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Legge regionale 23 novembre 2012, n. 45 (BUR n. 98/2012)

Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012.

Legge regionale 23 novembre 2012, n. 45 (BUR n. 98/2012) (Bilancio)

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Articolo 1
1. Con la presente legge è approvato l’assestamento del bilancio regionale per l’esercizio 2012 sulla base delle definitive risultanze contabili relative all’esercizio 2011, secondo quanto indicato nei successivi articoli.
Articolo 2
1. Ai sensi dell’ articolo 21 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 , il saldo finanziario negativo risultante alla chiusura dell’esercizio 2011 è determinato in euro 839.976.929,97. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.
2. Il fondo iniziale di cassa è rideterminato in euro 1.138.691.992,52.
3. I residui attivi e passivi sono rideterminati negli importi singoli e complessivi riportati nell’allegata Tabella A.
Articolo 3
1. L’importo complessivo delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui all’Elenco 1, è definitivamente determinato in euro 1.576.945.496,03.
Articolo 4
1. Conseguentemente all’applicazione del saldo finanziario negativo, di cui all’articolo 2, e delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui all’articolo 3, il disavanzo di cui all’ articolo 5 della legge regionale 6 aprile ( 1) 2012 , n. 14, è rideterminato in euro 2.446.922.426,00. Di detto ammontare è dato riscontro:
a) per euro 30.000.000,00 nell’allegato “Quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all’indebitamento autorizzato” alla legge regionale 6 aprile 2012, n. 14 ( 2) ;
b) per euro 2.416.922.426,00 nella tabella F “Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2012 ( 3) per spese di investimento da finanziarsi mediante ricorso all’indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati”, allegata alla presente legge.
2. Per far fronte al maggior disavanzo determinatosi a seguito dell’applicazione delle definitive risultanze contabili relative all’esercizio 2011, la Giunta regionale è autorizzata per l’anno 2012 a contrarre prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, d’importo complessivo non superiore ad euro 788.945.470,06 (upb E0174) alle medesime condizioni di cui all’articolo 5 della legge regionale 6 aprile ( 4) 2012, n. 14.
3. L’onere annuale relativo all'ammortamento di cui al comma 2, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 47.229.000,00 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2013 e 2014 nella parte spesa del bilancio pluriennale 2012-2014 (upb U0199).
4. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all’ articolo 1 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 , è rideterminato in complessivi euro 2.446.922.426,00, al netto di quanto necessario al rifinanziamento dell’estinzione di prestiti in ammortamento.
Articolo 5
1. Al comma 4 dell’ articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 , le parole: “venticinque per cento” sono sostituite dalle seguenti: “venti per cento”.
Articolo 6
1. Per le finalità di cui al comma 2 bis dell’articolo 8 della legge 12 novembre 2011, n. 183 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge di stabilità 2012” ”, è approvato il prospetto recante gli impegni assunti alla data del 14 novembre 2011 per spese di investimento derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e finanziate dall’indebitamento autorizzato entro il limite del 25 per cento, come da allegata Tabella G “Impegni assunti alla data del 14 novembre 2011, ai sensi del comma 2-bis, articolo 8 della legge n. 183/2011”.
Articolo 7
1. Allo stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2012, di cui alla Tabella n. 1 annessa alla legge regionale 6 aprile 2012, n. 14 , sono apportate le seguenti variazioni come da allegata Tabella B “Variazioni allo stato previsionale dell’entrata 2012”:

Competenza
Cassa
Variazione netta:
768.646.370,06
416.231.569,84
Articolo 8
1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2012 di cui alla Tabella n. 2 annessa alla legge regionale 6 aprile 2012, n. 14 sono apportate le seguenti variazioni come da allegata Tabella C “Variazioni allo stato previsionale della spesa 2012”:

Competenza
Cassa
Variazione netta:
768.646.370,06
416.231.569,84

2. In considerazione delle variazioni della spesa di cui al comma 1, la Tabella A allegata alla legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 , riguardante gli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, è modificata ed integrata per effetto delle variazioni indicate nell’allegata Tabella D “Variazione alla Tab. A della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Rifinanziamento di leggi settoriali di spesa” ”.
Articolo 9
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


ALLEGATI OMESSI



Note

( 1) Comma così modificato da comma 1 art. 10 legge regionale 5 aprile 2013, n. 4 , che ha sostituito le parole “14 aprile” con le parole “6 aprile”.
( 2) Lettera così modificata da comma 2 art. 10 legge regionale 5 aprile 2013, n. 4 che ha sostituito le parole “18 marzo 2011, n. 8” con le parole “6 aprile 2012, n. 14”.
( 3) Lettera così modificata da comma 3 art. 10 legge regionale 5 aprile 2013, n. 4 che ha sostituito le parole “precedenti al 2011” con le parole “precedenti al 2012”.
( 4) Comma così modificato da comma 4 art. 10 legge regionale 5 aprile 2013, n. 4 , che ha sostituito le parole “14 aprile” con le parole “6 aprile”.


SOMMARIO
Legge regionale 23 novembre 2012, n. 45 (BUR n. 98/2012) (Bilancio) - Testo storico

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Articolo 1
1. Con la presente legge è approvato l’assestamento del bilancio regionale per l’esercizio 2012 sulla base delle definitive risultanze contabili relative all’esercizio 2011, secondo quanto indicato nei successivi articoli.
Articolo 2
1. Ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 , il saldo finanziario negativo risultante alla chiusura dell’esercizio 2011 è determinato in euro 839.976.929,97. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.
2. Il fondo iniziale di cassa è rideterminato in euro 1.138.691.992,52.
3. I residui attivi e passivi sono rideterminati negli importi singoli e complessivi riportati nell’allegata Tabella A.
Articolo 3
1. L’importo complessivo delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui all’Elenco 1, è definitivamente determinato in euro 1.576.945.496,03.
Articolo 4
1. Conseguentemente all’applicazione del saldo finanziario negativo, di cui all’articolo 2, e delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui all’articolo 3, il disavanzo di cui all’articolo 5 della legge regionale 14 aprile 2012, n. 14 , è rideterminato in euro 2.446.922.426,00. Di detto ammontare è dato riscontro:
a) per euro 30.000.000,00 nell’allegato “Quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all’indebitamento autorizzato” alla legge regionale 18 marzo 2011, n. 8 ;
b) per euro 2.416.922.426,00 nella tabella F “Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2011 per spese di investimento da finanziarsi mediante ricorso all’indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati”, allegata alla presente legge.
2. Per far fronte al maggior disavanzo determinatosi a seguito dell’applicazione delle definitive risultanze contabili relative all’esercizio 2011, la Giunta regionale è autorizzata per l’anno 2012 a contrarre prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, d’importo complessivo non superiore ad euro 788.945.470,06 (upb E0174) alle medesime condizioni di cui all’articolo 5 della legge regionale 14 aprile 2012, n. 14 .
3. L’onere annuale relativo all'ammortamento di cui al comma 2, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 47.229.000,00 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2013 e 2014 nella parte spesa del bilancio pluriennale 2012-2014 (upb U0199).
4. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 1 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 , è rideterminato in complessivi euro 2.446.922.426,00, al netto di quanto necessario al rifinanziamento dell’estinzione di prestiti in ammortamento.
Articolo 5
1. Al comma 4 dell’ articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, le parole: “venticinque per cento” sono sostituite dalle seguenti: “venti per cento”.
Articolo 6
1. Per le finalità di cui al comma 2 bis dell’articolo 8 della legge 12 novembre 2011, n. 183 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge di stabilità 2012” ”, è approvato il prospetto recante gli impegni assunti alla data del 14 novembre 2011 per spese di investimento derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e finanziate dall’indebitamento autorizzato entro il limite del 25 per cento, come da allegata Tabella G “Impegni assunti alla data del 14 novembre 2011, ai sensi del comma 2-bis, articolo 8 della legge n. 183/2011”.
Articolo 7
1. Allo stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2012, di cui alla Tabella n. 1 annessa alla legge regionale 6 aprile 2012, n. 14 , sono apportate le seguenti variazioni come da allegata Tabella B “Variazioni allo stato previsionale dell’entrata 2012”:

Competenza
Cassa
Variazione netta:
768.646.370,06
416.231.569,84
Articolo 8
1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2012 di cui alla Tabella n. 2 annessa alla legge regionale 6 aprile 2012, n. 14 sono apportate le seguenti variazioni come da allegata Tabella C “Variazioni allo stato previsionale della spesa 2012”:

Competenza
Cassa
Variazione netta:
768.646.370,06
416.231.569,84

2. In considerazione delle variazioni della spesa di cui al comma 1, la Tabella A allegata alla legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 , riguardante gli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, è modificata ed integrata per effetto delle variazioni indicate nell’allegata Tabella D “Variazione alla Tab. A della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Rifinanziamento di leggi settoriali di spesa” ”.
Articolo 9
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


ALLEGATI OMESSI



SOMMARIO