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Legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 (BUR n. 12/2004)
Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004.
Sommario
“Legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 (BUR n. 12/2004) - Testo vigente”
S O M M A R I O
- Legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 (BUR n. 12/2004)
- LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2004
- Art. 1 – Quadro finanziario di riferimento.
- Art. 2 – Rifinanziamenti e fondi speciali.
- Art. 3 – “Modifica della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30 “ Interventi per favorire l’attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull’ordinamento delle autonomie locali, nonché della legge 15 marzo 1997, n. 59 e della legge 15 maggio 1997, n. 127” .
- Art. 4 – Interventi regionali per favorire l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali.
- Art. 5 – Intervento a favore del Comune di Malborghetto-Valbruna.
- Art. 6 – Disposizioni per il personale regionale assegnato a strutture situate al di fuori della Regione.
- Art. 7 - Modifiche dell’articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione” e successive modificazioni.
- Art. 8 - Modifica all’articolo 14 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 “Istituzione del Difensore civico” e dell’articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 “Istituzione dell’ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori”. (4)
- Art. 9 - Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali".
- Art. 10 – Contributi a favore dei consorzi e delle cooperative di pesca che esercitano attività di mitilicoltura nelle acque interne della Regione Veneto.
- Art. 11 – Programma di zonazione vitivinicola regionale.
- Art. 12 - Disposizioni integrative e modifiche della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 "Norme per la tutela e la valorizzazione delle produzioni orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali".
- Art. 13 – Contributi a favore dei consorzi di bonifica per l’emergenza siccità.
- Art. 14 - Indennizzi per le infezioni di fuoco batterico delle pomacee.
- Art. 15 - Contributo straordinario per le spese di primo insediamento a Verona dell’Autority nazionale per la sicurezza alimentare.
- Art. 16 - Piano di monitoraggio per la ricerca di aflatossine nel latte.
- Art. 17 – Modifica della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 “Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e disposizioni in materia di basi informative territoriali”.
- Art. 18 – Spese per l'attuazione del Sistema informativo territoriale.
- Art. 19 – Partecipazione regionale ad una costituenda società per favorire la realizzazione e la gestione dell’area ecologicamente attrezzata di Porto Marghera.
- Art. 20 – Modifiche alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.
- Art. 21 – Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni.
- Art. 22 - Interventi per il risanamento del fiume Fratta Gorzone e del suo bacino.
- Art. 23 - Redazione di un Master Plan per il coordinamento degli interventi in materia di salvaguardia del territorio, recupero e protezione ambientale.
- Art. 24 - Nuove norme per la disciplina della attività di cava.
- Art. 25 – Fondo di rotazione per interventi urgenti di protezione civile.
- Art. 26 - Definizione agevolata del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
- Art. 27 – Sistema ferroviario metropolitano regionale (SFMR).
- Art. 28 – Modifica dell'articolo 30 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003".
- Art. 29 – Disposizioni relative al termine previsto dal comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale” e successive modificazioni.
- Art. 30 – Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 "Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti" e successive modificazioni.
- Art. 31 - Modifica della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 “Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti” in materia di trasferimento merci su rotaia.
- Art. 32 – Prestazioni socio-sanitarie per l’assistenza di persone non autosufficienti in strutture residenziali accreditate.
- Art. 33 – Criteri di accesso per gli interventi rivolti alle persone non autosufficienti.
- Art. 34 - Indirizzi per l’assistenza delle persone non autosufficienti.
- Art. 35 - Disposizioni in materia di sistema integrato di interventi e servizi socio sanitari.
- Art. 36 – Contributi per l'adeguamento e la realizzazione di strutture, impianti e arredi nel settore socio-sanitario.
- Art. 37 – Modifiche alla legge regionale 14 settembre 1994 n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal Decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”.
- Art. 38 - Rapporti con l'organizzazione mondiale della sanità (OMS).
- Art. 39 - Disposizioni in materia di poli ospedalieri unici.
- Art. 40 - Realizzazione di un centro regionale sulla sclerosi multipla.
- Art. 41 - Modifica degli articoli 1 e 3 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 "Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il metodo Doman o Vojta", come modificata dalla legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41.
- Art. 42 - Contributi per la sorveglianza sanitaria sugli ex esposti all'amianto e CVM.
- Art. 43 - Modifica dell’articolo 11 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria" così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517".
- Art. 44 – Intervento per la collocazione del frammento della Torre sud del World Trade Center.
- [Art. 45 – Interventi regionali per l'arte contemporanea. (37)
- Art. 46 – Interventi per le celebrazioni del quarto centenario del taglio del Po di Porto Viro (1604 - 2004).
- Art. 47 - Costituzione di una fondazione culturale nel comune di Rovigo. (38)
- Art. 48 – Modifiche della legge regionale 6 aprile 1999, n. 13 “Interventi regionali per i patti territoriali” e successive modificazioni.
- Art. 49 – Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”
- Art. 50 - Ricapitalizzazione della Veneto Sviluppo S.p.A. e modifica della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.”.
- Art. 51 - Modifiche della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 “Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni”.
- Art. 52 - Contributi alle Comunità montane per gli oneri sostenuti per il personale trasferito dai Consorzi forestali soppressi ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 “Norme sull’istituzione e il funzionamento delle Comunità montane”.
- Art. 53 - Partecipazione in qualità di socio della Regione del Veneto alla Fondazione la Casa Onlus di Padova.
- Art. 54 - Gestione dei corsi per l'obbligo formativo.
- Art. 55 - Modifica della legge regionale 30 ottobre 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro” e successive modificazioni e integrazioni.
- Art. 56 - Disposizioni relative alla legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 "Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi".
- Art. 57 - Interventi di promozione, sostegno e valorizzazione della scuola veneta.
- Art. 58 - Contributo alla Fondazione Studi Universitari Vicenza.
- Art. 59 - Disposizioni in materia di diritto allo studio non universitario.
- Art. 60 - Contributo straordinario a favore della Scuola del Vetro Abate Zanetti di Murano.
- Art. 61 - Intervento per la scolarizzazione di audiolesi di origine veneta provenienti dall’Argentina.
- Art. 62 - Politiche di pari opportunità: centri risorse.
- Art. 63 - Disposizioni in materia di attività sportiva nelle scuole.
- Art. 64 - Contributo alla Comunità ebraica di Padova per il ripristino dei Cimiteri Ebraici di Padova e Rovigo.
- Art. 65 - Interventi urgenti per il recupero della Chiesa degli Eremitani.
- Art. 66 - Costruzione di una scuola materna ed elementare in Piove di Sacco.
- Art. 67 - Contributo straordinario al Comune di Vazzola (TV) per interventi di recupero del sito storico - architettonico di Borgo Malanotte.
- Art. 68 - Contributo straordinario per il comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella.
- Art. 69 - Contributo al Comune di S. Zeno di Montagna per l’impianto di risalita Prada Costabella.
- Art. 70 - Modifiche alla legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 “Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale” e successive modificazioni.
- Art. 71 - Contributo straordinario ai Comitati e Federazioni delle Associazioni dei Veneti nel Mondo.
- Art. 72 – Dichiarazione d’urgenza
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2004
Art. 1 – Quadro finanziario di riferimento.
1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l’esercizio 2004, comprensivo delle operazioni a carico dello Stato e della ristrutturazione di passività preesistenti, è fissato, in termini di competenza, in euro 1.033.712.957,00.
Art. 2 – Rifinanziamenti e fondi speciali.
1. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2004 e pluriennale 2004-2006, in relazione a leggi settoriali di spesa, la cui quantificazione, ai sensi dell’
articolo 2 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”, è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella tabella A allegata alla presente legge.
2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali, ai sensi e per gli effetti dell’ articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 , per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell’esercizio 2004, sono determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 nelle misure indicate nelle tabelle B e C allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese d’investimento.
3. Le quote dei fondi speciali di cui al comma 2 non possono essere utilizzate per destinazioni diverse dalla copertura finanziaria di nuovi provvedimenti legislativi da approvare nel corso dell’esercizio.
2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali, ai sensi e per gli effetti dell’ articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 , per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell’esercizio 2004, sono determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 nelle misure indicate nelle tabelle B e C allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese d’investimento.
3. Le quote dei fondi speciali di cui al comma 2 non possono essere utilizzate per destinazioni diverse dalla copertura finanziaria di nuovi provvedimenti legislativi da approvare nel corso dell’esercizio.
Art. 3 – “Modifica della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30 “ Interventi per favorire l’attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull’ordinamento delle autonomie locali, nonché della legge 15 marzo 1997, n. 59 e della legge 15 maggio 1997, n. 127” .
1. Il titolo della
legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30 , come modificato dall’articolo 2, comma 1, della
legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 , è così sostituito:
“Interventi per favorire l’attuazione del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, nonché della legge 15 marzo 1997, n. 59 e della legge 15 maggio 1997, n. 127”.
2. L’ articolo 1 della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30 , come modificata dall’articolo 2, comma 2, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 , è così sostituito:
omissis ( 1)
3. Agli oneri di cui al comma 2, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2004, si fa fronte con le risorse allocate all’u.p.b. U0005 “Interventi indistinti a favore degli enti locali” del bilancio di previsione 2004.
2. L’ articolo 1 della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30 , come modificata dall’articolo 2, comma 2, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 , è così sostituito:
omissis ( 1)
3. Agli oneri di cui al comma 2, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2004, si fa fronte con le risorse allocate all’u.p.b. U0005 “Interventi indistinti a favore degli enti locali” del bilancio di previsione 2004.
Art. 4 – Interventi regionali per favorire l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali.
omissis (
2)
Art. 5 – Intervento a favore del Comune di Malborghetto-Valbruna.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo fino a un massimo di euro 1.000.000,00 al Comune di Malborghetto-Valbruna (UD), colpito dall'alluvione dell'agosto 2003, da destinare alla ricostruzione del campanile della chiesa parrocchiale in frazione Ugovizza.
2. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 1 si applicano le modalità previste dalla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per la costruzione in zone classificate sismiche”.
3. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte mediante l’utilizzo delle risorse allocate nell’u.p.b. U0224 “Interventi strutturali nel campo della solidarietà” del bilancio di previsione 2004.
2. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 1 si applicano le modalità previste dalla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per la costruzione in zone classificate sismiche”.
3. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte mediante l’utilizzo delle risorse allocate nell’u.p.b. U0224 “Interventi strutturali nel campo della solidarietà” del bilancio di previsione 2004.
Art. 6 – Disposizioni per il personale regionale assegnato a strutture situate al di fuori della Regione.
1. Al personale regionale residente nel Veneto, assegnato ad una sede di servizio situata fuori dal territorio della Regione ma nell’ambito del territorio nazionale, spetta un rimborso spese forfetario correlato agli indici del costo della vita della città in cui si trova la sede di assegnazione (u.p.b. U0017 “Oneri per il personale”).
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina la durata e il trattamento economico di cui al comma 1.
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina la durata e il trattamento economico di cui al comma 1.
Art. 7 - Modifiche dell’articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione” e successive modificazioni.
1. Dopo il comma 6 dell’
articolo 8 della
legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 3)
omissis ( 3)
Art. 8 - Modifica all’articolo 14 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 “Istituzione del Difensore civico” e dell’articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 “Istituzione dell’ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori”. (4)
1. All’
articolo 14 della
legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 , è inserito, dopo il comma 2, il seguente comma 2 bis:
omissis ( 5)
2. Dopo il comma 3 dell’ articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 , è aggiunto il seguente comma 3 bis:
omissis ( 6)
omissis ( 5)
2. Dopo il comma 3 dell’ articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 , è aggiunto il seguente comma 3 bis:
omissis ( 6)
Art. 9 - Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali".
1. All'
articolo 7 della
legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1 bis:
omissis ( 7)
omissis ( 7)
Art. 10 – Contributi a favore dei consorzi e delle cooperative di pesca che esercitano attività di mitilicoltura nelle acque interne della Regione Veneto.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore dei consorzi e delle cooperative di pesca che esercitano attività di mitilicoltura nelle acque interne della Regione del Veneto, a parziale ristoro dei danni subiti a causa delle gravi morie di mitili (Mytilus galloprovincialis) verificatesi nelle acque lagunari della Regione del Veneto durante il periodo estivo 2003. A tal fine la Giunta regionale determina, sentita la competente Commissione consiliare, i criteri e le modalità di concessione ed erogazione del contributo.
2. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2004, si fa fronte mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie allocate nell’u.p.b. U0034 “Servizi integrati agro-faunistico-venatori e sviluppo delle attività ittiche e della pesca” del bilancio di previsione 2004.
3. Gli effetti del presente articolo sono subordinati all’acquisizione del parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi del Trattato CE e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
2. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2004, si fa fronte mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie allocate nell’u.p.b. U0034 “Servizi integrati agro-faunistico-venatori e sviluppo delle attività ittiche e della pesca” del bilancio di previsione 2004.
3. Gli effetti del presente articolo sono subordinati all’acquisizione del parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi del Trattato CE e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Art. 11 – Programma di zonazione vitivinicola regionale.
1. Al fine di migliorare i livelli qualitativi delle produzioni vitivinicole e consolidare i livelli di commercializzazione delle stesse, la Giunta regionale approva un programma triennale di zonazione delle aree viticole interessate dalle denominazioni d'origine.
2. La Giunta regionale determina, sentita la competente Commissione consiliare, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore dei consorzi di tutela delle denominazioni che hanno fatto richiesta e nel limite delle disponibilità di cui al comma 4, prevedendo una compartecipazione finanziaria fino ad un massimo del 70 per cento della spesa complessiva per la realizzazione della zonazione. La restante quota è a carico del consorzio beneficiario.
3. Il coordinamento tecnico e scientifico nonché la realizzazione della zonazione delle aree viticole è affidato all'Azienda regionale Veneto Agricoltura che assicura la messa a disposizione dei dati, secondo i criteri dettati dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato per la ricerca e sviluppo di cui alla Comunicazione n. 45 del 1996 (96/C 45/06)
4. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in euro 400.000,00 per l’esercizio 2004 e in euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2005 e 2006, si fa fronte con le risorse allocate all’u.p.b. U0040 “Interventi strutturali nel settore delle colture” del bilancio di previsione 2004 e pluriennale 2004-2006.
2. La Giunta regionale determina, sentita la competente Commissione consiliare, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore dei consorzi di tutela delle denominazioni che hanno fatto richiesta e nel limite delle disponibilità di cui al comma 4, prevedendo una compartecipazione finanziaria fino ad un massimo del 70 per cento della spesa complessiva per la realizzazione della zonazione. La restante quota è a carico del consorzio beneficiario.
3. Il coordinamento tecnico e scientifico nonché la realizzazione della zonazione delle aree viticole è affidato all'Azienda regionale Veneto Agricoltura che assicura la messa a disposizione dei dati, secondo i criteri dettati dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato per la ricerca e sviluppo di cui alla Comunicazione n. 45 del 1996 (96/C 45/06)
4. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in euro 400.000,00 per l’esercizio 2004 e in euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2005 e 2006, si fa fronte con le risorse allocate all’u.p.b. U0040 “Interventi strutturali nel settore delle colture” del bilancio di previsione 2004 e pluriennale 2004-2006.
Art. 12 - Disposizioni integrative e modifiche della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 "Norme per la tutela e la valorizzazione delle produzioni orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali".
1. Nella lettera a) del comma 1 dell'
articolo 1 della
legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 , sono aggiunte alla fine le parole "
e della produzione e del commercio di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite".
2. La lettera c) del comma 2 dell' articolo 1 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 è abrogata.
3. Dopo il comma 2 dell' articolo 1 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 è aggiunto il seguente comma 2 bis:
omissis ( 8)
4. Agli oneri derivanti dall'organizzazione dei corsi, previsti dall' articolo 5 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 , quantificati in euro 10.000,00 per l'esercizio 2004 si fa fronte con le risorse allocate all'u.p.b. U0039 “Lotta e profilassi delle malattie delle colture agricole”.
2. La lettera c) del comma 2 dell' articolo 1 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 è abrogata.
3. Dopo il comma 2 dell' articolo 1 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 è aggiunto il seguente comma 2 bis:
omissis ( 8)
4. Agli oneri derivanti dall'organizzazione dei corsi, previsti dall' articolo 5 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 , quantificati in euro 10.000,00 per l'esercizio 2004 si fa fronte con le risorse allocate all'u.p.b. U0039 “Lotta e profilassi delle malattie delle colture agricole”.
Art. 13 – Contributi a favore dei consorzi di bonifica per l’emergenza siccità.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere, ai consorzi di bonifica, un contributo straordinario sulle maggiori spese sostenute per l’utilizzo della energia elettrica necessaria per l’esercizio degli impianti irrigui, a seguito degli eventi eccezionali siccitosi verificatesi nell’estate 2003.
2. La Giunta regionale determina le modalità di presentazione delle domande e della documentazione relativa alle maggiori spese sostenute e comprovate dai bilanci consuntivi, nonché i criteri di ripartizione del contributo di cui al comma 1 tra i consorzi di bonifica.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2004, si fa fronte con le risorse allocate all’u.p.b. U0091 “Gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di bonifica” del bilancio di previsione per l’esercizio 2004.
2. La Giunta regionale determina le modalità di presentazione delle domande e della documentazione relativa alle maggiori spese sostenute e comprovate dai bilanci consuntivi, nonché i criteri di ripartizione del contributo di cui al comma 1 tra i consorzi di bonifica.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2004, si fa fronte con le risorse allocate all’u.p.b. U0091 “Gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di bonifica” del bilancio di previsione per l’esercizio 2004.
Art. 14 - Indennizzi per le infezioni di fuoco batterico delle pomacee.
1. Al fine di sostenere i redditi delle imprese agricole e di quelle svolgenti attività vivaistica i cui impianti arborei sono stati interessati dall’infezione di “Erwinia amylovora”, fuoco batterico delle pomacee, è concesso un aiuto per indennizzare i mancati redditi e i maggiori oneri conseguenti ai provvedimenti restrittivi dell’attività disposti dall’autorità fitosanitaria.
2. L’aiuto è concesso nella misura massima dell’ottanta per cento dei danni indiretti subiti dall’azienda ed interviene quando l’incidenza del danno sull’attività economica dell’impresa è almeno pari o superiore al trenta per cento.
3. Per far fronte all’onere di cui al presente articolo è previsto uno stanziamento di euro 1.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2004 (u.p.b. U0039 “Lotta e profilassi delle malattie delle colture agricole”).
4. L’attuazione del presente articolo è subordinata all’acquisizione del parere di conformità da parte della Commissione Europa ai sensi dell’articolo 88 del Trattato.
2. L’aiuto è concesso nella misura massima dell’ottanta per cento dei danni indiretti subiti dall’azienda ed interviene quando l’incidenza del danno sull’attività economica dell’impresa è almeno pari o superiore al trenta per cento.
3. Per far fronte all’onere di cui al presente articolo è previsto uno stanziamento di euro 1.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2004 (u.p.b. U0039 “Lotta e profilassi delle malattie delle colture agricole”).
4. L’attuazione del presente articolo è subordinata all’acquisizione del parere di conformità da parte della Commissione Europa ai sensi dell’articolo 88 del Trattato.
Art. 15 - Contributo straordinario per le spese di primo insediamento a Verona dell’Autority nazionale per la sicurezza alimentare.
1. Per le spese di primo insediamento nel Comune di Verona dell’Autority nazionale per la sicurezza alimentare, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di euro 1.000.000,00 (u.p.b. U0046 “Servizi alle imprese e alla collettività rurale”).
2. Le modalità per l’erogazione del contributo sono definite con apposito protocollo di intesa tra la Giunta regionale e gli enti interessati.
2. Le modalità per l’erogazione del contributo sono definite con apposito protocollo di intesa tra la Giunta regionale e gli enti interessati.
Art. 16 - Piano di monitoraggio per la ricerca di aflatossine nel latte.
1. Al fine di aumentare il livello della qualità di sicurezza del latte e dei prodotti lattiero caseari esitati al consumo umano, la Giunta regionale per il tramite della associazione regionale produttori latte e degli enti strumentali della regione, predispone, nell’ambito del piano triennale per la sicurezza alimentare, un progetto di monitoraggio per la ricerca di aflatossine da effettuarsi presso le aziende produttrici di latte.
2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere aiuti nella misura massima del 60 per cento delle spese ammissibili per le analisi di laboratorio previste dal progetto di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale emana, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un disciplinare che stabilisce criteri e sistemi di controllo al fine di garantire la salubrità degli alimenti destinati alle persone e anche agli animali.
4. Viene istituito un fondo apposito per la ricerca finalizzata a stabilire e prevenire fattori di rischio nel sistema alimentare.
5. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per l’anno 2004 (u.p.b. U0031 “Servizi a favore delle produzioni zootecniche”).
2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere aiuti nella misura massima del 60 per cento delle spese ammissibili per le analisi di laboratorio previste dal progetto di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale emana, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un disciplinare che stabilisce criteri e sistemi di controllo al fine di garantire la salubrità degli alimenti destinati alle persone e anche agli animali.
4. Viene istituito un fondo apposito per la ricerca finalizzata a stabilire e prevenire fattori di rischio nel sistema alimentare.
5. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per l’anno 2004 (u.p.b. U0031 “Servizi a favore delle produzioni zootecniche”).
Art. 17 – Modifica della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 “Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e disposizioni in materia di basi informative territoriali”.
1. Il comma 1 dell’
articolo 3 della
legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 come modificato dall’articolo 13 della
legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 , è sostituito dal seguente:
omissis ( 9)
2. Dopo il comma 1 dell’ articolo 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 , è inserito il seguente comma:
omissis ( 10)
3. Il comma 2 dell’ articolo 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 come modificato dall’articolo 13 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 , è sostituito dal seguente:
omissis ( 11)
4. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 come modificato dall’articolo 13 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 , dopo le parole : ”fino a 15.000 abitanti” sono inserite le parole “ e gli Enti di gestione di cui al comma 1 bis”; dopo le parole: “ base dati” sono soppresse le parole: “ di cui al comma 1 e connesse spese per consulenze tecniche”.
5. Agli oneri conseguenti all’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2004, si provvede con le risorse allocate all’u.p.b. U0085 “Studi, ricerche ed indagini al servizio del territorio” del bilancio di previsione 2004. ( 12)
omissis ( 9)
2. Dopo il comma 1 dell’ articolo 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 , è inserito il seguente comma:
omissis ( 10)
3. Il comma 2 dell’ articolo 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 come modificato dall’articolo 13 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 , è sostituito dal seguente:
omissis ( 11)
4. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 come modificato dall’articolo 13 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 , dopo le parole : ”fino a 15.000 abitanti” sono inserite le parole “ e gli Enti di gestione di cui al comma 1 bis”; dopo le parole: “ base dati” sono soppresse le parole: “ di cui al comma 1 e connesse spese per consulenze tecniche”.
5. Agli oneri conseguenti all’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2004, si provvede con le risorse allocate all’u.p.b. U0085 “Studi, ricerche ed indagini al servizio del territorio” del bilancio di previsione 2004. ( 12)
Art. 18 – Spese per l'attuazione del Sistema informativo territoriale.
1. La Giunta regionale , in armonia con gli obiettivi programmatici e secondo le finalità previste dal "Terzo programma di attuazione" approvato ai sensi della
legge regionale 16 luglio 1976, n. 28 “Formazione della Carta tecnica regionale”, promuove la creazione e lo sviluppo del Sistema informativo territoriale (SIT) che si relaziona con il Sistema informativo regionale del Veneto (SIRV), strumento informatico e informativo finalizzato alla raccolta, elaborazione e diffusione delle informazioni relative agli aspetti fisici e morfologici, ambientali e socio-economici dei dati territoriali.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1, quantificati in euro 150.000,00 per l’esercizio 2004, si fa fronte per euro 75.000,00 con le risorse allocate all’u.p.b. U0085 "Studi, ricerche ed indagini al servizio del territorio" e per euro 75.000,00 con le risorse allocate all’u.p.b. U0087 “Interventi per l’assetto territoriale” del bilancio di previsione 2004.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1, quantificati in euro 150.000,00 per l’esercizio 2004, si fa fronte per euro 75.000,00 con le risorse allocate all’u.p.b. U0085 "Studi, ricerche ed indagini al servizio del territorio" e per euro 75.000,00 con le risorse allocate all’u.p.b. U0087 “Interventi per l’assetto territoriale” del bilancio di previsione 2004.
Art. 19 – Partecipazione regionale ad una costituenda società per favorire la realizzazione e la gestione dell’area ecologicamente attrezzata di Porto Marghera.
1. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare, tramite la finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A., alla costituenda società mista a prevalente capitale pubblico, con la partecipazione paritaria e complessivamente maggioritaria del Comune di Venezia e della Regione, al fine di promuovere la bonifica del sito di interesse nazionale di Porto Marghera, individuato ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la realizzazione di infrastrutture per l’area produttiva di Porto Marghera, nonché la sua gestione quale area ecologicamente attrezzata, per migliorare gli standard ambientali di processo e di prodotto, anche mediante processi integrati di trattamento e recupero di rifiuti industriali e materie seconde.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la società promuove:
a) la realizzazione di impianti ed infrastrutture;
b) la predisposizione e l’integrazione di studi tecnici e ricerche di mercato sulle tecnologie utili e convenienti per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica dell’area e per i servizi ambientali in generale;
c) la progettazione e realizzazione di singoli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione delle aree;
d) la stipula di convenzioni con la Regione del Veneto per la predisposizione e la realizzazione di particolari programmi o progetti di attività riguardanti il sito di Porto Marghera;
e) la partecipazione della popolazione alle scelte da attuare a Porto Marghera, attraverso forme di coinvolgimento che assicurino l’informazione e la consultazione, secondo la metodologia ed i principi di Agenda 21.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2004, si fa fronte mediante l’utilizzo delle risorse allocate all’u.p.b. U0065 “Partecipazione al capitale sociale” del bilancio di previsione 2004.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la società promuove:
a) la realizzazione di impianti ed infrastrutture;
b) la predisposizione e l’integrazione di studi tecnici e ricerche di mercato sulle tecnologie utili e convenienti per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica dell’area e per i servizi ambientali in generale;
c) la progettazione e realizzazione di singoli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione delle aree;
d) la stipula di convenzioni con la Regione del Veneto per la predisposizione e la realizzazione di particolari programmi o progetti di attività riguardanti il sito di Porto Marghera;
e) la partecipazione della popolazione alle scelte da attuare a Porto Marghera, attraverso forme di coinvolgimento che assicurino l’informazione e la consultazione, secondo la metodologia ed i principi di Agenda 21.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2004, si fa fronte mediante l’utilizzo delle risorse allocate all’u.p.b. U0065 “Partecipazione al capitale sociale” del bilancio di previsione 2004.
Art. 20 – Modifiche alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.
1. Dopo il comma 2 dell’
articolo 15 della
legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti commi 2 bis, 2 ter e 2 quater:
omissis ( 13)
2. omissis ( 14)
3. Nella lettera a) del comma 1 dell’ articolo 17 e nel comma 3 dell’ articolo 52 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , le parole “della portata” sono sostituite dalle parole “dei volumi”.
4. La lettera b) del comma 2 dell’ articolo 13 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 e successive modificazioni, è così modificata:
omissis ( 15)
5. Nell’ articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 e successive modificazioni, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma 6 bis:
omissis ( 16)
6. Nel comma 1 dell’ articolo 49 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 e successive modificazioni, dopo le parole “e termali” aggiungere “o altra struttura regionale”.
omissis ( 13)
2. omissis ( 14)
3. Nella lettera a) del comma 1 dell’ articolo 17 e nel comma 3 dell’ articolo 52 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , le parole “della portata” sono sostituite dalle parole “dei volumi”.
4. La lettera b) del comma 2 dell’ articolo 13 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 e successive modificazioni, è così modificata:
omissis ( 15)
5. Nell’ articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 e successive modificazioni, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma 6 bis:
omissis ( 16)
6. Nel comma 1 dell’ articolo 49 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 e successive modificazioni, dopo le parole “e termali” aggiungere “o altra struttura regionale”.
Art. 21 – Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni.
1. Dopo il comma 2 dell’
articolo 82 della
legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , sono aggiunti i seguenti commi 2 bis ed 2 ter:
omissis ( 17)
2. Dopo il comma 1 dell’ articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , è aggiunto il seguente comma 1 bis:
omissis ( 18)
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, tutte le derivazioni di acque sotterranee devono essere dotate di idonei strumenti per la misura dei volumi utilizzati; il disciplinare che regola la concessione di derivazione deve indicare le caratteristiche di detta strumentazione e le modalità di comunicazione o visura dei dati misurati per cui il concessionario deve attenersi.
4. Dopo il comma 3 dell’ articolo 84, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , è aggiunto il seguente comma 3 bis:
omissis ( 19)
5. Dopo il comma 4 dell’ articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , è aggiunto il seguente comma 4 bis:
omissis ( 20)
6. Agli oneri necessari per l’applicazione del presente articolo si provvede con le risorse allocate all’u.p.b. U0102 “Studi, monitoraggio e controllo per la difesa del suolo”.
omissis ( 17)
2. Dopo il comma 1 dell’ articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , è aggiunto il seguente comma 1 bis:
omissis ( 18)
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, tutte le derivazioni di acque sotterranee devono essere dotate di idonei strumenti per la misura dei volumi utilizzati; il disciplinare che regola la concessione di derivazione deve indicare le caratteristiche di detta strumentazione e le modalità di comunicazione o visura dei dati misurati per cui il concessionario deve attenersi.
4. Dopo il comma 3 dell’ articolo 84, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , è aggiunto il seguente comma 3 bis:
omissis ( 19)
5. Dopo il comma 4 dell’ articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , è aggiunto il seguente comma 4 bis:
omissis ( 20)
6. Agli oneri necessari per l’applicazione del presente articolo si provvede con le risorse allocate all’u.p.b. U0102 “Studi, monitoraggio e controllo per la difesa del suolo”.
Art. 22 - Interventi per il risanamento del fiume Fratta Gorzone e del suo bacino.
1. Al fine di dare soluzione ai problemi ambientali del fiume Fratta Gorzone e del suo bacino, la Giunta regionale promuove l'esecuzione delle seguenti attività:
a) completamento del censimento per l'individuazione di tutte le fonti di inquinamento;
b) monitoraggio costante qualitativo-quantitativo delle acque superficiali e di quelle di falda;
c) prevenzione ed abbattimento degli inquinanti nei processi produttivi e di quelli relativi alla produzione conciaria in particolare;
d) interventi di miglioramento dell'efficacia di depurazione degli scarichi mediante il miglioramento delle reti fognarie e degli impianti di depurazione sia pubblici che privati;
e) riduzione dell'utilizzo di acque di falda per uso industriale, compresi gli interventi per favorire il riciclo ed il riutilizzo di acqua nei processi industriali;
f) interventi di riqualificazione ambientale, compresa la bonifica delle discariche per fanghi di depurazione esistenti nel bacino e dei corsi d'acqua interessati;
g) interventi di sperimentazione, compresa la realizzazione di iniziative tecnologiche ed impianti pilota.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a:
a) tenere in particolare evidenza nei finanziamenti delle leggi regionali di settore le domande che rientrano nelle finalità di cui al comma 1;
b) promuovere la stipula di una apposito Accordo integrativo all'Accordo di Programma Quadro per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche (APQ2), sottoscritto dalla Regione del Veneto e dai Ministeri competenti in data 23 dicembre 2002;
c) promuovere la stipula di un protocollo d'intesa tra la Regione, le Province interessate, le Autorità d’ambito territoriale ottimale (AATO) competenti territorialmente, le associazioni di categoria, che definisca il programma degli interventi urgenti e di relativi impegni delle parti per il triennio 2004-2006.
3. Per i fini del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 5.000.000,00 per anno, nel triennio 2004-2006 (u.p.b. U0117 "Fognature ed impianti di depurazione").
a) completamento del censimento per l'individuazione di tutte le fonti di inquinamento;
b) monitoraggio costante qualitativo-quantitativo delle acque superficiali e di quelle di falda;
c) prevenzione ed abbattimento degli inquinanti nei processi produttivi e di quelli relativi alla produzione conciaria in particolare;
d) interventi di miglioramento dell'efficacia di depurazione degli scarichi mediante il miglioramento delle reti fognarie e degli impianti di depurazione sia pubblici che privati;
e) riduzione dell'utilizzo di acque di falda per uso industriale, compresi gli interventi per favorire il riciclo ed il riutilizzo di acqua nei processi industriali;
f) interventi di riqualificazione ambientale, compresa la bonifica delle discariche per fanghi di depurazione esistenti nel bacino e dei corsi d'acqua interessati;
g) interventi di sperimentazione, compresa la realizzazione di iniziative tecnologiche ed impianti pilota.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a:
a) tenere in particolare evidenza nei finanziamenti delle leggi regionali di settore le domande che rientrano nelle finalità di cui al comma 1;
b) promuovere la stipula di una apposito Accordo integrativo all'Accordo di Programma Quadro per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche (APQ2), sottoscritto dalla Regione del Veneto e dai Ministeri competenti in data 23 dicembre 2002;
c) promuovere la stipula di un protocollo d'intesa tra la Regione, le Province interessate, le Autorità d’ambito territoriale ottimale (AATO) competenti territorialmente, le associazioni di categoria, che definisca il programma degli interventi urgenti e di relativi impegni delle parti per il triennio 2004-2006.
3. Per i fini del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 5.000.000,00 per anno, nel triennio 2004-2006 (u.p.b. U0117 "Fognature ed impianti di depurazione").
Art. 23 - Redazione di un Master Plan per il coordinamento degli interventi in materia di salvaguardia del territorio, recupero e protezione ambientale.
1. La Regione del Veneto, nella consapevolezza che la questione ambientale è strettamente connessa alla questione sociale ed economica, per cui va affermata un'idea di sostenibilità che assume la dimensione sociale e quindi la qualità della vita come cardine dell'equilibrio ambiente-economia, assume come strumento di intervento la programmazione globale degli interventi di salvaguardia del territorio e di recupero e protezione ambientale diretti in particolare alla tutela del sistema idro-geologico.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta, sentite le competenti Commissioni consiliari, un Master Plan che deve interessare la riorganizzazione globale della gestione del territorio ivi compresa la gestione del ciclo integrato dell'acqua e relaziona periodicamente alle competenti Commissioni consiliari sullo stato di attuazione.
3. Il Master Plan deve prevedere un'organizzazione di progetto che costituirà la struttura di lavoro operativo, di coordinamento, di verifica e di controllo delle attività di piano, definendo poi le attività previste e i relativi programmi temporali.
4. Il Master Plan deve, inoltre, rapportarsi organicamente con tutti i piani, progetti ed iniziative in corso o previsti da enti regionali, di bonifica o da enti locali che possono ragionevolmente avere connessioni con gli obiettivi sopra definiti.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo quantificati in euro 200.000,00 per l'anno 2004 si provvede con i proventi derivanti dalla gestione del demanio idrico (u.p.b. U0102 "Studi, monitoraggio e controllo per la difesa del suolo").
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta, sentite le competenti Commissioni consiliari, un Master Plan che deve interessare la riorganizzazione globale della gestione del territorio ivi compresa la gestione del ciclo integrato dell'acqua e relaziona periodicamente alle competenti Commissioni consiliari sullo stato di attuazione.
3. Il Master Plan deve prevedere un'organizzazione di progetto che costituirà la struttura di lavoro operativo, di coordinamento, di verifica e di controllo delle attività di piano, definendo poi le attività previste e i relativi programmi temporali.
4. Il Master Plan deve, inoltre, rapportarsi organicamente con tutti i piani, progetti ed iniziative in corso o previsti da enti regionali, di bonifica o da enti locali che possono ragionevolmente avere connessioni con gli obiettivi sopra definiti.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo quantificati in euro 200.000,00 per l'anno 2004 si provvede con i proventi derivanti dalla gestione del demanio idrico (u.p.b. U0102 "Studi, monitoraggio e controllo per la difesa del suolo").
Art. 24 - Nuove norme per la disciplina della attività di cava.
1. omissis (
21) (
22)
2. Non sono consentite autorizzazioni o concessioni di cava o miglioramento fondiario con asporto di materiale, sulle aree interessate dalla presenza di dune fossili soggette a tutela paesaggistica, così come indicate sulla tavola 2 del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) ed ubicate nei comuni di Ariano Polesine, Porto Viro, Rosolina. Le concessioni od autorizzazioni in atto, per la parte relativa a tali aree, sono revocate a far data dall'entrata in vigore della presente legge, fermo restando per i titolari l'obbligo alla ricomposizione ambientale, da effettuarsi con le modalità indicate dalla direzione regionale competente e prescritte dalla Giunta regionale.
3. I lavori di miglioramento fondiario autorizzati senza termini di scadenza temporale, devono essere ultimati entro e non oltre il 30 settembre 2004. In caso di mancata ultimazione dei lavori l'autorizzazione comunque decade.
4. Agli oneri connessi all'attuazione del presente articolo quantificati in euro 100.000,00 si fa fronte con le risorse allocate all’u.p.b. U0006 "Trasferimenti generali per funzioni delegate agli enti locali".
2. Non sono consentite autorizzazioni o concessioni di cava o miglioramento fondiario con asporto di materiale, sulle aree interessate dalla presenza di dune fossili soggette a tutela paesaggistica, così come indicate sulla tavola 2 del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) ed ubicate nei comuni di Ariano Polesine, Porto Viro, Rosolina. Le concessioni od autorizzazioni in atto, per la parte relativa a tali aree, sono revocate a far data dall'entrata in vigore della presente legge, fermo restando per i titolari l'obbligo alla ricomposizione ambientale, da effettuarsi con le modalità indicate dalla direzione regionale competente e prescritte dalla Giunta regionale.
3. I lavori di miglioramento fondiario autorizzati senza termini di scadenza temporale, devono essere ultimati entro e non oltre il 30 settembre 2004. In caso di mancata ultimazione dei lavori l'autorizzazione comunque decade.
4. Agli oneri connessi all'attuazione del presente articolo quantificati in euro 100.000,00 si fa fronte con le risorse allocate all’u.p.b. U0006 "Trasferimenti generali per funzioni delegate agli enti locali".
Art. 25 – Fondo di rotazione per interventi urgenti di protezione civile.
Art. 26 - Definizione agevolata del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
1. In applicazione dell’articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)”, gli interessi e le sanzioni dovuti fino al 31 dicembre 2001 dagli enti pubblici e dalle società ad integrale capitale pubblico, esercenti attività di discarica autorizzata, per l’omesso versamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, a seguito di procedure di accertamento, possono essere definiti con il versamento del tributo omesso e degli interessi moratori calcolati al tasso legale, vigente all’entrata in vigore della presente legge, con maturazione giorno per giorno, purché il pagamento avvenga entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
2. I contribuenti, al fine di beneficiare delle disposizioni di cui al presente articolo, presentano una domanda alla struttura competente, chiedendo la definizione secondo quanto previsto nel comma 1 entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. I contribuenti, al fine di beneficiare delle disposizioni di cui al presente articolo, presentano una domanda alla struttura competente, chiedendo la definizione secondo quanto previsto nel comma 1 entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 27 – Sistema ferroviario metropolitano regionale (SFMR).
1. Per il completamento delle opere connesse alla realizzazione del I° stralcio del Sistema ferroviario metropolitano regionale è autorizzata nel triennio 2004/2006 una spesa complessiva pari ad euro 113.000.000,00 ripartita in euro 40.000.000,00 per il 2004, euro 38.000.000,00 per il 2005 e euro 35.000.000,00 per il 2006 (u.p.b. U0133 “Interventi strutturali nel trasporto su rotaia e SFMR”).
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 si applica la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 si applica la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
Art. 28 – Modifica dell'articolo 30 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003".
1. Al comma 1 dell'
articolo 30 della
legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003" le parole "
entro il 31 dicembre 1997" sono sostituite dalle parole "
fino al 31 dicembre 1998" e le parole
"30 settembre 2003" sono sostituite dalle parole "
30 settembre 2004".
Art. 29 – Disposizioni relative al termine previsto dal comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale” e successive modificazioni.
1. Per l'anno 2003 il termine di novanta giorni previsto dal comma 3 dell'
articolo 9 della
legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 , così come modificato dall'articolo 7 della
legge regionale 1 agosto 2003, n. 16 , è fissato al 31 luglio 2004.
Art. 30 – Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 "Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti" e successive modificazioni.
1. Al quarto comma dell’
articolo 2 della
legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 , dopo le parole
"per il porto marittimo di Chioggia" sono inserite le parole "
e per il porto fluvio-marittimo in località Ca' Cappello-Porto Levante".
Art. 31 - Modifica della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 “Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti” in materia di trasferimento merci su rotaia.
1. All’
articolo 2 della
legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 , come da ultimo modificato dall’articolo 64 della
legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 , è aggiunto in fine il seguente comma:
omissis ( 24)
2. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2004, 2005 e 2006 (u.p.b. U0129 “Interventi strutturali nella logistica per i trasporti”).
omissis ( 24)
2. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2004, 2005 e 2006 (u.p.b. U0129 “Interventi strutturali nella logistica per i trasporti”).
Art. 32 – Prestazioni socio-sanitarie per l’assistenza di persone non autosufficienti in strutture residenziali accreditate.
1. Le prestazioni sanitarie per l’assistenza di persone non autosufficienti in strutture residenziali accreditate, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) e gestite da istituzioni pubbliche o private
, sono a carico dell’Azienda ULSS nella quale la persona risulta iscritta al momento dell’ingresso, indipendentemente dalla variazione dell’iscrizione anagrafica successivamente intervenuta a termini di legge o regolamento.
2. Le prestazioni di cui al comma 1 sono determinate dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA).
3. Per le prestazioni sociali si applica l’ articolo 13 bis della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 “Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1996-1998” e successive modificazioni.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano anche nei confronti delle persone provenienti da Aziende ULSS e da comuni situati al di fuori del territorio regionale.
5. Congiuntamente alle procedure di accreditamento previste dalla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali” le associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore socio sanitario, entro il primo semestre di ciascun anno a valere per l’esercizio successivo, possono proporre alla Giunta regionale un elenco di servizi di benessere strutturali, ambientali e personali ulteriori a quelle ordinariamente dovute, come previste nella Carta dei servizi di ciascuna struttura residenziale accreditata, nonché i corrispettivi applicabili, da erogarsi a richiesta di parte e con onere a carico totale ed esclusivo dell’interessato, secondo un contratto tipo da stipularsi con l’ente gestore proponente.
6. La Giunta regionale definisce annualmente, in riferimento all’esercizio successivo, l’elenco delle prestazioni e dei corrispettivi di riferimento e approva, altresì, il contratto tipo di cui al comma 5, con esclusione di oneri a carico del bilancio regionale; agli attuali ospiti delle strutture residenziali accreditate si applicano le condizioni di miglior favore.
7. Al fine di agevolare la composizione del contenzioso giudiziario pendente nel settore socio-sanitario, la Giunta regionale concede contributi straordinari finalizzati a favorire l’iniziativa delle parti volta a definire in via transattiva le controversie, secondo i criteri indicati ai commi 1, 2, 3 e 4.
8. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, con proprio provvedimento definisce criteri e modalità per l’erogazione dei contributi straordinari di cui al comma 7.
9. Per l’attuazione del comma 7 si utilizzano le risorse allocate nell’u.p.b. U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio di previsione 2004 e pluriennale 2004/2006.
2. Le prestazioni di cui al comma 1 sono determinate dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA).
3. Per le prestazioni sociali si applica l’ articolo 13 bis della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 “Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1996-1998” e successive modificazioni.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano anche nei confronti delle persone provenienti da Aziende ULSS e da comuni situati al di fuori del territorio regionale.
5. Congiuntamente alle procedure di accreditamento previste dalla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali” le associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore socio sanitario, entro il primo semestre di ciascun anno a valere per l’esercizio successivo, possono proporre alla Giunta regionale un elenco di servizi di benessere strutturali, ambientali e personali ulteriori a quelle ordinariamente dovute, come previste nella Carta dei servizi di ciascuna struttura residenziale accreditata, nonché i corrispettivi applicabili, da erogarsi a richiesta di parte e con onere a carico totale ed esclusivo dell’interessato, secondo un contratto tipo da stipularsi con l’ente gestore proponente.
6. La Giunta regionale definisce annualmente, in riferimento all’esercizio successivo, l’elenco delle prestazioni e dei corrispettivi di riferimento e approva, altresì, il contratto tipo di cui al comma 5, con esclusione di oneri a carico del bilancio regionale; agli attuali ospiti delle strutture residenziali accreditate si applicano le condizioni di miglior favore.
7. Al fine di agevolare la composizione del contenzioso giudiziario pendente nel settore socio-sanitario, la Giunta regionale concede contributi straordinari finalizzati a favorire l’iniziativa delle parti volta a definire in via transattiva le controversie, secondo i criteri indicati ai commi 1, 2, 3 e 4.
8. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, con proprio provvedimento definisce criteri e modalità per l’erogazione dei contributi straordinari di cui al comma 7.
9. Per l’attuazione del comma 7 si utilizzano le risorse allocate nell’u.p.b. U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio di previsione 2004 e pluriennale 2004/2006.
Art. 33 – Criteri di accesso per gli interventi rivolti alle persone non autosufficienti.
1. L’accesso alle agevolazioni ed alle provvidenze economiche di carattere assistenziale e socio-sanitario, escluso l’accesso al contributo sanitario nelle strutture extra ospedaliere, destinate dalla Regione del Veneto a beneficio di persone in condizioni di non autosufficienza, accertata secondo la normativa regionale vigente, è operata in riferimento alla situazione economica del nucleo familiare in cui vive la persona medesima, così come definita dai parametri ISEE stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 “Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate a norma dell’articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449” e successive modifiche, nonché dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221 e successive modifiche.
2. L’accesso alle agevolazioni ed alle provvidenze economiche regionali a favore di persone disabili, è operata in riferimento alla situazione economica della singola persona disabile determinata ai sensi dell’articolo 1 bis, comma 7, del DPCM n. 221/1999.
3. La Giunta regionale, ai fini dell’ammissione alle agevolazioni ed alle provvidenze economiche di cui al presente articolo, stabilisce, con proprio provvedimento, sentita la competente Commissione regionale, i limiti e le fasce di reddito dei richiedenti per l’accesso ai benefici.
4. Le agevolazioni e le provvidenze di cui al presente articolo si conformano a criteri di eguaglianza e non discriminazione nell’accesso nonché di progressività rispetto al reddito.
4 bis. Le strutture residenziali accreditate gestite da istituzioni pubbliche o private che erogano i servizi di cui al presente articolo non possono richiedere il versamento di una cauzione ai fini dell’accesso alle prestazioni erogate dalla struttura stessa. ( 25)
2. L’accesso alle agevolazioni ed alle provvidenze economiche regionali a favore di persone disabili, è operata in riferimento alla situazione economica della singola persona disabile determinata ai sensi dell’articolo 1 bis, comma 7, del DPCM n. 221/1999.
3. La Giunta regionale, ai fini dell’ammissione alle agevolazioni ed alle provvidenze economiche di cui al presente articolo, stabilisce, con proprio provvedimento, sentita la competente Commissione regionale, i limiti e le fasce di reddito dei richiedenti per l’accesso ai benefici.
4. Le agevolazioni e le provvidenze di cui al presente articolo si conformano a criteri di eguaglianza e non discriminazione nell’accesso nonché di progressività rispetto al reddito.
4 bis. Le strutture residenziali accreditate gestite da istituzioni pubbliche o private che erogano i servizi di cui al presente articolo non possono richiedere il versamento di una cauzione ai fini dell’accesso alle prestazioni erogate dalla struttura stessa. ( 25)
Art. 34 - Indirizzi per l’assistenza delle persone non autosufficienti.
Art. 35 - Disposizioni in materia di sistema integrato di interventi e servizi socio sanitari.
1. L'erogazione delle prestazioni assistenziali e riabilitative nelle strutture semiresidenziali a favore dei disabili fisici o psichici, certificati ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", non è soggetta a compartecipazione della spesa sociale (u.p.b. U0152 "Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane").
Art. 36 – Contributi per l'adeguamento e la realizzazione di strutture, impianti e arredi nel settore socio-sanitario.
1. omissis (
27)
2. omissis ( 28)
3. omissis ( 29)
4. omissis ( 30)
5. omissis ( 31)
6. omissis ( 32)
7. omissis ( 33)
8. Sono abrogati:
a) le lettere c), d), e), f), g) del primo comma dell’ articolo 11 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72 “Interventi regionali per la realizzazione e il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a favore delle persone anziane”, come sostituito dall’articolo 4 della legge regionale 21 giugno 1979, n. 45 ;
b) l’ articolo 12 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 “Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali di spesa, nei diversi settori di intervento, contenente modifiche alle procedure e modalità di intervento, assunto in coincidenza della legge regionale di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1982 e pluriennale 1982-1984” come modificato dall’articolo 32 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 ;
c) la legge regionale 18 dicembre 1986, n. 51 “Interventi regionali per la realizzazione e riqualificazione di strutture educativo-assistenziali” e successive modificazioni;
d) gli articoli 1, 2, 3 della legge regionale 4 giugno 1987, n. 26 “Provvidenze straordinarie a favore delle persone anziane” come modificata dall’articolo 5 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 ;
e) l’ articolo 11 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 43 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1993”;
f) l’ articolo 15 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1994”.
2. omissis ( 28)
3. omissis ( 29)
4. omissis ( 30)
5. omissis ( 31)
6. omissis ( 32)
7. omissis ( 33)
8. Sono abrogati:
a) le lettere c), d), e), f), g) del primo comma dell’ articolo 11 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72 “Interventi regionali per la realizzazione e il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a favore delle persone anziane”, come sostituito dall’articolo 4 della legge regionale 21 giugno 1979, n. 45 ;
b) l’ articolo 12 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 “Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali di spesa, nei diversi settori di intervento, contenente modifiche alle procedure e modalità di intervento, assunto in coincidenza della legge regionale di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1982 e pluriennale 1982-1984” come modificato dall’articolo 32 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 ;
c) la legge regionale 18 dicembre 1986, n. 51 “Interventi regionali per la realizzazione e riqualificazione di strutture educativo-assistenziali” e successive modificazioni;
d) gli articoli 1, 2, 3 della legge regionale 4 giugno 1987, n. 26 “Provvidenze straordinarie a favore delle persone anziane” come modificata dall’articolo 5 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 ;
e) l’ articolo 11 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 43 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1993”;
f) l’ articolo 15 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1994”.
Art. 37 – Modifiche alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal Decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”.
1. Dopo il comma 9 dell’
articolo 26 della
legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 è inserito il seguente comma 9 bis:
omissis ( 34)
omissis ( 34)
Art. 38 - Rapporti con l'organizzazione mondiale della sanità (OMS).
1. I costi per la gestione e il funzionamento della sede OMS a Venezia sono imputati alla u.p.b. U0021 "Gestione dei beni mobili" e alla u.p.b. U0025 "Beni ed opere immobiliari" liberando così le risorse della quota del fondo sanitario impiegata finora per tale finalità (u.p.b. U0140 "Obiettivi di piano per la sanità").
Art. 39 - Disposizioni in materia di poli ospedalieri unici.
1. In attuazione della programmazione, al fine di pervenire a soluzioni idonee a garantire qualità, efficienza ed economicità nell'erogazione dei servizi sanitari ed ospedalieri, la realizzazione dei poli ospedalieri unici è proposta dalla Giunta regionale sentita la Conferenza dei Sindaci dell'ULSS interessata e sottoposta a parere della competente Commissione consiliare (u.p.b. U0145 "Patrimonio sanitario mobiliare ed immobiliare").
Art. 40 - Realizzazione di un centro regionale sulla sclerosi multipla.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad avviare uno specifico progetto finalizzato alla realizzazione di un centro regionale sulla sclerosi multipla e sclerosi laterale amiotrofica.
2. Il progetto di cui al comma 1 prevede l’accoglienza residenziale delle persone bisognose di assistenza sino alla copertura massima della disponibilità della struttura.
3. Agli oneri del presente articolo si fa fronte mediante le risorse allocate all’u.p.b. U0140 “Obiettivi di piano per la sanità”. ( 35)
2. Il progetto di cui al comma 1 prevede l’accoglienza residenziale delle persone bisognose di assistenza sino alla copertura massima della disponibilità della struttura.
3. Agli oneri del presente articolo si fa fronte mediante le risorse allocate all’u.p.b. U0140 “Obiettivi di piano per la sanità”. ( 35)
Art. 41 - Modifica degli articoli 1 e 3 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 "Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il metodo Doman o Vojta", come modificata dalla legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41 .
1. Nel titolo della
legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 come modificato dall'articolo 10 comma 1 della
legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41 dopo le parole "
o Vojta" sono aggiunte le parole "
o Fay".
2. All' articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 come modificato dall'articolo 10 comma 2 della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41 dopo le parole " o Vojta" sono aggiunte le parole " o Fay".
3. All' articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 come modificato dall'articolo 10 comma 3 della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41 dopo le parole " o Vojta" sono aggiunte le parole " o Fay".
2. All' articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 come modificato dall'articolo 10 comma 2 della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41 dopo le parole " o Vojta" sono aggiunte le parole " o Fay".
3. All' articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 come modificato dall'articolo 10 comma 3 della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41 dopo le parole " o Vojta" sono aggiunte le parole " o Fay".
Art. 42 - Contributi per la sorveglianza sanitaria sugli ex esposti all'amianto e CVM.
1. La Regione del Veneto interviene con un contributo di euro 150.000,00 per la prosecuzione gratuita della sorveglianza sanitaria degli ex esposti, anche successivamente alla pubblicazione del report finale della sperimentazione ultimata nel 2002.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse allocate all'u.p.b. U0140 "Obiettivi di piano per la sanità".
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse allocate all'u.p.b. U0140 "Obiettivi di piano per la sanità".
Art. 43 - Modifica dell’articolo 11 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria" così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517".
1. Il comma 1 dell'
articolo 11 "Partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini" della
legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 è così sostituito:
omissis ( 36)
omissis ( 36)
Art. 44 – Intervento per la collocazione del frammento della Torre sud del World Trade Center.
1. La Regione del Veneto promuove e sostiene la realizzazione del progetto per la collocazione del frammento della Torre sud del World Trade Center, donato dal Dipartimento di Stato di New York, presso i giardini delle Porte Contarine in Comune di Padova.
2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'affidamento dell’incarico e per la realizzazione del progetto, nonché la quota di contributo straordinario da assegnare al Comune di Padova per la valorizzazione e sistemazione dell'area interessata.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00, si fa fronte con le risorse allocate all'u.p.b. U0171 "Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto" del bilancio di previsione 2004.
2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'affidamento dell’incarico e per la realizzazione del progetto, nonché la quota di contributo straordinario da assegnare al Comune di Padova per la valorizzazione e sistemazione dell'area interessata.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00, si fa fronte con le risorse allocate all'u.p.b. U0171 "Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto" del bilancio di previsione 2004.
[Art. 45 – Interventi regionali per l'arte contemporanea. (37)
1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere iniziative per la diffusione dell’arte contemporanea nel territorio regionale in applicazione del “Patto per l’arte contemporanea”.
2. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 150.000,00 euro per l’anno 2004 si fa fronte mediante l’utilizzo degli stanziamenti allocati all’u.p.b. U0169 “Manifestazioni e istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2004. ]
2. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 150.000,00 euro per l’anno 2004 si fa fronte mediante l’utilizzo degli stanziamenti allocati all’u.p.b. U0169 “Manifestazioni e istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2004. ]
Art. 46 – Interventi per le celebrazioni del quarto centenario del taglio del Po di Porto Viro (1604 - 2004).
1. La Giunta regionale è autorizzata a predisporre un programma di iniziative per la celebrazione del quarto centenario del taglio del Po di Porto Viro per la valorizzazione degli aspetti idraulici, scientifici, storico-politici e culturali dell’opera.
2. Al fine di cui al comma 1, la Giunta regionale nomina un comitato scientifico composto da cinque esperti di cui tre designati dal Consiglio regionale.
3. Le funzioni di segretario del comitato scientifico sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente in materia di cultura.
4. Ai componenti esterni del comitato scientifico è corrisposta una indennità di partecipazione alle sedute nella misura prevista dall’ articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione” e successive modificazioni.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 250.000,00 per l’esercizio 2004, si fa fronte con le risorse allocate all’u.p.b. U0169 “Manifestazioni ed istituzioni culturali” del bilancio di previsione per l’esercizio 2004.
2. Al fine di cui al comma 1, la Giunta regionale nomina un comitato scientifico composto da cinque esperti di cui tre designati dal Consiglio regionale.
3. Le funzioni di segretario del comitato scientifico sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente in materia di cultura.
4. Ai componenti esterni del comitato scientifico è corrisposta una indennità di partecipazione alle sedute nella misura prevista dall’ articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione” e successive modificazioni.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 250.000,00 per l’esercizio 2004, si fa fronte con le risorse allocate all’u.p.b. U0169 “Manifestazioni ed istituzioni culturali” del bilancio di previsione per l’esercizio 2004.
Art. 47 - Costituzione di una fondazione culturale nel comune di Rovigo. (38)
1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione, con il comune di Rovigo e altri soggetti pubblici e privati, di una fondazione di diritto privato, con lo scopo di sviluppare e diffondere la cultura nel comune e nella provincia di Rovigo.
2. La partecipazione della Regione alla fondazione di cui al comma 1 è condizionata alla presenza, nel consiglio di amministrazione della fondazione, di un rappresentante della Regione nominato dal Presidente della Giunta regionale.
3. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 (u.p.b. U0169 “Manifestazioni ed istituzioni culturali”).
2. La partecipazione della Regione alla fondazione di cui al comma 1 è condizionata alla presenza, nel consiglio di amministrazione della fondazione, di un rappresentante della Regione nominato dal Presidente della Giunta regionale.
3. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 (u.p.b. U0169 “Manifestazioni ed istituzioni culturali”).
Art. 48 – Modifiche della legge regionale 6 aprile 1999, n. 13 “Interventi regionali per i patti territoriali” e successive modificazioni.
1. Al comma 1 dell’
articolo 3 della
legge regionale 6 aprile 1999, n. 13 , come modificato dall’articolo 29 della
legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 , dopo le parole:
“del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,” sono inserite le seguenti parole
“e della delibera CIPE 25 luglio 2003, n. 26 “Regionalizzazione dei patti territoriali”,”.
2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’ articolo 6 della legge regionale 6 aprile 1999, n. 13 , come modificato dall’articolo 29 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 , è inserita la seguente:
omissis ( 39)
3. Dopo il comma 3 dell’ articolo 6 della legge regionale 6 aprile 1999, n. 13 , come modificato dall’articolo 29 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 , sono inseriti i seguenti:
omissis ( 40)
2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’ articolo 6 della legge regionale 6 aprile 1999, n. 13 , come modificato dall’articolo 29 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 , è inserita la seguente:
omissis ( 39)
3. Dopo il comma 3 dell’ articolo 6 della legge regionale 6 aprile 1999, n. 13 , come modificato dall’articolo 29 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 , sono inseriti i seguenti:
omissis ( 40)
Art. 49 – Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”
1. Alla lettera a) del comma 2 dell'
articolo 22 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 , dopo le parole: "
o da altri soggetti" sono soppresse le seguenti: "
istituzionali".
2. Il comma 3 dell’ articolo 51 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 è sostituito dal seguente:
omissis ( 41)
2. Il comma 3 dell’ articolo 51 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 è sostituito dal seguente:
omissis ( 41)
Art. 50 - Ricapitalizzazione della Veneto Sviluppo S.p.A. e modifica della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.”.
1., La Giunta regionale è autorizzata a procedere alla ricapitalizzazione della Veneto Sviluppo S.p.A. fino all’importo di euro 3.000.000,00 (u.p.b. U0065 “Partecipazione al capitale sociale”).
2. All’ articolo 8 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 , così come modificato dall’articolo 5 della legge regionale 20 novembre 2003, n. 31 è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 42)
2. All’ articolo 8 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 , così come modificato dall’articolo 5 della legge regionale 20 novembre 2003, n. 31 è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 42)
Art. 51 - Modifiche della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 “Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni”.
1. Al comma 6, lettera a), dell’
articolo 3 della
legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 , come da ultimo modificato dall’articolo 35 della
legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 , la frase
“nel limite massimo rispettivamente del dieci per cento e del venti per cento rispetto all’importo complessivo dell’investimento” è sostituita con
“destinati alle attività imprenditoriali agevolate della presente legge”.
2. Il comma 6 bis dell’ articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 , come aggiunto dall’articolo 35 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 , è così sostituito:
omissis ( 43)
2. Il comma 6 bis dell’ articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 , come aggiunto dall’articolo 35 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 , è così sostituito:
omissis ( 43)
Art. 52 - Contributi alle Comunità montane per gli oneri sostenuti per il personale trasferito dai Consorzi forestali soppressi ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 “Norme sull’istituzione e il funzionamento delle Comunità montane”.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di euro 310.500,00 alle Comunità montane interessate per gli oneri da queste sostenuti negli anni 2002, 2003, 2004 per il personale trasferito dai Consorzi forestali soppressi ai sensi dell’
articolo 12, comma 1, della
legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 , abrogato dall’articolo 18 della
legge regionale 9 settembre 1999, n. 39 (u.p.b. U0005 “Interventi indistinti a favore degli enti locali”).
2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina i criteri per la ripartizione e l’erogazione del contributo di cui al comma 1 alle Comunità montane aventi diritto, tenuto conto, per gli anni 2002 e 2003, della spesa da queste sostenuta per il personale in servizio dei disciolti Consorzi forestali, nonché della spesa che le medesime Comunità prevedono, allo stesso titolo, di sostenere nell’anno 2004.
2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina i criteri per la ripartizione e l’erogazione del contributo di cui al comma 1 alle Comunità montane aventi diritto, tenuto conto, per gli anni 2002 e 2003, della spesa da queste sostenuta per il personale in servizio dei disciolti Consorzi forestali, nonché della spesa che le medesime Comunità prevedono, allo stesso titolo, di sostenere nell’anno 2004.
Art. 53 - Partecipazione in qualità di socio della Regione del Veneto alla Fondazione la Casa Onlus di Padova.
1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per aderire in qualità di socio alla Fondazione “La Casa” Onlus con sede a Padova cui hanno già aderito la Camera di commercio di Padova, le amministrazioni provinciali di Padova, Rovigo e Venezia, la Banca Popolare Etica, soggetti del terzo settore nonché alcuni comuni veneti, rivolta a rimuovere il disagio abitativo e realizzare iniziative di accoglienza abitativa per la mobilità dei lavoratori, di rientro degli emigrati veneti, di inserimento ed integrazione degli immigrati extra comunitari e delle loro famiglie regolarmente presenti nel territorio.
2. La Regione partecipa alla Fondazione con un contributo, comprensivo dell'adesione, di euro 250.000,00 per l'esercizio 2004 (u.p.b. U0079 "Azioni nel campo delle abitazioni"). Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
2. La Regione partecipa alla Fondazione con un contributo, comprensivo dell'adesione, di euro 250.000,00 per l'esercizio 2004 (u.p.b. U0079 "Azioni nel campo delle abitazioni"). Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
Art. 54 - Gestione dei corsi per l'obbligo formativo.
1. A tutti gli enti accreditati in obbligo formativo per la gestione dei corsi in apprendistato è riconosciuto il medesimo parametro di costo orario.
Art. 55 - Modifica della legge regionale 30 ottobre 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro” e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 56 - Disposizioni relative alla legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 "Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi".
1. L'ammontare previsto all'u.p.b. U0148 "Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia" è incrementato di euro 4.850.000,00 per i contributi in conto gestione di cui all'
articolo 27 della
legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 .
Art. 57 - Interventi di promozione, sostegno e valorizzazione della scuola veneta.
1. La Giunta regionale, al fine di concorrere ad elevare la qualità della scuola veneta, in coerenza con il processo di riforma e con gli orientamenti programmatici generali, promuove, favorisce e sostiene iniziative e progetti di ricerca-azione, di formazione-aggiornamento, di sperimentazione didattica, di innovazione tecnologica, di integrazione, di sensibilizzazione, direttamente o in collaborazione con associazioni, enti, istituzioni, università, altri soggetti o istituzioni scolastiche pubbliche e paritarie, singole o in rete tra loro.
2. La Giunta regionale stabilisce annualmente entro il 1° marzo, sentita la competente Commissione consiliare, gli indirizzi e i settori d’intervento sui quali articolare le azioni previste dal comma 1.
3. In applicazione degli indirizzi e dei settori d’intervento individuati secondo le modalità stabilite dal comma 2, la Giunta regionale approva, anche con più atti deliberativi, il programma delle iniziative.
4. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 300.000,00 per l’anno 2004 (u.p.b. U0172 “Interventi per il diritto allo studio”). ( 45)
2. La Giunta regionale stabilisce annualmente entro il 1° marzo, sentita la competente Commissione consiliare, gli indirizzi e i settori d’intervento sui quali articolare le azioni previste dal comma 1.
3. In applicazione degli indirizzi e dei settori d’intervento individuati secondo le modalità stabilite dal comma 2, la Giunta regionale approva, anche con più atti deliberativi, il programma delle iniziative.
4. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 300.000,00 per l’anno 2004 (u.p.b. U0172 “Interventi per il diritto allo studio”). ( 45)
Art. 58 - Contributo alla Fondazione Studi Universitari Vicenza.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Studi Universitari di Vicenza, un contributo straordinario di euro 250.000,00 per l’avvio dei nuovi corsi di laurea in Meccatronica e in Micromeccanica in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova (u.p.b. U0172 “Interventi per il diritto allo studio”).
Art. 59 - Disposizioni in materia di diritto allo studio non universitario.
Art. 60 - Contributo straordinario a favore della Scuola del Vetro Abate Zanetti di Murano.
1. Al fine di garantire la continuità della tradizione artistica del vetro di Murano e di sostenere i giovani che si dedicano all'apprendimento delle tecniche artigianali di lavorazione del vetro la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 100.000,00 per l'anno 2004 alla Scuola Abate Zanetti di Murano.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse allocate all'u.p.b. U0175 "Formazione professionale" mediante riduzione dell'u.p.b. U0029 "Attività di supporto al ciclo della programmazione" del bilancio di previsione 2004.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse allocate all'u.p.b. U0175 "Formazione professionale" mediante riduzione dell'u.p.b. U0029 "Attività di supporto al ciclo della programmazione" del bilancio di previsione 2004.
Art. 61 - Intervento per la scolarizzazione di audiolesi di origine veneta provenienti dall’Argentina.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare un progetto finalizzato a consentire ad un numero di otto audiolesi di origine veneta o italiana residenti in Argentina il conseguimento del diploma di ragioniere o geometra.
2. Per la predisposizione e la gestione del progetto nonché per il reperimento delle strutture scolastiche e alloggiative, la Giunta regionale si avvale dell’Istituto Statale di Istruzione Specializzata per Sordi (ISISS) - ITCG Magarotto e del Convitto Statale per Sordi con sede a Padova.
3. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 350.000,00 per l’anno 2004 (u.p.b. U0172 “Interventi per il diritto allo studio”).
2. Per la predisposizione e la gestione del progetto nonché per il reperimento delle strutture scolastiche e alloggiative, la Giunta regionale si avvale dell’Istituto Statale di Istruzione Specializzata per Sordi (ISISS) - ITCG Magarotto e del Convitto Statale per Sordi con sede a Padova.
3. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 350.000,00 per l’anno 2004 (u.p.b. U0172 “Interventi per il diritto allo studio”).
Art. 62 - Politiche di pari opportunità: centri risorse.
1. La Giunta regionale nell'ambito delle politiche a sostegno delle pari opportunità è autorizzata ad erogare agli enti locali contributi per sostenere servizi permanenti a sostegno delle pari opportunità, come gli sportelli donne e o i centri risorse.
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare e la Commissione pari opportunità regionale, definisce i criteri e le modalità per l'accesso ai finanziamenti.
3. Per gli oneri del presente articolo è autorizzata per l'anno 2004 la spesa di euro 200.000,00 da imputare all'u.p.b. U0013 "Diritti umani, cooperazione e solidarietà internazionale".
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare e la Commissione pari opportunità regionale, definisce i criteri e le modalità per l'accesso ai finanziamenti.
3. Per gli oneri del presente articolo è autorizzata per l'anno 2004 la spesa di euro 200.000,00 da imputare all'u.p.b. U0013 "Diritti umani, cooperazione e solidarietà internazionale".
Art. 63 - Disposizioni in materia di attività sportiva nelle scuole.
1. omissis (
47)
2. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa di euro 1.500.000,00 per l’anno 2004 (u.p.b. U0178 “Iniziative per lo sviluppo dello sport”).
2. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa di euro 1.500.000,00 per l’anno 2004 (u.p.b. U0178 “Iniziative per lo sviluppo dello sport”).
Art. 64 - Contributo alla Comunità ebraica di Padova per il ripristino dei Cimiteri Ebraici di Padova e Rovigo.
1. La Regione del Veneto, nell’ambito degli interventi di conservazione e tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale dei cimiteri ebraici di Padova e Rovigo, concede alla Comunità ebraica di Padova un contributo di euro 700.000,00 per l’esercizio 2004 e di euro 650.000,00 per ciascuno degli esercizi 2005 e 2006 (u.p.b. U0171 “Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto”).
Art. 65 - Interventi urgenti per il recupero della Chiesa degli Eremitani.
1. la Regione del Veneto, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4 del proprio Statuto, promuove ed incentiva il recupero del complesso artistico ed architettonico della Chiesa degli Eremitani di Padova mediante:
a) un contributo alla Parrocchia dei S.S. Filippo e Giacomo degli Eremitani per il restauro e la conservazione dell’edificio e del patrimonio artistico ivi conservato;
b) un finanziamento per la realizzazione di uno studio volto ad accertare la possibilità di recupero degli affreschi di Andrea Mantegna nella cappella Ovetari.
2. Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a) è autorizzata la spesa di euro 300.000,00 per l’esercizio 2004 ed euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2005 e 2006 (u.p.b. U0171 “Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto”).
3. Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b) è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 per l’esercizio 2004 (u.p.b. U0171 “ Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto”).
a) un contributo alla Parrocchia dei S.S. Filippo e Giacomo degli Eremitani per il restauro e la conservazione dell’edificio e del patrimonio artistico ivi conservato;
b) un finanziamento per la realizzazione di uno studio volto ad accertare la possibilità di recupero degli affreschi di Andrea Mantegna nella cappella Ovetari.
2. Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a) è autorizzata la spesa di euro 300.000,00 per l’esercizio 2004 ed euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2005 e 2006 (u.p.b. U0171 “Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto”).
3. Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b) è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 per l’esercizio 2004 (u.p.b. U0171 “ Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto”).
Art. 66 - Costruzione di una scuola materna ed elementare in Piove di Sacco.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di euro 650.000,00 alla Fondazione S. Capitanio di Piove di Sacco per la costruzione della Scuola Cattolica Materna ed Elementare (u.p.b. U0150 “Interventi strutturali per lo sviluppo sociale della famiglia”).
2. Il contributo regionale di cui al comma 1 viene assegnato secondo le modalità previste dall’ articolo 54 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
2. Il contributo regionale di cui al comma 1 viene assegnato secondo le modalità previste dall’ articolo 54 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
Art. 67 - Contributo straordinario al Comune di Vazzola (TV) per interventi di recupero del sito storico - architettonico di Borgo Malanotte.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Vazzola di euro 600.000,00 per opere di urbanizzazione e recupero del sito storico-architettonico di Borgo Malanotte (u.p.b. U0211 “Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica”).
Art. 68 - Contributo straordinario per il comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella.
1. Al fine di favorire il rilancio dell’economia della Valpolicella attraverso la riqualificazione dell’area del quartiere fieristico, già sede della “marmo-macchine” attualmente trasferita all’Ente Fiera di Verona, la Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella un contributo straordinario in conto capitale di euro 500.000,00 (u.p.b. U0052 “Interventi strutturali per la promozione fieristica”) da destinarsi al risanamento degli edifici del quartiere fieristico.
Art. 69 - Contributo al Comune di S. Zeno di Montagna per l’impianto di risalita Prada Costabella.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 1.000.000,00 (u.p.b. U0130 “Interventi strutturali nel settore dei trasporti”) al Comune di S. Zeno di Montagna per ammodernamento dell’impianto di risalita Prada Costabella.
Art. 70 - Modifiche alla legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 “Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale” e successive modificazioni.
1. Al comma 3 dell’
articolo 4 della
legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 , le parole
“associazioni di produttori operanti nel territorio del Veneto orientale” sono sostituite dalle parole
“associazioni di produttori del Veneto orientale.”.
2. Dopo l’ articolo 5 bis della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 , viene aggiunto il seguente articolo:
omissis ( 48)
3. Dopo l’articolo 5 ter della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 , viene aggiunto il seguente articolo:
omissis ( 49)
2. Dopo l’ articolo 5 bis della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 , viene aggiunto il seguente articolo:
omissis ( 48)
3. Dopo l’articolo 5 ter della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 , viene aggiunto il seguente articolo:
omissis ( 49)
Art. 71 - Contributo straordinario ai Comitati e Federazioni delle Associazioni dei Veneti nel Mondo.
1. Nell’ambito delle finalità previste dall’
articolo 18 della
legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei Veneti nel Mondo e agevolazioni per il loro rientro”, la Giunta regionale concede un contributo straordinario per l’anno 2004 ai Comitati e alle Federazioni delle Associazioni dei Veneti nel Mondo riconosciute dalla Regione, finalizzato alla promozione di interscambi giovanili e progetti di formazione professionale, quantificato in euro 250.000,00 (u.p.b. U0170 “Iniziative per gli emigrati veneti”).
Art. 72 – Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
TABELLE OMESSE
TABELLE OMESSE
Note
(
1) Vedi modifiche apportate all'art. 1
legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30 .
( 2) Articolo abrogato da comma 4 art. 6 legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 .
( 3) Vedi modifiche apportate all'art. 8 legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 .
( 4) Articolo abrogato da lett. h) comma 1 art. 17 legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 , con decorrenza di effetti dalla X° legislatura regionale.
( 5) Vedi modifiche apportate all'art. 14 legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 .
( 6) Vedi modifiche apportate all'art. 3 legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 .
( 7) Vedi modifiche apportate all'art. 7 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
( 8) Vedi modifiche apportate all'art. 1 legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 .
( 9) Vedi modifiche apportate all'articolo 3 legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 .
( 10) Vedi modifiche apportate all'art. 3 legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 .
( 11) Vedi modifiche apportate all'art. 3 legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 .
( 12) L’art. 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 è stato abrogato da art. 49 comma 1 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , con decorrenza dal 22 ottobre 2004 data di pubblicazione nel BUR n. 105/2004 della deliberazione della Giunta regionale n. 3178/2004 con la quale sono stati adottati i provvedimenti previsti dall’art. 50 comma 1 della medesima legge regionale.
( 13) Vedi modifiche apportate all'art. 15 legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 .
( 14) Comma abrogato da comma 2 art. 3 legge regionale 18 settembre 2009, n. 22 .
( 15) Vedi modifiche apportate all'art. 13 legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 .
( 16) Vedi modifiche apportate all'art. 15 legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 .
( 17) Vedi modifiche apportate all'art. 82 legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
( 18) Vedi modifiche apportate all'art. 83 legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
( 19) Vedi modifiche apportate all'art. 84 legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
( 20) Vedi modifiche apportate all'art. 83 legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
( 21) Comma abrogato da lett. s) comma 4 dell’articolo 36 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 .
( 22) La presente disciplina non si applica ai progetti di ampliamento previsti e disciplinati dall’art. 95 recante “Prime disposizioni in materia di pianificazione regionale delle attività di cava” per effetto del comma 8 dell’articolo 95 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
( 23) Articolo abrogato da lett. h) comma 3 articolo 32 della legge regionale 1 giugno 2022, n. 13 .
( 24) Vedi modifiche apportate all'art. 2 legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 .
( 25) Comma inserito da comma 1 art. 19 legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 . L’art. 19 comma 2 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 dispone che “2. Entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge (9 agosto 2012), gli erogatori dei servizi di cui al comma 1 uniformano i propri regolamenti a quanto stabilito dal medesimo comma 1.”.
( 26) Articolo abrogato da lett. b) comma 1 art. 9 legge regionale 18 dicembre 2009, n. 30 .
( 27) Comma abrogato da art. 8, comma 7, legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 .
( 28) Comma abrogato da art. 8, comma 7, legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 .
( 29) Comma abrogato da art. 8, comma 7, legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 .
( 30) Comma abrogato da art. 8, comma 7, legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 .
( 31) Comma abrogato da art. 8, comma 7, legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 .
( 32) Comma abrogato da art. 8, comma 7, legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 .
( 33) Comma abrogato da art. 8, comma 7, legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 .
( 34) Vedi modifiche apportate all'art. 26 legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 .
( 35) L’articolo 8 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 ha integrato lo stanziamento, ha dettato disposizioni attuative ed ha previsto la presentazione di una relazione alla competente commissione consiliare entro il 30 settembre di ogni anno; in precedenza vedi l’articolo 20 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 .
( 36) Vedi modifiche apportate all'art. 11 legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 .
( 37) L’articolo deve intendersi abrogato in quanto si sono verificate tutte le condizioni previste dall’articolo dall’art. 40, comma 2 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 “Legge per la cultura”.
( 38) Vedi articolo 21, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 ai sensi del quale: “per rendere più omogenea ed efficace la politica regionale con particolare attenzione alla divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio storico, culturale, ambientale ed artistico del territorio, nonché allo scopo di razionalizzare la compresenza di fondazioni a partecipazione regionale nel territorio della Provincia di Rovigo, avuto riguardo agli enti partecipanti alla Fondazione Rovigo Cultura e alla Fondazione Ca’ Vendramin, delle quali la Regione è socio fondatore, la Giunta regionale è autorizzata ad avviare le procedure ritenute più idonee per giungere alla costituzione di un unico soggetto di riferimento nel territorio.”.
( 39) Vedi modifiche apportate all'art. 6 legge regionale 6 aprile 1999, n. 13 .
( 40) Vedi modifiche apportate all'art. 6 legge regionale 6 aprile 1999, n. 13 .
( 41) Vedi modifiche apportate all'art. 51 legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 .
( 42) Vedi modifiche apportate all'art. 8 legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 .
( 43) Vedi modifiche apportate all'art. 3 legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 .
( 44) Articolo abrogato da lett. d) comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 .
( 45) Vedi l’articolo 8 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 che per i soggetti privati del presente articolo prevede un ulteriore finanziamento di 60.000,00 euro e lo scorrimento della graduatoria dell’anno scolastico 2006/2007.
( 46) Articolo abrogato da comma 7 art. 30 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 , che ha ridisciplinato la materia.
( 47) Comma abrogato da lettera r), comma 1, articolo 29 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 .
( 48) Vedi modifiche apportate dopo l'art. 5 bis legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 .
( 49) Vedi modifiche apportate dopo l'art. 5 ter legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 .
( 2) Articolo abrogato da comma 4 art. 6 legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 .
( 3) Vedi modifiche apportate all'art. 8 legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 .
( 4) Articolo abrogato da lett. h) comma 1 art. 17 legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 , con decorrenza di effetti dalla X° legislatura regionale.
( 5) Vedi modifiche apportate all'art. 14 legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 .
( 6) Vedi modifiche apportate all'art. 3 legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 .
( 7) Vedi modifiche apportate all'art. 7 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
( 8) Vedi modifiche apportate all'art. 1 legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 .
( 9) Vedi modifiche apportate all'articolo 3 legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 .
( 10) Vedi modifiche apportate all'art. 3 legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 .
( 11) Vedi modifiche apportate all'art. 3 legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 .
( 12) L’art. 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 è stato abrogato da art. 49 comma 1 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , con decorrenza dal 22 ottobre 2004 data di pubblicazione nel BUR n. 105/2004 della deliberazione della Giunta regionale n. 3178/2004 con la quale sono stati adottati i provvedimenti previsti dall’art. 50 comma 1 della medesima legge regionale.
( 13) Vedi modifiche apportate all'art. 15 legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 .
( 14) Comma abrogato da comma 2 art. 3 legge regionale 18 settembre 2009, n. 22 .
( 15) Vedi modifiche apportate all'art. 13 legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 .
( 16) Vedi modifiche apportate all'art. 15 legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 .
( 17) Vedi modifiche apportate all'art. 82 legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
( 18) Vedi modifiche apportate all'art. 83 legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
( 19) Vedi modifiche apportate all'art. 84 legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
( 20) Vedi modifiche apportate all'art. 83 legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
( 21) Comma abrogato da lett. s) comma 4 dell’articolo 36 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 .
( 22) La presente disciplina non si applica ai progetti di ampliamento previsti e disciplinati dall’art. 95 recante “Prime disposizioni in materia di pianificazione regionale delle attività di cava” per effetto del comma 8 dell’articolo 95 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
( 23) Articolo abrogato da lett. h) comma 3 articolo 32 della legge regionale 1 giugno 2022, n. 13 .
( 24) Vedi modifiche apportate all'art. 2 legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 .
( 25) Comma inserito da comma 1 art. 19 legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 . L’art. 19 comma 2 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 dispone che “2. Entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge (9 agosto 2012), gli erogatori dei servizi di cui al comma 1 uniformano i propri regolamenti a quanto stabilito dal medesimo comma 1.”.
( 26) Articolo abrogato da lett. b) comma 1 art. 9 legge regionale 18 dicembre 2009, n. 30 .
( 27) Comma abrogato da art. 8, comma 7, legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 .
( 28) Comma abrogato da art. 8, comma 7, legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 .
( 29) Comma abrogato da art. 8, comma 7, legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 .
( 30) Comma abrogato da art. 8, comma 7, legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 .
( 31) Comma abrogato da art. 8, comma 7, legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 .
( 32) Comma abrogato da art. 8, comma 7, legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 .
( 33) Comma abrogato da art. 8, comma 7, legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 .
( 34) Vedi modifiche apportate all'art. 26 legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 .
( 35) L’articolo 8 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 ha integrato lo stanziamento, ha dettato disposizioni attuative ed ha previsto la presentazione di una relazione alla competente commissione consiliare entro il 30 settembre di ogni anno; in precedenza vedi l’articolo 20 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 .
( 36) Vedi modifiche apportate all'art. 11 legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 .
( 37) L’articolo deve intendersi abrogato in quanto si sono verificate tutte le condizioni previste dall’articolo dall’art. 40, comma 2 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 “Legge per la cultura”.
( 38) Vedi articolo 21, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 ai sensi del quale: “per rendere più omogenea ed efficace la politica regionale con particolare attenzione alla divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio storico, culturale, ambientale ed artistico del territorio, nonché allo scopo di razionalizzare la compresenza di fondazioni a partecipazione regionale nel territorio della Provincia di Rovigo, avuto riguardo agli enti partecipanti alla Fondazione Rovigo Cultura e alla Fondazione Ca’ Vendramin, delle quali la Regione è socio fondatore, la Giunta regionale è autorizzata ad avviare le procedure ritenute più idonee per giungere alla costituzione di un unico soggetto di riferimento nel territorio.”.
( 39) Vedi modifiche apportate all'art. 6 legge regionale 6 aprile 1999, n. 13 .
( 40) Vedi modifiche apportate all'art. 6 legge regionale 6 aprile 1999, n. 13 .
( 41) Vedi modifiche apportate all'art. 51 legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 .
( 42) Vedi modifiche apportate all'art. 8 legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 .
( 43) Vedi modifiche apportate all'art. 3 legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 .
( 44) Articolo abrogato da lett. d) comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 .
( 45) Vedi l’articolo 8 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 che per i soggetti privati del presente articolo prevede un ulteriore finanziamento di 60.000,00 euro e lo scorrimento della graduatoria dell’anno scolastico 2006/2007.
( 46) Articolo abrogato da comma 7 art. 30 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 , che ha ridisciplinato la materia.
( 47) Comma abrogato da lettera r), comma 1, articolo 29 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 .
( 48) Vedi modifiche apportate dopo l'art. 5 bis legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 .
( 49) Vedi modifiche apportate dopo l'art. 5 ter legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 .
SOMMARIO
- Legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 (BUR n. 12/2004)
- LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2004
-
- Art. 1 – Quadro finanziario di riferimento.
- Art. 2 – Rifinanziamenti e fondi speciali.
- Art. 3 – “Modifica della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30 “ Interventi per favorire l’attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull’ordinamento delle autonomie locali, nonché della legge 15 marzo 1997, n. 59 e della legge 15 maggio 1997, n. 127” .
- Art. 4 – Interventi regionali per favorire l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali.
- Art. 5 – Intervento a favore del Comune di Malborghetto-Valbruna.
- Art. 6 – Disposizioni per il personale regionale assegnato a strutture situate al di fuori della Regione.
- Art. 7 - Modifiche dell’articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione” e successive modificazioni.
- Art. 8 - Modifica all’articolo 14 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 “Istituzione del Difensore civico” e dell’articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 “Istituzione dell’ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori”. (4)
- Art. 9 - Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali".
- Art. 10 – Contributi a favore dei consorzi e delle cooperative di pesca che esercitano attività di mitilicoltura nelle acque interne della Regione Veneto.
- Art. 11 – Programma di zonazione vitivinicola regionale.
- Art. 12 - Disposizioni integrative e modifiche della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 "Norme per la tutela e la valorizzazione delle produzioni orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali".
- Art. 13 – Contributi a favore dei consorzi di bonifica per l’emergenza siccità.
- Art. 14 - Indennizzi per le infezioni di fuoco batterico delle pomacee.
- Art. 15 - Contributo straordinario per le spese di primo insediamento a Verona dell’Autority nazionale per la sicurezza alimentare.
- Art. 16 - Piano di monitoraggio per la ricerca di aflatossine nel latte.
- Art. 17 – Modifica della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 “Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e disposizioni in materia di basi informative territoriali”.
- Art. 18 – Spese per l'attuazione del Sistema informativo territoriale.
- Art. 19 – Partecipazione regionale ad una costituenda società per favorire la realizzazione e la gestione dell’area ecologicamente attrezzata di Porto Marghera.
- Art. 20 – Modifiche alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.
- Art. 21 – Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni.
- Art. 22 - Interventi per il risanamento del fiume Fratta Gorzone e del suo bacino.
- Art. 23 - Redazione di un Master Plan per il coordinamento degli interventi in materia di salvaguardia del territorio, recupero e protezione ambientale.
- Art. 24 - Nuove norme per la disciplina della attività di cava.
- Art. 25 – Fondo di rotazione per interventi urgenti di protezione civile.
- Art. 26 - Definizione agevolata del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
- Art. 27 – Sistema ferroviario metropolitano regionale (SFMR).
- Art. 28 – Modifica dell'articolo 30 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003".
- Art. 29 – Disposizioni relative al termine previsto dal comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale” e successive modificazioni.
- Art. 30 – Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 "Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti" e successive modificazioni.
- Art. 31 - Modifica della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 “Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti” in materia di trasferimento merci su rotaia.
- Art. 32 – Prestazioni socio-sanitarie per l’assistenza di persone non autosufficienti in strutture residenziali accreditate.
- Art. 33 – Criteri di accesso per gli interventi rivolti alle persone non autosufficienti.
- Art. 34 - Indirizzi per l’assistenza delle persone non autosufficienti.
- Art. 35 - Disposizioni in materia di sistema integrato di interventi e servizi socio sanitari.
- Art. 36 – Contributi per l'adeguamento e la realizzazione di strutture, impianti e arredi nel settore socio-sanitario.
- Art. 37 – Modifiche alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal Decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”.
- Art. 38 - Rapporti con l'organizzazione mondiale della sanità (OMS).
- Art. 39 - Disposizioni in materia di poli ospedalieri unici.
- Art. 40 - Realizzazione di un centro regionale sulla sclerosi multipla.
- Art. 41 - Modifica degli articoli 1 e 3 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 "Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il metodo Doman o Vojta", come modificata dalla legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41 .
- Art. 42 - Contributi per la sorveglianza sanitaria sugli ex esposti all'amianto e CVM.
- Art. 43 - Modifica dell’articolo 11 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria" così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517".
- Art. 44 – Intervento per la collocazione del frammento della Torre sud del World Trade Center.
- [Art. 45 – Interventi regionali per l'arte contemporanea. (37)
- Art. 46 – Interventi per le celebrazioni del quarto centenario del taglio del Po di Porto Viro (1604 - 2004).
- Art. 47 - Costituzione di una fondazione culturale nel comune di Rovigo. (38)
- Art. 48 – Modifiche della legge regionale 6 aprile 1999, n. 13 “Interventi regionali per i patti territoriali” e successive modificazioni.
- Art. 49 – Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”
- Art. 50 - Ricapitalizzazione della Veneto Sviluppo S.p.A. e modifica della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.”.
- Art. 51 - Modifiche della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 “Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni”.
- Art. 52 - Contributi alle Comunità montane per gli oneri sostenuti per il personale trasferito dai Consorzi forestali soppressi ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 “Norme sull’istituzione e il funzionamento delle Comunità montane”.
- Art. 53 - Partecipazione in qualità di socio della Regione del Veneto alla Fondazione la Casa Onlus di Padova.
- Art. 54 - Gestione dei corsi per l'obbligo formativo.
- Art. 55 - Modifica della legge regionale 30 ottobre 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro” e successive modificazioni e integrazioni.
- Art. 56 - Disposizioni relative alla legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 "Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi".
- Art. 57 - Interventi di promozione, sostegno e valorizzazione della scuola veneta.
- Art. 58 - Contributo alla Fondazione Studi Universitari Vicenza.
- Art. 59 - Disposizioni in materia di diritto allo studio non universitario.
- Art. 60 - Contributo straordinario a favore della Scuola del Vetro Abate Zanetti di Murano.
- Art. 61 - Intervento per la scolarizzazione di audiolesi di origine veneta provenienti dall’Argentina.
- Art. 62 - Politiche di pari opportunità: centri risorse.
- Art. 63 - Disposizioni in materia di attività sportiva nelle scuole.
- Art. 64 - Contributo alla Comunità ebraica di Padova per il ripristino dei Cimiteri Ebraici di Padova e Rovigo.
- Art. 65 - Interventi urgenti per il recupero della Chiesa degli Eremitani.
- Art. 66 - Costruzione di una scuola materna ed elementare in Piove di Sacco.
- Art. 67 - Contributo straordinario al Comune di Vazzola (TV) per interventi di recupero del sito storico - architettonico di Borgo Malanotte.
- Art. 68 - Contributo straordinario per il comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella.
- Art. 69 - Contributo al Comune di S. Zeno di Montagna per l’impianto di risalita Prada Costabella.
- Art. 70 - Modifiche alla legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 “Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale” e successive modificazioni.
- Art. 71 - Contributo straordinario ai Comitati e Federazioni delle Associazioni dei Veneti nel Mondo.
- Art. 72 – Dichiarazione d’urgenza
Sommario
“Legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 (BUR n. 12/2004) - Testo storico”
S O M M A R I O
- Legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 (BUR n. 12/2004) – Testo storico
- LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2004
- Art. 1 – Quadro finanziario di riferimento.
- Art. 2 – Rifinanziamenti e fondi speciali.
- Art. 3 – “Modifica della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30 “ Interventi per favorire l’attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull’ordinamento delle autonomie locali, nonché della legge 15 marzo 1997, n. 59 e della legge 15 maggio 1997, n. 127” .
- Art. 4 – Interventi regionali per favorire l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali.
- Art. 5 – Intervento a favore del Comune di Malborghetto-Valbruna.
- Art. 6 – Disposizioni per il personale regionale assegnato a strutture situate al di fuori della Regione.
- Art. 7 - Modifiche dell’articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione” e successive modificazioni.
- Art. 8 - Modifica all’articolo 14 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 “Istituzione del Difensore civico” e dell’articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 “Istituzione dell’ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori”.
- Art. 9 - Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali".
- Art. 10 – Contributi a favore dei consorzi e delle cooperative di pesca che esercitano attività di mitilicoltura nelle acque interne della Regione Veneto.
- Art. 11 – Programma di zonazione vitivinicola regionale.
- Art. 12 - Disposizioni integrative e modifiche della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 "Norme per la tutela e la valorizzazione delle produzioni orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali".
- Art. 13 – Contributi a favore dei consorzi di bonifica per l’emergenza siccità.
- Art. 14 - Indennizzi per le infezioni di fuoco batterico delle pomacee.
- Art. 15 - Contributo straordinario per le spese di primo insediamento a Verona dell’Autority nazionale per la sicurezza alimentare.
- Art. 16 - Piano di monitoraggio per la ricerca di aflatossine nel latte.
- Art. 17 – Modifica della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 “Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1985, n.61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e disposizioni in materia di basi informative territoriali”.
- Art. 18 – Spese per l'attuazione del Sistema informativo territoriale.
- Art. 19 – Partecipazione regionale ad una costituenda società per favorire la realizzazione e la gestione dell’area ecologicamente attrezzata di Porto Marghera.
- Art. 20 – Modifiche alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.
- Art. 21 – Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni.
- Art. 22 - Interventi per il risanamento del fiume Fratta Gorzone e del suo bacino.
- Art. 23 - Redazione di un Master Plan per il coordinamento degli interventi in materia di salvaguardia del territorio, recupero e protezione ambientale.
- Art. 24 - Nuove norme per la disciplina della attività di cava.
- Art. 25 – Fondo di rotazione per interventi urgenti di protezione civile.
- Art. 26 - Definizione agevolata del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
- Art. 27 – Sistema ferroviario metropolitano regionale (SFMR).
- Art. 28 – Modifica dell'articolo 30 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003".
- Art. 29 – Disposizioni relative al termine previsto dal comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale” e successive modificazioni.
- Art. 30 – Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 "Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti" e successive modificazioni.
- Art. 31 - Modifica della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 “Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti” in materia di trasferimento merci su rotaia.
- Art. 32 – Prestazioni socio-sanitarie per l’assistenza di persone non autosufficienti in strutture residenziali accreditate.
- Art. 33 – Criteri di accesso per gli interventi rivolti alle persone non autosufficienti.
- Art. 34 - Indirizzi per l’assistenza delle persone non autosufficienti.
- Art. 35 - Disposizioni in materia di sistema integrato di interventi e servizi socio sanitari.
- Art. 36 – Contributi per l'adeguamento e la realizzazione di strutture, impianti e arredi nel settore socio-sanitario.
- Art. 37 – Modifiche alla legge regionale 14 settembre 1994 n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal Decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”.
- Art. 38 - Rapporti con l'organizzazione mondiale della sanità (OMS).
- Art. 39 - Disposizioni in materia di poli ospedalieri unici.
- Art. 40 - Realizzazione di un centro regionale sulla sclerosi multipla.
- Art. 41 - Modifica degli articoli 1 e 3 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 "Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il metodo Doman o Vojta", come modificata dalla legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41.
- Art. 42 - Contributi per la sorveglianza sanitaria sugli ex esposti all'amianto e CVM.
- Art. 43 - Modifica dell’articolo 11 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria" così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517".
- Art. 44 – Intervento per la collocazione del frammento della Torre sud del World Trade Center.
- Art. 45 – Interventi regionali per l'arte contemporanea.
- Art. 46 – Interventi per le celebrazioni del quarto centenario del taglio del Po di Porto Viro (1604 - 2004).
- Art. 47 - Costituzione di una fondazione culturale nel comune di Rovigo.
- Art. 48 – Modifiche della legge regionale 6 aprile 1999, n. 13 “Interventi regionali per i patti territoriali” e successive modificazioni.
- Art. 49 – Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”
- Art. 50 - Ricapitalizzazione della Veneto Sviluppo S.p.A. e modifica della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.”.
- Art. 51 - Modifiche della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 “Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni”.
- Art. 52 - Contributi alle Comunità montane per gli oneri sostenuti per il personale trasferito dai Consorzi forestali soppressi ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 “Norme sull’istituzione e il funzionamento delle Comunità montane”.
- Art. 53 - Partecipazione in qualità di socio della Regione del Veneto alla Fondazione la Casa Onlus di Padova.
- Art. 54 - Gestione dei corsi per l'obbligo formativo.
- Art. 55 - Modifica della legge regionale 30 ottobre 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro” e successive modificazioni e integrazioni.
- Art. 56 - Disposizioni relative alla legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 "Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi".
- Art. 57 - Interventi di promozione, sostegno e valorizzazione della scuola veneta.
- Art. 58 - Contributo alla Fondazione Studi Universitari Vicenza.
- Art. 59 - Disposizioni in materia di diritto allo studio non universitario.
- Art. 60 - Contributo straordinario a favore della Scuola del Vetro Abate Zanetti di Murano.
- Art. 61 - Intervento per la scolarizzazione di audiolesi di origine veneta provenienti dall’Argentina.
- Art. 62 - Politiche di pari opportunità: centri risorse.
- Art. 63 - Disposizioni in materia di attività sportiva nelle scuole.
- Art. 64 - Contributo alla Comunità ebraica di Padova per il ripristino dei Cimiteri Ebraici di Padova e Rovigo.
- Art. 65 - Interventi urgenti per il recupero della Chiesa degli Eremitani.
- Art. 66 - Costruzione di una scuola materna ed elementare in Piove di Sacco.
- Art. 67 - Contributo straordinario al Comune di Vazzola (TV) per interventi di recupero del sito storico - architettonico di Borgo Malanotte.
- Art. 68 - Contributo straordinario per il comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella.
- Art. 69 - Contributo al Comune di S. Zeno di Montagna per l’impianto di risalita Prada Costabella.
- Art. 70 - Modifiche alla legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 “Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale” e successive modificazioni.
- Art. 71 - Contributo straordinario ai Comitati e Federazioni delle Associazioni dei Veneti nel Mondo.
- Art. 72 – Dichiarazione d’urgenza
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2004
Art. 1 – Quadro finanziario di riferimento.
1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l’esercizio 2004, comprensivo delle operazioni a carico dello Stato e della ristrutturazione di passività preesistenti, è fissato, in termini di competenza, in euro 1.033.712.957,00.
Art. 2 – Rifinanziamenti e fondi speciali.
1. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2004 e pluriennale 2004-2006, in relazione a leggi settoriali di spesa, la cui quantificazione, ai sensi dell’articolo 2 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”, è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella tabella A allegata alla presente legge.
2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 , per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell’esercizio 2004, sono determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 nelle misure indicate nelle tabelle B e C allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese d’investimento.
3. Le quote dei fondi speciali di cui al comma 2 non possono essere utilizzate per destinazioni diverse dalla copertura finanziaria di nuovi provvedimenti legislativi da approvare nel corso dell’esercizio.
2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 , per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell’esercizio 2004, sono determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 nelle misure indicate nelle tabelle B e C allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese d’investimento.
3. Le quote dei fondi speciali di cui al comma 2 non possono essere utilizzate per destinazioni diverse dalla copertura finanziaria di nuovi provvedimenti legislativi da approvare nel corso dell’esercizio.
Art. 3 – “Modifica della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30 “ Interventi per favorire l’attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull’ordinamento delle autonomie locali, nonché della legge 15 marzo 1997, n. 59 e della legge 15 maggio 1997, n. 127” .
1. Il titolo della
legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30 , come modificato dall’articolo 2, comma 1, della
legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 , è così sostituito: “Interventi per favorire l’attuazione del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, nonché della legge 15 marzo 1997, n. 59 e della legge 15 maggio 1997, n. 127”.
2. L’articolo 1 della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30 , come modificata dall’articolo 2, comma 2, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 , è così sostituito:
“Art. 1- Finalità.
1. La Regione, al fine di rispondere alle varie e complesse problematiche poste dal Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, e in armonia con i principi di cui agli articoli 4 e 54 dello Statuto, promuove e realizza seminari e corsi di aggiornamento per amministratori, dirigenti, funzionari e revisori dei conti degli enti locali, nonché interventi diretti a favorire processi di innovazione e riorganizzazione a favore dei comuni.
2. Per la realizzazione dei seminari e dei corsi di cui al comma 1 la Giunta regionale si avvale di Università, istituti e centri di studio particolarmente qualificati, con i quali stipula apposite convenzioni.”.
3. Agli oneri di cui al comma 2, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2004, si fa fronte con le risorse allocate all’u.p.b. U0005 “Interventi indistinti a favore degli enti locali” del bilancio di previsione 2004.
2. L’articolo 1 della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30 , come modificata dall’articolo 2, comma 2, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 , è così sostituito:
“Art. 1- Finalità.
1. La Regione, al fine di rispondere alle varie e complesse problematiche poste dal Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, e in armonia con i principi di cui agli articoli 4 e 54 dello Statuto, promuove e realizza seminari e corsi di aggiornamento per amministratori, dirigenti, funzionari e revisori dei conti degli enti locali, nonché interventi diretti a favorire processi di innovazione e riorganizzazione a favore dei comuni.
2. Per la realizzazione dei seminari e dei corsi di cui al comma 1 la Giunta regionale si avvale di Università, istituti e centri di studio particolarmente qualificati, con i quali stipula apposite convenzioni.”.
3. Agli oneri di cui al comma 2, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2004, si fa fronte con le risorse allocate all’u.p.b. U0005 “Interventi indistinti a favore degli enti locali” del bilancio di previsione 2004.
Art. 4 – Interventi regionali per favorire l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali.
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, determina i criteri per l’erogazione di contributi a favore di unioni di comuni costituite per un periodo non inferiore a cinque anni, di cui all’articolo 32 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per le spese di primo impianto, di riorganizzazione e di ampliamento delle strutture e dei servizi necessari per l’esercizio di una pluralità di funzioni e servizi ad esse affidati dai comuni.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, determina i criteri per l’erogazione di contributi a favore di gestioni associate costituite dai comuni per un periodo non inferiore a 5 anni, nelle forme previste dagli articoli 30 e 31 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per le spese di primo impianto, di riorganizzazione e di ampliamento delle strutture e dei servizi necessari per l’esercizio di una pluralità di funzioni e servizi ad esse affidati dai comuni.
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, determina i criteri per l’erogazione dei contributi a favore dei comuni che agiscono in forma associata per mezzo e/o all’interno delle comunità montane per un periodo non inferiore a 5 anni, per le spese di primo impianto, di riorganizzazione e di ampliamento delle strutture e dei servizi necessari per l’esercizio di una pluralità di funzioni e servizi svolti dalle stesse.
4. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono adottati dalla Giunta regionale previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 e della competente Commissione consiliare.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 5 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)”;
b) l’articolo 5 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2003”.
6. Sono fatti salvi i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge che conservano la loro validità e sono portati a termine secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla previgente normativa.
7. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per le finalità di cui al comma 1, in euro 1.000.000,00 per le finalità di cui al comma 2 e in euro 1.000.000,00 per le finalità di cui al comma 3, si fa fronte con le risorse allocate all’u.p.b. U0007 “Trasferimenti agli Enti Locali per investimenti” del bilancio di previsione 2004.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, determina i criteri per l’erogazione di contributi a favore di gestioni associate costituite dai comuni per un periodo non inferiore a 5 anni, nelle forme previste dagli articoli 30 e 31 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per le spese di primo impianto, di riorganizzazione e di ampliamento delle strutture e dei servizi necessari per l’esercizio di una pluralità di funzioni e servizi ad esse affidati dai comuni.
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, determina i criteri per l’erogazione dei contributi a favore dei comuni che agiscono in forma associata per mezzo e/o all’interno delle comunità montane per un periodo non inferiore a 5 anni, per le spese di primo impianto, di riorganizzazione e di ampliamento delle strutture e dei servizi necessari per l’esercizio di una pluralità di funzioni e servizi svolti dalle stesse.
4. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono adottati dalla Giunta regionale previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 e della competente Commissione consiliare.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 5 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)”;
b) l’articolo 5 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2003”.
6. Sono fatti salvi i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge che conservano la loro validità e sono portati a termine secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla previgente normativa.
7. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per le finalità di cui al comma 1, in euro 1.000.000,00 per le finalità di cui al comma 2 e in euro 1.000.000,00 per le finalità di cui al comma 3, si fa fronte con le risorse allocate all’u.p.b. U0007 “Trasferimenti agli Enti Locali per investimenti” del bilancio di previsione 2004.
Art. 5 – Intervento a favore del Comune di Malborghetto-Valbruna.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo fino a un massimo di euro 1.000.000,00 al Comune di Malborghetto-Valbruna (UD), colpito dall'alluvione dell'agosto 2003, da destinare alla ricostruzione del campanile della chiesa parrocchiale in frazione Ugovizza.
2. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 1 si applicano le modalità previste dalla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per la costruzione in zone classificate sismiche”.
3. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte mediante l’utilizzo delle risorse allocate nell’u.p.b. U0224 “Interventi strutturali nel campo della solidarietà” del bilancio di previsione 2004.
2. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 1 si applicano le modalità previste dalla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per la costruzione in zone classificate sismiche”.
3. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte mediante l’utilizzo delle risorse allocate nell’u.p.b. U0224 “Interventi strutturali nel campo della solidarietà” del bilancio di previsione 2004.
Art. 6 – Disposizioni per il personale regionale assegnato a strutture situate al di fuori della Regione.
1. Al personale regionale residente nel Veneto, assegnato ad una sede di servizio situata fuori dal territorio della Regione ma nell’ambito del territorio nazionale, spetta un rimborso spese forfetario correlato agli indici del costo della vita della città in cui si trova la sede di assegnazione (u.p.b. U0017 “Oneri per il personale”).
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina la durata e il trattamento economico di cui al comma 1.
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina la durata e il trattamento economico di cui al comma 1.
Art. 7 - Modifiche dell’articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione” e successive modificazioni.
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 8 della
legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto il seguente comma:
“6 bis. Nell’ambito della segreteria del Presidente del Consiglio regionale può essere individuata la posizione di vicario del relativo responsabile cui compete, per la durata dell’incarico, il trattamento economico previsto per il responsabile di posizione organizzativa di cui al comma 3 bis dell’articolo 16.”.
“6 bis. Nell’ambito della segreteria del Presidente del Consiglio regionale può essere individuata la posizione di vicario del relativo responsabile cui compete, per la durata dell’incarico, il trattamento economico previsto per il responsabile di posizione organizzativa di cui al comma 3 bis dell’articolo 16.”.
Art. 8 - Modifica all’articolo 14 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 “Istituzione del Difensore civico” e dell’articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 “Istituzione dell’ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori”.
1. All’articolo 14 della
legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 , è inserito, dopo il comma 2, il seguente comma 2 bis:
“2 bis. Al difensore civico si applica quanto previsto dal comma 4 ter dell’articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”, intendendosi sostituito il termine “Presidente delle Commissioni consiliari” con “Difensore civico”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 , è aggiunto il seguente comma 3 bis:
“3 bis. Al pubblico tutore dei minori si applica quanto previsto dal comma 4 ter dell’articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 , intendendosi sostituito il termine “Presidente delle Commissioni consiliari” con “pubblico tutore dei minori” ”.
“2 bis. Al difensore civico si applica quanto previsto dal comma 4 ter dell’articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”, intendendosi sostituito il termine “Presidente delle Commissioni consiliari” con “Difensore civico”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 , è aggiunto il seguente comma 3 bis:
“3 bis. Al pubblico tutore dei minori si applica quanto previsto dal comma 4 ter dell’articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 , intendendosi sostituito il termine “Presidente delle Commissioni consiliari” con “pubblico tutore dei minori” ”.
Art. 9 - Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali".
1. All'articolo 7 della
legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1 bis:
"1 bis. In caso di mancata partecipazione del consigliere regionale, nella percentuale e nelle modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza, alle votazioni consiliari, è operata una trattenuta stabilita dall'Ufficio di Presidenza medesimo.".
"1 bis. In caso di mancata partecipazione del consigliere regionale, nella percentuale e nelle modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza, alle votazioni consiliari, è operata una trattenuta stabilita dall'Ufficio di Presidenza medesimo.".
Art. 10 – Contributi a favore dei consorzi e delle cooperative di pesca che esercitano attività di mitilicoltura nelle acque interne della Regione Veneto.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore dei consorzi e delle cooperative di pesca che esercitano attività di mitilicoltura nelle acque interne della Regione del Veneto, a parziale ristoro dei danni subiti a causa delle gravi morie di mitili (Mytilus galloprovincialis) verificatesi nelle acque lagunari della Regione del Veneto durante il periodo estivo 2003. A tal fine la Giunta regionale determina, sentita la competente Commissione consiliare, i criteri e le modalità di concessione ed erogazione del contributo.
2. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2004, si fa fronte mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie allocate nell’u.p.b. U0034 “Servizi integrati agro-faunistico-venatori e sviluppo delle attività ittiche e della pesca” del bilancio di previsione 2004.
3. Gli effetti del presente articolo sono subordinati all’acquisizione del parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi del Trattato CE e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
2. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2004, si fa fronte mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie allocate nell’u.p.b. U0034 “Servizi integrati agro-faunistico-venatori e sviluppo delle attività ittiche e della pesca” del bilancio di previsione 2004.
3. Gli effetti del presente articolo sono subordinati all’acquisizione del parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi del Trattato CE e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Art. 11 – Programma di zonazione vitivinicola regionale.
1. Al fine di migliorare i livelli qualitativi delle produzioni vitivinicole e consolidare i livelli di commercializzazione delle stesse, la Giunta regionale approva un programma triennale di zonazione delle aree viticole interessate dalle denominazioni d'origine.
2. La Giunta regionale determina, sentita la competente Commissione consiliare, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore dei consorzi di tutela delle denominazioni che hanno fatto richiesta e nel limite delle disponibilità di cui al comma 4, prevedendo una compartecipazione finanziaria fino ad un massimo del 70 per cento della spesa complessiva per la realizzazione della zonazione. La restante quota è a carico del consorzio beneficiario.
3. Il coordinamento tecnico e scientifico nonché la realizzazione della zonazione delle aree viticole è affidato all'Azienda regionale Veneto Agricoltura che assicura la messa a disposizione dei dati, secondo i criteri dettati dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato per la ricerca e sviluppo di cui alla Comunicazione n. 45 del 1996 (96/C 45/06)
4. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in euro 400.000,00 per l’esercizio 2004 e in euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2005 e 2006, si fa fronte con le risorse allocate all’u.p.b. U0040 “Interventi strutturali nel settore delle colture” del bilancio di previsione 2004 e pluriennale 2004-2006.
2. La Giunta regionale determina, sentita la competente Commissione consiliare, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore dei consorzi di tutela delle denominazioni che hanno fatto richiesta e nel limite delle disponibilità di cui al comma 4, prevedendo una compartecipazione finanziaria fino ad un massimo del 70 per cento della spesa complessiva per la realizzazione della zonazione. La restante quota è a carico del consorzio beneficiario.
3. Il coordinamento tecnico e scientifico nonché la realizzazione della zonazione delle aree viticole è affidato all'Azienda regionale Veneto Agricoltura che assicura la messa a disposizione dei dati, secondo i criteri dettati dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato per la ricerca e sviluppo di cui alla Comunicazione n. 45 del 1996 (96/C 45/06)
4. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in euro 400.000,00 per l’esercizio 2004 e in euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2005 e 2006, si fa fronte con le risorse allocate all’u.p.b. U0040 “Interventi strutturali nel settore delle colture” del bilancio di previsione 2004 e pluriennale 2004-2006.
Art. 12 - Disposizioni integrative e modifiche della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 "Norme per la tutela e la valorizzazione delle produzioni orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali".
1. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della
legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 , sono aggiunte alla fine le parole "
e della produzione e del commercio di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite".
2. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 è abrogata.
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 è aggiunto il seguente comma 2 bis:
"2 bis. L'attività di produzione e di commercio di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite è comunque sottoposta alla disciplina prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica del 24 dicembre 1969, n. 1164.".
4. Agli oneri derivanti dall'organizzazione dei corsi, previsti dall'articolo 5 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 , quantificati in euro 10.000,00 per l'esercizio 2004 si fa fronte con le risorse allocate all'u.p.b. U0039 “Lotta e profilassi delle malattie delle colture agricole”.
2. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 è abrogata.
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 è aggiunto il seguente comma 2 bis:
"2 bis. L'attività di produzione e di commercio di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite è comunque sottoposta alla disciplina prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica del 24 dicembre 1969, n. 1164.".
4. Agli oneri derivanti dall'organizzazione dei corsi, previsti dall'articolo 5 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 , quantificati in euro 10.000,00 per l'esercizio 2004 si fa fronte con le risorse allocate all'u.p.b. U0039 “Lotta e profilassi delle malattie delle colture agricole”.
Art. 13 – Contributi a favore dei consorzi di bonifica per l’emergenza siccità.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere, ai consorzi di bonifica, un contributo straordinario sulle maggiori spese sostenute per l’utilizzo della energia elettrica necessaria per l’esercizio degli impianti irrigui, a seguito degli eventi eccezionali siccitosi verificatesi nell’estate 2003.
2. La Giunta regionale determina le modalità di presentazione delle domande e della documentazione relativa alle maggiori spese sostenute e comprovate dai bilanci consuntivi, nonché i criteri di ripartizione del contributo di cui al comma 1 tra i consorzi di bonifica.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2004, si fa fronte con le risorse allocate all’u.p.b. U0091 “Gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di bonifica” del bilancio di previsione per l’esercizio 2004.
2. La Giunta regionale determina le modalità di presentazione delle domande e della documentazione relativa alle maggiori spese sostenute e comprovate dai bilanci consuntivi, nonché i criteri di ripartizione del contributo di cui al comma 1 tra i consorzi di bonifica.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2004, si fa fronte con le risorse allocate all’u.p.b. U0091 “Gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di bonifica” del bilancio di previsione per l’esercizio 2004.
Art. 14 - Indennizzi per le infezioni di fuoco batterico delle pomacee.
1. Al fine di sostenere i redditi delle imprese agricole e di quelle svolgenti attività vivaistica i cui impianti arborei sono stati interessati dall’infezione di “Erwinia amylovora”, fuoco batterico delle pomacee, è concesso un aiuto per indennizzare i mancati redditi e i maggiori oneri conseguenti ai provvedimenti restrittivi dell’attività disposti dall’autorità fitosanitaria.
2. L’aiuto è concesso nella misura massima dell’ottanta per cento dei danni indiretti subiti dall’azienda ed interviene quando l’incidenza del danno sull’attività economica dell’impresa è almeno pari o superiore al trenta per cento.
3. Per far fronte all’onere di cui al presente articolo è previsto uno stanziamento di euro 1.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2004 (u.p.b. U0039 “Lotta e profilassi delle malattie delle colture agricole”).
4. L’attuazione del presente articolo è subordinata all’acquisizione del parere di conformità da parte della Commissione Europa ai sensi dell’articolo 88 del Trattato.
2. L’aiuto è concesso nella misura massima dell’ottanta per cento dei danni indiretti subiti dall’azienda ed interviene quando l’incidenza del danno sull’attività economica dell’impresa è almeno pari o superiore al trenta per cento.
3. Per far fronte all’onere di cui al presente articolo è previsto uno stanziamento di euro 1.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2004 (u.p.b. U0039 “Lotta e profilassi delle malattie delle colture agricole”).
4. L’attuazione del presente articolo è subordinata all’acquisizione del parere di conformità da parte della Commissione Europa ai sensi dell’articolo 88 del Trattato.
Art. 15 - Contributo straordinario per le spese di primo insediamento a Verona dell’Autority nazionale per la sicurezza alimentare.
1. Per le spese di primo insediamento nel Comune di Verona dell’Autority nazionale per la sicurezza alimentare, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di euro 1.000.000,00 (u.p.b. U0046 “Servizi alle imprese e alla collettività rurale”).
2. Le modalità per l’erogazione del contributo sono definite con apposito protocollo di intesa tra la Giunta regionale e gli enti interessati.
2. Le modalità per l’erogazione del contributo sono definite con apposito protocollo di intesa tra la Giunta regionale e gli enti interessati.
Art. 16 - Piano di monitoraggio per la ricerca di aflatossine nel latte.
1. Al fine di aumentare il livello della qualità di sicurezza del latte e dei prodotti lattiero caseari esitati al consumo umano, la Giunta regionale per il tramite della associazione regionale produttori latte e degli enti strumentali della regione, predispone, nell’ambito del piano triennale per la sicurezza alimentare, un progetto di monitoraggio per la ricerca di aflatossine da effettuarsi presso le aziende produttrici di latte.
2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere aiuti nella misura massima del 60 per cento delle spese ammissibili per le analisi di laboratorio previste dal progetto di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale emana, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un disciplinare che stabilisce criteri e sistemi di controllo al fine di garantire la salubrità degli alimenti destinati alle persone e anche agli animali.
4. Viene istituito un fondo apposito per la ricerca finalizzata a stabilire e prevenire fattori di rischio nel sistema alimentare.
5. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per l’anno 2004 (u.p.b. U0031 “Servizi a favore delle produzioni zootecniche”).
2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere aiuti nella misura massima del 60 per cento delle spese ammissibili per le analisi di laboratorio previste dal progetto di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale emana, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un disciplinare che stabilisce criteri e sistemi di controllo al fine di garantire la salubrità degli alimenti destinati alle persone e anche agli animali.
4. Viene istituito un fondo apposito per la ricerca finalizzata a stabilire e prevenire fattori di rischio nel sistema alimentare.
5. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per l’anno 2004 (u.p.b. U0031 “Servizi a favore delle produzioni zootecniche”).
Art. 17 – Modifica della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 “Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e disposizioni in materia di basi informative territoriali”.
1. Il comma 1 dell’articolo 3 della
legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 come modificato dall’articolo 13 della
legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 , è sostituito dal seguente:
“1. I Comuni provvedono alla realizzazione di una base dati contenente le informazioni associate:
a) alle indicazioni progettuali del proprio strumento urbanistico generale vigente;
b) alle invarianti di natura paesistica, ambientale e storico-monumentale in conformità agli obiettivi e indirizzi urbanistici regionali, espressi dalla pianificazione di livello superiore e dalla comunità locale.”
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 , è inserito il seguente comma:
“1 bis. Gli Enti di gestione delle aree naturali protette istituite ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 “Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali” e successive modificazioni e della legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette” e successive modificazioni, provvedono alla realizzazione di una base dati contenente le informazioni associate agli strumenti di pianificazione previsti per le singole aree protette.”
3. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 come modificato dall’articolo 13 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 , è sostituito dal seguente:
“2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva le specifiche tecniche per la costituzione delle basi dati previste ai commi 1 e 1 bis.”
4. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 come modificato dall’articolo 13 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 , dopo le parole : ”fino a 15.000 abitanti” sono inserite le parole “ e gli Enti di gestione di cui al comma 1 bis”; dopo le parole: “ base dati” sono soppresse le parole: “ di cui al comma 1 e connesse spese per consulenze tecniche”.
5. Agli oneri conseguenti all’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2004, si provvede con le risorse allocate all’u.p.b. U0085 “Studi, ricerche ed indagini al servizio del territorio” del bilancio di previsione 2004.
“1. I Comuni provvedono alla realizzazione di una base dati contenente le informazioni associate:
a) alle indicazioni progettuali del proprio strumento urbanistico generale vigente;
b) alle invarianti di natura paesistica, ambientale e storico-monumentale in conformità agli obiettivi e indirizzi urbanistici regionali, espressi dalla pianificazione di livello superiore e dalla comunità locale.”
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 , è inserito il seguente comma:
“1 bis. Gli Enti di gestione delle aree naturali protette istituite ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 “Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali” e successive modificazioni e della legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette” e successive modificazioni, provvedono alla realizzazione di una base dati contenente le informazioni associate agli strumenti di pianificazione previsti per le singole aree protette.”
3. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 come modificato dall’articolo 13 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 , è sostituito dal seguente:
“2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva le specifiche tecniche per la costituzione delle basi dati previste ai commi 1 e 1 bis.”
4. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 come modificato dall’articolo 13 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 , dopo le parole : ”fino a 15.000 abitanti” sono inserite le parole “ e gli Enti di gestione di cui al comma 1 bis”; dopo le parole: “ base dati” sono soppresse le parole: “ di cui al comma 1 e connesse spese per consulenze tecniche”.
5. Agli oneri conseguenti all’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2004, si provvede con le risorse allocate all’u.p.b. U0085 “Studi, ricerche ed indagini al servizio del territorio” del bilancio di previsione 2004.
Art. 18 – Spese per l'attuazione del Sistema informativo territoriale.
1. La Giunta regionale , in armonia con gli obiettivi programmatici e secondo le finalità previste dal "Terzo programma di attuazione" approvato ai sensi della
legge regionale 16 luglio 1976, n. 28 “Formazione della Carta tecnica regionale”, promuove la creazione e lo sviluppo del Sistema informativo territoriale (SIT) che si relaziona con il Sistema informativo regionale del Veneto (SIRV), strumento informatico e informativo finalizzato alla raccolta, elaborazione e diffusione delle informazioni relative agli aspetti fisici e morfologici, ambientali e socio-economici dei dati territoriali.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1, quantificati in euro 150.000,00 per l’esercizio 2004, si fa fronte per euro 75.000,00 con le risorse allocate all’u.p.b. U0085 "Studi, ricerche ed indagini al servizio del territorio" e per euro 75.000,00 con le risorse allocate all’u.p.b. U0087 “Interventi per l’assetto territoriale” del bilancio di previsione 2004.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1, quantificati in euro 150.000,00 per l’esercizio 2004, si fa fronte per euro 75.000,00 con le risorse allocate all’u.p.b. U0085 "Studi, ricerche ed indagini al servizio del territorio" e per euro 75.000,00 con le risorse allocate all’u.p.b. U0087 “Interventi per l’assetto territoriale” del bilancio di previsione 2004.
Art. 19 – Partecipazione regionale ad una costituenda società per favorire la realizzazione e la gestione dell’area ecologicamente attrezzata di Porto Marghera.
1. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare, tramite la finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A., alla costituenda società mista a prevalente capitale pubblico, con la partecipazione paritaria e complessivamente maggioritaria del Comune di Venezia e della Regione, al fine di promuovere la bonifica del sito di interesse nazionale di Porto Marghera, individuato ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la realizzazione di infrastrutture per l’area produttiva di Porto Marghera, nonché la sua gestione quale area ecologicamente attrezzata, per migliorare gli standard ambientali di processo e di prodotto, anche mediante processi integrati di trattamento e recupero di rifiuti industriali e materie seconde.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la società promuove:
a) la realizzazione di impianti ed infrastrutture;
b) la predisposizione e l’integrazione di studi tecnici e ricerche di mercato sulle tecnologie utili e convenienti per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica dell’area e per i servizi ambientali in generale;
c) la progettazione e realizzazione di singoli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione delle aree;
d) la stipula di convenzioni con la Regione del Veneto per la predisposizione e la realizzazione di particolari programmi o progetti di attività riguardanti il sito di Porto Marghera;
e) la partecipazione della popolazione alle scelte da attuare a Porto Marghera, attraverso forme di coinvolgimento che assicurino l’informazione e la consultazione, secondo la metodologia ed i principi di Agenda 21.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2004, si fa fronte mediante l’utilizzo delle risorse allocate all’u.p.b. U0065 “Partecipazione al capitale sociale” del bilancio di previsione 2004.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la società promuove:
a) la realizzazione di impianti ed infrastrutture;
b) la predisposizione e l’integrazione di studi tecnici e ricerche di mercato sulle tecnologie utili e convenienti per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica dell’area e per i servizi ambientali in generale;
c) la progettazione e realizzazione di singoli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione delle aree;
d) la stipula di convenzioni con la Regione del Veneto per la predisposizione e la realizzazione di particolari programmi o progetti di attività riguardanti il sito di Porto Marghera;
e) la partecipazione della popolazione alle scelte da attuare a Porto Marghera, attraverso forme di coinvolgimento che assicurino l’informazione e la consultazione, secondo la metodologia ed i principi di Agenda 21.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2004, si fa fronte mediante l’utilizzo delle risorse allocate all’u.p.b. U0065 “Partecipazione al capitale sociale” del bilancio di previsione 2004.
Art. 20 – Modifiche alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 15 della
legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti commi 2 bis, 2 ter e 2 quater:
“2 bis. Il diritto proporzionale annuo anticipato, per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell'area delle concessioni con meno di cinquanta milioni di litri all'anno di acqua imbottigliata, è ridotto del 50 per cento.
2 ter. Il concessionario deve corrispondere, per le acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento, oltre al canone di cui al comma 1, un diritto proporzionale pari a euro 0,65 per ogni metro cubo di acqua minerale e suoi derivati prodotti.
2 quater. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina le modalità di pagamento e i relativi adempimenti in capo ai concessionari, con particolare riferimento a quanto previsto dal comma 3 bis”.
2. I proventi di cui al comma 2 bis e 2 ter dell’articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , come introdotti dal comma 1, sono introitati nell’u.p.b. E0041 “Canoni e fitti” del bilancio di previsione 2004 e pluriennale 2004-2006 e devono essere impegnati dalla Giunta regionale prioritariamente con riferimento ai progetti riguardanti la conservazione e la ricarica delle falde acquifere nonché a compensazione dei danni diretti e indiretti provocati nei comuni ove hanno sede gli impianti.
3. Nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 17 e nel comma 3 dell’articolo 52 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , le parole “della portata” sono sostituite dalle parole “dei volumi”.
4. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 e successive modificazioni, è così modificata:
“b) la durata della concessione, determinata in rapporto dell’entità degli impianti programmati e comunque non superiore a 21 anni. La Giunta regionale è delegata ad assumere criteri e modalità per raccordare la temporalità delle concessioni in essere a quella prevista per le nuove.”.
5. Nell’articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 e successive modificazioni, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma 6 bis:
“6 bis. Al fine di incentivare l’imbottigliamento e la commercializzazione in contenitori di vetro, su richiesta del concessionario, è portata in detrazione dalla quantità d’acqua assunta come base di calcolo per la determinazione del diritto proporzionale:
a) il novanta per cento della quantità d’acqua che viene commercializzata in contenitori di vetro;
b) l’intera quantità d’acqua somministrata agli enti locali per uso potabile pubblico;
Le detrazioni di cui alla lettera a) saranno ammesse sulla base delle risultanze delle scritture contabili aziendali.”
6. Nel comma 1 dell’articolo 49 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 e successive modificazioni, dopo le parole “e termali” aggiungere “o altra struttura regionale”.
“2 bis. Il diritto proporzionale annuo anticipato, per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell'area delle concessioni con meno di cinquanta milioni di litri all'anno di acqua imbottigliata, è ridotto del 50 per cento.
2 ter. Il concessionario deve corrispondere, per le acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento, oltre al canone di cui al comma 1, un diritto proporzionale pari a euro 0,65 per ogni metro cubo di acqua minerale e suoi derivati prodotti.
2 quater. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina le modalità di pagamento e i relativi adempimenti in capo ai concessionari, con particolare riferimento a quanto previsto dal comma 3 bis”.
2. I proventi di cui al comma 2 bis e 2 ter dell’articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , come introdotti dal comma 1, sono introitati nell’u.p.b. E0041 “Canoni e fitti” del bilancio di previsione 2004 e pluriennale 2004-2006 e devono essere impegnati dalla Giunta regionale prioritariamente con riferimento ai progetti riguardanti la conservazione e la ricarica delle falde acquifere nonché a compensazione dei danni diretti e indiretti provocati nei comuni ove hanno sede gli impianti.
3. Nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 17 e nel comma 3 dell’articolo 52 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , le parole “della portata” sono sostituite dalle parole “dei volumi”.
4. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 e successive modificazioni, è così modificata:
“b) la durata della concessione, determinata in rapporto dell’entità degli impianti programmati e comunque non superiore a 21 anni. La Giunta regionale è delegata ad assumere criteri e modalità per raccordare la temporalità delle concessioni in essere a quella prevista per le nuove.”.
5. Nell’articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 e successive modificazioni, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma 6 bis:
“6 bis. Al fine di incentivare l’imbottigliamento e la commercializzazione in contenitori di vetro, su richiesta del concessionario, è portata in detrazione dalla quantità d’acqua assunta come base di calcolo per la determinazione del diritto proporzionale:
a) il novanta per cento della quantità d’acqua che viene commercializzata in contenitori di vetro;
b) l’intera quantità d’acqua somministrata agli enti locali per uso potabile pubblico;
Le detrazioni di cui alla lettera a) saranno ammesse sulla base delle risultanze delle scritture contabili aziendali.”
6. Nel comma 1 dell’articolo 49 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 e successive modificazioni, dopo le parole “e termali” aggiungere “o altra struttura regionale”.
Art. 21 – Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni.
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 82 della
legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , sono aggiunti i seguenti commi 2 bis ed 2 ter:
“2 bis. Al fine di tutelare le falde acquifere e di programmare l’ottimale utilizzo della risorsa acqua, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere uno studio particolareggiato sullo stato e sulla dinamica degli acquiferi regionali, i cui esiti sono comunicati alle Autorità di bacino idrografico competenti.
2 ter. Fino all’acquisizione delle risultanze dello studio di cui al comma 2 bis, sono sospese le istruttorie delle istanze di ricerca o di derivazione di acque sotterranee per qualsiasi tipologia di uso, presentate in data successiva all’entrata in vigore della presente legge; tali disposizioni non si applicano, oltre che alle acque minerali e termali, alle istanze per uso potabile e antincendio avanzate da soggetti pubblici ovvero da soggetti privati qualora relative ad aree non servite da acquedotto nonché alle istanze per uso irriguo avanzate da consorzi di bonifica.”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , è aggiunto il seguente comma 1 bis:
“1 bis. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, sentite le competenti Commissioni consiliari, individua i criteri, gli indirizzi e gli strumenti anche finanziari per l’ottimale gestione della falda acquifera e per il corretto uso, il risparmio e la tutela delle acque sotterranee.”.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, tutte le derivazioni di acque sotterranee devono essere dotate di idonei strumenti per la misura dei volumi utilizzati; il disciplinare che regola la concessione di derivazione deve indicare le caratteristiche di detta strumentazione e le modalità di comunicazione o visura dei dati misurati per cui il concessionario deve attenersi.
4. Dopo il comma 3 dell’articolo 84, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , è aggiunto il seguente comma 3 bis:
“3 bis. Al fine di assicurare una puntuale presenza sul territorio e di garantire un servizio improntato ai criteri dell’efficienza ed economicità, la Giunta regionale può attribuire ad altri enti la gestione e la manutenzione dei beni del demanio idrico, definendo a tal fine, con apposito provvedimento, sentita la competente Commissione consiliare, le modalità e le condizioni di esercizio cui tali enti devono attenersi nell’attività di gestione e manutenzione.”.
5. Dopo il comma 4 dell’articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , è aggiunto il seguente comma 4 bis:
“4 bis. Fatte salve le prescrizioni di cui agli articoli 22, 26 e 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e successive modifiche e integrazioni, il titolare di una o più autorizzazioni di passo carrabile per l’accesso da bene del demanio idrico al fondo, limitatamente alla prima autorizzazione, ha titolo all’esenzione dal pagamento del canone di cui al comma 1, a fronte del pagamento di una quota fissa annuale di euro 20,00.”.
6. Agli oneri necessari per l’applicazione del presente articolo si provvede con le risorse allocate all’u.p.b. U0102 “Studi, monitoraggio e controllo per la difesa del suolo”.
“2 bis. Al fine di tutelare le falde acquifere e di programmare l’ottimale utilizzo della risorsa acqua, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere uno studio particolareggiato sullo stato e sulla dinamica degli acquiferi regionali, i cui esiti sono comunicati alle Autorità di bacino idrografico competenti.
2 ter. Fino all’acquisizione delle risultanze dello studio di cui al comma 2 bis, sono sospese le istruttorie delle istanze di ricerca o di derivazione di acque sotterranee per qualsiasi tipologia di uso, presentate in data successiva all’entrata in vigore della presente legge; tali disposizioni non si applicano, oltre che alle acque minerali e termali, alle istanze per uso potabile e antincendio avanzate da soggetti pubblici ovvero da soggetti privati qualora relative ad aree non servite da acquedotto nonché alle istanze per uso irriguo avanzate da consorzi di bonifica.”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , è aggiunto il seguente comma 1 bis:
“1 bis. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, sentite le competenti Commissioni consiliari, individua i criteri, gli indirizzi e gli strumenti anche finanziari per l’ottimale gestione della falda acquifera e per il corretto uso, il risparmio e la tutela delle acque sotterranee.”.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, tutte le derivazioni di acque sotterranee devono essere dotate di idonei strumenti per la misura dei volumi utilizzati; il disciplinare che regola la concessione di derivazione deve indicare le caratteristiche di detta strumentazione e le modalità di comunicazione o visura dei dati misurati per cui il concessionario deve attenersi.
4. Dopo il comma 3 dell’articolo 84, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , è aggiunto il seguente comma 3 bis:
“3 bis. Al fine di assicurare una puntuale presenza sul territorio e di garantire un servizio improntato ai criteri dell’efficienza ed economicità, la Giunta regionale può attribuire ad altri enti la gestione e la manutenzione dei beni del demanio idrico, definendo a tal fine, con apposito provvedimento, sentita la competente Commissione consiliare, le modalità e le condizioni di esercizio cui tali enti devono attenersi nell’attività di gestione e manutenzione.”.
5. Dopo il comma 4 dell’articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , è aggiunto il seguente comma 4 bis:
“4 bis. Fatte salve le prescrizioni di cui agli articoli 22, 26 e 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e successive modifiche e integrazioni, il titolare di una o più autorizzazioni di passo carrabile per l’accesso da bene del demanio idrico al fondo, limitatamente alla prima autorizzazione, ha titolo all’esenzione dal pagamento del canone di cui al comma 1, a fronte del pagamento di una quota fissa annuale di euro 20,00.”.
6. Agli oneri necessari per l’applicazione del presente articolo si provvede con le risorse allocate all’u.p.b. U0102 “Studi, monitoraggio e controllo per la difesa del suolo”.
Art. 22 - Interventi per il risanamento del fiume Fratta Gorzone e del suo bacino.
1. Al fine di dare soluzione ai problemi ambientali del fiume Fratta Gorzone e del suo bacino, la Giunta regionale promuove l'esecuzione delle seguenti attività:
a) completamento del censimento per l'individuazione di tutte le fonti di inquinamento;
b) monitoraggio costante qualitativo-quantitativo delle acque superficiali e di quelle di falda;
c) prevenzione ed abbattimento degli inquinanti nei processi produttivi e di quelli relativi alla produzione conciaria in particolare;
d) interventi di miglioramento dell'efficacia di depurazione degli scarichi mediante il miglioramento delle reti fognarie e degli impianti di depurazione sia pubblici che privati;
e) riduzione dell'utilizzo di acque di falda per uso industriale, compresi gli interventi per favorire il riciclo ed il riutilizzo di acqua nei processi industriali;
f) interventi di riqualificazione ambientale, compresa la bonifica delle discariche per fanghi di depurazione esistenti nel bacino e dei corsi d'acqua interessati;
g) interventi di sperimentazione, compresa la realizzazione di iniziative tecnologiche ed impianti pilota.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a:
a) tenere in particolare evidenza nei finanziamenti delle leggi regionali di settore le domande che rientrano nelle finalità di cui al comma 1;
b) promuovere la stipula di una apposito Accordo integrativo all'Accordo di Programma Quadro per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche (APQ2), sottoscritto dalla Regione del Veneto e dai Ministeri competenti in data 23 dicembre 2002;
c) promuovere la stipula di un protocollo d'intesa tra la Regione, le Province interessate, le Autorità d’ambito territoriale ottimale (AATO) competenti territorialmente, le associazioni di categoria, che definisca il programma degli interventi urgenti e di relativi impegni delle parti per il triennio 2004-2006.
3. Per i fini del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 5.000.000,00 per anno, nel triennio 2004-2006 (u.p.b. U0117 "Fognature ed impianti di depurazione").
a) completamento del censimento per l'individuazione di tutte le fonti di inquinamento;
b) monitoraggio costante qualitativo-quantitativo delle acque superficiali e di quelle di falda;
c) prevenzione ed abbattimento degli inquinanti nei processi produttivi e di quelli relativi alla produzione conciaria in particolare;
d) interventi di miglioramento dell'efficacia di depurazione degli scarichi mediante il miglioramento delle reti fognarie e degli impianti di depurazione sia pubblici che privati;
e) riduzione dell'utilizzo di acque di falda per uso industriale, compresi gli interventi per favorire il riciclo ed il riutilizzo di acqua nei processi industriali;
f) interventi di riqualificazione ambientale, compresa la bonifica delle discariche per fanghi di depurazione esistenti nel bacino e dei corsi d'acqua interessati;
g) interventi di sperimentazione, compresa la realizzazione di iniziative tecnologiche ed impianti pilota.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a:
a) tenere in particolare evidenza nei finanziamenti delle leggi regionali di settore le domande che rientrano nelle finalità di cui al comma 1;
b) promuovere la stipula di una apposito Accordo integrativo all'Accordo di Programma Quadro per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche (APQ2), sottoscritto dalla Regione del Veneto e dai Ministeri competenti in data 23 dicembre 2002;
c) promuovere la stipula di un protocollo d'intesa tra la Regione, le Province interessate, le Autorità d’ambito territoriale ottimale (AATO) competenti territorialmente, le associazioni di categoria, che definisca il programma degli interventi urgenti e di relativi impegni delle parti per il triennio 2004-2006.
3. Per i fini del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 5.000.000,00 per anno, nel triennio 2004-2006 (u.p.b. U0117 "Fognature ed impianti di depurazione").
Art. 23 - Redazione di un Master Plan per il coordinamento degli interventi in materia di salvaguardia del territorio, recupero e protezione ambientale.
1. La Regione del Veneto, nella consapevolezza che la questione ambientale è strettamente connessa alla questione sociale ed economica, per cui va affermata un'idea di sostenibilità che assume la dimensione sociale e quindi la qualità della vita come cardine dell'equilibrio ambiente-economia, assume come strumento di intervento la programmazione globale degli interventi di salvaguardia del territorio e di recupero e protezione ambientale diretti in particolare alla tutela del sistema idro-geologico.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta, sentite le competenti Commissioni consiliari, un Master Plan che deve interessare la riorganizzazione globale della gestione del territorio ivi compresa la gestione del ciclo integrato dell'acqua e relaziona periodicamente alle competenti Commissioni consiliari sullo stato di attuazione.
3. Il Master Plan deve prevedere un'organizzazione di progetto che costituirà la struttura di lavoro operativo, di coordinamento, di verifica e di controllo delle attività di piano, definendo poi le attività previste e i relativi programmi temporali.
4. Il Master Plan deve, inoltre, rapportarsi organicamente con tutti i piani, progetti ed iniziative in corso o previsti da enti regionali, di bonifica o da enti locali che possono ragionevolmente avere connessioni con gli obiettivi sopra definiti.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo quantificati in euro 200.000,00 per l'anno 2004 si provvede con i proventi derivanti dalla gestione del demanio idrico (u.p.b. U0102 "Studi, monitoraggio e controllo per la difesa del suolo").
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta, sentite le competenti Commissioni consiliari, un Master Plan che deve interessare la riorganizzazione globale della gestione del territorio ivi compresa la gestione del ciclo integrato dell'acqua e relaziona periodicamente alle competenti Commissioni consiliari sullo stato di attuazione.
3. Il Master Plan deve prevedere un'organizzazione di progetto che costituirà la struttura di lavoro operativo, di coordinamento, di verifica e di controllo delle attività di piano, definendo poi le attività previste e i relativi programmi temporali.
4. Il Master Plan deve, inoltre, rapportarsi organicamente con tutti i piani, progetti ed iniziative in corso o previsti da enti regionali, di bonifica o da enti locali che possono ragionevolmente avere connessioni con gli obiettivi sopra definiti.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo quantificati in euro 200.000,00 per l'anno 2004 si provvede con i proventi derivanti dalla gestione del demanio idrico (u.p.b. U0102 "Studi, monitoraggio e controllo per la difesa del suolo").
Art. 24 - Nuove norme per la disciplina della attività di cava.
1. In deroga a quanto stabilito dalla
legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina di cava" e fino all'approvazione del Piano regionale per le attività di cava (PRAC), il parere espresso dall’amministrazione provinciale attraverso la Commissione tecnica provinciale per le attività di cava (CTPAC) nell'ambito dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni per le nuove attività di cava e per l'ampliamento delle esistenti è obbligatorio e vincolante.
2. Non sono consentite autorizzazioni o concessioni di cava o miglioramento fondiario con asporto di materiale, sulle aree interessate dalla presenza di dune fossili soggette a tutela paesaggistica, così come indicate sulla tavola 2 del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) ed ubicate nei comuni di Ariano Polesine, Porto Viro, Rosolina. Le concessioni od autorizzazioni in atto, per la parte relativa a tali aree, sono revocate a far data dall'entrata in vigore della presente legge, fermo restando per i titolari l'obbligo alla ricomposizione ambientale, da effettuarsi con le modalità indicate dalla direzione regionale competente e prescritte dalla Giunta regionale.
3. I lavori di miglioramento fondiario autorizzati senza termini di scadenza temporale, devono essere ultimati entro e non oltre il 30 settembre 2004. In caso di mancata ultimazione dei lavori l'autorizzazione comunque decade.
4. Agli oneri connessi all'attuazione del presente articolo quantificati in euro 100.000,00 si fa fronte con le risorse allocate all’u.p.b. U0006 "Trasferimenti generali per funzioni delegate agli enti locali".
2. Non sono consentite autorizzazioni o concessioni di cava o miglioramento fondiario con asporto di materiale, sulle aree interessate dalla presenza di dune fossili soggette a tutela paesaggistica, così come indicate sulla tavola 2 del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) ed ubicate nei comuni di Ariano Polesine, Porto Viro, Rosolina. Le concessioni od autorizzazioni in atto, per la parte relativa a tali aree, sono revocate a far data dall'entrata in vigore della presente legge, fermo restando per i titolari l'obbligo alla ricomposizione ambientale, da effettuarsi con le modalità indicate dalla direzione regionale competente e prescritte dalla Giunta regionale.
3. I lavori di miglioramento fondiario autorizzati senza termini di scadenza temporale, devono essere ultimati entro e non oltre il 30 settembre 2004. In caso di mancata ultimazione dei lavori l'autorizzazione comunque decade.
4. Agli oneri connessi all'attuazione del presente articolo quantificati in euro 100.000,00 si fa fronte con le risorse allocate all’u.p.b. U0006 "Trasferimenti generali per funzioni delegate agli enti locali".
Art. 25 – Fondo di rotazione per interventi urgenti di protezione civile.
1. É istituito un fondo di rotazione finalizzato ad accelerare le procedure di pagamento delle somme dovute dalla Regione, nel settore della protezione civile, per le quali non sussiste, in tutto o in parte, immediata disponibilità finanziaria, da allocare all’u.p.b. U0120 “Azioni a sostegno del volontariato”.
2. La Giunta regionale destina le risorse finanziarie del fondo di cui al comma 1 per il rimborso delle spese sostenute dalle associazioni di volontariato nonché dai datori di lavoro dei soggetti che hanno partecipato all'attività di protezione civile, a seguito di eventi calamitosi.
3. Le somme utilizzate per le finalità di cui ai commi 1 e 2, e per le quali sia intervenuto successivamente il previsto finanziamento dello Stato, sono riassegnate al fondo di cui al comma 1.
4. La struttura regionale competente in materia di protezione civile provvede al monitoraggio dei pagamenti effettuati, tenendo separati quelli finanziati con il fondo di cui al comma 1 da quelli finanziati dallo Stato.
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2004, si fa fronte con le risorse allocate all’u.p.b. U0120 “Azioni a sostegno del volontariato” del bilancio di previsione per l’esercizio 2004.
2. La Giunta regionale destina le risorse finanziarie del fondo di cui al comma 1 per il rimborso delle spese sostenute dalle associazioni di volontariato nonché dai datori di lavoro dei soggetti che hanno partecipato all'attività di protezione civile, a seguito di eventi calamitosi.
3. Le somme utilizzate per le finalità di cui ai commi 1 e 2, e per le quali sia intervenuto successivamente il previsto finanziamento dello Stato, sono riassegnate al fondo di cui al comma 1.
4. La struttura regionale competente in materia di protezione civile provvede al monitoraggio dei pagamenti effettuati, tenendo separati quelli finanziati con il fondo di cui al comma 1 da quelli finanziati dallo Stato.
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2004, si fa fronte con le risorse allocate all’u.p.b. U0120 “Azioni a sostegno del volontariato” del bilancio di previsione per l’esercizio 2004.
Art. 26 - Definizione agevolata del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
1. In applicazione dell’articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)”, gli interessi e le sanzioni dovuti fino al 31 dicembre 2001 dagli enti pubblici e dalle società ad integrale capitale pubblico, esercenti attività di discarica autorizzata, per l’omesso versamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, a seguito di procedure di accertamento, possono essere definiti con il versamento del tributo omesso e degli interessi moratori calcolati al tasso legale, vigente all’entrata in vigore della presente legge, con maturazione giorno per giorno, purché il pagamento avvenga entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
2. I contribuenti, al fine di beneficiare delle disposizioni di cui al presente articolo, presentano una domanda alla struttura competente, chiedendo la definizione secondo quanto previsto nel comma 1 entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. I contribuenti, al fine di beneficiare delle disposizioni di cui al presente articolo, presentano una domanda alla struttura competente, chiedendo la definizione secondo quanto previsto nel comma 1 entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 27 – Sistema ferroviario metropolitano regionale (SFMR).
1. Per il completamento delle opere connesse alla realizzazione del I° stralcio del Sistema ferroviario metropolitano regionale è autorizzata nel triennio 2004/2006 una spesa complessiva pari ad euro 113.000.000,00 ripartita in euro 40.000.000,00 per il 2004, euro 38.000.000,00 per il 2005 e euro 35.000.000,00 per il 2006 (u.p.b. U0133 “Interventi strutturali nel trasporto su rotaia e SFMR”).
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 si applica la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 si applica la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
Art. 28 – Modifica dell'articolo 30 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003".
1. Al comma 1 dell'articolo 30 della
legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003" le parole "
entro il 31 dicembre 1997" sono sostituite dalle parole "
fino al 31 dicembre 1998" e le parole
"30 settembre 2003" sono sostituite dalle parole "
30 settembre 2004".
Art. 29 – Disposizioni relative al termine previsto dal comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale” e successive modificazioni.
1. Per l'anno 2003 il termine di novanta giorni previsto dal comma 3 dell'articolo 9 della
legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 , così come modificato dall'articolo 7 della
legge regionale 1 agosto 2003, n. 16 , è fissato al 31 luglio 2004.
Art. 30 – Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 "Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti" e successive modificazioni.
1. Al quarto comma dell'articolo 2 della
legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 , dopo le parole
"per il porto marittimo di Chioggia" sono inserite le parole "
e per il porto fluvio-marittimo in località Ca' Cappello-Porto Levante".
Art. 31 - Modifica della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 “Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti” in materia di trasferimento merci su rotaia.
1. All’articolo 2 della
legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 , come da ultimo modificato dall’articolo 64 della
legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 , è aggiunto in fine il seguente comma:
“In attuazione degli obiettivi indicati dalla programmazione nazionale e regionale nel settore del trasporto delle merci, per sviluppare il trasporto combinato, con particolare riferimento al vettore ferroviario, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere accordi di programma con i soggetti gestori di porti ed interporti di cui ai precedenti commi 3 e 4 e con i soggetti privati interessati, per favorire il trasferimento delle merci dal vettore stradale a quello ferroviario. Nell’ambito di detti accordi di programma, da sottoscriversi ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”, vengono definite la natura degli interventi da realizzarsi nell’ambito dei porti e degli interporti, l’entità del contributo regionale, le modalità di erogazione delle risorse ed i tempi di attuazione delle iniziative.”.
2. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2004, 2005 e 2006 (u.p.b. U0129 “Interventi strutturali nella logistica per i trasporti”).
“In attuazione degli obiettivi indicati dalla programmazione nazionale e regionale nel settore del trasporto delle merci, per sviluppare il trasporto combinato, con particolare riferimento al vettore ferroviario, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere accordi di programma con i soggetti gestori di porti ed interporti di cui ai precedenti commi 3 e 4 e con i soggetti privati interessati, per favorire il trasferimento delle merci dal vettore stradale a quello ferroviario. Nell’ambito di detti accordi di programma, da sottoscriversi ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”, vengono definite la natura degli interventi da realizzarsi nell’ambito dei porti e degli interporti, l’entità del contributo regionale, le modalità di erogazione delle risorse ed i tempi di attuazione delle iniziative.”.
2. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2004, 2005 e 2006 (u.p.b. U0129 “Interventi strutturali nella logistica per i trasporti”).
Art. 32 – Prestazioni socio-sanitarie per l’assistenza di persone non autosufficienti in strutture residenziali accreditate.
1. Le prestazioni sanitarie per l’assistenza di persone non autosufficienti in strutture residenziali accreditate, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) e gestite da istituzioni pubbliche o private
, sono a carico dell’Azienda ULSS nella quale la persona risulta iscritta al momento dell’ingresso, indipendentemente dalla variazione dell’iscrizione anagrafica successivamente intervenuta a termini di legge o regolamento.
2. Le prestazioni di cui al comma 1 sono determinate dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA).
3. Per le prestazioni sociali si applica l’articolo 13 bis della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 “Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1996-1998” e successive modificazioni.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano anche nei confronti delle persone provenienti da Aziende ULSS e da comuni situati al di fuori del territorio regionale.
5. Congiuntamente alle procedure di accreditamento previste dalla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali” le associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore socio sanitario, entro il primo semestre di ciascun anno a valere per l’esercizio successivo, possono proporre alla Giunta regionale un elenco di servizi di benessere strutturali, ambientali e personali ulteriori a quelle ordinariamente dovute, come previste nella Carta dei servizi di ciascuna struttura residenziale accreditata, nonché i corrispettivi applicabili, da erogarsi a richiesta di parte e con onere a carico totale ed esclusivo dell’interessato, secondo un contratto tipo da stipularsi con l’ente gestore proponente.
6. La Giunta regionale definisce annualmente, in riferimento all’esercizio successivo, l’elenco delle prestazioni e dei corrispettivi di riferimento e approva, altresì, il contratto tipo di cui al comma 5, con esclusione di oneri a carico del bilancio regionale; agli attuali ospiti delle strutture residenziali accreditate si applicano le condizioni di miglior favore.
7. Al fine di agevolare la composizione del contenzioso giudiziario pendente nel settore socio-sanitario, la Giunta regionale concede contributi straordinari finalizzati a favorire l’iniziativa delle parti volta a definire in via transattiva le controversie, secondo i criteri indicati ai commi 1, 2, 3 e 4.
8. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, con proprio provvedimento definisce criteri e modalità per l’erogazione dei contributi straordinari di cui al comma 7.
9. Per l’attuazione del comma 7 si utilizzano le risorse allocate nell’u.p.b. U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio di previsione 2004 e pluriennale 2004/2006.
2. Le prestazioni di cui al comma 1 sono determinate dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA).
3. Per le prestazioni sociali si applica l’articolo 13 bis della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 “Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1996-1998” e successive modificazioni.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano anche nei confronti delle persone provenienti da Aziende ULSS e da comuni situati al di fuori del territorio regionale.
5. Congiuntamente alle procedure di accreditamento previste dalla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali” le associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore socio sanitario, entro il primo semestre di ciascun anno a valere per l’esercizio successivo, possono proporre alla Giunta regionale un elenco di servizi di benessere strutturali, ambientali e personali ulteriori a quelle ordinariamente dovute, come previste nella Carta dei servizi di ciascuna struttura residenziale accreditata, nonché i corrispettivi applicabili, da erogarsi a richiesta di parte e con onere a carico totale ed esclusivo dell’interessato, secondo un contratto tipo da stipularsi con l’ente gestore proponente.
6. La Giunta regionale definisce annualmente, in riferimento all’esercizio successivo, l’elenco delle prestazioni e dei corrispettivi di riferimento e approva, altresì, il contratto tipo di cui al comma 5, con esclusione di oneri a carico del bilancio regionale; agli attuali ospiti delle strutture residenziali accreditate si applicano le condizioni di miglior favore.
7. Al fine di agevolare la composizione del contenzioso giudiziario pendente nel settore socio-sanitario, la Giunta regionale concede contributi straordinari finalizzati a favorire l’iniziativa delle parti volta a definire in via transattiva le controversie, secondo i criteri indicati ai commi 1, 2, 3 e 4.
8. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, con proprio provvedimento definisce criteri e modalità per l’erogazione dei contributi straordinari di cui al comma 7.
9. Per l’attuazione del comma 7 si utilizzano le risorse allocate nell’u.p.b. U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio di previsione 2004 e pluriennale 2004/2006.
Art. 33 – Criteri di accesso per gli interventi rivolti alle persone non autosufficienti.
1. L’accesso alle agevolazioni ed alle provvidenze economiche di carattere assistenziale e socio-sanitario, escluso l’accesso al contributo sanitario nelle strutture extra ospedaliere, destinate dalla Regione del Veneto a beneficio di persone in condizioni di non autosufficienza, accertata secondo la normativa regionale vigente, è operata in riferimento alla situazione economica del nucleo familiare in cui vive la persona medesima, così come definita dai parametri ISEE stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 “Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate a norma dell’articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449” e successive modifiche, nonché dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221 e successive modifiche.
2. L’accesso alle agevolazioni ed alle provvidenze economiche regionali a favore di persone disabili, è operata in riferimento alla situazione economica della singola persona disabile determinata ai sensi dell’articolo 1 bis, comma 7, del DPCM n. 221/1999.
3. La Giunta regionale, ai fini dell’ammissione alle agevolazioni ed alle provvidenze economiche di cui al presente articolo, stabilisce, con proprio provvedimento, sentita la competente Commissione regionale, i limiti e le fasce di reddito dei richiedenti per l’accesso ai benefici.
4. Le agevolazioni e le provvidenze di cui al presente articolo si conformano a criteri di eguaglianza e non discriminazione nell’accesso nonché di progressività rispetto al reddito.
2. L’accesso alle agevolazioni ed alle provvidenze economiche regionali a favore di persone disabili, è operata in riferimento alla situazione economica della singola persona disabile determinata ai sensi dell’articolo 1 bis, comma 7, del DPCM n. 221/1999.
3. La Giunta regionale, ai fini dell’ammissione alle agevolazioni ed alle provvidenze economiche di cui al presente articolo, stabilisce, con proprio provvedimento, sentita la competente Commissione regionale, i limiti e le fasce di reddito dei richiedenti per l’accesso ai benefici.
4. Le agevolazioni e le provvidenze di cui al presente articolo si conformano a criteri di eguaglianza e non discriminazione nell’accesso nonché di progressività rispetto al reddito.
Art. 34 - Indirizzi per l’assistenza delle persone non autosufficienti.
1. Al fine di accelerare il processo di superamento della inappropriatezza dei ricoveri ospedalieri per le persone anziane non autosufficienti nonché per far fronte al fabbisogno di posti letto per i non autosufficienti, la Giunta regionale definisce, sentita la competente Commissione consiliare, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la nuova programmazione della residenzialità extraospedaliera per le persone anziane non autosufficienti applicando i seguenti criteri e principi:
a) dare indirizzi per la realizzazione di un sistema integrato di servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali in grado innanzitutto di assicurare a livello locale la permanenza della persona nel proprio domicilio e nel proprio contesto sociale e familiare;
b) garantire la libera scelta del cittadino nella individuazione delle strutture residenziali più adeguate a rispondere al bisogno di assistenza;
c) programmare l’offerta in relazione al fabbisogno, anche sulla base di indicatori demografici, ai fini di una omogenea distribuzione dei servizi territoriali, assegnando alle aziende ULSS sottoparametro, i posti letto di residenzialità extraospedaliera anziani e disabili per il raggiungimento dei livelli previsti, e confermando la dotazione delle altre, consentendo la sostituzione dei posti resisi liberi per decesso o per trasferimento a favore dei residenti;
d) riconoscere per l’anno 2004 un aumento pari al 3,50 per cento della valorizzazione delle quote di rilievo socio-sanitario destinate all’assistenza residenziale, rispetto agli importi fissati nel 2003;
e) riconoscere un numero di posti letto di residenzialità autorizzabili, non convenzionabili, fino ad un massimo del 10 per cento dei posti letto effettivi;
f) incentivare ed indirizzare gli enti gestori per la realizzazione, in forma associata, dei servizi amministrativi, tecnici ed economali, al fine di conseguire economie di scala nella gestione;
g) nelle aree montane i parametri regionali che orientano la programmazione prevedono la deroga dagli standard strutturali minimi di ciascun centro di servizio, al fine di consentire una maggiore aderenza al principio della prossimità territoriale fra cittadini-ospite e strutture residenziali.
2. Nelle aziende ULSS nelle quali il rapporto tra il territorio di comunità montane ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni, e l’intero territorio aziendale, supera il 60 per cento e nelle quali inoltre l’indice di invecchiamento, dato dal rapporto tra popolazione residente di età superiore ai 65 anni e popolazione generale, supera il 20 per cento, i parametri per il calcolo del fabbisogno di posti letto per anziani non autosufficienti vengono adeguati come segue:
a) più 0,5 per cento per anziani da 65 a 75 anni;
b) più 1 per cento per anziani oltre i 75 anni.
3. L’attuazione della programmazione di cui al comma 1 avviene sulla base della programmazione locale contenuta nel Piano di Zona.
4. Agli oneri conseguenti all’attuazione del presente articolo, pari ad euro 12.000.000,00, si fa fronte mediante imputazione all’u.p.b. U0148 “Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia”, previa riduzione di pari importo dell’u.p.b. U0140 “Obiettivi di piano per la sanità”.
a) dare indirizzi per la realizzazione di un sistema integrato di servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali in grado innanzitutto di assicurare a livello locale la permanenza della persona nel proprio domicilio e nel proprio contesto sociale e familiare;
b) garantire la libera scelta del cittadino nella individuazione delle strutture residenziali più adeguate a rispondere al bisogno di assistenza;
c) programmare l’offerta in relazione al fabbisogno, anche sulla base di indicatori demografici, ai fini di una omogenea distribuzione dei servizi territoriali, assegnando alle aziende ULSS sottoparametro, i posti letto di residenzialità extraospedaliera anziani e disabili per il raggiungimento dei livelli previsti, e confermando la dotazione delle altre, consentendo la sostituzione dei posti resisi liberi per decesso o per trasferimento a favore dei residenti;
d) riconoscere per l’anno 2004 un aumento pari al 3,50 per cento della valorizzazione delle quote di rilievo socio-sanitario destinate all’assistenza residenziale, rispetto agli importi fissati nel 2003;
e) riconoscere un numero di posti letto di residenzialità autorizzabili, non convenzionabili, fino ad un massimo del 10 per cento dei posti letto effettivi;
f) incentivare ed indirizzare gli enti gestori per la realizzazione, in forma associata, dei servizi amministrativi, tecnici ed economali, al fine di conseguire economie di scala nella gestione;
g) nelle aree montane i parametri regionali che orientano la programmazione prevedono la deroga dagli standard strutturali minimi di ciascun centro di servizio, al fine di consentire una maggiore aderenza al principio della prossimità territoriale fra cittadini-ospite e strutture residenziali.
2. Nelle aziende ULSS nelle quali il rapporto tra il territorio di comunità montane ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni, e l’intero territorio aziendale, supera il 60 per cento e nelle quali inoltre l’indice di invecchiamento, dato dal rapporto tra popolazione residente di età superiore ai 65 anni e popolazione generale, supera il 20 per cento, i parametri per il calcolo del fabbisogno di posti letto per anziani non autosufficienti vengono adeguati come segue:
a) più 0,5 per cento per anziani da 65 a 75 anni;
b) più 1 per cento per anziani oltre i 75 anni.
3. L’attuazione della programmazione di cui al comma 1 avviene sulla base della programmazione locale contenuta nel Piano di Zona.
4. Agli oneri conseguenti all’attuazione del presente articolo, pari ad euro 12.000.000,00, si fa fronte mediante imputazione all’u.p.b. U0148 “Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia”, previa riduzione di pari importo dell’u.p.b. U0140 “Obiettivi di piano per la sanità”.
Art. 35 - Disposizioni in materia di sistema integrato di interventi e servizi socio sanitari.
1. L'erogazione delle prestazioni assistenziali e riabilitative nelle strutture semiresidenziali a favore dei disabili fisici o psichici, certificati ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", non è soggetta a compartecipazione della spesa sociale (u.p.b. U0152 "Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane").
Art. 36 – Contributi per l'adeguamento e la realizzazione di strutture, impianti e arredi nel settore socio-sanitario.
1. Al fine di garantire gli standard di cui all'articolo 10 della
legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale una tantum fino all'ottanta per cento della spesa riconosciuta, nonché contributi in conto capitale a rimborso in quote annuali costanti senza oneri per interessi per la durata di dieci anni, per l'intero ammontare della spesa riconosciuta, per l'adeguamento e la realizzazione delle strutture, degli impianti tecnologici e degli arredi del settore socio-sanitario, dei disabili e dei minori, con esclusione degli asili nido.
2. Sono destinatari degli interventi di cui al comma 1 i soggetti pubblici e privati no profit di cui all'articolo 128, comma 1, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
3. La Giunta regionale, in attuazione degli atti di programmazione socio-sanitaria regionale, determina, sentita la competente Commissione consiliare, i criteri e le modalità per la presentazione delle domande nonché per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti indirizzi:
a) ripartizione dei contributi per ambiti territoriali omogenei coincidenti con quelli delle Aziende ULSS, in applicazione dei criteri di programmazione;
b) concessione dei contributi nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche.
4. La Giunta regionale, con cadenza triennale, sulla base degli atti di programmazione socio-sanitaria, determina la ripartizione annuale delle risorse disponibili per i settori relativi agli anziani non autosufficienti, ai disabili e ai minori, con esclusione degli asili nido, riservando una quota fino al 10 per cento della disponibilità, a favore delle strutture innovative o per situazioni di emergenza.
5. Alla realizzazione degli interventi nonché alle procedure relative alla concessione ed erogazione dei contributi si applica la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
6. L'autorizzazione all'esercizio delle strutture o il rinnovo di autorizzazione per strutture già autorizzate devono indicare che l'opera è stata realizzata con il contributo regionale e che, in caso di modificazione d'uso della struttura nei dieci anni successivi al rilascio dell'autorizzazione, è necessario il nullaosta preventivo della Giunta regionale.
7. In applicazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 20.000.000,00 per ciascuno degli esercizi del triennio 2004-2006, nell’u.p.b. U0154 “Interventi strutturali a favore delle persone disabili, adulte ed anziane” del bilancio di previsione 2004, distinta in:
a) contributo una tantum fino all'ottanta per cento della spesa per l'adeguamento e la realizzazione delle strutture, degli impianti tecnologici e degli arredi del settore anziani non autosufficienti, della disabilità e dei minori, con esclusione degli asili nido;
b) fondo di rotazione per l'adeguamento e la realizzazione delle strutture, degli impianti tecnologici e degli arredi del settore anziani non autosufficienti, della disabilità e dei minori, con esclusione degli asili nido.
8. Sono abrogati:
a) le lettere c), d), e), f), g) del primo comma dell’articolo 11 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72 “Interventi regionali per la realizzazione e il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a favore delle persone anziane”, come sostituito dall’articolo 4 della legge regionale 21 giugno 1979, n. 45 ;
b) l’articolo 12 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 “Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali di spesa, nei diversi settori di intervento, contenente modifiche alle procedure e modalità di intervento, assunto in coincidenza della legge regionale di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1982 e pluriennale 1982-1984” come modificato dall’articolo 32 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 ;
c) la legge regionale 18 dicembre 1986, n. 51 “Interventi regionali per la realizzazione e riqualificazione di strutture educativo-assistenziali” e successive modificazioni;
d) gli articoli 1, 2, 3 della legge regionale 4 giugno 1987, n. 26 “Provvidenze straordinarie a favore delle persone anziane” come modificata dall’articolo 5 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 ;
e) l’articolo 11 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 43 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1993”;
f) l’articolo 15 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1994”.
2. Sono destinatari degli interventi di cui al comma 1 i soggetti pubblici e privati no profit di cui all'articolo 128, comma 1, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
3. La Giunta regionale, in attuazione degli atti di programmazione socio-sanitaria regionale, determina, sentita la competente Commissione consiliare, i criteri e le modalità per la presentazione delle domande nonché per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti indirizzi:
a) ripartizione dei contributi per ambiti territoriali omogenei coincidenti con quelli delle Aziende ULSS, in applicazione dei criteri di programmazione;
b) concessione dei contributi nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche.
4. La Giunta regionale, con cadenza triennale, sulla base degli atti di programmazione socio-sanitaria, determina la ripartizione annuale delle risorse disponibili per i settori relativi agli anziani non autosufficienti, ai disabili e ai minori, con esclusione degli asili nido, riservando una quota fino al 10 per cento della disponibilità, a favore delle strutture innovative o per situazioni di emergenza.
5. Alla realizzazione degli interventi nonché alle procedure relative alla concessione ed erogazione dei contributi si applica la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
6. L'autorizzazione all'esercizio delle strutture o il rinnovo di autorizzazione per strutture già autorizzate devono indicare che l'opera è stata realizzata con il contributo regionale e che, in caso di modificazione d'uso della struttura nei dieci anni successivi al rilascio dell'autorizzazione, è necessario il nullaosta preventivo della Giunta regionale.
7. In applicazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 20.000.000,00 per ciascuno degli esercizi del triennio 2004-2006, nell’u.p.b. U0154 “Interventi strutturali a favore delle persone disabili, adulte ed anziane” del bilancio di previsione 2004, distinta in:
a) contributo una tantum fino all'ottanta per cento della spesa per l'adeguamento e la realizzazione delle strutture, degli impianti tecnologici e degli arredi del settore anziani non autosufficienti, della disabilità e dei minori, con esclusione degli asili nido;
b) fondo di rotazione per l'adeguamento e la realizzazione delle strutture, degli impianti tecnologici e degli arredi del settore anziani non autosufficienti, della disabilità e dei minori, con esclusione degli asili nido.
8. Sono abrogati:
a) le lettere c), d), e), f), g) del primo comma dell’articolo 11 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72 “Interventi regionali per la realizzazione e il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a favore delle persone anziane”, come sostituito dall’articolo 4 della legge regionale 21 giugno 1979, n. 45 ;
b) l’articolo 12 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 “Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali di spesa, nei diversi settori di intervento, contenente modifiche alle procedure e modalità di intervento, assunto in coincidenza della legge regionale di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1982 e pluriennale 1982-1984” come modificato dall’articolo 32 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 ;
c) la legge regionale 18 dicembre 1986, n. 51 “Interventi regionali per la realizzazione e riqualificazione di strutture educativo-assistenziali” e successive modificazioni;
d) gli articoli 1, 2, 3 della legge regionale 4 giugno 1987, n. 26 “Provvidenze straordinarie a favore delle persone anziane” come modificata dall’articolo 5 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 ;
e) l’articolo 11 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 43 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1993”;
f) l’articolo 15 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1994”.
Art. 37 – Modifiche alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal Decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”.
1. Dopo il comma 9 dell’articolo 26 della
legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 è inserito il seguente comma 9 bis:
“9 bis. I programmi e i progetti di cui al comma 9 possono comprendere e riguardare anche beni immobili realizzati e/o da realizzare e mobili durevoli da acquisire mediante locazione finanziaria. In tal caso il finanziamento viene commisurato al valore del bene o alla somma della quota capitale dei canoni di locazione.”
“9 bis. I programmi e i progetti di cui al comma 9 possono comprendere e riguardare anche beni immobili realizzati e/o da realizzare e mobili durevoli da acquisire mediante locazione finanziaria. In tal caso il finanziamento viene commisurato al valore del bene o alla somma della quota capitale dei canoni di locazione.”
Art. 38 - Rapporti con l'organizzazione mondiale della sanità (OMS).
1. I costi per la gestione e il funzionamento della sede OMS a Venezia sono imputati alla u.p.b. U0021 "Gestione dei beni mobili" e alla u.p.b. U0025 "Beni ed opere immobiliari" liberando così le risorse della quota del fondo sanitario impiegata finora per tale finalità (u.p.b. U0140 "Obiettivi di piano per la sanità").
Art. 39 - Disposizioni in materia di poli ospedalieri unici.
1. In attuazione della programmazione, al fine di pervenire a soluzioni idonee a garantire qualità, efficienza ed economicità nell'erogazione dei servizi sanitari ed ospedalieri, la realizzazione dei poli ospedalieri unici è proposta dalla Giunta regionale sentita la Conferenza dei Sindaci dell'ULSS interessata e sottoposta a parere della competente Commissione consiliare (u.p.b. U0145 "Patrimonio sanitario mobiliare ed immobiliare").
Art. 40 - Realizzazione di un centro regionale sulla sclerosi multipla.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad avviare uno specifico progetto finalizzato alla realizzazione di un centro regionale sulla sclerosi multipla e sclerosi laterale amiotrofica.
2. Il progetto di cui al comma 1 prevede l’accoglienza residenziale delle persone bisognose di assistenza sino alla copertura massima della disponibilità della struttura.
3. Agli oneri del presente articolo si fa fronte mediante le risorse allocate all’u.p.b. U0140 “Obiettivi di piano per la sanità”.
2. Il progetto di cui al comma 1 prevede l’accoglienza residenziale delle persone bisognose di assistenza sino alla copertura massima della disponibilità della struttura.
3. Agli oneri del presente articolo si fa fronte mediante le risorse allocate all’u.p.b. U0140 “Obiettivi di piano per la sanità”.
Art. 41 - Modifica degli articoli 1 e 3 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 "Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il metodo Doman o Vojta", come modificata dalla legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41 .
1. Nel titolo della
legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 come modificato dall'articolo 10 comma 1 della
legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41 dopo le parole "o Vojta" sono aggiunte le parole "
o Fay".
2. All'articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 come modificato dall'articolo 10 comma 2 della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41 dopo le parole "o Vojta" sono aggiunte le parole " o Fay".
3. All'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 come modificato dall'articolo 10 comma 3 della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41 dopo le parole "o Vojta" sono aggiunte le parole " o Fay".
2. All'articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 come modificato dall'articolo 10 comma 2 della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41 dopo le parole "o Vojta" sono aggiunte le parole " o Fay".
3. All'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 come modificato dall'articolo 10 comma 3 della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41 dopo le parole "o Vojta" sono aggiunte le parole " o Fay".
Art. 42 - Contributi per la sorveglianza sanitaria sugli ex esposti all'amianto e CVM.
1. La Regione del Veneto interviene con un contributo di euro 150.000,00 per la prosecuzione gratuita della sorveglianza sanitaria degli ex esposti, anche successivamente alla pubblicazione del report finale della sperimentazione ultimata nel 2002.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse allocate all'u.p.b. U0140 "Obiettivi di piano per la sanità".
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse allocate all'u.p.b. U0140 "Obiettivi di piano per la sanità".
Art. 43 - Modifica dell’articolo 11 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria" così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517".
1. Il comma 1 dell'articolo 11 "Partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini" della
legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 è così sostituito:
"1. La Regione del Veneto assicura e garantisce la partecipazione e la tutela dei diritti dei cittadini nella fruizione dei servizi sanitari. I medesimi diritti sono estesi anche ai cittadini iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che hanno avuto l'ultima residenza italiana in un comune del Veneto e si trovano in temporaneo soggiorno sul territorio veneto.".
"1. La Regione del Veneto assicura e garantisce la partecipazione e la tutela dei diritti dei cittadini nella fruizione dei servizi sanitari. I medesimi diritti sono estesi anche ai cittadini iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che hanno avuto l'ultima residenza italiana in un comune del Veneto e si trovano in temporaneo soggiorno sul territorio veneto.".
Art. 44 – Intervento per la collocazione del frammento della Torre sud del World Trade Center.
1. La Regione del Veneto promuove e sostiene la realizzazione del progetto per la collocazione del frammento della Torre sud del World Trade Center, donato dal Dipartimento di Stato di New York, presso i giardini delle Porte Contarine in Comune di Padova.
2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'affidamento dell’incarico e per la realizzazione del progetto, nonché la quota di contributo straordinario da assegnare al Comune di Padova per la valorizzazione e sistemazione dell'area interessata.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00, si fa fronte con le risorse allocate all'u.p.b. U0171 "Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto" del bilancio di previsione 2004.
2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'affidamento dell’incarico e per la realizzazione del progetto, nonché la quota di contributo straordinario da assegnare al Comune di Padova per la valorizzazione e sistemazione dell'area interessata.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00, si fa fronte con le risorse allocate all'u.p.b. U0171 "Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto" del bilancio di previsione 2004.
Art. 45 – Interventi regionali per l'arte contemporanea.
1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere iniziative per la diffusione dell’arte contemporanea nel territorio regionale in applicazione del “Patto per l’arte contemporanea”.
2. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 150.000,00 euro per l’anno 2004 si fa fronte mediante l’utilizzo degli stanziamenti allocati all’u.p.b. U0169 “Manifestazioni e istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2004.
2. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 150.000,00 euro per l’anno 2004 si fa fronte mediante l’utilizzo degli stanziamenti allocati all’u.p.b. U0169 “Manifestazioni e istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2004.
Art. 46 – Interventi per le celebrazioni del quarto centenario del taglio del Po di Porto Viro (1604 - 2004).
1. La Giunta regionale è autorizzata a predisporre un programma di iniziative per la celebrazione del quarto centenario del taglio del Po di Porto Viro per la valorizzazione degli aspetti idraulici, scientifici, storico-politici e culturali dell’opera.
2. Al fine di cui al comma 1, la Giunta regionale nomina un comitato scientifico composto da cinque esperti di cui tre designati dal Consiglio regionale.
3. Le funzioni di segretario del comitato scientifico sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente in materia di cultura.
4. Ai componenti esterni del comitato scientifico è corrisposta una indennità di partecipazione alle sedute nella misura prevista dall’articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione” e successive modificazioni.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 250.000,00 per l’esercizio 2004, si fa fronte con le risorse allocate all’u.p.b. U0169 “Manifestazioni ed istituzioni culturali” del bilancio di previsione per l’esercizio 2004.
2. Al fine di cui al comma 1, la Giunta regionale nomina un comitato scientifico composto da cinque esperti di cui tre designati dal Consiglio regionale.
3. Le funzioni di segretario del comitato scientifico sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente in materia di cultura.
4. Ai componenti esterni del comitato scientifico è corrisposta una indennità di partecipazione alle sedute nella misura prevista dall’articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione” e successive modificazioni.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 250.000,00 per l’esercizio 2004, si fa fronte con le risorse allocate all’u.p.b. U0169 “Manifestazioni ed istituzioni culturali” del bilancio di previsione per l’esercizio 2004.
Art. 47 - Costituzione di una fondazione culturale nel comune di Rovigo.
1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione, con il comune di Rovigo e altri soggetti pubblici e privati, di una fondazione di diritto privato, con lo scopo di sviluppare e diffondere la cultura nel comune e nella provincia di Rovigo.
2. La partecipazione della Regione alla fondazione di cui al comma 1 è condizionata alla presenza, nel consiglio di amministrazione della fondazione, di un rappresentante della Regione nominato dal Presidente della Giunta regionale.
3. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 (u.p.b. U0169 “Manifestazioni ed istituzioni culturali”).
2. La partecipazione della Regione alla fondazione di cui al comma 1 è condizionata alla presenza, nel consiglio di amministrazione della fondazione, di un rappresentante della Regione nominato dal Presidente della Giunta regionale.
3. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 (u.p.b. U0169 “Manifestazioni ed istituzioni culturali”).
Art. 48 – Modifiche della legge regionale 6 aprile 1999, n. 13 “Interventi regionali per i patti territoriali” e successive modificazioni.
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della
legge regionale 6 aprile 1999, n. 13 , come modificato dall’articolo 29 della
legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 , dopo le parole:
“del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,” sono inserite le seguenti parole
“e della delibera CIPE 25 luglio 2003, n. 26 “Regionalizzazione dei patti territoriali”,”.
2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 6 aprile 1999, n. 13 , come modificato dall’articolo 29 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 , è inserita la seguente:
“d bis) cofinanziare interventi strutturali con risorse del proprio bilancio o con altre risorse nazionali o comunitarie.”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 6 aprile 1999, n. 13 , come modificato dall’articolo 29 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 , sono inseriti i seguenti:
“3 bis. La Giunta regionale può finanziare gli interventi di cui alla lettera c), anche prima della sottoscrizione dei protocolli di intesa di cui all’articolo 5, purché previsti da vigenti strumenti di programmazione regionali , nazionali e comunitari.
3 ter. Al fine di garantire il totale utilizzo dei fondi attribuiti alla Regione, le modalità di individuazione e attuazione degli interventi finanziati devono essere compatibili con quelle previste dalla normativa nazionale e comunitaria di settore.”.
2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 6 aprile 1999, n. 13 , come modificato dall’articolo 29 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 , è inserita la seguente:
“d bis) cofinanziare interventi strutturali con risorse del proprio bilancio o con altre risorse nazionali o comunitarie.”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 6 aprile 1999, n. 13 , come modificato dall’articolo 29 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 , sono inseriti i seguenti:
“3 bis. La Giunta regionale può finanziare gli interventi di cui alla lettera c), anche prima della sottoscrizione dei protocolli di intesa di cui all’articolo 5, purché previsti da vigenti strumenti di programmazione regionali , nazionali e comunitari.
3 ter. Al fine di garantire il totale utilizzo dei fondi attribuiti alla Regione, le modalità di individuazione e attuazione degli interventi finanziati devono essere compatibili con quelle previste dalla normativa nazionale e comunitaria di settore.”.
Art. 49 – Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”
1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 22 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 , dopo le parole: "
o da altri soggetti" sono soppresse le seguenti: "
istituzionali".
2. Il comma 3 dell’articolo 51 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 è sostituito dal seguente:
“3. Alla liquidazione delle spese relative ai residui passivi eliminati, anche per decorrenza dei termini di mantenimento di cui al comma 2, di cui è data evidenza in apposito allegato del rendiconto generale previsto dall’articolo 53, i dirigenti delle strutture regionali competenti assumono, con proprio atto, un impegno sullo stanziamento di competenza del bilancio di previsione annuale del capitolo su cui originariamente è stato assunto l’impegno, e il dirigente responsabile della struttura regionale preposta alla ragioneria dispone le correlate registrazioni contabili.”
2. Il comma 3 dell’articolo 51 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 è sostituito dal seguente:
“3. Alla liquidazione delle spese relative ai residui passivi eliminati, anche per decorrenza dei termini di mantenimento di cui al comma 2, di cui è data evidenza in apposito allegato del rendiconto generale previsto dall’articolo 53, i dirigenti delle strutture regionali competenti assumono, con proprio atto, un impegno sullo stanziamento di competenza del bilancio di previsione annuale del capitolo su cui originariamente è stato assunto l’impegno, e il dirigente responsabile della struttura regionale preposta alla ragioneria dispone le correlate registrazioni contabili.”
Art. 50 - Ricapitalizzazione della Veneto Sviluppo S.p.A. e modifica della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.”.
1., La Giunta regionale è autorizzata a procedere alla ricapitalizzazione della Veneto Sviluppo S.p.A. fino all’importo di euro 3.000.000,00 (u.p.b. U0065 “Partecipazione al capitale sociale”).
2. All’articolo 8 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 , così come modificato dall’articolo 5 della legge regionale 20 novembre 2003, n. 31 è aggiunto il seguente comma:
“La Giunta regionale è inoltre autorizzata ad approvare aumenti onerosi del capitale sociale della Veneto Sviluppo S.p.A. mediante conferimento di partecipazioni al capitale sociale detenute dalla Regione del Veneto in altre società, nell’ambito di un processo di razionalizzazione delle stesse, sentito il parere della competente Commissione consiliare ed entro il limite di euro 10.000.000,00.”.
2. All’articolo 8 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 , così come modificato dall’articolo 5 della legge regionale 20 novembre 2003, n. 31 è aggiunto il seguente comma:
“La Giunta regionale è inoltre autorizzata ad approvare aumenti onerosi del capitale sociale della Veneto Sviluppo S.p.A. mediante conferimento di partecipazioni al capitale sociale detenute dalla Regione del Veneto in altre società, nell’ambito di un processo di razionalizzazione delle stesse, sentito il parere della competente Commissione consiliare ed entro il limite di euro 10.000.000,00.”.
Art. 51 - Modifiche della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 “Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni”.
1. Al comma 6, lettera a), dell’articolo 3 della
legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 , come da ultimo modificato dall’articolo 35 della
legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 , la frase
“nel limite massimo rispettivamente del dieci per cento e del venti per cento rispetto all’importo complessivo dell’investimento” è sostituita con
“destinati alle attività imprenditoriali agevolate della presente legge”.
2. Il comma 6 bis dell’articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 , come aggiunto dall’articolo 35 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 , è così sostituito:
“6 bis. Con le disposizioni esecutive di cui all’articolo 4, comma 2, (1) la Giunta regionale stabilisce, in relazione alle diverse tipologie di iniziative ammissibili, la durata del finanziamento agevolato nonché le percentuali massime di spesa ammissibile.”.
2. Il comma 6 bis dell’articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 , come aggiunto dall’articolo 35 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 , è così sostituito:
“6 bis. Con le disposizioni esecutive di cui all’articolo 4, comma 2, (1) la Giunta regionale stabilisce, in relazione alle diverse tipologie di iniziative ammissibili, la durata del finanziamento agevolato nonché le percentuali massime di spesa ammissibile.”.
Art. 52 - Contributi alle Comunità montane per gli oneri sostenuti per il personale trasferito dai Consorzi forestali soppressi ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 “Norme sull’istituzione e il funzionamento delle Comunità montane”.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di euro 310.500,00 alle Comunità montane interessate per gli oneri da queste sostenuti negli anni 2002, 2003, 2004 per il personale trasferito dai Consorzi forestali soppressi ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della
legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 , abrogato dall’articolo 18 della
legge regionale 9 settembre 1999, n. 39 (u.p.b. U0005 “Interventi indistinti a favore degli enti locali”).
2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina i criteri per la ripartizione e l’erogazione del contributo di cui al comma 1 alle Comunità montane aventi diritto, tenuto conto, per gli anni 2002 e 2003, della spesa da queste sostenuta per il personale in servizio dei disciolti Consorzi forestali, nonché della spesa che le medesime Comunità prevedono, allo stesso titolo, di sostenere nell’anno 2004.
2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina i criteri per la ripartizione e l’erogazione del contributo di cui al comma 1 alle Comunità montane aventi diritto, tenuto conto, per gli anni 2002 e 2003, della spesa da queste sostenuta per il personale in servizio dei disciolti Consorzi forestali, nonché della spesa che le medesime Comunità prevedono, allo stesso titolo, di sostenere nell’anno 2004.
Art. 53 - Partecipazione in qualità di socio della Regione del Veneto alla Fondazione la Casa Onlus di Padova.
1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per aderire in qualità di socio alla Fondazione “La Casa” Onlus con sede a Padova cui hanno già aderito la Camera di commercio di Padova, le amministrazioni provinciali di Padova, Rovigo e Venezia, la Banca Popolare Etica, soggetti del terzo settore nonché alcuni comuni veneti, rivolta a rimuovere il disagio abitativo e realizzare iniziative di accoglienza abitativa per la mobilità dei lavoratori, di rientro degli emigrati veneti, di inserimento ed integrazione degli immigrati extra comunitari e delle loro famiglie regolarmente presenti nel territorio.
2. La Regione partecipa alla Fondazione con un contributo, comprensivo dell'adesione, di euro 250.000,00 per l'esercizio 2004 (u.p.b. U0079 "Azioni nel campo delle abitazioni"). Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
2. La Regione partecipa alla Fondazione con un contributo, comprensivo dell'adesione, di euro 250.000,00 per l'esercizio 2004 (u.p.b. U0079 "Azioni nel campo delle abitazioni"). Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
Art. 54 - Gestione dei corsi per l'obbligo formativo.
1. A tutti gli enti accreditati in obbligo formativo per la gestione dei corsi in apprendistato è riconosciuto il medesimo parametro di costo orario.
Art. 55 - Modifica della legge regionale 30 ottobre 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro” e successive modificazioni e integrazioni.
1. All’articolo 11 della
legge regionale 30 ottobre 1990, n. 10 , come integrato dall’articolo 37 della
legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 , dopo il comma 4 ter, sono aggiunti i seguenti commi:
“4 quater. La Giunta regionale, per l’esame della documentazione contabile dei rendiconti di spesa di cui al comma 4 bis può avvalersi anche di persone o società iscritte nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e al dpr 20 novembre 1992, n. 474 (Regolamento recante disciplina delle modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili, in attuazione degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88). In tale ipotesi i beneficiari dei finanziamenti per la realizzazione dei corsi di formazione professionale, ferma restando la responsabilità degli stessi verso la Regione, presentano apposita attestazione rilasciata dai suddetti soggetti sulla conformità delle spese sostenute alla disciplina regionale, nazionale e comunitaria. Il costo della certificazione è considerato spesa eleggibile e costituisce a tutti gli effetti costo di funzionamento dell’ente beneficiario del finanziamento. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, determina i criteri, le modalità e le condizioni per l’attuazione delle previsioni di cui al presente comma.
4 quinquies. La Giunta regionale, per l’esecuzione, anche a campione, dei controlli in loco sul regolare svolgimento di corsi di formazione professionale gestiti da enti terzi, può avvalersi anche di società, associazioni, enti, agenzie, pubblici o privati, di comprovata capacità ed esperienza nel settore dei controlli.
4 sexies. La Giunta regionale annualmente stabilisce i criteri e le modalità per l’individuazione dei soggetti, per lo svolgimento dei controlli e per la determinazione dell’onere di cui al comma 4 quinquies.”.
2. Al comma 4 dell’articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1990, n. 10 , come sostituito dall’articolo 7 della legge regionale 7 maggio 1991, n. 10 , le parole “dagli insegnanti del corso” sono sostituite con le parole “da un minimo di due ad un massimo di quattro insegnanti del corso individuati dal responsabile del corso, sentito il collegio dei docenti.”.
“4 quater. La Giunta regionale, per l’esame della documentazione contabile dei rendiconti di spesa di cui al comma 4 bis può avvalersi anche di persone o società iscritte nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e al dpr 20 novembre 1992, n. 474 (Regolamento recante disciplina delle modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili, in attuazione degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88). In tale ipotesi i beneficiari dei finanziamenti per la realizzazione dei corsi di formazione professionale, ferma restando la responsabilità degli stessi verso la Regione, presentano apposita attestazione rilasciata dai suddetti soggetti sulla conformità delle spese sostenute alla disciplina regionale, nazionale e comunitaria. Il costo della certificazione è considerato spesa eleggibile e costituisce a tutti gli effetti costo di funzionamento dell’ente beneficiario del finanziamento. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, determina i criteri, le modalità e le condizioni per l’attuazione delle previsioni di cui al presente comma.
4 quinquies. La Giunta regionale, per l’esecuzione, anche a campione, dei controlli in loco sul regolare svolgimento di corsi di formazione professionale gestiti da enti terzi, può avvalersi anche di società, associazioni, enti, agenzie, pubblici o privati, di comprovata capacità ed esperienza nel settore dei controlli.
4 sexies. La Giunta regionale annualmente stabilisce i criteri e le modalità per l’individuazione dei soggetti, per lo svolgimento dei controlli e per la determinazione dell’onere di cui al comma 4 quinquies.”.
2. Al comma 4 dell’articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1990, n. 10 , come sostituito dall’articolo 7 della legge regionale 7 maggio 1991, n. 10 , le parole “dagli insegnanti del corso” sono sostituite con le parole “da un minimo di due ad un massimo di quattro insegnanti del corso individuati dal responsabile del corso, sentito il collegio dei docenti.”.
Art. 56 - Disposizioni relative alla legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 "Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi".
1. L'ammontare previsto all'u.p.b. U0148 "Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia" è incrementato di euro 4.850.000,00 per i contributi in conto gestione di cui all'articolo 27 della
legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 .
Art. 57 - Interventi di promozione, sostegno e valorizzazione della scuola veneta.
1. La Giunta regionale, al fine di concorrere ad elevare la qualità della scuola veneta, in coerenza con il processo di riforma e con gli orientamenti programmatici generali, promuove, favorisce e sostiene iniziative e progetti di ricerca-azione, di formazione-aggiornamento, di sperimentazione didattica, di innovazione tecnologica, di integrazione, di sensibilizzazione, direttamente o in collaborazione con associazioni, enti, istituzioni, università, altri soggetti o istituzioni scolastiche pubbliche e paritarie, singole o in rete tra loro.
2. La Giunta regionale stabilisce annualmente entro il 1° marzo, sentita la competente Commissione consiliare, gli indirizzi e i settori d’intervento sui quali articolare le azioni previste dal comma 1.
3. In applicazione degli indirizzi e dei settori d’intervento individuati secondo le modalità stabilite dal comma 2, la Giunta regionale approva, anche con più atti deliberativi, il programma delle iniziative.
4. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 300.000,00 per l’anno 2004 (u.p.b. U0172 “Interventi per il diritto allo studio”).
2. La Giunta regionale stabilisce annualmente entro il 1° marzo, sentita la competente Commissione consiliare, gli indirizzi e i settori d’intervento sui quali articolare le azioni previste dal comma 1.
3. In applicazione degli indirizzi e dei settori d’intervento individuati secondo le modalità stabilite dal comma 2, la Giunta regionale approva, anche con più atti deliberativi, il programma delle iniziative.
4. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 300.000,00 per l’anno 2004 (u.p.b. U0172 “Interventi per il diritto allo studio”).
Art. 58 - Contributo alla Fondazione Studi Universitari Vicenza.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Studi Universitari di Vicenza, un contributo straordinario di euro 250.000,00 per l’avvio dei nuovi corsi di laurea in Meccatronica e in Micromeccanica in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova (u.p.b. U0172 “Interventi per il diritto allo studio”).
Art. 59 - Disposizioni in materia di diritto allo studio non universitario.
1. La Regione del Veneto, nell'ambito e nelle more della completa applicazione delle norme in materia di diritto scolastico, interviene in favore delle famiglie degli studenti del sistema veneto di istruzione. Per tale finalità, la Giunta regionale è autorizzata concedere contributi:
a) per l'acquisto di libri di testo, in favore degli studenti delle scuole medie e superiori del Veneto;
b) per concorrere nelle spese di trasporto scolastico pubblico, in favore degli studenti delle scuole del Veneto.
2. In sede di prima applicazione, con riferimento all'anno scolastico 2004-2005, il contributo di cui alla lettera a) del comma 1 è concesso sino ad un massimo di euro 250,00 per ciascun studente, ai nuclei familiari aventi un indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E.) non superiore ad euro 17.721,56, analogamente a quanto già avviene per la concessione delle borse di studio ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione".
3. In sede di prima applicazione, con riferimento all'anno scolastico 2004-2005 il contributo di cui alla lettera b) del comma 1 è concesso, per ciascun studente frequentante le scuole medie superiori del Veneto, ai nuclei familiari aventi un indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E.) non superiore ad euro 17.721,56.
4. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare che si esprime nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della proposta, determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
5. I contributi concessi sono complementari ed integrativi di quelli statali.
6. All'onere finanziario, quantificato per l'anno 2004 in euro 4.000.000,00 per la lettera a) del comma 1 ed euro 1.000.000,00 per la lettera b) del comma 1, si fa fronte mediante apposito accantonamento previsto sull'u.p.b. U0185 "Fondo speciale per le spese correnti" da allocarsi sull'u.p.b. U0172 "Interventi per il diritto allo studio".
a) per l'acquisto di libri di testo, in favore degli studenti delle scuole medie e superiori del Veneto;
b) per concorrere nelle spese di trasporto scolastico pubblico, in favore degli studenti delle scuole del Veneto.
2. In sede di prima applicazione, con riferimento all'anno scolastico 2004-2005, il contributo di cui alla lettera a) del comma 1 è concesso sino ad un massimo di euro 250,00 per ciascun studente, ai nuclei familiari aventi un indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E.) non superiore ad euro 17.721,56, analogamente a quanto già avviene per la concessione delle borse di studio ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione".
3. In sede di prima applicazione, con riferimento all'anno scolastico 2004-2005 il contributo di cui alla lettera b) del comma 1 è concesso, per ciascun studente frequentante le scuole medie superiori del Veneto, ai nuclei familiari aventi un indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E.) non superiore ad euro 17.721,56.
4. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare che si esprime nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della proposta, determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
5. I contributi concessi sono complementari ed integrativi di quelli statali.
6. All'onere finanziario, quantificato per l'anno 2004 in euro 4.000.000,00 per la lettera a) del comma 1 ed euro 1.000.000,00 per la lettera b) del comma 1, si fa fronte mediante apposito accantonamento previsto sull'u.p.b. U0185 "Fondo speciale per le spese correnti" da allocarsi sull'u.p.b. U0172 "Interventi per il diritto allo studio".
Art. 60 - Contributo straordinario a favore della Scuola del Vetro Abate Zanetti di Murano.
1. Al fine di garantire la continuità della tradizione artistica del vetro di Murano e di sostenere i giovani che si dedicano all'apprendimento delle tecniche artigianali di lavorazione del vetro la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 100.000,00 per l'anno 2004 alla Scuola Abate Zanetti di Murano.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse allocate all'u.p.b. U0175 "Formazione professionale" mediante riduzione dell'u.p.b. U0029 "Attività di supporto al ciclo della programmazione" del bilancio di previsione 2004.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse allocate all'u.p.b. U0175 "Formazione professionale" mediante riduzione dell'u.p.b. U0029 "Attività di supporto al ciclo della programmazione" del bilancio di previsione 2004.
Art. 61 - Intervento per la scolarizzazione di audiolesi di origine veneta provenienti dall’Argentina.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare un progetto finalizzato a consentire ad un numero di otto audiolesi di origine veneta o italiana residenti in Argentina il conseguimento del diploma di ragioniere o geometra.
2. Per la predisposizione e la gestione del progetto nonché per il reperimento delle strutture scolastiche e alloggiative, la Giunta regionale si avvale dell’Istituto Statale di Istruzione Specializzata per Sordi (ISISS) - ITCG Magarotto e del Convitto Statale per Sordi con sede a Padova.
3. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 350.000,00 per l’anno 2004 (u.p.b. U0172 “Interventi per il diritto allo studio”).
2. Per la predisposizione e la gestione del progetto nonché per il reperimento delle strutture scolastiche e alloggiative, la Giunta regionale si avvale dell’Istituto Statale di Istruzione Specializzata per Sordi (ISISS) - ITCG Magarotto e del Convitto Statale per Sordi con sede a Padova.
3. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 350.000,00 per l’anno 2004 (u.p.b. U0172 “Interventi per il diritto allo studio”).
Art. 62 - Politiche di pari opportunità: centri risorse.
1. La Giunta regionale nell'ambito delle politiche a sostegno delle pari opportunità è autorizzata ad erogare agli enti locali contributi per sostenere servizi permanenti a sostegno delle pari opportunità, come gli sportelli donne e o i centri risorse.
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare e la Commissione pari opportunità regionale, definisce i criteri e le modalità per l'accesso ai finanziamenti.
3. Per gli oneri del presente articolo è autorizzata per l'anno 2004 la spesa di euro 200.000,00 da imputare all'u.p.b. U0013 "Diritti umani, cooperazione e solidarietà internazionale".
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare e la Commissione pari opportunità regionale, definisce i criteri e le modalità per l'accesso ai finanziamenti.
3. Per gli oneri del presente articolo è autorizzata per l'anno 2004 la spesa di euro 200.000,00 da imputare all'u.p.b. U0013 "Diritti umani, cooperazione e solidarietà internazionale".
Art. 63 - Disposizioni in materia di attività sportiva nelle scuole.
1. La Giunta regionale è autorizzata a predisporre, sentita la competente Commissione consiliare, un progetto finalizzato ad incentivare l’avviamento alla pratica sportiva nelle scuole attraverso un incremento delle attività motorio sportive in esse praticate, avvalendosi degli insegnanti ed in sinergia con federazioni sportive, enti di promozione sportiva e società ed associazioni loro affiliate. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi alle istituzioni scolastiche che fanno domanda a seguito di apposito bando.
2. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa di euro 1.500.000,00 per l’anno 2004 (u.p.b. U0178 “Iniziative per lo sviluppo dello sport”).
2. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa di euro 1.500.000,00 per l’anno 2004 (u.p.b. U0178 “Iniziative per lo sviluppo dello sport”).
Art. 64 - Contributo alla Comunità ebraica di Padova per il ripristino dei Cimiteri Ebraici di Padova e Rovigo.
1. La Regione del Veneto, nell’ambito degli interventi di conservazione e tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale dei cimiteri ebraici di Padova e Rovigo, concede alla Comunità ebraica di Padova un contributo di euro 700.000,00 per l’esercizio 2004 e di euro 650.000,00 per ciascuno degli esercizi 2005 e 2006 (u.p.b. U0171 “Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto”).
Art. 65 - Interventi urgenti per il recupero della Chiesa degli Eremitani.
1. la Regione del Veneto, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4 del proprio Statuto, promuove ed incentiva il recupero del complesso artistico ed architettonico della Chiesa degli Eremitani di Padova mediante:
a) un contributo alla Parrocchia dei S.S. Filippo e Giacomo degli Eremitani per il restauro e la conservazione dell’edificio e del patrimonio artistico ivi conservato;
b) un finanziamento per la realizzazione di uno studio volto ad accertare la possibilità di recupero degli affreschi di Andrea Mantegna nella cappella Ovetari.
2. Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a) è autorizzata la spesa di euro 300.000,00 per l’esercizio 2004 ed euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2005 e 2006 (u.p.b. U0171 “Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto”).
3. Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b) è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 per l’esercizio 2004 (u.p.b. U0171 “ Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto”).
a) un contributo alla Parrocchia dei S.S. Filippo e Giacomo degli Eremitani per il restauro e la conservazione dell’edificio e del patrimonio artistico ivi conservato;
b) un finanziamento per la realizzazione di uno studio volto ad accertare la possibilità di recupero degli affreschi di Andrea Mantegna nella cappella Ovetari.
2. Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a) è autorizzata la spesa di euro 300.000,00 per l’esercizio 2004 ed euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2005 e 2006 (u.p.b. U0171 “Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto”).
3. Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b) è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 per l’esercizio 2004 (u.p.b. U0171 “ Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto”).
Art. 66 - Costruzione di una scuola materna ed elementare in Piove di Sacco.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di euro 650.000,00 alla Fondazione S. Capitanio di Piove di Sacco per la costruzione della Scuola Cattolica Materna ed Elementare (u.p.b. U0150 “Interventi strutturali per lo sviluppo sociale della famiglia”).
2. Il contributo regionale di cui al comma 1 viene assegnato secondo le modalità previste dall’articolo 54 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
2. Il contributo regionale di cui al comma 1 viene assegnato secondo le modalità previste dall’articolo 54 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
Art. 67 - Contributo straordinario al Comune di Vazzola (TV) per interventi di recupero del sito storico - architettonico di Borgo Malanotte.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Vazzola di euro 600.000,00 per opere di urbanizzazione e recupero del sito storico-architettonico di Borgo Malanotte (u.p.b. U0211 “Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica”).
Art. 68 - Contributo straordinario per il comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella.
1. Al fine di favorire il rilancio dell’economia della Valpolicella attraverso la riqualificazione dell’area del quartiere fieristico, già sede della “marmo-macchine” attualmente trasferita all’Ente Fiera di Verona, la Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella un contributo straordinario in conto capitale di euro 500.000,00 (u.p.b. U0052 “Interventi strutturali per la promozione fieristica”) da destinarsi al risanamento degli edifici del quartiere fieristico.
Art. 69 - Contributo al Comune di S. Zeno di Montagna per l’impianto di risalita Prada Costabella.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 1.000.000,00 (u.p.b. U0130 “Interventi strutturali nel settore dei trasporti”) al Comune di S. Zeno di Montagna per ammodernamento dell’impianto di risalita Prada Costabella.
Art. 70 - Modifiche alla legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 “Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale” e successive modificazioni.
1. Al comma 3 dell’articolo 4 della
legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 , le parole
“associazioni di produttori operanti nel territorio del Veneto orientale” sono sostituite dalle parole
“associazioni di produttori del Veneto orientale.”.
2. Dopo l’articolo 5 bis della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 , viene aggiunto il seguente articolo:
“Art. 5 ter - Interventi a favore della promozione dell’agroalimentare tipico del territorio del Veneto Orientale.
1. Per le finalità previste dall’articolo 1, comma 3, della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare un contributo di euro 200.000,00 per l’anno 2004 alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura di Venezia, per la realizzazione di progetti di promozione dell’agroalimentare tipico del territorio del Veneto Orientale. (u.p.b. U0038 “Promozione e servizi a favore delle coltivazioni agricole e del settore floricolo”)”.
3. Dopo l’articolo 5 ter della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 , viene aggiunto il seguente articolo:
“Art. 5 quater - Contributo straordinario al Comune di San Donà di Piave.
1. La Giunta regionale, è autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 500.000,00 al Comune di San Donà di Piave per la realizzazione del complesso fieristico dell’ente Fiere di San Donà di Piave S.r.l.. (u.p.b. U0062 “Aiuti allo sviluppo economico e all’innovazione”)”.
2. Dopo l’articolo 5 bis della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 , viene aggiunto il seguente articolo:
“Art. 5 ter - Interventi a favore della promozione dell’agroalimentare tipico del territorio del Veneto Orientale.
1. Per le finalità previste dall’articolo 1, comma 3, della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare un contributo di euro 200.000,00 per l’anno 2004 alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura di Venezia, per la realizzazione di progetti di promozione dell’agroalimentare tipico del territorio del Veneto Orientale. (u.p.b. U0038 “Promozione e servizi a favore delle coltivazioni agricole e del settore floricolo”)”.
3. Dopo l’articolo 5 ter della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 , viene aggiunto il seguente articolo:
“Art. 5 quater - Contributo straordinario al Comune di San Donà di Piave.
1. La Giunta regionale, è autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 500.000,00 al Comune di San Donà di Piave per la realizzazione del complesso fieristico dell’ente Fiere di San Donà di Piave S.r.l.. (u.p.b. U0062 “Aiuti allo sviluppo economico e all’innovazione”)”.
Art. 71 - Contributo straordinario ai Comitati e Federazioni delle Associazioni dei Veneti nel Mondo.
1. Nell’ambito delle finalità previste dall’articolo 18 della
legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei Veneti nel Mondo e agevolazioni per il loro rientro”, la Giunta regionale concede un contributo straordinario per l’anno 2004 ai Comitati e alle Federazioni delle Associazioni dei Veneti nel Mondo riconosciute dalla Regione, finalizzato alla promozione di interscambi giovanili e progetti di formazione professionale, quantificato in euro 250.000,00 (u.p.b. U0170 “Iniziative per gli emigrati veneti”).
Art. 72 – Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
ALLEGATI OMMESSI
ALLEGATI OMMESSI
Note
(
1) Vedi avviso di rettifica pubblicato nel BUR n. 28 del 15 marzo 2005.
SOMMARIO
- Legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 (BUR n. 12/2004) – Testo storico
- LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2004
-
- Art. 1 – Quadro finanziario di riferimento.
- Art. 2 – Rifinanziamenti e fondi speciali.
- Art. 3 – “Modifica della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30 “ Interventi per favorire l’attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull’ordinamento delle autonomie locali, nonché della legge 15 marzo 1997, n. 59 e della legge 15 maggio 1997, n. 127” .
- Art. 4 – Interventi regionali per favorire l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali.
- Art. 5 – Intervento a favore del Comune di Malborghetto-Valbruna.
- Art. 6 – Disposizioni per il personale regionale assegnato a strutture situate al di fuori della Regione.
- Art. 7 - Modifiche dell’articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione” e successive modificazioni.
- Art. 8 - Modifica all’articolo 14 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 “Istituzione del Difensore civico” e dell’articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 “Istituzione dell’ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori”.
- Art. 9 - Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali".
- Art. 10 – Contributi a favore dei consorzi e delle cooperative di pesca che esercitano attività di mitilicoltura nelle acque interne della Regione Veneto.
- Art. 11 – Programma di zonazione vitivinicola regionale.
- Art. 12 - Disposizioni integrative e modifiche della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 "Norme per la tutela e la valorizzazione delle produzioni orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali".
- Art. 13 – Contributi a favore dei consorzi di bonifica per l’emergenza siccità.
- Art. 14 - Indennizzi per le infezioni di fuoco batterico delle pomacee.
- Art. 15 - Contributo straordinario per le spese di primo insediamento a Verona dell’Autority nazionale per la sicurezza alimentare.
- Art. 16 - Piano di monitoraggio per la ricerca di aflatossine nel latte.
- Art. 17 – Modifica della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 “Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e disposizioni in materia di basi informative territoriali”.
- Art. 18 – Spese per l'attuazione del Sistema informativo territoriale.
- Art. 19 – Partecipazione regionale ad una costituenda società per favorire la realizzazione e la gestione dell’area ecologicamente attrezzata di Porto Marghera.
- Art. 20 – Modifiche alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.
- Art. 21 – Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni.
- Art. 22 - Interventi per il risanamento del fiume Fratta Gorzone e del suo bacino.
- Art. 23 - Redazione di un Master Plan per il coordinamento degli interventi in materia di salvaguardia del territorio, recupero e protezione ambientale.
- Art. 24 - Nuove norme per la disciplina della attività di cava.
- Art. 25 – Fondo di rotazione per interventi urgenti di protezione civile.
- Art. 26 - Definizione agevolata del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
- Art. 27 – Sistema ferroviario metropolitano regionale (SFMR).
- Art. 28 – Modifica dell'articolo 30 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003".
- Art. 29 – Disposizioni relative al termine previsto dal comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale” e successive modificazioni.
- Art. 30 – Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 "Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti" e successive modificazioni.
- Art. 31 - Modifica della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 “Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti” in materia di trasferimento merci su rotaia.
- Art. 32 – Prestazioni socio-sanitarie per l’assistenza di persone non autosufficienti in strutture residenziali accreditate.
- Art. 33 – Criteri di accesso per gli interventi rivolti alle persone non autosufficienti.
- Art. 34 - Indirizzi per l’assistenza delle persone non autosufficienti.
- Art. 35 - Disposizioni in materia di sistema integrato di interventi e servizi socio sanitari.
- Art. 36 – Contributi per l'adeguamento e la realizzazione di strutture, impianti e arredi nel settore socio-sanitario.
- Art. 37 – Modifiche alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal Decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”.
- Art. 38 - Rapporti con l'organizzazione mondiale della sanità (OMS).
- Art. 39 - Disposizioni in materia di poli ospedalieri unici.
- Art. 40 - Realizzazione di un centro regionale sulla sclerosi multipla.
- Art. 41 - Modifica degli articoli 1 e 3 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 "Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il metodo Doman o Vojta", come modificata dalla legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41 .
- Art. 42 - Contributi per la sorveglianza sanitaria sugli ex esposti all'amianto e CVM.
- Art. 43 - Modifica dell’articolo 11 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria" così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517".
- Art. 44 – Intervento per la collocazione del frammento della Torre sud del World Trade Center.
- Art. 45 – Interventi regionali per l'arte contemporanea.
- Art. 46 – Interventi per le celebrazioni del quarto centenario del taglio del Po di Porto Viro (1604 - 2004).
- Art. 47 - Costituzione di una fondazione culturale nel comune di Rovigo.
- Art. 48 – Modifiche della legge regionale 6 aprile 1999, n. 13 “Interventi regionali per i patti territoriali” e successive modificazioni.
- Art. 49 – Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”
- Art. 50 - Ricapitalizzazione della Veneto Sviluppo S.p.A. e modifica della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.”.
- Art. 51 - Modifiche della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 “Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni”.
- Art. 52 - Contributi alle Comunità montane per gli oneri sostenuti per il personale trasferito dai Consorzi forestali soppressi ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 “Norme sull’istituzione e il funzionamento delle Comunità montane”.
- Art. 53 - Partecipazione in qualità di socio della Regione del Veneto alla Fondazione la Casa Onlus di Padova.
- Art. 54 - Gestione dei corsi per l'obbligo formativo.
- Art. 55 - Modifica della legge regionale 30 ottobre 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro” e successive modificazioni e integrazioni.
- Art. 56 - Disposizioni relative alla legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 "Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi".
- Art. 57 - Interventi di promozione, sostegno e valorizzazione della scuola veneta.
- Art. 58 - Contributo alla Fondazione Studi Universitari Vicenza.
- Art. 59 - Disposizioni in materia di diritto allo studio non universitario.
- Art. 60 - Contributo straordinario a favore della Scuola del Vetro Abate Zanetti di Murano.
- Art. 61 - Intervento per la scolarizzazione di audiolesi di origine veneta provenienti dall’Argentina.
- Art. 62 - Politiche di pari opportunità: centri risorse.
- Art. 63 - Disposizioni in materia di attività sportiva nelle scuole.
- Art. 64 - Contributo alla Comunità ebraica di Padova per il ripristino dei Cimiteri Ebraici di Padova e Rovigo.
- Art. 65 - Interventi urgenti per il recupero della Chiesa degli Eremitani.
- Art. 66 - Costruzione di una scuola materna ed elementare in Piove di Sacco.
- Art. 67 - Contributo straordinario al Comune di Vazzola (TV) per interventi di recupero del sito storico - architettonico di Borgo Malanotte.
- Art. 68 - Contributo straordinario per il comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella.
- Art. 69 - Contributo al Comune di S. Zeno di Montagna per l’impianto di risalita Prada Costabella.
- Art. 70 - Modifiche alla legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 “Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale” e successive modificazioni.
- Art. 71 - Contributo straordinario ai Comitati e Federazioni delle Associazioni dei Veneti nel Mondo.
- Art. 72 – Dichiarazione d’urgenza