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Legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 (BUR n. 41/2015)

Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015.

Sommario: Legge Regionale 6/2015
S O M M A R I O
Legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 (BUR n. 41/2015)

LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2015 (1) (2)

Art. 1 - Rifinanziamento e rimodulazione di leggi regionali di spesa.
1. La presente legge di stabilità regionale è adottata ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e in conformità alle disposizioni di cui al principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al medesimo decreto legislativo.
2. Per il triennio 2015-2017 è autorizzato il rifinanziamento delle spese di cui all’allegata Tabella A “Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)”.
3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 nelle misure indicate nella allegata Tabella B “Rimodulazione delle spese pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)”.
[Art. 2 - Disposizioni in materia di tassa automobilistica.
1. A decorrere dall’anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione si applica l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica ordinaria per:
a) i veicoli muniti di apposito certificato di interesse storico collezionistico recante gli estremi identificativi del veicolo rilasciato da Automobilclub storico italiano (ASI), Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, previsti dall’articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”, e Registro Italiano Veicoli Storici (RIVS);
b) i motoveicoli di interesse storico collezionistico muniti del certificato rilasciato da Automobilclub storico italiano (ASI), Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, previsti dall’articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e Registro Italiano Veicoli Storici (RIVS).
2. Si definiscono veicoli ultraventennali gli autoveicoli e i motoveicoli per i quali siano decorsi venti anni dall’anno di fabbricazione che, salvo prova contraria, coincide con l’anno di prima immatricolazione in Italia o in uno Stato estero e per i quali non siano ancora trascorsi trenta anni dall’anno di fabbricazione medesimo.
3. Non è ammessa l’autocertificazione per dimostrare il diritto al beneficio fiscale.
4. I veicoli di cui al comma 1 sono assoggettati, in caso di utilizzazione su pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 28,40 per gli autoveicoli e di euro 11,36 per i motoveicoli. Sono esclusi da tale agevolazione i veicoli adibiti ad uso professionale, utilizzati nell’esercizio dell’impresa o di arti e professioni. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.] ( 3)
Art. 3 - Disposizioni in materia di tassa automobilistica.
1. Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica i veicoli adibiti al trasporto dei disabili e degli anziani di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all’ articolo 4 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 “Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato” e successive modificazioni.
2. Per usufruire delle esenzioni di cui al comma 1, in conformità alle modalità definite dalla Giunta regionale, i soggetti interessati comunicano alla struttura regionale competente in materia di servizi sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, i dati identificativi dei veicoli di proprietà adibiti al trasporto dei disabili e anziani.
3. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto, per una sola annualità, dal periodo di imposta fisso successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. ( 4)
4. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificate in euro 300.000,00 per l’esercizio 2015 ed in euro 100.000,00 per l’esercizio 2016, allocate nell’upb E0002 “Tassa automobilistica regionale” si fa fronte mediante corrispondenti riduzioni dell’upb U0188 “Fondo di riserva per le spese impreviste - parte corrente” del bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017.
Art. 4 - Ridefinizione degli ambiti di applicazione della disciplina della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 “Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell’articolo 15 dello Statuto del Veneto”.
1. La disciplina di cui alla legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 si applica anche con riferimento al Comune di Puos d’Alpago, dichiarato comune montano per effetto della deliberazione del Consiglio regionale n. 72 del 15 giugno 2006.
2. Le risorse finanziarie, umane e strumentali da definire ai sensi dell’ articolo 16 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 sono rideterminate in attuazione della previsione di cui al comma 1 ed ai relativi oneri si fa fronte con le risorse allocate nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 afferenti gli interventi previsti dalla legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 e per le corrispondenti risorse umane e strumentali con le risorse allocate nelle pertinenti unità previsionali di base della Funzione obbiettivo F0005 “Risorse umane e strumentali” del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017.
Art. 5 - Partecipazione all’aumento di capitale della Società Veneto Nanotech società consortile per azioni (SCPA).
omissis ( 5)
Art. 6 - Misure urgenti per lo smobilizzo dei crediti degli enti locali ed autonomie funzionali nei confronti della regione.
omissis ( 6)
Art. 7 - Modifiche della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”.
1. Al comma 3 dell’ articolo 2 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 dopo le parole: “sviluppo rurale” sono inserite le parole: “e di altri fondi”.
2. Al comma 1 dell’ articolo 11 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 dopo la lettera e) è inserita la seguente:
omissis ( 7)
3. Al comma 7 dell’articolo 11 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 dopo le parole “n. 188” è inserita la seguente frase: “. I conti annuali sulla gestione di altri fondi saranno certificati in relazione alla specifica normativa del fondo.”.
Art. 8 - Requisiti per la nomina a commissario straordinario e liquidatore delle IPAB.
1. All’ultimo periodo del comma 3 dell’ articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione” sono aggiunte in fine le seguenti parole “nonché in possesso di diploma di laurea”.
2. Al comma l dell’ articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 “Modifiche all’articolo 8, commi 1 e 1 bis della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione” e disposizioni in materia sanitaria, sociale e socio-sanitaria” dopo le parole “nominando contestualmente un commissario liquidatore” sono aggiunte le seguenti “in possesso di diploma di laurea”.
3. Sono fatti salvi gli incarichi di commissario straordinario e liquidatore delle IPAB in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. omissis ( 8)
5. L’articolo 45, recante disposizioni in materia di IPAB, della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2014” è abrogato.
6. omissis ( 9)
Art. 9 - Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 18 dicembre 2009, n. 30 “Disposizioni per la istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza e per la sua disciplina”.
1. Dopo il comma 3 dell’ articolo 5 della legge regionale 18 dicembre 2009, n. 30 è aggiunto il seguente:
omissis ( 10)
2. In sede di prima applicazione e al fine di dare tempestiva attuazione alla previsione di cui al comma 1, la Giunta regionale si avvale della consulenza di esperti del settore. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente comma, quantificati in euro 5.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0029 “Attività di supporto al ciclo della programmazione” (capitolo U/007010) del bilancio di previsione 2015.
Art. 10 - Modifiche degli articoli 4 e 5 della legge regionale 18 dicembre 2009, n. 30 “Disposizioni per la istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza e per la sua disciplina”.
1. Dopo la lettera h) del comma 2 dell’ articolo 4 della legge regionale 18 dicembre 2009, n. 30 , è aggiunta la seguente:
omissis ( 11)
2. Dopo il comma 5 dell’ articolo 5 della legge regionale 18 dicembre 2009, n. 30 è aggiunto il seguente:
omissis ( 12)
3. In sede di prima applicazione e al fine di dare tempestiva attuazione alle previsioni di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale può avvalersi della consulenza di esperti del settore per la puntuale rilevazione dei soggetti beneficiari aventi titolo. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 5.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0029 “Attività di supporto al ciclo della programmazione” (capitolo U/007010) del bilancio di previsione 2015.
Art. 11 - Assistenza pediatrica ai minori figli della popolazione carceraria femminile.
omissis ( 13)
Art. 12 - Disposizioni in materia di disostruzione pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare. (14)
1. La Regione del Veneto:
a) promuove e incentiva nell’ambito della prevenzione primaria, la massima diffusione di semplici manovre salvavita, mediante percorsi formativi e/o informativi volti a preparare il maggior numero di persone alle tecniche di disostruzione pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare;
b) sensibilizza e promuove, presso le istituzioni scolastiche, il personale docente e non docente, educatori, genitori e studenti, con il sostegno dei soggetti formatori, opportune campagne di sensibilizzazione e diffusione delle linee guida sulle tecniche di cui alla lettera a).
2. Le norme contenute nel presente articolo sono principalmente rivolte al personale scolastico docente e non docente, alle famiglie e agli studenti che operano:
a) nei servizi educativi per minori e per l’infanzia;
b) negli asili nido pubblici e privati;
c) nelle scuole dell’infanzia;
d) nelle scuole dell’obbligo (primaria e secondaria);
e) nelle scuole secondarie di secondo grado;
f) negli enti educativi diversi.
3. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge definisce:
a) modalità, tempi e criteri per creare una rete virtuosa di soggetti in grado di intervenire tempestivamente, in ogni situazione, applicando correttamente le tecniche di cui al comma 1, lettera a);
b) modalità di formazione e aggiornamento dei soggetti di cui al comma 2;
c) modalità di certificazione e criteri di accreditamento dei soggetti/enti formatori, oltre ai soggetti/enti di formazione già accreditati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 4282 del 29 dicembre 2009 “Regolamento per la gestione dei Defibrillatori Automatici Esterni (DAE) in ambito extraospedaliero”;
d) l’organizzazione dei corsi e della didattica, attraverso il Centro regionale di emergenza urgenza (CREU) che ne assicura il coordinamento.
4. Tutti i servizi educativi per l’infanzia accreditati presso la Regione del Veneto sono tenuti ad attuare percorsi informativi e formativi rivolti al personale docente e non docente, alle famiglie e agli studenti sulle tecniche salvavita e sui concetti di prevenzione primaria quali la disostruzione pediatrica e la rianimazione cardiopolmonare, tenuti dai soggetti/enti formatori di cui al comma 3, lettera c).
5. La Regione del Veneto prevede una specifica premialità nei criteri dei bandi e nell’erogazione di contributi che coinvolgono le scuole dell’infanzia e asili nido, nonché tutte le scuole dell’obbligo che istituiscono percorsi informativi e formativi, sulle tecniche salvavita e sui concetti di prevenzione primaria quali la disostruzione pediatrica e la rianimazione cardiopolmonare, al personale docente e non docente, alle famiglie e agli studenti.
6. In tutte le istituzione scolastiche del territorio regionale è prevista l’attivazione di corsi di rianimazione cardiopolmonare (BLS e BLSD) certificativi per gli studenti delle classi terminali.
7. Al termine dei percorsi formativi, ai partecipanti che hanno superato la prova di valutazione pratica viene rilasciato un attestato di qualificazione specifico per il corso effettuato.
8. Agli oneri di parte corrente derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse allocate all’upb U0248 “Spesa sanitaria corrente” del bilancio di previsione 2015 che viene opportunatamente incrementata con la contestuale riduzione di pari importo delle risorse allocate nell’upb U0188 “Fondo di riserva per le spese impreviste” del bilancio di previsione 2015.
Art. 13 - Rete dell’Alzheimer: sostegno all’attività del Centro regionale di riferimento per l’invecchiamento cerebrale (CRIC).
1. In attuazione della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016”, paragrafo 3.2.4., “Rete dell’Alzheimer”, e a sostegno del Centro regionale di riferimento per l’invecchiamento cerebrale (CRIC) è attivato un finanziamento di euro 250.000,00 per la realizzazione di un progetto di ricerca traslazionale finalizzato all’individualizzazione delle basi biologiche della malattia di Alzheimer e alla definizione delle migliori strategie di prevenzione.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 250.000,00 per l’esercizio 2015 si fa fronte con le risorse allocate nella upb U0248 “Spesa sanitaria corrente”: per euro 150.000,00 mediante riduzione delle risorse del capitolo U/101753, e per euro 100.000,00 mediante prelevamento di pari importo delle risorse allocate all’upb U0188 “Fondo di riserva per le spese impreviste” (capitolo U/080020) del bilancio di previsione 2015.
Art. 14 - Finanziamento straordinario a “Fondazione italiana per la ricerca sulle malattie del Pancreas Onlus”.
omissis ( 15)
Art. 15 - Disposizioni relative ai depositi cauzionali versati dagli assistiti delle strutture residenziali pubbliche o private.
1. La Regione del Veneto, in considerazione della particolare congiuntura economica e delle difficoltà dei soggetti appartenenti alle fasce più deboli della popolazione, interviene a supporto delle persone anziane assistite nelle strutture residenziali accreditate, gestite da istituzioni pubbliche o private, e delle rispettive famiglie.
2. Le strutture residenziali che ospitano persone anziane, gestite da istituzioni pubbliche o private, autorizzate o accreditate ai sensi della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”, in coerenza con quanto disposto dall’ articolo 33, comma 4 bis, della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004”, scalano dalle mensilità dovute le somme di denaro già versate a titolo di deposito cauzionale, esclusa la somma equivalente ad una mensilità.
3. Dell’agevolazione di cui al comma 2, beneficiano gli assistiti o loro familiari, con reddito ISEE inferiore alla soglia minima prevista dalla vigente normativa, o a rischio o in condizioni di grave disagio sociale, debitamente comprovati dall’ente pubblico competente in materia di assistenza e servizi sociali.
4. Gli erogatori dei servizi residenziali per le finalità di cui al comma 2 comunicano alla Giunta regionale un piano finanziario che definisce le modalità e i criteri di detrazione, fermo restando che la detrazione non può essere inferiore al 25 per cento della quota dovuta a titolo di mensilità.
5. omissis ( 16)
Art. 16 - Esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria per i lavoratori ex esposti alle sostanze cancerogene certificate.
omissis ( 17)
Art. 17 - Contributo straordinario al Comitato Italiano Paralimpico.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 200.000,00 al Comitato regionale veneto del Comitato Italiano Paralimpico per una ripartizione più equa e trasparente alle società che promuovono lo sport per i disabili attraverso un regolamento che tenga conto degli sport di squadra o singoli, del numero delle discipline e del tipo di disabilità, dando valorizzazione alle società che si occupano del settore giovanile.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0178 “Iniziative per lo sviluppo dello sport” del bilancio di previsione 2015.
Art. 18 - Messa a gara di servizi di trasporto pubblico locale in Provincia di Belluno.
1. Al fine di garantire un miglioramento del trasporto pubblico locale nella Provincia di Belluno, la Giunta regionale è autorizzata a bandire un’unica gara d’appalto per l’affidamento dei seguenti servizi:
a) linea ferroviaria Calalzo-Padova, nei tratti non elettrificati con quattro corse giornaliere dirette (andata-ritorno) sull’intera tratta;
b) linea ferroviaria Calalzo-Venezia, nei tratti non elettrificati con quattro corse giornaliere dirette (andata-ritorno) sull’intera tratta;
c) trasporto pubblico extraurbano su gomma nella Provincia di Belluno.
2. omissis ( 18)
Art. 19 - Disposizioni in materia di costituzione di parte civile in giudizio e di azione in sede civile.
1. Dopo l’ articolo 89 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione” è inserito il seguente:
omissis ( 19)
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0019 “Difesa legale, attività legislativa e contrattuale” del bilancio di previsione 2015.
Art. 20 - Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP).
omissis ( 20)
Art. 21 - Contributi per interventi di contenimento ed eradicazione delle popolazioni di Nutria (Myocastor Coypus). (21)
1. La Regione del Veneto nell’ambito delle proprie competenze in materia di difesa del suolo, con particolare riferimento alla tutela della rete irrigua e delle relative arginature e di tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e della igiene e salute pubblica, interviene per concorrere alle iniziative di contenimento ed eradicazione delle popolazioni di Nutria (Myocastor Coypus) presenti sul territorio regionale.
2. La Giunta regionale per concorrere al conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, è autorizzata a concedere ai comuni del Veneto contributi per la predisposizione dei piani di controllo attraverso l’utilizzo di metodi selettivi per la gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento di nutrie, nonché contributi ai comuni del Veneto che adottano conseguenti ordinanze per la attivazione dei piani di controllo di cui al presente comma, per la dotazione di strumenti di cattura selettivi e per gli interventi di soppressione e smaltimento delle carcasse.
3. La Giunta regionale, mediante la struttura regionale competente in materia di veterinaria e sicurezza animale, sentita la struttura competente in materia di difesa del suolo, definisce le tipologie di spese ammissibili e le condizioni, modalità e termini per la concessione dei contributi e per il loro riparto fra le diverse tipologie di intervento previste dal presente articolo.
4. Per la attuazione degli interventi di cui al presente articolo i comuni possono avvalersi, di intesa con le province e con gli ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini di cui alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 “Piano faunistico venatorio regionale 2007-2012” e successive modificazioni, di cacciatori iscritti ai relativi ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini, adeguatamente formati ed in possesso di porto d’armi e con copertura assicurativa in corso di validità e che prestano la loro opera a titolo gratuito.
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 250.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con un incremento delle risorse allocate all’upb U0033 “Lotta e profilassi delle malattie della fauna agricola” e contestuale riduzione per euro 250.000,00 delle risorse allocate nell’upb U0248 “Spesa sanitaria corrente” (capitolo U/060014) del bilancio di previsione 2015.
Art. 22 - Disposizioni relative alla attivazione di 40 posti letto presso l’Ospedale di Comunità di Noale presso l’Azienda ULSS n. 13 - Mirano.
omissis ( 22)
Art. 23 - Modifica della legge regionale 8 agosto 2014, n. 24 “Norme in materia di società partecipate da enti regionali”. Introduzione di norma transitoria.
1. Dopo l’ articolo 6 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 24 , è inserito il seguente articolo:
omissis ( 23)
2. Le maggiori entrate derivanti dalla dismissione delle società di cui all’articolo 6 bis della legge regionale 8 agosto 2014, n. 24 come introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono introitate alla upb E0147 “Altri introiti” del bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017.
Art. 24 - Valorizzazione e promozione delle produzioni lattiero-casearie.
1. La Regione del Veneto, al fine di valorizzare le produzioni lattiero casearie di qualità del Veneto, promuoverne il consumo e ampliare la base degli utilizzatori finali dei prodotti alimentari, concede agli organismi associati che tutelano e gestiscono le produzioni lattiero-casearie di qualità, un contributo per la realizzazione di attività di promozione e valorizzazione economica del latte e dei prodotti lattiero-caseari conformi a sistemi di qualità comunitari o sistemi di qualità riconosciuti dagli Stati.
2. La Giunta regionale provvede a definire i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione dei contributi, nonché il livello massimo degli interventi, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa comunitaria.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0045 “Promozione e valorizzazione delle produzioni di qualità” la quale viene incrementata mediante contestuale riduzione per euro 340.000,00 delle risorse allocate nell’upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, per euro 650.000,00 delle risorse allocate nell’upb U0186 “Fondo speciale per le spese di investimento” e per euro 10.000,00 delle risorse allocate nell’upb U0029 “Attività di supporto al ciclo della programmazione” (capitolo U/007010) del bilancio di previsione 2015.
Art. 25 - Nuove disposizioni in materia di vendita degli alloggi destinati alla locazione permanente.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la possibilità di acquisto disposta dal “Programma regionale di vendita degli alloggi di edilizia residenziale agevolata destinati alla locazione permanente” approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 118 del 19 settembre 2012, è estesa anche in favore degli assegnatari degli alloggi aventi suddetta qualifica e destinazione, realizzati o recuperati con i finanziamenti previsti dal “Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica 2001-2003” approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 74 del 31 luglio 2002 e per i quali sia intervenuta la scadenza dell’ottavo anno di locazione”.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina le procedure di vendita degli alloggi di cui al comma 1, nonché le modalità ed i termini per l’attuazione del programma, in conformità alle disposizioni previste dal Consiglio regionale con deliberazione n. 118 del 19 settembre 2012 “Programma regionale di vendita degli alloggi di edilizia residenziale agevolata destinati alla locazione permanente. Articolo 65, comma 2 e articolo 67, comma 1, lettera a), punto 1) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 ”.
3. Le entrate di cui al presente articolo sono introitate all’upb E0053 “Altri recuperi e rimborsi” del bilancio di previsione 2015.
Art. 26 - Funzioni dell’Ufficio regionale per la mobilità ciclistica.
omissis ( 24)
Art. 27 - Riconoscimento della fibromialgia e dell’encefalomielite mialgica benigna quali patologie rare.
1. La Regione del Veneto riconosce la fibromialgia e l’encefalomielite mialgica benigna quali patologie rare.
2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di sanità, individua:
a) la sede del centro di riferimento per la cura delle patologie di cui al comma 1;
b) gli ulteriori presidi destinati alla diagnosi e cura delle patologie di cui al comma 1;
c) la dotazione organica e le risorse finanziarie necessarie al funzionamento dei presidi di cui alla lettera b);
d) i criteri per l’esenzione dal ticket per la diagnosi e le terapie relative alle patologie di cui al comma 1.
3. In attuazione a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, la Giunta regionale individua un centro di riferimento regionale per la cura e la diagnosi delle malattie di cui al comma 1, unitamente alla sensibilità chimica multipla di cui all’ articolo 12 della legge regionale 19 marzo 2013, n. 2 “Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sicurezza del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario”.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00, per l’esercizio 2015 si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0248 “Spesa sanitaria corrente” del bilancio di previsione 2015.
Art. 28 - Contributi straordinari per la ristrutturazione del reparto di Neonatologia della Pediatria dell’Azienda ospedaliera di Padova.
1. La Regione del Veneto ritiene prioritaria la ristrutturazione del reparto di Neonatologia della Pediatria dell’Azienda ospedaliera di Padova con l’attivazione di 15 culle termostatiche da collocare in circa 300 mq siti nello stesso edificio dell’attuale neonatologia.
2. Per il raggiungimento di questo fine la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario pari a complessivi euro 800.000,00 per l’esercizio finanziario 2015, a favore della ristrutturazione del reparto.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 800.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0251 “Spesa d’investimento in ambito sanitario” mediante contestuale riduzione di quelle afferenti al capitolo di spesa U/102194 del bilancio di previsione 2015.
Art. 29 - Recesso dalla fondazione “Studium Generale Marcianum”. Abrogazione dell’articolo 55 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008”.
1. La Giunta regionale è autorizzata a recedere dalla fondazione “Studium Generale Marcianum”, con sede in Venezia.
2. La Giunta regionale, ai sensi del comma 1, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, attiva le procedure previste dalla normativa vigente.
3. L’articolo 55 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008” è abrogato.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0175 “Formazione professionale” del bilancio di previsione 2015.
Art. 30 - Modifica della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
1. Dopo l’articolo 48 ( 25) della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 , è aggiunto il seguente:
omissis ( 26)
Art. 31 - Modifica della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
1. Il comma 6 dell’ articolo 50 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 è così sostituito:
omissis ( 27)
2. Agli oneri istruttori derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 5.000,00 per l’esercizio 2015 si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0074 “Informazione, promozione e qualità per il turismo” (capitolo 101868) del bilancio di previsione 2015.
Art. 32 - Interventi per il miglioramento e lo sviluppo dell’offerta turistica.
1. Al fine di accrescere la competitività delle imprese del settore turistico, le disponibilità sul fondo di rotazione di cui all’ articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” sono introitate al bilancio regionale nell’upb E0050 “Recuperi su fondi di rotazione”.
2. Le risorse previste nel comma 1 derivanti dal piano annuale dei rientri, sono destinate ad incrementare la dotazione finanziaria delle seguenti linee di spesa:
a) fondo di rotazione del turismo di cui all’articolo 45 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”;
b) contributi a favore degli organismi di garanzia collettiva fidi finalizzati all’integrazione dei fondi rischi o del patrimonio di garanzia ai sensi dell’articolo 46 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 ;
c) contributi in conto capitale a favore delle piccole e medie imprese turistiche per interventi di cui all’articolo 42, comma 2, lettere da a) ad f) della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 ;
d) contributi in conto capitale a favore delle piccole e medie imprese turistiche per interventi di cui all’articolo 43 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 ;
e) contributi in conto capitale a favore delle piccole e medie imprese turistiche per interventi di cui all’articolo 44 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 ;
f) fondo di garanzia e controgaranzia per il settore turismo; ( 28)
f bis) promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici e promozione economico-fieristica del settore primario; ( 29)
f ter) omissis. ( 30)
3. omissis ( 31)
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 12.000.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le entrate di cui al comma 1 allocate nell’upb E0050 “Recuperi su fondi di rotazione”, del bilancio di previsione 2015.
Art. 33 - Interventi per lo sviluppo dell’export veneto. (32)
1. La Regione del Veneto, al fine di ampliare il numero di imprese, in particolare PMI, che operano nel mercato globale, espandere le quote di commercio internazionale, incrementare l’esplorazione di nuovi mercati e nuove opportunità commerciali all’estero, sostiene la realizzazione diretta di attività, iniziative e programmi di promozione dell’export, ai quali partecipano le imprese, singole ed associate, aventi sede operativa in Veneto.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva entro il mese di ottobre dell’anno precedente a quello di attuazione, il programma di promozione delle produzioni economiche venete, con l’individuazione e il coordinamento delle iniziative della Regione e degli enti, aziende ed agenzie dipendenti, corredato dalle previsioni di spesa per ciascun gruppo omogeneo di iniziative.
3. Gli interventi in attuazione del programma di promozione sono attuati dalla Giunta regionale, anche avvalendosi della società consortile di cui all’ articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 “Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete”, e concernono la realizzazione di iniziative di promozione all’estero, valorizzazione internazionale delle produzioni, partecipazione a manifestazioni e fiere internazionali, organizzazione di missioni istituzionali e tecniche.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 400.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0217 “Azioni a sostegno del commercio estero e della promozione economica” la cui dotazione viene incrementata mediante riduzione di pari importo delle risorse dell’upb U0074 “Informazione, promozione e qualità per il turismo” (capitolo U/101834 per euro 150.000,00 e capitolo U/102078 per euro 250.000,00) del bilancio di previsione 2015.
Art. 34 - Modifica della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 “Norme in materia di usi civici”.
1. Dopo l’ articolo 3 bis della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 è aggiunto il seguente articolo:
omissis ( 33)
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati per l’anno 2015 in euro 10.000,00 si fa fronte con un pari incremento delle risorse allocate nell’upb U0005 “Interventi indistinti a favore di enti locali” (capitolo U/013002) con contestuale riduzione di pari importo delle risorse allocate nell’upb U0029 “Attività di supporto al ciclo della programmazione” (capitolo U/007010) del bilancio di previsione.
Art. 35 - Misure per la transizione della programmazione 2007-2013 alla programmazione 2014-2020 dello sviluppo rurale. (34)
1. Le quote di cofinanziamento regionale trasferite o da trasferire all’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura - AVEPA, relative ai precedenti periodi di programmazione e non utilizzate, sono destinate al cofinanziamento regionale del Programma di sviluppo rurale del Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (CE) 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
Art. 36 - Azioni di sostegno al settore della pesca finalizzati alla mitigazione degli impatti arrecati dagli interventi di ripascimento degli arenili e difesa della costa.
omissis ( 35)
Art. 37 - Intervento straordinario a sostegno delle imprese di allevamento di molluschi a mare (allevamenti off-shore) finalizzato alla mitigazione degli impatti arrecati dagli eccezionali eventi meteo-marini avversi verificatisi nel mese di febbraio 2015 al largo della fascia costiera veneta.
omissis ( 36)
Art. 38 - Modifiche ed inserimento di articolo nella legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 “Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora” e disposizioni per il monitoraggio della risposta floristica alla raccolta.
1. Alla legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 “Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora” sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) dopo l’ articolo 7 è inserito il seguente:
omissis ( 37)
b) al primo comma dell’ articolo 11 dopo le parole: “agli articoli 7,” sono aggiunte le parole: “7 bis,”.
c) dopo la lettera e) del primo comma dell’articolo 17 è inserita la seguente:
omissis ( 38)
d) al secondo comma dell’ articolo 17 dopo le parole: “Nei casi di cui alle lettere a), c), d) ed e)” sono aggiunte le parole: “nonché nei casi di cui alla lettera e bis)”.
2. omissis ( 39)
3. omissis ( 40)
Art. 39 - Finanziamento progetto definitivo variante alla strada statale n. 12 in provincia di Verona.
omissis ( 41)
Art. 40 - Modifiche della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.
1. Il comma 6 dell’ articolo 32, della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 è così sostituito:
omissis ( 42)
2. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 56 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 è così sostituita:
omissis ( 43)
3. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. omissis ( 44)
5. omissis ( 45)
Art. 41 - Finanziamento straordinario per interventi urgenti di ripascimento dei litorali veneti gravemente erosi.
1. In considerazione dei gravi danni causati agli arenili del Veneto dagli intensi fenomeni meteo - marini degli ultimi mesi, la Giunta regionale è autorizzata ad avviare un programma straordinario di interventi urgenti di ripascimento e rispristino della linea di costa dei litorali gravemente erosi per complessivi euro 3.000.000,00.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 3.000.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0104 “Interventi di difesa del suolo e dei bacini”, mediante contestuale riduzione delle risorse di cui all’articolo 12 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012” (capitolo U/101665) del bilancio di previsione 2015.
Art. 42 - Realizzazione del ponte della Motta nel Comune di San Bonifacio.
omissis ( 46)
Art. 43 - Modifiche della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”.
omissis ( 47)
Art. 44 - Modifiche della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale”.
1. omissis ( 48)
2. omissis ( 49)
3. omissis ( 50)
4. omissis ( 51)
5. I Comuni di Portogruaro e Concordia Sagittaria sono destinatari di un contributo straordinario per complessivi euro 500.000,00 per l’esercizio 2016 ( 52) per far fronte agli eccezionali eventi atmosferici del 12 novembre 2014, ( 53) alla cui copertura si fa fronte con quota parte delle risorse come individuate al comma 4 e allocate all’upb U0105 “Interventi a seguito di avversità atmosferiche” del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017.
Art. 45 - Studi, indagini e valutazioni ambientali per l’applicazione della normativa comunitaria.
1. La Giunta regionale è autorizzata a predisporre studi, indagini e valutazioni ambientali necessarie alla revisione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, alla predisposizione del relativo programma d’azione per il periodo 2016-2018, alla attuazione in ambito regionale del piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nonché alla definizione del progetto delle misure e delle correlate motivazioni che limitano o vietano la coltivazione degli organismi geneticamente modificati (OGM).
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0085 “Studi, ricerche ed indagini al servizio del territorio” che vengono opportunamente incrementate mediante riduzione di pari importo delle risorse allocate all’upb U0046 “Servizi alle imprese e alla collettività rurale” (capitolo U/101391) del bilancio di previsione 2015.
Art. 46 - Investimenti pubblici per il rispetto delle normative comunitarie in materia di nitrati di origine agricola.
1. La Giunta regionale è autorizzata a sostenere investimenti, effettuati da enti pubblici, finalizzati all’abbattimento dell’azoto contenuto nelle biomasse residuali in uscita dagli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile agro-zootecnica nelle zone vulnerabili del territorio dei comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige, come individuate dal Piano di tutela delle acque approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 107 del 5 novembre 2009.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 400.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0111 “Interventi di tutela ambientale” la cui dotazione viene incrementata mediante riduzione delle risorse allocate all’upb U0157 “Attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale svolte a livello unitario nelle aree dei servizi sociali” (capitolo U100016) del bilancio di previsione 2015.
Art. 47 - Interventi modificativi di norme regionali al fine di adeguare l’ordinamento contabile regionale al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.
1. Al fine di dare compiuta applicazione al “Principio dell’unità” del bilancio il quale prevede che “...è il complesso unitario delle entrate che finanzia l’amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione ... I documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa di disciplina delle entrate vincolate.” le norme seguenti sono modificate come di seguito riportato:
a) il comma 2 quinquies, dell’ articolo 15, della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali” è abrogato;
b) i commi 2 e 3, dell’ articolo 39, della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008” sono abrogati;
c) omissis ( 54)
d) omissis ( 55)
e) omissis ( 56)
Art. 48 - Interventi per lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione del Cansiglio.
1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire, con le amministrazioni comunali interessate, un gruppo di lavoro permanente per la definizione delle linee di sviluppo e valorizzazione dell’area del Cansiglio.
2. Il gruppo di lavoro di cui al comma 1 sarà coordinato dall’assessore regionale all’agricoltura e parteciperanno, in relazione agli argomenti da trattare, gli assessori regionali competenti per materia.
3. La Giunta regionale, nel rispetto delle pertinenti disposizioni dell’Unione europea e nazionali, è autorizzata a finanziare gli interventi per lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione del Cansiglio definiti ai sensi del presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0085 “Studi, ricerche ed indagini al servizio del territorio” mediante contestuale riduzione di pari importo delle risorse di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 “Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali” (capitolo U/100165) del bilancio di previsione 2015.
Art. 49 - Norma in materia di registrazione e promozione dei marchi regionali. (57)
1. La Regione del Veneto attraverso i marchi collettivi di qualità istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali, valorizza il proprio patrimonio produttivo e culturale nonché i prodotti di qualità del territorio veneto.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede alla registrazione e alla promozione dei marchi di proprietà della Regione del Veneto.
3. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 250.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0051 “Tutela dei marchi e delle produzioni tipiche” che viene opportunamente incrementata mediante riduzione di pari importo delle risorse allocate all’upb U0053 “Interventi a favore delle PMI” (capitolo U/23701) del bilancio di previsione 2015.
Art. 50 - Interventi a sostegno dello sviluppo del sistema produttivo regionale.
1. Al fine di potenziare le funzioni di supporto tecnico alla realizzazione di programmi ed azioni volte alla promozione della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell’innovazione nel sistema produttivo regionale di cui all’ articolo 10 della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 “Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell’innovazione nel sistema produttivo regionale” la Giunta regionale è autorizzata ad adottare le opportune misure organizzative e strutturali.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente provvedimento quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0201 “Attività di informazione alle imprese” che viene opportunamente incrementata mediante riduzione di pari importo delle risorse allocate all’upb U0053 “Interventi a favore delle PMI” (capitolo U/23701) del bilancio di previsione 2015.
Art. 51 - Interventi urgenti per il restauro, consolidamento strutturale e recupero funzionale del Ponte degli Alpini in Bassano del Grappa.
1. Nell’ambito delle iniziative di cui all’ articolo 9, comma 1, lettera a) della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2014”, relative alle celebrazioni per il centenario della Grande Guerra, la Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Bassano del Grappa un contributo straordinario fino ad un massimo di euro 1.000.000,00 per concorrere al completamento del progetto di restauro, consolidamento strutturale e recupero funzionale del Ponte di Bassano.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce modalità e criteri per la concessione, anche per stralci funzionali delle opere e dei servizi, del contributo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0171 “Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto” la cui dotazione viene incrementata mediante le maggiori risorse derivanti dall’aumento del ricorso all’indebitamento allocate all’upb E0137 “Mutui e prestiti per investimenti a pareggio del bilancio” del bilancio di previsione 2015.
Art. 52 - Misure di contrasto alla delocalizzazione e alla dismissione delle attività produttive.
1. La Giunta regionale è autorizzata a definire premialità nella propria programmazione e anche nell’utilizzo dei fondi europei finalizzate a salvaguardare i livelli occupazionali sul territorio del Veneto e alla tutela dai rischi di delocalizzazione industriale e di dismissione di attività produttive. I criteri dell’utilizzazione del fondo sono stabiliti dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale per tramite della propria unità di crisi promuove la stipula di accordi con le imprese del Veneto o aventi uno stabilimento produttivo in Veneto finalizzati a:
a) privilegiare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell’ambiente;
b) valorizzare l’occupazione femminile;
c) valorizzare l’occupazione delle persone in condizione di svantaggio sociale con priorità per i disoccupati di lunga durata ed in particolare con i figli a carico.
3. Tali premialità sono subordinate all’obbligo da parte delle imprese beneficiarie di presentazione di un piano industriale e di sviluppo delle attività e dell’impegno al mantenimento della/e unità produttiva/e per almeno quindici anni dall’insediamento in territorio della Regione del Veneto.
4. In caso di violazione dell’obbligo di cui al comma 3, la Giunta regionale provvede alla revoca di tutti gli incentivi o agevolazioni attribuiti alla competenza regionale, erogati con applicazione degli interessi legali.
5. L’unità di crisi ha il compito di monitorare il rispetto degli accordi di cui al comma 2.
6. omissis ( 58)
Art. 53 - Modifica della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
1. Dopo l’ articolo 83 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è inserito il seguente:
omissis ( 59)
2. Le entrate di cui al presente articolo sono introitate all’upb E0042 “Proventi della gestione del demanio idrico” del bilancio di previsione 2015.
Art. 54 - Sviluppo del sistema produttivo.
1. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema produttivo, le disponibilità di cui all’articolo 11 del decreto legge 29 agosto 1994, n. 516 “Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell’indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l’EFIM ed altri organismi”, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, al netto degli oneri di gestione da corrispondere al soggetto gestore ai sensi del comma 12 dell’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, sono introitate al bilancio regionale nell’upb E0053 “Altri recuperi e rimborsi”.
2. Le risorse di cui al comma 1, quantificate in euro 1.200.000,00 per l’esercizio 2015, allocati nell’upb U0053 “Interventi a favore delle PMI” del bilancio di previsione 2015, sono destinate al finanziamento di interventi in favore delle piccole e medie imprese ai sensi dell’ articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” (capitolo U/023701).
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce finalità, criteri e modalità per l’utilizzo delle risorse di cui al comma 2.
Art. 55 - Accelerazione della definizione dei procedimenti agevolativi per le imprese.
1. In considerazione della particolare gravità della crisi economica che ha colpito anche il sistema produttivo regionale veneto, in attuazione dell’articolo 29 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 “Misure urgenti per la crescita del paese”, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215 “Azioni positive per l’imprenditoria femminile”, non sono più tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie. Sono fatti salvi i provvedimenti amministrativi già adottati, con esclusione degli accertamenti e delle procedure di riscossione coattiva non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge n. 134 del 2012.
2. È fatto salvo quanto riscosso dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito di revoca delle agevolazioni di cui al comma 1 per mancato rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie.
3. Nei casi di violazione dell’articolo 20, comma 1, lettere b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314 “Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell’imprenditoria femminile”, si procede alla revoca parziale delle agevolazioni in relazione al periodo di mancato utilizzo dei beni nella destinazione originaria o di mancato mantenimento delle condizioni che hanno determinato la concessione del beneficio. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non producono effetti gli eventuali provvedimenti di revoca totale già adottati.
Art. 56 - Modifiche dell’articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012”.
1. Dopo il comma 1 dell’ articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 è inserito il seguente:
omissis ( 60)
2. Il comma 2 dell’articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 è sostituito dal seguente:
omissis ( 61)
3. Il comma 3 dell’articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 è abrogato.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.450.000,00 e allocati nell’upb U0053 “Interventi a favore delle PMI” del bilancio di previsione 2015, si fa fronte con le nuove entrate di pari importo di cui al comma 1, introitate nell’upb E0050 “Recuperi su fondi di rotazione” del bilancio di previsione 2015.
Art. 57 - Modifiche della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 “Istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario”.
1. Al comma 1, dell’ articolo 1, della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 “Istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario” le parole: “ente strumentale” sono sostituite dalle seguenti: “ente pubblico economico strumentale”.
2. Al comma 1, dell’ articolo 2, della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 “Istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario” dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
omissis ( 62)
3. Il comma 3, dell’ articolo 12, della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 è sostituito dal seguente:
omissis ( 63)
4. L’ articolo 13, della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 è sostituito dal seguente:
omissis ( 64)
5. Al comma 9, dell’ articolo 14, della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 le parole: “risorse umane e strumentali” sono sostituite dalle seguenti: “risorse strumentali ed umane, previa partecipazione, per queste ultime, a concorso pubblico nell’ambito della programmazione annuale del personale”.
6. Al comma 1, dell’articolo 16, della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 le parole: “8.000.000,00 e 7.000.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “12.205.000,00 e 11.405.000,00”.
7. Al comma 3, dell’articolo 16, della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 le parole: “3.500.000,00 e 3.000.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “1.000.000,00 e 800.000,00”.
Art. 58 - Contributo straordinario all’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi onlus.
1. La Giunta regionale è autorizza a concedere al consiglio regionale veneto dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi onlus la somma di euro 100.000,00 a titolo di contributo straordinario per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 2, punti 1), 2) e 3), della legge 21 agosto 1950, n. 698 “Norme per la protezione e l’assistenza dei sordomuti”.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce criteri, modalità e termini per l’erogazione del contributo finalizzato allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2, punti 1), 2) e 3), della legge 21 agosto 1950, n. 698 “Norme per la protezione e l’assistenza dei sordomuti”.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in complessivi euro 100.000,00 per l’esercizio 2015 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0152 “Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane” del bilancio di previsione 2015.
Art. 59 - Contributo straordinario all’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti onlus.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al consiglio regionale veneto dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti onlus la somma di euro 100.000,00 a titolo di contributo straordinario per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 3, comma 3, lettere c) e d) dello statuto sociale.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce criteri, modalità e termini per l’erogazione del contributo finalizzato allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 3, comma 3, lettere c) e d) dello statuto sociale.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in complessivi euro 100.000,00 per l’esercizio 2015 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0152 “Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane” del bilancio di previsione 2015.
Art. 60 - Disposizione finanziaria a favore delle province in materia sociale.
1. Al fine di garantire la continuità dei servizi propri delle competenze provinciali in ambito sociale, socio-educativo e i servizi connessi, attribuiti dall’ordinamento regionale in esecuzione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, la Giunta regionale è autorizzata a stabilire i requisiti, i criteri e i termini per l’assegnazione di un contributo alle province del Veneto.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 6.000.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0157 “Attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale svolte a livello unitario nelle aree dei servizi sociali” che vengono incrementate mediante contestuale riduzione di pari importo delle risorse di cui all’upb U0148 “Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia” (capitolo U/102105) del bilancio di previsione 2015.
Art. 61 - Misure a favore della Provincia di Belluno.
1. La Provincia di Belluno esercita le funzioni conferite in attuazione dell’ articolo 13 comma 1 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 recante “Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla Provincia di Belluno in attuazione dell’articolo 15 dello Statuto del Veneto”.
2. Alla Provincia di Belluno è destinato annualmente un contributo, al fine di garantire l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 2.000.000,00 per l’esercizio 2015 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0006 “Trasferimenti generali per funzioni delegate agli enti locali” del bilancio di previsione 2015.
Art. 62 - Concessione di un contributo straordinario al Comune di Sarcedo.
omissis ( 65)
Art. 63 - Interventi per la valorizzazione del tracciato dei percorsi ciclopedonali inseriti nel progetto strategico regionale “Green tour verde in movimento”.
1. La Regione del Veneto intende valorizzare il tracciato dei percorsi ciclopedonali ricompresi nell'ambito del progetto strategico regionale “Green Tour Verde in movimento”, adottato ai sensi dell' articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.
2. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a disporre la acquisizione in disponibilità dei tratti di sedime necessari e degli immobili della ex ferrovia, nonché a dare avvio alla realizzazione degli interventi infrastrutturali indispensabili per poter concretamente realizzare le finalità di cui al comma precedente.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.500.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0136 “Interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale” del bilancio di previsione 2015 mediante contestuale riduzione di pari importo delle risorse di cui alla legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale” (capitolo U/045284).
Art. 64 - Contributo straordinario agli enti locali per interventi di bonifica e smaltimento dell’amianto.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare agli enti locali contributi straordinari in conto investimento a sostegno di interventi di bonifica e smaltimento dell’amianto presente negli edifici pubblici di rispettiva competenza, garantendo una percentuale di cofinanziamento minima pari al 50 per cento della spesa prevista.
2. Su richiesta degli enti locali interessati, la Giunta regionale individua, secondo adeguati criteri di valutazione, gli interventi ritenuti meritevoli di finanziamento ed i rispettivi importi assegnati a loro sostegno.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.500.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0111 ”Interventi di tutela ambientale” del bilancio di previsione 2015.
Art. 65 - Contributo straordinario all’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale per la sostituzione e ammodernamento della strumentazione tecnica deputata ai controlli ambientali.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare all’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale un contributo straordinario in conto capitale dell’importo di euro 2.000.000,00 per la sostituzione e ammodernamento della strumentazione e dei dispositivi deputati ai controlli ambientali.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 2.000.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0111 ”Interventi di tutela ambientale” del bilancio di previsione 2015.
Art. 66 - Contributo straordinario alla Società Veneziana Edilizia Canalgrande spa.
omissis ( 66)
Art. 67 - Modifiche della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”.
1. Alla legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali” sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell’ articolo 3 le parole da: “per i comuni” fino a: “cinque comuni” sono sostituite dalle parole: “nel caso di unioni di comuni esistenti, qualora venga meno la sussistenza di tale limite demografico per modificazioni territoriali, calo demografico o per recessi di uno o più comuni dall’unione, lo stesso è derogabile fino a 4.500 abitanti. Per i comuni ricadenti nell’area omogenea di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), si può derogare al limite di 5.000 abitanti, purché le funzioni siano esercitate da almeno cinque comuni”;
b) dopo il comma 1 dell’ articolo 10 è inserito il seguente:
omissis ( 67)
c) dopo il comma 4 dell’articolo 10 è inserito il seguente:
omissis ( 68)
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0029 “Attività di supporto al ciclo della programmazione” del bilancio di previsione 2015.
Art. 68 - Modifica della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A..
omissis ( 69)
Art. 69 - Norme a garanzia della copertura del Fondo anticipazione di liquidità di cui all’articolo 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
omissis ( 70) ( 71)
Art. 70 - Interventi per il sostegno e la ripresa economica del Veneto. (72)
Art. 71 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


ALLEGATI OMESSI ( 73)


Note

( 1) Con sentenza n. 100/2019 la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’articolo 12 comma 3 e dell’articolo 13 comma 1 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 “Istituzione dell’agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario” come sostituiti rispettivamente dai commi 3 e 4 dell’articolo 57 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 .
In particolare la Corte Costituzionale ritiene che l’intervento normativo in esame non può essere ritenuto ascrivibile a titolo di competenza legislativa regionale volti a dettare misure di carattere organizzativo con finalità di risparmio, in linea con i vincoli di finanza pubblica imposti da leggi dello Stato, ma incidendo nella disciplina del rapporto di lavoro del personale in servizio nella soppressa Azienda regionale “Veneto Agricoltura”, trasferito nella Agenzia Veneta per la innovazione nel settore primario, afferisce alla materia “ordinamento civile”; ne deriva che dalla natura di enti pubblici economici degli enti sopra richiamati consegue la natura privatistica dei rapporti di lavoro dei rispettivi dipendenti e che non è consentito, come invece disposto dalla norma in esame “attribuire ad una categoria di dipendenti lo stato giuridico dei dipendenti delle imprese private e nello sesso tempo conservare il relativo rapporto di impiego il carattere ed il contenuto di un rapporto di pubblico impiego”.
( 2) Con sentenza n. 242/2016 (G.U. - 1ª serie speciale n. 48/2016), la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, la cessazione della materia del contendere sulla questione di legittimità costituzionale dell’articolo 69 e non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 49. La legge era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 72/2015 (G.U. 1ª serie speciale n. 38/2015).
( 3) Con sentenza n. 242/2016 (G.U. - 1ª serie speciale n. 48/2016), la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2. La Corte, premesso che la tassa automobilistica è un tributo proprio derivato delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), dichiara che l’esenzione dalla tassa dei veicoli di interesse storico e collezionistico eccede la competenza legislativa regionale e incide su un aspetto della disciplina sostanziale del tributo riservato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, in violazione degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzione. La legge era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 72/2015 (G.U. 1ª serie speciale n. 38/2015).
( 4) Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 12 ha disposto la proroga per una ulteriore annualità delle disposizioni di cui al presente articolo. In precedenza proroga già disposta da articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 31 . Da ultimo con art. 2 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 44 , la esenzione del pagamento della tassa automobilistica regionale per i veicoli adibiti al trasporto delle persone disabili e anziane di proprietà sia delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro di cui all’art. 4 legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 sia di proprietà delle associazioni iscritte al registro di cui all’art. 43 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 , è stata disposta a regime, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
( 5) Articolo abrogato da comma 1 art. 2 legge regionale 9 ottobre 2015, n. 17 .
( 6) Articolo abrogato da comma 1 art. 2 legge regionale 9 ottobre 2015, n. 17 . Vedi anche quanto previsto dall’art. 68, comma 2 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 ai fini della individuazione delle migliori condizioni di mercato per attuare la disciplina in tema di smobilizzo dei crediti degli enti locali e autonomie funzionali e la estensione della disciplina anche a favore delle PMI che vantano crediti certi, liquidi ed esigibili per spese di investimento nei confronti del sistema degli enti locali ed autonomie funzionali.
( 7) Testo riportato dopo la lett. e) del comma 1 dell’art. 11 legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 .
( 8) Comma abrogato da comma 1 art. 2 legge regionale 9 ottobre 2015, n. 17 .
( 9) Comma abrogato da comma 1 art. 2 legge regionale 9 ottobre 2015, n. 17 .
( 10) Testo riportato dopo il comma 3 dell’art. 5 legge regionale 18 dicembre 2009, n. 30 .
( 11) Testo riportato dopo la lett. h) del comma 2 dell’art. 4 legge regionale 18 dicembre 2009, n. 30 .
( 12) Testo riportato dopo il comma 5 dell’art. 5 legge regionale 18 dicembre 2009, n. 30 .
( 13) Articolo abrogato da comma 1 art. 2 legge regionale 9 ottobre 2015, n. 17 .
( 14) Vedi ora quanto disposto in via generale, in tema di promozione della diffusione e dall’impiego di defibrillatori esterni dalla legge regionale 26 aprile 2023, n. 7 .
( 15) Articolo abrogato da comma 1 art. 2 legge regionale 9 ottobre 2015, n. 17 .
( 16) Comma abrogato da comma 1 art. 2 legge regionale 9 ottobre 2015, n. 17 .
( 17) Articolo abrogato da comma 1 art. 2 legge regionale 9 ottobre 2015, n. 17 .
( 18) Comma abrogato da comma 1 art. 2 legge regionale 9 ottobre 2015, n. 17 .
( 19) Testo riportato dopo l’art. 89 legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
( 20) Articolo abrogato da comma 1 art. 16 legge regionale 10 settembre 2019, n. 38 .
( 21) Norma da intendersi abrogata per effetto della nuova complessiva disciplina in materia introdotta con la legge regionale 26 maggio 2016, n. 15 “Misure per il contenimento finalizzato alla eradicazione della nutria (Myocastor Coypus).
( 22) Articolo abrogato da comma 1 art. 2 legge regionale 9 ottobre 2015, n. 17 .
( 23) Testo riportato dopo l’art. 6 legge regionale 8 agosto 2014, n. 24 .
( 24) Articolo abrogato da comma 1 art. 2 legge regionale 9 ottobre 2015, n. 17 .
( 25) Per mero errore materiale è stato scritto “comma” al posto di “articolo”.
( 26) Testo riportato dopo l’art. 48 legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 .
( 27) Testo riportato al comma 6 dell’art. 50 legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 .
( 28) Comma così sostituito da comma 2 art. 6 legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 .
( 29) Lettera inserita da comma 1 art. 25 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 .
( 30) Lettera abrogata da comma 3 art. 1 legge regionale 19 giugno 2019, n. 22 . In precedenza lettera inserita da comma 1 art. 6 legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 .
( 31) Comma abrogato da comma 3 art. 6 legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 .
( 32) Articolo abrogato da lett. b) comma 1 art. 5 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 48 a far data dal 1° gennaio 2019.
( 33) Testo riportato dopo l’art. 3 bis legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 .
( 34) L’articolo 53 della legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 prevede, quali misure per la transizione della programmazione 2007-2013 alla programmazione 2014-2020 dello sviluppo rurale, che la Giunta regionale è autorizzata a ridestinare a favore delle azioni supplementari regionali alla programmazione 2014-2020 anche i fondi integrativi relativi a precedenti periodi di programmazione e non utilizzati.
( 35) Articolo abrogato da comma 1 art. 2 legge regionale 9 ottobre 2015, n. 17 .
( 36) Articolo abrogato da comma 1 art. 2 legge regionale 9 ottobre 2015, n. 17 .
( 37) Testo riportato dopo l’art. 7 legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 .
( 38) Testo riportato dopo la lett. e) del primo comma dell’art. 17 legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 .
( 39) Comma abrogato da comma 1 art. 2 legge regionale 9 ottobre 2015, n. 17 .
( 40) Comma abrogato da comma 1 art. 2 legge regionale 9 ottobre 2015, n. 17 .
( 41) Articolo abrogato da comma 1 art. 2 legge regionale 9 ottobre 2015, n. 17 .
( 42) Testo riportato al comma 6 dell’art. 32 legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 .
( 43) Testo riportato alla lett. a) del comma 1 dell’art. 56 legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 .
( 44) Comma abrogato da comma 1 art. 2 legge regionale 9 ottobre 2015, n. 17 .
( 45) Comma abrogato da comma 1 art. 2 legge regionale 9 ottobre 2015, n. 17 .
( 46) Articolo abrogato da comma 1 art. 2 legge regionale 9 ottobre 2015, n. 17 .
( 47) Articolo abrogato da lett. b) comma 1 art. 54 legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , fatto salvo quanto previsto dagli artt. 50 e 51 della medesima legge. In precedenza il Testo era stato riportato dopo il comma 2 dell’art. 18 legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 .
( 48) Comma abrogato da lettera l) comma 1 articolo 25 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 .
( 49) Comma abrogato da lettera i) comma 1 articolo 25 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 . In precedenza modificato da comma 1 art. 1 legge regionale 30 dicembre 2015, n. 23 che ha sostituito le parole “non oltre il 31 dicembre 2015” con le parole “non oltre il 29 febbraio 2016”; l’articolo 2 della medesima legge regionale 30 dicembre 2015, n. 23 prevede la copertura finanziaria relativa alla predetta modifica.
( 50) Comma abrogato da lettera l) comma 1 articolo 25 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 .
( 51) Comma abrogato da lettera l) comma 1 articolo 25 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 .
( 52) Comma così modificato da comma 2 art. 2 legge regionale 9 ottobre 2015, n. 17 che ha sostituito le parole “euro 800.000,00” con le parole “euro 500.000,00 per l’esercizio 2016”.
( 53) Comma così modificato da comma 2 art. 2 legge regionale 9 ottobre 2015, n. 17 che ha soppresso le parole “suddiviso in euro 250.000,00 per l’esercizio 2015 e in euro 550.000,00 per l’esercizio 2016”.
( 54) Lettera abrogata da lett. b) comma 1 art. 54 legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , fatto salvo quanto previsto dagli artt. 50 e 51 della medesima legge.
( 55) Lettera abrogata da lett. b) comma 1 art. 54 legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , fatto salvo quanto previsto dagli artt. 50 e 51 della medesima legge. In precedenza il testo era stato riportato al comma 2 dell’art. 19 legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 .
( 56) Lettera abrogata da lett. b) comma 1 art. 54 legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , fatto salvo quanto previsto dagli artt. 50 e 51 della medesima legge.
( 57) Con sentenza n. 242/2016 (G.U. - 1ª serie speciale n. 48/2016), la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 49. Per la Corte la disposizione censurata non ha per oggetto l’istituzione di marchi che attestano contestualmente la qualità e l’origine geografica di prodotti, ossia marchi di qualità la cui istituzione da parte della Regione ostacola la libera circolazione delle merci sul territorio nazionale (articolo 120, primo comma, della Costituzione) e comporta una misura di effetto equivalente alla restrizione all’importazione vietata dagli articoli 34 e 35 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), ma essa, invece, nel presupposto che dei marchi di qualità, relativi al patrimonio produttivo e culturale della Regione, siano già stati istituiti «ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali», si limita ad attribuire alla Giunta regionale il compito di curarne la registrazione e la promozione, e a reperire le risorse economiche a ciò necessarie e, pertanto, l’eventuale contrasto del marchio con la normativa europea e gli eventuali effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci, se esistenti, sarebbero da imputare alla legislazione sulla cui base lo stesso è stato istituito e non alla norma oggetto del ricorso. La legge era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 72/2015 (G.U. 1ª serie speciale n. 38/2015).
( 58) Comma abrogato da comma 1 art. 2 legge regionale 9 ottobre 2015, n. 17 .
( 59) Testo riportato dopo l’art. 83 bis legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
( 60) Testo riportato dopo il comma 1 dell’art. 25 legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 .
( 61) Testo riportato al comma 2 dell’art. 25 legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 .
( 62) Testo riportato dopo la lett. c) del comma 1 dell’art. 2 legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 .
( 63) Testo riportato al comma 3 dell’art. 12 legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 .
Con sentenza n. 100/2019 la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’articolo 12 comma 3 e dell’articolo 13 comma 1 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 “Istituzione dell’agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario” come sostituiti rispettivamente dai commi 3 e 4 dell’articolo 57 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 .
In particolare la Corte Costituzionale ritiene che l’intervento normativo in esame non può essere ritenuto ascrivibile a titolo di competenza legislativa regionale volti a dettare misure di carattere organizzativo con finalità di risparmio, in linea con i vincoli di finanza pubblica imposti da leggi dello Stato, ma incidendo nella disciplina del rapporto di lavoro del personale in servizio nella soppressa Azienda regionale “Veneto Agricoltura”, trasferito nella Agenzia Veneta per la innovazione nel settore primario, afferisce alla materia “ordinamento civile”; ne deriva che dalla natura di enti pubblici economici degli enti sopra richiamati consegue la natura privatistica dei rapporti di lavoro dei rispettivi dipendenti e che non è consentito, come invece disposto dalla norma in esame “attribuire ad una categoria di dipendenti lo stato giuridico dei dipendenti delle imprese private e nello sesso tempo conservare il relativo rapporto di impiego il carattere ed il contenuto di un rapporto di pubblico impiego”.
( 64) Testo riportato all’art. 13 legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 .
Con sentenza n. 100/2019 la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’articolo 12 comma 3 e dell’articolo 13 comma 1 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 “Istituzione dell’agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario” come sostituiti rispettivamente dai commi 3 e 4 dell’articolo 57 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 .
In particolare la Corte Costituzionale ritiene che l’intervento normativo in esame non può essere ritenuto ascrivibile a titolo di competenza legislativa regionale volti a dettare misure di carattere organizzativo con finalità di risparmio, in linea con i vincoli di finanza pubblica imposti da leggi dello Stato, ma incidendo nella disciplina del rapporto di lavoro del personale in servizio nella soppressa Azienda regionale “Veneto Agricoltura”, trasferito nella Agenzia Veneta per la innovazione nel settore primario, afferisce alla materia “ordinamento civile”; ne deriva che dalla natura di enti pubblici economici degli enti sopra richiamati consegue la natura privatistica dei rapporti di lavoro dei rispettivi dipendenti e che non è consentito, come invece disposto dalla norma in esame “attribuire ad una categoria di dipendenti lo stato giuridico dei dipendenti delle imprese private e nello sesso tempo conservare il relativo rapporto di impiego il carattere ed il contenuto di un rapporto di pubblico impiego”.
( 65) Articolo abrogato da comma 1 art. 2 legge regionale 9 ottobre 2015, n. 17 .
( 66) Articolo abrogato da comma 1 art. 2 legge regionale 9 ottobre 2015, n. 17 .
( 67) Testo riportato dopo il comma 1 dell’art. 10 legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 .
( 68) Testo riportato dopo il comma 4 dell’art. 10 legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 .
( 69) Articolo abrogato da comma 1 art. 2 legge regionale 9 ottobre 2015, n. 17 .
( 70) Con sentenza n. 242/2016 (G.U. - 1ª serie speciale n. 48/2016), la Corte costituzionale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla questione di legittimità costituzionale relativa all’articolo 69, in quanto l’abrogazione del medesimo articolo 69 da parte dell’articolo 2, comma 1, della legge regionale 9 ottobre 2015, n. 17 (Razionalizzazione della spesa regionale) è pienamente satisfattiva delle ragioni del ricorrente e medio tempore la stessa non ha avuto applicazione. La legge era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 72/2015 (G.U. 1ª serie speciale n. 38/2015).
( 71) Articolo abrogato da comma 1 art. 2 legge regionale 9 ottobre 2015, n. 17 .
( 72) Articolo abrogato da comma 1 art. 2 legge regionale 9 ottobre 2015, n. 17 .
( 73) Allegati abrogati da comma 1 art. 2 legge regionale 9 ottobre 2015, n. 17 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 6/2015
S O M M A R I O
Legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 (BUR n. 41/2015) – Testo storico

LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2015 (1) (2)

Art. 1 - Rifinanziamento e rimodulazione di leggi regionali di spesa.
1. La presente legge di stabilità regionale è adottata ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e in conformità alle disposizioni di cui al principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al medesimo decreto legislativo.
2. Per il triennio 2015-2017 è autorizzato il rifinanziamento delle spese di cui all’allegata Tabella A “Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)”.
3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 nelle misure indicate nella allegata Tabella B “Rimodulazione delle spese pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)”.
Art. 2 - Disposizioni in materia di tassa automobilistica.
1. A decorrere dall’anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione si applica l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica ordinaria per:
a) i veicoli muniti di apposito certificato di interesse storico collezionistico recante gli estremi identificativi del veicolo rilasciato da Automobilclub storico italiano (ASI), Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, previsti dall’articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”, e Registro Italiano Veicoli Storici (RIVS);
b) i motoveicoli di interesse storico collezionistico muniti del certificato rilasciato da Automobilclub storico italiano (ASI), Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, previsti dall’articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e Registro Italiano Veicoli Storici (RIVS).
2. Si definiscono veicoli ultraventennali gli autoveicoli e i motoveicoli per i quali siano decorsi venti anni dall’anno di fabbricazione che, salvo prova contraria, coincide con l’anno di prima immatricolazione in Italia o in uno Stato estero e per i quali non siano ancora trascorsi trenta anni dall’anno di fabbricazione medesimo.
3. Non è ammessa l’autocertificazione per dimostrare il diritto al beneficio fiscale.
4. I veicoli di cui al comma 1 sono assoggettati, in caso di utilizzazione su pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 28,40 per gli autoveicoli e di euro 11,36 per i motoveicoli. Sono esclusi da tale agevolazione i veicoli adibiti ad uso professionale, utilizzati nell’esercizio dell’impresa o di arti e professioni. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.
Art. 3 - Disposizioni in materia di tassa automobilistica.
1. Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica i veicoli adibiti al trasporto dei disabili e degli anziani di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 4 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 “Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato” e successive modificazioni.
2. Per usufruire delle esenzioni di cui al comma 1, in conformità alle modalità definite dalla Giunta regionale, i soggetti interessati comunicano alla struttura regionale competente in materia di servizi sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, i dati identificativi dei veicoli di proprietà adibiti al trasporto dei disabili e anziani.
3. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto, per una sola annualità, dal periodo di imposta fisso successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificate in euro 300.000,00 per l’esercizio 2015 ed in euro 100.000,00 per l’esercizio 2016, allocate nell’upb E0002 “Tassa automobilistica regionale” si fa fronte mediante corrispondenti riduzioni dell’upb U0188 “Fondo di riserva per le spese impreviste - parte corrente” del bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017.
Art. 4 - Ridefinizione degli ambiti di applicazione della disciplina della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 “Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell’articolo 15 dello Statuto del Veneto”.
1. La disciplina di cui alla legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 si applica anche con riferimento al Comune di Puos d’Alpago, dichiarato comune montano per effetto della deliberazione del Consiglio regionale n. 72 del 15 giugno 2006.
2. Le risorse finanziarie, umane e strumentali da definire ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 sono rideterminate in attuazione della previsione di cui al comma 1 ed ai relativi oneri si fa fronte con le risorse allocate nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 afferenti gli interventi previsti dalla legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 e per le corrispondenti risorse umane e strumentali con le risorse allocate nelle pertinenti unità previsionali di base della Funzione obbiettivo F0005 “Risorse umane e strumentali” del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017.
Art. 5 - Partecipazione all’aumento di capitale della Società Veneto Nanotech società consortile per azioni (SCPA).
1. Al fine di ripristinare il capitale minimo legale di Veneto Nanotech SCPA, la Giunta regionale è autorizzata a partecipare alle operazioni di aumento del capitale sociale della società, fino all’importo di euro 350.000,00.
2. Il limite di sottoscrizione del capitale previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 20 novembre 2003, n. 32 “Partecipazione della Regione alla Società Veneto Nanotech società consortile per azioni (SCPA)” è elevato ad euro 2.180.000,00.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 350.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0065 “Partecipazione al capitale sociale” del bilancio di previsione 2015, la cui dotazione viene aumentata riducendo di pari importo quella dell’upb U0186 “Fondo speciale per le spese d’investimento”.
Art. 6 - Misure urgenti per lo smobilizzo dei crediti degli enti locali ed autonomie funzionali nei confronti della regione.
1. La Giunta regionale del Veneto, nelle more della attuazione della disciplina di cui all’articolo 44 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 in tema di termini per la erogazione dei trasferimenti fra pubbliche amministrazioni, individua quale strumento per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la cessione pro soluto al sistema creditizio e con oneri a carico della regione, dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dagli enti locali e dalle autonomie funzionali, di seguito definiti enti cedenti, nei confronti dell’ente regione del Veneto per il finanziamento di spese di investimento.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale promuove accordi quadro ai sensi dell’articolo 59 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante il codice dei contratti pubblici, con istituti di credito, intermediari finanziari ed organismi di factoring legalmente riconosciuti ed abilitati dalla vigente legislazione ad operazioni di cessione di credito pro soluto, di seguito definiti cessionari.
3. Gli accordi quadro definiscono, in particolare:
a) le condizioni per la cessione dei crediti in regime pro soluto da parte degli enti cedenti ai cessionari come individuati al comma 2;
b) i termini e le modalità di pagamento dei crediti da parte dei cessionari a favore degli enti locali ed autonomie funzionali, creditori e cedenti, in misura comunque non inferiore al 100 per cento dell’ammontare del credito oggetto di cessione;
c) i termini concessi e gli interessi dovuti per la dilazione di pagamento da parte della Regione del Veneto dei crediti oggetto della cessione;
d) la misura degli interessi moratori eventualmente maturati in caso di ulteriore ritardato pagamento imputabile a vincoli connessi al patto di stabilità interno e i relativi termini e modalità di pagamento.
4. La Giunta regionale, individuati gli istituti di credito, gli intermediari finanziari e gli organismi di factoring legalmente riconosciuti ed abilitati dalla vigente legislazione ad operazioni di cessione di credito pro soluto, ne dà comunicazione agli enti locali e alle autonomie funzionali interessati ed è autorizzata, su istanza degli enti cedenti, alla stipula del contratto di cessione del credito.
5. Gli oneri finanziari connessi alla stipula dei contratti di cessione pro soluto dei crediti costituiscono oneri a carico esclusivo del bilancio regionale.
6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 3.200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2015 e 2016, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0005 “Interventi indistinti a favore degli enti locali” del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017.
7. Le risorse allocate nell’upb U0005 “Interventi indistinti a favore degli enti locali” trovano copertura operando le seguenti riduzioni:
a) le risorse allocate nell’upb U0046 “Servizi alle imprese e alla collettività rurale” sono ridotte di euro 1.900.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (euro 1.250.000,00 a valere sulla dotazione del capitolo U/012030 ed euro 650.000,00 a valere sulla dotazione del capitolo U/012040);
b) le risorse allocate nell’upb U0244 “Politiche del lavoro” sono ridotte di euro 150.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (capitolo U/023000);
c) le risorse allocate nell’upb U0217 “Azioni a sostegno del commercio estero e della promozione economica” sono ridotte di euro 40.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (capitolo U/100592);
d) le risorse allocate nell’upb U0100 “Sostegno alle aree naturali protette regionali” sono ridotte di euro 225.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (capitolo U/051050);
e) le risorse allocate nell’upb U0110 “Prevenzione e protezione ambientale” sono ridotte di euro 300.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (capitolo U/050268);
f) le risorse allocate nell’upb U0169 “Manifestazioni ed istituzioni culturali” sono ridotte di euro 5.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (capitolo U/070160);
g) le risorse allocate nell’upb U0172 “Interventi per il diritto allo studio” sono ridotte di euro 580.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (capitolo U/071204).
Art. 7 - Modifiche della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”.
1. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 dopo le parole: “sviluppo rurale” sono inserite le parole: “e di altri fondi”.
2. Al comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 dopo la lettera e) è inserita la seguente: “e bis) entrate proprie derivanti da rimborsi o corrispettivi per attività e servizi resi a terzi in misura non prevalente”.
3. Al comma 7 dell’articolo 11 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 dopo le parole “n. 188” è inserita la seguente frase: “. I conti annuali sulla gestione di altri fondi saranno certificati in relazione alla specifica normativa del fondo.”.
Art. 8 - Requisiti per la nomina a commissario straordinario e liquidatore delle IPAB.
1. All’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione” sono aggiunte in fine le seguenti parole “nonché in possesso di diploma di laurea”.
2. Al comma l dell’articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 “Modifiche all’articolo 8, commi 1 e 1 bis della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione” e disposizioni in materia sanitaria, sociale e socio-sanitaria” dopo le parole “nominando contestualmente un commissario liquidatore” sono aggiunte le seguenti “in possesso di diploma di laurea”.
3. Sono fatti salvi gli incarichi di commissario straordinario e liquidatore delle IPAB in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per le finalità di cui al comma l e al comma 2, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è costituito l’Albo regionale dei commissari straordinari e dei commissari liquidatori delle IPAB, tenuto dalla struttura regionale competente in materia di servizi sociali.
5. L’articolo 45, recante disposizioni in materia di IPAB, della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2014” è abrogato.
6. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo per la costituzione e tenuta dell’albo di cui al comma 4, quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0243 “Fondo regionale per la non autosufficienza” la cui dotazione viene incrementata mediante contestuale riduzione di pari importo delle risorse allocate nell’upb U0029 “Attività di supporto al ciclo della programmazione” (capitolo U/007010) del bilancio di previsione 2015.
Art. 9 - Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 18 dicembre 2009, n. 30 “Disposizioni per la istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza e per la sua disciplina”.
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 18 dicembre 2009, n. 30 è aggiunto il seguente:
“3 bis. Qualora la ripartizione del Fondo non sia stata approvata entro i termini di cui al comma 1, la Giunta regionale, al fine di assicurare i servizi socio-sanitari programmati e finanziati dal Fondo approva il riparto, previo parere della competente commissione consiliare, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale di bilancio annuale di previsione; tale riparto può essere integrato, successivamente e con le medesime modalità procedurali, con le risorse derivanti dal riparto del Fondo nazionale per la non autosufficienza.”.
2. In sede di prima applicazione e al fine di dare tempestiva attuazione alla previsione di cui al comma 1, la Giunta regionale si avvale della consulenza di esperti del settore. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente comma, quantificati in euro 5.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0029 “Attività di supporto al ciclo della programmazione” (capitolo U/007010) del bilancio di previsione 2015.
Art. 10 - Modifiche degli articoli 4 e 5 della legge regionale 18 dicembre 2009, n. 30 “Disposizioni per la istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza e per la sua disciplina”.
1. Dopo la lettera h) del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 18 dicembre 2009, n. 30 , è aggiunta la seguente:
“h bis) maggiori spese sanitarie sostenute dagli ospiti dei centri di servizio, o da chi civilmente obbligato, che non beneficiano dell’impegnativa di residenzialità.”.
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 5 della legge regionale 18 dicembre 2009, n. 30 è aggiunto il seguente:
“5 bis. La Giunta regionale destina annualmente all’interno del fondo regionale, nella sezione relativa alla non autosufficienza per anziani, un importo pari all’1,5 per cento delle somme destinate alla residenzialità per anziani, senza che questo comporti una riduzione delle medesime rispetto all’esercizio precedente; tali risorse sono finalizzate al rimborso delle maggiori spese sanitarie sostenute dagli ospiti dei centri di servizio, o da chi civilmente obbligato, che non beneficiano dell’impegnativa di residenzialità di cui all’articolo 4, comma 2, lettera h bis), a condizione che si tratti di:
a) ospiti occupanti un posto letto all’interno di un centro di servizio autorizzato all’esercizio e accreditato ai sensi della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 per persone anziane in condizione di non autosufficienza;
b) ospiti certificati in condizione di non autosufficienza iscritti nel registro unico della residenzialità e che abbiano conseguito la titolarità ad essere accolti in un centro di servizio, in applicazione della vigente normativa;
c) ospiti gravati da una maggiorazione sulla retta giornaliera rispetto ad analoga tipologia di servizio applicata agli ospiti che beneficiano dell’impegnativa di residenzialità, qualora tale maggiorazione sia stata determinata dall’ente gestore del centro di servizio in data anteriore alla ripartizione del Fondo da parte della Giunta regionale.”.
3. In sede di prima applicazione e al fine di dare tempestiva attuazione alle previsioni di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale può avvalersi della consulenza di esperti del settore per la puntuale rilevazione dei soggetti beneficiari aventi titolo. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 5.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0029 “Attività di supporto al ciclo della programmazione” (capitolo U/007010) del bilancio di previsione 2015.
Art. 11 - Assistenza pediatrica ai minori figli della popolazione carceraria femminile.
1. La Regione del Veneto assicura assistenza pediatrica ai minori figli della popolazione carceraria femminile. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a modificare le disposizioni applicative di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 15.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0165 “Interventi di contrasto alle situazioni di emergenza sociale” la cui dotazione viene incrementata mediante contestuale riduzione delle risorse allocate all’upb U0188 “Fondo di riserva per le spese impreviste” del bilancio di previsione 2015.
Art. 12 - Disposizioni in materia di disostruzione pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare.
1. La Regione del Veneto:
a) promuove e incentiva nell’ambito della prevenzione primaria, la massima diffusione di semplici manovre salvavita, mediante percorsi formativi e/o informativi volti a preparare il maggior numero di persone alle tecniche di disostruzione pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare;
b) sensibilizza e promuove, presso le istituzioni scolastiche, il personale docente e non docente, educatori, genitori e studenti, con il sostegno dei soggetti formatori, opportune campagne di sensibilizzazione e diffusione delle linee guida sulle tecniche di cui alla lettera a).
2. Le norme contenute nel presente articolo sono principalmente rivolte al personale scolastico docente e non docente, alle famiglie e agli studenti che operano:
a) nei servizi educativi per minori e per l’infanzia;
b) negli asili nido pubblici e privati;
c) nelle scuole dell’infanzia;
d) nelle scuole dell’obbligo (primaria e secondaria);
e) nelle scuole secondarie di secondo grado;
f) negli enti educativi diversi.
3. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge definisce:
a) modalità, tempi e criteri per creare una rete virtuosa di soggetti in grado di intervenire tempestivamente, in ogni situazione, applicando correttamente le tecniche di cui al comma 1, lettera a);
b) modalità di formazione e aggiornamento dei soggetti di cui al comma 2;
c) modalità di certificazione e criteri di accreditamento dei soggetti/enti formatori, oltre ai soggetti/enti di formazione già accreditati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 4282 del 29 dicembre 2009 “Regolamento per la gestione dei Defibrillatori Automatici Esterni (DAE) in ambito extraospedaliero”;
d) l’organizzazione dei corsi e della didattica, attraverso il Centro regionale di emergenza urgenza (CREU) che ne assicura il coordinamento.
4. Tutti i servizi educativi per l’infanzia accreditati presso la Regione del Veneto sono tenuti ad attuare percorsi informativi e formativi rivolti al personale docente e non docente, alle famiglie e agli studenti sulle tecniche salvavita e sui concetti di prevenzione primaria quali la disostruzione pediatrica e la rianimazione cardiopolmonare, tenuti dai soggetti/enti formatori di cui al comma 3, lettera c).
5. La Regione del Veneto prevede una specifica premialità nei criteri dei bandi e nell’erogazione di contributi che coinvolgono le scuole dell’infanzia e asili nido, nonché tutte le scuole dell’obbligo che istituiscono percorsi informativi e formativi, sulle tecniche salvavita e sui concetti di prevenzione primaria quali la disostruzione pediatrica e la rianimazione cardiopolmonare, al personale docente e non docente, alle famiglie e agli studenti.
6. In tutte le istituzione scolastiche del territorio regionale è prevista l’attivazione di corsi di rianimazione cardiopolmonare (BLS e BLSD) certificativi per gli studenti delle classi terminali.
7. Al termine dei percorsi formativi, ai partecipanti che hanno superato la prova di valutazione pratica viene rilasciato un attestato di qualificazione specifico per il corso effettuato.
8. Agli oneri di parte corrente derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse allocate all’upb U0248 “Spesa sanitaria corrente” del bilancio di previsione 2015 che viene opportunatamente incrementata con la contestuale riduzione di pari importo delle risorse allocate nell’upb U0188 “Fondo di riserva per le spese impreviste” del bilancio di previsione 2015.
Art. 13 - Rete dell’Alzheimer: sostegno all’attività del Centro regionale di riferimento per l’invecchiamento cerebrale (CRIC).
1. In attuazione della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016”, paragrafo 3.2.4., “Rete dell’Alzheimer”, e a sostegno del Centro regionale di riferimento per l’invecchiamento cerebrale (CRIC) è attivato un finanziamento di euro 250.000,00 per la realizzazione di un progetto di ricerca traslazionale finalizzato all’individualizzazione delle basi biologiche della malattia di Alzheimer e alla definizione delle migliori strategie di prevenzione.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 250.000,00 per l’esercizio 2015 si fa fronte con le risorse allocate nella upb U0248 “Spesa sanitaria corrente”: per euro 150.000,00 mediante riduzione delle risorse del capitolo U/101753, e per euro 100.000,00 mediante prelevamento di pari importo delle risorse allocate all’upb U0188 “Fondo di riserva per le spese impreviste” (capitolo U/080020) del bilancio di previsione 2015.
Art. 14 - Finanziamento straordinario a “Fondazione italiana per la ricerca sulle malattie del Pancreas Onlus”.
1. La Giunta regionale è autorizzata a stanziare per l’anno 2015 la somma di euro 50.000,00 a favore della “Fondazione italiana per la ricerca sulle malattie del Pancreas Onlus” per sostenere le attività di ricerca.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0248 “Spesa sanitaria corrente” del bilancio di previsione 2015.
Art. 15 - Disposizioni relative ai depositi cauzionali versati dagli assistiti delle strutture residenziali pubbliche o private.
1. La Regione del Veneto, in considerazione della particolare congiuntura economica e delle difficoltà dei soggetti appartenenti alle fasce più deboli della popolazione, interviene a supporto delle persone anziane assistite nelle strutture residenziali accreditate, gestite da istituzioni pubbliche o private, e delle rispettive famiglie.
2. Le strutture residenziali che ospitano persone anziane, gestite da istituzioni pubbliche o private, autorizzate o accreditate ai sensi della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 33, comma 4 bis, della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004”, scalano dalle mensilità dovute le somme di denaro già versate a titolo di deposito cauzionale, esclusa la somma equivalente ad una mensilità.
3. Dell’agevolazione di cui al comma 2, beneficiano gli assistiti o loro familiari, con reddito ISEE inferiore alla soglia minima prevista dalla vigente normativa, o a rischio o in condizioni di grave disagio sociale, debitamente comprovati dall’ente pubblico competente in materia di assistenza e servizi sociali.
4. Gli erogatori dei servizi residenziali per le finalità di cui al comma 2 comunicano alla Giunta regionale un piano finanziario che definisce le modalità e i criteri di detrazione, fermo restando che la detrazione non può essere inferiore al 25 per cento della quota dovuta a titolo di mensilità.
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0152 “Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane” la cui dotazione viene aumentata mediante prelevamento di pari importo dall’upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti” del bilancio di previsione 2015.
Art. 16 - Esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria per i lavoratori ex esposti alle sostanze cancerogene certificate.
1. Ai lavoratori ex esposti alle sostanze cancerogene certificate, riconosciuti da certificazione dei servizi di prevenzione delle aziende unità locali socio sanitarie, è attribuito un codice di esenzione dal ticket per le prestazioni diagnostiche previste dai rispettivi protocolli di sorveglianza sanitaria.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2015 si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0248 “Spesa sanitaria corrente” mediante riduzione di pari importo delle risorse del capitolo U/101753 del bilancio di previsione 2015.
Art. 17 - Contributo straordinario al Comitato Italiano Paralimpico.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 200.000,00 al Comitato regionale veneto del Comitato Italiano Paralimpico per una ripartizione più equa e trasparente alle società che promuovono lo sport per i disabili attraverso un regolamento che tenga conto degli sport di squadra o singoli, del numero delle discipline e del tipo di disabilità, dando valorizzazione alle società che si occupano del settore giovanile.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0178 “Iniziative per lo sviluppo dello sport” del bilancio di previsione 2015.
Art. 18 - Messa a gara di servizi di trasporto pubblico locale in Provincia di Belluno.
1. Al fine di garantire un miglioramento del trasporto pubblico locale nella Provincia di Belluno, la Giunta regionale è autorizzata a bandire un’unica gara d’appalto per l’affidamento dei seguenti servizi:
a) linea ferroviaria Calalzo-Padova, nei tratti non elettrificati con quattro corse giornaliere dirette (andata-ritorno) sull’intera tratta;
b) linea ferroviaria Calalzo-Venezia, nei tratti non elettrificati con quattro corse giornaliere dirette (andata-ritorno) sull’intera tratta;
c) trasporto pubblico extraurbano su gomma nella Provincia di Belluno.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’anno 2015, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0127 “Trasporto pubblico locale” del bilancio di previsione 2015.
Art. 19 - Disposizioni in materia di costituzione di parte civile in giudizio e di azione in sede civile.
1. Dopo l’articolo 89 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione” è inserito il seguente:
“Art. 89 bis - Iniziative di costituzione di parte civile in giudizio e di azione in sede civile.
1. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto regionale, valuta l’adozione di misure legali, quali la costituzione di parte civile nel processo penale e l’azione civile di risarcimento del danno, volte alla tutela dei diritti e degli interessi dell’amministrazione regionale lesi da atti e fatti posti in essere da propri amministratori e dipendenti imputati per delitti di corruzione, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità di cui al Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale. A tal fine la Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale la scelta di non costituzione in giudizio e di non esercizio di azione in sede civile per il risarcimento dei danni.”.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0019 “Difesa legale, attività legislativa e contrattuale” del bilancio di previsione 2015.
Art. 20 - Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP).
1. La Regione del Veneto promuove interventi finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione del rischio dalla dipendenza da gioco d’azzardo patologico (GAP) e delle problematiche correlate, nonché al trattamento e al recupero delle persone che ne sono affette e al supporto delle loro famiglie.
2. La Giunta regionale entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge:
a) istituisce un numero verde regionale e uno specifico indirizzo di posta elettronica per l’accesso ai servizi di ascolto, assistenza e consulenza al fine di fornire i primi orientamenti di fronte all’insorgere di forme di dipendenza da gioco d’azzardo;
b) predispone un cartello informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP.
3. I comuni, in conformità al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 118 della Costituzione, sono competenti in via generale all’attuazione della presente legge, ed in particolare:
a) possono individuare - definendo specifici criteri di riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco e tenendo conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all’inquinamento acustico e alla quiete pubblica - la distanza da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili e impianti sportivi o da altri luoghi sensibili entro la quale è vietato autorizzare nuove sale giochi o la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo nonché la relativa sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto della stessa;
b) possono individuare gli orari di apertura delle sale giochi e la relativa sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto degli stessi, tenendo conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all’inquinamento acustico e alla quiete pubblica;
c) possono prevedere forme premianti per gli esercizi e per i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare o disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito;
d) vigilano sull’osservanza delle disposizioni recate dal presente articolo e provvedono all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni previste dal presente articolo, destinando i proventi prioritariamente ad iniziative per la prevenzione della dipendenza da gioco d’azzardo o in alternativa a finalità di carattere sociale e assistenziale.
4. Le aziende ULSS, nelle more dell’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 5 del decreto legge 13 settembre 2012, n.158 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189, svolgono a livello sperimentale iniziative nei confronti di soggetti affetti da GAP e patologie connesse ed in particolare:
a) adottano un programma di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle persone affette da GAP, coinvolgendo enti, associazioni e altri soggetti, anche privati operanti negli ambiti e per le finalità di cui al comma 1;
b) forniscono alle persone affette da GAP uno specifico programma terapeutico assicurando le adeguate prestazioni medico-specialistiche, diagnostiche, terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, socio-educative e riabilitative, sia in regime ambulatoriale che in regime residenziale e semiresidenziale;
c) promuovono gruppi di auto-aiuto per le persone affette da GAP;
d) predispongono, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, dei test di autovalutazione e verifica del rischio da dipendenza da gioco d’azzardo da esporsi nelle sale da gioco e negli esercizi commerciali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo.
5. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco e di attrazione che si ponga in contrasto con l’articolo 7, commi 4, 4 bis e 5, del decreto legge n. 158 del 2012 , convertito con modificazioni dalla legge n. 189 del 2012, nonché la concessione di spazi pubblicitari istituzionali e l'attività di comunicazione istituzionale, per pubblicizzare i giochi che prevedono vincite di denaro.
6. I titolari di sale da gioco e di esercizi commerciali, in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo, sono tenuti:
a) ad esporre in luogo visibile e accessibile al pubblico il cartello informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP e il test di autovalutazione e verifica del rischio da dipendenza da gioco d’azzardo di cui al comma 4, lettera d);
b) a non pubblicizzare con cartelli od altre modalità all’esterno e all’interno dei locali le eventuali vincite conseguite.
7. L'inosservanza delle disposizioni relative al divieto di attività pubblicitaria di cui al comma 5 nonché agli obblighi di esposizione ed informazione di cui al comma 6, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 10.000,00; nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 6, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell'esercizio dell'attività da dieci a sessanta giorni.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli esercizi nei quali risultano installati apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”, sono soggetti all’aliquota IRAP di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 “Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali” maggiorata dello 0,2 per cento.
9. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 15.000,00 per l’esercizio 2015 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0248 “Spesa sanitaria correte” del bilancio di previsione 2015.
Art. 21 - Contributi per interventi di contenimento ed eradicazione delle popolazioni di Nutria (Myocastor Coypus).
1. La Regione del Veneto nell’ambito delle proprie competenze in materia di difesa del suolo, con particolare riferimento alla tutela della rete irrigua e delle relative arginature e di tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e della igiene e salute pubblica, interviene per concorrere alle iniziative di contenimento ed eradicazione delle popolazioni di Nutria (Myocastor Coypus) presenti sul territorio regionale.
2. La Giunta regionale per concorrere al conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, è autorizzata a concedere ai comuni del Veneto contributi per la predisposizione dei piani di controllo attraverso l’utilizzo di metodi selettivi per la gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento di nutrie, nonché contributi ai comuni del Veneto che adottano conseguenti ordinanze per la attivazione dei piani di controllo di cui al presente comma, per la dotazione di strumenti di cattura selettivi e per gli interventi di soppressione e smaltimento delle carcasse.
3. La Giunta regionale, mediante la struttura regionale competente in materia di veterinaria e sicurezza animale, sentita la struttura competente in materia di difesa del suolo, definisce le tipologie di spese ammissibili e le condizioni, modalità e termini per la concessione dei contributi e per il loro riparto fra le diverse tipologie di intervento previste dal presente articolo.
4. Per la attuazione degli interventi di cui al presente articolo i comuni possono avvalersi, di intesa con le province e con gli ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini di cui alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 “Piano faunistico venatorio regionale 2007-2012” e successive modificazioni, di cacciatori iscritti ai relativi ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini, adeguatamente formati ed in possesso di porto d’armi e con copertura assicurativa in corso di validità e che prestano la loro opera a titolo gratuito.
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 250.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con un incremento delle risorse allocate all’upb U0033 “Lotta e profilassi delle malattie della fauna agricola” e contestuale riduzione per euro 250.000,00 delle risorse allocate nell’upb U0248 “Spesa sanitaria corrente” (capitolo U/060014) del bilancio di previsione 2015.
Art. 22 - Disposizioni relative alla attivazione di 40 posti letto presso l’Ospedale di Comunità di Noale presso l’Azienda ULSS n. 13 - Mirano.
1. In coerenza con gli indirizzi della deliberazione della Giunta regionale n. 68/CR del 18 giugno 2013, allegato A) recante definizione delle schede di dotazione territoriale delle unità organizzative di servizi e delle strutture di ricovero intermedie, PSSR 2012-2016, sentita in audizione la Conferenza dei sindaci dell’Azienda ULSS n. 13 - Mirano in data 8 gennaio 2015, i 40 posti letto di ospedale di comunità assegnati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2122 del 19 novembre 2013 “Adeguamento delle schede di dotazione ospedaliera delle strutture pubbliche e private accreditate, di cui alla legge regionale 39/1993, e definizione delle schede di dotazione territoriale delle unità organizzative dei servizi e delle strutture di ricovero intermedie. PSSR 2012-2016. Deliberazione n. 68/CR del 18 giugno 2013.” alla struttura di Noale, vanno attivati presso la struttura pubblica dell’Ospedale “P.F. Calvi” di Noale.
2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Azienda ULSS n. 13 - Mirano, un contributo straordinario di euro 20.000,00 per l’esercizio finanziario 2015 per gli interventi logistici sulla struttura ospedaliera funzionali alla attuazione degli interventi di cui al presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0251 “Spesa d’investimento in ambito sanitario” del bilancio di previsone 2015.
Art. 23 - Modifica della legge regionale 8 agosto 2014, n. 24 “Norme in materia di società partecipate da enti regionali”. Introduzione di norma transitoria.
1. Dopo l’articolo 6 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 24 , è inserito il seguente articolo:
“Art. 6 bis - Norma transitoria.
1. Le disposizioni di cui all’articolo 6 non si applicano alle società aventi carattere industriale o commerciale non confermate ai sensi del comma 3 dell’articolo 3.”.
2. Le maggiori entrate derivanti dalla dismissione delle società di cui all’articolo 6 bis della legge regionale 8 agosto 2014, n. 24 come introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono introitate alla upb E0147 “Altri introiti” del bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017.
Art. 24 - Valorizzazione e promozione delle produzioni lattiero-casearie.
1. La Regione del Veneto, al fine di valorizzare le produzioni lattiero casearie di qualità del Veneto, promuoverne il consumo e ampliare la base degli utilizzatori finali dei prodotti alimentari, concede agli organismi associati che tutelano e gestiscono le produzioni lattiero-casearie di qualità, un contributo per la realizzazione di attività di promozione e valorizzazione economica del latte e dei prodotti lattiero-caseari conformi a sistemi di qualità comunitari o sistemi di qualità riconosciuti dagli Stati.
2. La Giunta regionale provvede a definire i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione dei contributi, nonché il livello massimo degli interventi, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa comunitaria.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0045 “Promozione e valorizzazione delle produzioni di qualità” la quale viene incrementata mediante contestuale riduzione per euro 340.000,00 delle risorse allocate nell’upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, per euro 650.000,00 delle risorse allocate nell’upb U0186 “Fondo speciale per le spese di investimento” e per euro 10.000,00 delle risorse allocate nell’upb U0029 “Attività di supporto al ciclo della programmazione” (capitolo U/007010) del bilancio di previsione 2015.
Art. 25 - Nuove disposizioni in materia di vendita degli alloggi destinati alla locazione permanente.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la possibilità di acquisto disposta dal “Programma regionale di vendita degli alloggi di edilizia residenziale agevolata destinati alla locazione permanente” approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 118 del 19 settembre 2012, è estesa anche in favore degli assegnatari degli alloggi aventi suddetta qualifica e destinazione, realizzati o recuperati con i finanziamenti previsti dal “Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica 2001-2003” approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 74 del 31 luglio 2002 e per i quali sia intervenuta la scadenza dell’ottavo anno di locazione”.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina le procedure di vendita degli alloggi di cui al comma 1, nonché le modalità ed i termini per l’attuazione del programma, in conformità alle disposizioni previste dal Consiglio regionale con deliberazione n. 118 del 19 settembre 2012 “Programma regionale di vendita degli alloggi di edilizia residenziale agevolata destinati alla locazione permanente. Articolo 65, comma 2 e articolo 67, comma 1, lettera a), punto 1) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 ”.
3. Le entrate di cui al presente articolo sono introitate all’upb E0053 “Altri recuperi e rimborsi” del bilancio di previsione 2015.

Art. 26 - Funzioni dell’Ufficio regionale per la mobilità ciclistica.
1. La Giunta regionale nell’ambito della organizzazione di funzioni e strutture di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” individua una struttura con funzioni di ufficio regionale per la mobilità ciclistica di area vasta, con compiti di coordinamento degli enti che intervengono con investimenti ed opere in materia di mobilità ciclistica.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 25.000,00 per l’esercizio 2015 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0125 “Studi, progettazioni ed informazione per i trasporti” del bilancio di previsione 2015.
Art. 27 - Riconoscimento della fibromialgia e dell’encefalomielite mialgica benigna quali patologie rare.
1. La Regione del Veneto riconosce la fibromialgia e l’encefalomielite mialgica benigna quali patologie rare.
2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di sanità, individua:
a) la sede del centro di riferimento per la cura delle patologie di cui al comma 1;
b) gli ulteriori presidi destinati alla diagnosi e cura delle patologie di cui al comma 1;
c) la dotazione organica e le risorse finanziarie necessarie al funzionamento dei presidi di cui alla lettera b);
d) i criteri per l’esenzione dal ticket per la diagnosi e le terapie relative alle patologie di cui al comma 1.
3. In attuazione a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, la Giunta regionale individua un centro di riferimento regionale per la cura e la diagnosi delle malattie di cui al comma 1, unitamente alla sensibilità chimica multipla di cui all’articolo 12 della legge regionale 19 marzo 2013, n. 2 “Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sicurezza del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario”.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00, per l’esercizio 2015 si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0248 “Spesa sanitaria corrente” del bilancio di previsione 2015.
Art. 28 - Contributi straordinari per la ristrutturazione del reparto di Neonatologia della Pediatria dell’Azienda ospedaliera di Padova.
1. La Regione del Veneto ritiene prioritaria la ristrutturazione del reparto di Neonatologia della Pediatria dell’Azienda ospedaliera di Padova con l’attivazione di 15 culle termostatiche da collocare in circa 300 mq siti nello stesso edificio dell’attuale neonatologia.
2. Per il raggiungimento di questo fine la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario pari a complessivi euro 800.000,00 per l’esercizio finanziario 2015, a favore della ristrutturazione del reparto.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 800.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0251 “Spesa d’investimento in ambito sanitario” mediante contestuale riduzione di quelle afferenti al capitolo di spesa U/102194 del bilancio di previsione 2015.
Art. 29 - Recesso dalla fondazione “Studium Generale Marcianum”. Abrogazione dell’articolo 55 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008”.
1. La Giunta regionale è autorizzata a recedere dalla fondazione “Studium Generale Marcianum”, con sede in Venezia.
2. La Giunta regionale, ai sensi del comma 1, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, attiva le procedure previste dalla normativa vigente.
3. L’articolo 55 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008” è abrogato.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0175 “Formazione professionale” del bilancio di previsione 2015.
Art. 30 - Modifica della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
1. Dopo il comma 48 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 , è aggiunto il seguente:
“Art. 48 bis - Turismo di montagna.
1. La Regione sostiene il turismo in alta montagna favorendo lo sviluppo delle attività alpinistiche ed escursionistiche attraverso interventi volti a diffondere la conoscenza e la fruizione del patrimonio montano regionale e ad assicurare una corretta e sicura frequentazione della montagna. La Regione riconosce altresì il ruolo e la funzione culturale e sociale svolta dal Club Alpino Italiano (CAI), di cui si avvale per la promozione e diffusione dell’alpinismo, per la conoscenza e valorizzazione dell’ambiente montano e la prevenzione degli incidenti in montagna.
2. Sono definiti:
a) “sentieri alpini”: i percorsi pedonali, appositamente segnalati, che consentono il movimento di escursionisti e di alpinisti in zone montane, al di fuori dei centri abitati, per l’accesso a rifugi, bivacchi fissi o luoghi di particolare interesse alpinistico, turistico, storico, naturalistico e ambientale;
b) “vie ferrate”: gli itinerari di interesse alpinistico ed escursionistico, appositamente segnalati, che si svolgono in zone rocciose o particolarmente impervie, la cui percorribilità, per motivi di sicurezza e per facilitarne la progressione, richiede l’installazione di una o più tipologie di impianti fissi quali cavi metallici, scale, pioli e simili;
c) “sentieri attrezzati”: i sentieri alpini lungo i quali, per tratti di lunghezza totale significativa, sono installati gli impianti fissi utilizzati per le ferrate;
d) “bivacchi fissi alpini”: le strutture di proprietà del CAI e di altri enti senza scopo di lucro, collocate in alta montagna a quote superiori ai 1.600 m, in genere di difficile accesso e non servite da strade aperte al pubblico transito di mezzi motorizzati, predisposte per il riparo e la sicurezza dei frequentatori della montagna, incustodite e aperte tutto l’anno;
e) “bivacchi-casere”: le strutture collocate in media-alta montagna, di proprietà pubblica, di uso civico o di proprietà delle Regole, predisposte per il riparo e la sicurezza dei frequentatori della montagna, incustodite e aperte tutto l’anno.
3. Le funzioni amministrative relative alla realizzazione e gestione dei sentieri alpini, nonché alla sorveglianza e manutenzione dei bivacchi fissi alpini spettano alle unioni montane, che si avvalgono del CAI il quale può provvedere, a norma dell’articolo 2, lettera b) della legge 26 gennaio 1963, n. 91 “Riordinamento del Club alpino italiano” e successive modificazioni, al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri alpini. Le funzioni amministrative relative alla realizzazione e gestione delle vie ferrate, nonché delle opere e degli eventuali impianti fissi dei sentieri attrezzati, spettano ai comuni.
4. La Giunta regionale, al fine di garantire l’utilizzo efficiente e in sicurezza di un’adeguata rete di sentieri alpini, vie ferrate, sentieri attrezzati e bivacchi fissi alpini, disciplina i criteri e le modalità per sostenere interventi di sorveglianza e manutenzione, mediante trasferimenti alle unioni montane di risorse finanziarie annue per la concessione di contributi, nella misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile, sulla base di programmi proposti dalle stesse. Gli interventi di sorveglianza e manutenzione di cui al presente comma sono svolti utilizzando preferibilmente personale di particolare esperienza e competenza disponibile presso le sezioni del CAI e, per le vie ferrate e la parte attrezzata dei sentieri alpini, le guide alpine e aspiranti guida alpina iscritte negli appositi albi professionali.
5. La Giunta regionale, al fine di garantire la manutenzione, l’adozione di tecnologie innovative, il risparmio energetico e la sicurezza dei rifugi alpini di proprietà di enti pubblici o senza scopo di lucro, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, nella misura massima del 90 per cento della spesa ammissibile.
6. La Regione del Veneto individua nel CAI il principale soggetto di riferimento per la realizzazione di programmi e progetti finalizzati a promuovere la conoscenza, la conservazione e la frequentazione in sicurezza del territorio montano. A tal fine la Giunta regionale disciplina i criteri e le modalità per la concessione al CAI Veneto di contributi annui, nella misura massima dell’80 per cento delle spese ammissibili, finalizzati in particolare a:
a) incrementare la conoscenza presso la popolazione del Bene Dolomiti Unesco e delle attività svolte dall’uomo in alta montagna;
b) realizzare presso le Sezioni CAI corsi di formazione e di introduzione all’alpinismo, scialpinismo, escursionismo, speleologia, canyoning;
c) realizzare corsi di aggiornamento tecnico didattico per istruttori di alpinismo, anche attivando iniziative di studio delle tecniche e dei materiali collegati all’alpinismo e scialpinismo e dei problemi fisiopatologici riguardanti l’interazione dell’uomo con l’ambiente montano;
d) promuovere lo studio e la conoscenza del patrimonio socio-culturale, ambientale, storico ed artistico della montagna e delle sue comunità, attraverso l’organizzazione di corsi di formazione, convegni, mostre, rassegne ed altre manifestazioni ed eventi culturali;
e) favorire la diffusione delle cultura alpina e della montagna veneta negli istituti scolastici di ogni ordine e grado;
f) organizzare corsi giovanili di formazione per una corretta e sicura frequentazione dell’ambiente montano;
g) sostenere l’attività di studio, formazione, divulgazione e aggiornamento svolta presso il Centro di Formazione per la Montagna “Bruno Crepaz” al Passo Pordoi di proprietà del Club Alpino Italiano.
7. La Giunta regionale, d’intesa con il CAI Veneto ed il Collegio Veneto delle Guide alpine, istituisce e stabilisce i criteri per la redazione e la tenuta dell’elenco regionale dei sentieri alpini, dei sentieri attrezzati, delle vie ferrate, dei bivacchi fissi alpini e dei bivacchi-casere.
8. Sono abrogati l’articolo 5, gli articoli da 110 a 117 e gli articoli da 121 a 123 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”.
9. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 complessivi per l’esercizio 2015, si fa fronte:
a) per euro 50.000,00 con le risorse allocate nell’upb U0074 “Informazione, promozione e qualità per il turismo” del bilancio di previsione 2015 mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 19 comma 2, lettera e) della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 (capitolo U/101891);
b) per euro 250.000,00 con le risorse allocate nell’upb U0076 “Interventi di qualificazione, ammodernamento e potenziamento delle imprese turistiche e degli altri soggetti operanti nel comparto del turismo” per euro 185.000,00 mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 5 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” (capitolo U/100185) e per euro 65.000,00 mediante riduzione delle risorse allocate all’upb U0074 “Informazione, promozione e qualità per il turismo” (capitolo U/101891) del bilancio di previsione 2015.”.
Art. 31 - Modifica della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
1. Il comma 6 dell’articolo 50 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 è così sostituito:
“6. Le strutture ricettive già classificate alla data di entrata in vigore della presente legge e le sedi congressuali già esistenti alla stessa data, devono ottenere la nuova classificazione, su domanda, ai sensi della presente legge, entro il termine di ventiquattro mesi, prorogabile di sei mesi con motivata richiesta, dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 31; decorso inutilmente tale termine, il comune competente, su segnalazione della provincia, procede alla chiusura delle strutture ricettive o sedi congressuali non classificate ai sensi della presente legge.”.
2. Agli oneri istruttori derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 5.000,00 per l’esercizio 2015 si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0074 “Informazione, promozione e qualità per il turismo” (capitolo 101868) del bilancio di previsione 2015.
Art. 32 - Interventi per il miglioramento e lo sviluppo dell’offerta turistica.
1. Al fine di accrescere la competitività delle imprese del settore turistico, le disponibilità sul fondo di rotazione di cui all’articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” sono introitate al bilancio regionale nell’upb E0050 “Recuperi su fondi di rotazione”.
2. Le risorse di cui al comma 1, per la quota parte di euro 12.000.000,00 sono allocate nell’upb U0076 “Interventi di qualificazione, ammodernamento e potenziamento delle imprese turistiche e degli altri soggetti operanti nel comparto del turismo”, e sono destinate:
a) per euro 6.000.000,00 al Fondo di rotazione del turismo di cui all’articolo 45 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”;
b) per euro 2.000.000,00 a contributi a favore degli organismi di garanzia collettiva fidi finalizzati all’integrazione dei fondi rischi o del patrimonio di garanzia ai sensi dell’articolo 46 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 ;
c) per euro 1.500.000,00 a contributi in conto capitale a favore delle piccole e medie imprese turistiche per interventi di cui all’articolo 42, comma 2, lettere da a) ad f) della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 ;
d) per euro 1.000.000,00 a contributi in conto capitale a favore delle piccole e medie imprese turistiche per interventi di cui all’articolo 43 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 ;
e) per euro 1.500.000,00 a contributi in conto capitale a favore delle piccole e medie imprese turistiche per interventi di cui all’articolo 44 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 .
3. Le risorse di cui al comma 1, derivanti dal piano annuale dei rientri, sono tutte destinate ad incrementare la dotazione finanziaria del fondo di rotazione di cui al comma 2, lettera a).
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 12.000.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le entrate di cui al comma 1 allocate nell’upb E0050 “Recuperi su fondi di rotazione”, del bilancio di previsione 2015.
Art. 33 - Interventi per lo sviluppo dell’export veneto.
1. La Regione del Veneto, al fine di ampliare il numero di imprese, in particolare PMI, che operano nel mercato globale, espandere le quote di commercio internazionale, incrementare l’esplorazione di nuovi mercati e nuove opportunità commerciali all’estero, sostiene la realizzazione diretta di attività, iniziative e programmi di promozione dell’export, ai quali partecipano le imprese, singole ed associate, aventi sede operativa in Veneto.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva entro il mese di ottobre dell’anno precedente a quello di attuazione, il programma di promozione delle produzioni economiche venete, con l’individuazione e il coordinamento delle iniziative della Regione e degli enti, aziende ed agenzie dipendenti, corredato dalle previsioni di spesa per ciascun gruppo omogeneo di iniziative.
3. Gli interventi in attuazione del programma di promozione sono attuati dalla Giunta regionale, anche avvalendosi della società consortile di cui all’articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 “Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete”, e concernono la realizzazione di iniziative di promozione all’estero, valorizzazione internazionale delle produzioni, partecipazione a manifestazioni e fiere internazionali, organizzazione di missioni istituzionali e tecniche.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 400.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0217 “Azioni a sostegno del commercio estero e della promozione economica” la cui dotazione viene incrementata mediante riduzione di pari importo delle risorse dell’upb U0074 “Informazione, promozione e qualità per il turismo” (capitolo U/101834 per euro 150.000,00 e capitolo U/102078 per euro 250.000,00) del bilancio di previsione 2015.
Art. 34 - Modifica della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 “Norme in materia di usi civici”.
1. Dopo l’articolo 3 bis della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 3 ter - Benefici regionali a favore delle amministrazioni separate dei beni di uso civico.
1. Le amministrazioni separate dei beni di uso civico regolarmente costituite, hanno titolo ad accedere ai finanziamenti regionali secondo le aliquote previste per gli enti locali.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad operare, anche avvalendosi di specifica attività di consulenza, una ricognizione in ordine alle linee di finanziamento disponibili cui possono accedere le amministrazioni separate dei beni di uso civico al fine di fornire alle stesse la necessaria assistenza tecnica nello studio e nella progettazione degli interventi finanziabili.”.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati per l’anno 2015 in euro 10.000,00 si fa fronte con un pari incremento delle risorse allocate nell’upb U0005 “Interventi indistinti a favore di enti locali” (capitolo U/013002) con contestuale riduzione di pari importo delle risorse allocate nell’upb U0029 “Attività di supporto al ciclo della programmazione” (capitolo U/007010) del bilancio di previsione.
Art. 35 - Misure per la transizione della programmazione 2007-2013 alla programmazione 2014-2020 dello sviluppo rurale.
1. Le quote di cofinanziamento regionale trasferite o da trasferire all’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura - AVEPA, relative ai precedenti periodi di programmazione e non utilizzate, sono destinate al cofinanziamento regionale del Programma di sviluppo rurale del Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (CE) 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
Art. 36 - Azioni di sostegno al settore della pesca finalizzati alla mitigazione degli impatti arrecati dagli interventi di ripascimento degli arenili e difesa della costa.
1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario da destinare al CO.GE.VO. di Venezia e Chioggia finalizzato alla mitigazione degli impatti arrecati dagli interventi di ripascimento degli arenili e difesa della costa per il tramite di progetti di monitoraggio delle risorse, potenziamento delle aree nursery e riconversione produttiva.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte:
a) per euro 200.000,00 con le risorse allocate nell’upb U0238 “Azioni regionali per la tutela e lo sviluppo della zona costiera del Veneto” del bilancio di previsione 2015;
b) per euro 800.000,00 con le risorse allocate nell’upb U0239 “Interventi strutturali per la tutela e lo sviluppo della zona costiera del Veneto” del bilancio di previsione 2015.
Art. 37 - Intervento straordinario a sostegno delle imprese di allevamento di molluschi a mare (allevamenti off-shore) finalizzato alla mitigazione degli impatti arrecati dagli eccezionali eventi meteo-marini avversi verificatisi nel mese di febbraio 2015 al largo della fascia costiera veneta.
1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario alle imprese di allevamento di molluschi a mare (allevamenti off-shore) finalizzato alla mitigazione degli impatti negativi arrecati dagli eccezionali eventi meteo-marini avversi verificatisi, nel mese di febbraio 2015, al largo della fascia costiera veneta, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti pubblici alle imprese “de minimis” di cui al regolamento (CE) 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0034 “Servizi integrati agro-faunisticovenatori e sviluppo delle attività ittiche e della pesca” mediante riduzione di pari importo delle risorse di cui all’articolo 82 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2010” (capitolo U/101447) del bilancio di previsione 2015.
3. Il contributo straordinario è erogato dalla Giunta regionale secondo criteri di proporzionalità rispetto agli impatti negativi subiti dalla singola impresa beneficiaria.
Art. 38 - Modifiche ed inserimento di articolo nella legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 “Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora” e disposizioni per il monitoraggio della risposta floristica alla raccolta.
1. Alla legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 “Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora” sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) dopo l’articolo 7 è inserito il seguente:
“Art. 7 bis - Raccolta per usi familiari e a carattere commerciale.
1. Al fine di favorire l’offerta di prodotti naturali, promuovendo forme di offerta turistica gastronomica legata alle tradizioni popolari locali e creando opportunità di integrazione del reddito in ambito rurale e montano, sono ammesse la raccolta per usi familiari e la raccolta a carattere commerciale delle specie della flora spontanea diverse da quelle elencate all’articolo 7.
2. La raccolta per l’utilizzo commerciale è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati, a condizione che sui medesimi non sia esplicitamente esercitato il diritto di riserva da parte del proprietario o conduttore dei fondi tramite l’affissione di apposite tabelle e può essere attuata dagli imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile purché in grado di garantire la tracciabilità del prodotto raccolto ed in possesso dei requisiti fiscali ed igienico sanitari idonei alla raccolta e alla trasformazione e vendita di prodotti alimentari.
3. La raccolta per usi familiari di specie della flora spontanea allo stato fresco il cui utilizzo rientra nelle antiche consuetudini locali di raccolta e di trasformazione di prodotti alimentari è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati, a condizione che sui medesimi non sia esplicitamente esercitato il diritto di riserva da parte del proprietario o conduttore dei fondi tramite la affissione di apposite tabelle.
4. Nei territori che insistono su siti della Rete Natura 2000 le attività di raccolta si conformano alla disciplina prevista dalle misure di conservazione e dai piani di gestione.”;
b) al primo comma dell’articolo 11 dopo le parole: “agli articoli 7,” sono aggiunte le parole: “7 bis,”.
c) dopo la lettera e) del primo comma dell’articolo 17 è inserita la seguente:
“e bis) da euro 100,00 a euro 250,00 per le violazioni ai divieti e ai vincoli di cui all’articolo 7 bis, comma 3.”;
d) al secondo comma dell’articolo 17 dopo le parole: “Nei casi di cui alle lettere a), c), d) ed e)” sono aggiunte le parole: “nonché nei casi di cui alla lettera e bis)”.
2. La Giunta regionale, attesa la prioritaria esigenza di tutela delle specie di flora spontanea del Veneto, è autorizzata ad iniziative funzionali al monitoraggio della risposta floristica alle previsioni di cui all’articolo 7 bis della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 “Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora” come introdotto dal comma 1 del presente articolo e di disporre eventuali misure interdittive o limitative per ragioni ambientali o climatiche.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2 del presente articolo quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0219 “Valorizzazione e tutela risorse naturali” (capitolo di nuova istituzione denominato “Iniziative per monitorare l’impatto del prelievo per usi familiari e a fini commerciali di specie floristiche”) la cui dotazione viene incrementata mediante contestuale riduzione di pari importo delle risorse allocate nell’upb U0029 “Attività di supporto al ciclo della programmazione” (capitolo U/007010), del bilancio di previsione 2015.
Art. 39 - Finanziamento progetto definitivo variante alla strada statale n. 12 in provincia di Verona.
1. Al fine di giungere nel più breve tempo possibile all’appalto dei lavori per la variante alla strada statale n. 12 in provincia di Verona, opera di vitale importanza per la viabilità e la sicurezza stradale, la Giunta regionale è autorizzata a stanziare la somma di euro 1.000.000,00 per la redazione del progetto definitivo dell’opera.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0125 “Studi e progettazioni ed informazione per i trasporti” del bilancio di previsione 2015.
Art. 40 - Modifiche della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.
1. Il comma 6 dell’articolo 32, della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 è così sostituito:
“6. Le piste possono essere adibite, anche fuori dell'orario di apertura, per gare e allenamenti nonché per attività di sci alpinismo, ivi compresa la risalita sci-alpinistica, e iniziative concordate con i comuni competenti per territorio ed in particolare per fiaccolate o attività similari. Qualora tali attività si svolgano durante l’orario di apertura, il sistema pista-impianti deve consentire la normale circolazione degli utenti del pubblico servizio. Le piste o parti di esse utilizzate per gare o allenamenti sono chiuse al pubblico per la durata della gara e degli allenamenti e ne viene data notizia alla provincia ed idonea informazione agli utenti, almeno sette giorni prima dello svolgimento della gara e degli allenamenti; le altre attività si svolgono previa autorizzazione del gestore che provvede, altresì, a comunicarle alla provincia e al comune competente per territorio e a darne idonea informazione agli utenti.”.
2. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 56 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 è così sostituita:
“a) da euro 100.000,00 ad euro 600.000,00 in caso di realizzazione in assenza o in difformità della prescritta autorizzazione degli impianti di cui all’articolo 17, comma 1, lettere da a) a g), da euro 5.000,00 ad euro 60.000,00 degli impianti di cui all’articolo 17, comma 1, lettere h), i) e k), da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 degli impianti di cui all’articolo 17, comma 1, lettera j);”.
3. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata a realizzare, anche avvalendosi di specifica attività di consulenza, una ricognizione dei tracciati di pista e impianti iscritti nel registro di cui all’articolo 8 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 , al fine di definire una cartografia digitalizzata degli stessi.
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 50.000,00 si fa fronte con un incremento della dotazione afferente all’upb U0125 “Studi e progettazioni ed informazioni per i trasporti” e con una diminuzione di pari importo dello stanziamento iscritto nell’upb U0029 “Attività di supporto al ciclo della programmazione” (capitolo U/007010) del bilancio di previsione 2015.
Art. 41 - Finanziamento straordinario per interventi urgenti di ripascimento dei litorali veneti gravemente erosi.
1. In considerazione dei gravi danni causati agli arenili del Veneto dagli intensi fenomeni meteo - marini degli ultimi mesi, la Giunta regionale è autorizzata ad avviare un programma straordinario di interventi urgenti di ripascimento e rispristino della linea di costa dei litorali gravemente erosi per complessivi euro 3.000.000,00.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 3.000.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0104 “Interventi di difesa del suolo e dei bacini”, mediante contestuale riduzione delle risorse di cui all’articolo 12 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012” (capitolo U/101665) del bilancio di previsione 2015.
Art. 42 - Realizzazione del ponte della Motta nel Comune di San Bonifacio.
1. Al fine della messa in sicurezza idrogeologica e idraulica del territorio interessato dai corsi d’acqua del Chiampo, Tramigna, Aldegà e Alpone, la Giunta regionale è autorizzata a stanziare euro 400.000,00 per la realizzazione del ponte della Motta nel Comune di San Bonifacio (VR).
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 400.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0136 “Interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale” del bilancio di previsione 2015.
Art. 43 - Modifiche della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”.
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 è aggiunto il seguente:
“2 bis. Il canone di locazione determinato ai sensi del presente articolo, in casi eccezionali, può essere ridotto per un periodo non superiore ad un anno qualora l’assegnatario versi in condizioni economiche particolarmente gravi, debitamente comprovate, e qualora a causa della sua situazione personale, logistica e di salute si renda difficile il trasferimento in un altro alloggio a canone inferiore. La Giunta regionale a tal fine definisce i criteri e le modalità applicative per la predetta riduzione individuando, in particolare, le condizioni economiche particolarmente gravi riferite al reddito, le tipologie di beneficiari e la percentuale di riduzione”.
2. Al comma 3 dell’articolo 20 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 le parole: “entro trenta giorni dall’accertamento della variazione di reddito” sono sostituite dalle parole: “entro trenta giorni dalla dichiarazione da parte dell’assegnatario della variazione del reddito, salvo successivo conguaglio da effettuarsi a seguito dell’accertamento in relazione alla presentazione della documentazione comprovante il reddito.”.
3. In sede di prima applicazione e per l’anno 2015, al fine di rendere tempestiva l’attuazione della disposizione di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce i criteri e le modalità applicative entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e può avvalersi della consulenza di esperti del settore.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 3, quantificati in euro 5.000,00 per l’esercizio 2015 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0029 “Attività di supporto al ciclo della programmazione” (capitolo U/007010) del bilancio di previsione 2015.
Art. 44 - Modifiche della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale”.
1. Gli articoli 5 e 6 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale” sono sostituiti dal seguente articolo:
“Art. 5 - Struttura operativa al procedimento di VIA e Commissione VIA.
1. Nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale le autorità competenti si esprimono previa acquisizione del parere obbligatorio della Commissione per la valutazione di impatto ambientale, di seguito denominata Commissione VIA, istituita con apposito provvedimento, in conformità ai rispettivi ordinamenti.
2. La Commissione VIA è l’organo tecnico-istruttorio che formula il parere in ordine alla compatibilità ambientale dei progetti sottoposti alla sua valutazione. Detto parere costituisce il presupposto ai fini del rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale.
3. La Giunta regionale individua, nell’ambito degli uffici regionali, la struttura operativa competente all’espletamento delle procedure di VIA di competenza regionale e definisce composizione, compiti e tempi dell’attività della commissione di cui al comma 2 individuando i componenti tra i dipendenti delle strutture regionali e di ARPAV che abbiano una specifica competenza in analisi e valutazione ambientale, pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio, tutela delle specie biologiche e della biodiversità, tutela dell’assetto agronomico e forestale, difesa del suolo, geologia e idrogeologia, contenimento degli inquinanti, analisi dei rischi di incidenti industriali, inquinamento acustico e radiazioni, beni culturali ed ambientali, salute ed igiene pubblica, discipline economico-giuridiche.
4. Le province provvedono in conformità ai rispettivi ordinamenti:
a) ad individuare, nell’ambito degli uffici provinciali, la struttura operativa competente all’espletamento delle procedure di VIA di competenza provinciale;
b) ad istituire la Commissione istruttoria provinciale per la valutazione di impatto ambientale;
c) a definire composizione, compiti e tempi delle attività della commissione individuando i componenti tra i dirigenti e i funzionari delle strutture provinciali e di ARPAV che abbiano una specifica competenza in analisi e valutazione ambientale, pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio, tutela delle specie biologiche e della biodiversità, tutela dell’assetto agronomico e forestale, difesa del suolo, geologia e idrogeologia, contenimento degli inquinanti, analisi dei rischi di incidenti industriali, inquinamento acustico e radiazioni, beni culturali ed ambientali, salute ed igiene pubblica, discipline economico-giuridiche.
5. Il proponente è tenuto a versare a favore dell’autorità competente una somma a fronte dei costi sopportati dalla medesima per l’organizzazione e lo sviluppo delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo relative alla procedura di valutazione di impatto ambientale. Le tariffe da applicare sono definite con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 52 “Norme in materia ambientale” e seguenti.”.
2. I componenti della commissione regionale e delle commissioni provinciali in essere continuano ad espletare le proprie funzioni fino allo scadere del relativo incarico e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.
3. Alle procedure di valutazione di impatto ambientale o di verifica di assoggettabilità in corso e a quelle avviate fino alla nomina dei componenti delle commissioni di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 5 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale” così come inserito dal comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni vigenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge.
4. L’attuazione del presente articolo comporta una riduzione delle spese per la Commissione VIA regionale quantificate in euro 250.000,00 per l’esercizio 2015 e in euro 1.100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2016 e 2017 e vanno ad incrementare la dotazione dell’upb U0105 “Interventi a seguito di avversità atmosferiche” nei rispettivi anni del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017.
5. I Comuni di Portogruaro e Concordia Sagittaria sono destinatari di un contributo straordinario per complessivi euro 800.000,00 per far fronte agli eccezionali eventi atmosferici del 12 novembre 2014, suddiviso in euro 250.000,00 per l’esercizio 2015 e in euro 550.000,00 per l’esercizio 2016 alla cui copertura si fa fronte con quota parte delle risorse come individuate al comma 4 e allocate all’upb U0105 “Interventi a seguito di avversità atmosferiche” del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017.
Art. 45 - Studi, indagini e valutazioni ambientali per l’applicazione della normativa comunitaria.
1. La Giunta regionale è autorizzata a predisporre studi, indagini e valutazioni ambientali necessarie alla revisione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, alla predisposizione del relativo programma d’azione per il periodo 2016-2018, alla attuazione in ambito regionale del piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nonché alla definizione del progetto delle misure e delle correlate motivazioni che limitano o vietano la coltivazione degli organismi geneticamente modificati (OGM).
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0085 “Studi, ricerche ed indagini al servizio del territorio” che vengono opportunamente incrementate mediante riduzione di pari importo delle risorse allocate all’upb U0046 “Servizi alle imprese e alla collettività rurale” (capitolo U/101391) del bilancio di previsione 2015.
Art. 46 - Investimenti pubblici per il rispetto delle normative comunitarie in materia di nitrati di origine agricola.
1. La Giunta regionale è autorizzata a sostenere investimenti, effettuati da enti pubblici, finalizzati all’abbattimento dell’azoto contenuto nelle biomasse residuali in uscita dagli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile agro-zootecnica nelle zone vulnerabili del territorio dei comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige, come individuate dal Piano di tutela delle acque approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 107 del 5 novembre 2009.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 400.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0111 “Interventi di tutela ambientale” la cui dotazione viene incrementata mediante riduzione delle risorse allocate all’upb U0157 “Attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale svolte a livello unitario nelle aree dei servizi sociali” (capitolo U100016) del bilancio di previsione 2015.
Art. 47 - Interventi modificativi di norme regionali al fine di adeguare l’ordinamento contabile regionale al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.
1. Al fine di dare compiuta applicazione al “Principio dell’unità” del bilancio il quale prevede che “...è il complesso unitario delle entrate che finanzia l’amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione ... I documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa di disciplina delle entrate vincolate.” le norme seguenti sono modificate come di seguito riportato:
a) il comma 2 quinquies, dell’articolo 15, della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali” è abrogato;
b) i commi 2 e 3, dell’articolo 39, della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008” sono abrogati;
c) la lettera a), del comma 1, dell’articolo 19, della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” è abrogata;
d) il comma 2, dell’articolo 19, della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 è così sostituito:
“2. Lo 0,50 per cento annuo del valore locativo, di cui all’articolo 12 della legge 27 luglio 1978, n. 392, del patrimonio costruito, realizzato o recuperato a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, con esclusione degli alloggi collocati nell’area di protezione è riversato dagli enti proprietari o gestori, alla Regione in un apposito conto infruttifero entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.”;
e) al comma 3, dell’articolo 19 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 le parole: “a),” sono soppresse.
Art. 48 - Interventi per lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione del Cansiglio.
1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire, con le amministrazioni comunali interessate, un gruppo di lavoro permanente per la definizione delle linee di sviluppo e valorizzazione dell’area del Cansiglio.
2. Il gruppo di lavoro di cui al comma 1 sarà coordinato dall’assessore regionale all’agricoltura e parteciperanno, in relazione agli argomenti da trattare, gli assessori regionali competenti per materia.
3. La Giunta regionale, nel rispetto delle pertinenti disposizioni dell’Unione europea e nazionali, è autorizzata a finanziare gli interventi per lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione del Cansiglio definiti ai sensi del presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0085 “Studi, ricerche ed indagini al servizio del territorio” mediante contestuale riduzione di pari importo delle risorse di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 “Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali” (capitolo U/100165) del bilancio di previsione 2015.
Art. 49 - Norma in materia di registrazione e promozione dei marchi regionali.
1. La Regione del Veneto attraverso i marchi collettivi di qualità istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali, valorizza il proprio patrimonio produttivo e culturale nonché i prodotti di qualità del territorio veneto.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede alla registrazione e alla promozione dei marchi di proprietà della Regione del Veneto.
3. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 250.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0051 “Tutela dei marchi e delle produzioni tipiche” che viene opportunamente incrementata mediante riduzione di pari importo delle risorse allocate all’upb U0053 “Interventi a favore delle PMI” (capitolo U/23701) del bilancio di previsione 2015.
Art. 50 - Interventi a sostegno dello sviluppo del sistema produttivo regionale.
1. Al fine di potenziare le funzioni di supporto tecnico alla realizzazione di programmi ed azioni volte alla promozione della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell’innovazione nel sistema produttivo regionale di cui all’articolo 10 della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 “Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell’innovazione nel sistema produttivo regionale” la Giunta regionale è autorizzata ad adottare le opportune misure organizzative e strutturali.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente provvedimento quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0201 “Attività di informazione alle imprese” che viene opportunamente incrementata mediante riduzione di pari importo delle risorse allocate all’upb U0053 “Interventi a favore delle PMI” (capitolo U/23701) del bilancio di previsione 2015.
Art. 51 - Interventi urgenti per il restauro, consolidamento strutturale e recupero funzionale del Ponte degli Alpini in Bassano del Grappa.
1. Nell’ambito delle iniziative di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a) della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2014”, relative alle celebrazioni per il centenario della Grande Guerra, la Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Bassano del Grappa un contributo straordinario fino ad un massimo di euro 1.000.000,00 per concorrere al completamento del progetto di restauro, consolidamento strutturale e recupero funzionale del Ponte di Bassano.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce modalità e criteri per la concessione, anche per stralci funzionali delle opere e dei servizi, del contributo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0171 “Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto” la cui dotazione viene incrementata mediante le maggiori risorse derivanti dall’aumento del ricorso all’indebitamento allocate all’upb E0137 “Mutui e prestiti per investimenti a pareggio del bilancio” del bilancio di previsione 2015.
Art. 52 - Misure di contrasto alla delocalizzazione e alla dismissione delle attività produttive.
1. La Giunta regionale è autorizzata a definire premialità nella propria programmazione e anche nell’utilizzo dei fondi europei finalizzate a salvaguardare i livelli occupazionali sul territorio del Veneto e alla tutela dai rischi di delocalizzazione industriale e di dismissione di attività produttive. I criteri dell’utilizzazione del fondo sono stabiliti dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale per tramite della propria unità di crisi promuove la stipula di accordi con le imprese del Veneto o aventi uno stabilimento produttivo in Veneto finalizzati a:
a) privilegiare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell’ambiente;
b) valorizzare l’occupazione femminile;
c) valorizzare l’occupazione delle persone in condizione di svantaggio sociale con priorità per i disoccupati di lunga durata ed in particolare con i figli a carico.
3. Tali premialità sono subordinate all’obbligo da parte delle imprese beneficiarie di presentazione di un piano industriale e di sviluppo delle attività e dell’impegno al mantenimento della/e unità produttiva/e per almeno quindici anni dall’insediamento in territorio della Regione del Veneto.
4. In caso di violazione dell’obbligo di cui al comma 3, la Giunta regionale provvede alla revoca di tutti gli incentivi o agevolazioni attribuiti alla competenza regionale, erogati con applicazione degli interessi legali.
5. L’unità di crisi ha il compito di monitorare il rispetto degli accordi di cui al comma 2.
6. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio finanziario 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0244 “Politiche del lavoro” del bilancio di previsione 2015.
Art. 53 - Modifica della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
1. Dopo l’articolo 83 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è inserito il seguente:
“Art. 83 ter - Canoni del demanio della navigazione interna.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare appositi provvedimenti per definire standard ottimali dei corsi d’acqua, per la circolazione delle unità di navigazione pubblica, al fine della classificazione delle vie navigabili che costituiscono il demanio della navigazione interna.”.
2. Le entrate di cui al presente articolo sono introitate all’upb E0042 “Proventi della gestione del demanio idrico” del bilancio di previsione 2015.
Art. 54 - Sviluppo del sistema produttivo.
1. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema produttivo, le disponibilità di cui all’articolo 11 del decreto legge 29 agosto 1994, n. 516 “Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell’indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l’EFIM ed altri organismi”, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, al netto degli oneri di gestione da corrispondere al soggetto gestore ai sensi del comma 12 dell’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, sono introitate al bilancio regionale nell’upb E0053 “Altri recuperi e rimborsi”.
2. Le risorse di cui al comma 1, quantificate in euro 1.200.000,00 per l’esercizio 2015, allocati nell’upb U0053 “Interventi a favore delle PMI” del bilancio di previsione 2015, sono destinate al finanziamento di interventi in favore delle piccole e medie imprese ai sensi dell’articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” (capitolo U/023701).
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce finalità, criteri e modalità per l’utilizzo delle risorse di cui al comma 2.
Art. 55 - Accelerazione della definizione dei procedimenti agevolativi per le imprese.
1. In considerazione della particolare gravità della crisi economica che ha colpito anche il sistema produttivo regionale veneto, in attuazione dell’articolo 29 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 “Misure urgenti per la crescita del paese”, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215 “Azioni positive per l’imprenditoria femminile”, non sono più tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie. Sono fatti salvi i provvedimenti amministrativi già adottati, con esclusione degli accertamenti e delle procedure di riscossione coattiva non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge n. 134 del 2012.
2. È fatto salvo quanto riscosso dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito di revoca delle agevolazioni di cui al comma 1 per mancato rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie.
3. Nei casi di violazione dell’articolo 20, comma 1, lettere b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314 “Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell’imprenditoria femminile”, si procede alla revoca parziale delle agevolazioni in relazione al periodo di mancato utilizzo dei beni nella destinazione originaria o di mancato mantenimento delle condizioni che hanno determinato la concessione del beneficio. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non producono effetti gli eventuali provvedimenti di revoca totale già adottati.
Art. 56 - Modifiche dell’articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012”.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 è inserito il seguente:
“1 bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le disponibilità di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 “Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un Fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell’economia e l’incremento della occupazione”, alla legge regionale 8 aprile 1996, n. 16 “Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane”, al Docup 1997-1999 Ob. 2 Mis. 1.2 Az. B, alla legge 25 luglio 1952, n. 949 e legge 21 maggio 1981, n. 240, riguardante “Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste” al termine delle operazioni agevolate, ed al netto dei relativi oneri di gestione, sono introitate al bilancio regionale.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 è sostituito dal seguente:
“2. Le risorse di cui ai commi 1 e 1 bis sono destinate al finanziamento di interventi in favore delle piccole e medie imprese ai sensi dell’articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” (capitolo U/023701).”.
3. Il comma 3 dell’articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 è abrogato.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.450.000,00 e allocati nell’upb U0053 “Interventi a favore delle PMI” del bilancio di previsione 2015, si fa fronte con le nuove entrate di pari importo di cui al comma 1, introitate nell’upb E0050 “Recuperi su fondi di rotazione” del bilancio di previsione 2015.
Art. 57 - Modifiche della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 “Istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario”.
1. Al comma 1, dell’articolo 1, della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 “Istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario” le parole: “ente strumentale” sono sostituite dalle seguenti: “ente pubblico economico strumentale”.
2. Al comma 1, dell’articolo 2, della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 “Istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario” dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
“c bis) censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, studiarne lo stato, l’evoluzione e i rapporti con le altre componenti ambientali, anche in funzione della predisposizione del piano faunistico-venatorio regionale, ivi compresa la espressione dei pareri tecnico scientifici richiesti;”.
3. Il comma 3, dell’articolo 12, della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 è sostituito dal seguente:
“3. Ai dirigenti e dipendenti dell’Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro delle aziende municipalizzate di igiene ambientale, nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni contenute nell’articolo 13.”.
4. L’articolo 13, della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 è sostituito dal seguente:
“Art. 13 - Norme transitorie.
1. Ferma restando l’attuale consistenza organica, il personale in servizio nella soppressa Azienda regionale Veneto Agricoltura mantiene il contratto di lavoro in essere e, per quanto riguarda le dinamiche contrattuali, segue il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni-autonomie locali.
2. L’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario, concorre al contenimento della spesa pubblica, osservando le medesime disposizioni di riduzione della spesa applicabili alla Regione.”.
5. Al comma 9, dell’articolo 14, della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 le parole: “risorse umane e strumentali” sono sostituite dalle seguenti: “risorse strumentali ed umane, previa partecipazione, per queste ultime, a concorso pubblico nell’ambito della programmazione annuale del personale”.
6. Al comma 1, dell’articolo 16, della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 le parole: “8.000.000,00 e 7.000.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “12.205.000,00 e 11.405.000,00”.
7. Al comma 3, dell’articolo 16, della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 le parole: “3.500.000,00 e 3.000.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “1.000.000,00 e 800.000,00”.
Art. 58 - Contributo straordinario all’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi onlus.
1. La Giunta regionale è autorizza a concedere al consiglio regionale veneto dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi onlus la somma di euro 100.000,00 a titolo di contributo straordinario per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 2, punti 1), 2) e 3), della legge 21 agosto 1950, n. 698 “Norme per la protezione e l’assistenza dei sordomuti”.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce criteri, modalità e termini per l’erogazione del contributo finalizzato allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2, punti 1), 2) e 3), della legge 21 agosto 1950, n. 698 “Norme per la protezione e l’assistenza dei sordomuti”.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in complessivi euro 100.000,00 per l’esercizio 2015 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0152 “Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane” del bilancio di previsione 2015.
Art. 59 - Contributo straordinario all’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti onlus.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al consiglio regionale veneto dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti onlus la somma di euro 100.000,00 a titolo di contributo straordinario per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 3, comma 3, lettere c) e d) dello statuto sociale.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce criteri, modalità e termini per l’erogazione del contributo finalizzato allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 3, comma 3, lettere c) e d) dello statuto sociale.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in complessivi euro 100.000,00 per l’esercizio 2015 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0152 “Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane” del bilancio di previsione 2015.
Art. 60 - Disposizione finanziaria a favore delle province in materia sociale.
1. Al fine di garantire la continuità dei servizi propri delle competenze provinciali in ambito sociale, socio-educativo e i servizi connessi, attribuiti dall’ordinamento regionale in esecuzione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, la Giunta regionale è autorizzata a stabilire i requisiti, i criteri e i termini per l’assegnazione di un contributo alle province del Veneto.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 6.000.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0157 “Attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale svolte a livello unitario nelle aree dei servizi sociali” che vengono incrementate mediante contestuale riduzione di pari importo delle risorse di cui all’upb U0148 “Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia” (capitolo U/102105) del bilancio di previsione 2015.
Art. 61 - Misure a favore della Provincia di Belluno.
1. La Provincia di Belluno esercita le funzioni conferite in attuazione dell’articolo 13 comma 1 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 recante “Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla Provincia di Belluno in attuazione dell’articolo 15 dello Statuto del Veneto”.
2. Alla Provincia di Belluno è destinato annualmente un contributo, al fine di garantire l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 2.000.000,00 per l’esercizio 2015 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0006 “Trasferimenti generali per funzioni delegate agli enti locali” del bilancio di previsione 2015.
Art. 62 - Concessione di un contributo straordinario al Comune di Sarcedo.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Sarcedo per azioni di monitoraggio ed interventi di messa in sicurezza nella discarica di rifiuti speciali.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 150.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0110 “Prevenzione e protezione ambientale” del bilancio di previsione 2015.
Art. 63 - Interventi per la valorizzazione del tracciato dei percorsi ciclopedonali inseriti nel progetto strategico regionale “Green tour verde in movimento”.
1. La Regione del Veneto intende valorizzare il tracciato dei percorsi ciclopedonali ricompresi nell'ambito del progetto strategico regionale “Green Tour Verde in movimento”, adottato ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.
2. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a disporre la acquisizione in disponibilità dei tratti di sedime necessari e degli immobili della ex ferrovia, nonché a dare avvio alla realizzazione degli interventi infrastrutturali indispensabili per poter concretamente realizzare le finalità di cui al comma precedente.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.500.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0136 “Interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale” del bilancio di previsione 2015 mediante contestuale riduzione di pari importo delle risorse di cui alla legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale” (capitolo U/045284).
Art. 64 - Contributo straordinario agli enti locali per interventi di bonifica e smaltimento dell’amianto.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare agli enti locali contributi straordinari in conto investimento a sostegno di interventi di bonifica e smaltimento dell’amianto presente negli edifici pubblici di rispettiva competenza, garantendo una percentuale di cofinanziamento minima pari al 50 per cento della spesa prevista.
2. Su richiesta degli enti locali interessati, la Giunta regionale individua, secondo adeguati criteri di valutazione, gli interventi ritenuti meritevoli di finanziamento ed i rispettivi importi assegnati a loro sostegno.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.500.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0111 ”Interventi di tutela ambientale” del bilancio di previsione 2015.
Art. 65 - Contributo straordinario all’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale per la sostituzione e ammodernamento della strumentazione tecnica deputata ai controlli ambientali.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare all’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale un contributo straordinario in conto capitale dell’importo di euro 2.000.000,00 per la sostituzione e ammodernamento della strumentazione e dei dispositivi deputati ai controlli ambientali.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 2.000.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0111 ”Interventi di tutela ambientale” del bilancio di previsione 2015.
Art. 66 - Contributo straordinario alla Società Veneziana Edilizia Canalgrande spa.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per l’esercizio 2015 alla Società Veneziana Edilizia Canalgrande spa per interventi di manutenzione del patrimonio immobiliare tesi a garantirne la conservazione e funzionalità.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2015 si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0064 “Spese per il funzionamento delle società partecipate” del bilancio di previsione 2015.
Art. 67 - Modifiche della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”.
1. Alla legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali” sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell’articolo 3 le parole da: “per i comuni” fino a: “cinque comuni” sono sostituite dalle parole: “nel caso di unioni di comuni esistenti, qualora venga meno la sussistenza di tale limite demografico per modificazioni territoriali, calo demografico o per recessi di uno o più comuni dall’unione, lo stesso è derogabile fino a 4.500 abitanti. Per i comuni ricadenti nell’area omogenea di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), si può derogare al limite di 5.000 abitanti, purché le funzioni siano esercitate da almeno cinque comuni”;
b) dopo il comma 1 dell’articolo 10 è inserito il seguente:
“1 bis. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della commissione consiliare competente, disciplina con appositi provvedimenti l’assegnazione di contributi straordinari per un periodo di tre esercizi a partire da quello di decorrenza della istituzione del nuovo comune, a sostegno degli oneri di riorganizzazione strutturale per il primo avvio dei nuovi comuni risultanti dalle fusioni.”;
c) dopo il comma 4 dell’articolo 10 è inserito il seguente:
“4 bis. I provvedimenti amministrativi adottati dalla Giunta regionale in attuazione di leggi regionali, anche di settore, che prevedono la attribuzione di provvidenze comunque denominate a favore di comuni associati, applicano, ove compatibili, i criteri di preferenza definiti con la presente legge.”.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0029 “Attività di supporto al ciclo della programmazione” del bilancio di previsione 2015.
Art. 68 - Modifica della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A..
1. Dopo la lettera g) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 è aggiunta la seguente:
g bis) funzioni di cessione, anche pro soluto, al sistema creditizio dei crediti per spese di investimento, certi, liquidi ed esigibili, vantati dalle PMI con sede in Veneto nei confronti del sistema degli enti locali ed autonomie funzionali;”.
2. Ai fini della individuazione delle migliori condizioni di mercato per la attuazione della disciplina in materia di smobilizzo dei crediti degli enti locali e delle autonomie funzionali nei confronti della Regione, ivi compresa la attuazione delle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, Veneto Sviluppo S.p.A. è autorizzata ad individuare istituti di credito, intermediari finanziari ed organismi di factoring legalmente riconosciuti ed abilitati dalla vigente legislazione ad operazioni di cessione di credito pro soluto e la Giunta regionale definisce termini e modalità di pagamento a favore delle PMI cessionarie dei crediti per spese di investimento, certi, liquidi ed esigibili, vantati dalle PMI con sede in Veneto nei confronti del sistema degli enti locali ed autonomie funzionali.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0062 “Aiuti allo sviluppo economico ed all’innovazione” del bilancio di previsione 2015.
Art. 69 - Norme a garanzia della copertura del Fondo anticipazione di liquidità di cui all’articolo 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
1. Le risorse destinate alla copertura del Fondo anticipazione di liquidità di cui all’articolo 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 sono comunque garantite anche mediante l’utilizzo delle risorse destinate al finanziamento del Fondo Sanitario Regionale allocate all’upb U0248 “Spesa sanitaria corrente” (capitolo U/102324).
Art. 70 - Interventi per il sostegno e la ripresa economica del Veneto.
1. Al fine di agevolare la ripresa economica del Veneto, la sicurezza e la salvaguardia del territorio veneto, sono finanziati per l’esercizio 2015 gli interventi a favore dei beneficiari e per gli importi rispettivamente dettagliati negli allegati A e B al presente articolo.
2. Agli oneri di natura corrente di cui all’allegato A, quantificati in euro 15.741.539,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0009 “Contributi e partecipazioni in enti e associazioni” del bilancio di previsione 2015.
3. Agli oneri di natura d’investimento di cui all’allegato B, quantificati in euro 34.989.405,00 per l’esercizio 2015 si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0007 “Trasferimenti agli enti locali per investimenti” del bilancio di previsione 2015.
Art. 71 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


ALLEGATI OMESSI


Note

( 1) Con sentenza n. 242/2016 (G.U. - 1ª serie speciale n. 48/2016), la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, la cessazione della materia del contendere sulla questione di legittimità costituzionale dell’articolo 69 e non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 49.
( 2) Con sentenza n. 100/2019 la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale del comma 3 dell’articolo 12 e del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 rispettivamente sostituiti dall’articolo 57 comma 3 e comma 4.


SOMMARIO