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Legge regionale 12 agosto 2005, n. 13 (BUR n. 77/2005)

Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 “Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell’articolo 9 della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE”

Legge regionale 12 agosto 2005, n. 13 (BUR n. 77/2005)

DISCIPLINA DEL REGIME DI DEROGA PREVISTO DALL’ARTICOLO 9 DELLA DIRETTIVA N. 79/409/CEE DEL CONSIGLIO DEL 2 APRILE 1979 CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 3 OTTOBRE 2002, N. 221 “INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157, IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E DI PRELIEVO VENATORIO, IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 9 DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA N. 79/409/CEE”

Art. 1 - Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE. (1)
1. Nel corso della stagione venatoria i prelievi in deroga di cui all’articolo 9, comma 1, lettere a), b) ( 2) e c) della direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, da attuarsi nell’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 3 e 4, e nell’articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, nonché nell’articolo 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari” e nell’articolo 9 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 “Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa”, vengono attuati nella Regione del Veneto, in conformità alla legge 3 ottobre 2002, n. 221 “Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell’articolo 9 della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE”, con la presente legge.
2. omissis ( 3)
Art. 2 - Deroghe.
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare che si esprime nel termine di trenta giorni, trascorso il quale si prescinde dal parere, adotta le deroghe di cui all’articolo 1, di durata non superiore ad un anno, e sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, per le seguenti ragioni:
a) nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica;
b) nell’interesse della sicurezza aerea;
c) per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca, alle acque;
d) per la protezione della flora e della fauna;
e) ai fini della ricerca, dell’insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione, nonché per l’allevamento connesso a tali operazioni;
f) per consentire, in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.
2. Le deroghe di cui al comma 1 devono essere adeguatamente motivate come previsto dall’articolo 19 bis della legge n. 157/1992. ( 4)
Art. 2 bis - Contenuto e procedure delle deroghe.
1. La Giunta regionale, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ovvero, se istituito, l’Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, adotta le deroghe indicando:
a) le specie che ne formano oggetto;
b) il numero dei capi prelevabili complessivamente nell’intero periodo, in relazione alla consistenza delle popolazioni di ogni singola specie, per le deroghe motivate ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere e) ed f);
c) i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è assoggettato;
d) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo di applicazione delle deroghe;
e) i mezzi, gli impianti ed i metodi di cattura o di abbattimento autorizzati nonché i soggetti a ciò autorizzati, fermo restando quanto previsto all’articolo 2 ter per i prelievi venatori in deroga.
2. Le deroghe di cui alla presente legge non sono attivate per le specie per le quali sia stata accertata una grave diminuzione della consistenza numerica. ( 5)
Art. 2 ter - Prelievi venatori in deroga.
1. I prelievi venatori in deroga autorizzati ai sensi della presente legge possono essere effettuati esclusivamente da parte dei cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia o ai comprensori alpini del Veneto o che esercitano la caccia nelle aziende faunistico-venatorie del Veneto, e che risultino essere in possesso, oltre che del tesserino venatorio, anche delle apposite schede di monitoraggio quindicinale predisposte dalla Giunta regionale e rilasciate dalle province, anche tramite gli ambiti territoriali di caccia ed i comprensori alpini.
2. I prelievi di cui al comma 1 possono essere realizzati da appostamento fisso, temporaneo o in forma vagante fatte salve eventuali limitazioni stabilite dalla Giunta regionale con il provvedimento di adozione delle deroghe.
3. I prelievi venatori in deroga di cui al comma 1 sono consentiti nelle giornate di caccia di cui all’articolo 16, comma 2, lettera b) della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, e l’orario della giornata di caccia è quello fissato dal calendario venatorio regionale. Per l’esercizio dell’attività di prelievo è consentito l’utilizzo dei mezzi di cui all’articolo 13 della legge n. 157/1992 e all’articolo 14, commi 2 e 3, della legge regionale n. 50/1993 . ( 6)
Art. 3 - Condizioni e controlli.
1. Il numero di capi prelevati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, deve essere annotato al termine di ogni giornata venatoria. ( 7)
1 bis. Le schede di monitoraggio di cui all’articolo 2 ter, comma 1, devono essere riconsegnate, a cura del cacciatore, alla provincia competente la quale, dopo aver estratto dalle schede acquisite i dati di prelievo, provvede a trasmetterli alla Giunta regionale. ( 8)
1 ter. Le modalità ed i termini per la riconsegna delle schede di monitoraggio alla provincia e per la trasmissione da parte di questa dei dati acquisiti, sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale. ( 9)
2. L’INFS ovvero, se istituito, l’Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, è individuato quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall’articolo 9, comma 2, della direttiva n. 79/409/CEE sono realizzate.
Art. 4 - Modifica dei prelievi.
1. Il Presidente della Giunta regionale, sentito l’INFS ovvero, se istituito, l’Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, adotta provvedimenti di modifica o di sospensione dei prelievi in deroga autorizzati ai sensi della presente legge, in relazione all’insorgenza di variazioni negative dello stato delle popolazioni oggetto dei prelievi ed in relazione, con riferimento alle deroghe motivate ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera f), all’entità dei prelievi venatori in deroga monitorati, rispetto alla piccola quantità prevista dalla direttiva 79/409/CEE, tenuto conto anche di quanto indicato nella guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici della Commissione europea. ( 10)
Art. 5 - Azioni di promozione.
1. La Giunta regionale promuove attività di monitoraggio, ricerca e divulgazione aventi per oggetto le specie a cui si applicano i regimi di deroga di cui alla presente legge. ( 11)
Art. 6 - Adempimenti di competenza della Giunta regionale.
1. Entro il 30 giugno di ogni anno il Presidente della Giunta regionale trasmette una relazione sull’attuazione delle deroghe di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, al Presidente del Consiglio regionale, nonché all’INFS e, se istituito, all’Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale.
Art. 6 bis - Controlli e sanzioni.
1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge è affidata ai soggetti di cui all’articolo 27 della legge n. 157/1992.
2. La mancata restituzione delle schede di monitoraggio di cui all’articolo 2 ter, comma 1, entro i termini previsti comporta l’applicazione della medesima sanzione amministrativa prevista dall’articolo 35, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 50/1993 . ( 12)
Art. 7 - Abrogazioni.
1. È abrogata la legge regionale 13 agosto 2004, n. 17 "Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 "Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell’articolo 9 della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE" ".
Art. 8 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

ALLEGATO A)
omissis ( 13)


Note

( 1) Per la stagione venatoria 2008-2009 la applicazione del regime di deroga è stato attivato con la legge regionale 14 agosto 2008, n. 13 , per la stagione venatoria 2007-2008 il regime di deroga era stato attivato dall’articolo 9 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 24 .
( 2) Comma così modificato da comma 1 art. 1 legge regionale 16 agosto 2007, n. 24 , che ha sostituito il rinvio alle lettere a) e c) con il rinvio alle lettere a), b) e c) dell’articolo 9.
( 3) Comma abrogato da comma 2 art. 1 legge regionale 16 agosto 2007, n. 24 .
( 4) Articolo così sostituito da comma 1 art. 2 legge regionale 16 agosto 2007, n. 24 .
( 5) Articolo inserito da comma 1 art. 3 legge regionale 16 agosto 2007, n. 24 .
( 6) Articolo inserito da comma 1 art. 3 legge regionale 16 agosto 2007, n. 24 .
( 7) Comma così modificato da comma 1 art. 4 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 24 .
( 8) Comma inserito da comma 2 art. 4 legge regionale 16 agosto 2007, n. 24 .
( 9) Comma inserito da comma 2 art. 4 legge regionale 16 agosto 2007, n. 24 .
( 10) Comma così sostituito da comma 1 art. 5 legge regionale 16 agosto 2007, n. 24 .
( 11) Articolo così modificato da comma 1 art. 6 legge regionale 15 agosto 2007, n. 24 .
( 12) Articolo inserito da comma 1 art. 7 legge regionale 16 agosto 2007, n. 24 .
( 13) Allegato A abrogato da comma 1 art. 8 legge regionale 16 agosto 2007, n. 24 . Per la stagione venatoria 2007-2008 si applica il regime di deroga ai sensi della tabella di cui all’articolo 9 della medesima legge regionale 16 agosto 2007, n. 24 .


SOMMARIO
Legge regionale 12 agosto 2005, n. 13 (BUR n. 77/2005) - Testo storico

DISCIPLINA DEL REGIME DI DEROGA PREVISTO DALL’ARTICOLO 9 DELLA DIRETTIVA N. 79/409/CEE DEL CONSIGLIO DEL 2 APRILE 1979 CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 3 OTTOBRE 2002, N. 221 “INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157, IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E DI PRELIEVO VENATORIO, IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 9 DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA N. 79/409/CEE”

Art. 1 - Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE.
1. Nel corso della stagione venatoria i prelievi in deroga di cui all’articolo 9, comma 1, lettere a) e c) della direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, da attuarsi nell’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 3 e 4, e nell’articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, nonché nell’articolo 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari” e nell’articolo 9 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 “Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa”, vengono attuati nella Regione del Veneto, in conformità alla legge 3 ottobre 2002, n. 221 “Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell’articolo 9 della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE”, con la presente legge.
2. La compatibilità dei prelievi in deroga è verificata annualmente, prima dell’inizio della stagione venatoria, dalla competente struttura regionale, che informa la competente Commissione consiliare, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ovvero, se istituito, l’Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale.
Art. 2 - Attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere a) e c) della direttiva n. 79/409/CEE.
1. Sono autorizzati, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere a) e c) della direttiva n. 79/409/CEE, i prelievi venatori in deroga di capi appartenenti alle specie: storno ( Sturnus vulgaris), passero ( Passer italiae), passera mattugia ( Passer montanus), cormorano ( Phalacrocorax carbo), tortora dal collare orientale ( Streptopelia decaocto), peppola ( Fringilla montifringilla), fringuello ( Fringilla coelebs).
2. I limiti massimi giornaliero e stagionale di capi prelevabili nonché gli archi temporali nei quali possono essere effettuati i prelievi di cui al comma 1 sono fissati nell’Allegato A alla presente legge.
3. I prelievi di cui al comma 1 possono essere realizzati da appostamento fisso, temporaneo o in forma vagante da parte dei cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia o comprensori alpini del Veneto o che esercitano la caccia nelle aziende faunistico-venatorie del Veneto.
4. I prelievi venatori in deroga di cui al comma 1 sono consentiti nelle giornate di caccia di cui all’articolo 16, comma 2, lettera b) della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” e l’orario della giornata di caccia è quello fissato dal calendario venatorio regionale. Per l’esercizio dell’attività di prelievo è consentito l’utilizzo dei mezzi di cui all’articolo 13 della legge n. 157/1992 e all’articolo 14, commi 2 e 3, della legge regionale n. 50/1993 .
Art. 3 - Condizioni e controlli.
1. Il numero di capi prelevati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, deve essere annotato al termine di ogni giornata venatoria su apposita scheda predisposta dalla Giunta regionale, così come sul tesserino regionale. La scheda deve essere consegnata, entro il mese di marzo successivo alla stagione venatoria, alla provincia competente per territorio che, entro il mese di maggio, invia alla Giunta regionale, all’INFS e, se istituito, all’Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, i dati riassuntivi relativi al prelievo.
2. L’INFS ovvero, se istituito, l’Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, è individuato quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall’articolo 9, comma 2, della direttiva n. 79/409/CEE sono realizzate.
Art. 4 - Modifica dei prelievi.
1. Il Presidente della Giunta regionale, sentito l’INFS ovvero, se istituito, l’Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, adotta provvedimenti di modifica dei prelievi in deroga autorizzati ai sensi dell’articolo 2, in relazione all’insorgenza di variazioni negative dello stato delle popolazioni oggetto dei prelievi.
Art. 5 - Azioni di promozione.
1. La Giunta regionale promuove attività di monitoraggio, ricerca e divulgazione aventi per oggetto le specie di cui all’articolo 2.
Art. 6 - Adempimenti di competenza della Giunta regionale.
1. Entro il 30 giugno di ogni anno il Presidente della Giunta regionale trasmette una relazione sull’attuazione delle deroghe di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, al Presidente del Consiglio regionale, nonché all’INFS e, se istituito, all’Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale.
Art. 7 - Abrogazioni.
1. È abrogata la legge regionale 13 agosto 2004, n. 17 "Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 "Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell’articolo 9 della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE" ".
Art. 8 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

ALLEGATO A)

Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9, comma 1 lettere a) e c) della Direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici: carnieri massimi (giornaliero e stagionale) ed archi temporali relativi alle specie ammesse a prelievo.


SPECIE
Limite massimo di prelievo giornaliero per cacciatore (n. capi)
Limite massimo di prelievo per stagione venatoria per cacciatore
(n. capi)
Tempi
( stagioni venatorie
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010 )
PASSERO
( Passer italiae)
20
100
Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre (*)
PASSERA MATTUGIA
( Passer montanus)
20
100
Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre (*)
STORNO
(Sturnus vulgaris)
20
100
Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre (*)
TORTORA DAL COLLARE
( Streptopelia decaocto)
10
50
Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre (*)
CORMORANO
( Phalacrocorax carbo)
10
50
Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre (*)
FRINGUELLO
(Fringilla coelebs)
20
100
Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre (*)
PEPPOLA
(Fringilla montifringilla)
5
25
Dalla prima domenica di ottobre al 31 dicembre (*)

(*)
Al 30 dicembre qualora il 31 dicembre cada di martedì o venerdì.


SOMMARIO