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Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 (BUR n. 127/2016)
Bilancio di previsione 2017-2019
Sommario
“Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 (BUR n. 127/2016) - Testo vigente”
S O M M A R I O
- Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 (BUR n. 127/2016) (Bilancio)
- BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019. (1) (2) (3)
- Art. 1 - Stati di previsione delle entrate e delle spese.
- Art. 2 - Disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario.
- Art. 3 - Allegati al bilancio.
- Art. 4 - Autorizzazione al ricorso all’indebitamento in attuazione dell’articolo 40 comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
- Art. 5 - Autorizzazione al ricorso all’indebitamento per spese d'investimento specifiche. (4)
- Art. 5 bis - Autorizzazione al ricorso all’indebitamento per l’attuazione dell’opera pubblica Superstrada Pedemontana Veneta. (5)
- Art. 6 - Attuazione del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
- Art. 7 - Ulteriori disposizioni di adeguamento dell’ordinamento contabile regionale al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e al relativo principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio.
- Art. 8 - Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.
- Art. 9 - Entrata in vigore.
BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019. (1) (2) (3)
Art. 1 - Stati di previsione delle entrate e delle spese.
1. Per l'esercizio finanziario 2017 sono previste entrate di competenza per euro 16.955.837.082,05 e di cassa per euro 22.784.100.759,01 e autorizzati impegni di spesa per euro 17.054.922.006,08 e pagamenti per euro 22.784.100.759,01 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
2. Per l'esercizio finanziario 2018 sono previste entrate di competenza per euro 14.985.057.679,30 e autorizzati impegni di spesa per euro 14.990.187.613,82 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
3. Per l'esercizio finanziario 2019 sono previste entrate di competenza per euro 14.940.456.370,12 e autorizzati impegni di spesa per euro 14.924.588.998,85 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
2. Per l'esercizio finanziario 2018 sono previste entrate di competenza per euro 14.985.057.679,30 e autorizzati impegni di spesa per euro 14.990.187.613,82 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
3. Per l'esercizio finanziario 2019 sono previste entrate di competenza per euro 14.940.456.370,12 e autorizzati impegni di spesa per euro 14.924.588.998,85 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
Art. 2 - Disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario.
1. Ai sensi del comma 13 dell’articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modificazioni, il disavanzo/avanzo tecnico da riaccertamento straordinario nel bilancio di previsione 2017-2019, è così determinato:
- per l’esercizio 2017 in euro - 90.040.904,86;
- per l’esercizio 2018 in euro - 5.129.934,52;
- per l’esercizio 2019 in euro + 15.867.371,27.
2. Il saldo negativo esistente tra il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nell’esercizio 2017, è incrementato di euro 9.044.019,17 corrispondenti al disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario dell’esercizio 2016.
3. Ai sensi del medesimo comma 13 dell’articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, gli esercizi 2017 e 2018 sono approvati in disavanzo di competenza mentre l’esercizio 2019 è approvato in avanzo di competenza, per gli importi indicati ai commi precedenti.
- per l’esercizio 2017 in euro - 90.040.904,86;
- per l’esercizio 2018 in euro - 5.129.934,52;
- per l’esercizio 2019 in euro + 15.867.371,27.
2. Il saldo negativo esistente tra il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nell’esercizio 2017, è incrementato di euro 9.044.019,17 corrispondenti al disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario dell’esercizio 2016.
3. Ai sensi del medesimo comma 13 dell’articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, gli esercizi 2017 e 2018 sono approvati in disavanzo di competenza mentre l’esercizio 2019 è approvato in avanzo di competenza, per gli importi indicati ai commi precedenti.
Art. 3 - Allegati al bilancio.
1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
a) Nota integrativa (Allegato 1);
b) Riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 2);
c) Riepilogo generale delle spese per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 3);
d) Riepilogo generale delle spese per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 4);
e) Prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 5);
f) Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 6);
g) Quadro generale riassuntivo (Allegato 7);
h) Prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio (Allegato 8);
i) Tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione (Allegato 9);
j) Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 10);
k) Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (Allegato 11);
l) Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato 12);
m) Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (Allegato 13);
n) Elenco delle spese non obbligatorie a carattere continuativo o ricorrente autorizzate per l'esercizio finanziario 2017 e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio ai sensi del comma 2 bis dell’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” (Allegato 14);
o) Composizione del fondo pluriennale vincolato per missioni e programmi (Allegato 15);
p) Prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (Allegato 16).
a) Nota integrativa (Allegato 1);
b) Riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 2);
c) Riepilogo generale delle spese per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 3);
d) Riepilogo generale delle spese per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 4);
e) Prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 5);
f) Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 6);
g) Quadro generale riassuntivo (Allegato 7);
h) Prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio (Allegato 8);
i) Tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione (Allegato 9);
j) Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 10);
k) Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (Allegato 11);
l) Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato 12);
m) Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (Allegato 13);
n) Elenco delle spese non obbligatorie a carattere continuativo o ricorrente autorizzate per l'esercizio finanziario 2017 e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio ai sensi del comma 2 bis dell’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” (Allegato 14);
o) Composizione del fondo pluriennale vincolato per missioni e programmi (Allegato 15);
p) Prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (Allegato 16).
Art. 4 - Autorizzazione al ricorso all’indebitamento in attuazione dell’articolo 40 comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
1. In applicazione dell’articolo 40 comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, è autorizzata nell’anno 2017 la contrazione di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento, per far fronte ad effettive esigenze di cassa, per l'importo di euro 1.612.969.540,87 (Titolo 6 - Tipologia 300), a copertura del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, sulla base del risultato presunto di amministrazione 2016 determinato nello stesso importo, da aggiornarsi con legge di assestamento del bilancio di previsione 2017-2019 sulla base delle risultanze definitive del rendiconto 2016.
2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre l’indebitamento di cui al comma 1 per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso massimo pari 5 per cento. Nel caso di operazioni di indebitamento a tasso variabile, l'entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.
3. Il pagamento delle rate di ammortamento e degli eventuali interessi di preammortamento è garantito mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della Regione, per tutta la durata dell’operazione di indebitamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.
4. In via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a favore degli istituti finanziatori le somme di cui al comma 3 alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse.
5. L'onere annuale relativo all'ammortamento ed all’eventuale pre-ammortamento, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 86.620.480,25 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2018 e 2019 nella parte spesa del bilancio di previsione 2017-2019 (Missione 50 - Programmi 01 e 02).
2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre l’indebitamento di cui al comma 1 per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso massimo pari 5 per cento. Nel caso di operazioni di indebitamento a tasso variabile, l'entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.
3. Il pagamento delle rate di ammortamento e degli eventuali interessi di preammortamento è garantito mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della Regione, per tutta la durata dell’operazione di indebitamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.
4. In via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a favore degli istituti finanziatori le somme di cui al comma 3 alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse.
5. L'onere annuale relativo all'ammortamento ed all’eventuale pre-ammortamento, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 86.620.480,25 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2018 e 2019 nella parte spesa del bilancio di previsione 2017-2019 (Missione 50 - Programmi 01 e 02).
Art. 5 - Autorizzazione al ricorso all’indebitamento per spese d'investimento specifiche. (4)
1. Per l’attuazione di spese d’investimento specifiche, nel triennio 2017-2019 è autorizzata la contrazione di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento, per l’importo complessivo di euro 86.048.000,00 (Titolo 6 - Tipologia 300), nel rispetto della normativa statale vigente.
2. L’importo complessivo delle erogazioni relative ai mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento di cui al comma 1 non può essere superiore ad euro 35.188.000,00 nel 2017, euro 24.516.000,00 nel 2018 ed euro 26.344.000,00 nel 2019.
3. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre l’indebitamento di cui al comma 1 per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso massimo pari al 5 per cento. Nel caso di operazioni di indebitamento a tasso variabile, l’entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.
4. L’indebitamento di cui al comma 1 potrà essere assunto anche mediante ricorso diretto alla Banca europea per gli investimenti (BEI).
5. Il pagamento delle rate di ammortamento e degli eventuali interessi di preammortamento è garantito mediante l’iscrizione nel bilancio di previsione della Regione, per tutta la durata dell’operazione di indebitamento, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti.
6. In via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a favore degli istituti finanziatori le somme di cui al precedente comma 5 alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse.
7. L’onere annuale relativo all’ammortamento ed all’eventuale pre-ammortamento, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 1.889.683,22 per il 2018 e in euro 3.290.007,16 per il 2019, e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2018 e 2019 nella parte spesa del bilancio di previsione 2017-2019 (Missione 50 - Programmi 01 e 02).
2. L’importo complessivo delle erogazioni relative ai mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento di cui al comma 1 non può essere superiore ad euro 35.188.000,00 nel 2017, euro 24.516.000,00 nel 2018 ed euro 26.344.000,00 nel 2019.
3. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre l’indebitamento di cui al comma 1 per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso massimo pari al 5 per cento. Nel caso di operazioni di indebitamento a tasso variabile, l’entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.
4. L’indebitamento di cui al comma 1 potrà essere assunto anche mediante ricorso diretto alla Banca europea per gli investimenti (BEI).
5. Il pagamento delle rate di ammortamento e degli eventuali interessi di preammortamento è garantito mediante l’iscrizione nel bilancio di previsione della Regione, per tutta la durata dell’operazione di indebitamento, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti.
6. In via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a favore degli istituti finanziatori le somme di cui al precedente comma 5 alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse.
7. L’onere annuale relativo all’ammortamento ed all’eventuale pre-ammortamento, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 1.889.683,22 per il 2018 e in euro 3.290.007,16 per il 2019, e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2018 e 2019 nella parte spesa del bilancio di previsione 2017-2019 (Missione 50 - Programmi 01 e 02).
Art. 5 bis - Autorizzazione al ricorso all’indebitamento per l’attuazione dell’opera pubblica Superstrada Pedemontana Veneta. (5)
1. Per l’attuazione dell’opera pubblica Superstrada Pedemontana Veneta, è riconosciuto un contributo complessivo di euro 300.000.000,00, a titolo di contributo in c/capitale - in conto costruzione (Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 5 “Viabilità e infrastrutture stradali” Titolo 2 “Spese in conto capitale”), a valere per euro 140.000.000,00 nell’esercizio finanziario 2018 e per euro 160.000.000,00 nell’esercizio finanziario 2019, ed è autorizzata la contrazione nell’anno 2017 di un mutuo per l’importo complessivo di euro 300.000.000,00 (Titolo 6 - Tipologia 300), nel rispetto della normativa statale vigente, con erogazione a decorrere dall’anno 2018.
2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre l’indebitamento di cui al comma 1 per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso massimo pari al 5 per cento. Nel caso di operazioni di indebitamento a tasso variabile, l’entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.
3. L’indebitamento di cui al comma 1 potrà essere assunto anche mediante ricorso diretto alla Banca europea per gli investimenti (BEI).
4. Il pagamento delle rate di ammortamento e degli eventuali interessi di preammortamento è garantito mediante l’iscrizione nel bilancio di previsione della Regione, per tutta la durata dell’operazione di indebitamento, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti.
5. In via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a favore degli istituti finanziatori le somme di cui al precedente comma 4 alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse.
6. L’onere annuale relativo all’ammortamento ed all’eventuale pre-ammortamento, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 7.750.000,00 per il 2018 e in euro 16.500.000,00 per il 2019, e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2018 e 2019 nella parte spesa del bilancio di previsione 2017-2019 (Missione 50 - Programmi 01 e 02)”.
2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre l’indebitamento di cui al comma 1 per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso massimo pari al 5 per cento. Nel caso di operazioni di indebitamento a tasso variabile, l’entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.
3. L’indebitamento di cui al comma 1 potrà essere assunto anche mediante ricorso diretto alla Banca europea per gli investimenti (BEI).
4. Il pagamento delle rate di ammortamento e degli eventuali interessi di preammortamento è garantito mediante l’iscrizione nel bilancio di previsione della Regione, per tutta la durata dell’operazione di indebitamento, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti.
5. In via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a favore degli istituti finanziatori le somme di cui al precedente comma 4 alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse.
6. L’onere annuale relativo all’ammortamento ed all’eventuale pre-ammortamento, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 7.750.000,00 per il 2018 e in euro 16.500.000,00 per il 2019, e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2018 e 2019 nella parte spesa del bilancio di previsione 2017-2019 (Missione 50 - Programmi 01 e 02)”.
Art. 6 - Attuazione del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
1. Per l’attuazione del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, per l’esercizio 2017, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti la gestione sanitaria per l’iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese.
Art. 7 - Ulteriori disposizioni di adeguamento dell’ordinamento contabile regionale al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e al relativo principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio.
Art. 8 - Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.
1. Dopo il comma 3 dell’
articolo 12 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 è aggiunto il seguente:
omissis ( 6)
omissis ( 6)
Art. 9 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
ALLEGATO OMESSO
ALLEGATO OMESSO
Note
(
1) Vedi avviso di errata corrige sul BUR n. 14/2017 di ripubblicazione dell’Allegato 15 “Composizione del Fondo Pluriennale vincolato per missioni e programmi”.
( 2) L’art. 5 della legge regionale 19 luglio 2017, n. 16 modifica gli allegati della presente legge come segue: “1. Gli elenchi “Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa corrente e con variazioni di attività finanziarie” e “Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso all’indebitamento” per ciascun esercizio 2017, 2018 e 2019 e “Interventi vincolati programmati per spese di investimento finanziati con entrata titolo quarto” per l’esercizio 2017, di cui al punto d) dell’Allegato 1, di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 sono sostituiti dall’Allegato 4 della presente legge.
2. Gli allegati 7, 8, 12, 16 di cui all’articolo 3, comma 1 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 sono modificati rispettivamente come da allegati 5, 6, 7 e 8 della presente legge.
3. All’Allegato 14, di cui alla lettera n) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 sono apportate le modifiche indicate nell’Allegato 9 della presente legge.”.
In precedenza l’art. 5 della legge regionale 6 aprile 2017, n. 9 ha modificato gli allegati della presente legge come segue “1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli elenchi “interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa corrente e con variazioni di attività finanziarie” e “interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso all’indebitamento” per ciascun esercizio 2017, 2018 e 2019 di cui al punto d) dell’Allegato 1, di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 “Bilancio di previsione 2017-2019” sono sostituiti dall’Allegato 3 della presente legge.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono modificati gli allegati 7, 8, 11, 12 e 16 di cui all’articolo 3, comma 1 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 “Bilancio di previsione 2017-2019” rispettivamente come da allegati 4, 5, 6, 7 e 8 della presente legge.”.
( 3) Vedi modifiche introdotte alo stato di previsione delle entrate e delle spese per l’esercizio finanziario 2017, nonché le modifiche all’Allegato 14 come introdotte dagli artt. 1 e 3 della legge regionale 3 ottobre 2017, n. 35 (Testo da BUR in sezione “Leggi regionali a testo storico”). Vedi altresì il nuovo elenco degli “Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa corrente e con variazioni di attività finanziarie” e l’allegato aggiuntivo (Allegato 15) “Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con entrata titolo quarto”.
( 4) Articolo così sostituito da comma 1 art. 2 legge regionale 6 aprile 2017, n. 9 .
( 5) Articolo così sostituito da comma 1 art. 2 della legge regionale 19 luglio 2017, n. 16 . In precedenza articolo aggiunto da comma 1 art. 3 legge regionale 6 aprile 2017, n. 9 .
( 6) Testo riportato dopo il comma 3 dell’art. 12 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 .
( 2) L’art. 5 della legge regionale 19 luglio 2017, n. 16 modifica gli allegati della presente legge come segue: “1. Gli elenchi “Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa corrente e con variazioni di attività finanziarie” e “Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso all’indebitamento” per ciascun esercizio 2017, 2018 e 2019 e “Interventi vincolati programmati per spese di investimento finanziati con entrata titolo quarto” per l’esercizio 2017, di cui al punto d) dell’Allegato 1, di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 sono sostituiti dall’Allegato 4 della presente legge.
2. Gli allegati 7, 8, 12, 16 di cui all’articolo 3, comma 1 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 sono modificati rispettivamente come da allegati 5, 6, 7 e 8 della presente legge.
3. All’Allegato 14, di cui alla lettera n) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 sono apportate le modifiche indicate nell’Allegato 9 della presente legge.”.
In precedenza l’art. 5 della legge regionale 6 aprile 2017, n. 9 ha modificato gli allegati della presente legge come segue “1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli elenchi “interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa corrente e con variazioni di attività finanziarie” e “interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso all’indebitamento” per ciascun esercizio 2017, 2018 e 2019 di cui al punto d) dell’Allegato 1, di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 “Bilancio di previsione 2017-2019” sono sostituiti dall’Allegato 3 della presente legge.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono modificati gli allegati 7, 8, 11, 12 e 16 di cui all’articolo 3, comma 1 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 “Bilancio di previsione 2017-2019” rispettivamente come da allegati 4, 5, 6, 7 e 8 della presente legge.”.
( 3) Vedi modifiche introdotte alo stato di previsione delle entrate e delle spese per l’esercizio finanziario 2017, nonché le modifiche all’Allegato 14 come introdotte dagli artt. 1 e 3 della legge regionale 3 ottobre 2017, n. 35 (Testo da BUR in sezione “Leggi regionali a testo storico”). Vedi altresì il nuovo elenco degli “Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa corrente e con variazioni di attività finanziarie” e l’allegato aggiuntivo (Allegato 15) “Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con entrata titolo quarto”.
( 4) Articolo così sostituito da comma 1 art. 2 legge regionale 6 aprile 2017, n. 9 .
( 5) Articolo così sostituito da comma 1 art. 2 della legge regionale 19 luglio 2017, n. 16 . In precedenza articolo aggiunto da comma 1 art. 3 legge regionale 6 aprile 2017, n. 9 .
( 6) Testo riportato dopo il comma 3 dell’art. 12 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 .
SOMMARIO
- Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 (BUR n. 127/2016) (Bilancio)
- BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019. (1) (2) (3)
-
- Art. 1 - Stati di previsione delle entrate e delle spese.
- Art. 2 - Disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario.
- Art. 3 - Allegati al bilancio.
- Art. 4 - Autorizzazione al ricorso all’indebitamento in attuazione dell’articolo 40 comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
- Art. 5 - Autorizzazione al ricorso all’indebitamento per spese d'investimento specifiche. (4)
- Art. 5 bis - Autorizzazione al ricorso all’indebitamento per l’attuazione dell’opera pubblica Superstrada Pedemontana Veneta. (5)
- Art. 6 - Attuazione del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
- Art. 7 - Ulteriori disposizioni di adeguamento dell’ordinamento contabile regionale al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e al relativo principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio.
- Art. 8 - Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.
- Art. 9 - Entrata in vigore.
Sommario
“Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 (BUR n. 127/2016) - Testo storico”
S O M M A R I O
- Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 (BUR n. 127/2016) (Bilancio) – Testo storico
- BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
- Art. 1 - Stati di previsione delle entrate e delle spese.
- Art. 2 - Disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario.
- Art. 3 - Allegati al bilancio.
- Art. 4 - Autorizzazione al ricorso all’indebitamento in attuazione dell’articolo 40 comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
- Art. 5 - Autorizzazione al ricorso all’indebitamento per spese d'investimento specifiche.
- Art. 6 - Attuazione del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
- Art. 7 - Ulteriori disposizioni di adeguamento dell’ordinamento contabile regionale al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e al relativo principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio.
- Art. 8 - Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.
- Art. 9 - Entrata in vigore.
BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
Art. 1 - Stati di previsione delle entrate e delle spese.
1. Per l'esercizio finanziario 2017 sono previste entrate di competenza per euro 16.955.837.082,05 e di cassa per euro 22.784.100.759,01 e autorizzati impegni di spesa per euro 17.054.922.006,08 e pagamenti per euro 22.784.100.759,01 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
2. Per l'esercizio finanziario 2018 sono previste entrate di competenza per euro 14.985.057.679,30 e autorizzati impegni di spesa per euro 14.990.187.613,82 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
3. Per l'esercizio finanziario 2019 sono previste entrate di competenza per euro 14.940.456.370,12 e autorizzati impegni di spesa per euro 14.924.588.998,85 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
2. Per l'esercizio finanziario 2018 sono previste entrate di competenza per euro 14.985.057.679,30 e autorizzati impegni di spesa per euro 14.990.187.613,82 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
3. Per l'esercizio finanziario 2019 sono previste entrate di competenza per euro 14.940.456.370,12 e autorizzati impegni di spesa per euro 14.924.588.998,85 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
Art. 2 - Disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario.
1. Ai sensi del comma 13 dell’articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modificazioni, il disavanzo/avanzo tecnico da riaccertamento straordinario nel bilancio di previsione 2017-2019, è così determinato:
- per l’esercizio 2017 in euro - 90.040.904,86;
- per l’esercizio 2018 in euro - 5.129.934,52;
- per l’esercizio 2019 in euro + 15.867.371,27.
2. Il saldo negativo esistente tra il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nell’esercizio 2017, è incrementato di euro 9.044.019,17 corrispondenti al disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario dell’esercizio 2016.
3. Ai sensi del medesimo comma 13 dell’articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, gli esercizi 2017 e 2018 sono approvati in disavanzo di competenza mentre l’esercizio 2019 è approvato in avanzo di competenza, per gli importi indicati ai commi precedenti.
- per l’esercizio 2017 in euro - 90.040.904,86;
- per l’esercizio 2018 in euro - 5.129.934,52;
- per l’esercizio 2019 in euro + 15.867.371,27.
2. Il saldo negativo esistente tra il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nell’esercizio 2017, è incrementato di euro 9.044.019,17 corrispondenti al disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario dell’esercizio 2016.
3. Ai sensi del medesimo comma 13 dell’articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, gli esercizi 2017 e 2018 sono approvati in disavanzo di competenza mentre l’esercizio 2019 è approvato in avanzo di competenza, per gli importi indicati ai commi precedenti.
Art. 3 - Allegati al bilancio.
1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
a) Nota integrativa (Allegato 1);
b) Riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 2);
c) Riepilogo generale delle spese per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 3);
d) Riepilogo generale delle spese per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 4);
e) Prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 5);
f) Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 6);
g) Quadro generale riassuntivo (Allegato 7);
h) Prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio (Allegato 8);
i) Tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione (Allegato 9);
j) Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 10);
k) Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (Allegato 11);
l) Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato 12);
m) Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (Allegato 13);
n) Elenco delle spese non obbligatorie a carattere continuativo o ricorrente autorizzate per l'esercizio finanziario 2017 e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio ai sensi del comma 2 bis dell’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” (Allegato 14);
o) Composizione del fondo pluriennale vincolato per missioni e programmi (Allegato 15);
p) Prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (Allegato 16).
a) Nota integrativa (Allegato 1);
b) Riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 2);
c) Riepilogo generale delle spese per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 3);
d) Riepilogo generale delle spese per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 4);
e) Prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 5);
f) Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 6);
g) Quadro generale riassuntivo (Allegato 7);
h) Prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio (Allegato 8);
i) Tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione (Allegato 9);
j) Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 10);
k) Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (Allegato 11);
l) Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato 12);
m) Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (Allegato 13);
n) Elenco delle spese non obbligatorie a carattere continuativo o ricorrente autorizzate per l'esercizio finanziario 2017 e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio ai sensi del comma 2 bis dell’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” (Allegato 14);
o) Composizione del fondo pluriennale vincolato per missioni e programmi (Allegato 15);
p) Prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (Allegato 16).
Art. 4 - Autorizzazione al ricorso all’indebitamento in attuazione dell’articolo 40 comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
1. In applicazione dell’articolo 40 comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, è autorizzata nell’anno 2017 la contrazione di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento, per far fronte ad effettive esigenze di cassa, per l'importo di euro 1.612.969.540,87 (Titolo 6 - Tipologia 300), a copertura del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, sulla base del risultato presunto di amministrazione 2016 determinato nello stesso importo, da aggiornarsi con legge di assestamento del bilancio di previsione 2017-2019 sulla base delle risultanze definitive del rendiconto 2016.
2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre l’indebitamento di cui al comma 1 per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso massimo pari 5 per cento. Nel caso di operazioni di indebitamento a tasso variabile, l'entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.
3. Il pagamento delle rate di ammortamento e degli eventuali interessi di preammortamento è garantito mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della Regione, per tutta la durata dell’operazione di indebitamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.
4. In via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a favore degli istituti finanziatori le somme di cui al comma 3 alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse.
5. L'onere annuale relativo all'ammortamento ed all’eventuale pre-ammortamento, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 86.620.480,25 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2018 e 2019 nella parte spesa del bilancio di previsione 2017-2019 (Missione 50 - Programmi 01 e 02).
2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre l’indebitamento di cui al comma 1 per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso massimo pari 5 per cento. Nel caso di operazioni di indebitamento a tasso variabile, l'entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.
3. Il pagamento delle rate di ammortamento e degli eventuali interessi di preammortamento è garantito mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della Regione, per tutta la durata dell’operazione di indebitamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.
4. In via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a favore degli istituti finanziatori le somme di cui al comma 3 alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse.
5. L'onere annuale relativo all'ammortamento ed all’eventuale pre-ammortamento, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 86.620.480,25 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2018 e 2019 nella parte spesa del bilancio di previsione 2017-2019 (Missione 50 - Programmi 01 e 02).
Art. 5 - Autorizzazione al ricorso all’indebitamento per spese d'investimento specifiche.
1. Per l'attuazione di spese d'investimento specifiche, nel triennio 2017-2019 è autorizzata la contrazione di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento, per l'importo complessivo di euro 86.048.000,00, di cui euro 35.188.000,00 nel 2017, euro 24.516.000,00 nel 2018 ed euro 26.344.000,00 nel 2019 (Titolo 6 - Tipologia 300).
2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre l’indebitamento di cui al comma 1 per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso massimo pari al 5 per cento. Nel caso di operazioni di indebitamento a tasso variabile, l'entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.
3. Il pagamento delle rate di ammortamento e degli eventuali interessi di preammortamento è garantito mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della Regione, per tutta la durata dell’operazione di indebitamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.
4. In via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a favore degli istituti finanziatori le somme di cui al comma 3 alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse.
5. L'onere annuale relativo all'ammortamento ed all’eventuale pre-ammortamento, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 1.889.683,22 per il 2018 e in euro 3.290.007,16 per il 2019, e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2018 e 2019 nella parte spesa del bilancio di previsione 2017-2019 (Missione 50 - Programmi 01 e 02).
2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre l’indebitamento di cui al comma 1 per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso massimo pari al 5 per cento. Nel caso di operazioni di indebitamento a tasso variabile, l'entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.
3. Il pagamento delle rate di ammortamento e degli eventuali interessi di preammortamento è garantito mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della Regione, per tutta la durata dell’operazione di indebitamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.
4. In via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a favore degli istituti finanziatori le somme di cui al comma 3 alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse.
5. L'onere annuale relativo all'ammortamento ed all’eventuale pre-ammortamento, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 1.889.683,22 per il 2018 e in euro 3.290.007,16 per il 2019, e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2018 e 2019 nella parte spesa del bilancio di previsione 2017-2019 (Missione 50 - Programmi 01 e 02).
Art. 6 - Attuazione del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
1. Per l’attuazione del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, per l’esercizio 2017, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti la gestione sanitaria per l’iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese.
Art. 7 - Ulteriori disposizioni di adeguamento dell’ordinamento contabile regionale al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e al relativo principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio.
1. Il comma 4 bis dell’articolo 9 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 è abrogato.
Art. 8 - Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 12 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 è aggiunto il seguente:
“3 bis. Il saldo positivo annuo determinato in sede di rendiconto generale è destinato in via prioritaria alla riduzione del disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto.”.
“3 bis. Il saldo positivo annuo determinato in sede di rendiconto generale è destinato in via prioritaria alla riduzione del disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto.”.
Art. 9 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
ALLEGATO OMESSO
ALLEGATO OMESSO
SOMMARIO
- Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 (BUR n. 127/2016) (Bilancio) – Testo storico
- BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
-
- Art. 1 - Stati di previsione delle entrate e delle spese.
- Art. 2 - Disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario.
- Art. 3 - Allegati al bilancio.
- Art. 4 - Autorizzazione al ricorso all’indebitamento in attuazione dell’articolo 40 comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
- Art. 5 - Autorizzazione al ricorso all’indebitamento per spese d'investimento specifiche.
- Art. 6 - Attuazione del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
- Art. 7 - Ulteriori disposizioni di adeguamento dell’ordinamento contabile regionale al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e al relativo principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio.
- Art. 8 - Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.
- Art. 9 - Entrata in vigore.