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Legge regionale 1 febbraio 2013, n. 1 (BUR n. 12/2013)

Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1

Legge regionale 1 febbraio 2013, n. 1 (BUR n. 12/2013) (Abrogata)

RIDETERMINAZIONE DEL TERMINE DI VALIDITÀ DEL PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 2007, n. 1



SOMMARIO
Legge regionale 1 febbraio 2013, n. 1 (BUR n. 12/2013) - Testo storico

RIDETERMINAZIONE DEL TERMINE DI VALIDITÀ DEL PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 2007, n. 1

Art. 1 - Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 .
1. La validità del piano faunistico-venatorio regionale, approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 è rideterminata al 30 settembre 2013.
2. Alla rideterminazione di cui al comma 1 non si applica l’articolo 3, comma 2 del regolamento di attuazione di cui all’allegato A alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 .
Art. 2 - Abrogazione della legge regionale 24 febbraio 2012, n. 8 “Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 ”.
1. La legge regionale 24 febbraio 2012, n. 8 “Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 ” è abrogata.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



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