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Legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4 (BUR n. 6/2012)
Abolizione dell’istituto dell’assegno vitalizio, riduzione e semplificazione del trattamento indennitario dei consiglieri regionali
Sommario
“Legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4 (BUR n. 6/2012) - Testo vigente”
S O M M A R I O
- Legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4 (BUR n. 6/2012 )
- ABOLIZIONE DELL’ISTITUTO DELL’ASSEGNO VITALIZIO, RIDUZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI (1)
- Art. 1 - Abolizione dell’istituto dell’assegno vitalizio e dell’assegno di reversibilità.
- Art. 2 - Disposizioni transitorie in ordine all’applicazione della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
- Art. 3 - Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
- Art. 4 - Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
- Art. 5 - Modifica dell’articolo 19 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
- Art. 6 - Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
- Art. 7 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
- Art. 8 - Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
- Art. 9 - Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
- Art. 10 - Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
- Art. 11 - Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 “Norme per il finanziamento dei gruppi consiliari” e successive modificazioni.
- Art. 12 - Abrogazioni.
- Art. 13 - Decorrenza.
ABOLIZIONE DELL’ISTITUTO DELL’ASSEGNO VITALIZIO, RIDUZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI (1)
Art. 1 - Abolizione dell’istituto dell’assegno vitalizio e dell’assegno di reversibilità.
omissis (
2)
Art. 2 - Disposizioni transitorie in ordine all’applicazione della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
1. Per i consiglieri regionali eletti in una delle prime nove legislature continuano ad applicarsi le disposizioni relative all’istituto dell’assegno vitalizio e all’istituto dell’assegno di reversibilità.
2. I consiglieri regionali eletti in una delle prime nove legislature, che abbiano versato i contributi almeno per un quinquennio, hanno la facoltà di rinunciare definitivamente all’assegno vitalizio e di reversibilità, fermo restando il diritto alla percezione dell’assegno di fine mandato, e di ottenere la restituzione dei contributi versati ai sensi dell’ articolo 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 , e successive modificazioni, nella misura del 100 per cento, senza interessi legali. Tale facoltà si esercita, a pena di decadenza, prima di conseguire il pagamento dell’assegno vitalizio. L’Ufficio di presidenza definisce le modalità di richiesta e di restituzione dei contributi versati.
3. Per i consiglieri regionali eletti in una delle prime nove legislature e rieletti nella decima legislatura o in legislature successive, tale ulteriore esercizio del mandato non produce alcun ulteriore effetto giuridico ed economico in ordine all’istituto dell’assegno vitalizio e di reversibilità, ivi compreso l’obbligo del versamento della quota di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 , e successive modificazioni.
4. omissis ( 3)
2. I consiglieri regionali eletti in una delle prime nove legislature, che abbiano versato i contributi almeno per un quinquennio, hanno la facoltà di rinunciare definitivamente all’assegno vitalizio e di reversibilità, fermo restando il diritto alla percezione dell’assegno di fine mandato, e di ottenere la restituzione dei contributi versati ai sensi dell’ articolo 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 , e successive modificazioni, nella misura del 100 per cento, senza interessi legali. Tale facoltà si esercita, a pena di decadenza, prima di conseguire il pagamento dell’assegno vitalizio. L’Ufficio di presidenza definisce le modalità di richiesta e di restituzione dei contributi versati.
3. Per i consiglieri regionali eletti in una delle prime nove legislature e rieletti nella decima legislatura o in legislature successive, tale ulteriore esercizio del mandato non produce alcun ulteriore effetto giuridico ed economico in ordine all’istituto dell’assegno vitalizio e di reversibilità, ivi compreso l’obbligo del versamento della quota di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 , e successive modificazioni.
4. omissis ( 3)
Art. 3 - Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
1. All’
articolo 10, comma 2, della
legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 , dopo le parole
“dell’indennità parlamentare” sono aggiunte le parole
“alla data del 31 dicembre 2010, ridotta del 5 per cento”.
Art. 4 - Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
1. All’
articolo 15 della
legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 è aggiunto alla fine il seguente comma:
omissis ( 4)
omissis ( 4)
Art. 5 - Modifica dell’articolo 19 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
1. All’
articolo 19 bis della
legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 5)
omissis ( 5)
Art. 6 - Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
1. Il comma 1 dell’
articolo 1 della
legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è così sostituito:
omissis ( 6)
2. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è così sostituito:
omissis ( 7)
3. Dopo il comma 3 ter dell’articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 8)
omissis ( 6)
2. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è così sostituito:
omissis ( 7)
3. Dopo il comma 3 ter dell’articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 8)
Art. 7 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
Art. 8 - Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
1. La rubrica dell’
articolo 6 della
legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è così sostituita:
omissis ( 10)
omissis ( 10)
Art. 9 - Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
Art. 10 - Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
1. Il comma 1 bis dell’
articolo 9 della
legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è così sostituito:
omissis ( 12)
omissis ( 12)
Art. 11 - Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 “Norme per il finanziamento dei gruppi consiliari” e successive modificazioni.
Art. 12 - Abrogazioni.
1. Sono o restano abrogati:
a) l’ articolo 4, comma 1, lettera a) e comma 2 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 e l’ articolo 3, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 ;
b) l’articolo 4 commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 e l’articolo 3, comma 1, lettera c) della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 ;
c) l’ articolo 5 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 , e l’ articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 ;
d) l’ articolo 5 bis della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 , e l’ articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 ;
e) l’ articolo 8 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 , e l’ articolo 8 della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 .
a) l’ articolo 4, comma 1, lettera a) e comma 2 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 e l’ articolo 3, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 ;
b) l’articolo 4 commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 e l’articolo 3, comma 1, lettera c) della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 ;
c) l’ articolo 5 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 , e l’ articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 ;
d) l’ articolo 5 bis della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 , e l’ articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 ;
e) l’ articolo 8 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 , e l’ articolo 8 della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 .
Art. 13 - Decorrenza.
omissis (
14)
Note
(
1) L’articolo 7 della
legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 attesa la abolizione dell’istituto dell’assegno vitalizio disposta nei termini previsti dalla
legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4 , dava atto al comma 1 che “non trovano applicazione le disposizioni contenute” nella lettera m) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto legge n. 174 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 2012. In ordine alla disciplina della erogazione dell’assegno vitalizio vedi le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 7 della
legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 .
( 2) Articolo abrogato da lett. a), comma 1, art. 11 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 42 .
( 3) Comma abrogato da lett. b), comma 1, art. 11 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 42 . Il comma così disponeva: “La restituzione di cui al comma 2 non può eccedere l’importo corrispondente agli ultimi quindici anni di contribuzione del consigliere.”.
( 4) Testo riportato all’art. 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 .
( 5) Testo riportato all’art. 19 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 .
( 6) Testo riportato all’art. 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
( 7) Testo riportato all’art. 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
( 8) Testo riportato all’art. 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
( 9) Testo riportato all’art. 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
( 10) Testo riportato all’art. 6 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
( 11) Testo riportato all’art. 7 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
( 12) Testo riportato all’art. 9 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
( 13) Testo riportato all’art. 5 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 .
( 14) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 34 legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 . Il testo originario così prevedeva:
“Art. 13 – Decorrenza.
1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 si applicano a decorrere dal mese successivo alla data dei provvedimenti attuativi previsti, da adottarsi da parte dell’Ufficio di presidenza entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.”.
L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale aveva assunto i relativi provvedimenti attuativi con deliberazione n. 11 del 15 marzo 2012 relativamente agli articoli da 6 a 10, con conseguente decorrenza delle relative disposizioni e delle abrogazioni di cui all’articolo 12, dal 1° aprile 2012 e con deliberazione n. 12 del 15 marzo 2012 relativamente all’articolo 11, con conseguente decorrenza della relativa disposizione dal 1° aprile 2012.
( 2) Articolo abrogato da lett. a), comma 1, art. 11 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 42 .
( 3) Comma abrogato da lett. b), comma 1, art. 11 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 42 . Il comma così disponeva: “La restituzione di cui al comma 2 non può eccedere l’importo corrispondente agli ultimi quindici anni di contribuzione del consigliere.”.
( 4) Testo riportato all’art. 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 .
( 5) Testo riportato all’art. 19 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 .
( 6) Testo riportato all’art. 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
( 7) Testo riportato all’art. 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
( 8) Testo riportato all’art. 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
( 9) Testo riportato all’art. 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
( 10) Testo riportato all’art. 6 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
( 11) Testo riportato all’art. 7 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
( 12) Testo riportato all’art. 9 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
( 13) Testo riportato all’art. 5 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 .
( 14) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 34 legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 . Il testo originario così prevedeva:
“Art. 13 – Decorrenza.
1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 si applicano a decorrere dal mese successivo alla data dei provvedimenti attuativi previsti, da adottarsi da parte dell’Ufficio di presidenza entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.”.
L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale aveva assunto i relativi provvedimenti attuativi con deliberazione n. 11 del 15 marzo 2012 relativamente agli articoli da 6 a 10, con conseguente decorrenza delle relative disposizioni e delle abrogazioni di cui all’articolo 12, dal 1° aprile 2012 e con deliberazione n. 12 del 15 marzo 2012 relativamente all’articolo 11, con conseguente decorrenza della relativa disposizione dal 1° aprile 2012.
SOMMARIO
- Legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4 (BUR n. 6/2012 )
- ABOLIZIONE DELL’ISTITUTO DELL’ASSEGNO VITALIZIO, RIDUZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI (1)
-
- Art. 1 - Abolizione dell’istituto dell’assegno vitalizio e dell’assegno di reversibilità.
- Art. 2 - Disposizioni transitorie in ordine all’applicazione della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
- Art. 3 - Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
- Art. 4 - Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
- Art. 5 - Modifica dell’articolo 19 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
- Art. 6 - Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
- Art. 7 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
- Art. 8 - Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
- Art. 9 - Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
- Art. 10 - Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
- Art. 11 - Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 “Norme per il finanziamento dei gruppi consiliari” e successive modificazioni.
- Art. 12 - Abrogazioni.
- Art. 13 - Decorrenza.
Sommario
“Legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4 (BUR n. 6/2012) - Testo storico”
S O M M A R I O
- Legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4 (BUR n. 6/2012 ) - Testo storico
- ABOLIZIONE DELL’ISTITUTO DELL’ASSEGNO VITALIZIO, RIDUZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI
- Art. 1 - Abolizione dell’istituto dell’assegno vitalizio e dell’assegno di reversibilità.
- Art. 2 - Disposizioni transitorie in ordine all’applicazione della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
- Art. 3 - Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
- Art. 4 - Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
- Art. 5 - Modifica dell’articolo 19 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
- Art. 6 - Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
- Art. 7 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
- Art. 8 - Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
- Art. 9 - Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
- Art. 10 - Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
- Art. 11 - Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 “Norme per il finanziamento dei gruppi consiliari” e successive modificazioni.
- Art. 12 - Abrogazioni.
- Art. 13 - Decorrenza.
ABOLIZIONE DELL’ISTITUTO DELL’ASSEGNO VITALIZIO, RIDUZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI
Art. 1 - Abolizione dell’istituto dell’assegno vitalizio e dell’assegno di reversibilità.
1. A decorrere dalla decima legislatura, nell’ambito della disciplina di cui al titolo terzo della
legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali” e successive modificazioni:
a) è abolito l’istituto dell’assegno vitalizio;
b) è abolito l’istituto dell’assegno di reversibilità;
c) è abrogato l’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 , e successive modificazioni.
a) è abolito l’istituto dell’assegno vitalizio;
b) è abolito l’istituto dell’assegno di reversibilità;
c) è abrogato l’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 , e successive modificazioni.
Art. 2 - Disposizioni transitorie in ordine all’applicazione della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
1. Per i consiglieri regionali eletti in una delle prime nove legislature continuano ad applicarsi le disposizioni relative all’istituto dell’assegno vitalizio e all’istituto dell’assegno di reversibilità.
2. I consiglieri regionali eletti in una delle prime nove legislature, che abbiano versato i contributi almeno per un quinquennio, hanno la facoltà di rinunciare definitivamente all’assegno vitalizio e di reversibilità, fermo restando il diritto alla percezione dell’assegno di fine mandato, e di ottenere la restituzione dei contributi versati ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 , e successive modificazioni, nella misura del 100 per cento, senza interessi legali. Tale facoltà si esercita, a pena di decadenza, prima di conseguire il pagamento dell’assegno vitalizio. L’Ufficio di presidenza definisce le modalità di richiesta e di restituzione dei contributi versati.
3. Per i consiglieri regionali eletti in una delle prime nove legislature e rieletti nella decima legislatura o in legislature successive, tale ulteriore esercizio del mandato non produce alcun ulteriore effetto giuridico ed economico in ordine all’istituto dell’assegno vitalizio e di reversibilità, ivi compreso l’obbligo del versamento della quota di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 , e successive modificazioni.
4. La restituzione di cui al comma 2 non può eccedere l’importo corrispondente agli ultimi quindici anni di contribuzione del consigliere.
2. I consiglieri regionali eletti in una delle prime nove legislature, che abbiano versato i contributi almeno per un quinquennio, hanno la facoltà di rinunciare definitivamente all’assegno vitalizio e di reversibilità, fermo restando il diritto alla percezione dell’assegno di fine mandato, e di ottenere la restituzione dei contributi versati ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 , e successive modificazioni, nella misura del 100 per cento, senza interessi legali. Tale facoltà si esercita, a pena di decadenza, prima di conseguire il pagamento dell’assegno vitalizio. L’Ufficio di presidenza definisce le modalità di richiesta e di restituzione dei contributi versati.
3. Per i consiglieri regionali eletti in una delle prime nove legislature e rieletti nella decima legislatura o in legislature successive, tale ulteriore esercizio del mandato non produce alcun ulteriore effetto giuridico ed economico in ordine all’istituto dell’assegno vitalizio e di reversibilità, ivi compreso l’obbligo del versamento della quota di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 , e successive modificazioni.
4. La restituzione di cui al comma 2 non può eccedere l’importo corrispondente agli ultimi quindici anni di contribuzione del consigliere.
Art. 3 - Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
1. All’articolo 10, comma 2, della
legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 , dopo le parole
“dell’indennità parlamentare” sono aggiunte le parole
“alla data del 31 dicembre 2010, ridotta del 5 per cento”.
Art. 4 - Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
1. All’articolo 15 della
legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 è aggiunto alla fine il seguente comma:
“La corresponsione dell’assegno vitalizio è sospesa anche su richiesta del titolare; l’assegno stesso è ripristinato a richiesta dell’avente titolo, senza diritto di rivalsa per il periodo di sospensione. L’Ufficio di Presidenza definisce termini e modalità per la presentazione di richiesta di sospensione dell’assegno vitalizio e di richiesta di ripristino della sua corresponsione.”.
“La corresponsione dell’assegno vitalizio è sospesa anche su richiesta del titolare; l’assegno stesso è ripristinato a richiesta dell’avente titolo, senza diritto di rivalsa per il periodo di sospensione. L’Ufficio di Presidenza definisce termini e modalità per la presentazione di richiesta di sospensione dell’assegno vitalizio e di richiesta di ripristino della sua corresponsione.”.
Art. 5 - Modifica dell’articolo 19 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
1. All’articolo 19 bis della
legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 è aggiunto il seguente comma:
“2 bis. A partire dalla decima legislatura regionale l’assegno di fine mandato è erogato ai consiglieri regionali che optano per tale trattamento e che versano la relativa quota mensile determinata dall’Ufficio di Presidenza.”.
“2 bis. A partire dalla decima legislatura regionale l’assegno di fine mandato è erogato ai consiglieri regionali che optano per tale trattamento e che versano la relativa quota mensile determinata dall’Ufficio di Presidenza.”.
Art. 6 - Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
1. Il comma 1 dell’articolo 1 della
legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è così sostituito:
“1. L’indennità di carica lorda spettante ai componenti del Consiglio regionale è pari all’indennità di carica spettante ai consiglieri regionali alla data del 31 dicembre 2010.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è così sostituito:
“2. Spetta ai consiglieri regionali che svolgono le funzioni sottoelencate una indennità lorda di funzione pari all’indennità lorda di funzione spettante per le medesime funzioni alla data del 31 dicembre 2010 ridotta del 25 per cento:
a) Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale;
b) Vicepresidenti del Consiglio regionale e Vicepresidente della Giunta regionale;
c) altri membri della Giunta regionale;
d) Consiglieri Segretari del Consiglio regionale, Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, Presidenti dei Gruppi consiliari;
e) Vicepresidenti e Consiglieri Segretari delle Commissioni consiliari permanenti, revisori dei conti del Consiglio regionale, Vicepresidenti dei Gruppi consiliari.”.
3. Dopo il comma 3 ter dell’articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è aggiunto il seguente comma:
“3 quater. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono aggiornate con deliberazione dell’Ufficio di presidenza in base all’indice medio del costo della vita accertato dall’ISTAT. L’aggiornamento non è computato fino al 31 dicembre 2013.”.
“1. L’indennità di carica lorda spettante ai componenti del Consiglio regionale è pari all’indennità di carica spettante ai consiglieri regionali alla data del 31 dicembre 2010.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è così sostituito:
“2. Spetta ai consiglieri regionali che svolgono le funzioni sottoelencate una indennità lorda di funzione pari all’indennità lorda di funzione spettante per le medesime funzioni alla data del 31 dicembre 2010 ridotta del 25 per cento:
a) Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale;
b) Vicepresidenti del Consiglio regionale e Vicepresidente della Giunta regionale;
c) altri membri della Giunta regionale;
d) Consiglieri Segretari del Consiglio regionale, Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, Presidenti dei Gruppi consiliari;
e) Vicepresidenti e Consiglieri Segretari delle Commissioni consiliari permanenti, revisori dei conti del Consiglio regionale, Vicepresidenti dei Gruppi consiliari.”.
3. Dopo il comma 3 ter dell’articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è aggiunto il seguente comma:
“3 quater. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono aggiornate con deliberazione dell’Ufficio di presidenza in base all’indice medio del costo della vita accertato dall’ISTAT. L’aggiornamento non è computato fino al 31 dicembre 2013.”.
Art. 7 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
1. L’articolo 3 della
legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è così sostituito:
“Art. 3 - Diaria.
1. Ai consiglieri regionali è corrisposta una diaria a titolo di rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ai lavori degli organi consiliari e ad attività istituzionali nell’ambito del territorio regionale.
2. L’importo della diaria è determinato anche tenendo conto della distanza tra il luogo di residenza del consigliere regionale e la sede della Regione.
3. L’importo della diaria è ridotto per i Presidenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale, gli altri membri dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e gli altri membri della Giunta regionale che per le loro funzioni usufruiscono di mezzi di trasporto posti a loro disposizione dalla Regione.
4. L’importo della diaria è ridotto per i consiglieri in missione per la partecipazione ad attività istituzionali nel territorio regionale, su mandato formale del Presidente del Consiglio regionale, che per la missione usufruiscono di mezzi di trasporto posti a loro disposizione dalla Regione.
5. L’Ufficio di Presidenza emana disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo.”.
“Art. 3 - Diaria.
1. Ai consiglieri regionali è corrisposta una diaria a titolo di rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ai lavori degli organi consiliari e ad attività istituzionali nell’ambito del territorio regionale.
2. L’importo della diaria è determinato anche tenendo conto della distanza tra il luogo di residenza del consigliere regionale e la sede della Regione.
3. L’importo della diaria è ridotto per i Presidenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale, gli altri membri dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e gli altri membri della Giunta regionale che per le loro funzioni usufruiscono di mezzi di trasporto posti a loro disposizione dalla Regione.
4. L’importo della diaria è ridotto per i consiglieri in missione per la partecipazione ad attività istituzionali nel territorio regionale, su mandato formale del Presidente del Consiglio regionale, che per la missione usufruiscono di mezzi di trasporto posti a loro disposizione dalla Regione.
5. L’Ufficio di Presidenza emana disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo.”.
Art. 8 - Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
1. La rubrica dell’articolo 6 della
legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è così sostituita:
“Art. 6 - Rimborso spese.”.
“Art. 6 - Rimborso spese.”.
Art. 9 - Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
1. L’articolo 7 della
legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è così sostituito:
“Art. 7 - Commisurazione del trattamento indennitario all’effettiva partecipazione alle attività istituzionali.
1. La diaria di cui all’articolo 3 è ridotta in caso di assenza dalle sedute degli organi cui appartengono i consiglieri.
2. In caso di mancata partecipazione del consigliere regionale, nella percentuale e nelle modalità stabilite dall’Ufficio di Presidenza, alle votazioni consiliari, è operata una trattenuta stabilita dall’Ufficio di Presidenza medesimo.
3. L’Ufficio di Presidenza emana disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo.”.
“Art. 7 - Commisurazione del trattamento indennitario all’effettiva partecipazione alle attività istituzionali.
1. La diaria di cui all’articolo 3 è ridotta in caso di assenza dalle sedute degli organi cui appartengono i consiglieri.
2. In caso di mancata partecipazione del consigliere regionale, nella percentuale e nelle modalità stabilite dall’Ufficio di Presidenza, alle votazioni consiliari, è operata una trattenuta stabilita dall’Ufficio di Presidenza medesimo.
3. L’Ufficio di Presidenza emana disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo.”.
Art. 10 - Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
1. Il comma 1 bis dell’articolo 9 della
legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è così sostituito:
“1 bis. Le somme di cui all’articolo 3 rientrano tra i rimborsi spese di cui all’articolo 52, comma 1, lettera b), primo capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi” e successive modificazioni.”.
“1 bis. Le somme di cui all’articolo 3 rientrano tra i rimborsi spese di cui all’articolo 52, comma 1, lettera b), primo capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi” e successive modificazioni.”.
Art. 11 - Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 “Norme per il finanziamento dei gruppi consiliari” e successive modificazioni.
1. L’articolo 5 della
legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 è così sostituito:
“Art. 5 - Attività dei gruppi consiliari.
1. Nei limiti e con le modalità stabilite dall’Ufficio di Presidenza i gruppi consiliari possono riconoscere ai consiglieri regionali rimborsi, anche forfetari, delle spese per la partecipazione ad attività di cui all’articolo 3, quando le stesse si svolgano in località diverse dal capoluogo regionale o dal comune di residenza del consigliere.
2. Per i rimborsi spese di cui al comma 1 è riconosciuto a ciascun gruppo un contributo determinato dall’Ufficio di Presidenza anche in ragione della consistenza numerica del gruppo.
3. Le somme di cui al comma 1 rientrano tra i rimborsi spese di cui all’articolo 52, comma 1, lettera b), primo capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi” e successive modificazioni.
4. I gruppi consiliari non possono corrispondere ai consiglieri regionali compensi per prestazioni d’opera intellettuale o rimborsi spese per collaborazioni.”.
“Art. 5 - Attività dei gruppi consiliari.
1. Nei limiti e con le modalità stabilite dall’Ufficio di Presidenza i gruppi consiliari possono riconoscere ai consiglieri regionali rimborsi, anche forfetari, delle spese per la partecipazione ad attività di cui all’articolo 3, quando le stesse si svolgano in località diverse dal capoluogo regionale o dal comune di residenza del consigliere.
2. Per i rimborsi spese di cui al comma 1 è riconosciuto a ciascun gruppo un contributo determinato dall’Ufficio di Presidenza anche in ragione della consistenza numerica del gruppo.
3. Le somme di cui al comma 1 rientrano tra i rimborsi spese di cui all’articolo 52, comma 1, lettera b), primo capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi” e successive modificazioni.
4. I gruppi consiliari non possono corrispondere ai consiglieri regionali compensi per prestazioni d’opera intellettuale o rimborsi spese per collaborazioni.”.
Art. 12 - Abrogazioni.
1. Sono o restano abrogati:
a) l’articolo 4, comma 1, lettera a) e comma 2 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 e l’articolo 3, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 ;
b) l’articolo 4 commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 e l’articolo 3, comma 1, lettera c) della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 ;
c) l’articolo 5 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 , e l’articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 ;
d) l’articolo 5 bis della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 , e l’articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 ;
e) l’articolo 8 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 , e l’articolo 8 della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 .
a) l’articolo 4, comma 1, lettera a) e comma 2 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 e l’articolo 3, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 ;
b) l’articolo 4 commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 e l’articolo 3, comma 1, lettera c) della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 ;
c) l’articolo 5 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 , e l’articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 ;
d) l’articolo 5 bis della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 , e l’articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 ;
e) l’articolo 8 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 , e l’articolo 8 della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 .
Art. 13 - Decorrenza.
1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 si applicano a decorrere dal mese successivo alla data dei provvedimenti attuativi previsti, da adottarsi da parte dell’Ufficio di presidenza entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
SOMMARIO
- Legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4 (BUR n. 6/2012 ) - Testo storico
- ABOLIZIONE DELL’ISTITUTO DELL’ASSEGNO VITALIZIO, RIDUZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI
-
- Art. 1 - Abolizione dell’istituto dell’assegno vitalizio e dell’assegno di reversibilità.
- Art. 2 - Disposizioni transitorie in ordine all’applicazione della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
- Art. 3 - Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
- Art. 4 - Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
- Art. 5 - Modifica dell’articolo 19 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
- Art. 6 - Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
- Art. 7 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
- Art. 8 - Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
- Art. 9 - Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
- Art. 10 - Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
- Art. 11 - Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 “Norme per il finanziamento dei gruppi consiliari” e successive modificazioni.
- Art. 12 - Abrogazioni.
- Art. 13 - Decorrenza.