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Legge regionale 29 marzo 2018, n. 14 (BUR n. 32/2018)
Modifica della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 'Collegato alla legge di stabilità regionale 2017'
Sommario
“Legge regionale 29 marzo 2018, n. 14 (BUR n. 32/2018) - Testo vigente”
S O M M A R I O
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2016, n. 30 “COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2017”
Legge abrogata per effetto dell’abrogazione dell’articolo 59 della
legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
SOMMARIO
- Legge regionale 29 marzo 2018, n. 14 (BUR n. 32/2018) (Abrogata)
- MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2016, n. 30 “COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2017”
Sommario
“Legge regionale 29 marzo 2018, n. 14 (BUR n. 32/2018) - Testo storico”
S O M M A R I O
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2016, n. 30 “COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2017”
Art. 1 - Modifica dell’articolo 59 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”.
1. L’articolo 59 della
legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 è così sostituito:
“Art. 59 - Interventi a favore delle famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori.
1. La Regione del Veneto, a garanzia dei diritti sociali riconosciuti ai singoli ed alle famiglie dagli articoli 2, 29 e 30 della Costituzione e dall’articolo 6, comma 1, lettera n), dello Statuto del Veneto, istituisce un fondo, alimentato annualmente da stanziamenti a carico del bilancio regionale, per il sostegno economico dei nuclei familiari, come definiti dall’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”, con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori.
2. Gli interventi di cui al presente articolo sono finalizzati ad evitare nuove emarginazioni sociali, a garantire le condizioni per svolgere il ruolo genitoriale, la prosecuzione di una vita dignitosa e il recupero dell’autonomia del nucleo familiare, mirando al sostegno economico dello stesso nella particolare situazione che si determina in seguito al decesso di uno o di entrambi i genitori. La Regione del Veneto promuove, altresì, forme di collaborazione con i comuni dirette alla realizzazione di reti e sistemi di assistenza e supporto alle famiglie.
3. La Giunta regionale eroga annualmente contributi ai nuclei familiari di cui al comma 1 che si trovino in situazione di difficoltà economica e con figli minori di età e, per tale finalità entro il 28 febbraio individua, con apposito bando, i criteri e le priorità per l’attribuzione dei contributi nonché le modalità per la presentazione delle domande tenendo conto in particolare:
a) del reddito ISEE (indicatore situazione economico equivalente) del nucleo familiare, così come risultante in seguito al decesso di uno o di entrambi i genitori;
b) della eventuale presenza di figli minori orfani di vittima di femminicidio;
c) del numero dei figli minori di età presenti nel nucleo familiare;
d) della eventuale presenza di un figlio con disabilità certificata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive modificazioni;
e) degli anni in cui almeno un componente del nucleo familiare risiede in Veneto.
4. I contributi di cui al comma 3 sono erogati al componente del nucleo familiare richiedente, o al tutore del minore richiedente, per il tramite dei comuni, entro il 30 giugno. Tali contributi sono cumulabili con altre tipologie di finanziamenti o di contributi concessi nell’ambito delle politiche sociali di aiuto, supporto e sostegno alle famiglie.”.
2. In sede di prima applicazione la Giunta regionale adotta il provvedimento di cui all’articolo 59, comma 3, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 così come modificato dal comma 1, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
“Art. 59 - Interventi a favore delle famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori.
1. La Regione del Veneto, a garanzia dei diritti sociali riconosciuti ai singoli ed alle famiglie dagli articoli 2, 29 e 30 della Costituzione e dall’articolo 6, comma 1, lettera n), dello Statuto del Veneto, istituisce un fondo, alimentato annualmente da stanziamenti a carico del bilancio regionale, per il sostegno economico dei nuclei familiari, come definiti dall’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”, con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori.
2. Gli interventi di cui al presente articolo sono finalizzati ad evitare nuove emarginazioni sociali, a garantire le condizioni per svolgere il ruolo genitoriale, la prosecuzione di una vita dignitosa e il recupero dell’autonomia del nucleo familiare, mirando al sostegno economico dello stesso nella particolare situazione che si determina in seguito al decesso di uno o di entrambi i genitori. La Regione del Veneto promuove, altresì, forme di collaborazione con i comuni dirette alla realizzazione di reti e sistemi di assistenza e supporto alle famiglie.
3. La Giunta regionale eroga annualmente contributi ai nuclei familiari di cui al comma 1 che si trovino in situazione di difficoltà economica e con figli minori di età e, per tale finalità entro il 28 febbraio individua, con apposito bando, i criteri e le priorità per l’attribuzione dei contributi nonché le modalità per la presentazione delle domande tenendo conto in particolare:
a) del reddito ISEE (indicatore situazione economico equivalente) del nucleo familiare, così come risultante in seguito al decesso di uno o di entrambi i genitori;
b) della eventuale presenza di figli minori orfani di vittima di femminicidio;
c) del numero dei figli minori di età presenti nel nucleo familiare;
d) della eventuale presenza di un figlio con disabilità certificata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive modificazioni;
e) degli anni in cui almeno un componente del nucleo familiare risiede in Veneto.
4. I contributi di cui al comma 3 sono erogati al componente del nucleo familiare richiedente, o al tutore del minore richiedente, per il tramite dei comuni, entro il 30 giugno. Tali contributi sono cumulabili con altre tipologie di finanziamenti o di contributi concessi nell’ambito delle politiche sociali di aiuto, supporto e sostegno alle famiglie.”.
2. In sede di prima applicazione la Giunta regionale adotta il provvedimento di cui all’articolo 59, comma 3, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 così come modificato dal comma 1, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
SOMMARIO
- Legge regionale 29 marzo 2018, n. 14 (BUR n. 32/2018) (Novellazione) – Testo storico
- MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2016, n. 30 “COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2017”
-
- Art. 1 - Modifica dell’articolo 59 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”.
- Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.