APRILE 2003, N. 11 E PROROGA DEI TERMINI DELLA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 1996, N. 17 “PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE (1996-2001)”
RIDETERMINAZIONE DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 4 APRILE 2003, n. 11 E PROROGA DEI TERMINI DELLA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 1996, n. 17 “PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE (1996-2001)”
Art. 1 - Proroga dei termini.
1. La validità del vigente Piano faunistico venatorio regionale, di cui alla
legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 "Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)" e successive modificazioni è prorogata sino al 31 marzo 2004.
Art. 2 - Rideterminazione del termine per la approvazione dei piani faunistico venatori provinciali.
1. Il termine previsto dall'articolo 2 della
legge regionale 4 aprile 2003, n. 11 è rideterminato al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che le Province abbiano approvato e trasmesso i piani faunistico venatori provinciali con le previsioni di cui all'articolo 9, comma 2 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", la Giunta regionale predispone il piano faunistico venatorio regionale, tenuto conto dei piani faunistico venatori provinciali approvati e trasmessi.
2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che le Province abbiano approvato e trasmesso i piani faunistico venatori provinciali con le previsioni di cui all'articolo 9, comma 2 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", la Giunta regionale predispone il piano faunistico venatorio regionale, tenuto conto dei piani faunistico venatori provinciali approvati e trasmessi.
Art. 3 - Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
SOMMARIO
- Legge regionale 27 ottobre 2003, n. 25 (BUR n. 103/2003) (Novellazione) - Testo storico
- RIDETERMINAZIONE DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 4 APRILE 2003, n. 11 E PROROGA DEI TERMINI DELLA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 1996, n. 17 “PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE (1996-2001)”