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Legge regionale 29 novembre 2013, n. 29 (BUR n. 103/2013)
Soppressione delle Società Ferrovie Venete srl, Immobiliare Marco Polo srl, Società Veneziana Edilizia Canalgrande spa, Terme di Recoaro spa e recesso dalla partecipazione alla Società per l’Autostrada di Alemagna spa.
Sommario
“Legge regionale 29 novembre 2013, n. 29 (BUR n. 103/2013) - Testo vigente”
S O M M A R I O
- Legge regionale 29 novembre 2013, n. 29 (BUR n. 103/2013)
- SOPPRESSIONE DELLE SOCIETÀ FERROVIE VENETE SRL, SOCIETÀ VENEZIANA EDILIZIA CANALGRANDE SPA, TERME DI RECOARO SPA E RECESSO DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETÀ PER L’AUTOSTRADA DI ALEMAGNA SPA (1)
- Art. 1 - Soppressione delle società Ferrovie Venete srl, (2) Società Veneziana Edilizia Canalgrande spa, Terme di Recoaro spa.
- Art. 2 - Adempimenti conseguenti.
- Art. 3 - Rapporti attivi e passivi.
- Art. 4 - Recesso dalla partecipazione azionaria nella Società per l’Autostrada di Alemagna spa.
- Art. 5 - Norma finanziaria.
SOPPRESSIONE DELLE SOCIETÀ FERROVIE VENETE SRL, SOCIETÀ VENEZIANA EDILIZIA CANALGRANDE SPA, TERME DI RECOARO SPA E RECESSO DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETÀ PER L’AUTOSTRADA DI ALEMAGNA SPA (1)
Art. 1 - Soppressione delle società Ferrovie Venete srl, (2) Società Veneziana Edilizia Canalgrande spa, Terme di Recoaro spa.
1. Le società Ferrovie Venete srl, (
3) Società Veneziana Edilizia Canalgrande spa, Terme di Recoaro spa sono soppresse.
2. La durata della liquidazione non può essere superiore a trecentosessantacinque giorni dalla data di insediamento dei liquidatori.
3. I collegi sindacali in carica all’entrata in vigore della presente legge rimangono in carica fino al termine della gestione liquidatoria.
4. I liquidatori presentano il bilancio iniziale di liquidazione alla struttura regionale competente in materia contabile entro il termine di trenta giorni dal loro insediamento, a pena di decadenza.
5. I liquidatori sottopongono il bilancio finale di liquidazione all’approvazione della Giunta regionale, previo parere della struttura regionale competente in materia contabile.
2. La durata della liquidazione non può essere superiore a trecentosessantacinque giorni dalla data di insediamento dei liquidatori.
3. I collegi sindacali in carica all’entrata in vigore della presente legge rimangono in carica fino al termine della gestione liquidatoria.
4. I liquidatori presentano il bilancio iniziale di liquidazione alla struttura regionale competente in materia contabile entro il termine di trenta giorni dal loro insediamento, a pena di decadenza.
5. I liquidatori sottopongono il bilancio finale di liquidazione all’approvazione della Giunta regionale, previo parere della struttura regionale competente in materia contabile.
Art. 2 - Adempimenti conseguenti.
1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente commissione, adotta un piano di liquidazione che prevede tra l’altro, le ipotesi di alienazione o valorizzazione del patrimonio gestito dalle società di cui all’articolo 1 e le misure relative al personale dipendente.
2. Nella redazione del piano di cui al comma 1 la Giunta regionale si attiene ai seguenti principi:
a) valorizzazione economica delle risorse immobiliari;
b) alienazione degli immobili, qualora possibile, nel caso di impossibilità di idonea valorizzazione economica;
c) incentivazione della mobilità verso società partecipate dalla Regione che presentino insufficienze di organico degli ex dipendenti a tempo indeterminato delle società di cui all’articolo 1;
d) riconoscimento di idoneo punteggio agli ex dipendenti delle società di cui all’articolo 1 nei concorsi pubblici per l’assunzione di dipendenti regionali;
e) definizione degli oneri di riassunzione del personale dipendente in sede di affidamento dei servizi per la gestione dei beni già di proprietà delle società di cui all’articolo 1.
2. Nella redazione del piano di cui al comma 1 la Giunta regionale si attiene ai seguenti principi:
a) valorizzazione economica delle risorse immobiliari;
b) alienazione degli immobili, qualora possibile, nel caso di impossibilità di idonea valorizzazione economica;
c) incentivazione della mobilità verso società partecipate dalla Regione che presentino insufficienze di organico degli ex dipendenti a tempo indeterminato delle società di cui all’articolo 1;
d) riconoscimento di idoneo punteggio agli ex dipendenti delle società di cui all’articolo 1 nei concorsi pubblici per l’assunzione di dipendenti regionali;
e) definizione degli oneri di riassunzione del personale dipendente in sede di affidamento dei servizi per la gestione dei beni già di proprietà delle società di cui all’articolo 1.
Art. 3 - Rapporti attivi e passivi.
1. I beni ed i rapporti attivi e passivi facenti capo alle società poste in liquidazione, che residuano al termine della procedura di liquidazione, sono trasferiti alla Regione del Veneto.
Art. 4 - Recesso dalla partecipazione azionaria nella Società per l’Autostrada di Alemagna spa.
1. La Giunta regionale è autorizzata a recedere dalla partecipazione azionaria nella Società per l’Autostrada di Alemagna spa.
2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale attiva le procedure previste dalla normativa vigente.
2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale attiva le procedure previste dalla normativa vigente.
Art. 5 - Norma finanziaria.
1. Le risorse liberate dallo smobilizzo dell’attivo circolante delle società di cui all’articolo 1, comma 1, sono prioritariamente utilizzate per ripianare le situazioni debitorie esistenti e per ristorare i liquidatori.
2. Le minori spese correlate all’azzeramento dei canoni di locazione relativi ad immobili societari già utilizzati come uffici regionali incrementano per pari importo e percentualmente in ugual misura la dotazione delle Funzioni Obiettivo F0020 “Interventi sociali” e F0021 “Cultura” del bilancio pluriennale 2013-2015.
3. Le risorse conseguenti alle scelte di alienazione o valorizzazione economica del patrimonio gestito dalle società incrementano per pari importo la dotazione della Funzione Obiettivo F0007 “Sviluppo del sistema produttivo e delle piccole medie imprese” del bilancio pluriennale 2013-2015.
2. Le minori spese correlate all’azzeramento dei canoni di locazione relativi ad immobili societari già utilizzati come uffici regionali incrementano per pari importo e percentualmente in ugual misura la dotazione delle Funzioni Obiettivo F0020 “Interventi sociali” e F0021 “Cultura” del bilancio pluriennale 2013-2015.
3. Le risorse conseguenti alle scelte di alienazione o valorizzazione economica del patrimonio gestito dalle società incrementano per pari importo la dotazione della Funzione Obiettivo F0007 “Sviluppo del sistema produttivo e delle piccole medie imprese” del bilancio pluriennale 2013-2015.
Note
(
1) Titolo e testo della legge modificato da comma 1 art. 7 della
legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 che ha soppresso le parole “Immobiliare Marco Polo srl,”.
( 2) Rubrica modificata da comma 1 art. 7 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 che ha soppresso le parole “Immobiliare Marco Polo srl,”.
( 3) Comma modificato da comma 1 art. 7 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 che ha soppresso le parole “Immobiliare Marco Polo srl,”.
( 2) Rubrica modificata da comma 1 art. 7 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 che ha soppresso le parole “Immobiliare Marco Polo srl,”.
( 3) Comma modificato da comma 1 art. 7 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 che ha soppresso le parole “Immobiliare Marco Polo srl,”.
SOMMARIO
- Legge regionale 29 novembre 2013, n. 29 (BUR n. 103/2013)
- SOPPRESSIONE DELLE SOCIETÀ FERROVIE VENETE SRL, SOCIETÀ VENEZIANA EDILIZIA CANALGRANDE SPA, TERME DI RECOARO SPA E RECESSO DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETÀ PER L’AUTOSTRADA DI ALEMAGNA SPA (1)
-
- Art. 1 - Soppressione delle società Ferrovie Venete srl, (2) Società Veneziana Edilizia Canalgrande spa, Terme di Recoaro spa.
- Art. 2 - Adempimenti conseguenti.
- Art. 3 - Rapporti attivi e passivi.
- Art. 4 - Recesso dalla partecipazione azionaria nella Società per l’Autostrada di Alemagna spa.
- Art. 5 - Norma finanziaria.
Sommario
“Legge regionale 29 novembre 2013, n. 29 (BUR n. 103/2013) - Testo storico”
S O M M A R I O
- Legge regionale 29 novembre 2013, n. 29 (BUR n. 103/2013) – Testo storico
- SOPPRESSIONE DELLE SOCIETÀ FERROVIE VENETE SRL, IMMOBILIARE MARCO POLO SRL, SOCIETÀ VENEZIANA EDILIZIA CANALGRANDE SPA, TERME DI RECOARO SPA E RECESSO DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETÀ PER L’AUTOSTRADA DI ALEMAGNA SPA
- Art. 1 - Soppressione delle società Ferrovie Venete srl, Immobiliare Marco Polo srl, Società Veneziana Edilizia Canalgrande spa, Terme di Recoaro spa.
- Art. 2 - Adempimenti conseguenti.
- Art. 3 - Rapporti attivi e passivi.
- Art. 4 - Recesso dalla partecipazione azionaria nella Società per l’Autostrada di Alemagna spa.
- Art. 5 - Norma finanziaria.
SOPPRESSIONE DELLE SOCIETÀ FERROVIE VENETE SRL, IMMOBILIARE MARCO POLO SRL, SOCIETÀ VENEZIANA EDILIZIA CANALGRANDE SPA, TERME DI RECOARO SPA E RECESSO DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETÀ PER L’AUTOSTRADA DI ALEMAGNA SPA
Art. 1 - Soppressione delle società Ferrovie Venete srl, Immobiliare Marco Polo srl, Società Veneziana Edilizia Canalgrande spa, Terme di Recoaro spa.
1. Le società Ferrovie Venete srl, Immobiliare Marco Polo srl, Società Veneziana Edilizia Canalgrande spa, Terme di Recoaro spa sono soppresse.
2. La durata della liquidazione non può essere superiore a trecentosessantacinque giorni dalla data di insediamento dei liquidatori.
3. I collegi sindacali in carica all’entrata in vigore della presente legge rimangono in carica fino al termine della gestione liquidatoria.
4. I liquidatori presentano il bilancio iniziale di liquidazione alla struttura regionale competente in materia contabile entro il termine di trenta giorni dal loro insediamento, a pena di decadenza.
5. I liquidatori sottopongono il bilancio finale di liquidazione all’approvazione della Giunta regionale, previo parere della struttura regionale competente in materia contabile.
2. La durata della liquidazione non può essere superiore a trecentosessantacinque giorni dalla data di insediamento dei liquidatori.
3. I collegi sindacali in carica all’entrata in vigore della presente legge rimangono in carica fino al termine della gestione liquidatoria.
4. I liquidatori presentano il bilancio iniziale di liquidazione alla struttura regionale competente in materia contabile entro il termine di trenta giorni dal loro insediamento, a pena di decadenza.
5. I liquidatori sottopongono il bilancio finale di liquidazione all’approvazione della Giunta regionale, previo parere della struttura regionale competente in materia contabile.
Art. 2 - Adempimenti conseguenti.
1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente commissione, adotta un piano di liquidazione che prevede tra l’altro, le ipotesi di alienazione o valorizzazione del patrimonio gestito dalle società di cui all’articolo 1 e le misure relative al personale dipendente.
2. Nella redazione del piano di cui al comma 1 la Giunta regionale si attiene ai seguenti principi:
a) valorizzazione economica delle risorse immobiliari;
b) alienazione degli immobili, qualora possibile, nel caso di impossibilità di idonea valorizzazione economica;
c) incentivazione della mobilità verso società partecipate dalla Regione che presentino insufficienze di organico degli ex dipendenti a tempo indeterminato delle società di cui all’articolo 1;
d) riconoscimento di idoneo punteggio agli ex dipendenti delle società di cui all’articolo 1 nei concorsi pubblici per l’assunzione di dipendenti regionali;
e) definizione degli oneri di riassunzione del personale dipendente in sede di affidamento dei servizi per la gestione dei beni già di proprietà delle società di cui all’articolo 1.
2. Nella redazione del piano di cui al comma 1 la Giunta regionale si attiene ai seguenti principi:
a) valorizzazione economica delle risorse immobiliari;
b) alienazione degli immobili, qualora possibile, nel caso di impossibilità di idonea valorizzazione economica;
c) incentivazione della mobilità verso società partecipate dalla Regione che presentino insufficienze di organico degli ex dipendenti a tempo indeterminato delle società di cui all’articolo 1;
d) riconoscimento di idoneo punteggio agli ex dipendenti delle società di cui all’articolo 1 nei concorsi pubblici per l’assunzione di dipendenti regionali;
e) definizione degli oneri di riassunzione del personale dipendente in sede di affidamento dei servizi per la gestione dei beni già di proprietà delle società di cui all’articolo 1.
Art. 3 - Rapporti attivi e passivi.
1. I beni ed i rapporti attivi e passivi facenti capo alle società poste in liquidazione, che residuano al termine della procedura di liquidazione, sono trasferiti alla Regione del Veneto.
Art. 4 - Recesso dalla partecipazione azionaria nella Società per l’Autostrada di Alemagna spa.
1. La Giunta regionale è autorizzata a recedere dalla partecipazione azionaria nella Società per l’Autostrada di Alemagna spa.
2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale attiva le procedure previste dalla normativa vigente.
2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale attiva le procedure previste dalla normativa vigente.
Art. 5 - Norma finanziaria.
1. Le risorse liberate dallo smobilizzo dell’attivo circolante delle società di cui all’articolo 1, comma 1, sono prioritariamente utilizzate per ripianare le situazioni debitorie esistenti e per ristorare i liquidatori.
2. Le minori spese correlate all’azzeramento dei canoni di locazione relativi ad immobili societari già utilizzati come uffici regionali incrementano per pari importo e percentualmente in ugual misura la dotazione delle Funzioni Obiettivo F0020 “Interventi sociali” e F0021 “Cultura” del bilancio pluriennale 2013-2015.
3. Le risorse conseguenti alle scelte di alienazione o valorizzazione economica del patrimonio gestito dalle società incrementano per pari importo la dotazione della Funzione Obiettivo F0007 “Sviluppo del sistema produttivo e delle piccole medie imprese” del bilancio pluriennale 2013-2015.
2. Le minori spese correlate all’azzeramento dei canoni di locazione relativi ad immobili societari già utilizzati come uffici regionali incrementano per pari importo e percentualmente in ugual misura la dotazione delle Funzioni Obiettivo F0020 “Interventi sociali” e F0021 “Cultura” del bilancio pluriennale 2013-2015.
3. Le risorse conseguenti alle scelte di alienazione o valorizzazione economica del patrimonio gestito dalle società incrementano per pari importo la dotazione della Funzione Obiettivo F0007 “Sviluppo del sistema produttivo e delle piccole medie imprese” del bilancio pluriennale 2013-2015.
SOMMARIO
- Legge regionale 29 novembre 2013, n. 29 (BUR n. 103/2013) – Testo storico
- SOPPRESSIONE DELLE SOCIETÀ FERROVIE VENETE SRL, IMMOBILIARE MARCO POLO SRL, SOCIETÀ VENEZIANA EDILIZIA CANALGRANDE SPA, TERME DI RECOARO SPA E RECESSO DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETÀ PER L’AUTOSTRADA DI ALEMAGNA SPA
-
- Art. 1 - Soppressione delle società Ferrovie Venete srl, Immobiliare Marco Polo srl, Società Veneziana Edilizia Canalgrande spa, Terme di Recoaro spa.
- Art. 2 - Adempimenti conseguenti.
- Art. 3 - Rapporti attivi e passivi.
- Art. 4 - Recesso dalla partecipazione azionaria nella Società per l’Autostrada di Alemagna spa.
- Art. 5 - Norma finanziaria.