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Legge regionale 31 gennaio 2012, n. 6 (BUR n. 11/2012)
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per l’anno finanziario 2012 e ulteriori disposizioni in materia di patto di stabilità interno
Sommario
“Legge regionale 31 gennaio 2012, n. 6 (BUR n. 11/2012) - Testo vigente”
AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO PER L’ANNO FINANZIARIO 2012 E ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATTO DI STABILITÀ INTERNO
Art. 1 - Esercizio provvisorio.
1. Ai sensi dell’
articolo 58 dello Statuto e dell’
articolo 15 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”, la Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, dal 1° gennaio 2012 e fino al momento dell’entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il termine stabilito dalla
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 , il bilancio di previsione per l’anno 2012, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa contenuti nel disegno di legge n. 27/DDL del 29 dicembre 2011 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014”, così come approvato dalla Giunta regionale.
2. La gestione dello stato di previsione della spesa di cui al comma 1 è autorizzata con esclusione delle spese di cui alle upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti” e U0186 “Fondo speciale per le spese d’investimento” del disegno di legge n. 27/DDL del 29 dicembre 2011 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014”, nonché delle spese di cui ai seguenti prospetti allegati al medesimo DDL:
a) Quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all’indebitamento autorizzato;
b) Reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione.
3. Sono altresì escluse dall’autorizzazione alla gestione provvisoria di cui al comma 1, le spese individuate nella Tabella A “Rifinanziamento di leggi settoriali di spesa”, allegata alla presente legge, fatte salve quelle per il finanziamento della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” e successive modificazioni e per il funzionamento dei seguenti enti e società regionali per le quali è autorizzata la gestione provvisoria:
a) Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA);
b) Veneto Agricoltura;
c) Veneto Lavoro;
d) Veneto Strade S.p.A.;
e) Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale (ARPAV);
f) Enti gestori di parchi e riserve naturali regionali;
g) Istituto regionale Ville Venete (IRVV);
h) Aziende regionali per il diritto allo studio universitario ESU - ARDSU;
i) Sistemi Territoriali S.p.A;
j) Veneto Acque S.p.A;
k) Scuola regionale veneta per la sicurezza e la Polizia locale;
l) Veneto Nanotech S.c.p.A.;
m) Veneto Innovazione S.p.A.;
n) Rocca di Monselice S.r.l..
4. È, altresì, autorizzata la gestione provvisoria volta ad erogare l’anticipazione mensile alle Aziende ULSS, all’Azienda ospedaliera di Padova, all’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona ed all’Istituto oncologico del Veneto, finalizzata al finanziamento del Servizio sanitario regionale, nella misura massima del livello dell’anticipazione mensile definita dallo Stato.
5. Con riferimento alle spese di cui ai commi 2 e 3, escluse dall’autorizzazione alla gestione provvisoria, è comunque possibile procedere ai pagamenti in conto residui.
6. È inoltre autorizzata la gestione delle spese atte a far fronte a situazioni eccezionali e quelle da cui possa derivare un pregiudizio patrimoniale per la Regione o un danno per la collettività.
2. La gestione dello stato di previsione della spesa di cui al comma 1 è autorizzata con esclusione delle spese di cui alle upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti” e U0186 “Fondo speciale per le spese d’investimento” del disegno di legge n. 27/DDL del 29 dicembre 2011 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014”, nonché delle spese di cui ai seguenti prospetti allegati al medesimo DDL:
a) Quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all’indebitamento autorizzato;
b) Reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione.
3. Sono altresì escluse dall’autorizzazione alla gestione provvisoria di cui al comma 1, le spese individuate nella Tabella A “Rifinanziamento di leggi settoriali di spesa”, allegata alla presente legge, fatte salve quelle per il finanziamento della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” e successive modificazioni e per il funzionamento dei seguenti enti e società regionali per le quali è autorizzata la gestione provvisoria:
a) Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA);
b) Veneto Agricoltura;
c) Veneto Lavoro;
d) Veneto Strade S.p.A.;
e) Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale (ARPAV);
f) Enti gestori di parchi e riserve naturali regionali;
g) Istituto regionale Ville Venete (IRVV);
h) Aziende regionali per il diritto allo studio universitario ESU - ARDSU;
i) Sistemi Territoriali S.p.A;
j) Veneto Acque S.p.A;
k) Scuola regionale veneta per la sicurezza e la Polizia locale;
l) Veneto Nanotech S.c.p.A.;
m) Veneto Innovazione S.p.A.;
n) Rocca di Monselice S.r.l..
4. È, altresì, autorizzata la gestione provvisoria volta ad erogare l’anticipazione mensile alle Aziende ULSS, all’Azienda ospedaliera di Padova, all’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona ed all’Istituto oncologico del Veneto, finalizzata al finanziamento del Servizio sanitario regionale, nella misura massima del livello dell’anticipazione mensile definita dallo Stato.
5. Con riferimento alle spese di cui ai commi 2 e 3, escluse dall’autorizzazione alla gestione provvisoria, è comunque possibile procedere ai pagamenti in conto residui.
6. È inoltre autorizzata la gestione delle spese atte a far fronte a situazioni eccezionali e quelle da cui possa derivare un pregiudizio patrimoniale per la Regione o un danno per la collettività.
Art. 2 - Disposizioni sul Patto di stabilità interno. (1)
1. Con riferimento agli adempimenti disposti dal Patto di stabilità interno, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, nel corso dell’esercizio provvisorio, le misure necessarie ad assicurare il pieno rispetto dei vincoli, in termini sia di competenza che di cassa, così come prescritti dalla normativa statale vigente in materia finanziaria.
2. Con riferimento ai limiti posti dal Patto di stabilità interno alla gestione della cassa, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare, nel corso dell’esercizio provvisorio, variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica o funzione obiettivo, relativamente agli stanziamenti di cassa, in deroga a quanto disposto dalla lettera b) del comma 2, dell’ articolo 22 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 .
2. Con riferimento ai limiti posti dal Patto di stabilità interno alla gestione della cassa, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare, nel corso dell’esercizio provvisorio, variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica o funzione obiettivo, relativamente agli stanziamenti di cassa, in deroga a quanto disposto dalla lettera b) del comma 2, dell’ articolo 22 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 .
Art. 3 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’
articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
ALLEGATO OMESSO
ALLEGATO OMESSO
Note
(
1) L’articolo 6 della
legge regionale 6 aprile 2012, n. 14 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014” dispone che: “Art. 6
1. Con riferimento agli adempimenti disposti dal “Patto di stabilità interno”, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, nel corso del 2012, le misure necessarie ad assicurare il pieno rispetto dei vincoli, in termini sia di competenza che di cassa, così come prescritti dalla normativa statale vigente in materia finanziaria.
2. Con riferimento ai limiti posti dal “Patto di stabilità interno” alla gestione della cassa, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare, per l’esercizio 2012, variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica o funzione obiettivo, relativamente agli stanziamenti di cassa, in deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b, dell’articolo 22 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 .”.
1. Con riferimento agli adempimenti disposti dal “Patto di stabilità interno”, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, nel corso del 2012, le misure necessarie ad assicurare il pieno rispetto dei vincoli, in termini sia di competenza che di cassa, così come prescritti dalla normativa statale vigente in materia finanziaria.
2. Con riferimento ai limiti posti dal “Patto di stabilità interno” alla gestione della cassa, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare, per l’esercizio 2012, variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica o funzione obiettivo, relativamente agli stanziamenti di cassa, in deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b, dell’articolo 22 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 .”.
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 31 gennaio 2012, n. 6 (BUR n. 11/2012) - Testo storico”
AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO PER L’ANNO FINANZIARIO 2012 E ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATTO DI STABILITÀ INTERNO
Art. 1 - Esercizio provvisorio.
1. Ai sensi dell’articolo 58 dello Statuto e dell’articolo 15 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”, la Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, dal 1° gennaio 2012 e fino al momento dell’entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il termine stabilito dalla
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 , il bilancio di previsione per l’anno 2012, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa contenuti nel disegno di legge n. 27/DDL del 29 dicembre 2011 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014”, così come approvato dalla Giunta regionale.
2. La gestione dello stato di previsione della spesa di cui al comma 1 è autorizzata con esclusione delle spese di cui alle upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti” e U0186 “Fondo speciale per le spese d’investimento” del disegno di legge n. 27/DDL del 29 dicembre 2011 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014”, nonché delle spese di cui ai seguenti prospetti allegati al medesimo DDL:
a) Quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all’indebitamento autorizzato;
b) Reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione.
3. Sono altresì escluse dall’autorizzazione alla gestione provvisoria di cui al comma 1, le spese individuate nella Tabella A “Rifinanziamento di leggi settoriali di spesa”, allegata alla presente legge, fatte salve quelle per il finanziamento della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” e successive modificazioni e per il funzionamento dei seguenti enti e società regionali per le quali è autorizzata la gestione provvisoria:
a) Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA);
b) Veneto Agricoltura;
c) Veneto Lavoro;
d) Veneto Strade S.p.A.;
e) Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale (ARPAV);
f) Enti gestori di parchi e riserve naturali regionali;
g) Istituto regionale Ville Venete (IRVV);
h) Aziende regionali per il diritto allo studio universitario ESU - ARDSU;
i) Sistemi Territoriali S.p.A;
j) Veneto Acque S.p.A;
k) Scuola regionale veneta per la sicurezza e la Polizia locale;
l) Veneto Nanotech S.c.p.A.;
m) Veneto Innovazione S.p.A.;
n) Rocca di Monselice S.r.l..
4. È, altresì, autorizzata la gestione provvisoria volta ad erogare l’anticipazione mensile alle Aziende ULSS, all’Azienda ospedaliera di Padova, all’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona ed all’Istituto oncologico del Veneto, finalizzata al finanziamento del Servizio sanitario regionale, nella misura massima del livello dell’anticipazione mensile definita dallo Stato.
5. Con riferimento alle spese di cui ai commi 2 e 3, escluse dall’autorizzazione alla gestione provvisoria, è comunque possibile procedere ai pagamenti in conto residui.
6. È inoltre autorizzata la gestione delle spese atte a far fronte a situazioni eccezionali e quelle da cui possa derivare un pregiudizio patrimoniale per la Regione o un danno per la collettività.
2. La gestione dello stato di previsione della spesa di cui al comma 1 è autorizzata con esclusione delle spese di cui alle upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti” e U0186 “Fondo speciale per le spese d’investimento” del disegno di legge n. 27/DDL del 29 dicembre 2011 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014”, nonché delle spese di cui ai seguenti prospetti allegati al medesimo DDL:
a) Quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all’indebitamento autorizzato;
b) Reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione.
3. Sono altresì escluse dall’autorizzazione alla gestione provvisoria di cui al comma 1, le spese individuate nella Tabella A “Rifinanziamento di leggi settoriali di spesa”, allegata alla presente legge, fatte salve quelle per il finanziamento della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” e successive modificazioni e per il funzionamento dei seguenti enti e società regionali per le quali è autorizzata la gestione provvisoria:
a) Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA);
b) Veneto Agricoltura;
c) Veneto Lavoro;
d) Veneto Strade S.p.A.;
e) Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale (ARPAV);
f) Enti gestori di parchi e riserve naturali regionali;
g) Istituto regionale Ville Venete (IRVV);
h) Aziende regionali per il diritto allo studio universitario ESU - ARDSU;
i) Sistemi Territoriali S.p.A;
j) Veneto Acque S.p.A;
k) Scuola regionale veneta per la sicurezza e la Polizia locale;
l) Veneto Nanotech S.c.p.A.;
m) Veneto Innovazione S.p.A.;
n) Rocca di Monselice S.r.l..
4. È, altresì, autorizzata la gestione provvisoria volta ad erogare l’anticipazione mensile alle Aziende ULSS, all’Azienda ospedaliera di Padova, all’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona ed all’Istituto oncologico del Veneto, finalizzata al finanziamento del Servizio sanitario regionale, nella misura massima del livello dell’anticipazione mensile definita dallo Stato.
5. Con riferimento alle spese di cui ai commi 2 e 3, escluse dall’autorizzazione alla gestione provvisoria, è comunque possibile procedere ai pagamenti in conto residui.
6. È inoltre autorizzata la gestione delle spese atte a far fronte a situazioni eccezionali e quelle da cui possa derivare un pregiudizio patrimoniale per la Regione o un danno per la collettività.
Art. 2 - Disposizioni sul Patto di stabilità interno.
1. Con riferimento agli adempimenti disposti dal Patto di stabilità interno, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, nel corso dell’esercizio provvisorio, le misure necessarie ad assicurare il pieno rispetto dei vincoli, in termini sia di competenza che di cassa, così come prescritti dalla normativa statale vigente in materia finanziaria.
2. Con riferimento ai limiti posti dal Patto di stabilità interno alla gestione della cassa, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare, nel corso dell’esercizio provvisorio, variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica o funzione obiettivo, relativamente agli stanziamenti di cassa, in deroga a quanto disposto dalla lettera b) del comma 2, dell’articolo 22 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 .
2. Con riferimento ai limiti posti dal Patto di stabilità interno alla gestione della cassa, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare, nel corso dell’esercizio provvisorio, variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica o funzione obiettivo, relativamente agli stanziamenti di cassa, in deroga a quanto disposto dalla lettera b) del comma 2, dell’articolo 22 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 .
Art. 3 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
ALLEGATO OMESSO
ALLEGATO OMESSO
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