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Legge regionale 8 agosto 2014, n. 22 (BUR n. 79/2014)

Modifica della legge regionale 7 novembre 2013, n. 28 recante norme di attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di gruppi consiliari e modifica della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale”.

Sommario: Legge Regionale 22/2014
S O M M A R I O
Legge regionale 8 agosto 2014, n. 22 (BUR n. 79/2014)

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2013, n. 28 RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGGE 10 OTTOBRE 2012, N. 174, CONVERTITO CON LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213, IN MATERIA DI GRUPPI CONSILIARI E MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2012, n. 53 “AUTONOMIA DEL CONSIGLIO REGIONALE”

Art. 1 - Abrogazione del comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 28 “Norme integrative, interpretative e modificative del Capo V - Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari - della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 , in attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, Costituzione e modifica della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 “Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari.” ”.
1. Il comma 3 dell’ articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 28 è abrogato con decorrenza di effetti dal giorno successivo alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 26 febbraio - 6 marzo 2014.
Art. 2 - Modifiche del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 28 “Norme integrative, interpretative e modificative del Capo V - Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari - della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 , in attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, Costituzione e modifica della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 “Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari.” ”.
1. Al primo periodo del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 28 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole “In caso di dichiarazione di non regolarità dei rendiconti” sono aggiunte le parole “o di parte di essi”;
b) dopo le parole “l’obbligo di restituzione delle somme ricevute ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 , come sostituito dall’articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 sono aggiunte le parole “nonché delle somme ricevute per le spese di personale e”;
c) dopo le parole “anche mediante la predisposizione” sono aggiunte le parole “e approvazione”;
d) dopo le parole “di un apposito piano di rientro che contempli progressive decurtazioni” le parole “del contributo annuale spettante al gruppo per le spese di funzionamento” sono sostituite con le parole “dei rispettivi contributi annuali spettanti al gruppo”;
e) dopo le parole “contributi annuali spettanti al gruppo” sono aggiunte le parole “fino ad un massimo dell’ottanta per cento, nonché mediante la restituzione al Consiglio regionale dei contributi già riscossi dal Gruppo e non ancora utilizzati a prescindere dalla loro originaria destinazione a spese di funzionamento o di personale”.
2. Al terzo periodo del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 28 dopo le parole “Nel caso in cui il gruppo abbia cambiato il Presidente, la comunicazione è inviata” e prima delle parole “al Presidente che ha autorizzato la spesa dichiarata irregolare” è aggiunta la parola “anche”.
3. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 28 è aggiunto in fine il seguente periodo:
“Le somme già riscosse ed eventualmente così restituite sono indicate nelle uscite del rendiconto del Gruppo alla voce “altre spese”.”.
Art. 3 - Inserimento del comma 2 bis nell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 28 “Norme integrative, interpretative e modificative del Capo V - Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari - della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 , in attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, Costituzione e modifica della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 “Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari.” ”.
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 28 è inserito il seguente:
“2 bis. La restituzione secondo le modalità di cui al comma 2 non trova applicazione nel caso di somme dovute in forza di sentenza esecutiva di condanna ai sensi dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti” e successiva modifiche.”.
Art. 4 - Norma di prima applicazione.
1. Le disposizioni di cui al comma 2 dell’ articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 28 così come modificato dalla presente legge si applicano a decorrere dai rendiconti dei gruppi consiliari dell’esercizio finanziario 2013.
Art. 5 - Modifica dell’articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale”.
1. Al comma 6 dell’ articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 dopo le parole: “in qualsiasi momento e” sono aggiunte le parole: “, fatto salvo quanto previsto al comma 8,”.
2. Il comma 8 dell’articolo 51 della legge regionale legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 è così sostituito:
“8. Anche al fine di assicurare gli adempimenti di chiusura della gestione del gruppo, l’incarico di cui al comma 5 del responsabile della segreteria dei gruppi consiliari, nei limiti di spesa previsti dal comma 8 bis, e la assegnazione del personale dei gruppi consiliari proveniente dai ruoli regionali sono prorogati non oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale.”.
3. Dopo il comma 8 dell’articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 è inserito il seguente comma 8 bis:
“8 bis. Agli oneri derivanti dal comma 8 per i responsabili delle segreterie dei gruppi consiliari, si provvede, nei limiti delle risorse spettanti ai sensi dell’articolo 52 e non utilizzate entro la legislatura. A tal fine non viene conteggiato il costo corrispondente alla categoria e posizione economica di inquadramento in ruolo del responsabile della segreteria del gruppo consiliare proveniente dai ruoli regionali o da enti regionali di cui all’articolo 60 dello Statuto.”.
Art. 6 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 22/2014
S O M M A R I O
Legge regionale 8 agosto 2014, n. 22 (BUR n. 79/2014) – Testo storico

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2013, n. 28 RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGGE 10 OTTOBRE 2012, N. 174, CONVERTITO CON LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213, IN MATERIA DI GRUPPI CONSILIARI E MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2012, n. 53 “AUTONOMIA DEL CONSIGLIO REGIONALE”

Art. 1 - Abrogazione del comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 28 “Norme integrative, interpretative e modificative del Capo V - Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari - della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 , in attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, Costituzione e modifica della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 “Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari.” ”.
1. Il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 28 è abrogato con decorrenza di effetti dal giorno successivo alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 26 febbraio - 6 marzo 2014.
Art. 2 - Modifiche del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 28 “Norme integrative, interpretative e modificative del Capo V - Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari - della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 , in attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, Costituzione e modifica della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 “Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari.” ”.
1. Al primo periodo del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 28 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole “In caso di dichiarazione di non regolarità dei rendiconti” sono aggiunte le parole “o di parte di essi”;
b) dopo le parole “l’obbligo di restituzione delle somme ricevute ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 , come sostituito dall’articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 sono aggiunte le parole “nonché delle somme ricevute per le spese di personale e”;
c) dopo le parole “anche mediante la predisposizione” sono aggiunte le parole “e approvazione”;
d) dopo le parole “di un apposito piano di rientro che contempli progressive decurtazioni” le parole “del contributo annuale spettante al gruppo per le spese di funzionamento” sono sostituite con le parole “dei rispettivi contributi annuali spettanti al gruppo”;
e) dopo le parole “contributi annuali spettanti al gruppo” sono aggiunte le parole “fino ad un massimo dell’ottanta per cento, nonché mediante la restituzione al Consiglio regionale dei contributi già riscossi dal Gruppo e non ancora utilizzati a prescindere dalla loro originaria destinazione a spese di funzionamento o di personale”.
2. Al terzo periodo del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 28 dopo le parole “Nel caso in cui il gruppo abbia cambiato il Presidente, la comunicazione è inviata” e prima delle parole “al Presidente che ha autorizzato la spesa dichiarata irregolare” è aggiunta la parola “anche”.
3. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 28 è aggiunto in fine il seguente periodo:
“Le somme già riscosse ed eventualmente così restituite sono indicate nelle uscite del rendiconto del Gruppo alla voce “altre spese”.”.
Art. 3 - Inserimento del comma 2 bis nell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 28 “Norme integrative, interpretative e modificative del Capo V - Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari - della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 , in attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, Costituzione e modifica della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 “Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari.” ”.
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 28 è inserito il seguente:
“2 bis. La restituzione secondo le modalità di cui al comma 2 non trova applicazione nel caso di somme dovute in forza di sentenza esecutiva di condanna ai sensi dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti” e successiva modifiche.”.
Art. 4 - Norma di prima applicazione.
1. Le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 28 così come modificato dalla presente legge si applicano a decorrere dai rendiconti dei gruppi consiliari dell’esercizio finanziario 2013.
Art. 5 - Modifica dell’articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale”.
1. Al comma 6 dell’articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 dopo le parole: “in qualsiasi momento e” sono aggiunte le parole: “, fatto salvo quanto previsto al comma 8,”.
2. Il comma 8 dell’articolo 51 della legge regionale legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 è così sostituito:
“8. Anche al fine di assicurare gli adempimenti di chiusura della gestione del gruppo, l’incarico di cui al comma 5 del responsabile della segreteria dei gruppi consiliari, nei limiti di spesa previsti dal comma 8 bis, e la assegnazione del personale dei gruppi consiliari proveniente dai ruoli regionali sono prorogati non oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale.”.
3. Dopo il comma 8 dell’articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 è inserito il seguente comma 8 bis:
“8 bis. Agli oneri derivanti dal comma 8 per i responsabili delle segreterie dei gruppi consiliari, si provvede, nei limiti delle risorse spettanti ai sensi dell’articolo 52 e non utilizzate entro la legislatura. A tal fine non viene conteggiato il costo corrispondente alla categoria e posizione economica di inquadramento in ruolo del responsabile della segreteria del gruppo consiliare proveniente dai ruoli regionali o da enti regionali di cui all’articolo 60 dello Statuto.”.
Art. 6 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



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