Dettaglio Legge - crv
Legge regionale 19 giugno 2019, n. 23 (BUR n. 66/2019)
Disposizioni in materia di ricettività turistica
Sommario
“Legge regionale 19 giugno 2019, n. 23 (BUR n. 66/2019) - Testo vigente”
S O M M A R I O
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICETTIVITÀ TURISTICA
Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla
legge regionale 14 giugno 2013, n. 11
SOMMARIO
- Legge regionale 19 giugno 2019, n. 23 (BUR n. 66/2019) (Novellazione)
- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICETTIVITÀ TURISTICA
Sommario
“Legge regionale 19 giugno 2019, n. 23 (BUR n. 66/2019) - Testo storico”
S O M M A R I O
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICETTIVITÀ TURISTICA
Art. 1 - Modifica all’articolo 27 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
1. L’articolo 27 bis della
legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 è sostituito dal seguente:
“Art. 27 bis - Locazioni turistiche.
1. Gli alloggi dati in locazione esclusivamente per finalità turistiche, ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”, senza prestazione di servizi, sono strutture ricettive alle quali, ai fini della presente legge, si applicano solo le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Gli alloggi di cui al comma 1 privi della conformità alle prescrizioni statali e regionali in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e di sicurezza degli impianti non possono essere utilizzati ai fini della locazione turistica.
3. Coloro che intendono locare gli alloggi ai sensi del comma 1, sono tenuti a comunicare alla Giunta regionale, esclusivamente per via telematica e secondo le procedure definite dal regolamento di cui al comma 4:
a) il periodo durante il quale si intende locare l’alloggio, il numero di camere e di posti letto e le loro successive variazioni;
b) gli arrivi e le presenze turistiche, per provenienza.
4. La Giunta regionale, con regolamento approvato ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”, disciplina l’applicazione del presente articolo e in particolare la modalità di rilascio, di esposizione e di operatività del codice identificativo dell’alloggio oggetto di locazione turistica, da utilizzarsi per pubblicizzare l’alloggio, anche su piattaforme digitali o siti internet di prenotazione ricettiva.
5. Le comunicazioni, le informazioni e il codice identificativo dell’alloggio in locazione turistica sono inseriti, secondo modalità fissate con il regolamento di cui al comma 4, nel Sistema Informativo Regionale del Turismo (S.I.R.T.) di cui all’articolo 13, il cui accesso è consentito ai comuni per lo svolgimento delle attività di competenza.
6. I soggetti di cui al comma 3 che non intendono più continuare l’offerta locativa, sono tenuti a comunicarlo alla Giunta regionale, indicandone la data di decorrenza, secondo le procedure definite dal regolamento di cui al comma 4. Alla comunicazione consegue la chiusura d’ufficio della relativa posizione anagrafica.
7. Decorso un periodo di dodici mesi consecutivi senza che il locatore abbia comunicato alla Giunta regionale i dati delle presenze turistiche, la Giunta regionale procede d’ufficio alla chiusura della posizione anagrafica degli alloggi in locazione turistica nel S.I.R.T., secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 4.
8. Il comune esercita la vigilanza sull’attività di locazione turistica anche mediante l’accesso di propri incaricati e accerta le violazioni degli obblighi previsti dal presente articolo, anche su segnalazione della Giunta regionale, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”.
9. Nell’ambito di attività di vigilanza, il comune competente può assumere e verificare le informazioni pubblicate su piattaforme digitali o siti internet di prenotazione ricettiva e procedere ad ispezioni nei modi e nei tempi consentiti dalla legge e nel rispetto della disciplina degli atti di accertamento dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
10. È soggetto a sanzione amministrativa per ciascun alloggio:
a) da euro 3.000,00 ad euro 6.000,00, chiunque dia in locazione turistica gli alloggi di cui al comma 1 in caso di mancata o incompleta comunicazione delle informazioni di cui al comma 3, lettera a);
b) da euro 7.000,00 ad euro 14.000,00, chiunque dia in locazione turistica gli alloggi di cui al comma 1 in caso di falsa comunicazione delle informazioni di cui al comma 3, lettera a);
c) da euro 1.000,00 ad euro 2.000,00, chiunque dia in locazione turistica gli alloggi di cui al comma 1 in caso di mancata o incompleta comunicazione ai sensi del comma 3, lettera b), relativa agli arrivi e presenze turistiche;
d) da euro 2.000,00 a euro 5.000,00, chiunque offra in locazione turistica gli alloggi di cui al comma 1 su piattaforme digitali o siti internet di prenotazione ricettiva senza indicazione del codice identificativo di cui al comma 4;
e) da euro 1.000,00 a euro 2.000,00, chiunque offra in locazione turistica gli alloggi di cui al comma 1 senza rispettare le modalità di esposizione del codice identificativo di cui al comma 4.
11. Le sanzioni di cui al comma 10, lettere a), b) e c) sono applicate nella misura massima in caso di offerta dell’alloggio su piattaforme digitali o siti internet di prenotazione ricettiva.
12. Il comune nel cui territorio sono ubicati gli alloggi destinati alle locazioni turistiche di cui al presente articolo è competente all’accertamento delle violazioni degli obblighi, all’applicazione e graduazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e introita le relative somme.”.
“Art. 27 bis - Locazioni turistiche.
1. Gli alloggi dati in locazione esclusivamente per finalità turistiche, ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”, senza prestazione di servizi, sono strutture ricettive alle quali, ai fini della presente legge, si applicano solo le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Gli alloggi di cui al comma 1 privi della conformità alle prescrizioni statali e regionali in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e di sicurezza degli impianti non possono essere utilizzati ai fini della locazione turistica.
3. Coloro che intendono locare gli alloggi ai sensi del comma 1, sono tenuti a comunicare alla Giunta regionale, esclusivamente per via telematica e secondo le procedure definite dal regolamento di cui al comma 4:
a) il periodo durante il quale si intende locare l’alloggio, il numero di camere e di posti letto e le loro successive variazioni;
b) gli arrivi e le presenze turistiche, per provenienza.
4. La Giunta regionale, con regolamento approvato ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”, disciplina l’applicazione del presente articolo e in particolare la modalità di rilascio, di esposizione e di operatività del codice identificativo dell’alloggio oggetto di locazione turistica, da utilizzarsi per pubblicizzare l’alloggio, anche su piattaforme digitali o siti internet di prenotazione ricettiva.
5. Le comunicazioni, le informazioni e il codice identificativo dell’alloggio in locazione turistica sono inseriti, secondo modalità fissate con il regolamento di cui al comma 4, nel Sistema Informativo Regionale del Turismo (S.I.R.T.) di cui all’articolo 13, il cui accesso è consentito ai comuni per lo svolgimento delle attività di competenza.
6. I soggetti di cui al comma 3 che non intendono più continuare l’offerta locativa, sono tenuti a comunicarlo alla Giunta regionale, indicandone la data di decorrenza, secondo le procedure definite dal regolamento di cui al comma 4. Alla comunicazione consegue la chiusura d’ufficio della relativa posizione anagrafica.
7. Decorso un periodo di dodici mesi consecutivi senza che il locatore abbia comunicato alla Giunta regionale i dati delle presenze turistiche, la Giunta regionale procede d’ufficio alla chiusura della posizione anagrafica degli alloggi in locazione turistica nel S.I.R.T., secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 4.
8. Il comune esercita la vigilanza sull’attività di locazione turistica anche mediante l’accesso di propri incaricati e accerta le violazioni degli obblighi previsti dal presente articolo, anche su segnalazione della Giunta regionale, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”.
9. Nell’ambito di attività di vigilanza, il comune competente può assumere e verificare le informazioni pubblicate su piattaforme digitali o siti internet di prenotazione ricettiva e procedere ad ispezioni nei modi e nei tempi consentiti dalla legge e nel rispetto della disciplina degli atti di accertamento dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
10. È soggetto a sanzione amministrativa per ciascun alloggio:
a) da euro 3.000,00 ad euro 6.000,00, chiunque dia in locazione turistica gli alloggi di cui al comma 1 in caso di mancata o incompleta comunicazione delle informazioni di cui al comma 3, lettera a);
b) da euro 7.000,00 ad euro 14.000,00, chiunque dia in locazione turistica gli alloggi di cui al comma 1 in caso di falsa comunicazione delle informazioni di cui al comma 3, lettera a);
c) da euro 1.000,00 ad euro 2.000,00, chiunque dia in locazione turistica gli alloggi di cui al comma 1 in caso di mancata o incompleta comunicazione ai sensi del comma 3, lettera b), relativa agli arrivi e presenze turistiche;
d) da euro 2.000,00 a euro 5.000,00, chiunque offra in locazione turistica gli alloggi di cui al comma 1 su piattaforme digitali o siti internet di prenotazione ricettiva senza indicazione del codice identificativo di cui al comma 4;
e) da euro 1.000,00 a euro 2.000,00, chiunque offra in locazione turistica gli alloggi di cui al comma 1 senza rispettare le modalità di esposizione del codice identificativo di cui al comma 4.
11. Le sanzioni di cui al comma 10, lettere a), b) e c) sono applicate nella misura massima in caso di offerta dell’alloggio su piattaforme digitali o siti internet di prenotazione ricettiva.
12. Il comune nel cui territorio sono ubicati gli alloggi destinati alle locazioni turistiche di cui al presente articolo è competente all’accertamento delle violazioni degli obblighi, all’applicazione e graduazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e introita le relative somme.”.
Art. 2 - Norma Transitoria.
1. Alle locazioni turistiche in essere alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del regolamento di cui all’articolo 27 bis della legge regionale 11 del 2013, così come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
SOMMARIO
- Legge regionale 19 giugno 2019, n. 23 (BUR n. 66/2019) (Novellazione) – Testo storico
- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICETTIVITÀ TURISTICA
-
- Art. 1 - Modifica all’articolo 27 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
- Art. 2 - Norma Transitoria.