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Legge regionale 25 giugno 2021, n. 18 (BUR n. 84/2021)

Disposizioni in materia di elezione del Garante regionale dei Diritti della Persona

Legge regionale 25 giugno 2021, n. 18 (BUR n. 84/2021)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEZIONE DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA

Art. 1 - Riapertura termini per la presentazione di candidature a Garante regionale dei diritti della persona.
1. I termini già scaduti dell’avviso pubblico per la presentazione delle domande di candidatura per la nomina a Garante regionale dei diritti della persona di cui alla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 , sono riaperti per ulteriori quindici giorni dalla data di pubblicazione di un avviso per la presentazione di candidature sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
2. Non si applicano i termini di cui al comma 5 bis dell’ articolo 6 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”.
3. Al fine di assicurare la necessaria continuità nell’esercizio dei relativi compiti istituzionali, l’incarico del Garante regionale dei diritti della persona in carica alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogato per non più di ulteriori quarantacinque giorni.
Art. 2 - Invarianza della spesa.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.





SOMMARIO
Legge regionale 25 giugno 2021, n. 18 (BUR n. 84/2021) - Testo storico

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEZIONE DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA

Art. 1 - Riapertura termini per la presentazione di candidature a Garante regionale dei diritti della persona.
1. I termini già scaduti dell’avviso pubblico per la presentazione delle domande di candidatura per la nomina a Garante regionale dei diritti della persona di cui alla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 , sono riaperti per ulteriori quindici giorni dalla data di pubblicazione di un avviso per la presentazione di candidature sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
2. Non si applicano i termini di cui al comma 5 bis dell’articolo 6 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”.
3. Al fine di assicurare la necessaria continuità nell’esercizio dei relativi compiti istituzionali, l’incarico del Garante regionale dei diritti della persona in carica alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogato per non più di ulteriori quarantacinque giorni.
Art. 2 - Invarianza della spesa.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.





SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 15/06/2021

PDL n. 67

Assegnato in sede referente: 1a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 16/06/2021

Parere della commissione espresso a: Maggioranza

Relatore in aula: Luciano SANDONÀ

Approvato dal consiglio in data: 22/06/2021

Deliberazione Legislativa n. 18 del 25/06/2021