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Legge regionale 1 febbraio 2013, n. 1 (BUR n. 12/2013)
Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1
Sommario
“Legge regionale 1 febbraio 2013, n. 1 (BUR n. 12/2013) - Testo vigente”
S O M M A R I O
RIDETERMINAZIONE DEL TERMINE DI VALIDITÀ DEL PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 2007, n. 1
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 1 febbraio 2013, n. 1 (BUR n. 12/2013) - Testo storico”
S O M M A R I O
- Legge regionale 1 febbraio 2013, n. 1 (BUR n. 12/2013) - Testo storico
- RIDETERMINAZIONE DEL TERMINE DI VALIDITÀ DEL PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 2007, N. 1
- Art. 1 - Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.
- Art. 2 - Abrogazione della legge regionale 24 febbraio 2012, n. 8 “Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1”.
- Art. 3 - Entrata in vigore.
RIDETERMINAZIONE DEL TERMINE DI VALIDITÀ DEL PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 2007, n. 1
Art. 1 - Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 .
1. La validità del piano faunistico-venatorio regionale, approvato con
legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 è rideterminata al 30 settembre 2013.
2. Alla rideterminazione di cui al comma 1 non si applica l’articolo 3, comma 2 del regolamento di attuazione di cui all’allegato A alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 .
2. Alla rideterminazione di cui al comma 1 non si applica l’articolo 3, comma 2 del regolamento di attuazione di cui all’allegato A alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 .
Art. 2 - Abrogazione della legge regionale 24 febbraio 2012, n. 8 “Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 ”.
1. La
legge regionale 24 febbraio 2012, n. 8 “Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con
legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 ” è abrogata.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
SOMMARIO
- Legge regionale 1 febbraio 2013, n. 1 (BUR n. 12/2013) - Testo storico
- RIDETERMINAZIONE DEL TERMINE DI VALIDITÀ DEL PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 2007, n. 1
-
- Art. 1 - Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 .
- Art. 2 - Abrogazione della legge regionale 24 febbraio 2012, n. 8 “Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 ”.
- Art. 3 - Entrata in vigore.