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Legge regionale 14 aprile 2017, n. 10 (BUR n. 39/2017)

Norme per la valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli

Legge regionale 14 aprile 2017, n. 10 (BUR n. 39/2017)

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO A TUTELA DEI SOGGETTI DEBOLI

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, in conformità ai principi costituzionali della sussidiarietà, della solidarietà e del diritto alla salute, nel rispetto della legge 9 gennaio 2004, n. 6 “Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all’istituzione dell’amministratore di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali”, ed in armonia con le previsioni di cui alla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016”, con la presente legge, detta norme per la promozione e la valorizzazione dell’istituto dell’amministratore di sostegno, quale strumento di aiuto e di tutela dei soggetti legittimati ad avvalersene promuovendo percorsi di conoscenza, sensibilizzazione e divulgazione dell’istituto dell’amministratore di sostegno, anche a partire dalle migliori prassi.
Art. 2 - Interventi.
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Giunta regionale promuove e sostiene la diffusione della cultura di promozione e tutela dei diritti umani, attivando percorsi di conoscenza, sensibilizzazione e divulgazione dell’istituto dell’amministratore di sostegno, nonché la formazione e l’aggiornamento degli amministratori di sostegno.
2. La Giunta regionale dà attuazione a quanto previsto dal comma 1 individuando adeguati servizi ed iniziative a supporto dell’amministratore di sostegno nell’ambito della programmazione regionale, del sistema integrato degli interventi socio-sanitari, in un quadro di azioni omogenee sul territorio regionale e negli ambiti territoriali corrispondenti alle competenze di pianificazione locale (piani di zona).
3. La Giunta regionale, nelle forme consentite dalla legge, in raccordo con altri enti e autorità, ed in particolare con i giudici tutelari, promuove e sostiene il lavoro di rete fra soggetti pubblici e privati coinvolti nell’attivazione e promozione dell’istituto dell’amministratore di sostegno.
Art. 3 - Servizio di supporto all’amministratore di sostegno.
1. La Giunta regionale, a seguito della conclusione di una fase di concertazione e confronto effettuata dalle aziende ULSS con le conferenze dei sindaci, anche con riferimento ai piani di zona, ai sensi degli articoli 5 e 8 ( 1) della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente e della Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria di cui all’ articolo 113 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, promuove, presso le aziende ULSS o presso i comuni in convenzione, l’istituzione del servizio di supporto all’amministratore di sostegno; i pareri della commissione consiliare e della Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria, sono resi entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di provvedimento, decorsi i quali la Giunta regionale ne prescinde.
2. Il servizio di supporto all’amministratore di sostegno ha i seguenti compiti:
a) diffonde e promuove materiale informativo e organizza incontri pubblici e corsi di formazione e aggiornamento anche mediante specifiche iniziative di informazione, di sensibilizzazione, di formazione o di altre possibili forme di orientamento e di accompagnamento per gli aspiranti amministratori di sostegno e per i familiari delle persone che necessitano dell’amministratore di sostegno;
b) fornisce supporto tecnico diretto o indiretto agli amministratori di sostegno, anche mediante l’attivazione di collaborazioni con professionisti esperti in materia giuridica, economica, patrimoniale, sanitaria e sociale;
c) attua e promuove percorsi di mutualità tra amministratori di sostegno, soggetti beneficiari e familiari;
d) funge da osservatorio sui bisogni di informazione, formazione e aggiornamento, sulle esigenze espresse dalle famiglie, dalle persone, dagli amministratori di sostegno e dalle organizzazioni coinvolte;
e) effettua studi e ricerche connessi al tema dell’amministratore di sostegno.
3. Il servizio di supporto all’amministratore di sostegno forma e conserva l’elenco dei soggetti disponibili a svolgere l’incarico di amministratore di sostegno, nel quale vengono iscritte le persone in possesso dei requisiti previsti dalle norme statali vigenti per assumere l’incarico di amministratore di sostegno.
4. La Giunta regionale vigila sull’attività di cui al presente articolo e istituisce presso la struttura regionale competente, a fini statistici e conservativi, l’elenco regionale dei soggetti disponibili a svolgere l’incarico di amministratore di sostegno, raccogliendo annualmente i nominativi dei soggetti iscritti negli elenchi di cui al comma 3, indicando coloro che ricoprono o hanno ricoperto tale incarico.
5. La Giunta regionale promuove la conoscenza e diffusione delle buone prassi nell’organizzazione del sostegno delle persone fragili.
Art. 4 - Sportello di promozione dell’amministratore di sostegno.
1. La Giunta regionale, al fine di evitare spostamenti presso gli uffici del tribunale, promuove sistemi di ascolto personale del beneficiario, gravato da significative difficoltà di locomozione o psichica, anche da remoto attraverso sistemi di videoconferenza.
2. La Giunta regionale favorisce la realizzazione di sportelli di promozione dell’amministratore di sostegno presso i comuni, le aziende ULSS e gli enti pubblici, anche attraverso la definizione di appositi protocolli.
Art. 5 - Funzione di coordinamento e di monitoraggio.
1. È istituito presso la Giunta regionale un tavolo permanente sul tema dell’amministrazione di sostegno quale organismo di studio, di ricerca, di coordinamento nell’applicazione di tale istituto a livello regionale e di rilevazione dello stato di attuazione della presente legge.
2. La composizione e il funzionamento del tavolo permanente di cui al comma 1 sono definiti con il provvedimento di cui all’articolo 3, comma 1.
3. La Giunta regionale, annualmente, mediante apposito sistema informativo ed avvalendosi dell’Osservatorio regionale politiche sociali di cui al Piano socio-sanitario regionale 2012-2016, paragrafo 4.4.4, allegato alla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016”, effettua il monitoraggio sulle modalità e sull’attivazione dell’istituto dell’amministratore di sostegno a livello locale e regionale.
4. La Regione del Veneto promuove le più ampie forme di collaborazione tra Stato e Regioni e tra Regioni per l’individuazione, l’attuazione e l’aggiornamento di comuni percorsi integrati di sostegno, a livello normativo ed applicativo.
Art. 6 - Clausola valutativa.
1. Entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale invia alla competente commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, indicando in particolare:
a) il numero di servizi di supporto all’amministratore di sostegno attivati nel territorio regionale;
b) i corsi di formazione e aggiornamenti tenuti;
c) il numero di persone formate e aggiornate;
d) il numero di iscritti nell’elenco regionale nei primi due anni;
e) l’attuazione del monitoraggio sull’applicazione dell’istituto giuridico dell’amministratore di sostegno a livello regionale.
Art. 7 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019, la cui dotazione è aumentata riducendo contestualmente quella della Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”, con riferimento allo stanziamento per la legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 .
2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanzialmente annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’ articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.


Note

( 1) Comma modificato da comma 5 art. 20 della legge regionale 04 aprile 2024, n. 9 che ha sostituito le parole "degli articoli 5 e 8" con le seguenti " dell’articolo 5". Ai sensi del comma 2 dell’art. 18 della medesima legge regionale 04 aprile 2024, n. 9 la modifica si applica successivamente alla pubblicazione da parte della Giunta regionale di tutti i provvedimenti di cui al comma 1 dell’art. 18 della citata legge regionale 04 aprile 2024, n. 9 .


SOMMARIO
Legge regionale 14 aprile 2017, n. 10 (BUR n. 39/2017) – Testo storico

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO A TUTELA DEI SOGGETTI DEBOLI

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, in conformità ai principi costituzionali della sussidiarietà, della solidarietà e del diritto alla salute, nel rispetto della legge 9 gennaio 2004, n. 6 “Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all’istituzione dell’amministratore di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali”, ed in armonia con le previsioni di cui alla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016”, con la presente legge, detta norme per la promozione e la valorizzazione dell’istituto dell’amministratore di sostegno, quale strumento di aiuto e di tutela dei soggetti legittimati ad avvalersene promuovendo percorsi di conoscenza, sensibilizzazione e divulgazione dell’istituto dell’amministratore di sostegno, anche a partire dalle migliori prassi.
Art. 2 - Interventi.
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Giunta regionale promuove e sostiene la diffusione della cultura di promozione e tutela dei diritti umani, attivando percorsi di conoscenza, sensibilizzazione e divulgazione dell’istituto dell’amministratore di sostegno, nonché la formazione e l’aggiornamento degli amministratori di sostegno.
2. La Giunta regionale dà attuazione a quanto previsto dal comma 1 individuando adeguati servizi ed iniziative a supporto dell’amministratore di sostegno nell’ambito della programmazione regionale, del sistema integrato degli interventi socio-sanitari, in un quadro di azioni omogenee sul territorio regionale e negli ambiti territoriali corrispondenti alle competenze di pianificazione locale (piani di zona).
3. La Giunta regionale, nelle forme consentite dalla legge, in raccordo con altri enti e autorità, ed in particolare con i giudici tutelari, promuove e sostiene il lavoro di rete fra soggetti pubblici e privati coinvolti nell’attivazione e promozione dell’istituto dell’amministratore di sostegno.
Art. 3 - Servizio di supporto all’amministratore di sostegno.
1. La Giunta regionale, a seguito della conclusione di una fase di concertazione e confronto effettuata dalle aziende ULSS con le conferenze dei sindaci, anche con riferimento ai piani di zona, ai sensi degli articoli 5 e 8 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente e della Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria di cui all’articolo 113 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, promuove, presso le aziende ULSS o presso i comuni in convenzione, l’istituzione del servizio di supporto all’amministratore di sostegno; i pareri della commissione consiliare e della Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria, sono resi entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di provvedimento, decorsi i quali la Giunta regionale ne prescinde.
2. Il servizio di supporto all’amministratore di sostegno ha i seguenti compiti:
a) diffonde e promuove materiale informativo e organizza incontri pubblici e corsi di formazione e aggiornamento anche mediante specifiche iniziative di informazione, di sensibilizzazione, di formazione o di altre possibili forme di orientamento e di accompagnamento per gli aspiranti amministratori di sostegno e per i familiari delle persone che necessitano dell’amministratore di sostegno;
b) fornisce supporto tecnico diretto o indiretto agli amministratori di sostegno, anche mediante l’attivazione di collaborazioni con professionisti esperti in materia giuridica, economica, patrimoniale, sanitaria e sociale;
c) attua e promuove percorsi di mutualità tra amministratori di sostegno, soggetti beneficiari e familiari;
d) funge da osservatorio sui bisogni di informazione, formazione e aggiornamento, sulle esigenze espresse dalle famiglie, dalle persone, dagli amministratori di sostegno e dalle organizzazioni coinvolte;
e) effettua studi e ricerche connessi al tema dell’amministratore di sostegno.
3. Il servizio di supporto all’amministratore di sostegno forma e conserva l’elenco dei soggetti disponibili a svolgere l’incarico di amministratore di sostegno, nel quale vengono iscritte le persone in possesso dei requisiti previsti dalle norme statali vigenti per assumere l’incarico di amministratore di sostegno.
4. La Giunta regionale vigila sull’attività di cui al presente articolo e istituisce presso la struttura regionale competente, a fini statistici e conservativi, l’elenco regionale dei soggetti disponibili a svolgere l’incarico di amministratore di sostegno, raccogliendo annualmente i nominativi dei soggetti iscritti negli elenchi di cui al comma 3, indicando coloro che ricoprono o hanno ricoperto tale incarico.
5. La Giunta regionale promuove la conoscenza e diffusione delle buone prassi nell’organizzazione del sostegno delle persone fragili.
Art. 4 - Sportello di promozione dell’amministratore di sostegno.
1. La Giunta regionale, al fine di evitare spostamenti presso gli uffici del tribunale, promuove sistemi di ascolto personale del beneficiario, gravato da significative difficoltà di locomozione o psichica, anche da remoto attraverso sistemi di videoconferenza.
2. La Giunta regionale favorisce la realizzazione di sportelli di promozione dell’amministratore di sostegno presso i comuni, le aziende ULSS e gli enti pubblici, anche attraverso la definizione di appositi protocolli.
Art. 5 - Funzione di coordinamento e di monitoraggio.
1. È istituito presso la Giunta regionale un tavolo permanente sul tema dell’amministrazione di sostegno quale organismo di studio, di ricerca, di coordinamento nell’applicazione di tale istituto a livello regionale e di rilevazione dello stato di attuazione della presente legge.
2. La composizione e il funzionamento del tavolo permanente di cui al comma 1 sono definiti con il provvedimento di cui all’articolo 3, comma 1.
3. La Giunta regionale, annualmente, mediante apposito sistema informativo ed avvalendosi dell’Osservatorio regionale politiche sociali di cui al Piano socio-sanitario regionale 2012-2016, paragrafo 4.4.4, allegato alla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016”, effettua il monitoraggio sulle modalità e sull’attivazione dell’istituto dell’amministratore di sostegno a livello locale e regionale.
4. La Regione del Veneto promuove le più ampie forme di collaborazione tra Stato e Regioni e tra Regioni per l’individuazione, l’attuazione e l’aggiornamento di comuni percorsi integrati di sostegno, a livello normativo ed applicativo.
Art. 6 - Clausola valutativa.
1. Entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale invia alla competente commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, indicando in particolare:
a) il numero di servizi di supporto all’amministratore di sostegno attivati nel territorio regionale;
b) i corsi di formazione e aggiornamenti tenuti;
c) il numero di persone formate e aggiornate;
d) il numero di iscritti nell’elenco regionale nei primi due anni;
e) l’attuazione del monitoraggio sull’applicazione dell’istituto giuridico dell’amministratore di sostegno a livello regionale.
Art. 7 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019, la cui dotazione è aumentata riducendo contestualmente quella della Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”, con riferimento allo stanziamento per la legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 .
2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanzialmente annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.


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