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Legge regionale 24 settembre 2013, n. 23 (BUR n. 82/2013)
Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 .
Sommario
“Legge regionale 24 settembre 2013, n. 23 (BUR n. 82/2013) - Testo vigente”
S O M M A R I O
- Legge regionale 24 settembre 2013, n. 23 (BUR n. 82/2013)
- RIDETERMINAZIONE DEL TERMINE DI VALIDITÀ DEL PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 2007, N. 1
- Art. 1 - Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.
- Art. 2 - Abrogazione della legge regionale 1° febbraio 2013, n. 1 “Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1”.
- Art. 3 - Disposizioni in materia di appostamenti per la caccia.
- Art. 4 - Dichiarazione d’urgenza.
RIDETERMINAZIONE DEL TERMINE DI VALIDITÀ DEL PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 2007, n. 1
Art. 1 - Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 .
omissis (
1)
Art. 2 - Abrogazione della legge regionale 1 febbraio 2013, n. 1 “Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 ”.
omissis (
2)
Art. 3 - Disposizioni in materia di appostamenti per la caccia.
1.
omissis ( 3)
2.
omissis ( 4)
3.
omissis ( 5)
4.
omissis ( 6)
5.
omissis ( 7)
6. Il comma 2 dell’articolo 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” è così sostituito:
omissis ( 8)
7. La lettera h) del comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” è così sostituita:
omissis ( 9)
omissis ( 3)
2.
omissis ( 4)
3.
omissis ( 5)
4.
omissis ( 6)
5.
omissis ( 7)
6. Il comma 2 dell’articolo 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” è così sostituito:
omissis ( 8)
7. La lettera h) del comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” è così sostituita:
omissis ( 9)
Art. 4 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Note
(
1) Articolo abrogato da comma 1 art. 2 della
legge regionale 4 febbraio 2014, n. 1 .
( 2) Articolo abrogato da comma 1 art. 2 della legge regionale 4 febbraio 2014, n. 1 .
( 3) Comma abrogato da lett. b) comma 1 art. 2 legge regionale 1 dicembre 2015, n. 20 .
( 4) Comma abrogato da lett. b) comma 1 art. 2 legge regionale 1 dicembre 2015, n. 20 .
( 5) Comma abrogato da lett. b) comma 1 art. 2 legge regionale 1 dicembre 2015, n. 20 .
( 6) Comma abrogato da lett. b) comma 1 art. 2 legge regionale 1 dicembre 2015, n. 20 .
( 7) Comma abrogato da lett. b) comma 1 art. 2 legge regionale 1 dicembre 2015, n. 20 .
( 8) Testo riportato al comma 2 dell’art. 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
( 9) Testo riportato alla lettera h) del comma 2 dell’art. 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
( 2) Articolo abrogato da comma 1 art. 2 della legge regionale 4 febbraio 2014, n. 1 .
( 3) Comma abrogato da lett. b) comma 1 art. 2 legge regionale 1 dicembre 2015, n. 20 .
( 4) Comma abrogato da lett. b) comma 1 art. 2 legge regionale 1 dicembre 2015, n. 20 .
( 5) Comma abrogato da lett. b) comma 1 art. 2 legge regionale 1 dicembre 2015, n. 20 .
( 6) Comma abrogato da lett. b) comma 1 art. 2 legge regionale 1 dicembre 2015, n. 20 .
( 7) Comma abrogato da lett. b) comma 1 art. 2 legge regionale 1 dicembre 2015, n. 20 .
( 8) Testo riportato al comma 2 dell’art. 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
( 9) Testo riportato alla lettera h) del comma 2 dell’art. 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
SOMMARIO
- Legge regionale 24 settembre 2013, n. 23 (BUR n. 82/2013)
- RIDETERMINAZIONE DEL TERMINE DI VALIDITÀ DEL PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 2007, n. 1
-
- Art. 1 - Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 .
- Art. 2 - Abrogazione della legge regionale 1 febbraio 2013, n. 1 “Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 ”.
- Art. 3 - Disposizioni in materia di appostamenti per la caccia.
- Art. 4 - Dichiarazione d’urgenza.
Sommario
“Legge regionale 24 settembre 2013, n. 23 (BUR n. 82/2013) - Testo storico”
S O M M A R I O
- Legge regionale 24 settembre 2013, n. 23 (BUR n. 82/2013) – Testo storico
- RIDETERMINAZIONE DEL TERMINE DI VALIDITÀ DEL PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 2007, N. 1
- Art. 1 - Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.
- Art. 2 - Abrogazione della legge regionale 1° febbraio 2013, n. 1 “Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1”.
- Art. 3 - Disposizioni in materia di appostamenti per la caccia.
- Art. 4 - Dichiarazione d’urgenza.
RIDETERMINAZIONE DEL TERMINE DI VALIDITÀ DEL PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 2007, n. 1
Art. 1 - Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 .
1. La validità del piano faunistico-venatorio regionale, approvato con
legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 è rideterminata al 10 febbraio 2014.
2. Alla rideterminazione di cui al comma 1 non si applica l’articolo 3, comma 2, del regolamento di attuazione di cui all’allegato A alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 .
2. Alla rideterminazione di cui al comma 1 non si applica l’articolo 3, comma 2, del regolamento di attuazione di cui all’allegato A alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 .
Art. 2 - Abrogazione della legge regionale 1 febbraio 2013, n. 1 “Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 ”.
1. La
legge regionale 1 febbraio 2013, n. 1 “Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con
legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 ” è abrogata.
Art. 3 - Disposizioni in materia di appostamenti per la caccia.
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 20 bis della
legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” così come modificato dal presente articolo, sono da considerarsi opere precarie e sono soggetti a DIA gli appostamenti per la caccia agevolmente rimovibili, destinati ad assolvere esigenze specifiche, contingenti e limitate nel tempo e ad essere rimossi al cessare della necessità. Ove tali opere ricadano in aree tutelate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, le stesse sono assoggettate a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’allegato 1, punto 39, del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 “Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni”.
2. Sono soggette a semplice comunicazione le opere precarie di cui al comma 1, ove rimosse entro novanta giorni; è in ogni caso fatta salva l’autorizzazione paesaggistica semplificata qualora ricadano in aree tutelate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. I comuni possono determinare le modalità costruttive per gli appostamenti di caccia di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto della vigente disciplina in materia edilizia.
4. Per gli appostamenti di caccia diversi da quelli di cui al presente articolo trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia edilizia e paesaggistica.
5. La DIA di cui al comma 1 e la comunicazione di cui al comma 2 devono essere inoltrate al comune territorialmente competente e, per conoscenza, alla provincia territorialmente competente ai fini della pianificazione faunistico-venatoria.
6. Il comma 2 dell’articolo 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” è così sostituito:
“2. Le province identificano, d’intesa con gli ambiti territoriali di caccia o i comprensori alpini, le zone in cui possono essere collocati gli appostamenti di cui al comma 1; gli appostamenti collocati al di fuori delle zone individuate dalle province non possono essere utilizzati a fini venatori.”.
7. La lettera h) del comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” è così sostituita:
“h) l’identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, tenuto conto anche di quelli autorizzati alla data in vigore della legge 157/1992; per gli appostamenti che vengono rimossi a fine giornata di caccia non è previsto l’obbligo della comunicazione al comune territorialmente competente;”.
2. Sono soggette a semplice comunicazione le opere precarie di cui al comma 1, ove rimosse entro novanta giorni; è in ogni caso fatta salva l’autorizzazione paesaggistica semplificata qualora ricadano in aree tutelate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. I comuni possono determinare le modalità costruttive per gli appostamenti di caccia di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto della vigente disciplina in materia edilizia.
4. Per gli appostamenti di caccia diversi da quelli di cui al presente articolo trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia edilizia e paesaggistica.
5. La DIA di cui al comma 1 e la comunicazione di cui al comma 2 devono essere inoltrate al comune territorialmente competente e, per conoscenza, alla provincia territorialmente competente ai fini della pianificazione faunistico-venatoria.
6. Il comma 2 dell’articolo 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” è così sostituito:
“2. Le province identificano, d’intesa con gli ambiti territoriali di caccia o i comprensori alpini, le zone in cui possono essere collocati gli appostamenti di cui al comma 1; gli appostamenti collocati al di fuori delle zone individuate dalle province non possono essere utilizzati a fini venatori.”.
7. La lettera h) del comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” è così sostituita:
“h) l’identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, tenuto conto anche di quelli autorizzati alla data in vigore della legge 157/1992; per gli appostamenti che vengono rimossi a fine giornata di caccia non è previsto l’obbligo della comunicazione al comune territorialmente competente;”.
Art. 4 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
SOMMARIO
- Legge regionale 24 settembre 2013, n. 23 (BUR n. 82/2013) – Testo storico
- RIDETERMINAZIONE DEL TERMINE DI VALIDITÀ DEL PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 2007, n. 1
-
- Art. 1 - Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 .
- Art. 2 - Abrogazione della legge regionale 1 febbraio 2013, n. 1 “Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 ”.
- Art. 3 - Disposizioni in materia di appostamenti per la caccia.
- Art. 4 - Dichiarazione d’urgenza.