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Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 (BUR n. 67/2012)

Nuove disposizioni in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo

Sommario: Legge Regionale 28/2012
S O M M A R I O
Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 (BUR n. 67/2012)

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRITURISMO, ITTITURISMO, PESCATURISMO, TURISMO RURALE, FATTORIA DIDATTICA, ENOTURISMO, OLEOTURISMO (1) (2)

TITOLO I - Finalità e disciplina delle attività

CAPO I - Principi generali

Art. 1 - Finalità e soggetti pubblici.
1. La Regione del Veneto, nell’ambito degli indirizzi della politica comunitaria e in armonia con la normativa statale e regionale in materia di sviluppo del settore agricolo, ittico e del turismo, disciplina le attività di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo, quali espressioni della multifunzionalità e dell’offerta turistica del settore primario allo scopo di: ( 3)
a) diversificare l’offerta e incrementare i redditi ( 4) delle imprese del settore primario;
b) assicurare la permanenza degli imprenditori agricoli nelle zone rurali e degli imprenditori ittici nelle aree vocate all’esercizio della pesca e dell’acquacoltura;
c) salvaguardare e tutelare l’ambiente, accrescere la conoscenza del territorio, valorizzando il patrimonio rurale, vallivo-lagunare e quello della tradizione locale;
d) creare le condizioni per una migliore fruizione da parte dei turisti delle aree rurali, vallivo-lagunari e marittime;
e) valorizzare i prodotti tipici, le produzioni locali e le tradizioni enogastronomiche venete;
f) diffondere la conoscenza della cultura contadina, della vita rurale ( 5) e di quella del mondo della pesca;
f bis) ampliare e diversificare l’offerta turistica, nonché l’uso dello spazio agricolo e vallivo lagunare; ( 6)
g) promuovere lo sviluppo della filiera corta dei prodotti agricoli e agroalimentari;
h) favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale abbandonato o dismesso;
h bis) incentivare il miglioramento degli standard dell’accoglienza sul territorio. ( 7)
2. La Regione, nell’attuazione delle iniziative di cui alla presente legge, garantisce la concertazione con gli enti locali, le autonomie funzionali e le parti economiche e applica il principio della sussidiarietà.
3. Ai fini della presente legge partecipano all’esercizio delle funzioni amministrative ( 8): la Regione ( 9) e i comuni, ciascuno per l’ambito territoriale di propria competenza e per l’esercizio delle attività ad essi attribuite dalla legge.
Art. 2 - Definizioni.
1. Ai fini della presente legge, ( 10) s’intendono:
a) l’agriturismo: l’attività di ospitalità e di somministrazione esercitata da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma di società agricole di persone e di capitali, di cui all’articolo 2135 del codice civile, connessa e non prevalente rispetto a quella principale di coltivazione, selvicoltura e allevamento di animali ( 11) ;
b) l’ittiturismo: l’attività di ospitalità e di somministrazione esercitata da imprenditori ittici singoli o associati, connessa a quella di pesca o acquacoltura, svolta attraverso l’utilizzo della propria abitazione o di strutture nella disponibilità dell’imprenditore; ( 12)
c) il pescaturismo: l’attività di imbarco di persone non facenti parte dell’equipaggio su imbarcazioni da pesca a scopo turistico-ricreativo, esercitata da pescatori di professione singoli o associati, connessa a quella di pesca professionale o acquacoltura. ( 13)
2. Ai fini della presente legge si intende per:
a) turismo rurale: lo svolgimento di attività, attraverso l’utilizzazione della propria azienda e in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali, volte alla valorizzazione dei prodotti agricoli aziendali e delle risorse naturali, culturali, storiche, artistiche, ricreative dell’azienda agricola e del suo contesto rurale, svolte da imprenditori agricoli o ittici ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile;
b) fattoria didattica: l’attività di accoglienza con valenza ludico-didattico-educativa di carattere extrascolastico svolta dagli operatori delle aziende agricole ed ittiche, in rapporto di connessione con l’orientamento produttivo, con le valenze ambientali del territorio e con le risorse professionali e umane dell’impresa, di scuole, bambini e ragazzi, adulti, famiglie e turisti, con l’obiettivo di offrire occasioni di apprendimento, crescita ed autonomia per le nuove generazioni attraverso laboratori ed esperienze pratiche legate all’”imparar-facendo” e nuovi servizi ed esperienze di conoscenza e di coinvolgimento attivo dei visitatori adulti, allo scopo di scoprire e riscoprire il valore culturale dell’agricoltura e del mondo rurale, della pesca e della civiltà marinara;
c) enoturismo: le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine;
d) oleoturismo: le attività di conoscenza dell’olio d’oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell’olio d’oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito dei luoghi di coltivazione e produzione;
e) prodotti di qualità e territoriali:
1) prodotti agricoli e agroalimentari come individuati alle lettere a), b) e d) del comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” e successive modificazioni: prodotti da agricoltura biologica; con indicazioni geografiche DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o specialità tradizionale garantita STG, marchio regionale Qualità Verificata di cui alla legge regionale 31 marzo 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di qualità”;
2) prodotto di montagna: prodotti agro-alimentari con indicazione facoltativa di qualità, istituita ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, inseriti nell’elenco regionale;
3) prodotti tradizionali: i prodotti agricoli e agroalimentari regionali, inseriti nell’Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 “Regolamento recante norme per l’individuazione dei prodotti tradizionali di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173”;
4) piccole produzioni locali venete (di seguito PPL) come da provvedimento giuntale;
f) connessione: il legame che intercorre tra le attività agricole o ittiche e l’attività agrituristica, pescaturistica, ittituristica, di turismo rurale e di fattoria didattica;
g) prevalenza: il rapporto in termini di tempo-lavoro fra le attività agricole e quelle agrituristiche;
h) servizi complementari nell’impresa agrituristica: i servizi integrativi e accessori, comprensivi dell’utilizzo delle relative strutture, offerti dall’impresa agrituristica ad uso esclusivo degli ospiti;
i) zone montane: le aree come individuate dalla lettera f) del comma 1 dell’ articolo 2 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”;
l) attività ricettiva o attività di ospitalità: la fornitura all’ospite di alloggio temporaneo e dei relativi servizi nelle strutture riconosciute e classificate, nella disponibilità dell’azienda agrituristica e previsti dal piano agrituristico;
m) ospite: colui che usufruisce delle attività previste dalla presente legge;
n) somministrazione di pasti, spuntini e bevande: le attività di vendita per il consumo sul posto dei prodotti forniti dall’azienda agrituristica all’ospite in locali o superfici attrezzati, previsti nel piano agrituristico e riconosciuti, fatto salvo quanto previsto ai commi 6 bis e 6 ter dell’articolo 8. ( 14)

CAPO II - Agriturismo

Art. 3 - Requisiti per l’esercizio dell’attività.
1. Possono svolgere attività agrituristica gli imprenditori agricoli che:
a) svolgono attività agricola da almeno un biennio. Il requisito non è richiesto:
1) nel caso di parenti e affini, fino al terzo grado, che subentrano nella titolarità dell’impresa agricola, anche in forma societaria;
2) ai giovani neo insediati, finanziati nell’ambito del Programma di sviluppo rurale ai fini dell’avviamento di imprese di giovani agricoltori, secondo la normativa comunitaria vigente; ( 15)
b) hanno superato il corso iniziale di formazione professionale per l’avvio dell’esercizio di attività agrituristica, organizzato e gestito da organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”;
c) esercitano le attività agrituristiche di cui all’articolo 5 in rapporto di connessione con le attività agricole;( 16)
d) assicurano la prevalenza delle attività agricole rispetto a quelle agrituristiche, con riferimento ai parametri definiti al comma 7.
1 bis. Il corso iniziale di formazione professionale di cui alla lettera b) del comma 1 conserva validità per cinque anni dalla data di superamento; trascorso tale periodo senza che sia stata avviata l’attività, la validità può essere rinnovata attraverso il superamento di un corso di aggiornamento professionale. ( 17)
1 ter. Omissis ( 18)
2. I programmi del corso iniziale e di aggiornamento professionale nonché eventuali deroghe sono definiti dalla Giunta regionale e prevedono elementi relativi all’ambiente e alla tradizione dei luoghi nei quali è ubicata l’azienda agrituristica nonché nozioni relative ai prodotti tipici, ai prodotti locali, alle tradizioni enogastronomiche venete e alle produzioni agricole e agroalimentari di qualità, alla conoscenza di alcune tematiche turistiche e alla gestione degli ospiti. ( 19)
3. Il requisito soggettivo previsto dalla lettera b) del comma 1 non si applica ai laureati in agraria o in possesso di titoli equipollenti.
4. La sussistenza dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 è attestata mediante la presentazione del piano agrituristico aziendale di cui all’articolo 4.
5. L’attività agricola si considera comunque prevalente qualora ( 20):
a) l’azienda agrituristica svolga esclusivamente l’ospitalità in alloggi o in spazi aperti per un numero di persone complessivamente non superiore a dieci; ( 21)
b) l’impresa agrituristica sia ubicata in zone montane e svolga una o più delle attività di cui al comma 1 dell’articolo 5, per un numero di persone che complessivamente non è superiore a dieci. ( 22)
6. Possono essere addetti allo svolgimento dell’attività agrituristica l’imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell’articolo 230 bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari, nonché per le attività di turismo rurale e fattoria didattica. ( 23)
7. Il carattere di prevalenza dell’attività agricola rispetto a quella agrituristica si realizza se il tempo di lavoro impiegato nell’attività agricola nel corso dell’anno è superiore a quello impiegato nell’attività agrituristica e nelle attività di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 2. ( 24)
Art. 4 - Piano agrituristico aziendale.
1. Il piano agrituristico aziendale, in relazione all’estensione e alle dotazioni strutturali dell’azienda, alla natura e varietà delle coltivazioni e degli allevamenti, agli spazi disponibili negli edifici, al numero degli addetti e al grado di impiego nelle attività agricole, è lo strumento con il quale si individuano le attività agrituristiche che si intendono adottare fra quelle indicate all’articolo 5 e si definisce il rapporto di connessione con l’attività agricola ( 25) , ivi compresa la verifica dell’utilizzazione delle risorse aziendali.
1 bis. omissis ( 26)
2. Il piano agrituristico aziendale indica quale parametro scelto per realizzare la condizione della prevalenza dell’attività agricola rispetto a quella agrituristica le giornate di lavoro dedicate all’attività agrituristica e alle attività di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 2 e quelle dedicate all’attività agricola. ( 27)
3. omissis ( 28)

CAPO III - Le attività agrituristiche

Art. 5 - Attività di agriturismo. (29)
1. Rientrano nella definizione di attività agrituristica, di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2:
a) la somministrazione di pasti e bevande secondo le percentuali di cui al comma 3 dell’articolo 8;
b) la somministrazione di spuntini e bevande secondo le percentuali di cui al comma 3 dell’articolo 8;
c) l’ospitalità in alloggi posti in appositi locali aziendali a ciò adibiti;
d) l’ospitalità negli agricampeggi.
2. Rientrano inoltre fra le attività agrituristiche, le attività turistico rurali di cui all’articolo 12 bis.
3. Le attività di cui ai commi 1 e 2, sono sottoposte alla presentazione del Piano agrituristico e della segnalazione certificata di inizio attività, di seguito SCIA.
4. Le attività di cui al comma 2 sono esercitate in abbinamento ad almeno una delle attività di cui al comma 1.
5. Le attività di cui al comma 2 sono praticate all’interno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa agrituristica, fatta salva l’attività di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 12 bis che può essere praticata anche all’esterno di tali beni.
6. L’attività agrituristica, per motivate ragioni e su richiesta dell’interessato, può essere temporaneamente sospesa per un periodo massimo di trecentosessantacinque giorni per ogni quinquennio successivo alla data di presentazione della SCIA, fatte salve eventuali cause di forza maggiore riconosciute dalle vigenti normative o legate al completamento di interventi edilizi.
7. La Giunta regionale definisce le tipologie di attività di cui al comma 2.
Art. 6 - Ospitalità in alloggi.
1. L’attività di ospitalità di turisti in appositi locali dell’azienda agrituristica è svolta nel limite massimo di quarantacinque posti letto in camere o in unità abitative o in una loro combinazione. ( 30)
2. Le camere devono essere ammobiliate e avere accesso indipendente dagli altri locali, mentre le unità abitative sono costituite da uno o più locali allestiti a camere da letto, soggiorno e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi.
3. Su espressa richiesta degli ospiti, qualora la superficie della camera interessata lo consenta, è possibile aggiungere un ulteriore letto rispetto al numero massimo dei posti letto consentito nella camera, da rimuovere il giorno della partenza dell’ospite stesso e nel rispetto del limite massimo totale di ospiti autorizzato dalla SCIA. ( 31)
Art. 7 - Ospitalità in spazi aperti.
1. L’ospitalità in spazi aperti delle aziende agrituristiche è svolta in aree allestite e attrezzate, anche denominate agricampeggio, per la sosta e il soggiorno di turisti in prevalenza provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. Gli agricampeggi possono anche disporre di unità abitative mobili per la sosta e il soggiorno di turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento, quali tende, roulotte o caravan, autocaravan, camper, casette mobili, anche eventualmente a forma di botte o altre tipologie, purché in sintonia con l’ambiente rurale e prive di impianti o strutture fisse. ( 32)
2. L’ospitalità in spazi aperti non può superare il limite massimo di quarantacinque persone e di trenta piazzole ( 33) e deve essere realizzata in ambienti rurali ispirati a condizioni di naturalità e di rispetto del territorio e del paesaggio tipico della zona.
2 bis. Il numero delle piazzole di sosta, già preallestite, con le suddette unità abitative mobili per la sosta e il soggiorno di turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento, non può essere superiore alla quota pari al 49 per cento del numero totale delle piazzole dichiarate con la SCIA; nel caso in cui il risultato di tale calcolo dia luogo a valori decimali, deve essere arrotondato per difetto. ( 34)
3. Omissis ( 35)
4. La Giunta regionale stabilisce le dotazioni minime delle superfici destinate ad agricampeggio, le caratteristiche delle piazzole di sosta, dei percorsi, delle sistemazioni delle aree di parcheggio e dei servizi connessi, nonché dei servizi igienico-sanitari, tenuto conto, in particolare, della disciplina edilizia vigente prevista, per le analoghe strutture ricettive turistiche all’aperto. ( 36)
4 bis. Nel caso di contemporaneo svolgimento delle attività previste al presente articolo e all’articolo 6, il numero massimo di persone ospitate non può essere superiore a sessanta. ( 37)
Art. 8 - Somministrazione di pasti e bevande e limiti all’attività.
1. Omissis ( 38)
2. La somministrazione di pasti, spuntini e bevande all’ospite in locali o superfici attrezzate è realizzata dall’azienda agrituristica utilizzando una quota di prodotto proprio, ottenuta anche attraverso lavorazioni interne o esterne all’azienda agricola, comprese le bevande spiritose tipiche dell’ambito regionale. ( 39)
3. I prodotti usati per le attività di cui al presente articolo, salvo che l’impresa agricola sia interessata da cause di forza maggiore dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie accertate dalla Giunta regionale, devono provenire, in termini di valore:
a) per non meno del 50 per cento del totale, ovvero almeno il 25 per cento del totale nel caso di attività in zona montana, direttamente dall’azienda agricola;
b) per non più del 15 per cento del totale dal libero mercato di distribuzione alimentare;
c) per la quota rimanente:
1) nella misura del 15 per cento del totale, ovvero almeno il 10 per cento nel caso di attività in zona montana, direttamente dall’azienda agricola e/o da prodotti di qualità e territoriali, di cui all’articolo 2, comma 2, lettera e), da aziende agricole e imprese artigiane alimentari la cui produzione è realizzata nel territorio regionale;
2) per la quota restante, da aziende agricole o imprese artigiane alimentari la cui produzione è realizzata ne territorio regionale. ( 40)
3 bis. Omissis ( 41)
3 ter. Per prodotto proveniente direttamente dall’azienda agricola connessa con l’attività agrituristica ai sensi della lettera a) del comma 3, s’intende anche quello proveniente da aziende ad essa collegate in forma societaria cui l’azienda agricola conferisce i prodotti agricoli, purché questi, se di origine animale, siano allevati, macellati e lavorati in Veneto e, se di origine vegetale, coltivati, raccolti e lavorati in Veneto. ( 42)
4. Le percentuali di cui ai commi 3 ( 43) sono calcolate su base annua, tenendo conto dei prezzi di vendita ( 44) praticati nella zona, per la cui rilevazione la Giunta regionale definisce le modalità.
5. Sono considerate produzioni aziendali, ai sensi del comma 4 dell’articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 “Disciplina dell’agriturismo”, i prodotti provenienti dall’esercizio del prelievo venatorio nelle aziende agri-turistico-venatorie di cui all’ articolo 30 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
5 bis. Nell’ambito della quota di produzioni territoriali di cui al comma 3, lettera c), rientrano anche i capi di selvaggina cacciata, in ambito regionale, acquistati o ceduti, ai sensi della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” e delle norme comunitarie vigenti. ( 45)
6. La somministrazione può essere svolta per il numero massimo di posti a sedere previsto dalla SCIA e per il numero massimo annuo di pasti, spuntini e di bevande individuato dal piano agrituristico di cui all’articolo 4. ( 46) ( 47)
6 bis. La somministrazione di pasti e bevande, all’esterno del complesso aziendale in occasione di manifestazioni fieristiche ed eventi di particolare pregio per le eccellenze regionali è svolta con l’utilizzo di materie prime di cui al comma 3, ferma restando l’osservanza delle vigenti norme igienico sanitarie, nel rispetto del numero massimo annuo di pasti, spuntini e bevande individuato dal Piano agrituristico, e previsti dalla SCIA. ( 48)
6 ter. È consentita la preparazione di pasti pronti per l’asporto e la consegna a domicilio svolta con l’utilizzo di materie prime di cui al comma 3, ferma restando l’esclusione delle attività di catering e l’osservanza delle vigenti norme igienico sanitarie, nel rispetto del numero massimo annuo di pasti, spuntini e bevande individuato dal Piano agrituristico, e previsti dalla SCIA. ( 49)
7. omissis ( 50)
8. omissis ( 51)

CAPO IV - Ittiturismo

Art. 9 - Requisiti per l’esercizio dell’attività e piano ittituristico aziendale.
1. Possono svolgere l’attività ittituristica gli imprenditori ittici che:
a) utilizzano la propria abitazione o le proprie strutture aziendali in connessione con l’attività di pesca o acquacoltura;
b) omissis ( 52)
c) hanno superato il corso iniziale di formazione professionale per l’avvio dell’esercizio di attività ittituristica organizzato e gestito da organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 .
2. La sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a) ( 53) del comma 1 è attestata mediante la presentazione del piano ittituristico aziendale.
3. La Giunta regionale, nell’ambito del sistema informativo del settore primario di cui all’ articolo 11 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 , definisce i contenuti obbligatori e le modalità e le procedure di presentazione del piano ittituristico aziendale e i parametri medi di conversione delle produzioni ittiche aziendali, ai fini della determinazione del limite massimo annuo di offerta di pasti e spuntini per le attività di somministrazione. ( 54)
4. omissis ( 55)
Art. 10 - Attività di ittiturismo e limiti.
1. L’attività di ittiturismo, così come definita dalla lettera b) del comma 1 dell’ articolo 2 consiste nel:
a) dare ospitalità in alloggi presso l’abitazione o in apposite strutture aziendali a ciò adibite;
b) somministrare pasti, spuntini e bevande. ( 56)
2. L’attività di ospitalità in camere o in unità abitative o in una loro combinazione e l’attività di somministrazione di pasti, spuntini e bevande anche presso manufatti della tradizione locale, quali i casoni e i capanni, con imbarco su navi aziendali nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 12, sono svolte, per l’attività di ospitalità, nei limiti massimi e secondo le modalità previsti per le attività agrituristiche e, per le attività di somministrazione, per il numero massimo di posti a sedere previsto dall’autorizzazione igienico sanitaria dei locali e per il numero massimo annuo di pasti e spuntini individuato dal piano ittituristico di cui all’articolo 9, comma 3. ( 57) ( 58)
3. I prodotti ittici impiegati per l’attività di somministrazione di pasti e spuntini devono provenire in termini di quantitativo annuo per almeno il cinquanta per cento dalla propria impresa ittica e per la parte restante da prodotti di aziende ittiche del distretto nord Adriatico di cui al decreto ministeriale 27 febbraio 2012 singole o associate, salvo che il comparto sia interessato da stato di crisi dichiarato dalle autorità competenti. ( 59)

CAPO V - Pescaturismo

Art. 11 - Attività di pescaturismo e limiti.
1. L’attività di pescaturismo, così come definita dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2, è svolta a favore di persone imbarcate nella nave adibita alla pesca professionale diverse dall’equipaggio e deve intendersi come attività connessa ( 60) a quella di pesca professionale e consiste nella:
a) pesca mediante l’impiego dei sistemi consentiti dalle norme vigenti;
b) ristorazione effettuata a bordo, mediante l’impiego delle relative attrezzature e cucina, utilizzando i prodotti provenienti dalla propria attività di pesca e acquacoltura, nel rispetto della vigente normativa sull’igiene degli alimenti. ( 61)
2. Possono esercitare l’attività di pescaturismo i pescatori di professione che hanno superato il corso iniziale di formazione professionale per l’avvio dell’esercizio di attività di pescaturismo, organizzato e gestito dagli organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 .
3. L’attività di pesca nell’ambito dell’attività di pescaturismo nelle acque interne e marittime interne deve essere svolta esclusivamente con gli attrezzi consentiti e indicati nel regolamento regionale di cui all’ articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”. ( 62)
4. L’attività di pescaturismo in mare è svolta secondo le modalità definite nell’autorizzazione rilasciata dalla capitaneria di porto del luogo di iscrizione della nave.
Art. 12 - Requisiti per l’attività di pescaturismo.
1. Ai fini dell’esercizio dell’attività di pescaturismo, il pescatore di professione deve essere in possesso di:
a) accertamenti tecnici, verifica delle dotazioni di sicurezza e prova pratica di stabilità di ciascuna delle proprie navi per l’attività di pescaturismo in ore diurne o notturne rilasciati, per il tramite degli uffici dell’ispettorato di porto o della capitaneria di porto territorialmente competenti, da organismo tecnico riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 “Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime”;
b) polizza assicurativa verso i terzi prevista dal Titolo decimo del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 “Codice delle assicurazioni private” e successive modificazioni e integrazioni;
c) titoli previsti per la pesca professionale dal codice della navigazione e dal regolamento per la navigazione interna ovvero patente nautica da diporto, ai sensi dell’articolo 33 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia” e successive modificazioni. ( 63)
2. Il pescatore di professione invia al competente ufficio regionale presso il quale la nave è iscritta nell’apposito registro ai sensi dell’articolo 146, comma terzo, del codice della navigazione, entro trenta giorni dal pagamento, la documentazione comprovante il versamento del premio assicurativo nonché la segnalazione certificata di inizio attività, ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di abilitazione alla navigazione. ( 64)
3. omissis ( 65)
4. Nel caso di navigazione nelle acque delle lagune, è autorizzato l’imbarco di passeggeri in numero superiore a dodici e comunque entro i limiti e secondo quanto previsto dagli accertamenti di cui alla lettera a) del comma 1.
Art. 12 bis - Turismo rurale. (66)
1. Il turismo rurale, come definito dalla lettera a), del comma 2, dell’articolo 2, è l’insieme delle attività svolte all’interno dei beni fondiari nella disponibilità dell’azienda agricola e in rapporto di connessione con la coltivazione del fondo, la silvicoltura e l’allevamento di animali, che ricadono nell’ambito delle seguenti aree:
a) area agricoltura ed enogastronomia: include le attività che concernono la scoperta delle tecniche produttive, la trasformazione dei prodotti primari, i prodotti agricoli tipici e le tradizioni culinarie del territorio regionale;
b) area ambiente naturale, paesaggio, aree protette, inclusi i corsi d’acqua e le aree lagunari: include le pratiche culturali, ricreative e di escursionismo nel territorio aziendale, volte alla sua valorizzazione;
c) area patrimonio architettonico e culturale: include le iniziative culturali di valorizzazione dell’architettura rurale e gentilizia, quali le Ville Venete e i castelli, dei musei rurali e degli altri beni culturali e architettonici legati alla storia e alla cultura rurale, nella disponibilità dell’impresa agricola.
2. Possono esercitare attività di turismo rurale le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, la cui sede operativa sia ubicata nel territorio della Regione del Veneto.
3. Alle attività di turismo rurale, quando svolte da aziende agrituristiche, ittituristiche e pescaturistiche, si applicano le disposizioni in materia di qualificazione della natura del reddito, di applicazione delle disposizioni fiscali nonché di normativa previdenziale e settoriale di cui all’articolo 2, comma 5 e all’articolo 7, comma 2, della legge n. 96 del 2006 “Disciplina dell’agriturismo”.
Art. 12 ter - Fattorie didattiche. (67)
1. Le attività in fattoria didattica, condotte dagli operatori dell’azienda agricola o ittica adeguatamente preparati e formati sulla base di uno specifico Progetto didattico, sono rivolte:
a) alle classi delle scuole di ogni ordine e grado;
b) ai bambini e ai ragazzi con proposte di carattere extrascolastico, attraverso l’organizzazione di laboratori tematici, pomeriggi e doposcuola in fattoria, compleanni ed altri eventi di socializzazione, Settimane e Campi Verdi nei periodi estivi e nelle festività scolastiche;
c) alle famiglie, agli adulti e ai turisti, attraverso momenti di socializzazione intergenerazionale e di conoscenza in campo con percorsi didattici collegati:
1) all’educazione alimentare, per promuovere nelle giovani generazioni e nei cittadini, attraverso una maggiore conoscenza degli alimenti e della loro origine, un’alimentazione equilibrata e uno stile di vita sano;
2) all’educazione ambientale, per sensibilizzare alla conoscenza, al rispetto e alla tutela dell’ambiente, al ritmo della natura ed allo sviluppo sostenibile;
3) all’attività motoria, anche attraverso l’aspetto ludico, e a tutte quelle forme di apprendimento nei nuovi ambiti educativi, come l’educazione civica, richiesti dalla scuola per l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità necessarie per far diventare i ragazzi di oggi cittadini consapevoli di domani.
2. Le fattorie didattiche possono ospitare e collaborare con servizi di supporto alla famiglia per la prima infanzia, autorizzati e accreditati ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali” e con altre esperienze di educazione nella natura già riconosciute dalle specifiche normative e regolamentazioni di riferimento.
3. Presso la Giunta regionale è istituito l’Elenco regionale delle fattorie didattiche attive, che viene aggiornato periodicamente.
4. Alle attività delle fattorie didattiche, quando svolte da aziende agrituristiche, ittituristiche e pescaturistiche, si applicano le disposizioni in materia di qualificazione della natura del reddito nonché di normativa previdenziale e settoriale di cui all’articolo 2, comma 5 e all’articolo 7, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96 “Disciplina dell’agriturismo”.
5. La Giunta regionale definisce le modalità, le procedure e i criteri per l’esercizio dell’attività di fattoria didattica.
Art. 12 quater - Enoturismo e oleoturismo nelle aziende agricole. (68)
1. La presente legge disciplina, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, l’attività di enoturismo o oleoturismo, come definita dalle lettere c) e d) del comma 2 dell’articolo 2, ove esercitata dall’imprenditore agricolo, singolo o associato, in quanto attività agricola connessa ai sensi del terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile.
2. Agli imprenditori agricoli di cui al comma 1, che oltre alle attività di enoturismo o oleoturismo svolgono altresì l’attività di agriturismo, turismo rurale e di fattoria didattica, continuano ad applicarsi anche le relative norme di cui alla presente legge.
3. La Giunta regionale può istituire l’elenco regionale degli operatori che svolgono attività enoturistiche o oleoturistiche, nonché promuovere la formazione teorico pratica, in conformità a quanto previsto dalla normativa statale.

TITOLO II - Funzioni amministrative

CAPO I - Funzioni regionali e delle autonomie locali

Art. 13 - Funzioni della Regione.
1. La Regione esercita le seguenti funzioni:
a) concorso, in conformità alla disciplina di cui alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 “Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea” all’elaborazione e attuazione delle politiche comunitarie e statali di settore, in armonia con il Programma di sviluppo rurale ( 69) e alla gestione delle relative risorse finanziarie;
b) omissis ( 70)
c) promozione e valorizzazione, in Italia e all’estero, delle attività previste dalla presente legge ( 71), nell’ambito degli strumenti previsti dalla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 “Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica” e dalla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 ;
d) omisssis ( 72)
Art. 13 bis - Competenze della Giunta regionale. (73)
1. Fermo quanto previsto dalla presente legge, spetta alla Giunta regionale, in particolare:
a) la verifica e riconoscimento dei requisiti di connessione e prevalenza delle aziende agrituristiche e di connessione per quelle ittituristiche, mediante esame e approvazione rispettivamente del piano agrituristico aziendale e del piano ittituristico aziendale nonché dell’uso dei rispettivi loghi qualora previsti dalla normativa; ( 74)
a bis) la verifica e il riconoscimento dei requisiti per lo svolgimento delle attività di turismo rurale; ( 75)
a ter) la verifica del Progetto didattico aziendale e il riconoscimento dei requisiti per l’esercizio dell’attività di fattoria didattica, nonché dell’uso del logo previsto dalla normativa; ( 76)
b) la promozione di attività di collaborazione con gli altri soggetti pubblici per le funzioni ai medesimi conferite e per il reciproco scambio delle informazioni funzionali al loro rispettivo esercizio; ( 77)
c) la definizione dei criteri di classificazione e del logo delle aziende che esercitano attività di cui alla presente legge, qualora previste e loro classificazione; ( 78)
d) la classificazione delle aziende che svolgono attività agrituristiche con ospitalità; ( 79)
d bis) l’esercizio dell’attività di verifica e monitoraggio a campione, dei requisiti dichiarati in autocertificazione per l’agriturismo, il turismo rurale e le fattorie didattiche; ( 80)
e) omissis;( 81)
f) il rilascio dell’autorizzazione temporanea a derogare al requisito della percentuale dei prodotti aziendali per cause di forza maggiore dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie;
g) la definizione dei parametri medi di conversione delle produzioni agricole e degli allevamenti aziendali ai fini della determinazione del limite massimo annuo di offerta di pasti, spuntini e bevande delle attività di somministrazione di cui all’articolo 8;
g bis) il coordinamento delle politiche di settore con le attività di promozione del turismo; ( 82)
g ter) la programmazione delle iniziative e azioni di sviluppo, valorizzazione e promozione delle attività previste dalla presente legge. ( 83)
Art. 14 - Funzioni delle province.
omissis ( 84)
Art. 15 - Funzioni dei comuni.
1. I comuni esercitano le seguenti funzioni:
a) ricezione della segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per l’esercizio delle attività di cui alla presente legge ( 85) , fatta eccezione per l’attività di pescaturismo, dandone comunicazione alla Giunta regionale. ( 86)
a bis) attività di controllo sul rispetto e mantenimento dei requisiti, delle modalità e condizioni di esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge; ( 87)
a ter) l’attività sanzionatoria di cui all’articolo 28. ( 88)
b) omissis ( 89)

TITOLO III - Disposizioni comuni


CAPO I - Disposizioni edilizie e igienico sanitarie

Art. 16 - Immobili destinati all’agriturismo.
1. Sono utilizzabili per le attività agrituristiche e per le eventuali attività di cui agli articoli 12 bis, 12 ter e 12 quater ( 90) i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell’azienda e non più necessari per le attività di coltivazione, selvicoltura e allevamento nonché per le attività connesse, mentre per le sole attività di degustazione svolte ai sensi dell’articolo 12 quater, si applica l’ articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”. ( 91)
2. L’utilizzazione agrituristica e per le attività di cui agli articoli 12 bis, 12 ter e 12 quater ( 92) non comporta cambio di destinazione d’uso degli edifici e delle superfici censite come rurali.
3. Al fine di consentire di migliorare l’offerta turistica, è consentita la realizzazione di piscine nelle aziende agrituristiche e nelle aziende ittituristiche ubicate in zona agricola, in deroga ai commi 2 e 3 dell’ articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio”.
4. Gli interventi per assicurare la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche di cui al comma 6 dell’articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono effettuati, a esclusione delle aziende agrituristiche ubicate in zona montana e alle aziende agrituristiche la cui ricettività complessiva è pari o inferiore a dieci posti letto ( 93) , nel rispetto delle prescrizioni per le strutture ricettive di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”, anche con opere provvisionali.
4 bis. Agli interventi di natura edilizia effettuati sugli immobili ed i fabbricati destinati all’esercizio dell’attività agrituristica si applicano le disposizioni di cui all’articolo 88 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 . ( 94)
4 ter. Sugli edifici esistenti da destinare ad uso agrituristico sono sempre consentiti gli ampliamenti necessari per gli adeguamenti tecnologici e igienico sanitari nonché per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Tali ampliamenti, nel limite massimo del 10 % del volume esistente e in misura non superiore a 200 mc totali aziendali, sono realizzati esclusivamente in aderenza, sopraelevazione o attraverso la costruzione di volumi interrati o seminterrati negli edifici esistenti, nel rispetto delle disposizioni del piano regolatore comunale, delle vigenti norme urbanistiche, edilizie e igienico-sanitarie, nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”. Gli ampliamenti sono consentiti una sola volta, anche realizzati in più fasi fino al raggiungimento degli incrementi volumetrici complessivamente previsti, purché non abbiano già usufruito di tale facoltà in applicazione di altre disposizioni regionali che ammettevano il medesimo intervento. ( 95)
Art. 17 - Immobili destinati all’ittiturismo.
1. Sono utilizzabili per attività ittituristiche e per le eventuali attività di cui all’articolo 12 bis ( 96) i fabbricati e le strutture attrezzate nella disponibilità dell’azienda, ivi compresi i manufatti della tradizione locale, quali i casoni e i capanni.
2. Per gli interventi edilizi in funzione dell’attività ittituristica in zona agricola, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ovvero, qualora tale attività venga svolta in zona diversa da quella agricola, si applica la normativa vigente in materia edilizia.
3. Gli interventi edilizi in funzione della attività ittituristica in zona agricola di cui al comma 2 sono consentiti:
a) agli imprenditori ittici, in deroga ai requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ;
b) sulla base di un piano aziendale, di cui la Giunta regionale definisce i contenuti e la competenza per il suo esame e approvazione.
4. Gli interventi per assicurare la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche di cui al comma 6 dell’articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono effettuati, a esclusione delle aziende ittituristiche la cui ricettività complessiva è pari o inferiore a dieci posti letto, nel rispetto delle prescrizioni per le strutture ricettive di cui al decreto del ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”, anche con opere provvisionali.
Art. 18 - Norme igienico sanitarie comuni. (97)
1. Le strutture e i locali destinati all’esercizio delle attività di cui alla presente legge, ( 98) devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti in materia.
2. La Giunta regionale, ( 99) può definire specifiche condizioni e modalità di attuazione:
a) delle norme igienico-sanitarie relative a strutture e locali, con riferimento alle particolari caratteristiche degli edifici destinati alle attività di cui alla presente legge ( 100), compresi i manufatti della tradizione locale, quali casoni e capanni, e alle limitate dimensioni delle relative attività svolte;
b) della disciplina in materia di igiene degli alimenti, relativamente all’utilizzazione della cucina e dei locali polifunzionali di trattamento, manipolazione, trasformazione e conservazione, tenendo conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni agricole o ittiche interessate.
3. È comunque consentita la macellazione di avicunicoli ( 101) e piccola selvaggina allevati in azienda in apposita sala di macellazione annessa all’azienda agricola o agrituristica; è altresì consentito il sezionamento in apposito locale annesso all’azienda agricola o agrituristica, registrato ai sensi del reg. (CE) n. 852/2004, delle carni di animali allevati in azienda e macellati presso stabilimenti riconosciuti ai sensi del reg. (CE) n. 853/2004, finalizzato alla somministrazione o alla vendita diretta.
4. Sono sempre consentiti gli interventi edilizi necessari per l’adeguamento alle norme igienico-sanitarie nonché per gli adeguamenti tecnologici per assicurare la conformità alle norme vigenti in materia.
5. Le piscine in dotazione alle aziende agrituristiche o ittituristiche e le eventuali aree benessere ( 102) sono riservati ai soli ospiti che fruiscono dell’ospitalità in alloggio o in spazi aperti; le piscine in dotazione alle aziende agrituristiche o ittituristiche che svolgono attività di somministrazione sono accessibili ai soli clienti e per esse valgono le disposizioni relative alla categoria delle piscine a uso collettivo di cui all’Accordo tra Ministero della salute, regioni e province autonome di Trento e Bolzano del 16 gennaio 2003, rep. Atti n. 1605, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003.
6. Le eventuali aree benessere ( 103) in dotazione alle aziende agrituristiche o ittituristiche sono riservati ai soli ospiti che fruiscono dell’ospitalità in alloggio o in spazi aperti. Per tali aree ( 104) valgono le disposizioni contenute nella legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” e successive modificazioni.
7. All’azienda agrituristica che opera nei limiti di cui al comma 5 dell’ articolo 3 è consentito l’uso della cucina per gli ospiti laddove sia disponibile uno spazio comune adeguato per il consumo dei pasti.

CAPO II - Classificazione e coordinamento informativo

Art. 19 - Classificazione delle aziende che esercitano attività di ospitalità. (105)
1. La Giunta regionale disciplina i requisiti di classificazione degli agriturismi e le modalità di presentazione delle istanze per l’esercizio dell’attività di ospitalità, in conformità alla normativa nazionale.
2. La Giunta regionale provvede altresì a definire i criteri di classificazione delle aziende ittituristiche e pescaturistiche, anche in rapporto ai requisiti di cui al comma 1.
Art. 19 bis - Utilizzo delle denominazioni. (106)
1. Le denominazioni: “agriturismo” o “agricampeggio”, “azienda agrituristica”; “ittiturismo”, “pescaturismo”, “turismo rurale”, “fattoria didattica”, “enoturismo”, “oleoturismo”, come pure l’uso dei marchi e loghi identificativi, sono riservati alle imprese in possesso dei relativi titoli previsti per l’avvio dell’attività, come definiti ai sensi della presente legge.
2. L’uso delle denominazioni di cui al comma 1 e dei rispettivi marchi e loghi, sono obbligatori per identificare l’impresa accanto al nome della stessa, nella cartellonistica, nei materiali promozionali e nei siti internet e di comunicazione, a tutela dell’impresa e del consumatore.
3. Le imprese che esercitano le attività previste dalla presente legge, non possono utilizzare le denominazioni attribuite alle strutture ricettive turistiche di cui alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 , situate nello stesso territorio comunale, né i termini riferiti o riservati da detta legge alle stesse.

Art. 19 ter - Codici identificativi delle aziende che esercitano attività di ospitalità. (107)
1. La Giunta regionale, con regolamento approvato ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”, disciplina le modalità sia di rilascio del codice identificativo regionale (C.I.R.) necessario per acquisire il codice identificativo nazionale (C.I.N.), sia di esposizione del C.I.N. delle aziende che esercitano attività di ospitalità in alloggi ai sensi dell’articolo 6 e in spazi aperti ai sensi dell’articolo 7, in conformità all’articolo 13 ter del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145 “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 20 - Immagine coordinata regionale.
1. Al fine di fornire al turista un’immagine coordinata dell’offerta turistica regionale, le aziende di cui alla presente legge sono tenute ad adottare il simbolo regionale identificativo del turismo veneto di cui alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e il logo identificativo delle attività di cui alla presente legge( 108) , recante la specificazione della tipologia di attività svolta, come definito dalla Giunta regionale che ne stabilisce le modalità d’uso.
Art. 21 - Elenchi delle attività turistiche connesse al settore primario.
Omissis ( 109)
Art. 22 - Informazione ed accoglienza.
1. Ai fini di una maggiore integrazione dell’offerta turistica regionale, gli uffici di informazione e accoglienza turistica di cui all’ articolo 15 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 , sono tenuti a svolgere funzioni di informazione, assistenza e accoglienza turistica anche per quanto concerne le attività previste dalla presente legge ( 110).

CAPO III - Regime autorizzativo, di vigilanza e sanzionatorio

Art. 23 - Riconoscimento. (111)
1. La Giunta regionale provvede alla verifica del possesso dei requisiti per l’esercizio delle attività di cui alla presente legge ( 112), individuando le attività che possono essere svolte nonché i relativi limiti di esercizio. ( 113)
2. Le attività di cui alla presente legge devono essere attivate entro tre anni ( 114) dal riconoscimento ( 115), fatte salve eventuali cause di forza maggiore riconosciute dalle vigenti normative, pena la decadenza del riconoscimento stesso.
Art. 24 - Esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario.
1. L’esercizio delle attività di cui alla presente legge è subordinato alla presentazione della SCIA secondo il modello e le procedure definite dalla Giunta regionale, da trasmettere:
a) al Comune nel cui territorio è ubicata la sede operativa dell’impresa interessata, ad eccezione delle attività di pescaturismo;
b) al competente ufficio regionale presso il quale la nave è iscritta nell’apposito registro ai sensi dell’articolo 146, comma terzo, del codice della navigazione, nel caso delle attività di pescaturismo. ( 116)
2. La Giunta regionale ( 117) e il comune adottano le norme sul procedimento amministrativo concernenti rispettivamente le domande di riconoscimento e le segnalazioni certificate di inizio attività per l’esercizio di attività turistiche connesse al settore primario nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza all’azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. omissis ( 118)
4. Nella SCIA sono indicate le tipologie di attività di cui alla presente legge che si intendono svolgere, i limiti e le modalità di esercizio delle stesse, nonché la dichiarazione della conformità alle comunicazioni presentate alla Giunta regionale ed il possesso dei requisiti richiesti. ( 119)
Art. 25 - Obblighi degli operatori.
1. Chiunque eserciti le attività di cui alla presente legge è tenuto a:
a) richiedere il riconoscimento delle attività che intende esercitare ad esclusione delle attività di cui all’articolo 12 quater;
b) richiedere la classificazione, qualora intenda avviare l’attività di ospitalità, di cui all’articolo 19;
c) esporre il simbolo regionale identificativo del turismo veneto e il logo dell’attività;
d) comunicare all’ente cui è stata presentata la SCIA ogni variazione degli elementi dichiarati nella stessa, nonché l’eventuale sospensione temporanea dell’attività, precisando i motivi e la durata, ovvero comunicare la cessazione dell’attività entro trenta giorni dall’avvenuta cessazione;
e) comunicare alla struttura regionale competente per materia, esclusivamente per via telematica, gli arrivi e le presenze degli ospiti alloggiati ai fini delle rilevazioni statistiche previste dalla legge regionale 29 marzo 2002, n. 8 “Norme sul sistema statistico regionale”;
f) nel caso di attività di somministrazione di pasti, spuntini e bevande, esporre al pubblico e nel menù l’elenco delle pietanze, delle bevande e degli altri prodotti serviti, indicando i relativi prezzi e la provenienza dei prodotti, secondo le categorie di cui al comma 3 dell’articolo 8;
g) nel caso di attività di alloggio, esporre il cartellino contenente il prezzo massimo del pernottamento e dei servizi a esso collegati;
h) nel caso di attività di cui agli articoli 6 e 7, esporre la targa di riconoscimento contenente l’immagine coordinata e la categoria di classificazione;
i) nel caso di attività di cui all’articolo 8, esporre la targa di riconoscimento contenente l’immagine coordinata;
j) richiedere alla Giunta regionale l’eventuale autorizzazione temporanea di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 13 bis. ( 120)
Art. 26 - Attività di controllo e monitoraggio. (121)
1. Le funzioni di controllo e di monitoraggio sull’osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, sono esercitate dai Comuni e dalla Giunta regionale nell’ambito delle rispettive competenze.
2. I Comuni effettuano attività di controllo al fine di verificare la permanenza dei requisiti e il rispetto delle condizioni e modalità per l’esercizio dell’attività, verificando in particolare gli elementi dichiarati in sede di SCIA.
3. La Giunta regionale può svolgere attività di monitoraggio, documentale e in loco, a campione, sulla base di un piano definito attraverso criteri di analisi del rischio.
4. I Comuni e la Giunta regionale effettuano le attività di cui ai commi 1, 2 e 3, anche attraverso la verifica delle informazioni pubblicate sui siti internet aziendali, promozionali e di prenotazione ricettiva, la cui risultanza deve essere pertanto considerata a tutti gli effetti atto di accertamento di cui all’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”.
5. La Giunta regionale, d’ufficio o su segnalazione dei Comuni e previa verifica degli elementi contestati, può procedere al declassamento del livello di classificazione o all’annullamento della classificazione.
6. In relazione alle attività di cui al comma 1, gli incaricati della Regione e del Comune hanno accesso alle strutture finalizzate alle attività cui alla presente legge, ivi compresi i locali di pernottamento nella piena disponibilità del gestore.
7. Al fine di migliorare e ottimizzare le attività di verifica e controllo, i comuni e la Giunta regionale si forniscono reciprocamente le informazioni acquisite nell’esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza.
8. Qualora la Giunta regionale rilevi la mancanza di presenze turistiche per un anno consecutivo in una struttura ricettiva, il Comune, su segnalazione della Giunta regionale, verifica il rispetto del periodo di apertura della struttura con apposito sopralluogo.
Art. 27 - Perdita dei requisiti e divieto di esercizio dell’attività.
1. La perdita dei requisiti per l’esercizio delle attività di cui alla presente legge ( 122) comporta la revoca del riconoscimento e l’immediata chiusura dell’attività. ( 123)
2. Non possono esercitare attività di cui alla presente legge ( 124) coloro che versano, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, nelle condizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”.
Art. 27 bis - Sviluppo delle attività disciplinate dalla presente legge. (125)
1. La Regione, compatibilmente con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, valorizza e sostiene le attività di cui alla presente legge, in particolare attraverso:
a) interventi e progetti di promozione e valorizzazione;
b) attività di studio, ricerca e sperimentazione.
Art. 28 – Violazioni e sanzioni amministrative. (126) (127)
1. Chiunque eserciti le attività di cui alla presente legge ( 128) in assenza di presentazione di segnalazione certificata di inizio attività o in regime di sospensione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro settemila oltre all’immediata chiusura dell’attività.
2. I titolari di aziende agrituristiche o ittituristiche sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro cinquemila qualora impieghino soggetti esterni all’impresa per attività e servizi afferenti l’ospitalità e la somministrazione.
3. I titolari di aziende agrituristiche o ittituristiche che in sede di controllo risultino superare il numero massimo di posti letto, di persone ospitabili in spazi aperti ovvero risultino superare il numero massimo annuo di pasti, spuntini e di bevande individuati dal piano agrituristico o ittituristico aziendale e oggetto di SCIA, sono soggetti a una sanzione amministrativa secondo i seguenti scaglioni:
a) fino a dieci unità, euro cinquanta per ogni unità di superamento;
b) da undici a venti unità, euro cento per ogni unità di superamento oltre le dieci unità;
c) oltre venti unità, euro duecentocinquanta per ogni unità di superamento oltre le venti unità.
4. I titolari di aziende agrituristiche o ittituristiche sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria di euro cinquemila qualora non rispettino le percentuali di provenienza dei prodotti, secondo quanto stabilito rispettivamente dall’articolo 8 e dall’articolo 10, comma 3. ( 129)
5. È applicata la sanzione amministrativa da euro duecentocinquanta a euro duemilacinquecento nei casi:
a) di utilizzo delle piscine e dei centri e aree ( 130) benessere in dotazione alle aziende agrituristiche o ittituristiche non conforme a quanto previsto dal comma 5 dell’ articolo 18;
b) di apertura o utilizzo dei centri e aree ( 131) benessere in dotazione alle aziende agrituristiche o ittituristiche non conforme a quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 18;
c) di utilizzo da parte delle aziende agrituristiche o ittituristiche, di denominazioni o classificazioni, simbolo regionale identificativo del turismo veneto, o logo delle relative attività, non conformi rispettivamente ai sensi degli articoli 19, 19 bis e 20; ( 132)
d) di non adempimento a uno degli obblighi previsti dall’ articolo 25;
e) di superamento del periodo massimo di sospensione temporanea dell’attività agrituristica di cui al comma 6 dell’ articolo 5;( 133)
f) di mancato rispetto delle indicazioni e dei prezzi di cui alla lettera f) e alla lettera g), e alla lettera h) comma 1, dell’articolo 25; ( 134)
g) di rifiuto ingiustificato per l’accesso alla struttura agli incaricati dell’esercizio ( 135) delle funzioni di cui al comma 1 ( 136) dell’ articolo 26.
6. L’esercizio dell’attività di pescaturismo è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro cinquemila qualora nell’attività di ristorazione non venga rispettata la previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell’ articolo 11.
7. L’esercizio delle attività di turismo rurale è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro centocinquanta a euro millecinquecento qualora svolto in difformità dai requisiti e modalità definiti dalla Giunta regionale.
8. L’esercizio dell’attività di fattoria didattica è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro centocinquanta a euro millecinquecento qualora svolto in difformità dai requisiti e modalità definiti dalla Giunta regionale. ( 137)
8 bis. L’esercizio dell’attività enoturistica è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da euro centocinquanta a euro millecinquecento qualora non vengano rispettati i requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 12 marzo 2019;
b) di euro cinquemila qualora non siano rispettati i requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 12 marzo 2019. ( 138)
8 ter. L’esercizio dell’attività oleoturistica è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da euro centocinquanta a euro millecinquecento qualora non vengano rispettati i requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 gennaio 2022;
b) di euro cinquemila qualora non siano rispettati i requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 26 gennaio 2022. ( 139)
9. Qualora una delle violazioni di cui ai commi 2, 4, 5, 7 e 8 è reiterata:
a) nei dodici mesi successivi alla prima infrazione, le relative sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate nell’importo massimo e il comune ( 140) dispone, quale sanzione accessoria, l’immediata sospensione dell’attività dell’azienda per un periodo di sei mesi decorrenti dalla notifica della relativa violazione;
b) per la seconda volta nei ventiquattro mesi successivi alla prima infrazione, il comune ( 141) applica le sanzioni amministrative pecuniarie nell’importo massimo e dispone, quale sanzione accessoria, la chiusura dell’attività dell’azienda per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla notifica della relativa violazione.
10. Qualora una delle violazioni di cui al comma 3 è reiterata:
a) nei dodici mesi successivi alla prima infrazione, le relative sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate nell’importo doppio e il comune ( 142) dispone, quale sanzione accessoria, l’immediata sospensione dell’attività dell’azienda per un periodo di sei mesi decorrenti dalla notifica della relativa violazione;
b) per la seconda volta nei ventiquattro mesi successivi alla prima infrazione, le relative sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate nell’importo doppio e il comune ( 143) dispone, quale sanzione accessoria, la chiusura dell’attività dell’azienda per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla notifica della relativa violazione.
11. La reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta.
12. All’applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo sono delegati i comuni nel cui territorio sono accertate le trasgressioni, che vi provvedono ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale. ( 144)

TITOLO IV - Disposizioni finali e transitorie

CAPO I - Disposizioni finali, transitorie e di abrogazione

Art. 29 - Esclusione dell’applicazione della disciplina in materia di esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
1. Alle attività di cui alla ( 145) presente legge non si applica la disciplina di cui alla legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”, fatte salve le disposizioni in materia di:
a) assaggio gratuito di prodotti di cui alla lettera a) del comma 1 dell’ articolo 3;
b) limitazione alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche di cui all’articolo 6, informazione e promozione della consapevolezza dei rischi conseguenti all’abuso di bevande alcoliche di cui all’ articolo 7 e le sanzioni di cui all’ articolo 32.
Art. 30 - Norme transitorie. (146)
1. I soggetti già iscritti all’elenco degli operatori agrituristici di cui all’ articolo 9, della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica” alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti d’ufficio negli elenchi provinciale e regionale e possono continuare a svolgere l’attività secondo le modalità e nei limiti oggetto dell’autorizzazione all’esercizio rilasciata ai sensi della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 .
2. Entro tre anni dall’entrata in vigore della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo”, a pena di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio, i soggetti di cui al comma 1 adeguano la propria attività e le relative strutture e dotazioni alle disposizioni della presente legge. ( 147)
3. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le modalità e le procedure per il trasferimento tra Regione e province delle informazioni anagrafiche, strutturali e di ordinamento colturale relative alle aziende agrituristiche di cui al comma 1.
4. Ai procedimenti amministrativi pendenti presso le province e presso i comuni alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 .
5. Gli imprenditori ittici che già esercitano attività di ittiturismo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti d’ufficio agli elenchi provinciale e regionale e sono tenuti a:
a) attenersi ai limiti di esercizio dell’attività di ittiturismo come previsti all’ articolo 10;
b) presentare il piano ittituristico aziendale alla provincia entro centottanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento deliberativo della Giunta regionale di cui al comma 3 dell’ articolo 9, con il quale si definiscono i contenuti obbligatori dei piani aziendali;
c) conformarsi alle norme igienico sanitarie di cui all’ articolo 18 entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, previo rilascio dei titoli abilitativi all’intervento.
6. La provincia dispone la chiusura delle attività ittituristiche in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di decorrenza dei termini definiti alle lettere b) e c) del comma 5, nonché nel caso di non riconoscimento del piano ittituristico aziendale.
7. Restano confermate e conservano validità per tre anni dalla data del loro rilascio o ultimo rinnovo, le autorizzazioni per l’attività di pescaturismo già rilasciate o rinnovate prima dell’entrata in vigore della presente legge.
8. Gli imprenditori ittici e i pescatori di professione che all’entrata in vigore della presente legge già esercitano rispettivamente l’attività di ittiturismo o pescaturismo sono tenuti a iscriversi e superare il primo corso di formazione professionale di cui rispettivamente all’ articolo 9 e all’ articolo 11; la mancata iscrizione, salvo cause di forza maggiore accertate dalla Giunta regionale o il non superamento del corso di formazione comportano il provvedimento di sospensione dell’esercizio dell’attività.
9. La commissione consiliare competente esprime il proprio parere, ove previsto dalla presente legge, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della proposta di provvedimento della Giunta regionale, trascorsi i quali si prescinde dal parere.
Art. 31 - Norme di abrogazione.
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono o restano abrogati:
a) la legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica”, come modificata da:
  1. 1) articolo 65 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 ;
  2. 2) articolo 33 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 ;
  3. 3) articolo 5 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 ;
  4. 4) articolo 26 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 ;

b) il regolamento regionale 12 settembre 1997, n. 2 “Regolamento di attuazione della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica” ”;
c) la lettera b) del comma 1 dell’articolo 124, l’articolo 126, l’articolo 127, come modificato dall’articolo 6 della legge regionale 3 ottobre 2003, n. 20 e dalla lettera f) del comma 1 dell’articolo 64 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 , le parole “e delle attività pescaturismo” della rubrica dell’articolo 128, le parole “e di pescaturismo” del comma 1 dell’articolo 128 e le parole “e pescaturismo” della rubrica della sezione II del capo II del titolo III, della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 ;
d) la lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”.




Note

( 1) Titolo così sostituito da comma 1 art.1 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 . In precedenza titolo sostituito da comma 1 art. 26 legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 .
( 2) Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 art. 30 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 “Ai procedimenti amministrativi in corso all’entrata in vigore della presente legge (con ciò intendesi la legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 ) e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.”.
( 3) Alinea così modificata da comma 1 art. 2 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 che ha sostituito le parole: “disciplina, quali attività turistiche connesse al settore primario, l’agriturismo, il pescaturismo e l’ittiturismo, il turismo rurale e le fattorie didattiche, espressioni dell’offerta turistica e della multifunzionalità del settore primario” con le seguenti: “disciplina le attività di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo, quali espressioni della multifunzionalità e dell’offerta turistica del settore primario”. In precedenza alinea modificata da lett. a) comma 1 art. 1 legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 che ha inserito le parole “, il turismo rurale e le fattorie didattiche,” dopo le parole: “l’agriturismo, il pescaturismo e l’ittiturismo”.
( 4) Lettera modificata da comma 2 art. 2 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 che ha soppresso la parola: “aziendali”.
( 5) Lettera modificata da comma 3 art. 2 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 che ha inserito dopo le parole: “cultura contadina” le seguenti: “, della vita rurale”.
( 6) Lettera sostituita da comma 4 art. 2 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 . In precedenza lettera inserita da lett. b) comma 1 art. 1 legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 .
( 7) Lettera inserita da comma 5 art. 2 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 .
( 8) Comma modificato da comma 6 art. 2 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 che ha soppresso le parole: “i seguenti soggetti”.
( 9) Comma modificato da comma 1 art. 22 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 che ha soppresso le parole “le province”.
( 10) Alinea modificata da comma 1 art. 3 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 che ha soppresso le parole: “per attività turistiche connesse al settore primario”.
( 11) Lettera modificata da comma 2 art. 3 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 che ha sostituito le parole: “del bestiame” con le seguenti: “di animali”.
( 12) Lettera così sostituita da lett. a) comma 1 art. 2 legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 .
( 13) Lettera così sostituita da lett. b) comma 1 art. 2 legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 .
( 14) Comma sostituito da comma 2 art. 3 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 . In precedenza art. 2 legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 .
( 15) Lettera sostituita da comma 1 art. 4 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 .
( 16) Lettera sostituita da comma 2 art. 4 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 .
( 17) Comma inserito da comma 1 art. 3 legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 .
( 18) Comma abrogato da comma 3 art. 4 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 . In precedenza comma aggiunto da comma 1 art. 52 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 .
( 19) Comma modificato da comma 4 art. 4 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 che ha inserito dopo la parola: “professionale” le seguenti: “nonché eventuali deroghe” e alla fine ha aggiunto le seguenti: “, alla conoscenza di alcune tematiche turistiche e alla gestione degli ospiti”.
Comma così sostituito da comma 2 art. 3 legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 .
( 20) Alinea modificata da comma 5 art. 4 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 che ha sostituito le parole: “Il requisito della prevalenza di cui alla lettera d) del comma 1 non è richiesto qualora:” con le seguenti: “L’attività agricola si considera comunque prevalente qualora:”.
( 21) Lettera così modificata da comma 3 art. 3 legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 che ha sostituito la parola “sei” con la parola “dieci”.
( 22) Lettera modificata da comma 6 art. 4 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 che ha sostituito la parola: “azienda” con la seguente: “impresa” e ha sostituito le parole: “alle lettere a), b) e c) del” con le seguenti: “al”.
( 23) Comma sostituito da comma 7 art. 4 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 .
( 24) Comma sostituito da comma 8 art. 4 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 . In precedenza comma modificato da comma 4 art. 3 legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 che ha inserito dopo le parole “a quello impiegato nell’attività agrituristica” le parole “e nelle attività di cui alle lettere 0a) e 0b) del comma 2 dell’articolo 2.”.
( 25) Comma modificato da comma 1 art. 5 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 che ha sostituito le parole: “l’azienda dell’impresa agricola” con le seguenti: “l’attività agricola”.
( 26) Comma abrogato da comma 2 art. 22 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 . In precedenza inserito da comma 1 art. 4 legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 .
( 27) Comma modificato da comma 2 art. 5 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 che ha sostituito le parole “alle attività di cui alle lettere 0a) e 0b) del comma 2 dell’articolo 2 e quelle dedicate all’attività agricola”, con le parole: “alle attività di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 2 e quelle dedicate all’attività agricola”. In precedenza comma modificato da comma 2 art. 4 legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 che ha inserito dopo le parole “le giornate di lavoro dedicate all’attività agrituristica” le parole “e alle attività di cui alle lettere 0a) e 0b) del comma 2 dell’articolo 2”.
( 28) Comma abrogato da comma 2 art. 22 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
( 29) Articolo sostituito da comma 1 art. 6 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 . In precedenza articolo modificato da comma 1 art. 5 legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 .
( 30) Comma modificato da comma 1 art. 7 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 che ha sostituito le parole: “trenta posti letto” con le seguenti: “quarantacinque posti letto”.
( 31) Comma sostituito da comma 2 art. 7 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 .
( 32) Comma modificato da comma 1 art. 8 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 che ha sostituito le parole: “Gli agricampeggi possono anche disporre di unità abitative mobili quali tende, roulotte o caravan, autocaravan o camper per la sosta e il soggiorno di turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.” con le seguenti: “Gli agricampeggi possono anche disporre di unità abitative mobili per la sosta e il soggiorno di turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento, quali tende, roulotte o caravan, autocaravan, camper, casette mobili, anche eventualmente a forma di botte o altre tipologie, purché in sintonia con l’ambiente rurale e prive di impianti o strutture fisse.”.
( 33) Comma modificato da comma 2 art. 8 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 che ha sostituito le parole: “trenta persone” con le seguenti: “quarantacinque persone e di trenta piazzole”.
( 34) Comma inserito da comma 3 art. 8 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 .
( 35) Comma abrogato da comma 4 art. 8 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 .
( 36) Comma modificato da comma 5 art. 8 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 che ha sostituito le parole: “all’aperto, dalla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”” con le seguenti: “turistiche all’aperto”.
( 37) Comma aggiunto da comma 6 art. 8 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 .
( 38) Comma abrogato da comma 1 art. 9 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 . In precedenza comma modificato da comma 1 art. 6 legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 che ha inserito dopo la parola “pasti” la parola “, spuntini”.
( 39) Comma sostituito da comma 2 art. 9 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 . In precedenza comma modificato da comma 2 art. 6 legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 che ha inserito dopo la parola “pasti” la parola “, spuntini”.
( 40) Comma sostituito da comma 3 art. 9 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 . In precedenza comma modificato da comma 3 art. 6 legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 che ha sostituito le parole “per almeno il cinquanta per cento del totale ovvero almeno il venticinque per cento del totale” con le parole “per almeno il sessantacinque per cento del totale ovvero almeno il trentacinque per cento del totale”.
( 41) Comma abrogato da comma 4 art. 9 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 . In precedenza comma inserito da comma 2 art. 7 legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 .
( 42) Comma inserito da comma 2 art. 7 legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 .
( 43) Comma modificato da comma 5 art. 9 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 che ha abrogato le parole: “e 3 bis”. In precedenza comma modificato da comma 3 art. 7 legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 che ha sostituito le parole “di cui al comma 3” con le parole “di cui ai commi 3 e 3 bis”.
( 44) Comma così modificato da comma 4 art. 6 legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 che ha soppresso le parole “al dettaglio”.
( 45) Comma inserito da comma 6 art. 9 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 .
( 46) Comma modificato da comma 7 art. 9 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 che ha sostituito le parole: “dall’autorizzazione igienico sanitaria dei locali” con le seguenti: “dalla SCIA”. In precedenza comma sostituito da comma 5 art. 6 legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 .
( 47) Ai sensi dell’art. 28 comma 1 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 la definizione, disposta dalla suddetta legge, del limite massimo annuo di offerta delle attività di somministrazione opera a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di definizione dei parametri medi di convenzione delle produzioni agricole (art. 4 comma 1 bis) e ittiche (art. 9 comma 3) nelle more continua a trovare applicazione la disciplina della somministrazione di cui al comma 2 dell’articolo 5 e ai commi 6 e 7 dell’articolo 8 per le attività di agriturismo e di cui al comma 2 dell’articolo 10 per le attività di ittiturismo della legge previgente.
( 48) Comma inserito da comma 8 art. 9 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 .
( 49) Comma inserito da comma 8 art. 9 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 . Ai sensi del comma 9 dell’art. 9 della legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 “La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità, le procedure e i criteri per l’esercizio delle attività di cui ai commi 6 bis e 6 ter dell’articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario” nonché l’elenco delle manifestazioni fieristiche ed eventi di particolare pregio per le eccellenze regionali.”.
( 50) Comma soppresso da comma 6 art. 6 legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 .
( 51) Comma soppresso da comma 6 art. 6 legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 .
( 52) Lettera soppressa da comma 1 art. 7 legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 .
( 53) Comma così modificato da comma 2 art. 7 legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 che ha sostituito le parole “La sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b)” con le parole “La sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a)”.
( 54) Comma sostituito da comma 3 art. 22 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 . In precedenza modificato da comma 3 art. 7 legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 che ha sostituito le parole “i contenuti obbligatori ivi compresi i criteri per il computo del tempo lavoro e dei quantitativi di produzione relativi alle attività ittituristiche rispetto a quelle di pesca o acquacoltura e le modalità e le procedure di presentazione del piano ittituristico aziendale alle province.” con le parole “i contenuti obbligatori e le modalità e le procedure di presentazione del piano ittituristico aziendale alle province e i parametri medi di conversione delle produzioni ittiche aziendali ai fini della determinazione del limite massimo annuo di offerta di pasti e spuntini per le attività di somministrazione.”.
( 55) Comma soppresso da comma 4 art. 7 legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 .
( 56) Lettera così sostituita da comma 1 art. 8 legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 .
( 57) Comma così sostituito da comma 2 art. 8 legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 .
( 58) Ai sensi dell’art. 28 comma 1 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 la definizione del limite massimo annuo di offerta delle attività di somministrazione opera a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di definizione dei parametri medi di conversione delle produzioni agricole e degli allevamenti aziendali (art. 4 comma 1 bis, agriturismo) e dei parametri medi di conversione delle produzioni ittiche aziendali (art. 9 comma 3, ittiturismo).
( 59) Comma così modificato da comma 3 art. 8 legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 che ha aggiunto dopo le parole “di somministrazione di pasti” le parole “e spuntini” e dopo le parole: “aziende ittiche venete” le parole “aziende ittiche del distretto nord Adriatico di cui al decreto ministeriale 27 febbraio 2012”.
( 60) Comma così modificato da comma 1 art. 9 legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 che ha soppresso le parole “e non prevalente rispetto”.
( 61) Lettera così modificata da comma 2 art. 9 legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 che ha aggiunto alla fine “, nel rispetto della vigente normativa sull’igiene degli alimenti”.
( 62) Comma modificato da comma 4 art. 22 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 che ha sostituito le parole: “nei regolamenti provinciali di cui all’articolo 25” con le parole: “nel regolamento regionale di cui all’articolo 7”.
( 63) Comma così sostituito da comma 1 art. 10 legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 .
( 64) Comma sostituito da lett. a) comma 5 art. 22 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 . In precedenza modificato da comma 2 art. 10 legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 che ha soppresso le parole “, comprensivo di ciascuno dei due anni successivi a quello di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività”.
( 65) Comma abrogato da lett. b) comma 5 art. 22 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
( 66) Articolo sostituito da comma 1 art. 10 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 . Ai sensi del comma 2 dell’art. 10 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 “La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità, le procedure e i criteri per l’esercizio dell’attività di turismo rurale.”. In precedenza articolo inserito da comma 1 art. 11 legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 .
( 67) Articolo inserito da comma 1 art. 11 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 .
( 68) Articolo inserito da comma 1 art. 11 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 .
( 69) Lettera modificata da comma 1 art. 12 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 che ha soppresso le parole: “di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS)”.
( 70) Lettera abrogata da comma 6 art. 22 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 . In precedenza modificata da comma 1 art.12 legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 che ha aggiunto alla fine le parole “e per il reciproco scambio delle informazioni funzionali al loro rispettivo esercizio”.
( 71) Lettera modificata da comma 2 art. 12 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 .
( 72) Lettera abrogata da comma 6 art. 22 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
( 73) Articolo inserito da comma 7 art. 22 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
( 74) Lettera modificata da comma 1 art. 13 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 che ha aggiunto dopo la parola: “aziendale” le seguenti: “nonché dell’uso dei rispettivi loghi qualora previsti dalla normativa;”.
( 75) Lettera inserita da comma 2 art. 13 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 .
( 76) Lettera inserita da comma 2 art. 13 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 .
( 77) Lettera sostituita da comma 3 art. 13 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 .
( 78) Lettera modificata da comma 4 art. 13 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 che ha sostituito le parole: “attività turistiche connesse con il settore primario” con le seguenti: “attività di cui alla presente legge, qualora previste”.
( 79) Lettera sostituita da comma 5 art. 13 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23
( 80) Lettera inserita da comma 6 art. 13 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 .
( 81) Lettera soppressa da comma 7 art. 13 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 .
( 82) Lettera inserita da comma 8 art. 13 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 .
( 83) Lettera inserita da comma 8 art. 13 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 .
( 84) Articolo abrogato da comma 1 art. 14 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 .
( 85) Lettera modificata da comma 1 art. 15 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 che ha sostituito le parole: “delle attività turistiche connesse con il settore primario” con le seguenti: “delle attività di cui alla presente legge”.
( 86) Lettera modificata da comma 8 art. 22 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 che alla fine ha aggiunto le parole: “, dandone comunicazione alla Giunta regionale”. In precedenza modificata da lett. a) comma 1 art. 14 legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 che ha sostituito le parole “per l’esercizio delle attività agrituristiche e ittituristiche” con le parole “per l’esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario, fatta eccezione per l’attività di pescaturismo.”.
( 87) Lettera inserita da comma 2 art. 15 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 .
( 88) Lettera inserita da comma 2 art. 15 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 .
( 89) Lettera soppressa da lett. b) comma 1 art. 14 legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 .
( 90) Comma modificato da comma 1 art. 16 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 che ha sostituito le parole: “all’articolo 12 bis, lettere a), b) e c)” con le seguenti: “agli articoli 12 bis, 12 ter e 12 quater”. In precedenza modificato da comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 che ha aggiunto dopo le parole “per le attività agrituristiche” le parole “e per le eventuali attività di cui all’articolo 12 bis”; e modificato da comma 1 art. 42 legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 che dopo le parole: “12 bis” ha aggiunto parole: “lettere a), b) e c)”.
( 91) Comma modificato da comma 1 art. 16 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 che ha sostituito le parole: “, mentre per le attività di cui alla lettera d) si applica l’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”” con le seguenti: “, mentre per le sole attività di degustazione svolte ai sensi dell’articolo 12 quater, si applica l’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio””. In precedenza comma modificato da comma 1 art. 42 legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 che ha aggiunto le parole “mentre per le attività di cui alla lettera d) si applica l’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.”.
( 92) Comma modificato da comma 2 art. 16 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 che ha sostituito le parole: “le eventuali attività di cui all’articolo 12 bis” con le seguenti: “le attività di cui agli articoli 12 bis, 12 ter e 12 quater”. In precedenza comma così modificato da comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 che ha aggiunto dopo le parole “L’utilizzazione agrituristica” le parole: “e per le eventuali attività di cui all’articolo 12 bis”.
( 93) Comma così modificato da comma 3 dell’articolo 15 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 che ha sostituito le parole “la cui ricettività complessiva è pari o inferiore a sei posti letto” con le parole “la cui ricettività complessiva è pari o inferiore a dieci posti letto”.
( 94) Comma aggiunto da comma 3 art. 16 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 .
( 95) Comma aggiunto da comma 1 art. 8 legge regionale 05 novembre 2024, n. 27 .
( 96) Comma così modificato da comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 che ha aggiunto dopo le parole “per attività ittituristiche” le parole “e per le eventuali attività di cui all’articolo 12 bis”.
( 97) Rubrica sostituita da comma 1 art. 17 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 . In precedenza articolo sostituito da comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 .
( 98) Comma modificato da comma 2 art. 17 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 che ha sostituito le parole: “dell’attività agrituristica o ittituristica” con le seguenti: “delle attività di cui alla presente legge,”.
( 99) Comma modificato da comma 3 art. 17 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 che ha soppresso le parole: sentita la competente commissione consiliare, ai sensi dell’articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 96.
( 100) Lettera modificata da comma 4 art. 17 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 che ha sostituito le parole: “alle attività agrituristiche e ittituristiche” con le seguenti: “alle attività di cui alla presente legge”.
( 101) Comma modificato da comma 5 art. 17 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 che ha sostituito le parole: “pollame, lagomorfi” con le seguenti: “avicunicoli”.
( 102) Comma modificato da comma 6 art. 17 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 che ha sostituito le parole: “gli eventuali centri benessere” con le seguenti: “le eventuali aree benessere”.
( 103) Comma modificato da lett. a) comma 7 art. 17 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 che ha sostituito le parole: “Gli eventuali centri benessere” con le seguenti: “Le eventuali aree benessere”.
( 104) Comma modificato da lett. b) comma 7 art. 17 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 che ha sostituito la parola: “centri” con la seguente: “aree”.
( 105) Articolo sostituito da comma 1 art. 18 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 . Ai sensi di cui al comma 2 dell’art. 30 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 “Le imprese agrituristiche, già formalmente riconosciute e classificate alla data di entrata in vigore della presente legge, si adeguano a quanto previsto all’articolo 19 e all’articolo 19 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 , come sostituito e inserito dalla presente legge, entro due anni dalla data di adozione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1 dei medesimi articoli.”. In precedenza modificato da comma 1 e comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 .
( 106) Articolo inserito da comma 1 art. 19 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 . Ai sensi di cui al comma 2 dell’art. 30 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 “Le imprese agrituristiche, già formalmente riconosciute e classificate alla data di entrata in vigore della presente legge, si adeguano a quanto previsto all’articolo 19 e all’articolo 19 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 , come sostituito e inserito dalla presente legge, entro due anni dalla data di adozione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1 dei medesimi articoli.”.
( 107) Articolo inserito da comma 1 art. 4 della legge regionale 18 giugno 2024, n. 13 .
( 108) Comma modificato da comma 1 art. 20 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 che ha sostituito le parole: “ legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e il logo delle attività turistiche connesse al settore primario” con le seguenti: “ legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e il logo identificativo delle attività di cui alla presente legge”.
( 109) Articolo abrogato da comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 .
( 110) Comma modificato da comma 1 art. 21 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 che ha sostituito le parole: “di cui all’articolo 20 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 ” con le seguenti: “di cui all’articolo 15 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 ” e le parole: “le attività turistiche connesse al settore primario” sono sostituite dalle seguenti: “le attività previste dalla presente legge”.
( 111) Rubrica sostituita da lett. a) comma 9 art. 22 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
( 112) Comma modificato da comma 1 art. 22 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 che ha sostituito le parole: “attività turistiche connesse al settore primario” con le seguenti: “attività di cui alla presente legge”.
( 113) Comma modificato da lett. b) comma 9 art. 22 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 che ha sostituito le parole: “La provincia” con le seguenti: “La Giunta regionale”.
( 114) Comma modificato da comma 2 art. 22 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 che ha sostituito le parole: “Le attività turistiche connesse al settore primario devono essere attivate entro due anni” con le seguenti: “Le attività di cui alla presente legge devono essere attivate entro tre anni”.
( 115) Comma modificato da lett. c) comma 9 art. 22 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 che ha soppresso la parola: “provinciale”.
( 116) Comma sostituito da comma 1 art. 23 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 . In precedenza comma modificato da art. 20 e art. 22 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 .
( 117) Comma modificato da lett. b) comma 10 art. 22 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 che ha sostituito le parole: “La provincia” con le seguenti: “La Giunta regionale”.
( 118) Comma abrogato da lett. c) comma 10 art. 22 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
( 119) Comma sostituito da comma 2 art. 23 legge regionale 2022, n. 23. In precedenza comma modificato da lett. d) comma 10 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 che ha sostituito le parole: “alla provincia” con le seguenti: “alla Giunta regionale”. In precedenza modificato da comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 che ha sostituito le parole “piano aziendale come approvato dalla provincia” con le parole “piano aziendale come presentato alla provincia”.
( 120) Comma sostituito da comma 1 art. 24 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 . In precedenza comma modificato da art. 21 e art. 22 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 .
( 121) Articolo sostituito da comma 1 art. 25 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 . In precedenza modificato da art. 22 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 , e da art. 22 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 .
( 122) Comma modificato da comma 1 art. 26 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 che ha sostituito le parole: “delle attività turistiche connesse al settore primario” con le seguenti: “delle attività di cui alla presente legge”.
( 123) Comma così modificato da comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 che ha sostituito le parole “e la conseguente cancellazione dagli elenchi” con le parole “e l’immediata chiusura dell’attività”.
( 124) Comma modificato da comma 2 art. 26 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 che ha sostituito le parole: “attività turistiche connesse al settore primario” con le seguenti: “attività di cui alla presente legge”.
( 125) Articolo sostituito da comma 1 art. 27 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 . In precedenza articolo inserito da comma 1 art. 7 legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 .
( 126) Rubrica sostituita da comma 1 art. 28 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 . In precedenza articolo sostituito da comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 .
( 127) Si riportano le disposizioni di cui al comma 2, 3 e 4 dell’articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 medesima: “Art. 28 - Sanzioni amministrative.
2. I titolari di aziende agrituristiche o ittituristiche sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro cinquemila:
a) qualora non rispettino l’obbligo della comunicazione preventiva di cui alla lettera b) del comma 7 dell’articolo 8;
b) qualora impieghino soggetti esterni all’impresa per attività e servizi afferenti l’ospitalità e la somministrazione.
3. I titolari di aziende agrituristiche o ittituristiche che in sede di controllo risultino superare il numero massimo di posti letto, di persone ospitabili in spazi aperti, ovvero risultino superare il numero massimo di posti a sedere, sono soggetti a una sanzione amministrativa di euro duecentocinquanta moltiplicata per il numero di persone ospitate e per il numero di posti a sedere superiore a quello oggetto della SCIA di cui all’articolo 24.
4. I titolari di aziende agrituristiche o ittituristiche che in sede di controllo risultino superare il numero massimo di giornate di attività, come oggetto della segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 24, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria di euro duemilacinquecento moltiplicata per il numero di giornate di attività superiore a quello consentito.”
Tali disposizioni continuano ad applicarsi: a) per effetto del comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 , relativamente ai commi 2, 3 e 4, fino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di definizione dei parametri medi di conversione delle produzioni agricole (articolo 4 comma 1 bis) e ittiche (articolo 9 comma 3) ai fini della determinazione del limite massimo annuo di offerta delle attività di somministrazione;
b) per effetto del comma 3 dell’articolo 28 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 , relativamente ai commi 2, 3 e 4, ai titolari delle attività di agriturismo ed ittiturismo che continuano ad avvalersi delle norme transitorie di cui all’articolo 30 della legge regionale 20 agosto 2012, n. 28 ;
( 128) Comma modificato da comma 2 art. 28 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 che ha sostituito le parole: “le attività turistiche connesse al settore primario” con le seguenti: “le attività di cui alla presente legge”.
( 129) Comma sostituito da comma 3 art. 28 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 .
( 130) Lettera modificata da comma 4 art. 28 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 che ha aggiunto dopo le parole: “dei centri” le seguenti: “e aree”.
( 131) Lettera modificata da comma 4 art. 28 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 che ha aggiunto dopo le parole: “dei centri” le seguenti: “e aree”.
( 132) Lettera sostituita da comma 5 art. 28 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 .
( 133) Lettera modificata da comma 6 art. 28 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 che ha sostituito le parole: “comma 3” con le seguenti: “comma 6”.
( 134) Lettera modificata da comma 7 art. 28 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 che ha aggiunto dopo le parole: “alla lettera f) e alla lettera g)” le seguenti: “e alla lettera h)”.
( 135) Lettera modificata da lett. a) comma 13 art. 22 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 che ha sostituito le parole: “della provincia per l’esercizio” con le seguenti: “dell’esercizio”.
( 136) Lettera modificata da comma 8 art. 28 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 che ha sostituito le parole: “delle funzioni di vigilanza, ai sensi del comma 1” con le seguenti: “delle funzioni di cui al comma 1”.
( 137) Comma modificato da comma 9 art. 28 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 che ha soppresso le parole: “in materia di comunicazione, didattica, aggiornamento e sicurezza dei visitatori”.
( 138) Comma inserito da comma 10 art. 28 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 .
( 139) Comma inserito da comma 10 art. 28 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 .
( 140) Lettera modificata da lett. b) comma 13 art. 22 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 che ha sostituito le parole: “la provincia” con le seguenti: “il comune”.
( 141) Lettera modificata da lett. b) comma 13 art. 22 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 che ha sostituito le parole: “la provincia” con le seguenti: “il comune”.
( 142) Lettera modificata da lett. c) comma 13 art. 22 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 che ha sostituito le parole: “la provincia” con le seguenti: “il comune”.
( 143) Lettera modificata da lett. c) comma 13 art. 22 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 che ha sostituito le parole: “la provincia” con le seguenti: “il comune”.
( 144) Comma sostituito da lett. d) comma 13 art. 22 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
( 145) Comma modificato da comma 1 art. 29 legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 che ha sostituito le parole: “turistiche connesse al settore primario disciplinate dalla” con le seguenti: “di cui alla”. In precedenza comma modificato da comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 20 35 che ha sostituito le parole “Alle attività di agriturismo, ittiturismo e pescaturismo” con le parole “Alle attività turistiche connesse al settore primario”.
( 146) Vedi altresì le norme transitorie dettate dall’articolo 28 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 nel testo di seguito riportato: “Art. 28 - Norme transitorie.
1. La disciplina della determinazione del limite massimo annuo di offerta di pasti, spuntini e bevande delle attività di somministrazione di cui all’articolo 8 e all’articolo 10 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 , così come modificati rispettivamente dagli articoli 6 e 8 della presente legge, opera a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1 bis dell’articolo 4 e al comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 così come modificati rispettivamente dagli articoli 4 e 7 della presente legge.
2. I commi 2 e 3 dell’articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 , così come sostituito dall’articolo 24 della presente legge decorrono nei loro effetti dalla data di cui al comma 1; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 28 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 28 nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della presente legge si applicano altresì ai titolari delle attività di agriturismo e ittiturismo che continuano ad avvalersi delle norme transitorie di cui all’articolo 30 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 .
4. Le fattorie didattiche, già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono iscritte d’ufficio nell’elenco regionale di cui all’articolo 12 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 , così come inserito dall’articolo 11 della presente legge.”.
( 147) Comma così modificato da comma 1 art. 1 legge regionale 6 agosto 2015, n. 14 che ha sostituito le parole “della presente legge” con le parole “della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo””.


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 28/2012
S O M M A R I O
Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 (BUR n. 67/2012) – Testo storico

DISCIPLINA DELL’AGRITURISMO, ITTITURISMO E PESCATURISMO

TITOLO I - Finalità e disciplina delle attività

CAPO I - Principi generali

Art. 1 - Finalità e soggetti pubblici.
1. La Regione del Veneto, nell’ambito degli indirizzi della politica comunitaria e in armonia con la normativa statale e regionale in materia di sviluppo del settore agricolo, ittico e del turismo, disciplina, quali attività turistiche connesse al settore primario, l’agriturismo, il pescaturismo e l’ittiturismo espressioni dell’offerta turistica e della multifunzionalità del settore primario, allo scopo di:
a) diversificare l’offerta e incrementare i redditi aziendali delle imprese del settore primario;
b) assicurare la permanenza degli imprenditori agricoli nelle zone rurali e degli imprenditori ittici nelle aree vocate all’esercizio della pesca e dell’acquacoltura;
c) salvaguardare e tutelare l’ambiente, accrescere la conoscenza del territorio, valorizzando il patrimonio rurale, vallivo-lagunare e quello della tradizione locale;
d) creare le condizioni per una migliore fruizione da parte dei turisti delle aree rurali, vallivo-lagunari e marittime;
e) valorizzare i prodotti tipici, le produzioni locali e le tradizioni enogastronomiche venete;
f) diffondere la conoscenza della cultura contadina e di quella del mondo della pesca;
g) promuovere lo sviluppo della filiera corta dei prodotti agricoli e agroalimentari;
h) favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale abbandonato o dismesso.
2. La Regione, nell’attuazione delle iniziative di cui alla presente legge, garantisce la concertazione con gli enti locali, le autonomie funzionali e le parti economiche e applica il principio della sussidiarietà.
3. Ai fini della presente legge partecipano all’esercizio delle funzioni amministrative i seguenti soggetti: la Regione, le province e i comuni, ciascuno per l’ambito territoriale di propria competenza e per l’esercizio delle attività ad essi attribuite dalla legge.
Art. 2 - Definizioni.
1. Ai fini della presente legge, per attività turistiche connesse al settore primario s’intendono:
a) l’agriturismo: l’attività di ospitalità e di somministrazione esercitata da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma di società agricole di persone e di capitali, di cui all’articolo 2135 del codice civile, connessa e non prevalente rispetto a quella principale di coltivazione, selvicoltura e allevamento del bestiame;
b) l’ittiturismo: l’attività di ospitalità e di somministrazione esercitata da imprenditori ittici singoli o associati, connessa e non prevalente rispetto a quella principale di pesca o acquacoltura, svolta attraverso l’utilizzo della propria abitazione o di strutture nella disponibilità dell’imprenditore;
c) il pescaturismo: l’attività di imbarco di persone non facenti parte dell’equipaggio su imbarcazioni da pesca a scopo turistico-ricreativo, esercitata da pescatori di professione singoli o associati, connessa e non prevalente rispetto a quella principale di pesca professionale o acquacoltura.
2. Ai fini delle presente legge si intende per:
a) zone montane: le aree come individuate dalla lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” e successive modificazioni;
b) produzioni di qualità: le produzioni agricole e agroalimentari come individuate dal comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” e successive modificazioni;
c) prodotti tradizionali: le produzioni primarie o trasformate indicate nell’elenco dei prodotti tradizionali di cui al regolamento adottato con decreto del ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350 “Regolamento recante norme per l’individuazione dei prodotti tradizionali di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173” e successive modificazioni;
d) connessione: il legame che intercorre tra azienda dell’impresa agricola o ittica e l’attività agrituristica, pescaturistica e ittituristica;
e) prevalenza: il modo in cui si esprime il rapporto fra attività agricole o ittiche e attività agrituristiche o ittituristiche o pescaturistiche;
f) attività e servizi complementari: le attività e i servizi non consistenti in attività e servizi afferenti l’ospitalità e la somministrazione.

CAPO II - Agriturismo

Art. 3 - Requisiti per l’esercizio dell’attività.
1. Possono svolgere attività agrituristica gli imprenditori agricoli che:
a) svolgono attività agricola da almeno un biennio; il requisito non è richiesto nel caso di parenti e affini, fino al terzo grado, che subentrano nella titolarità dell’azienda, anche in forma societaria;
b) hanno superato il corso iniziale di formazione professionale per l’avvio dell’esercizio di attività agrituristica, organizzato e gestito da organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”;
c) utilizzano la propria azienda agrituristica in rapporto di connessione con l’azienda agricola;
d) assicurano la prevalenza delle attività agricole rispetto a quelle agrituristiche, con riferimento ai parametri definiti al comma 7.
2. Il programma dei corsi professionali, di cui alla lettera b) del comma 1, prevede elementi relativi all’ambiente e alla tradizione dei luoghi nei quali è ubicata l’azienda agrituristica nonché nozioni relative ai prodotti tipici, ai prodotti locali, alle tradizioni enogastronomiche venete e alle produzioni agricole e agroalimentari di qualità.
3. Il requisito soggettivo previsto dalla lettera b) del comma 1 non si applica ai laureati in agraria o in possesso di titoli equipollenti.
4. La sussistenza dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 è attestata mediante la presentazione del piano agrituristico aziendale di cui all’articolo 4.
5. Il requisito della prevalenza di cui alla lettera d) del comma 1 non è richiesto qualora:
a) l’azienda agrituristica svolga esclusivamente l’ospitalità in alloggi o in spazi aperti per un numero di persone complessivamente non superiore a sei;
b) l’azienda agrituristica sia ubicata in zone montane e svolga una o più delle attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 5, per un numero di persone che complessivamente non è superiore a dieci.
6. Nell’esercizio dell’attività agrituristica, il titolare dell’impresa agricola può essere coadiuvato da soggetti esterni all’impresa stessa esclusivamente per attività e servizi complementari.
7. Il carattere di prevalenza dell’attività agricola rispetto a quella agrituristica si realizza se il tempo di lavoro impiegato nell’attività agricola nel corso dell’anno è superiore a quello impiegato nell’attività agrituristica.
Art. 4 - Piano agrituristico aziendale.
1. Il piano agrituristico aziendale, in relazione all’estensione e alle dotazioni strutturali dell’azienda, alla natura e varietà delle coltivazioni e degli allevamenti, agli spazi disponibili negli edifici, al numero degli addetti e al grado di impiego nelle attività agricole, è lo strumento con il quale si individuano le attività agrituristiche che si intendono adottare fra quelle indicate all’articolo 5 e si definisce il rapporto di connessione con l’azienda dell’impresa agricola, ivi compresa la verifica dell’utilizzazione delle risorse aziendali.
2. Il piano agrituristico aziendale indica quale parametro scelto per realizzare la condizione della prevalenza dell’attività agricola rispetto a quella agrituristica le giornate di lavoro dedicate all’attività agrituristica e quelle dedicate all’attività agricola.
3. La Giunta regionale, sentito il comitato regionale per la concertazione in agricoltura previsto dall’articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 “Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo”, denominato tavolo verde, integrato con la partecipazione del rappresentante designato dall’Unione regionale delle province del Veneto, definisce i contenuti, le modalità e le procedure di presentazione del piano agrituristico aziendale alle province, con l’avvalimento del sistema informativo del settore primario di cui all’articolo 11 della legge regionale n. 40 del 2003.

CAPO III - Le attività agrituristiche

Art. 5 - Attività di agriturismo.
1. L’attività agrituristica, così come definita dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 consiste nel:
a) dare ospitalità in alloggi posti in appositi locali aziendali a ciò adibiti;
b) dare ospitalità in spazi aziendali aperti;
c) somministrare pasti e bevande;
d) somministrare spuntini e bevande, secondo le percentuali di cui al comma 3 dell’articolo 8.
2. Le attività agrituristiche, in relazione alla durata di svolgimento delle medesime, possono essere esercitate:
a) annualmente, quando l’attività è svolta per l’intero anno solare;
b) stagionalmente, quando l’attività è limitata a un numero massimo di giornate nell’arco dell’anno solare anche non continuative.
3. L’attività agrituristica, per motivate ragioni e su richiesta dell’interessato, può essere temporaneamente sospesa per un periodo massimo di trecentosessantacinque giorni per ogni quinquennio successivo alla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Art. 6 - Ospitalità in alloggi.
1. L’attività di ospitalità di turisti in appositi locali dell’azienda agrituristica è svolta nel limite massimo di trenta posti letto in camere o in unità abitative o in una loro combinazione.
2. Le camere devono essere ammobiliate e avere accesso indipendente dagli altri locali, mentre le unità abitative sono costituite da uno o più locali allestiti a camere da letto, soggiorno e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi.
3. Gli alloggi agrituristici devono essere dotati di servizi igienico-sanitari nella misura minima di uno ogni cinque posti letto, con l’esclusione delle strutture agrituristiche già autorizzate all’entrata in vigore della presente legge.
Art. 7 - Ospitalità in spazi aperti.
1. L’ospitalità in spazi aperti delle aziende agrituristiche è svolta in aree allestite e attrezzate, anche denominate agricampeggio, per la sosta e il soggiorno di turisti in prevalenza provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. Gli agricampeggio possono anche disporre di unità abitative mobili, quali tende, roulotte o caravan, autocaravan o camper per la sosta e il soggiorno di turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.
2. L’ospitalità in spazi aperti non può superare il limite massimo di trenta persone e deve essere realizzata in ambienti rurali ispirati a condizioni di naturalità e di rispetto del territorio e del paesaggio tipico della zona.
3. Nell’esercizio dell’attività di ospitalità in spazi aperti i servizi igienico-sanitari sono garantiti nella misura minima di uno ogni dieci persone ospitate all’aperto.
4. La Giunta regionale stabilisce le dotazioni minime delle superfici destinate ad agricampeggio, le caratteristiche delle piazzole di sosta, dei percorsi, delle sistemazioni delle aree di parcheggio e dei servizi connessi, nonché dei servizi igienico-sanitari, tenuto conto, in particolare, della disciplina edilizia vigente prevista, per le analoghe strutture ricettive all’aperto, dalla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”.

Art. 8 - Somministrazione di pasti e bevande e limiti all’attività.
1. Per somministrazione di pasti e bevande si intendono le attività di vendita per il consumo sul posto dei prodotti forniti dall’azienda agrituristica all’ospite in locali o superfici attrezzati.
2. La somministrazione di pasti e bevande è realizzata dall’azienda agrituristica utilizzando una quota di prodotto proprio ottenuta anche attraverso lavorazioni interne o esterne all’azienda, comprese le bevande spiritose tipiche dell’ambito regionale.
3. I prodotti usati per le attività di cui al presente articolo, devono provenire, in termini di valore e salvo che l’azienda agrituristica sia interessata da cause di forza maggiore dovute, in particolare, a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie accertate dalla Giunta regionale:
a) per almeno il cinquanta per cento del totale ovvero almeno il venticinque per cento del totale nel caso di attività in zona montana, direttamente dall’azienda agricola connessa con l’attività agrituristica;
b) per non più del quindici per cento del totale dal libero mercato di distribuzione alimentare;
c) per la quota restante da aziende agricole o imprese artigiane alimentari aventi sede nel territorio regionale.
4. Le percentuali di cui al comma 3 sono calcolate su base annua, tenendo conto dei prezzi di vendita al dettaglio praticati nella zona, per la cui rilevazione la Giunta regionale definisce le modalità.
5. Sono considerate produzioni aziendali, ai sensi del comma 4 dell’articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 “Disciplina dell’agriturismo”, i prodotti provenienti dall’esercizio del prelievo venatorio nelle aziende agri-turistico-venatorie di cui all’articolo 30 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
6. La somministrazione di pasti e bevande destinata esclusivamente alle persone che usufruiscono dell’ospitalità in alloggi di cui all’articolo 6 e dell’ospitalità in spazi aperti di cui all’articolo 7 può essere svolta annualmente; negli altri casi essa è ammessa solo stagionalmente per un numero massimo di posti a sedere, pari a ottanta, qualora l’azienda agrituristica svolga attività per un massimo di centosessanta giorni di apertura all’anno e a sessanta qualora l’azienda agrituristica svolga attività per un massimo di duecentodieci giorni di apertura all’anno.
7. Il numero di posti a sedere di cui al comma 6 può essere aumentato:
a) del venti per cento qualora l’azienda agrituristica svolga anche attività di ospitalità in alloggi o in spazi aperti;
b) del venti per cento in non più di dieci casi all’anno, comunicati preventivamente all’amministrazione provinciale competente;
c) del venti per cento e per non più di un mese, qualora l’azienda agrituristica comunichi alla provincia entro il 1° ottobre di ogni anno, il proprio prodotto tradizionale di riferimento per la realizzazione dei pasti, compreso fra quelli individuati con decreto del ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350 “Regolamento recante norme per l’individuazione dei prodotti tradizionali di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173” e successive modificazioni;
d) del cinquanta per cento per le malghe che svolgono attività agrituristica.
8. Nelle cantine vinicole la somministrazione, nel rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza degli alimenti, finalizzata esclusivamente alla promozione e alla vendita del vino prodotto dalla cantina o in regione Veneto, può essere accompagnata dalla somministrazione, a carattere non prevalente, di prodotti di gastronomia fredda legati al territorio e non è soggetta alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività.

CAPO IV - Ittiturismo

Art. 9 - Requisiti per l’esercizio dell’attività e piano ittituristico aziendale.
1. Possono svolgere l’attività ittituristica gli imprenditori ittici che:
a) utilizzano la propria abitazione o le proprie strutture aziendali in connessione con l’attività di pesca o acquacoltura;
b) assicurano la prevalenza dell’attività di pesca o acquacoltura rispetto a quella ittituristica;
c) hanno superato il corso iniziale di formazione professionale per l’avvio dell’esercizio di attività ittituristica organizzato e gestito da organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 .
2. La sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è attestata mediante la presentazione del piano ittituristico aziendale.
3. La Giunta regionale, sentite le commissioni consultive locali per la pesca e l’acquacoltura istituite in attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante norme in materia di modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura, denominate tavolo azzurro, definisce, in correlazione con il sistema informativo del settore primario di cui all’articolo 11 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 , i contenuti obbligatori ivi compresi i criteri per il computo del tempo lavoro e dei quantitativi di produzione relativi alle attività ittituristiche rispetto a quelle di pesca o acquacoltura e le modalità e le procedure di presentazione del piano ittituristico aziendale alle province.
4. Il carattere di prevalenza dell’attività ittica rispetto a quella ittituristica si realizza quando sussista una delle seguenti condizioni:
a) il tempo di lavoro impiegato nell’attività ittica nel corso dell’anno è superiore a quello impiegato nell’attività ittituristica;
b) il quantitativo annuo della produzione pescata o raccolta è maggiore rispetto al quantitativo annuo impiegato per la somministrazione nell’attività ittituristica.
Art. 10 - Attività di ittiturismo e limiti.
1. L’attività di ittiturismo, così come definita dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 consiste nel:
a) dare ospitalità in alloggi presso l’abitazione o in apposite strutture aziendali a ciò adibite;
b) somministrare pasti e bevande;
2. L’attività di ospitalità, in camere o in unità abitative o in una loro combinazione e l’attività di somministrazione di pasti e bevande anche presso manufatti della tradizione locale, quali i casoni e i capanni, con imbarco su navi aziendali nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 12, sono svolte rispettivamente per le durate di svolgimento, i limiti massimi e le modalità previsti per le attività agrituristiche.
3. I prodotti ittici impiegati per l’attività di somministrazione di pasti devono provenire in termini di quantitativo annuo per almeno il cinquanta per cento dalla propria impresa ittica e per la parte restante da prodotti di aziende ittiche venete singole o associate, salvo che il comparto sia interessato da stato di crisi dichiarato dalle autorità competenti.

CAPO V - Pescaturismo

Art. 11 - Attività di pescaturismo e limiti.
1. L’attività di pescaturismo, così come definita dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2, è svolta a favore di persone imbarcate nella nave adibita alla pesca professionale diverse dall’equipaggio e deve intendersi come attività connessa e non prevalente rispetto a quella di pesca professionale e consiste nella:
a) pesca mediante l’impiego dei sistemi consentiti dalle norme vigenti;
b) ristorazione effettuata a bordo, mediante l’impiego delle relative attrezzature e cucina, utilizzando i prodotti provenienti dalla propria attività di pesca e acquacoltura.
2. Possono esercitare l’attività di pescaturismo i pescatori di professione che hanno superato il corso iniziale di formazione professionale per l’avvio dell’esercizio di attività di pescaturismo, organizzato e gestito dagli organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 .
3. L’attività di pesca nell’ambito dell’attività di pescaturismo nelle acque interne e marittime interne deve essere svolta esclusivamente con gli attrezzi consentiti e indicati nei regolamenti provinciali di cui all’articolo 25 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.
4. L’attività di pescaturismo in mare è svolta secondo le modalità definite nell’autorizzazione rilasciata dalla capitaneria di porto del luogo di iscrizione della nave.
Art. 12 - Requisiti per l’attività di pescaturismo.
1. Ai fini dell’esercizio dell’attività di pescaturismo, il pescatore di professione deve essere in possesso di:
a) accertamenti di sicurezza e prova pratica di stabilità di ciascuna delle proprie navi per l’attività di pescaturismo in ore diurne o notturne, con l’indicazione del numero massimo di persone imbarcabili su ciascuna nave, rilasciata, per il tramite degli uffici dell’ispettorato di porto o della capitaneria di porto territorialmente competenti, da organismo tecnico riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 “Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime”, completa dei documenti di bordo;
b) polizza assicurativa verso i terzi prevista dal Titolo decimo del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 “Codice delle assicurazioni private” e successive modificazioni ed integrazioni;
c) possesso dei titoli professionali previsti dal codice della navigazione e dal regolamento per la navigazione interna ovvero di patente nautica da diporto per la condotta di nave adibita all’attività di pescaturismo.
2. Il pescatore di professione invia alla provincia competente, entro trenta giorni dal pagamento, la documentazione comprovante il versamento del premio assicurativo, comprensivo di ciascuno dei due anni successivi a quello di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività.
3. La provincia comunica l’avvenuto ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività al competente ufficio presso il quale la nave è iscritta nell’apposito registro, ai sensi dell’articolo 146 del codice della navigazione e successive modificazioni e integrazioni e ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di abilitazione alla navigazione.
4. Nel caso di navigazione nelle acque delle lagune, è autorizzato l’imbarco di passeggeri in numero superiore a dodici e comunque entro i limiti e secondo quanto previsto dagli accertamenti di cui alla lettera a) del comma 1.

TITOLO II - Funzioni amministrative

CAPO I - Funzioni regionali e delle autonomie locali

Art. 13 - Funzioni della Regione.
1. La Regione esercita le seguenti funzioni:
a) concorso, in conformità alla disciplina di cui alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 “Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea” all’elaborazione e attuazione delle politiche comunitarie e statali di settore, in armonia con il Programma di sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS) e alla gestione delle relative risorse finanziarie;
b) coordinamento delle attività degli altri soggetti pubblici per le funzioni ai medesimi conferite;
c) promozione e valorizzazione, in Italia e all’estero, delle attività turistiche connesse al settore primario, nell’ambito degli strumenti previsti dalla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 “Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica” e dalla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 ;
d) definizione dei criteri di classificazione e del logo delle aziende che esercitano attività turistiche connesse al settore primario.
Art. 14 - Funzioni delle province.
1. Le province esercitano le seguenti funzioni:
a) sviluppo, valorizzazione e promozione delle attività turistiche connesse al settore primario in ambito locale;
b) coordinamento delle politiche di settore con le attività di promozione locale del turismo;
c) verifica e riconoscimento dei requisiti di connessione e prevalenza delle aziende agrituristiche e ittituristiche, mediante esame e approvazione rispettivamente del piano agrituristico aziendale e del piano ittituristico aziendale;
d) ricezione della segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” per l’esercizio dell’attività di pescaturismo;
e) classificazione delle aziende che svolgono attività turistiche connesse al settore primario;
f) esercizio dell’attività di controllo sul rispetto di requisiti, modalità e condizioni di esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario e applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie;
g) tenuta e pubblicazione degli elenchi provinciali;
h) adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8 dell’articolo 30.
Art. 15 - Funzioni dei comuni.
1. I comuni esercitano le seguenti funzioni:
a) ricezione della segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per l’esercizio delle attività agrituristiche e ittituristiche;
b) rilascio dell’autorizzazione temporanea a derogare dal requisito della percentuale dei prodotti aziendali nei casi di calamità atmosferiche, fitopatie e epizoozie di cui al comma 3 dell’articolo 8.

TITOLO III - Disposizioni comuni

CAPO I - Disposizioni edilizie e igienico sanitarie

Art. 16 - Immobili destinati all’agriturismo.
1. Sono utilizzabili per le attività agrituristiche, i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell’azienda e non più necessari per le attività di coltivazione, selvicoltura e allevamento nonché per le attività connesse.
2. L’utilizzazione agrituristica non comporta cambio di destinazione d’uso degli edifici e delle superfici censite come rurali.
3. Al fine di consentire di migliorare l’offerta turistica, è consentita la realizzazione di piscine nelle aziende agrituristiche e nelle aziende ittituristiche ubicate in zona agricola, in deroga ai commi 2 e 3 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio”.
4. Gli interventi per assicurare la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche di cui al comma 6 dell’articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono effettuati, a esclusione delle aziende agrituristiche ubicate in zona montana e alle aziende agrituristiche la cui ricettività complessiva è pari o inferiore a sei posti letto, nel rispetto delle prescrizioni per le strutture ricettive di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”, anche con opere provvisionali.
Art. 17 - Immobili destinati all’ittiturismo.
1. Sono utilizzabili per attività ittituristiche i fabbricati e le strutture attrezzate nella disponibilità dell’azienda, ivi compresi i manufatti della tradizione locale, quali i casoni e i capanni.
2. Per gli interventi edilizi in funzione dell’attività ittituristica in zona agricola, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ovvero, qualora tale attività venga svolta in zona diversa da quella agricola, si applica la normativa vigente in materia edilizia.
3. Gli interventi edilizi in funzione della attività ittituristica in zona agricola di cui al comma 2 sono consentiti:
a) agli imprenditori ittici, in deroga ai requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ;
b) sulla base di un piano aziendale, di cui la Giunta regionale definisce i contenuti e la competenza per il suo esame e approvazione.
4. Gli interventi per assicurare la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche di cui al comma 6 dell’articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono effettuati, a esclusione delle aziende ittituristiche la cui ricettività complessiva è pari o inferiore a dieci posti letto, nel rispetto delle prescrizioni per le strutture ricettive di cui al decreto del ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”, anche con opere provvisionali.
Art. 18 - Norme igienico sanitarie comuni alle attività agrituristiche e ittituristiche.
1. Le strutture e i locali destinati all’esercizio dell’attività agrituristica o ittituristica devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, ai sensi dell’articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 può definire specifiche condizioni e modalità di attuazione:
a) delle norme igienico-sanitarie relative a strutture e locali, con riferimento alle particolari caratteristiche degli edifici destinati alle attività agrituristiche e ittituristiche, compresi i manufatti della tradizione locale quali casoni e capanni e alle limitate dimensioni delle relative attività svolte;
b) per la conformità alla disciplina in materia di igiene degli alimenti dei locali e delle attrezzature destinati al trattamento e alla somministrazione di sostanze alimentari e del piano di autocontrollo igienico-sanitario, tenendo conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, al fine dell’autorizzazione a utilizzare cucina e locali polifunzionali di trattamento, manipolazione, trasformazione e conservazione, prevedendo eventualmente anche l’uso da parte di più aziende agrituristiche o ittituristiche.
3. È comunque consentita la macellazione di animali allevati in azienda in apposita sala di macellazione e lavorazione annessa all’azienda agrituristica; tale attività è consentita ai fini della somministrazione di cui all’articolo 5 e della vendita diretta di avicunicoli e, previa visita sanitaria in loco da parte dell’azienda unità locale socio-sanitaria competente, di dieci capi per ciascuna delle specie suina, ovina e caprina.
4. Sono sempre consentiti gli interventi edilizi necessari per l’adeguamento alle norme igienico-sanitarie nonché per gli adeguamenti tecnologici per assicurare la conformità alle norme vigenti in materia.
5. Le piscine in dotazione alle aziende agrituristiche o ittituristiche e gli eventuali centri benessere sono riservati ai soli ospiti che fruiscono dell’ospitalità in alloggio o in spazi aperti.
6. All’azienda agrituristica che opera nei limiti di cui al comma 5 dell’articolo 3 è consentito l’uso della cucina per gli ospiti laddove sia disponibile uno spazio comune adeguato per il consumo dei pasti.

CAPO II - Classificazione e coordinamento informativo

Art. 19 - Classificazione e denominazione delle aziende che esercitano attività turistiche connesse al settore primario.
1. La Giunta regionale è autorizzata a dare attuazione ai criteri di classificazione omogenei per l’intero territorio nazionale delle aziende agrituristiche determinati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del comma 2 dell’articolo 9 della legge 20 febbraio 2006, n. 96.
2. La Giunta regionale provvede altresì a definire criteri di classificazione delle aziende ittituristiche e pescaturistiche rapportati a quelli di cui al comma 1.
3. Le denominazioni di agriturismo, ittiturismo e pescaturismo sono riservate alle attività in possesso dei titoli per l’avvio di esercizio, come definiti ai sensi della presente legge; le aziende che esercitano attività turistiche connesse al settore primario non possono utilizzare le denominazioni attribuite alle strutture ricettive turistiche di cui alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 situate nello stesso territorio comunale.
Art. 20 - Immagine coordinata regionale.
1. Al fine di fornire al turista un’immagine coordinata dell’offerta turistica regionale, le aziende di cui alla presente legge sono tenute ad adottare il simbolo regionale identificativo del turismo veneto di cui alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e il logo delle attività turistiche connesse al settore primario, recante la specificazione della tipologia di attività svolta, come definito dalla Giunta regionale che ne stabilisce le modalità d’uso.
Art. 21 - Elenchi delle attività turistiche connesse al settore primario.
1. Sono istituiti l’elenco regionale e gli elenchi provinciali delle attività turistiche connesse al settore primario a cui sono iscritte d’ufficio le aziende che hanno comunicato l’avvio di esercizio dell’attività.
2. La Giunta regionale definisce:
a) i criteri e le modalità per la costituzione e la tenuta dell’elenco regionale;
b) i criteri minimi uniformi per la costituzione degli elenchi provinciali e la loro tenuta coordinata con l’elenco regionale;
c) le forme di raccordo degli elenchi con il sistema informativo del settore primario (SISP) di cui all’articolo 11 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 e con il sistema informativo regionale turistico (SIRT) di cui all’articolo 18 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .
Art. 22 - Informazione ed accoglienza.
1. Ai fini di una maggiore integrazione dell’offerta turistica regionale, gli uffici di informazione e accoglienza turistica di cui all’articolo 20 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 , sono tenuti a svolgere funzioni di informazione, assistenza e accoglienza turistica anche per quanto concerne le attività turistiche connesse al settore primario.

CAPO III - Regime autorizzativo, di vigilanza e sanzionatorio

Art. 23 - Riconoscimento provinciale.
1. La provincia provvede alla verifica del possesso dei requisiti per l’esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario, individuando le attività che possono essere svolte nonché i relativi limiti di esercizio.
2. Le attività turistiche connesse al settore primario devono essere attivate entro due anni dal riconoscimento provinciale, fatte salve eventuali cause di forza maggiore riconosciute dalle vigenti normative, pena la decadenza del riconoscimento stesso.
Art. 24 - Esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario.
1. L’esercizio di attività turistiche connesse al settore primario è subordinato a segnalazione certificata di inizio attività da trasmettere:
a) al comune, nel cui territorio è ubicata la sede operativa, nel caso di attività di agriturismo e di ittiturismo, come riconosciute ai sensi dell’articolo 23;
b) alla provincia ove il pescatore di professione svolge in via prevalente l’attività di pescaturismo.
2. La provincia e il comune adottano le norme sul procedimento amministrativo concernenti rispettivamente le domande di riconoscimento e le segnalazioni certificate di inizio attività per l’esercizio di attività turistiche connesse al settore primario nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza all’azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. La provincia o il comune, secondo le rispettive competenze, indicono su richiesta la conferenza di servizi preliminare sul progetto di attività turistiche connesse al settore primario; alla conferenza di servizi preliminare e ai suoi lavori si applica la disciplina di cui all’articolo 14 bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. La segnalazione certificata di inizio attività specifica le tipologie di attività che si intendono svolgere nonché i limiti e le modalità di esercizio, dichiarando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, la conformità al piano aziendale come approvato dalla provincia e il possesso dei requisiti richiesti.
Art. 25 - Obblighi degli operatori.
1. Chiunque esercita l’attività turistica connessa al settore primario è tenuto a:
a) comunicare, entro il 1° ottobre di ogni anno, alla provincia i prezzi massimi concernenti le attività di ospitalità che si intendono applicare con validità per l’anno solare successivo qualora siano modificati rispetto all’anno precedente, unitamente ai periodi di apertura dell’azienda agrituristica o ittituristica o di esercizio dell’attività di pescaturismo;
b) esporre al pubblico la segnalazione certificata di inizio attività, il simbolo regionale identificativo del turismo veneto e il logo dell’attività;
c) comunicare l’eventuale sospensione temporanea dell’attività, precisando i motivi e la durata ed, entro trenta giorni, la cessazione dell’attività;
d) comunicare alla provincia gli arrivi e le presenze degli ospiti alloggiati ai fini delle rilevazioni statistiche previste dalla legge regionale 29 marzo 2002, n. 8 “Norme sul sistema statistico regionale”;
e) provvedere alla registrazione e denuncia delle generalità delle persone alloggiate nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblica sicurezza;
f) nel caso di attività di somministrazione di pasti, spuntini e bevande, esporre al pubblico e nel menù l’elenco delle pietanze, delle bevande e degli altri prodotti serviti, indicando i relativi prezzi e la provenienza dei prodotti, secondo le categorie di cui al comma 3 dell’articolo 8;
g) nel caso di attività di alloggio, esporre il cartellino contenente il prezzo massimo del pernottamento e dei servizi a esso collegati;
h) richiedere al comune l’eventuale autorizzazione temporanea di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 15;
i) comunicare preventivamente alla provincia il superamento del limite dei posti a sedere previsto alla lettera b) del comma 7 dell’articolo 8.
Art. 26 - Attività di controllo ed esercizio del potere sostitutivo.
1. Al fine di verificare la permanenza dei requisiti e il rispetto delle condizioni e modalità per l’esercizio dell’attività, la provincia è tenuta a svolgere controlli a campione nel limite minimo del venti per cento delle attività turistiche connesse al settore primario iscritte nei relativi elenchi per ciascun anno, secondo un piano definito sulla base di criteri di analisi del rischio e a trasmettere annualmente alla Giunta regionale una relazione sui risultati di tale attività.
2. Quando è accertata una persistente inerzia o inadempimento nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui alla presente legge, la Giunta regionale, previa comunicazione alla Conferenza Regione-Autonomie locali, diffida gli enti locali a provvedere entro un congruo termine.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale, sentito l’ente inadempiente, nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva e, nei casi più gravi, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, avvia il procedimento legislativo di revoca delle funzioni e compiti attribuiti.
Art. 27 - Perdita dei requisiti e divieto di esercizio dell’attività.
1. La perdita dei requisiti per l’esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario comporta la revoca del riconoscimento e la conseguente cancellazione dagli elenchi.
2. Non possono esercitare attività turistiche connesse al settore primario coloro che versano, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, nelle condizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”.
Art. 28 - Sanzioni amministrative.
1. Chiunque eserciti le attività turistiche connesse al settore primario in assenza di riconoscimento provinciale o di presentazione di segnalazione certificata di inizio attività o in regime di sospensione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro settemila oltre all’immediata chiusura dell’attività.
2. I titolari di aziende agrituristiche o ittituristiche sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro cinquemila:
a) qualora non rispettino l’obbligo della comunicazione preventiva di cui alla lettera b) del comma 7 dell’articolo 8;
b) qualora impieghino soggetti esterni all’impresa per attività e servizi afferenti l’ospitalità e la somministrazione.
3. I titolari di aziende agrituristiche o ittituristiche che in sede di controllo risultino superare il numero massimo di posti letto, di persone ospitabili in spazi aperti, ovvero risultino superare il numero massimo di posti a sedere, sono soggetti a una sanzione amministrativa di euro duecentocinquanta moltiplicata per il numero di persone ospitate e per il numero di posti a sedere superiore a quello oggetto della SCIA di cui all’articolo 24.
4. I titolari di aziende agrituristiche o ittituristiche che in sede di controllo risultino superare il numero massimo di giornate di attività, come oggetto della segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 24, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria di euro duemilacinquecento moltiplicata per il numero di giornate di attività superiore a quello consentito.
5. I titolari di aziende agrituristiche o ittituristiche e i titolari di cantine vinicole sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria di euro cinquemila qualora non rispettino le percentuali di provenienza dei prodotti, secondo quanto stabilito dalla lettera d) del comma 1 dell’articolo 5, dall’articolo 8 e dall’articolo 10 ovvero non rispettino le norme per l’esercizio della attività di cui al comma 8 dell’articolo 8.
6. È applicata la sanzione amministrativa da euro duecentocinquanta a euro duemilacinquecento nei casi:
a) di utilizzo delle piscine in dotazione alle aziende agrituristiche o ittituristiche non conforme a quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 18;
b) di utilizzo di denominazioni non conforme ai sensi dell’articolo 19;
c) di non adempimento a uno o più degli obblighi previsti dall’articolo 25.
7. L’esercizio dell’attività di pescaturismo è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da euro cinquecento a euro cinquemila qualora nell’esercizio dell’attività di ristorazione non venga rispettata la previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 11;
b) da euro duecentocinquanta a euro duemilacinquecento in caso di utilizzo di denominazioni non conforme ai sensi dell’articolo 19.
8. Qualora una delle violazioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7, è reiterata:
a) nei dodici mesi successivi alla prima infrazione, le relative sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate nell’importo massimo;
b) per la seconda volta nei ventiquattro mesi successivi alla prima infrazione, la provincia dispone l’immediata sospensione dell’attività dell’azienda per un periodo di sei mesi decorrenti dalla notifica della relativa violazione;
c) per la terza volta nei trentasei mesi dalla prima infrazione, è disposta la cancellazione dagli elenchi provinciale e regionale e la chiusura dell’attività per ventiquattro mesi.
9. Qualora una delle violazioni di cui ai commi 3 e 4 è reiterata:
a) nei dodici mesi successivi alla prima infrazione, le relative sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate nell’importo doppio;
b) per la seconda volta nei ventiquattro mesi successivi alla prima infrazione, la provincia dispone l’immediata sospensione dell’attività dell’azienda per un periodo di sei mesi decorrenti dalla notifica della relativa violazione;
c) per la terza volta nei trentasei mesi dalla prima infrazione, è disposta la cancellazione dagli elenchi provinciale e regionale e la chiusura dell’attività per ventiquattro mesi.
10. Il titolare di azienda che non esponga al pubblico il simbolo regionale identificativo del turismo veneto e il logo delle attività turistiche connesse al settore primario o non si attenga alle modalità d’uso come definite dalla Giunta regionale è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di euro duecentocinquanta.
11. Le sanzioni di cui al presente articolo, ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale”, sono comminate e introitate dalla provincia competente per territorio che impiega le relative somme per lo svolgimento di attività di promozione, formazione e informazione in materia di agriturismo, ittiturismo e pescaturismo.

TITOLO IV - Disposizioni finali e transitorie

CAPO I - Disposizioni finali, transitorie e di abrogazione

Art. 29 - Esclusione dell’applicazione della disciplina in materia di esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
1. Alle attività di agriturismo, ittiturismo e pescaturismo disciplinate dalla presente legge non si applica la disciplina di cui alla legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”, fatte salve le disposizioni in materia di:
a) assaggio gratuito di prodotti di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3;
b) limitazione alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche di cui all’articolo 6, informazione e promozione della consapevolezza dei rischi conseguenti all’abuso di bevande alcoliche di cui all’articolo 7 e le sanzioni di cui all’articolo 32.
Art. 30 - Norme transitorie.
1. I soggetti già iscritti all’elenco degli operatori agrituristici di cui all’articolo 9, della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica” alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti d’ufficio negli elenchi provinciale e regionale e possono continuare a svolgere l’attività secondo le modalità e nei limiti oggetto dell’autorizzazione all’esercizio rilasciata ai sensi della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 .
2. Entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio, i soggetti di cui al comma 1 adeguano la propria attività e le relative strutture e dotazioni alle disposizioni della presente legge.
3. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le modalità e le procedure per il trasferimento tra Regione e province delle informazioni anagrafiche, strutturali e di ordinamento colturale relative alle aziende agrituristiche di cui al comma 1.
4. Ai procedimenti amministrativi pendenti presso le province e presso i comuni alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 .
5. Gli imprenditori ittici che già esercitano attività di ittiturismo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti d’ufficio agli elenchi provinciale e regionale e sono tenuti a:
a) attenersi ai limiti di esercizio dell’attività di ittiturismo come previsti all’articolo 10;
b) presentare il piano ittituristico aziendale alla provincia entro centottanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento deliberativo della Giunta regionale di cui al comma 3 dell’articolo 9, con il quale si definiscono i contenuti obbligatori dei piani aziendali;
c) conformarsi alle norme igienico sanitarie di cui all’articolo 18 entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, previo rilascio dei titoli abilitativi all’intervento.
6. La provincia dispone la chiusura delle attività ittituristiche in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di decorrenza dei termini definiti alle lettere b) e c) del comma 5, nonché nel caso di non riconoscimento del piano ittituristico aziendale.
7. Restano confermate e conservano validità per tre anni dalla data del loro rilascio o ultimo rinnovo, le autorizzazioni per l’attività di pescaturismo già rilasciate o rinnovate prima dell’entrata in vigore della presente legge.
8. Gli imprenditori ittici e i pescatori di professione che all’entrata in vigore della presente legge già esercitano rispettivamente l’attività di ittiturismo o pescaturismo sono tenuti a iscriversi e superare il primo corso di formazione professionale di cui rispettivamente all’articolo 9 e all’articolo 11; la mancata iscrizione, salvo cause di forza maggiore accertate dalla Giunta regionale o il non superamento del corso di formazione comportano il provvedimento di sospensione dell’esercizio dell’attività.
9. La commissione consiliare competente esprime il proprio parere, ove previsto dalla presente legge, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della proposta di provvedimento della Giunta regionale, trascorsi i quali si prescinde dal parere.
Art. 31 - Norme di abrogazione.
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono o restano abrogati:
a) la legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica”, come modificata da:
  1. 1) articolo 65 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 ;
  2. 2) articolo 33 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 ;
  3. 3) articolo 5 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 ;
  4. 4) articolo 26 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 ;

b) il regolamento regionale 12 settembre 1997, n. 2 “Regolamento di attuazione della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica” ”;
c) la lettera b) del comma 1 dell’articolo 124, l’articolo 126, l’articolo 127, come modificato dall’articolo 6 della legge regionale 3 ottobre 2003, n. 20 e dalla lettera f) del comma 1 dell’articolo 64 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 , le parole “e delle attività pescaturismo” della rubrica dell’articolo 128, le parole “e di pescaturismo” del comma 1 dell’articolo 128 e le parole “e pescaturismo” della rubrica della sezione II del capo II del titolo III, della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 ;
d) la lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”.



SOMMARIO