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Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 (BUR n. 2/2005)
Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy)
Sommario
“Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 (BUR n. 2/2005) - Testo vigente”
S O M M A R I O
- Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 (BUR n. 2/2005)
- DISPOSIZIONI SULLE TERAPIE COMPLEMENTARI (TERAPIA DEL GIOCO E DEL SORRISO E DELLA PET THERAPY O INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI) (1)
- Art. 1 - Finalità.
- Art. 2 - Formazione degli operatori.
- Art. 2 bis - Elenco regionale associazioni. (10)
- Art. 2 ter - Equipe multidisciplinare per gli interventi assistiti con animali. (14)
- Art. 3 - Modalità di applicazione.
- Art. 3 bis - Progetti. (22)
- Art. 4 - Centro di studio e ricerca in materia di pet therapy o interventi assistiti con gli animali (24).
- Art.4 bis - Centro di studio e ricerca in materia di terapia del gioco e del sorriso e della pet therapy o interventi assistiti con gli animali. (26) (27)
- Art. 5 - Fase sperimentale.
- Art. 5 bis - Affidamento di cani abbandonati.
- Art. 5 ter - Clausola valutativa. (34)
- Art. 6 - Norma finanziaria.
- Art. 7 - Dichiarazione d’urgenza.
DISPOSIZIONI SULLE TERAPIE COMPLEMENTARI (TERAPIA DEL GIOCO E DEL SORRISO E DELLA PET THERAPY O INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI) (1)
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, con la presente legge intende promuovere la conoscenza lo studio e l’utilizzo di nuovi trattamenti di supporto e integrazione delle cure clinico - terapeutiche quali la terapia del gioco e del sorriso (
2) e della pet therapy o interventi assistiti con gli animali (
3).
2. Ai fini della presente legge si intende per:
a) terapia del gioco e del sorriso ( 4) o clown terapia la possibilità di utilizzare, attraverso l'opera di personale medico, non medico e di volontari appositamente formati, il sorriso e il pensiero positivo in funzione terapeutica, in modo da integrare le cure medico/farmacologiche.
b) pet therapy o interventi assistiti con gli animali ( 5) le attività che utilizzano l’impiego di animali in affiancamento alle terapie della medicina tradizionale nella fase terapeutica, quale strumento di promozione della riabilitazione nei confronti della disabilità fisica, psichica, psichiatrica e di socializzazione con particolare riferimento ai bambini in situazione di disagio, vittime di maltrattamenti, abbandono e abusi e agli anziani autosufficienti e non. ( 6)
2. Ai fini della presente legge si intende per:
a) terapia del gioco e del sorriso ( 4) o clown terapia la possibilità di utilizzare, attraverso l'opera di personale medico, non medico e di volontari appositamente formati, il sorriso e il pensiero positivo in funzione terapeutica, in modo da integrare le cure medico/farmacologiche.
b) pet therapy o interventi assistiti con gli animali ( 5) le attività che utilizzano l’impiego di animali in affiancamento alle terapie della medicina tradizionale nella fase terapeutica, quale strumento di promozione della riabilitazione nei confronti della disabilità fisica, psichica, psichiatrica e di socializzazione con particolare riferimento ai bambini in situazione di disagio, vittime di maltrattamenti, abbandono e abusi e agli anziani autosufficienti e non. ( 6)
Art. 2 - Formazione degli operatori.
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 comma 2, lettera a) (
7), la Regione del Veneto promuove la formazione professionale del personale medico e non medico, delle unità operative dipendente delle aziende ULSS e aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale o con esso operanti in regime di convenzione, ovvero del personale delle organizzazioni del privato sociale e dei volontari delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 e, provvede al rilascio dell’autorizzazione ai corsi e all’effettuazione dell’attività didattico formativa. (
8)
2. I corsi di formazione di cui al comma 1 sono organizzati e gestiti dagli organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali".
3. I programmi dei corsi di cui al comma 2 sono definiti dalla Giunta regionale sentiti sia le organizzazioni del privato sociale e quelle di volontariato, che abbiano una comprovata esperienza nel settore, sia gli ordini dei medici, degli psicologi e dei veterinari.
3 bis. I fondi da destinare alla formazione degli operatori non devono essere superiori al venticinque per cento dei fondi stanziati dalla presente legge ed almeno il settantacinque per cento dei fondi complessivi deve essere disponibile per la realizzazione dei progetti di cui all’articolo 3. ( 9)
2. I corsi di formazione di cui al comma 1 sono organizzati e gestiti dagli organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali".
3. I programmi dei corsi di cui al comma 2 sono definiti dalla Giunta regionale sentiti sia le organizzazioni del privato sociale e quelle di volontariato, che abbiano una comprovata esperienza nel settore, sia gli ordini dei medici, degli psicologi e dei veterinari.
3 bis. I fondi da destinare alla formazione degli operatori non devono essere superiori al venticinque per cento dei fondi stanziati dalla presente legge ed almeno il settantacinque per cento dei fondi complessivi deve essere disponibile per la realizzazione dei progetti di cui all’articolo 3. ( 9)
Art. 2 bis - Elenco regionale associazioni. (10)
1. La Giunta regionale istituisce l’elenco delle associazioni che forniscono la terapia del gioco e del sorriso e la pet therapy o interventi assistiti con gli animali (
11) presso i reparti di pediatria delle strutture ospedaliere del Veneto.
2. Sono iscritti nell’elenco di cui al comma 1 le associazioni che forniscono la terapia del gioco e del sorriso e la pet therapy o interventi assistiti con gli animali ( 12), mediante l’utilizzo di operatori formati in conformità a quanto previsto dall’articolo 2 e dall’articolo 2 ter. ( 13).
3. La Giunta regionale individua entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, decorsi i quali si prescinde dal parere, i requisiti e le modalità per ottenere l’iscrizione nell’elenco.
2. Sono iscritti nell’elenco di cui al comma 1 le associazioni che forniscono la terapia del gioco e del sorriso e la pet therapy o interventi assistiti con gli animali ( 12), mediante l’utilizzo di operatori formati in conformità a quanto previsto dall’articolo 2 e dall’articolo 2 ter. ( 13).
3. La Giunta regionale individua entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, decorsi i quali si prescinde dal parere, i requisiti e le modalità per ottenere l’iscrizione nell’elenco.
Art. 2 ter - Equipe multidisciplinare per gli interventi assistiti con animali. (14)
1. Per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), la Giunta regionale, nel rispetto della legislazione vigente in materia nonché in conformità con quanto previsto dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)” del 25 marzo 2015, adotta specifiche disposizioni atte a garantire la presenza di equipe multidisciplinari composte da diverse figure professionali e operatori formate ai sensi delle medesime Linee guida.
Art. 3 - Modalità di applicazione.
1. La Giunta regionale provvede ogni anno ad emanare un bando di adesione distintamente per la presentazione di progetti di pet therapy o interventi assistiti con gli animali (
15) e di terapia del gioco e del sorriso (
16), a cui possono partecipare le aziende ULSS e le aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale, su proposta dei direttori generali delle stesse, che devono essere realizzati e nell’ambiente ospedaliero in via prioritaria nei reparti di pediatria, neurologia e oncologia e nelle strutture semiresidenziali e residenziali per disabili, anziani autosufficienti e non.
2. L’ammissibilità al finanziamento regionale di cui al comma 1 viene definita sulla base di apposita graduatoria che tiene conto:
a) dell’ambito e delle modalità di applicazione dell’utilizzo di animali a fini terapeutici e della terapia del gioco e del sorriso ( 17);
b) delle caratteristiche degli spazi e degli arredi destinati all’attività di pet therapy o interventi assistiti con gli animali ( 18) o di terapia del gioco e del sorriso ( 19);
c) dei criteri di evidenza scientifica che sono alla base della proposta progettuale, delle procedure e dei protocolli per la progettazione, della realizzazione e valutazione dei programmi di studio e ricerche sull’utilizzo di animali a fini terapeutici e della terapia del gioco e del sorriso ( 20);
d) dei criteri di assistenza e cura dell’animale stabiliti mediante apposita convenzione coi servizi veterinari pubblici o con strutture veterinarie private. ( 21)
2. L’ammissibilità al finanziamento regionale di cui al comma 1 viene definita sulla base di apposita graduatoria che tiene conto:
a) dell’ambito e delle modalità di applicazione dell’utilizzo di animali a fini terapeutici e della terapia del gioco e del sorriso ( 17);
b) delle caratteristiche degli spazi e degli arredi destinati all’attività di pet therapy o interventi assistiti con gli animali ( 18) o di terapia del gioco e del sorriso ( 19);
c) dei criteri di evidenza scientifica che sono alla base della proposta progettuale, delle procedure e dei protocolli per la progettazione, della realizzazione e valutazione dei programmi di studio e ricerche sull’utilizzo di animali a fini terapeutici e della terapia del gioco e del sorriso ( 20);
d) dei criteri di assistenza e cura dell’animale stabiliti mediante apposita convenzione coi servizi veterinari pubblici o con strutture veterinarie private. ( 21)
Art. 3 bis - Progetti. (22)
1. La Giunta regionale emana, con cadenza annuale, un bando al quale possono partecipare le associazioni di cui all’articolo 2 bis della presente legge, per promuovere progetti di terapia del gioco e del sorriso e della pet therapy o interventi assistiti con gli animali (
23) presso i reparti di pediatria delle strutture ospedaliere del Veneto.
2. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per la partecipazione, l’assegnazione e l’erogazione dei finanziamenti, nonché le procedure per il monitoraggio e la rendicontazione nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità.
2. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per la partecipazione, l’assegnazione e l’erogazione dei finanziamenti, nonché le procedure per il monitoraggio e la rendicontazione nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità.
Art. 4 - Centro di studio e ricerca in materia di pet therapy o interventi assistiti con gli animali (24).
Art.4 bis - Centro di studio e ricerca in materia di terapia del gioco e del sorriso e della pet therapy o interventi assistiti con gli animali. (26) (27)
1. La Giunta regionale, attiva, presso l’Azienda Ospedale - Università Padova, un Centro di Studio e di Ricerca per la terapia del gioco e del sorriso e della pet therapy o interventi assistiti con gli animali (
28), che:
a) individua un modello standardizzato di terapia del gioco e del sorriso e della pet therapy o interventi assistiti con gli animali ( 29), individuando le attività più significative, dopo averne verificato l’applicabilità e l’effetto sui bambini coinvolti e sulle loro famiglie, sulla base dell’esperienza maturata nelle Aziende ULSS e Ospedaliere;
b) effettua il monitoraggio e la valutazione di efficacia degli interventi;
c) tiene i contatti con centri e professionisti in ambito nazionale, europeo ed internazionale finalizzati ad uno scambio di esperienze, che consenta di migliorare le conoscenze e il modello previsto alla lettera a) del presente articolo;
d) propone alla Giunta regionale il programma per i corsi di formazione, previsti dall’articolo 2, comma 3, aggiornandone il contenuto in conformità a quanto previsto dalla presente legge;
e) effettua la raccolta di dati e il censimento sul territorio regionale delle esperienze maturate.
2. La Giunta regionale detta le disposizioni organizzative e di funzionamento del Centro di cui al comma 1, con particolare riferimento ai rapporti tra i sanitari e le associazioni che operano nelle strutture ospedaliere.
a) individua un modello standardizzato di terapia del gioco e del sorriso e della pet therapy o interventi assistiti con gli animali ( 29), individuando le attività più significative, dopo averne verificato l’applicabilità e l’effetto sui bambini coinvolti e sulle loro famiglie, sulla base dell’esperienza maturata nelle Aziende ULSS e Ospedaliere;
b) effettua il monitoraggio e la valutazione di efficacia degli interventi;
c) tiene i contatti con centri e professionisti in ambito nazionale, europeo ed internazionale finalizzati ad uno scambio di esperienze, che consenta di migliorare le conoscenze e il modello previsto alla lettera a) del presente articolo;
d) propone alla Giunta regionale il programma per i corsi di formazione, previsti dall’articolo 2, comma 3, aggiornandone il contenuto in conformità a quanto previsto dalla presente legge;
e) effettua la raccolta di dati e il censimento sul territorio regionale delle esperienze maturate.
2. La Giunta regionale detta le disposizioni organizzative e di funzionamento del Centro di cui al comma 1, con particolare riferimento ai rapporti tra i sanitari e le associazioni che operano nelle strutture ospedaliere.
Art. 5 - Fase sperimentale.
1. I direttori generali delle aziende ULSS e ospedaliere, ove è stata introdotta l’attività di terapia del gioco e del sorriso (
30) e/o pet therapy o interventi assistiti con gli animali (
31), presentano alla Giunta regionale una relazione annuale sull’andamento dell’attività con particolare riferimento ai risultati conseguiti e ai costi sostenuti. (
32)
Art. 5 bis - Affidamento di cani abbandonati.
1. La Giunta regionale, al fine di promuovere la diffusione delle terapie complementari di cui all’articolo 1 e di incoraggiare l’adozione di animali abbandonati, è autorizzata a finanziare progetti pilota di affidamento anche a strutture semiresidenziali e residenziali per disabili, anziani autosufficienti e non, di cani abbandonati e in custodia presso le strutture preposte.
2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, alle strutture semiresidenziali e residenziali per disabili, anziani autosufficienti e non, è concesso un rimborso annuo per le spese di mantenimento degli animali, nel limite massimo di euro 500,00. ( 33)
2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, alle strutture semiresidenziali e residenziali per disabili, anziani autosufficienti e non, è concesso un rimborso annuo per le spese di mantenimento degli animali, nel limite massimo di euro 500,00. ( 33)
Art. 5 ter - Clausola valutativa. (34)
1. La Giunta regionale predispone una relazione annuale che trasmette alla competente commissione consiliare contenente il monitoraggio e la valutazione degli effetti applicativi della presente legge, con particolare riguardo a quanto previsto dall’articolo 3 bis.
Art. 6 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 700.000,00 per l’esercizio 2004, si fa fronte mediante prelevamento dall’u.p.b. U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, partita n. 19, iscritta nello stato di previsione della spesa del Bilancio 2004; contestualmente la dotazione dell’u.p.b. U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” viene incrementata per competenza e cassa di euro 700.000,00.
Art. 7 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’
articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
(
1) Titolo modificato da art. 7 della
legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
( 2) Comma modificato da comma 1 art. 7 della legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
( 3) Comma modificato da comma 3 art. 7 della legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
( 4) Comma modificato da comma 1 art. 7 della legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
( 5) Comma modificato da comma 2 art. 7 della legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
( 6) Lettera così sostituita da comma 1 art. 45 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 .
( 7) Comma modificato da comma 1 art. 11 della legge regionale 09 agosto 2024, n. 20 che ha aggiunto dopo le parole “di cui all'articolo 1” le seguenti “comma 2, lettera a)”.
( 8) Comma modificato da comma 1 art. 2 della legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 che ha sostituito le parole: “al registro regionale delle organizzazioni di volontariato, di cui all'articolo 4 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 e successive modificazioni” con le seguenti: “nel registro regionale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”.
( 9) Comma aggiunto da comma 2 art. 45 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 .
( 10) Articolo inserito da comma 1 art. 3 della legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
( 11) Comma modificato da comma 3 art. 7 della legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
( 12) Comma modificato da comma 3 art. 7 della legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
( 13) Comma modificato da comma 2 art. 11 della legge regionale 09 agosto 2024, n. 20 che ha aggiunto dopo le parole “dall’articolo 2” le seguenti “e dall’articolo 2 ter.”.
( 14) Articolo inserito da comma 3 art. 11 della legge regionale 09 agosto 2024, n. 20 .
( 15) Comma modificato da comma 2 art. 7 della legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
( 16) Comma modificato da comma 1 art. 7 della legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
( 17) Lettera modificata da comma 1 art. 7 della legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
( 18) Lettera modificata da comma 2 art. 7 della legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
( 19) Lettera modificata da comma 1 art. 7 della legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
( 20) Lettera modificata da comma 1 art. 7 della legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
( 21) Articolo così sostituito da comma 3 art. 45 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 .
( 22) Articolo inserito da comma 1 art. 4 della legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
( 23) Comma modificato da comma 3 art. 7 della legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
( 24) Rubrica modificata da comma 2 art. 7 della legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
( 25) Articolo abrogato da comma 4 art. 45 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 .
( 26) Rubrica modificata da comma 3 art. 7 della legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
( 27) Articolo inserito da comma 1 art. 5 della legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
( 28) Comma modificato da comma 3 art. 7 della legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
( 29) Lettera modificata da comma 3 art. 7 della legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
( 30) Comma modificato da comma 1 art. 7 della legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
( 31) Comma modificato da comma 3 art. 7 della legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
( 32) Articolo così sostituito da comma 5 art. 45 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 .
( 33) Articolo aggiunto da comma 6 art. 45 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 .
( 34) Articolo inserito da comma 1 art. 6 della legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
( 2) Comma modificato da comma 1 art. 7 della legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
( 3) Comma modificato da comma 3 art. 7 della legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
( 4) Comma modificato da comma 1 art. 7 della legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
( 5) Comma modificato da comma 2 art. 7 della legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
( 6) Lettera così sostituita da comma 1 art. 45 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 .
( 7) Comma modificato da comma 1 art. 11 della legge regionale 09 agosto 2024, n. 20 che ha aggiunto dopo le parole “di cui all'articolo 1” le seguenti “comma 2, lettera a)”.
( 8) Comma modificato da comma 1 art. 2 della legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 che ha sostituito le parole: “al registro regionale delle organizzazioni di volontariato, di cui all'articolo 4 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 e successive modificazioni” con le seguenti: “nel registro regionale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”.
( 9) Comma aggiunto da comma 2 art. 45 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 .
( 10) Articolo inserito da comma 1 art. 3 della legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
( 11) Comma modificato da comma 3 art. 7 della legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
( 12) Comma modificato da comma 3 art. 7 della legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
( 13) Comma modificato da comma 2 art. 11 della legge regionale 09 agosto 2024, n. 20 che ha aggiunto dopo le parole “dall’articolo 2” le seguenti “e dall’articolo 2 ter.”.
( 14) Articolo inserito da comma 3 art. 11 della legge regionale 09 agosto 2024, n. 20 .
( 15) Comma modificato da comma 2 art. 7 della legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
( 16) Comma modificato da comma 1 art. 7 della legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
( 17) Lettera modificata da comma 1 art. 7 della legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
( 18) Lettera modificata da comma 2 art. 7 della legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
( 19) Lettera modificata da comma 1 art. 7 della legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
( 20) Lettera modificata da comma 1 art. 7 della legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
( 21) Articolo così sostituito da comma 3 art. 45 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 .
( 22) Articolo inserito da comma 1 art. 4 della legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
( 23) Comma modificato da comma 3 art. 7 della legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
( 24) Rubrica modificata da comma 2 art. 7 della legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
( 25) Articolo abrogato da comma 4 art. 45 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 .
( 26) Rubrica modificata da comma 3 art. 7 della legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
( 27) Articolo inserito da comma 1 art. 5 della legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
( 28) Comma modificato da comma 3 art. 7 della legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
( 29) Lettera modificata da comma 3 art. 7 della legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
( 30) Comma modificato da comma 1 art. 7 della legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
( 31) Comma modificato da comma 3 art. 7 della legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
( 32) Articolo così sostituito da comma 5 art. 45 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 .
( 33) Articolo aggiunto da comma 6 art. 45 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 .
( 34) Articolo inserito da comma 1 art. 6 della legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
SOMMARIO
- Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 (BUR n. 2/2005)
- DISPOSIZIONI SULLE TERAPIE COMPLEMENTARI (TERAPIA DEL GIOCO E DEL SORRISO E DELLA PET THERAPY O INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI) (1)
-
- Art. 1 - Finalità.
- Art. 2 - Formazione degli operatori.
- Art. 2 bis - Elenco regionale associazioni. (10)
- Art. 2 ter - Equipe multidisciplinare per gli interventi assistiti con animali. (14)
- Art. 3 - Modalità di applicazione.
- Art. 3 bis - Progetti. (22)
- Art. 4 - Centro di studio e ricerca in materia di pet therapy o interventi assistiti con gli animali (24).
- Art.4 bis - Centro di studio e ricerca in materia di terapia del gioco e del sorriso e della pet therapy o interventi assistiti con gli animali. (26) (27)
- Art. 5 - Fase sperimentale.
- Art. 5 bis - Affidamento di cani abbandonati.
- Art. 5 ter - Clausola valutativa. (34)
- Art. 6 - Norma finanziaria.
- Art. 7 - Dichiarazione d’urgenza.
Sommario
“Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 (BUR n. 2/2005) - Testo storico”
S O M M A R I O
DISPOSIZIONI SULLE TERAPIE COMPLEMENTARI (TERAPIA DEL SORRISO E PET THERAPY)
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, con la presente legge intende promuovere la conoscenza lo studio e l’utilizzo di nuovi trattamenti di supporto e integrazione delle cure clinico - terapeutiche quali la terapia del sorriso o gelotologia e la terapia assistita dagli animali o pet therapy.
2. Ai fini della presente legge si intende per:
a) terapia del sorriso, gelotologia o clown terapia la possibilità di utilizzare, attraverso l'opera di personale medico, non medico e di volontari appositamente formati, il sorriso e il pensiero positivo in funzione terapeutica, in modo da integrare le cure medico/farmacologiche.
b) pet therapy le attività e pratiche terapeutiche effettuate in affiancamento alle terapie di medicina tradizionale, con impiego di animali.
2. Ai fini della presente legge si intende per:
a) terapia del sorriso, gelotologia o clown terapia la possibilità di utilizzare, attraverso l'opera di personale medico, non medico e di volontari appositamente formati, il sorriso e il pensiero positivo in funzione terapeutica, in modo da integrare le cure medico/farmacologiche.
b) pet therapy le attività e pratiche terapeutiche effettuate in affiancamento alle terapie di medicina tradizionale, con impiego di animali.
Art. 2 - Formazione degli operatori.
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione del Veneto promuove la formazione professionale del personale medico e non medico, delle unità operative dipendente delle aziende ULSS e aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale o con esso operanti in regime di convenzione, ovvero del personale delle organizzazioni del privato sociale e dei volontari delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato, di cui all'articolo 4 della
legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 e successive modificazioni e, provvede al rilascio dell’autorizzazione ai corsi e all’effettuazione dell’attività didattico formativa.
2. I corsi di formazione di cui al comma 1 sono organizzati e gestiti dagli organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali".
3. I programmi dei corsi di cui al comma 2 sono definiti dalla Giunta regionale sentiti sia le organizzazioni del privato sociale e quelle di volontariato, che abbiano una comprovata esperienza nel settore, sia gli ordini dei medici, degli psicologi e dei veterinari.
2. I corsi di formazione di cui al comma 1 sono organizzati e gestiti dagli organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali".
3. I programmi dei corsi di cui al comma 2 sono definiti dalla Giunta regionale sentiti sia le organizzazioni del privato sociale e quelle di volontariato, che abbiano una comprovata esperienza nel settore, sia gli ordini dei medici, degli psicologi e dei veterinari.
Art. 3 - Modalità di applicazione.
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare definisce, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge:
a) le modalità per l’introduzione, a seguito della sperimentazione di cui all'articolo 5, presso le strutture ospedaliere, dell’attività di gelotologia prioritariamente negli ambiti pediatrici, neurologici ed oncologici;
b) le caratteristiche degli spazi e degli arredi destinati all’attività di gelotologia;
c) l’ambito e le modalità di applicazione dell'utilizzo degli animali a fini terapeutici;
d) le procedure ed i protocolli per la progettazione, realizzazione e valutazione di programmi di studio e ricerca dell'utilizzo di animali a fini terapeutici.
a) le modalità per l’introduzione, a seguito della sperimentazione di cui all'articolo 5, presso le strutture ospedaliere, dell’attività di gelotologia prioritariamente negli ambiti pediatrici, neurologici ed oncologici;
b) le caratteristiche degli spazi e degli arredi destinati all’attività di gelotologia;
c) l’ambito e le modalità di applicazione dell'utilizzo degli animali a fini terapeutici;
d) le procedure ed i protocolli per la progettazione, realizzazione e valutazione di programmi di studio e ricerca dell'utilizzo di animali a fini terapeutici.
Art. 4 - Centro di studio e ricerca in materia di pet therapy.
1. La Giunta regionale è autorizzata a predisporre un progetto pilota per la attivazione di un Centro di studio e ricerca in materia di pet therapy presso un’azienda ULSS o un’azienda ospedaliera del servizio sanitario regionale appositamente individuata.
2. Il Centro di studio e ricerca prevede:
a) la realizzazione di una struttura attrezzata all'accoglienza, durante il giorno, di bambini in situazione di disagio psicologico, vittime di maltrattamenti, abbandoni, abusi, o disagio fisico causato da handicap o da malattia e adulti con disabilità fisiche o psichiche, in cui il rapporto continuativo con animali attui un supporto terapeutico che produca benessere alla persona;
b) la costituzione di una équipe multidisciplinare, composta da figure professionali mediche e non mediche appartenenti a profili professionali del ruolo sanitario, e che assume la responsabilità del progetto e ne monitora e documenta la sua attuazione.
2. Il Centro di studio e ricerca prevede:
a) la realizzazione di una struttura attrezzata all'accoglienza, durante il giorno, di bambini in situazione di disagio psicologico, vittime di maltrattamenti, abbandoni, abusi, o disagio fisico causato da handicap o da malattia e adulti con disabilità fisiche o psichiche, in cui il rapporto continuativo con animali attui un supporto terapeutico che produca benessere alla persona;
b) la costituzione di una équipe multidisciplinare, composta da figure professionali mediche e non mediche appartenenti a profili professionali del ruolo sanitario, e che assume la responsabilità del progetto e ne monitora e documenta la sua attuazione.
Art. 5 - Fase sperimentale.
1. La Giunta regionale, su proposta delle direttori generali delle aziende ULSS e ospedaliere e sentita la competente Commissione consiliare, individua le strutture ospedaliere in cui introdurre, in via sperimentale, le attività di gelotologia e/o di pet therapy.
2. Terminata la fase di sperimentazione, di durata non inferiore a dodici mesi, i direttori generali delle aziende ULSS e ospedaliere, ove è stata introdotta l’attività di gelotologia e/o di pet therapy, presentano alla Giunta una relazione sull'andamento dell'attività con particolare riferimento ai risultati conseguiti e ai costi sostenuti.
3. Conclusa la fase di sperimentazione di cui ai commi 1 e 2, spetta alla Giunta regionale stabilire, sulla base delle relazioni prodotte, se introdurre l’attività di gelotologia e/o di pet therapy presso le strutture ospedaliere del territorio della Regione del Veneto.
2. Terminata la fase di sperimentazione, di durata non inferiore a dodici mesi, i direttori generali delle aziende ULSS e ospedaliere, ove è stata introdotta l’attività di gelotologia e/o di pet therapy, presentano alla Giunta una relazione sull'andamento dell'attività con particolare riferimento ai risultati conseguiti e ai costi sostenuti.
3. Conclusa la fase di sperimentazione di cui ai commi 1 e 2, spetta alla Giunta regionale stabilire, sulla base delle relazioni prodotte, se introdurre l’attività di gelotologia e/o di pet therapy presso le strutture ospedaliere del territorio della Regione del Veneto.
Art. 6 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 700.000,00 per l’esercizio 2004, si fa fronte mediante prelevamento dall’u.p.b. U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, partita n. 19, iscritta nello stato di previsione della spesa del Bilancio 2004; contestualmente la dotazione dell’u.p.b. U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” viene incrementata per competenza e cassa di euro 700.000,00.
Art. 7 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
SOMMARIO
- Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 (BUR n. 2/2005) – Testo storico
- DISPOSIZIONI SULLE TERAPIE COMPLEMENTARI (TERAPIA DEL SORRISO E PET THERAPY)