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Legge regionale 16 agosto 2007, n. 22 (BUR n. 73/2007)

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa- collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di personale, affari istituzionali, rapporti con gli enti locali.

Sommario: Legge Regionale 22/2007
S O M M A R I O
Legge regionale 16 agosto 2007, n. 22 (BUR n. 73/2007)

DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2006 IN MATERIA DI PERSONALE, AFFARI ISTITUZIONALI, RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI

CAPO I - Disposizioni in materia di personale

Art. 1 - Comando presso l’amministrazione regionale.
1. Fermo restando quanto stabilito all’ articolo 20, commi 7 bis e 7 ter della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 , e successive modificazioni al personale appartenente all’area del comparto del Servizio sanitario nazionale in ambito regionale, che presti servizio presso strutture regionali in posizione di comando, è garantito il trattamento economico globale già in godimento, qualora più favorevole, ivi comprese le indennità relative agli incarichi di posizione organizzativa e di coordinamento.
1 bis. Il trattamento di cui al comma 1 è previsto anche nel caso di dipendenti regionali, appartenenti all’area del comparto, in posizione di comando presso enti del servizio sanitario nazionale in ambito regionale, compatibilmente con quanto previsto dalla disciplina contrattuale in materia. ( 1)
2. Gli oneri relativi alla corresponsione delle indennità di posizione organizzativa e di coordinamento rimangono a carico dell’amministrazione di provenienza.
3. Al termine del periodo di comando presso l’amministrazione regionale, il personale di cui al comma 1 al quale siano stati conferiti nell’azienda di provenienza incarichi di posizione organizzativa e di coordinamento, rientra in servizio presso la stessa azienda per la prosecuzione degli incarichi fino al compimento degli stessi. Il dirigente regionale della struttura alla quale il personale di cui al comma 1 è stato assegnato trasmette all’azienda che ha disposto il comando una relazione concernente il servizio prestato.
Art. 2 - Stabilizzazione del personale precario del Servizio sanitario regionale. (2)
1. In attuazione dell’articolo 1, comma 565, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), la Giunta regionale è autorizzata ad adottare disposizioni per la stabilizzazione a domanda, con la necessaria gradualità, del personale precario del Servizio sanitario regionale, ivi compreso quello medico e veterinario.
Art. 3 - Inquadramento nel ruolo regionale del personale già in posizione di comando da aziende od enti non rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
1. Il personale già in servizio presso la Regione del Veneto non inquadrato nel ruolo dirigenziale, in posizione di comando da aziende od enti non rientranti nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 può essere inquadrato nel ruolo regionale, a seguito di presentazione di formale istanza alla struttura regionale competente in materia di risorse umane, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e previo rilascio del conseguente nulla-osta dell’amministrazione di appartenenza.
2. L’inquadramento nel ruolo regionale del personale di cui al comma 1 è effettuato sulla base della comparazione delle funzioni effettivamente svolte, con quelle di cui alle declaratorie delle diverse categorie funzionali di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2144 del 2003, relativa alla disciplina dell’accesso nel ruolo regionale, con la garanzia del mantenimento del trattamento economico fisso e continuativo in godimento.
Art. 4 - Modifica dell’articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione” e successive modificazioni.
1. Al comma 2 dell’ articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e, successive modificazioni, le parole: “da un minimo di lire 75.000 a un massimo di lire 130.000,” sono sostituite dalle parole: “ da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 130,00” a decorrere dall’1 gennaio 2008.

CAPO II - Disposizioni in materia di affari istituzionali

Art. 5 - Controllo sull’attività di servizio delle società con partecipazione della Regione.
omissis ( 3)
Art. 6 - Modifica della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 “Norme sull’iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali” e successive modificazioni.
1. Il secondo comma dell’ articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 e successive modificazioni, è così sostituito:
omissis ( 4)
2. Al primo comma dell’ articolo 20 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 le parole: “e i relativi allegati” sono soppresse.
3. Al secondo comma dell’ articolo 20 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 le parole: “ed agli atti” sono soppresse.
Art. 7 - Collaborazioni con le Università.
1. La Giunta regionale può stipulare con le Università apposite convenzioni per la predisposizione di studi, indagini, ricerche e progetti, ovvero per la prestazione di servizi qualificati, in campo scientifico, economico e amministrativo, per i quali risulti eccessivamente oneroso provvedere in proprio.
Art. 8 - Modifiche dell’articolo 44 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”.
1. Il comma 1 dell’articolo 44 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 è così sostituito:
omissis ( 5)
2. Al comma 2 dell’ articolo 44 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 le parole “ della sovvenzione” sono sostituite dalle parole “ del riconoscimento economico”.

CAPO III - Disposizioni in materia di rapporti con gli enti locali

Art. 9 - Modifica della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30 “Interventi per favorire l’attuazione del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, nonché della legge 15 marzo 1997, n. 59 e della legge 15 maggio 1997, n. 127” e successive modificazioni.
1. L’ articolo 1 della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
omissis ( 6)
2. L’ articolo 2 della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
omissis ( 7)

CAPO IV - Disposizioni in materia di controllo sugli enti amministrativi regionali

Art. 10 - Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 “Disciplina dell’attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali” e successive modificazioni.
1. Il sesto comma dell’ articolo 4 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 e successive modificazioni è così sostituito:
omissis ( 8)
Art. 11 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

( 1) Comma aggiunto da comma 1 art. 55 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
( 2) Vedi interpretazione autentica recata dall’art. 1 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 3 , che recita: “1. La parola “personale precario del servizio sanitario” di cui all’articolo 2 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 22 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di personale, affari istituzionali, rapporti con gli enti locali.” devono intendersi riferite anche a tutti i profili professionali dirigenziali del ruolo sanitario, oltre che i medici e veterinari.”.
( 3) Articolo abrogato da comma 2 art. 12 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
( 4) Testo riportato all’art. 19 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 .
( 5) Testo riportato al comma 1 dell’art. 44 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 .
( 6) Testo riportato all’art. 1 della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30 .
( 7) Testo riportato all’art. 2 della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30 .
( 8) Testo riportato al comma 6 dell’art. 4 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 22/2007
S O M M A R I O
Legge regionale 16 agosto 2007, n. 22 (BUR n. 73/2007) – Testo storico

DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2006 IN MATERIA DI PERSONALE, AFFARI ISTITUZIONALI, RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI

CAPO I - Disposizioni in materia di personale

Art. 1 - Comando presso l’amministrazione regionale.
1. Fermo restando quanto stabilito all’articolo 20, commi 7 bis e 7 ter della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 , e successive modificazioni al personale appartenente all’area del comparto del Servizio sanitario nazionale in ambito regionale, che presti servizio presso strutture regionali in posizione di comando, è garantito il trattamento economico globale già in godimento, qualora più favorevole, ivi comprese le indennità relative agli incarichi di posizione organizzativa e di coordinamento.
2. Gli oneri relativi alla corresponsione delle indennità di posizione organizzativa e di coordinamento rimangono a carico dell’amministrazione di provenienza.
3. Al termine del periodo di comando presso l’amministrazione regionale, il personale di cui al comma 1 al quale siano stati conferiti nell’azienda di provenienza incarichi di posizione organizzativa e di coordinamento, rientra in servizio presso la stessa azienda per la prosecuzione degli incarichi fino al compimento degli stessi. Il dirigente regionale della struttura alla quale il personale di cui al comma 1 è stato assegnato trasmette all’azienda che ha disposto il comando una relazione concernente il servizio prestato.
Art. 2 - Stabilizzazione del personale precario del Servizio sanitario regionale.
1. In attuazione dell’articolo 1, comma 565, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), la Giunta regionale è autorizzata ad adottare disposizioni per la stabilizzazione a domanda, con la necessaria gradualità, del personale precario del Servizio sanitario regionale, ivi compreso quello medico e veterinario.
Art. 3 - Inquadramento nel ruolo regionale del personale già in posizione di comando da aziende od enti non rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
1. Il personale già in servizio presso la Regione del Veneto non inquadrato nel ruolo dirigenziale, in posizione di comando da aziende od enti non rientranti nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 può essere inquadrato nel ruolo regionale, a seguito di presentazione di formale istanza alla struttura regionale competente in materia di risorse umane, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e previo rilascio del conseguente nulla-osta dell’amministrazione di appartenenza.
2. L’inquadramento nel ruolo regionale del personale di cui al comma 1 è effettuato sulla base della comparazione delle funzioni effettivamente svolte, con quelle di cui alle declaratorie delle diverse categorie funzionali di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2144 del 2003, relativa alla disciplina dell’accesso nel ruolo regionale, con la garanzia del mantenimento del trattamento economico fisso e continuativo in godimento.
Art. 4 - Modifica dell’articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione” e successive modificazioni.
1. Al comma 2 dell’articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e, successive modificazioni, le parole: “da un minimo di lire 75.000 a un massimo di lire 130.000,” sono sostituite dalle parole: “ da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 130,00” a decorrere dall’1 gennaio 2008.

CAPO II - Disposizioni in materia di affari istituzionali

Art. 5 - Controllo sull’attività di servizio delle società con partecipazione della Regione.
1. Le strutture regionali competenti vigilano sull'attività delle società con partecipazione della Regione, con le quali la Regione stessa abbia sottoscritto convenzioni o contratti di servizio, mediante idonee attività di controllo e monitoraggio.
2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, individua le strutture regionali competenti nonché i criteri e le modalità di vigilanza e controllo di cui al comma 1 cui le convenzioni ed i contratti di servizio si devono adeguare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.
Art. 6 - Modifica della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 “Norme sull’iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali” e successive modificazioni.
1. Il secondo comma dell’articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 e successive modificazioni, è così sostituito:
“Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali, uno resta depositato presso la cancelleria del Tribunale, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione per il referendum e ai documenti annessi, uno viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all’Ufficio centrale per il referendum, e uno viene trasmesso alla Giunta regionale.”.
2. Al primo comma dell’articolo 20 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 le parole: “e i relativi allegati” sono soppresse.
3. Al secondo comma dell’articolo 20 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 le parole: “ed agli atti” sono soppresse.
Art. 7 - Collaborazioni con le Università.
1. La Giunta regionale può stipulare con le Università apposite convenzioni per la predisposizione di studi, indagini, ricerche e progetti, ovvero per la prestazione di servizi qualificati, in campo scientifico, economico e amministrativo, per i quali risulti eccessivamente oneroso provvedere in proprio.
Art. 8 - Modifiche dell’articolo 44 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”.
1. Il comma 1 dell’articolo 44 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 è così sostituito:
“1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere agli eredi degli appartenenti alle forze dell’ordine, alle forze armate, ai vigili del fuoco, alle forze della polizia locale, agli operatori della protezione civile, agli amministratori locali del Veneto, caduti nell’adempimento delle proprie funzioni nel territorio regionale, un riconoscimento economico straordinario sino alla misura massima di euro 50.000,00”
2. Al comma 2 dell’articolo 44 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 le parole “ della sovvenzione” sono sostituite dalle parole “ del riconoscimento economico”.

CAPO III - Disposizioni in materia di rapporti con gli enti locali

Art. 9 - Modifica della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30 “Interventi per favorire l’attuazione del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, nonché della legge 15 marzo 1997, n. 59 e della legge 15 maggio 1997, n. 127” e successive modificazioni.
1. L’articolo 1 della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, al fine di rispondere alle varie e complesse problematiche poste dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, e in armonia con i principi di cui agli articoli 4 e 54 dello Statuto, disciplina con la presente legge gli interventi di cui all’articolo 2.”.
2. L’articolo 2 della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
“Art. 2 - Tipologie di interventi e modalità.
1. Ai fini di cui all’articolo 1, la Giunta regionale:
a) promuove e realizza seminari e corsi di aggiornamento per amministratori, dirigenti, funzionari e revisori dei conti degli enti locali, aperti anche alla partecipazione dei dirigenti e dei funzionari della Regione che svolgono compiti attinenti all'attuazione del Testo unico, anche avvalendosi della collaborazione di Università, istituti e centri di studio particolarmente qualificati, con i quali stipula apposite convenzioni;
b) promuove interventi diretti a favorire processi di innovazione e riorganizzazione tecnologica e strutturale a favore degli enti locali, nonché studi e ricerche su questioni di interesse degli enti locali, anche avvalendosi della collaborazione degli organismi rappresentativi degli stessi ed utilizzando eventuali apporti anche finanziari di enti locali e di altri soggetti pubblici o privati e partecipando alle rassegne dell’innovazione e della qualità dagli stessi organizzate;
c) favorisce, anche mediante la concessione di contributi, previa pubblicazione di apposito bando di partecipazione, la realizzazione di progetti di competenza del comune particolarmente rilevanti per l’aspetto economico, sociale, culturale e di tutela ambientale, determinando, previo parere della competente commissione consiliare, le procedure di concessione e di erogazione dei contributi. I contributi non sono cumulabili con altri contributi regionali.”.

CAPO IV - Disposizioni in materia di controllo sugli enti amministrativi regionali

Art. 10 - Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 “Disciplina dell’attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali” e successive modificazioni.
1. Il sesto comma dell’articolo 4 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 e successive modificazioni è così sostituito:
“Per gli statuti, i bilanci preventivi, gli assestamenti e i conti consuntivi il termine, di cui al comma 5, è elevato a 40 giorni.”.
Art. 11 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


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