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Legge regionale 18 settembre 2015, n. 16 (BUR n. 90/2015)
Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”.
Sommario
“Legge regionale 18 settembre 2015, n. 16 (BUR n. 90/2015) - Testo vigente”
S O M M A R I O
MODIFICHE ALL’ARTICOLO 10 DELLA LEGGE REGIONALE 18 MARZO 2011, n. 7 “LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2011”
Legge di novellazione: vedi modifiche apportate all’articolo 10
legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 .
SOMMARIO
- Legge regionale 18 settembre 2015, n. 16 (BUR n. 90/2015) (Novellazione)
- MODIFICHE ALL’ARTICOLO 10 DELLA LEGGE REGIONALE 18 MARZO 2011, n. 7 “LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2011”
Sommario
“Legge regionale 18 settembre 2015, n. 16 (BUR n. 90/2015) - Testo storico”
MODIFICHE ALL’ARTICOLO 10 DELLA LEGGE REGIONALE 18 MARZO 2011, n. 7 “LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2011”
Art. 1 - Modifiche dell’articolo 10 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”.
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 10 della
legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 sono aggiunti i seguenti:
“2 bis. Nelle more dell’approvazione del disegno di legge di cui al comma 2, al fine di ridurre le spese di funzionamento degli enti strumentali regionali, gli organi collegiali e monocratici in carica decadono dalla data di nomina dei commissari di cui al comma 2 ter.
2 ter. Ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 16 marzo 1979, n. 15 “Nuove norme per l’esercizio, in via provvisoria, delle funzioni amministrative trasferite o delegate alla Regione” la Giunta regionale, per la gestione amministrativa ordinaria degli enti di cui al comma 2 bis, provvede alla nomina di commissari straordinari la cui durata in carica è prevista per un periodo di un anno, rinnovabile per la stessa durata, per gravi ragioni e prima della scadenza del termine, ai quali compete, salvo che siano dipendenti regionali, un compenso, a carico dell’ente strumentale commissariato, pari al 70 per cento del rimborso forfettario di cui al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 e successive modificazioni.
2 quater. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro dei direttori in essere alla data di entrata in vigore della presente legge che continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla scadenza dei relativi contratti.
2 quinquies. L’organo di revisione contabile in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad esercitare le sue funzioni fino alla scadenza del relativo mandato.”.
“2 bis. Nelle more dell’approvazione del disegno di legge di cui al comma 2, al fine di ridurre le spese di funzionamento degli enti strumentali regionali, gli organi collegiali e monocratici in carica decadono dalla data di nomina dei commissari di cui al comma 2 ter.
2 ter. Ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 16 marzo 1979, n. 15 “Nuove norme per l’esercizio, in via provvisoria, delle funzioni amministrative trasferite o delegate alla Regione” la Giunta regionale, per la gestione amministrativa ordinaria degli enti di cui al comma 2 bis, provvede alla nomina di commissari straordinari la cui durata in carica è prevista per un periodo di un anno, rinnovabile per la stessa durata, per gravi ragioni e prima della scadenza del termine, ai quali compete, salvo che siano dipendenti regionali, un compenso, a carico dell’ente strumentale commissariato, pari al 70 per cento del rimborso forfettario di cui al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 e successive modificazioni.
2 quater. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro dei direttori in essere alla data di entrata in vigore della presente legge che continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla scadenza dei relativi contratti.
2 quinquies. L’organo di revisione contabile in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad esercitare le sue funzioni fino alla scadenza del relativo mandato.”.
SOMMARIO
- Legge regionale 18 settembre 2015, n. 16 (BUR n. 90/2015) (Novellazione) – Testo storico
- MODIFICHE ALL’ARTICOLO 10 DELLA LEGGE REGIONALE 18 MARZO 2011, n. 7 “LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2011”
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- Art. 1 - Modifiche dell’articolo 10 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”.