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Legge regionale 23 aprile 2013, n. 6 (BUR n. 37/2013)

Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio della attività venatoria.

Legge regionale 23 aprile 2013, n. 6 (BUR n. 37/2013)

INIZIATIVE PER LA GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA NEL TERRITORIO REGIONALE PRECLUSO ALL’ESERCIZIO DELLA ATTIVITÀ VENATORIA (1) (2) (3)

Art. 1 - Finalità e oggetto.
1. La Regione del Veneto interviene con la presente legge per promuovere l’utilizzo di metodi di controllo ai sensi dell’ articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” e successive modificazioni, finalizzati alla gestione sostenibile della fauna selvatica nei territori preclusi all’esercizio della attività venatoria e per concorrere a sostenere, mediante la costituzione di appositi fondi, gli interventi di apprestamento opere e indennizzo dei danni prodotti alle produzioni agricole e zootecniche o causati da incidenti in sedi stradali dalla fauna selvatica.
Art. 2 - Interventi per il contenimento della presenza della fauna selvatica nei territori preclusi all’esercizio della attività venatoria. (4)
1. I metodi ecologici a carattere selettivo per il controllo della fauna selvatica nelle zone vietate alla caccia e, ove accertata la loro inefficacia, i relativi piani di abbattimento, sono rispettivamente individuati e definiti dagli enti titolari delle funzioni di gestione faunistica sui rispettivi territori preclusi all’esercizio della attività venatoria, sentito il parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
2. Agli enti titolari delle funzioni di gestione faunistica che non provvedono ad adottare gli atti di propria competenza relativi all’attuazione della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, previa comunicazione al Consiglio delle autonomie locali, assegna un congruo termine, non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, per provvedere, salvo deroga motivata da ragioni di urgenza. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale, sentiti gli enti inadempienti, nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva.
3. All’attuazione degli interventi per il contenimento della fauna selvatica sono abilitati i soggetti già individuati dall’ articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 [e i cacciatori residenti nei relativi ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini e abilitati ai sensi dell’ articolo 15 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 ]; ( 5) a tal fine le province attuano adeguate e specifiche iniziative di formazione.
Art. 3 - Fondo per i danni causati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica nei territori preclusi all’esercizio della attività venatoria.
1. È istituito presso la Giunta regionale il fondo per concorrere alla prevenzione e risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica nei territori preclusi all’esercizio della attività venatoria e della fauna protetta nell’intero territorio regionale. ( 6)
2. Il fondo di cui al comma 1 partecipa, nei limiti della sua disponibilità, a sostenere interventi e opere per la prevenzione e a indennizzare i danni riconducibili alla presenza della fauna selvatica recati a produzioni agricole e zootecniche e a opere approntate e funzionali alla produzione agricola e zootecnica.
3. Per la gestione del fondo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo quinto del regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale di cui alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 “Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012)” e successive modificazioni, relativamente a quanto previsto in materia di tipologie dei danni ammissibili a contribuzione, criteri per la quantificazione e modalità per la richiesta di contributi a titolo di prevenzione e di indennizzo, intendendosi l’elencazione dei soggetti accertatori integrata con la previsione dei soggetti a tal fine individuati fra i soggetti incaricati dell’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di gestione faunistica dagli enti titolari delle relative funzioni in conformità ai rispettivi ordinamenti.
Art. 4 - Fondo per i danni causati da incidenti in sedi stradali dalla fauna selvatica.
1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare polizza assicurativa per concorrere al risarcimento dei danni causati a persone e veicoli per l’impatto con fauna selvatica in attraversamento di sedi stradali.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, detta disposizioni volte a definire criteri, misure e procedure attuative del comma 1.
Art. 5 - Norma transitoria.
1. Nelle more della istituzione del Consiglio per le autonomie locali, la comunicazione di cui al comma 2 dell’articolo 2 è fatta alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 “Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali” e successive modificazioni.
Art. 6 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall’upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti” partita n. 4 del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015; contestualmente le dotazioni dell’upb U0023 “Spese generali di funzionamento” e dell’upb U0034 “Servizi integrati agro-faunistico venatori e sviluppo delle attività ittiche e della pesca” vengono rispettivamente aumentate di euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2013, 2014 e 2015.


Note

( 1) Con sentenza n. 107/2014 (G.U. 1ª serie speciale n. 18/2014) la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 3, limitatamente alle parole “e i cacciatori residenti nei relativi ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini e abilitati ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 ”, per violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in quanto aggiunge un’ulteriore categoria di persone all’elenco tassativo di cui all’articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, a norma del quale i piani di abbattimento devono essere attuati esclusivamente dalle guardie venatorie, dai proprietari e conduttori dei fondi e dalle guardie forestali e comunali. La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, in quanto, unitamente all’articolo 17, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , regola i poteri dell’ISPRA sull’utilizzo dei metodi ecologici o dei piani di abbattimento in termini del tutto analoghi a quelli dell’articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Infine, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 2, in quanto il potere sostitutivo attribuito al Presidente della Giunta regionale non viene esercitato in ambiti riservati alla competenza dello Stato e dato che esso ha espressamente per oggetto gli atti relativi all’attuazione della presente legge regionale, ovvero un insieme di funzioni imputabili al sistema regionale in ragione dell’articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
( 2) Vedi anche quanto disposto dall’articolo 97 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 in materia di contenimento e di eradicazione delle popolazioni di ungulati nel parco regionale dei Colli Euganei.
( 3) Vedi anche articolo 96 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 che definisce norme regionali per una corretta gestione del patrimonio faunistico, ambientale e produttivo del settore agricolo, ittico e zootecnico del Veneto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8.
( 4) Con sentenza n. 107/2014 (G.U. 1ª serie speciale n. 18/2014) la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 3, limitatamente alle parole “e i cacciatori residenti nei relativi ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini e abilitati ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 ”, per violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in quanto aggiunge un’ulteriore categoria di persone all’elenco tassativo di cui all’articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, a norma del quale i piani di abbattimento devono essere attuati esclusivamente dalle guardie venatorie, dai proprietari e conduttori dei fondi e dalle guardie forestali e comunali. La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, in quanto, unitamente all’articolo 17, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , regola i poteri dell’ISPRA sull’utilizzo dei metodi ecologici o dei piani di abbattimento in termini del tutto analoghi a quelli dell’articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Infine, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 2, in quanto il potere sostitutivo attribuito al Presidente della Giunta regionale non viene esercitato in ambiti riservati alla competenza dello Stato e dato che esso ha espressamente per oggetto gli atti relativi all’attuazione della presente legge regionale, ovvero un insieme di funzioni imputabili al sistema regionale in ragione dell’articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
( 5) Con sentenza n. 107/2014 (G.U. 1ª serie speciale n. 18/2014) la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 3, limitatamente alle parole “e i cacciatori residenti nei relativi ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini e abilitati ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 ”, per violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in quanto aggiunge un’ulteriore categoria di persone all’elenco tassativo di cui all’articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, a norma del quale i piani di abbattimento devono essere attuati esclusivamente dalle guardie venatorie, dai proprietari e conduttori dei fondi e dalle guardie forestali e comunali.
( 6) Comma modificato da comma 4 art. 6 legge regionale 8 agosto 2017, n. 22 che alla fine ha aggiunto le parole: “e della fauna protetta nell’intero territorio regionale”.


SOMMARIO
Legge regionale 23 aprile 2013, n. 6 (BUR n. 37/2013) - Testo storico

INIZIATIVE PER LA GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA NEL TERRITORIO REGIONALE PRECLUSO ALL’ESERCIZIO DELLA ATTIVITÀ VENATORIA (1)

Art. 1 - Finalità e oggetto.
1. La Regione del Veneto interviene con la presente legge per promuovere l’utilizzo di metodi di controllo ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” e successive modificazioni, finalizzati alla gestione sostenibile della fauna selvatica nei territori preclusi all’esercizio della attività venatoria e per concorrere a sostenere, mediante la costituzione di appositi fondi, gli interventi di apprestamento opere e indennizzo dei danni prodotti alle produzioni agricole e zootecniche o causati da incidenti in sedi stradali dalla fauna selvatica.
Art. 2 - Interventi per il contenimento della presenza della fauna selvatica nei territori preclusi all’esercizio della attività venatoria.
1. I metodi ecologici a carattere selettivo per il controllo della fauna selvatica nelle zone vietate alla caccia e, ove accertata la loro inefficacia, i relativi piani di abbattimento, sono rispettivamente individuati e definiti dagli enti titolari delle funzioni di gestione faunistica sui rispettivi territori preclusi all’esercizio della attività venatoria, sentito il parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
2. Agli enti titolari delle funzioni di gestione faunistica che non provvedono ad adottare gli atti di propria competenza relativi all’attuazione della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, previa comunicazione al Consiglio delle autonomie locali, assegna un congruo termine, non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, per provvedere, salvo deroga motivata da ragioni di urgenza. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale, sentiti gli enti inadempienti, nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva.
3. All’attuazione degli interventi per il contenimento della fauna selvatica sono abilitati i soggetti già individuati dall’articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e i cacciatori residenti nei relativi ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini e abilitati ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 ; a tal fine le province attuano adeguate e specifiche iniziative di formazione.
Art. 3 - Fondo per i danni causati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica nei territori preclusi all’esercizio della attività venatoria.
1. È istituito presso la Giunta regionale il fondo per concorrere alla prevenzione e risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica nei territori preclusi all’esercizio della attività venatoria.
2. Il fondo di cui al comma 1 partecipa, nei limiti della sua disponibilità, a sostenere interventi e opere per la prevenzione e a indennizzare i danni riconducibili alla presenza della fauna selvatica recati a produzioni agricole e zootecniche e a opere approntate e funzionali alla produzione agricola e zootecnica.
3. Per la gestione del fondo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo quinto del regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale di cui alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 “Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012)” e successive modificazioni, relativamente a quanto previsto in materia di tipologie dei danni ammissibili a contribuzione, criteri per la quantificazione e modalità per la richiesta di contributi a titolo di prevenzione e di indennizzo, intendendosi l’elencazione dei soggetti accertatori integrata con la previsione dei soggetti a tal fine individuati fra i soggetti incaricati dell’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di gestione faunistica dagli enti titolari delle relative funzioni in conformità ai rispettivi ordinamenti.
Art. 4 - Fondo per i danni causati da incidenti in sedi stradali dalla fauna selvatica.
1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare polizza assicurativa per concorrere al risarcimento dei danni causati a persone e veicoli per l’impatto con fauna selvatica in attraversamento di sedi stradali.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, detta disposizioni volte a definire criteri, misure e procedure attuative del comma 1.
Art. 5 - Norma transitoria.
1. Nelle more della istituzione del Consiglio per le autonomie locali, la comunicazione di cui al comma 2 dell’articolo 2 è fatta alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 “Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali” e successive modificazioni.
Art. 6 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall’upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti” partita n. 4 del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015; contestualmente le dotazioni dell’upb U0023 “Spese generali di funzionamento” e dell’upb U0034 “Servizi integrati agro-faunistico venatori e sviluppo delle attività ittiche e della pesca” vengono rispettivamente aumentate di euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2013, 2014 e 2015.


Note

( 1) Con sentenza n. 107/2014 (G.U. 1ª serie speciale n. 18/2014) la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 3, limitatamente alle parole “e i cacciatori residenti nei relativi ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini e abilitati ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 ” e non fondate le questioni di legittimità dell’articolo 2, commi 1 e 2.


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