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Legge regionale 19 dicembre 2019, n. 48 (BUR n. 146/2019)

Modifica della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 'Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 'Statuto del Veneto''

Legge regionale 19 dicembre 2019, n. 48 (BUR n. 146/2019) (Novellazione)

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2012, n. 54 “LEGGE REGIONALE PER L’ORDINAMENTO E LE ATTRIBUZIONI DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE STATUTARIA 17 APRILE 2012, n. 1 “STATUTO DEL VENETO””

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .


SOMMARIO
Legge regionale 19 dicembre 2019, n. 48 (BUR n. 146/2019) (Novellazione) - Testo storico

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2012, n. 54 “LEGGE REGIONALE PER L’ORDINAMENTO E LE ATTRIBUZIONI DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE STATUTARIA 17 APRILE 2012, n. 1 “STATUTO DEL VENETO””

Art. 1 - Modifica dell’articolo 22 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””.
1. La lettera b) dell’articolo 22 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è abrogata.
Art. 2 - Attuazione dell’articolo 6, comma 4, della legge 19 giugno 2019, n. 56 “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo” in materia di assunzioni. Modifiche dell’articolo 28 della legge regionale 12 novembre 2019, n. 44 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020”.
1. Al comma 1 dell’articolo 28 della legge regionale 12 novembre 2019, n. 44 , le parole “, inclusi quelli del servizio sanitario regionale,” sono soppresse.
2. Al comma 3 dell’articolo 28 della legge regionale 12 novembre 2019, n. 44 , tra le parole: “risposte multiple” e le parole: “e l’esonero dalle eventuali preselezioni”, sono inserite le seguenti: “, forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un’unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande con risposta a scelta multipla”.
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 4 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


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