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Legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 (BUR n. 25/2007)
Iniziative ed interventi regionali a favore dell’edilizia sostenibile.
Sommario
“Legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 (BUR n. 25/2007) - Testo vigente”
S O M M A R I O
- Legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 (BUR n. 25/2007)
- INIZIATIVE ED INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELL’EDILIZIA SOSTENIBILE
- Art. 1 - Finalità.
- Art. 2 - Interventi di edilizia sostenibile e linee guida. (1)
- Art. 3 - Criteri di individuazione dei materiali da costruzione.
- Art. 4 - Azioni regionali per la promozione dell’edilizia residenziale pubblica e privata sostenibile.
- Art. 4 bis - Certificazione della sostenibilità energetico - ambientale degli edifici. (3)
- Art. 5 - Scomputo della superficie e delle volumetrie per gli interventi di edilizia sostenibile.
- Art. 6 - Intervento finanziario della Regione.
- Art. 7 - Rispetto della normativa comunitaria.
- Art. 8 - Disposizioni finali.
- Art. 9 - Norma finanziaria.
INIZIATIVE ED INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELL’EDILIZIA SOSTENIBILE
Art. 1 - Finalità.
1. Al fine di tutelare la qualità della vita, dell’ambiente e del territorio, la Regione del Veneto promuove e incentiva la sostenibilità energetico - ambientale nella realizzazione di opere di edilizia pubblica e privata.
2. Per edilizia sostenibile deve intendersi l’osservanza di teorie progettuali che fondano l’ideazione e la realizzazione del manufatto edilizio su principi di compatibilità dello stesso con l’ambiente e di miglioramento della qualità della vita umana.
2. Per edilizia sostenibile deve intendersi l’osservanza di teorie progettuali che fondano l’ideazione e la realizzazione del manufatto edilizio su principi di compatibilità dello stesso con l’ambiente e di miglioramento della qualità della vita umana.
Art. 2 - Interventi di edilizia sostenibile e linee guida. (1)
1. Ai fini della presente legge s’intende per interventi di edilizia sostenibile, comunemente indicata anche come bioedilizia, edilizia naturale, edilizia ecologica, edilizia bio-etico-compatibile, edilizia bio-ecologica, gli interventi di edilizia pubblica o privata che siano caratterizzati dai seguenti requisiti:
a) favoriscano il risparmio energetico, l’utilizzo delle fonti rinnovabili ed il riutilizzo delle acque piovane;
b) garantiscano il benessere, la salute e l’igiene dei fruitori;
c) si avvalgano di materiali da costruzione, di componenti per l’edilizia, di impianti, di elementi di finitura, di arredi fissi selezionati tra quelli che non determinano lo sviluppo di gas tossici, emissione di particelle, radiazioni o gas pericolosi, inquinamento dell’acqua o del suolo;
d) privilegino l’impiego di materiali e manufatti di cui sia possibile il riutilizzo anche al termine del ciclo di vita dell’edificio e la cui produzione comporti un basso consumo energetico;
e) conservino, qualora si tratti di interventi di ristrutturazione, i caratteri tipo morfologici di interesse storico.
2. Con il provvedimento di cui all’articolo 8, comma 1, la Giunta regionale definisce le linee guida in materia di edilizia sostenibile, di seguito denominate linee guida, su cui l’amministrazione regionale basa la valutazione della qualità ambientale ed energetica espressa dai singoli interventi di bioedilizia, ai fini dell’ammissibilità degli stessi alla contribuzione regionale prevista dalla presente legge, della graduazione dei contributi stanziati e dell’attribuzione della certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici di cui all’articolo 4 bis ( 2) nonché ai fini dello scomputo della superficie e delle volumetrie di cui all’articolo 5. Dette linee guida costituiscono inoltre riferimento per l’elaborazione e l’integrazione degli strumenti edilizi ed urbanistici comunali.
3. Le linee guida di cui al comma 2, suddivise in singole aree di valutazione, sono direttive di tipo prestazionale, funzionali al riconoscimento della sostenibilità dell’intervento in base all’elaborazione di una corrispondente scala di prestazione qualitativa, in ragione della quale viene assegnato il punteggio di valutazione dell’intervento stesso.
4. Fra le aree di valutazione di cui al comma 3 sono incluse quelle che fanno riferimento:
a) alla qualità dell’ambiente esterno;
b) al consumo di risorse;
c) ai carichi ambientali;
d) alla qualità dei servizi forniti;
e) alla qualità della gestione dell’intervento e degli impianti;
f) all’accessibilità ai servizi pubblici e di trasporto.
a) favoriscano il risparmio energetico, l’utilizzo delle fonti rinnovabili ed il riutilizzo delle acque piovane;
b) garantiscano il benessere, la salute e l’igiene dei fruitori;
c) si avvalgano di materiali da costruzione, di componenti per l’edilizia, di impianti, di elementi di finitura, di arredi fissi selezionati tra quelli che non determinano lo sviluppo di gas tossici, emissione di particelle, radiazioni o gas pericolosi, inquinamento dell’acqua o del suolo;
d) privilegino l’impiego di materiali e manufatti di cui sia possibile il riutilizzo anche al termine del ciclo di vita dell’edificio e la cui produzione comporti un basso consumo energetico;
e) conservino, qualora si tratti di interventi di ristrutturazione, i caratteri tipo morfologici di interesse storico.
2. Con il provvedimento di cui all’articolo 8, comma 1, la Giunta regionale definisce le linee guida in materia di edilizia sostenibile, di seguito denominate linee guida, su cui l’amministrazione regionale basa la valutazione della qualità ambientale ed energetica espressa dai singoli interventi di bioedilizia, ai fini dell’ammissibilità degli stessi alla contribuzione regionale prevista dalla presente legge, della graduazione dei contributi stanziati e dell’attribuzione della certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici di cui all’articolo 4 bis ( 2) nonché ai fini dello scomputo della superficie e delle volumetrie di cui all’articolo 5. Dette linee guida costituiscono inoltre riferimento per l’elaborazione e l’integrazione degli strumenti edilizi ed urbanistici comunali.
3. Le linee guida di cui al comma 2, suddivise in singole aree di valutazione, sono direttive di tipo prestazionale, funzionali al riconoscimento della sostenibilità dell’intervento in base all’elaborazione di una corrispondente scala di prestazione qualitativa, in ragione della quale viene assegnato il punteggio di valutazione dell’intervento stesso.
4. Fra le aree di valutazione di cui al comma 3 sono incluse quelle che fanno riferimento:
a) alla qualità dell’ambiente esterno;
b) al consumo di risorse;
c) ai carichi ambientali;
d) alla qualità dei servizi forniti;
e) alla qualità della gestione dell’intervento e degli impianti;
f) all’accessibilità ai servizi pubblici e di trasporto.
Art. 3 - Criteri di individuazione dei materiali da costruzione.
1. L’individuazione dei materiali da costruzione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) risponde ai seguenti criteri:
a) utilizzo di materiali ecologicamente compatibili, sulla base di requisiti di valutazione definiti dalle linee guida di cui all’articolo 2, comma 2, fra i quali la riciclabilità globale, la loro natura di materie prime rinnovabili, il contenuto consumo energetico richiesto ai fini della loro estrazione, produzione, distribuzione e smaltimento;
b) utilizzo di materiali, oltre che di tecniche costruttive, che consentano di recuperare la tradizione locale e di contenere i costi di trasporto;
c) utilizzo di materiali privi di sostanze riconosciute nocive per la salute e per l’ambiente e non radioattivi.
2. I materiali isolanti termoacustici debbono soddisfare oltre ai requisiti di cui al comma 1, le seguenti ulteriori caratteristiche, nella misura delle soglie da definire con le linee guida di cui all’articolo 2, comma 2:
a) permeabilità al vapore ed alta traspirabilità;
b) elettrostaticità;
c) massima durabilità nel tempo.
a) utilizzo di materiali ecologicamente compatibili, sulla base di requisiti di valutazione definiti dalle linee guida di cui all’articolo 2, comma 2, fra i quali la riciclabilità globale, la loro natura di materie prime rinnovabili, il contenuto consumo energetico richiesto ai fini della loro estrazione, produzione, distribuzione e smaltimento;
b) utilizzo di materiali, oltre che di tecniche costruttive, che consentano di recuperare la tradizione locale e di contenere i costi di trasporto;
c) utilizzo di materiali privi di sostanze riconosciute nocive per la salute e per l’ambiente e non radioattivi.
2. I materiali isolanti termoacustici debbono soddisfare oltre ai requisiti di cui al comma 1, le seguenti ulteriori caratteristiche, nella misura delle soglie da definire con le linee guida di cui all’articolo 2, comma 2:
a) permeabilità al vapore ed alta traspirabilità;
b) elettrostaticità;
c) massima durabilità nel tempo.
Art. 4 - Azioni regionali per la promozione dell’edilizia residenziale pubblica e privata sostenibile.
1. Ai fini di cui all’articolo 1, comma 1, la Regione del Veneto adotta le seguenti iniziative:
a) promozione di concorsi di idee e progettazione, in collaborazione con gli enti locali, per la realizzazione di interventi edili pubblici o privati, secondo le tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile indicati dalle linee guida di cui all’articolo 2, comma 2;
b) attivazione, mediante intese con l’Università, con le istituzioni scolastiche, gli enti di formazione professionale, gli ordini professionali e le associazioni di categoria interessate, di iniziative di ricerca e diffusione culturale in materia di architettura ed edilizia ecocompatibili, nonché di corsi di formazione in tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile per tecnici e operatori del settore;
c) individuazione di agevolazioni regionali per la realizzazione di interventi di costruzione o ristrutturazione secondo le tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile indicati dalle linee guida di cui all’articolo 2, comma 2, a favore dei seguenti soggetti:
1) cooperative edilizie che esercitino attività edile nel territorio della Regione del Veneto;
2) soggetti d’impresa che esercitino attività edile nel territorio della Regione del Veneto;
3) soggetti pubblici e privati titolari della proprietà o di altro diritto reale sul bene oggetto dell’intervento di costruzione o ristrutturazione.
2. I criteri, le modalità e le procedure per la predisposizione e l’attuazione delle azioni di cui al comma 1, lettere a) e b), oltre che per l’individuazione delle agevolazioni regionali di cui al comma 1, lettera c) sono stabiliti col provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 8, comma 1.
a) promozione di concorsi di idee e progettazione, in collaborazione con gli enti locali, per la realizzazione di interventi edili pubblici o privati, secondo le tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile indicati dalle linee guida di cui all’articolo 2, comma 2;
b) attivazione, mediante intese con l’Università, con le istituzioni scolastiche, gli enti di formazione professionale, gli ordini professionali e le associazioni di categoria interessate, di iniziative di ricerca e diffusione culturale in materia di architettura ed edilizia ecocompatibili, nonché di corsi di formazione in tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile per tecnici e operatori del settore;
c) individuazione di agevolazioni regionali per la realizzazione di interventi di costruzione o ristrutturazione secondo le tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile indicati dalle linee guida di cui all’articolo 2, comma 2, a favore dei seguenti soggetti:
1) cooperative edilizie che esercitino attività edile nel territorio della Regione del Veneto;
2) soggetti d’impresa che esercitino attività edile nel territorio della Regione del Veneto;
3) soggetti pubblici e privati titolari della proprietà o di altro diritto reale sul bene oggetto dell’intervento di costruzione o ristrutturazione.
2. I criteri, le modalità e le procedure per la predisposizione e l’attuazione delle azioni di cui al comma 1, lettere a) e b), oltre che per l’individuazione delle agevolazioni regionali di cui al comma 1, lettera c) sono stabiliti col provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 8, comma 1.
Art. 4 bis - Certificazione della sostenibilità energetico - ambientale degli edifici. (3)
1. La Regione del Veneto definisce il sistema di certificazione della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici, sulla base di attività tecniche di valutazione e controllo volontarie, relative al livello di prestazione energetico-ambientale raggiunto dagli edifici stessi. La certificazione della sostenibilità energetico-ambientale si fonda su un complesso di procedure univoche e normalizzate che si avvalgono delle modalità e dei criteri di valutazione definiti dalle linee guida in materia di edilizia sostenibile di cui all’articolo 2, comma 2, per l’esame del progetto e/o dell’edificio realizzato.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, con regolamento:
a) definisce il sistema di procedure per la certificazione della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici e per l’effettuazione dei controlli, compresa la relativa modulistica;
b) organizza specifici percorsi formativi e di aggiornamento per i tecnici incaricati della certificazione e dei controlli;
c) approva il modello della targa che, identificata dal logo di cui all’articolo 6, comma 3, riporta il risultato della certificazione ed è destinata ad essere affissa all’edificio in luogo facilmente visibile;
d) definisce le modalità di istruzione e gestione di un registro dei certificati, collegato al relativo archivio, per la costituzione della banca dati dell’edilizia sostenibile;
e) definisce le modalità dell’effettuazione dei controlli sulla sussistenza dei requisiti di competenza richiesti per i soggetti incaricati e della certificazione e dei controlli.
3. Per la realizzazione e la gestione del sistema di certificazione della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi di Veneto Innovazione Spa, di cui alla legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell’innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materia di interesse regionale”, sottoscrivendo con la medesima apposita convenzione, per la definizione, in particolare, delle attività da svolgere secondo gli indirizzi impartiti annualmente dalla Giunta regionale medesima, nonché delle modalità di rimborso dei costi sostenuti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, con regolamento:
a) definisce il sistema di procedure per la certificazione della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici e per l’effettuazione dei controlli, compresa la relativa modulistica;
b) organizza specifici percorsi formativi e di aggiornamento per i tecnici incaricati della certificazione e dei controlli;
c) approva il modello della targa che, identificata dal logo di cui all’articolo 6, comma 3, riporta il risultato della certificazione ed è destinata ad essere affissa all’edificio in luogo facilmente visibile;
d) definisce le modalità di istruzione e gestione di un registro dei certificati, collegato al relativo archivio, per la costituzione della banca dati dell’edilizia sostenibile;
e) definisce le modalità dell’effettuazione dei controlli sulla sussistenza dei requisiti di competenza richiesti per i soggetti incaricati e della certificazione e dei controlli.
3. Per la realizzazione e la gestione del sistema di certificazione della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi di Veneto Innovazione Spa, di cui alla legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell’innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materia di interesse regionale”, sottoscrivendo con la medesima apposita convenzione, per la definizione, in particolare, delle attività da svolgere secondo gli indirizzi impartiti annualmente dalla Giunta regionale medesima, nonché delle modalità di rimborso dei costi sostenuti.
Art. 5 - Scomputo della superficie e delle volumetrie per gli interventi di edilizia sostenibile.
1. Per gli interventi in edilizia sostenibile finalizzati al contenimento del fabbisogno energetico, riconosciuti conformi alle linee guida di cui all’articolo 2, comma 2, i comuni prevedono nel regolamento edilizio lo scomputo dei volumi tecnici e delle murature perimetrali degli edifici.
Art. 6 - Intervento finanziario della Regione.
1. La Regione del Veneto assegna contributi destinati alla realizzazione di interventi di costruzione o ristrutturazione secondo le tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile posti dalle linee guida di cui all’articolo 2, comma 2. La assegnazione è regolata da specifici bandi con i quali si individuano, in particolare:
a) i soggetti ammissibili al contributo;
b) le modalità di accesso al contributo;
c) le spese ammissibili al contributo;
d) i termini di presentazione delle domande;
e) i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute;
f) le modalità di pubblicizzazione dell’intervento finanziato dalla Regione.
2. Il provvedimento d’assegnazione dei contributi oggetto dei bandi di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare.
3. Gli interventi di costruzione o ristrutturazione secondo le tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile finanziati dalla Regione del Veneto esibiscono, a titolo di segnalazione, un logo regionale recante un simbolo distintivo individuato dal provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 8, comma 1.
a) i soggetti ammissibili al contributo;
b) le modalità di accesso al contributo;
c) le spese ammissibili al contributo;
d) i termini di presentazione delle domande;
e) i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute;
f) le modalità di pubblicizzazione dell’intervento finanziato dalla Regione.
2. Il provvedimento d’assegnazione dei contributi oggetto dei bandi di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare.
3. Gli interventi di costruzione o ristrutturazione secondo le tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile finanziati dalla Regione del Veneto esibiscono, a titolo di segnalazione, un logo regionale recante un simbolo distintivo individuato dal provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 8, comma 1.
Art. 7 - Rispetto della normativa comunitaria.
1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono disposti in conformità alla normativa dell’Unione europea e, in particolare a:
a) la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, pubblicato in Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C213 del 23 luglio 1996 e successive modificazioni;
b) gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C74 del 10 marzo 1998 e successive modificazioni;
c) la disciplina comunitaria prevista per specifici settori.
a) la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, pubblicato in Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C213 del 23 luglio 1996 e successive modificazioni;
b) gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C74 del 10 marzo 1998 e successive modificazioni;
c) la disciplina comunitaria prevista per specifici settori.
Art. 8 - Disposizioni finali.
1. Con provvedimento della Giunta regionale, da approvare previo parere della Commissione consiliare competente, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono adottati:
a) le linee guida in materia di edilizia sostenibile, di cui all’articolo 2, comma 2;
b) i criteri, le modalità e le procedure per la predisposizione e l’attuazione delle azioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), oltre che per l’individuazione delle agevolazioni regionali di cui al medesimo articolo 4, comma 1, lettera c);
c) il logo regionale di cui all’articolo 6, comma 3.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge, promuovendo gli interventi di edilizia sostenibile ed, in particolare, il ricorso a materiali che garantiscano, oltre all’elevata qualità abitativa, la minima dispersione di calore all’esterno ed il massimo accumulo di energia, assicurano il contenimento energetico nelle more dell’approvazione di una legge regionale organica di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”.
a) le linee guida in materia di edilizia sostenibile, di cui all’articolo 2, comma 2;
b) i criteri, le modalità e le procedure per la predisposizione e l’attuazione delle azioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), oltre che per l’individuazione delle agevolazioni regionali di cui al medesimo articolo 4, comma 1, lettera c);
c) il logo regionale di cui all’articolo 6, comma 3.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge, promuovendo gli interventi di edilizia sostenibile ed, in particolare, il ricorso a materiali che garantiscano, oltre all’elevata qualità abitativa, la minima dispersione di calore all’esterno ed il massimo accumulo di energia, assicurano il contenimento energetico nelle more dell’approvazione di una legge regionale organica di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”.
Art. 9 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009, si provvede con le risorse allocate sull’upb U0186 “Fondo speciale per le spese d’investimento”, partita n. 8 “Interventi per la casa ecologica”, del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009; contestualmente lo stanziamento dell’upb U0211 “Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica” viene aumentato di euro 1.000.000,00 per competenza e cassa nell’esercizio 2007 e per sola competenza negli esercizi 2008 e 2009.
Note
(
1) Vedi anche quanto dispone l’art. 3, comma 2, lett. b), della
legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 in materia di interventi regionali per il sostegno del settore edilizio e il comma 5 dell’art. 85 della
legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 in materia di interventi a favore delle politiche per la casa.
( 2) Comma così modificato da comma 1, art. 33, legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 che ha sostituito le parole: “e della graduazione dei contributi stanziati” con le parole “, della graduazione dei contributi stanziati e dell’attribuzione della certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici di cui all’articolo 4 bis”.
( 3) Articolo inserito da comma 2, art. 33, della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 .
( 2) Comma così modificato da comma 1, art. 33, legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 che ha sostituito le parole: “e della graduazione dei contributi stanziati” con le parole “, della graduazione dei contributi stanziati e dell’attribuzione della certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici di cui all’articolo 4 bis”.
( 3) Articolo inserito da comma 2, art. 33, della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 .
SOMMARIO
- Legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 (BUR n. 25/2007)
- INIZIATIVE ED INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELL’EDILIZIA SOSTENIBILE
-
- Art. 1 - Finalità.
- Art. 2 - Interventi di edilizia sostenibile e linee guida. (1)
- Art. 3 - Criteri di individuazione dei materiali da costruzione.
- Art. 4 - Azioni regionali per la promozione dell’edilizia residenziale pubblica e privata sostenibile.
- Art. 4 bis - Certificazione della sostenibilità energetico - ambientale degli edifici. (3)
- Art. 5 - Scomputo della superficie e delle volumetrie per gli interventi di edilizia sostenibile.
- Art. 6 - Intervento finanziario della Regione.
- Art. 7 - Rispetto della normativa comunitaria.
- Art. 8 - Disposizioni finali.
- Art. 9 - Norma finanziaria.
Sommario
“Legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 (BUR n. 25/2007) - Testo storico”
S O M M A R I O
- Legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 (BUR n. 25/2007) – Testo storico
- INIZIATIVE ED INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELL’EDILIZIA SOSTENIBILE
- Art. 1 - Finalità.
- Art. 2 - Interventi di edilizia sostenibile e linee guida.
- Art. 3 - Criteri di individuazione dei materiali da costruzione.
- Art. 4 - Azioni regionali per la promozione dell’edilizia residenziale pubblica e privata sostenibile.
- Art. 5 - Scomputo della superficie e delle volumetrie per gli interventi di edilizia sostenibile.
- Art. 6 - Intervento finanziario della Regione.
- Art. 7 - Rispetto della normativa comunitaria.
- Art. 8 - Disposizioni finali.
- Art. 9 - Norma finanziaria.
INIZIATIVE ED INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELL’EDILIZIA SOSTENIBILE
Art. 1 - Finalità.
1. Al fine di tutelare la qualità della vita, dell’ambiente e del territorio, la Regione del Veneto promuove e incentiva la sostenibilità energetico - ambientale nella realizzazione di opere di edilizia pubblica e privata.
2. Per edilizia sostenibile deve intendersi l’osservanza di teorie progettuali che fondano l’ideazione e la realizzazione del manufatto edilizio su principi di compatibilità dello stesso con l’ambiente e di miglioramento della qualità della vita umana.
2. Per edilizia sostenibile deve intendersi l’osservanza di teorie progettuali che fondano l’ideazione e la realizzazione del manufatto edilizio su principi di compatibilità dello stesso con l’ambiente e di miglioramento della qualità della vita umana.
Art. 2 - Interventi di edilizia sostenibile e linee guida.
1. Ai fini della presente legge s’intende per interventi di edilizia sostenibile, comunemente indicata anche come bioedilizia, edilizia naturale, edilizia ecologica, edilizia bio-etico-compatibile, edilizia bio-ecologica, gli interventi di edilizia pubblica o privata che siano caratterizzati dai seguenti requisiti:
a) favoriscano il risparmio energetico, l’utilizzo delle fonti rinnovabili ed il riutilizzo delle acque piovane;
b) garantiscano il benessere, la salute e l’igiene dei fruitori;
c) si avvalgano di materiali da costruzione, di componenti per l’edilizia, di impianti, di elementi di finitura, di arredi fissi selezionati tra quelli che non determinano lo sviluppo di gas tossici, emissione di particelle, radiazioni o gas pericolosi, inquinamento dell’acqua o del suolo;
d) privilegino l’impiego di materiali e manufatti di cui sia possibile il riutilizzo anche al termine del ciclo di vita dell’edificio e la cui produzione comporti un basso consumo energetico;
e) conservino, qualora si tratti di interventi di ristrutturazione, i caratteri tipo morfologici di interesse storico.
2. Con il provvedimento di cui all’articolo 8, comma 1, la Giunta regionale definisce le linee guida in materia di edilizia sostenibile, di seguito denominate linee guida, su cui l’amministrazione regionale basa la valutazione della qualità ambientale ed energetica espressa dai singoli interventi di bioedilizia, ai fini dell’ammissibilità degli stessi alla contribuzione regionale prevista dalla presente legge e della graduazione dei contributi stanziati, nonché ai fini dello scomputo della superficie e delle volumetrie di cui all’articolo 5. Dette linee guida costituiscono inoltre riferimento per l’elaborazione e l’integrazione degli strumenti edilizi ed urbanistici comunali.
3. Le linee guida di cui al comma 2, suddivise in singole aree di valutazione, sono direttive di tipo prestazionale, funzionali al riconoscimento della sostenibilità dell’intervento in base all’elaborazione di una corrispondente scala di prestazione qualitativa, in ragione della quale viene assegnato il punteggio di valutazione dell’intervento stesso.
4. Fra le aree di valutazione di cui al comma 3 sono incluse quelle che fanno riferimento:
a) alla qualità dell’ambiente esterno;
b) al consumo di risorse;
c) ai carichi ambientali;
d) alla qualità dei servizi forniti;
e) alla qualità della gestione dell’intervento e degli impianti;
f) all’accessibilità ai servizi pubblici e di trasporto.
a) favoriscano il risparmio energetico, l’utilizzo delle fonti rinnovabili ed il riutilizzo delle acque piovane;
b) garantiscano il benessere, la salute e l’igiene dei fruitori;
c) si avvalgano di materiali da costruzione, di componenti per l’edilizia, di impianti, di elementi di finitura, di arredi fissi selezionati tra quelli che non determinano lo sviluppo di gas tossici, emissione di particelle, radiazioni o gas pericolosi, inquinamento dell’acqua o del suolo;
d) privilegino l’impiego di materiali e manufatti di cui sia possibile il riutilizzo anche al termine del ciclo di vita dell’edificio e la cui produzione comporti un basso consumo energetico;
e) conservino, qualora si tratti di interventi di ristrutturazione, i caratteri tipo morfologici di interesse storico.
2. Con il provvedimento di cui all’articolo 8, comma 1, la Giunta regionale definisce le linee guida in materia di edilizia sostenibile, di seguito denominate linee guida, su cui l’amministrazione regionale basa la valutazione della qualità ambientale ed energetica espressa dai singoli interventi di bioedilizia, ai fini dell’ammissibilità degli stessi alla contribuzione regionale prevista dalla presente legge e della graduazione dei contributi stanziati, nonché ai fini dello scomputo della superficie e delle volumetrie di cui all’articolo 5. Dette linee guida costituiscono inoltre riferimento per l’elaborazione e l’integrazione degli strumenti edilizi ed urbanistici comunali.
3. Le linee guida di cui al comma 2, suddivise in singole aree di valutazione, sono direttive di tipo prestazionale, funzionali al riconoscimento della sostenibilità dell’intervento in base all’elaborazione di una corrispondente scala di prestazione qualitativa, in ragione della quale viene assegnato il punteggio di valutazione dell’intervento stesso.
4. Fra le aree di valutazione di cui al comma 3 sono incluse quelle che fanno riferimento:
a) alla qualità dell’ambiente esterno;
b) al consumo di risorse;
c) ai carichi ambientali;
d) alla qualità dei servizi forniti;
e) alla qualità della gestione dell’intervento e degli impianti;
f) all’accessibilità ai servizi pubblici e di trasporto.
Art. 3 - Criteri di individuazione dei materiali da costruzione.
1. L’individuazione dei materiali da costruzione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) risponde ai seguenti criteri:
a) utilizzo di materiali ecologicamente compatibili, sulla base di requisiti di valutazione definiti dalle linee guida di cui all’articolo 2, comma 2, fra i quali la riciclabilità globale, la loro natura di materie prime rinnovabili, il contenuto consumo energetico richiesto ai fini della loro estrazione, produzione, distribuzione e smaltimento;
b) utilizzo di materiali, oltre che di tecniche costruttive, che consentano di recuperare la tradizione locale e di contenere i costi di trasporto;
c) utilizzo di materiali privi di sostanze riconosciute nocive per la salute e per l’ambiente e non radioattivi.
2. I materiali isolanti termoacustici debbono soddisfare oltre ai requisiti di cui al comma 1, le seguenti ulteriori caratteristiche, nella misura delle soglie da definire con le linee guida di cui all’articolo 2, comma 2:
a) permeabilità al vapore ed alta traspirabilità;
b) elettrostaticità;
c) massima durabilità nel tempo.
a) utilizzo di materiali ecologicamente compatibili, sulla base di requisiti di valutazione definiti dalle linee guida di cui all’articolo 2, comma 2, fra i quali la riciclabilità globale, la loro natura di materie prime rinnovabili, il contenuto consumo energetico richiesto ai fini della loro estrazione, produzione, distribuzione e smaltimento;
b) utilizzo di materiali, oltre che di tecniche costruttive, che consentano di recuperare la tradizione locale e di contenere i costi di trasporto;
c) utilizzo di materiali privi di sostanze riconosciute nocive per la salute e per l’ambiente e non radioattivi.
2. I materiali isolanti termoacustici debbono soddisfare oltre ai requisiti di cui al comma 1, le seguenti ulteriori caratteristiche, nella misura delle soglie da definire con le linee guida di cui all’articolo 2, comma 2:
a) permeabilità al vapore ed alta traspirabilità;
b) elettrostaticità;
c) massima durabilità nel tempo.
Art. 4 - Azioni regionali per la promozione dell’edilizia residenziale pubblica e privata sostenibile.
1. Ai fini di cui all’articolo 1, comma 1, la Regione del Veneto adotta le seguenti iniziative:
a) promozione di concorsi di idee e progettazione, in collaborazione con gli enti locali, per la realizzazione di interventi edili pubblici o privati, secondo le tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile indicati dalle linee guida di cui all’articolo 2, comma 2;
b) attivazione, mediante intese con l’Università, con le istituzioni scolastiche, gli enti di formazione professionale, gli ordini professionali e le associazioni di categoria interessate, di iniziative di ricerca e diffusione culturale in materia di architettura ed edilizia ecocompatibili, nonché di corsi di formazione in tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile per tecnici e operatori del settore;
c) individuazione di agevolazioni regionali per la realizzazione di interventi di costruzione o ristrutturazione secondo le tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile indicati dalle linee guida di cui all’articolo 2, comma 2, a favore dei seguenti soggetti:
2. I criteri, le modalità e le procedure per la predisposizione e l’attuazione delle azioni di cui al comma 1, lettere a) e b), oltre che per l’individuazione delle agevolazioni regionali di cui al comma 1, lettera c) sono stabiliti col provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 8, comma 1.
a) promozione di concorsi di idee e progettazione, in collaborazione con gli enti locali, per la realizzazione di interventi edili pubblici o privati, secondo le tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile indicati dalle linee guida di cui all’articolo 2, comma 2;
b) attivazione, mediante intese con l’Università, con le istituzioni scolastiche, gli enti di formazione professionale, gli ordini professionali e le associazioni di categoria interessate, di iniziative di ricerca e diffusione culturale in materia di architettura ed edilizia ecocompatibili, nonché di corsi di formazione in tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile per tecnici e operatori del settore;
c) individuazione di agevolazioni regionali per la realizzazione di interventi di costruzione o ristrutturazione secondo le tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile indicati dalle linee guida di cui all’articolo 2, comma 2, a favore dei seguenti soggetti:
- 1) cooperative edilizie che esercitino attività edile nel territorio della Regione del Veneto;
- 2) soggetti d’impresa che esercitino attività edile nel territorio della Regione del Veneto;
- 3) soggetti pubblici e privati titolari della proprietà o di altro diritto reale sul bene oggetto dell’intervento di costruzione o ristrutturazione.
2. I criteri, le modalità e le procedure per la predisposizione e l’attuazione delle azioni di cui al comma 1, lettere a) e b), oltre che per l’individuazione delle agevolazioni regionali di cui al comma 1, lettera c) sono stabiliti col provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 8, comma 1.
Art. 5 - Scomputo della superficie e delle volumetrie per gli interventi di edilizia sostenibile.
1. Per gli interventi in edilizia sostenibile finalizzati al contenimento del fabbisogno energetico, riconosciuti conformi alle linee guida di cui all’articolo 2, comma 2, i comuni prevedono nel regolamento edilizio lo scomputo dei volumi tecnici e delle murature perimetrali degli edifici.
Art. 6 - Intervento finanziario della Regione.
1. La Regione del Veneto assegna contributi destinati alla realizzazione di interventi di costruzione o ristrutturazione secondo le tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile posti dalle linee guida di cui all’articolo 2, comma 2. La assegnazione è regolata da specifici bandi con i quali si individuano, in particolare:
a) i soggetti ammissibili al contributo;
b) le modalità di accesso al contributo;
c) le spese ammissibili al contributo;
d) i termini di presentazione delle domande;
e) i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute;
f) le modalità di pubblicizzazione dell’intervento finanziato dalla Regione.
2. Il provvedimento d’assegnazione dei contributi oggetto dei bandi di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare.
3. Gli interventi di costruzione o ristrutturazione secondo le tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile finanziati dalla Regione del Veneto esibiscono, a titolo di segnalazione, un logo regionale recante un simbolo distintivo individuato dal provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 8, comma 1.
a) i soggetti ammissibili al contributo;
b) le modalità di accesso al contributo;
c) le spese ammissibili al contributo;
d) i termini di presentazione delle domande;
e) i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute;
f) le modalità di pubblicizzazione dell’intervento finanziato dalla Regione.
2. Il provvedimento d’assegnazione dei contributi oggetto dei bandi di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare.
3. Gli interventi di costruzione o ristrutturazione secondo le tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile finanziati dalla Regione del Veneto esibiscono, a titolo di segnalazione, un logo regionale recante un simbolo distintivo individuato dal provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 8, comma 1.
Art. 7 - Rispetto della normativa comunitaria.
1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono disposti in conformità alla normativa dell’Unione europea e, in particolare a:
a) la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, pubblicato in Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C213 del 23 luglio 1996 e successive modificazioni;
b) gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C74 del 10 marzo 1998 e successive modificazioni;
c) la disciplina comunitaria prevista per specifici settori.
a) la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, pubblicato in Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C213 del 23 luglio 1996 e successive modificazioni;
b) gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C74 del 10 marzo 1998 e successive modificazioni;
c) la disciplina comunitaria prevista per specifici settori.
Art. 8 - Disposizioni finali.
1. Con provvedimento della Giunta regionale, da approvare previo parere della Commissione consiliare competente, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono adottati:
a) le linee guida in materia di edilizia sostenibile, di cui all’articolo 2, comma 2;
b) i criteri, le modalità e le procedure per la predisposizione e l’attuazione delle azioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), oltre che per l’individuazione delle agevolazioni regionali di cui al medesimo articolo 4, comma 1, lettera c);
c) il logo regionale di cui all’articolo 6, comma 3.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge, promuovendo gli interventi di edilizia sostenibile ed, in particolare, il ricorso a materiali che garantiscano, oltre all’elevata qualità abitativa, la minima dispersione di calore all’esterno ed il massimo accumulo di energia, assicurano il contenimento energetico nelle more dell’approvazione di una legge regionale organica di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”.
a) le linee guida in materia di edilizia sostenibile, di cui all’articolo 2, comma 2;
b) i criteri, le modalità e le procedure per la predisposizione e l’attuazione delle azioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), oltre che per l’individuazione delle agevolazioni regionali di cui al medesimo articolo 4, comma 1, lettera c);
c) il logo regionale di cui all’articolo 6, comma 3.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge, promuovendo gli interventi di edilizia sostenibile ed, in particolare, il ricorso a materiali che garantiscano, oltre all’elevata qualità abitativa, la minima dispersione di calore all’esterno ed il massimo accumulo di energia, assicurano il contenimento energetico nelle more dell’approvazione di una legge regionale organica di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”.
Art. 9 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009, si provvede con le risorse allocate sull’upb U0186 “Fondo speciale per le spese d’investimento”, partita n. 8 “Interventi per la casa ecologica”, del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009; contestualmente lo stanziamento dell’upb U0211 “Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica” viene aumentato di euro 1.000.000,00 per competenza e cassa nell’esercizio 2007 e per sola competenza negli esercizi 2008 e 2009.
SOMMARIO
- Legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 (BUR n. 25/2007) – Testo storico
- INIZIATIVE ED INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELL’EDILIZIA SOSTENIBILE
-
- Art. 1 - Finalità.
- Art. 2 - Interventi di edilizia sostenibile e linee guida.
- Art. 3 - Criteri di individuazione dei materiali da costruzione.
- Art. 4 - Azioni regionali per la promozione dell’edilizia residenziale pubblica e privata sostenibile.
- Art. 5 - Scomputo della superficie e delle volumetrie per gli interventi di edilizia sostenibile.
- Art. 6 - Intervento finanziario della Regione.
- Art. 7 - Rispetto della normativa comunitaria.
- Art. 8 - Disposizioni finali.
- Art. 9 - Norma finanziaria.