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Legge regionale 8 agosto 2019, n. 36 (BUR n. 89/2019)
Sostegno e promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale ed agroalimentare della canapa (canapa sativa L.)
Sommario
“Legge regionale 8 agosto 2019, n. 36 (BUR n. 89/2019) - Testo vigente”
S O M M A R I O
SOSTEGNO E PROMOZIONE DELLA COLTIVAZIONE E DELLA FILIERA AGROINDUSTRIALE ED AGROALIMENTARE DELLA CANAPA (CANAPA SATIVA L.)
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, al fine di favorire la multifunzionalità e la competitività delle imprese agricole, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, sostiene e promuove la coltivazione e la filiera agroindustriale ed agroalimentare della canapa (Canapa sativa L.) nonché la creazione di filiere regionali finalizzate alla coltivazione e trasformazione della canapa, attraverso l’integrazione fra i processi produttivi agricoli e quelli industriali.
2. La Regione del Veneto riconosce il valore della canapa anche per il suo ruolo strategico nella bonifica dei terreni, nel contrasto al dissesto idrogeologico, nella fitodepurazione dei siti inquinati, nella bioedilizia e nella bioenergia.
2. La Regione del Veneto riconosce il valore della canapa anche per il suo ruolo strategico nella bonifica dei terreni, nel contrasto al dissesto idrogeologico, nella fitodepurazione dei siti inquinati, nella bioedilizia e nella bioenergia.
Art. 2 - Ambito di applicazione e coltivazione della canapa.
1. La presente legge si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà che non rientrano nell’ambito di applicazione del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stadi di tossicodipendenza”, e ammesse ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 della legge 2 dicembre 2016, n. 242 “Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”.
2. La coltivazione delle varietà di canapa è consentita utilizzando esclusivamente seme certificato appartenente alla varietà di cui al comma 1 e non necessita di alcuna autorizzazione.
3. L’uso della canapa come biomassa a fini energetici è consentito esclusivamente con le modalità previste dal comma 3 dell’articolo 2 della legge n. 242 del 2016.
4. La coltivazione della canapa di cui al presente articolo è soggetta ai controlli previsti e disciplinati dall’articolo 4 della legge n. 242 del 2016.
2. La coltivazione delle varietà di canapa è consentita utilizzando esclusivamente seme certificato appartenente alla varietà di cui al comma 1 e non necessita di alcuna autorizzazione.
3. L’uso della canapa come biomassa a fini energetici è consentito esclusivamente con le modalità previste dal comma 3 dell’articolo 2 della legge n. 242 del 2016.
4. La coltivazione della canapa di cui al presente articolo è soggetta ai controlli previsti e disciplinati dall’articolo 4 della legge n. 242 del 2016.
Art. 3 - Interventi e contributi.
1. Per le finalità di cui all’articolo 1 la Regione promuove:
a) le attività di sperimentazione e ricerca funzionali all’espansione della coltura della canapa in un’ottica di sostenibilità ambientale ed economica;
b) la formazione di coloro che operano nella filiera della canapa;
c) l’adeguamento delle strutture e delle dotazioni appartenenti agli operatori della filiera produttiva.
2. Nell’ambito delle azioni di cui al comma 1 la Regione del Veneto eroga contributi per le seguenti attività:
a) realizzazione di progetti sperimentali per le scelte varietali e per la definizione delle migliori tecniche agronomiche di coltivazione per l’areale veneto;
b) realizzazione, da parte delle aziende agricole, di campi dimostrativi che illustrano i vantaggi agronomici e ambientali della canapa;
c) progetti specifici di formazione ed informazione per gli operatori della filiera;
d) meccanizzazione delle fasi di coltivazione, raccolta, movimentazione, stoccaggio e trasformazione;
e) realizzazione di impianti di lavorazione e trasformazione;
f) ricerca relativa alla utilizzazione della canapa in tutti gli ambiti possibili, in particolare nel campo alimentare, cosmetico e della bioedilizia;
g) attività di informazione finalizzata alla diffusione della conoscenza delle proprietà della canapa e dei suoi diversi utilizzi nei settori agroalimentare e industriale.
3. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina le modalità, i criteri e le priorità per l’erogazione dei contributi, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, dando priorità alle imprese agricole condotte da giovani agricoltori così come definiti dalla normativa europea di settore.
a) le attività di sperimentazione e ricerca funzionali all’espansione della coltura della canapa in un’ottica di sostenibilità ambientale ed economica;
b) la formazione di coloro che operano nella filiera della canapa;
c) l’adeguamento delle strutture e delle dotazioni appartenenti agli operatori della filiera produttiva.
2. Nell’ambito delle azioni di cui al comma 1 la Regione del Veneto eroga contributi per le seguenti attività:
a) realizzazione di progetti sperimentali per le scelte varietali e per la definizione delle migliori tecniche agronomiche di coltivazione per l’areale veneto;
b) realizzazione, da parte delle aziende agricole, di campi dimostrativi che illustrano i vantaggi agronomici e ambientali della canapa;
c) progetti specifici di formazione ed informazione per gli operatori della filiera;
d) meccanizzazione delle fasi di coltivazione, raccolta, movimentazione, stoccaggio e trasformazione;
e) realizzazione di impianti di lavorazione e trasformazione;
f) ricerca relativa alla utilizzazione della canapa in tutti gli ambiti possibili, in particolare nel campo alimentare, cosmetico e della bioedilizia;
g) attività di informazione finalizzata alla diffusione della conoscenza delle proprietà della canapa e dei suoi diversi utilizzi nei settori agroalimentare e industriale.
3. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina le modalità, i criteri e le priorità per l’erogazione dei contributi, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, dando priorità alle imprese agricole condotte da giovani agricoltori così come definiti dalla normativa europea di settore.
Art. 4 - Soggetti beneficiari.
1. Sono ammessi a contributo:
a) gli imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile che siano iscritti alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale anche nelle forme associate;
b) le cooperative agricole di trasformazione e i loro consorzi;
c) le aggregazioni tra imprese o tra imprese e soggetti pubblici, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, in cui sia presente almeno un soggetto di cui alla lettera a);
d) gli enti pubblici e gli organismi di formazione accreditati dalla regione del Veneto.
a) gli imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile che siano iscritti alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale anche nelle forme associate;
b) le cooperative agricole di trasformazione e i loro consorzi;
c) le aggregazioni tra imprese o tra imprese e soggetti pubblici, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, in cui sia presente almeno un soggetto di cui alla lettera a);
d) gli enti pubblici e gli organismi di formazione accreditati dalla regione del Veneto.
Art. 5 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, quantificati in euro 30.000,00 per l’esercizio 2019, in euro 70.000,00 per l’esercizio 2020 e in euro 100.000,00 per l’esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca” - Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” - Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione è aumentata riducendo contestualmente di pari importo le risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti” - Programma 03 “Altri fondi” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.
2. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, quantificati in euro 75.000,00 per l’esercizio 2020 e in euro 75.000,00 per l’esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca” - Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” - Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui dotazione è aumentata riducendo contestualmente di pari importo le risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti” - Programma 03 “Altri fondi” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021.
3. Per gli esercizi successivi, si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’ articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.
2. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, quantificati in euro 75.000,00 per l’esercizio 2020 e in euro 75.000,00 per l’esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca” - Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” - Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui dotazione è aumentata riducendo contestualmente di pari importo le risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti” - Programma 03 “Altri fondi” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021.
3. Per gli esercizi successivi, si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’ articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.
Art. 6 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 8 agosto 2019, n. 36 (BUR n. 89/2019) - Testo storico”
S O M M A R I O
SOSTEGNO E PROMOZIONE DELLA COLTIVAZIONE E DELLA FILIERA AGROINDUSTRIALE ED AGROALIMENTARE DELLA CANAPA (CANAPA SATIVA L.)
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, al fine di favorire la multifunzionalità e la competitività delle imprese agricole, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, sostiene e promuove la coltivazione e la filiera agroindustriale ed agroalimentare della canapa (Canapa sativa L.) nonché la creazione di filiere regionali finalizzate alla coltivazione e trasformazione della canapa, attraverso l’integrazione fra i processi produttivi agricoli e quelli industriali.
2. La Regione del Veneto riconosce il valore della canapa anche per il suo ruolo strategico nella bonifica dei terreni, nel contrasto al dissesto idrogeologico, nella fitodepurazione dei siti inquinati, nella bioedilizia e nella bioenergia.
2. La Regione del Veneto riconosce il valore della canapa anche per il suo ruolo strategico nella bonifica dei terreni, nel contrasto al dissesto idrogeologico, nella fitodepurazione dei siti inquinati, nella bioedilizia e nella bioenergia.
Art. 2 - Ambito di applicazione e coltivazione della canapa.
1. La presente legge si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà che non rientrano nell’ambito di applicazione del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stadi di tossicodipendenza”, e ammesse ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 della legge 2 dicembre 2016, n. 242 “Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”.
2. La coltivazione delle varietà di canapa è consentita utilizzando esclusivamente seme certificato appartenente alla varietà di cui al comma 1 e non necessita di alcuna autorizzazione.
3. L’uso della canapa come biomassa a fini energetici è consentito esclusivamente con le modalità previste dal comma 3 dell’articolo 2 della legge n. 242 del 2016.
4. La coltivazione della canapa di cui al presente articolo è soggetta ai controlli previsti e disciplinati dall’articolo 4 della legge n. 242 del 2016.
2. La coltivazione delle varietà di canapa è consentita utilizzando esclusivamente seme certificato appartenente alla varietà di cui al comma 1 e non necessita di alcuna autorizzazione.
3. L’uso della canapa come biomassa a fini energetici è consentito esclusivamente con le modalità previste dal comma 3 dell’articolo 2 della legge n. 242 del 2016.
4. La coltivazione della canapa di cui al presente articolo è soggetta ai controlli previsti e disciplinati dall’articolo 4 della legge n. 242 del 2016.
Art. 3 - Interventi e contributi.
1. Per le finalità di cui all’articolo 1 la Regione promuove:
a) le attività di sperimentazione e ricerca funzionali all’espansione della coltura della canapa in un’ottica di sostenibilità ambientale ed economica;
b) la formazione di coloro che operano nella filiera della canapa;
c) l’adeguamento delle strutture e delle dotazioni appartenenti agli operatori della filiera produttiva.
2. Nell’ambito delle azioni di cui al comma 1 la Regione del Veneto eroga contributi per le seguenti attività:
a) realizzazione di progetti sperimentali per le scelte varietali e per la definizione delle migliori tecniche agronomiche di coltivazione per l’areale veneto;
b) realizzazione, da parte delle aziende agricole, di campi dimostrativi che illustrano i vantaggi agronomici e ambientali della canapa;
c) progetti specifici di formazione ed informazione per gli operatori della filiera;
d) meccanizzazione delle fasi di coltivazione, raccolta, movimentazione, stoccaggio e trasformazione;
e) realizzazione di impianti di lavorazione e trasformazione;
f) ricerca relativa alla utilizzazione della canapa in tutti gli ambiti possibili, in particolare nel campo alimentare, cosmetico e della bioedilizia;
g) attività di informazione finalizzata alla diffusione della conoscenza delle proprietà della canapa e dei suoi diversi utilizzi nei settori agroalimentare e industriale.
3. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina le modalità, i criteri e le priorità per l’erogazione dei contributi, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, dando priorità alle imprese agricole condotte da giovani agricoltori così come definiti dalla normativa europea di settore.
a) le attività di sperimentazione e ricerca funzionali all’espansione della coltura della canapa in un’ottica di sostenibilità ambientale ed economica;
b) la formazione di coloro che operano nella filiera della canapa;
c) l’adeguamento delle strutture e delle dotazioni appartenenti agli operatori della filiera produttiva.
2. Nell’ambito delle azioni di cui al comma 1 la Regione del Veneto eroga contributi per le seguenti attività:
a) realizzazione di progetti sperimentali per le scelte varietali e per la definizione delle migliori tecniche agronomiche di coltivazione per l’areale veneto;
b) realizzazione, da parte delle aziende agricole, di campi dimostrativi che illustrano i vantaggi agronomici e ambientali della canapa;
c) progetti specifici di formazione ed informazione per gli operatori della filiera;
d) meccanizzazione delle fasi di coltivazione, raccolta, movimentazione, stoccaggio e trasformazione;
e) realizzazione di impianti di lavorazione e trasformazione;
f) ricerca relativa alla utilizzazione della canapa in tutti gli ambiti possibili, in particolare nel campo alimentare, cosmetico e della bioedilizia;
g) attività di informazione finalizzata alla diffusione della conoscenza delle proprietà della canapa e dei suoi diversi utilizzi nei settori agroalimentare e industriale.
3. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina le modalità, i criteri e le priorità per l’erogazione dei contributi, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, dando priorità alle imprese agricole condotte da giovani agricoltori così come definiti dalla normativa europea di settore.
Art. 4 - Soggetti beneficiari.
1. Sono ammessi a contributo:
a) gli imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile che siano iscritti alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale anche nelle forme associate;
b) le cooperative agricole di trasformazione e i loro consorzi;
c) le aggregazioni tra imprese o tra imprese e soggetti pubblici, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, in cui sia presente almeno un soggetto di cui alla lettera a);
d) gli enti pubblici e gli organismi di formazione accreditati dalla regione del Veneto.
a) gli imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile che siano iscritti alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale anche nelle forme associate;
b) le cooperative agricole di trasformazione e i loro consorzi;
c) le aggregazioni tra imprese o tra imprese e soggetti pubblici, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, in cui sia presente almeno un soggetto di cui alla lettera a);
d) gli enti pubblici e gli organismi di formazione accreditati dalla regione del Veneto.
Art. 5 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, quantificati in euro 30.000,00 per l’esercizio 2019, in euro 70.000,00 per l’esercizio 2020 e in euro 100.000,00 per l’esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca” - Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” - Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione è aumentata riducendo contestualmente di pari importo le risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti” - Programma 03 “Altri fondi” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.
2. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, quantificati in euro 75.000,00 per l’esercizio 2020 e in euro 75.000,00 per l’esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca” - Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” - Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui dotazione è aumentata riducendo contestualmente di pari importo le risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti” - Programma 03 “Altri fondi” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021.
3. Per gli esercizi successivi, si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.
2. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, quantificati in euro 75.000,00 per l’esercizio 2020 e in euro 75.000,00 per l’esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca” - Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” - Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui dotazione è aumentata riducendo contestualmente di pari importo le risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti” - Programma 03 “Altri fondi” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021.
3. Per gli esercizi successivi, si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.
Art. 6 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
SOMMARIO