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Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 49 (BUR n. 150/2019)

Modifica alla legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 'Veneto 2050: Politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 'Norme per il Governo del territorio e in materia di paesaggio''

Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 49 (BUR n. 150/2019) (Novellazione)

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 4 APRILE 2019, n. 14 “VENETO 2050: POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA RINATURALIZZAZIONE DEL TERRITORIO E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, n. 11 “NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO””

Art. 1 - Modifica dell’articolo 17 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 .
1. Al comma 7 dell’ articolo 17 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 le parole: “31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2020”.
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


SOMMARIO
Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 49 (BUR n. 150/2019) (Novellazione) – Testo storico

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 4 APRILE 2019, n. 14 “VENETO 2050: POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA RINATURALIZZAZIONE DEL TERRITORIO E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, n. 11 “NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO””

Art. 1 - Modifica dell’articolo 17 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 .
1. Al comma 7 dell’articolo 17 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 le parole: “31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2020”.
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


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