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Legge regionale 20 maggio 2020, n. 17 (BUR n. 74/2020)
Iniziative a sostegno dei soggetti che operano nel settore della cultura e dell'attività motoria e sportiva
Sommario
“Legge regionale 20 maggio 2020, n. 17 (BUR n. 74/2020) - Testo vigente”
S O M M A R I O
INIZIATIVE A SOSTEGNO DEI SOGGETTI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLA CULTURA E DELL’ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA (1)
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, adempiendo ai doveri inderogabili di solidarietà di cui all’articolo 2 della Costituzione e nell’esercizio dei propri compiti di valorizzazione dei beni culturali, di promozione ed organizzazione delle attività culturali, nonché di promozione dell’attività motoria e sportiva, a seguito dell’assunzione dei provvedimenti statali per il contenimento e la gestione dell’epidemia da Covid-19 sostiene i soggetti che operano nel settore della cultura e dell’attività motoria e sportiva che abbiano presentato, nel corso del 2020, istanze di finanziamento riferite ai progetti di cui all’articolo 2 che, a causa dell’emergenza sanitaria, non risultino realizzabili in tutto, in parte o secondo le modalità originariamente previste.
Art. 2 - Spese ammesse a finanziamento.
1. Ai fini di cui all’articolo 1 la Giunta regionale è autorizzata ad ammettere a contributo anche le spese di funzionamento, le spese di conservazione dei contratti di lavoro in essere e di continuità dei servizi offerti, le spese preliminari di realizzazione e quelle finalizzate alla riconversione delle azioni e degli interventi in corso o programmati, riferite ai progetti presentati ai sensi della
legge regionale 9 giugno 1975, n. 70 “Contributi e spese per l’organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale” e successive modificazioni, della
legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale” e successive modificazioni, della
legge regionale 5 settembre 1984, n. 51 “Interventi della regione per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali” e successive modificazioni, della
legge regionale 5 settembre 1984, n. 52 “Norme in materia di promozione e diffusione di attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche” e successive modificazioni, dell’
articolo 51 della
legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1999)”, dell’
articolo 22 della
legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2003”, dell’
articolo 66 della
legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007”, della
legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 “Interventi regionali per il sistema del cinema e dell’audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto” e successive modificazioni, della
legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva” e successive modificazioni, dell’
articolo 7 della
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”.
2. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, assume provvedimenti di disciplina dei criteri e delle modalità con cui ammettere le spese di cui al comma 1, anche disponendo l’erogazione di anticipi sino al settanta per cento dell’ammontare del contributo.
3. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, assume provvedimenti che individuano ulteriori tipologie di spese ammissibili, per la riconversione di azioni ed interventi previsti dai progetti di cui al comma 1, ivi comprese modalità innovative di fruizione che assicurino forme di continuità delle attività di settore, perdurando l’emergenza sanitaria, anche al fine di favorire la ripresa dell’operatività nelle forme ordinarie.
2. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, assume provvedimenti di disciplina dei criteri e delle modalità con cui ammettere le spese di cui al comma 1, anche disponendo l’erogazione di anticipi sino al settanta per cento dell’ammontare del contributo.
3. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, assume provvedimenti che individuano ulteriori tipologie di spese ammissibili, per la riconversione di azioni ed interventi previsti dai progetti di cui al comma 1, ivi comprese modalità innovative di fruizione che assicurino forme di continuità delle attività di settore, perdurando l’emergenza sanitaria, anche al fine di favorire la ripresa dell’operatività nelle forme ordinarie.
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria e allocazione delle risorse finanziarie.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza ulteriori oneri a carico del bilancio della Regione.
2. Le risorse finanziarie regionali di cui al comma 1 trovano allocazione:
a) nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022 di cui alla legge regionale 25 novembre 2019, n. 46 , come modificata dalla legge regionale 30 aprile 2020, n. 13 , quanto ai progetti presentati ai sensi della legge regionale 9 giugno 1975, n. 70 , della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 , della legge regionale 5 settembre 1984, n. 51 , della legge regionale 5 settembre 1984, n. 52 , dell’ della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 , dell’ articolo 22 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 , dell’ articolo 66 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 , della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 e dell’ articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 ;
b) nella Missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022 di cui alla legge regionale 25 novembre 2019, n. 46 , come modificata dalla legge regionale 30 aprile 2020, n. 13 , quanto ai progetti presentati ai sensi della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 .
2. Le risorse finanziarie regionali di cui al comma 1 trovano allocazione:
a) nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022 di cui alla legge regionale 25 novembre 2019, n. 46 , come modificata dalla legge regionale 30 aprile 2020, n. 13 , quanto ai progetti presentati ai sensi della legge regionale 9 giugno 1975, n. 70 , della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 , della legge regionale 5 settembre 1984, n. 51 , della legge regionale 5 settembre 1984, n. 52 , dell’ della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 , dell’ articolo 22 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 , dell’ articolo 66 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 , della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 e dell’ articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 ;
b) nella Missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022 di cui alla legge regionale 25 novembre 2019, n. 46 , come modificata dalla legge regionale 30 aprile 2020, n. 13 , quanto ai progetti presentati ai sensi della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 .
Art. 4 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
(
1) L’efficacia della presente legge è prorogata al 31 dicembre 2021 dal comma 1 dell’art. 3 della
legge regionale 5 maggio 2021, n. 8 .
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 20 maggio 2020, n. 17 (BUR n. 74/2020) - Testo storico”
S O M M A R I O
INIZIATIVE A SOSTEGNO DEI SOGGETTI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLA CULTURA E DELL’ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, adempiendo ai doveri inderogabili di solidarietà di cui all’articolo 2 della Costituzione e nell’esercizio dei propri compiti di valorizzazione dei beni culturali, di promozione ed organizzazione delle attività culturali, nonché di promozione dell’attività motoria e sportiva, a seguito dell’assunzione dei provvedimenti statali per il contenimento e la gestione dell’epidemia da Covid-19 sostiene i soggetti che operano nel settore della cultura e dell’attività motoria e sportiva che abbiano presentato, nel corso del 2020, istanze di finanziamento riferite ai progetti di cui all’articolo 2 che, a causa dell’emergenza sanitaria, non risultino realizzabili in tutto, in parte o secondo le modalità originariamente previste.
Art. 2 - Spese ammesse a finanziamento.
1. Ai fini di cui all’articolo 1 la Giunta regionale è autorizzata ad ammettere a contributo anche le spese di funzionamento, le spese di conservazione dei contratti di lavoro in essere e di continuità dei servizi offerti, le spese preliminari di realizzazione e quelle finalizzate alla riconversione delle azioni e degli interventi in corso o programmati, riferite ai progetti presentati ai sensi della
legge regionale 9 giugno 1975, n. 70 “Contributi e spese per l’organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale” e successive modificazioni, della
legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale” e successive modificazioni, della
legge regionale 5 settembre 1984, n. 51 “Interventi della regione per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali” e successive modificazioni, della
legge regionale 5 settembre 1984, n. 52 “Norme in materia di promozione e diffusione di attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche” e successive modificazioni, dell’articolo 51 della
legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1999)”, dell’articolo 22 della
legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2003”, dell’articolo 66 della
legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007”, della
legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 “Interventi regionali per il sistema del cinema e dell’audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto” e successive modificazioni, della
legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva” e successive modificazioni, dell’articolo 7 della
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”.
2. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, assume provvedimenti di disciplina dei criteri e delle modalità con cui ammettere le spese di cui al comma 1, anche disponendo l’erogazione di anticipi sino al settanta per cento dell’ammontare del contributo.
3. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, assume provvedimenti che individuano ulteriori tipologie di spese ammissibili, per la riconversione di azioni ed interventi previsti dai progetti di cui al comma 1, ivi comprese modalità innovative di fruizione che assicurino forme di continuità delle attività di settore, perdurando l’emergenza sanitaria, anche al fine di favorire la ripresa dell’operatività nelle forme ordinarie.
2. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, assume provvedimenti di disciplina dei criteri e delle modalità con cui ammettere le spese di cui al comma 1, anche disponendo l’erogazione di anticipi sino al settanta per cento dell’ammontare del contributo.
3. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, assume provvedimenti che individuano ulteriori tipologie di spese ammissibili, per la riconversione di azioni ed interventi previsti dai progetti di cui al comma 1, ivi comprese modalità innovative di fruizione che assicurino forme di continuità delle attività di settore, perdurando l’emergenza sanitaria, anche al fine di favorire la ripresa dell’operatività nelle forme ordinarie.
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria e allocazione delle risorse finanziarie.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza ulteriori oneri a carico del bilancio della Regione.
2. Le risorse finanziarie regionali di cui al comma 1 trovano allocazione:
a) nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022 di cui alla legge regionale 25 novembre 2019, n. 46 , come modificata dalla legge regionale 30 aprile 2020, n. 13 , quanto ai progetti presentati ai sensi della legge regionale 9 giugno 1975, n. 70 , della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 , della legge regionale 5 settembre 1984, n. 51 , della legge regionale 5 settembre 1984, n. 52 , dell’articolo 51 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 , dell’articolo 22 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 , dell’articolo 66 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 , della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 e dell’articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 ;
b) nella Missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022 di cui alla legge regionale 25 novembre 2019, n. 46 , come modificata dalla legge regionale 30 aprile 2020, n. 13 , quanto ai progetti presentati ai sensi della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 .
2. Le risorse finanziarie regionali di cui al comma 1 trovano allocazione:
a) nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022 di cui alla legge regionale 25 novembre 2019, n. 46 , come modificata dalla legge regionale 30 aprile 2020, n. 13 , quanto ai progetti presentati ai sensi della legge regionale 9 giugno 1975, n. 70 , della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 , della legge regionale 5 settembre 1984, n. 51 , della legge regionale 5 settembre 1984, n. 52 , dell’articolo 51 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 , dell’articolo 22 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 , dell’articolo 66 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 , della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 e dell’articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 ;
b) nella Missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022 di cui alla legge regionale 25 novembre 2019, n. 46 , come modificata dalla legge regionale 30 aprile 2020, n. 13 , quanto ai progetti presentati ai sensi della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 .
Art. 4 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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