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Legge regionale 9 dicembre 2005, n. 25 (BUR n. 117/2005)

Modifiche dellalegge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi” e successive modificazioni

Legge regionale 9 dicembre 2005, n. 25 (BUR n. 117/2005) (Novellazione)

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 22 LUGLIO 1997, n. 27 “PROCEDURE PER LA NOMINA E DESIGNAZIONE A PUBBLICI INCARICHI DI COMPETENZA REGIONALE E DISCIPLINA DELLA DURATA DEGLI ORGANI” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI


Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 .


SOMMARIO
Legge regionale 9 dicembre 2005, n. 25 (BUR n. 117/2005) (Novellazione) – Testo storico

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 22 LUGLIO 1997, n. 27 “PROCEDURE PER LA NOMINA E DESIGNAZIONE A PUBBLICI INCARICHI DI COMPETENZA REGIONALE E DISCIPLINA DELLA DURATA DEGLI ORGANI” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art. 1 - Modifiche dell’articolo 6 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi” e successive modificazioni.
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 sono inseriti i seguenti commi 5 bis e 5 ter:
“5 bis. In deroga a quanto previsto al comma 5 e limitatamente alle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale, i consiglieri regionali possono presentare proposte di candidatura corredate dai dati e dalla documentazione previsti ai commi 3 e 4 entro dieci giorni dalla data di trasmissione alla competente Commissione consiliare delle proposte di candidatura istruite ai sensi dell’articolo 7.
5 ter. La Commissione consiliare competente provvede ad istruire le proposte di candidatura presentate ai sensi del comma 5 bis.”.
Art. 2 - Disposizioni transitorie.
1. In fase di prima applicazione i consiglieri regionali possono presentare, entro il termine perentorio di tre giorni dall’entrata in vigore della presente legge, proposte di candidatura, corredate dai dati e dalla documentazione di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 6 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 , come modificato dall’art. 1 della presente legge, al Presidente del Consiglio regionale per l’integrazione delle proposte di candidatura per le nomine che non sono ancora state effettuate dal Consiglio regionale alla data del 31 ottobre 2005.
2. La Commissione consiliare competente provvede ad istruire le proposte di candidatura presentate ai sensi del comma 1.
Art. 3 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.




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