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Legge regionale 1 agosto 2013, n. 21 (BUR n. 65/2013)
Misure per la copertura del rimborso dell’anticipazione di liquidità per i pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario regionale
Sommario
“Legge regionale 1 agosto 2013, n. 21 (BUR n. 65/2013) - Testo vigente”
S O M M A R I O
MISURE PER LA COPERTURA DEL RIMBORSO DELL’ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ PER I PAGAMENTI DEI DEBITI DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (1)
Art. 1 - Finalità.
1. Al fine di favorire l’accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Regionale, la Regione Veneto è autorizzata ad accedere all’anticipazione di liquidità prevista dall’articolo 3, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere il contratto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 3, comma 5, lettera c) del decreto legge 35/2013, convertito dalla legge 64/2013, accedendo all’intero importo definito dal decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 aprile 2013 fissato, per la Regione Veneto in euro 777.231.000,00.
3. Al fine di ottenere l’erogazione dell’anticipazione, la Giunta regionale provvede secondo le modalità previste all’articolo 3, commi 5 e 6 del decreto legge 35/2013, convertito dalla legge 64/2013.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere il contratto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 3, comma 5, lettera c) del decreto legge 35/2013, convertito dalla legge 64/2013, accedendo all’intero importo definito dal decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 aprile 2013 fissato, per la Regione Veneto in euro 777.231.000,00.
3. Al fine di ottenere l’erogazione dell’anticipazione, la Giunta regionale provvede secondo le modalità previste all’articolo 3, commi 5 e 6 del decreto legge 35/2013, convertito dalla legge 64/2013.
Art. 2 - Rimborso dell’anticipazione.
1. Il rimborso dell’anticipazione di cui all’articolo 1 è garantito mediante l’iscrizione nei bilanci di previsione della Regione, a partire dal 2014 e per un periodo di trenta anni, delle somme occorrenti.
2. Il rimborso avviene con rate annuali di importo previsto pari a euro 45.000.000,00, comprensive di quota capitale e quota interessi, da versare sugli appositi capitoli di entrata del bilancio dello Stato.
3. Il tasso di interesse a carico della Regione, come previsto dell’articolo 3, comma 5, lettera c), del decreto legge 35/2013, convertito dalla legge 64/2013, è pari al rendimento di mercato dei Buoni poliennali del Tesoro a cinque anni.
4. Le rate di cui al comma 2 rientrano fra le spese riclassificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell’articolo 17, della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione”.
2. Il rimborso avviene con rate annuali di importo previsto pari a euro 45.000.000,00, comprensive di quota capitale e quota interessi, da versare sugli appositi capitoli di entrata del bilancio dello Stato.
3. Il tasso di interesse a carico della Regione, come previsto dell’articolo 3, comma 5, lettera c), del decreto legge 35/2013, convertito dalla legge 64/2013, è pari al rendimento di mercato dei Buoni poliennali del Tesoro a cinque anni.
4. Le rate di cui al comma 2 rientrano fra le spese riclassificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell’articolo 17, della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione”.
Art. 3 - Norma finanziaria.
1. Le entrate di cui all’articolo 1 comma 2, quantificate in euro 777.231.000,00 per l’esercizio 2013, sono introitate nell’upb di nuova istituzione E0143 “Acquisizione risorse finanziarie per anticipazioni alle aziende sanitarie locali ed aziende ospedaliere”, all’interno della categoria C0019 di nuova istituzione “Anticipazioni e altre operazioni di credito a breve termine” del Titolo V “Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie” del bilancio di previsione 2013 e sono interamente destinate alla ricapitalizzazione degli enti del Servizio Sanitario Regionale, in relazione agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti l’applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” (U0251 “Spesa di investimento in ambito sanitario” del bilancio di previsione 2013).
2. Alla copertura degli oneri per il rimborso degli interessi e delle anticipazioni, derivanti dall’applicazione dell’articolo 2, quantificati in euro 45.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015, si fa fronte mediante la seguente variazione agli esercizi 2014 e 2015 del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015:
2. Alla copertura degli oneri per il rimborso degli interessi e delle anticipazioni, derivanti dall’applicazione dell’articolo 2, quantificati in euro 45.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015, si fa fronte mediante la seguente variazione agli esercizi 2014 e 2015 del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
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Anno 2014
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Anno 2015
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Stanziamento di competenza
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Stanziamento di competenza
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U.P.B.
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U0156
Concorso finanziario alle attività istituzionali delle ulss e dei comuni nell’ambito dei servizi sociali |
-18.000.000,00
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-18.000.000,00
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capitolo
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100018/U “Fondo regionale per le politiche sociali – sostegno e promozione dei servizi sociali: contributi alle aziende ulss per la gestione dei servizi sociali (art. 133, c. 3, lett. c), l.r. 13/04/2001, n. 11)”
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-18.000.000,00
|
-18.000.000,00
|
U.P.B.
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U0148
Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia |
-27.000.000,00
|
-27.000.000,00
|
capitolo
|
100012/U “Fondo regionale per le politiche sociali – sostegno di iniziative a tutela dei minori (trasferimenti a soggetti pubblici e privati) (art. 133, c. 3, lett. i), L.R. 13/04/2001, n. 11 – artt. 13 e 50, L.R. 16/02/2010, n. 11)”
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-27.000.000,00
|
-27.000.000,00
|
U.P.B.
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U0147
Rimborso prestiti in materia di sanità |
+45.000.000,00
|
+45.000.000,00
|
capitolo
|
101889/U “Interventi passivi per le anticipazioni di liquidità dallo Stato a valere sul “fondo anticipazione di liquidità di cui all’art. 3 del D.L. n. 35 del 2013”
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+31.360.000,00
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+30.800.000,00
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capitolo
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101890/U “Rimborso delle anticipazioni di liquidità dallo Stato a valere sul “fondo anticipazione di liquidità di cui all’art. 3 del D.L. n. 35 del 2013””
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+13.640.000,00
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+14.200.000,00
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3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio che si rendano necessarie per adeguare l’importo delle rate di cui all’articolo 2 sulla base dell’effettivo tasso di interesse posto a carico della Regione all’atto della sottoscrizione del contratto di anticipazione, rispetto a quello preventivato con la presente legge.
Art. 4 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
(
1) Vedi anche art. 21
legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 che costituisce, ai sensi della normativa statale in materia, la richiesta misura legislativa di copertura finanziaria per il rilascio della seconda tranche di prestito per i pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario regionale.
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 1 agosto 2013, n. 21 (BUR n. 65/2013) - Testo storico”
MISURE PER LA COPERTURA DEL RIMBORSO DELL’ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ PER I PAGAMENTI DEI DEBITI DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Art. 1 - Finalità.
1. Al fine di favorire l’accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Regionale, la Regione Veneto è autorizzata ad accedere all’anticipazione di liquidità prevista dall’articolo 3, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere il contratto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 3, comma 5, lettera c) del decreto legge 35/2013, convertito dalla legge 64/2013, accedendo all’intero importo definito dal decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 aprile 2013 fissato, per la Regione Veneto in euro 777.231.000,00.
3. Al fine di ottenere l’erogazione dell’anticipazione, la Giunta regionale provvede secondo le modalità previste all’articolo 3, commi 5 e 6 del decreto legge 35/2013, convertito dalla legge 64/2013.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere il contratto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 3, comma 5, lettera c) del decreto legge 35/2013, convertito dalla legge 64/2013, accedendo all’intero importo definito dal decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 aprile 2013 fissato, per la Regione Veneto in euro 777.231.000,00.
3. Al fine di ottenere l’erogazione dell’anticipazione, la Giunta regionale provvede secondo le modalità previste all’articolo 3, commi 5 e 6 del decreto legge 35/2013, convertito dalla legge 64/2013.
Art. 2 - Rimborso dell’anticipazione.
1. Il rimborso dell’anticipazione di cui all’articolo 1 è garantito mediante l’iscrizione nei bilanci di previsione della Regione, a partire dal 2014 e per un periodo di trenta anni, delle somme occorrenti.
2. Il rimborso avviene con rate annuali di importo previsto pari a euro 45.000.000,00, comprensive di quota capitale e quota interessi, da versare sugli appositi capitoli di entrata del bilancio dello Stato.
3. Il tasso di interesse a carico della Regione, come previsto dell’articolo 3, comma 5, lettera c), del decreto legge 35/2013, convertito dalla legge 64/2013, è pari al rendimento di mercato dei Buoni poliennali del Tesoro a cinque anni.
4. Le rate di cui al comma 2 rientrano fra le spese riclassificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell’articolo 17, della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione”.
2. Il rimborso avviene con rate annuali di importo previsto pari a euro 45.000.000,00, comprensive di quota capitale e quota interessi, da versare sugli appositi capitoli di entrata del bilancio dello Stato.
3. Il tasso di interesse a carico della Regione, come previsto dell’articolo 3, comma 5, lettera c), del decreto legge 35/2013, convertito dalla legge 64/2013, è pari al rendimento di mercato dei Buoni poliennali del Tesoro a cinque anni.
4. Le rate di cui al comma 2 rientrano fra le spese riclassificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell’articolo 17, della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione”.
Art. 3 - Norma finanziaria.
1. Le entrate di cui all’articolo 1 comma 2, quantificate in euro 777.231.000,00 per l’esercizio 2013, sono introitate nell’upb di nuova istituzione E0143 “Acquisizione risorse finanziarie per anticipazioni alle aziende sanitarie locali ed aziende ospedaliere”, all’interno della categoria C0019 di nuova istituzione “Anticipazioni e altre operazioni di credito a breve termine” del Titolo V “Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie” del bilancio di previsione 2013 e sono interamente destinate alla ricapitalizzazione degli enti del Servizio Sanitario Regionale, in relazione agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti l’applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” (U0251 “Spesa di investimento in ambito sanitario” del bilancio di previsione 2013).
2. Alla copertura degli oneri per il rimborso degli interessi e delle anticipazioni, derivanti dall’applicazione dell’articolo 2, quantificati in euro 45.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015, si fa fronte mediante la seguente variazione agli esercizi 2014 e 2015 del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015:
2. Alla copertura degli oneri per il rimborso degli interessi e delle anticipazioni, derivanti dall’applicazione dell’articolo 2, quantificati in euro 45.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015, si fa fronte mediante la seguente variazione agli esercizi 2014 e 2015 del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
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Anno 2014
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Anno 2015
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Stanziamento di competenza
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Stanziamento di competenza
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U.P.B.
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U0156
Concorso finanziario alle attività istituzionali delle ulss e dei comuni nell’ambito dei servizi sociali |
-18.000.000,00
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-18.000.000,00
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capitolo
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100018/U “Fondo regionale per le politiche sociali – sostegno e promozione dei servizi sociali: contributi alle aziende ulss per la gestione dei servizi sociali (art. 133, c. 3, lett. c), l.r. 13/04/2001, n. 11)”
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-18.000.000,00
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-18.000.000,00
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U.P.B.
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U0148
Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia |
-27.000.000,00
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-27.000.000,00
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capitolo
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100012/U “Fondo regionale per le politiche sociali – sostegno di iniziative a tutela dei minori (trasferimenti a soggetti pubblici e privati) (art. 133, c. 3, lett. i), L.R. 13/04/2001, n. 11 – artt. 13 e 50, L.R. 16/02/2010, n. 11)”
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-27.000.000,00
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-27.000.000,00
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U.P.B.
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U0147
Rimborso prestiti in materia di sanità |
+45.000.000,00
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+45.000.000,00
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capitolo
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101889/U “Interventi passivi per le anticipazioni di liquidità dallo Stato a valere sul “fondo anticipazione di liquidità di cui all’art. 3 del D.L. n. 35 del 2013”
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+31.360.000,00
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+30.800.000,00
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capitolo
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101890/U “Rimborso delle anticipazioni di liquidità dallo Stato a valere sul “fondo anticipazione di liquidità di cui all’art. 3 del D.L. n. 35 del 2013””
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+13.640.000,00
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+14.200.000,00
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3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio che si rendano necessarie per adeguare l’importo delle rate di cui all’articolo 2 sulla base dell’effettivo tasso di interesse posto a carico della Regione all’atto della sottoscrizione del contratto di anticipazione, rispetto a quello preventivato con la presente legge.
Art. 4 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
SOMMARIO