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Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34 (BUR n. 175/2021)

Collegato alla legge di stabilità regionale 2022

Sommario: Legge Regionale 34/2021
S O M M A R I O
Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34 (BUR n. 175/2021) (Bilancio)

COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2022

Art. 1 - Partecipazione della Regione del Veneto alla Fondazione di partecipazione “Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità”.
1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione della Fondazione di partecipazione “Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità”, con sede legale a Venezia, avente la finalità di promuovere la realizzazione di un adeguato modello ambientale, economico, sociale e urbanistico per lo sviluppo sostenibile del Comune di Venezia e della Laguna Veneta.
2. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che la Fondazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica.
3. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare alle spese per il funzionamento e per il finanziamento delle attività della Fondazione.
4. La Giunta regionale provvede, altresì, alle designazioni e nomine dei rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione, nel rispetto dello Statuto regionale e della normativa vigente.
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2022 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e Innovazione”, Titolo 3 “Spese per incremento di attività finanziarie”, del bilancio di previsione 2022-2024.
6. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 3 del presente articolo, quantificati in euro 30.000,00 per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e Innovazione”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.
Art. 2 - Partecipazione della Regione del Veneto alla Fondazione “Cortina”.
1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione della Fondazione “Cortina”, con sede in Cortina d’Ampezzo, avente come finalità la promozione e l’organizzazione delle gare di Coppa del Mondo di Sci Alpino assegnate al Comune di Cortina d’Ampezzo, nonché degli altri eventi e iniziative sportive e culturali, di rilevanza nazionale e internazionale, finalizzati allo sviluppo del turismo e alla valorizzazione del territorio regionale e delle sue eccellenze, con particolare riguardo a quelli correlati ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026.
2. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che la Fondazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica.
3. La Giunta regionale è, inoltre, autorizzata a partecipare alle spese per il funzionamento e per il finanziamento delle attività della Fondazione.
4. Il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, esercita i diritti inerenti la qualità di membro fondatore ordinario e provvede alla designazione dei rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione, nel rispetto dello Statuto regionale e della normativa vigente.
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2022 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 07 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 3 “Spese per incremento di attività finanziarie”, del bilancio di previsione 2022-2024.
6. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 3 del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 07 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.
Art. 3 - Modifiche alla legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020”.
1. All’ articolo 3 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine della rubrica sono aggiunte le parole: “, nonché concorso al finanziamento dei Giochi Paralimpici invernali Milano Cortina 2026”;
b) al comma 1 le parole: “La Regione del Veneto concorre” sono sostituite dalle seguenti: La Regione del Veneto, sulla base delle garanzie prestate in fase di candidatura, concorre al finanziamento dei Giochi Paralimpici invernali Milano Cortina 2026, nonché ;
c) al comma 2 le parole: “dagli articoli da 1 a 4” sono sostituite dalle seguenti: “dagli articoli da 1 a 3”.
2. L’ articolo 4 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 è abrogato.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 5.500.000,00 per ciascun esercizio 2022, 2023 e 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri Fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.
Art. 4 - Contributo per la realizzazione del Nuovo Polo della Salute di Padova.
1. Al fine di consentire la realizzazione del Nuovo Polo della Salute di Padova, la Giunta regionale è autorizzata ad attribuire all’Azienda Ospedale Università di Padova un contributo straordinario in conto capitale - conto costruzione, fino ad un importo massimo di euro 300.000.000,00 a valere sull’esercizio 2024.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in un importo massimo di euro 300.000.000,00 per l’esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 05 “Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022- 2024.
Art. 5 - Cofinanziamento regionale di programmi dell’Unione europea per la programmazione 2021-2027.
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dai Programmi comunitari relativi al periodo di programmazione 2021-2027, ai sensi dell’ articolo 24 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”, sono istituiti due Fondi, uno di parte corrente e uno di parte investimento, destinati al cofinanziamento delle attività che realizzano le politiche comunitarie finanziate con risorse dell’Unione europea e dello Stato.
2. L’utilizzo delle risorse dei Fondi di cui al comma 1, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” avviene previa approvazione da parte della Commissione europea dei piani finanziari previsti nei documenti di programmazione comunitaria.
3. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 19.900.000,00 per l’esercizio 2022, euro 33.893.496,82 per l’esercizio 2023 ed euro 27.393.496,82 per l’esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.
4. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2022, euro 18.923.987,28 per l’esercizio 2023 ed euro 37.423.987,28 per l’esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022-2024.
Art. 6 - Modifica alla legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti”.
1. Dopo l’ articolo 3 quater della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 , inserito dall’articolo 5, comma 1, della legge regionale 24 luglio 2020, n. 28 “Modifiche della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti”” è inserito il seguente articolo:
Omissis ( 1)
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 917.271,37 per ciascun esercizio 2022, 2023 e 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.
Art. 7 - Monitoraggio ambientale del radon nell’area del Monte Venda. (2)
1. Al fine di valutare i possibili effetti sulla salute associati all’esposizione a radon nell’area del Monte Venda, la Regione del Veneto, avvalendosi dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, predispone un monitoraggio ambientale, finalizzato a caratterizzare l’esposizione a radon in tale area.
2. Sulla base degli esiti di tale monitoraggio, sarà valutato l’avvio di un programma di sorveglianza sanitaria per i soggetti coinvolti.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00, per l’esercizio 2022, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2022-2024.
Art. 8 - Modifiche all’articolo 30 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 “Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto”.
1. All’ articolo 30 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 , come sostituito dall’articolo 15, comma 4, della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 “Legge di stabilità regionale 2016”, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
omissis ( 3)
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
omissis ( 4)
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 230.000,00 per l’esercizio 2022, euro 235.000,00 per l’esercizio 2023 ed euro 245.000,00 per l’esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.
Art. 9 - Piano di supporto agli Enti Locali per il PNRR.
1. Al fine di approfondire le opportunità per Comuni, Città Metropolitana di Venezia e Province derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di garantirne corretta e tempestiva attuazione, la Giunta regionale costituisce una struttura di progetto dedicata, in collaborazione con Anci e Upi, avente compiti di supporto e coordinamento necessari all’efficace attuazione del Piano sul territorio regionale.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, la Giunta è autorizzata a istituire un Fondo regionale per l’assegnazione di contributi per la gestione delle procedure legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza, da destinare agli enti locali quali soggetti attuatori di progetti.
3. La Giunta regionale definisce, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, i criteri di riparto del fondo di cui al comma 2.
4. Gli strumenti di cui al presente articolo si integrano con quelli già previsti per il supporto dell’azione di Comuni, Province, Città metropolitana e Regioni di cui al decreto legge, convertito con modificazioni, 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia.”.
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2022, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.
Art. 10 - Contributo straordinario per le fusioni di comuni.
1. Al fine di dare un avvio decisivo alla riorganizzazione territoriale dei comuni, è istituito un fondo straordinario per gli anni 2022 e 2023 destinato alle fusioni dei comuni che saranno portate a compimento entro il 31 dicembre 2023.
2. La Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del CAL e della competente Commissione consiliare, individua i parametri per l’erogazione dei contributi.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2022 e 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.
Art. 11 - Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione.
1. Al fine di assicurare la massima diffusione, fruibilità e accessibilità all’informazione a copertura dell’intero territorio regionale ed a garanzia della maggiore trasparenza e facilità di documentazione, anche in considerazione delle particolari caratteristiche dei territori locali e montani, è istituito il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione finalizzato all’erogazione di contributi per incentivare e sostenere il pluralismo e l’innovazione tecnologica e infrastrutturale nel settore dell’informazione e della comunicazione, a favore delle emittenti radiotelevisive e delle testate giornalistiche on line con sede operativa in Veneto.
2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio annuale, la Giunta regionale, sentito il CORECOM Veneto, anche in considerazione del contesto economico di riferimento e tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 “Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali”, definisce, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, i criteri e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1, diretti a favorire, tra l’altro:
a) lo sviluppo dell’innovazione tecnologica e infrastrutturale, con riferimento alle piccole realtà territoriali locali, montane o comunque riferite a zone circoscritte;
b) le iniziative volte a sostenere le trasmissioni nel campo sociale e sanitario con particolare riferimento all’uso della comunicazione d’emergenza e dei servizi per non vedenti e non udenti;
c) le forme di aggregazione attraverso consorzi ed altre forme consortili.
3. In sede di prima applicazione, limitatamente all’anno 2022, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, determina i criteri e le modalità di erogazione del contributo con l’assegnazione di almeno il 40 per cento del contributo stanziato a valere sul fondo di cui al comma 1 per l’anno 2022 a favore delle emittenti radiofoniche, con particolare riguardo a quelle aventi carattere comunitario in ambito locale.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 750.000,00 per l’esercizio 2022, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 04 “Reti e altri servizi di pubblica utilità”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.
Art. 12 - Piano per il contrasto alla diffusione delle patologie della vite.
1. Al fine di attivare un Piano per il contrasto alla diffusine delle patologie della vite, con particolare riguardo ai giallumi e alle malattie del legno, diretto alla definizione e attivazione di interventi di ricerca e sperimentazione, monitoraggio attivo, gestione della coltivazione per la difesa della coltura, formazione e informazione, nonché a porre in essere misure di carattere organizzativo volte alla prevenzione dei danni e alla costituzione e rafforzamento di specifici fondi di mutualizzazione, è istituito il Fondo per il contrasto alla diffusione delle patologie della vite.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge definisce il Piano di cui al comma 1 e le relative azioni nel rispetto della normativa comunitaria. Per la predisposizione e attuazione del Piano la Giunta regionale può avvalersi dei propri enti strumentali, di enti ed istituti di ricerca, di organismi associativi compartecipati dagli agricoltori per la difesa attiva delle colture operanti in Veneto, dei consorzi di tutela riconosciuti, degli organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati” e degli organismi di consulenza riconosciuti dalla Regione del Veneto ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 3 febbraio 2016 “Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura”.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 350.000,00 per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.
Art. 13 - Intervento regionale a favore degli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente.
1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare contributi a supporto degli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente così come previsti e disciplinati dall’ articolo 8 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggi” al fine di promuoverne la salvaguardia e la valorizzazione.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, determina le modalità, i termini e le priorità per l’erogazione dei contributi di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2022, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.
Art. 14 - Modifiche degli articoli 13 e 47 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Al comma 1 dell’ articolo 13 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” dopo la lettera d) è inserita la seguente:
omissis ( 5)
2. All’ articolo 47, comma 4, della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” dopo la lettera d) è inserita la seguente:
omissis ( 6)
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2022, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022-2024.
Art. 15 - Finanziamento dei “Contratti di Fiume” per promuovere i processi partecipativi per la gestione condivisa del fiume e del suo territorio. (7)
1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare ed incentivare i “Contratti di Fiume”, strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2022, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 06 “Tutela e valorizzazione delle risorse idriche”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.
Art. 16 - Contributi ai comuni per l’acquisto, l’installazione, l’attivazione e l’allacciamento di colonnine elettriche.
1. Al fine di incentivare la mobilità elettrica attraverso la realizzazione di una rete di ricarica diffusa e omogenea in tutto il territorio veneto, la Giunta regionale è autorizzata a erogare contributi ai comuni per l’acquisto, l’installazione, l’attivazione e l’allacciamento di colonnine elettriche.
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina le modalità e i criteri per l’erogazione dei contributi di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al presente articolo quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2022, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022-2024.
Art. 17 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



Note

( 1) Testo riportato dopo l’articolo 3 quater della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 .
( 2) Vedi anche quanto disposto dalla legge regionale 23 luglio 2013, n. 20 “Prevenzione e salvaguardia dal rischio gas radon”.
( 3) Testo riportato al comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 .
( 4) Testo riportato al comma 4 dell’articolo 30 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 .
( 5) Testo riportato dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .
( 6) Testo riportato dopo la lettera d) del comma 4 dell’articolo 47 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .
( 7) Vedi quanto già disposto dall’articolo 42 della legge regionale 2013, n. 3 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013”.


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 34/2021
S O M M A R I O
Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34 (BUR n. 175/2021) (Bilancio) – Testo storico

COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2022

Art. 1 - Partecipazione della Regione del Veneto alla Fondazione di partecipazione “Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità”.
1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione della Fondazione di partecipazione “Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità”, con sede legale a Venezia, avente la finalità di promuovere la realizzazione di un adeguato modello ambientale, economico, sociale e urbanistico per lo sviluppo sostenibile del Comune di Venezia e della Laguna Veneta.
2. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che la Fondazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica.
3. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare alle spese per il funzionamento e per il finanziamento delle attività della Fondazione.
4. La Giunta regionale provvede, altresì, alle designazioni e nomine dei rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione, nel rispetto dello Statuto regionale e della normativa vigente.
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2022 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e Innovazione”, Titolo 3 “Spese per incremento di attività finanziarie”, del bilancio di previsione 2022-2024.
6. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 3 del presente articolo, quantificati in euro 30.000,00 per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e Innovazione”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.
Art. 2 - Partecipazione della Regione del Veneto alla Fondazione “Cortina”.
1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione della Fondazione “Cortina”, con sede in Cortina d’Ampezzo, avente come finalità la promozione e l’organizzazione delle gare di Coppa del Mondo di Sci Alpino assegnate al Comune di Cortina d’Ampezzo, nonché degli altri eventi e iniziative sportive e culturali, di rilevanza nazionale e internazionale, finalizzati allo sviluppo del turismo e alla valorizzazione del territorio regionale e delle sue eccellenze, con particolare riguardo a quelli correlati ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026.
2. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che la Fondazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica.
3. La Giunta regionale è, inoltre, autorizzata a partecipare alle spese per il funzionamento e per il finanziamento delle attività della Fondazione.
4. Il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, esercita i diritti inerenti la qualità di membro fondatore ordinario e provvede alla designazione dei rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione, nel rispetto dello Statuto regionale e della normativa vigente.
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2022 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 07 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 3 “Spese per incremento di attività finanziarie”, del bilancio di previsione 2022-2024.
6. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 3 del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 07 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.
Art. 3 - Modifiche alla legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020”.
1. All’articolo 3 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine della rubrica sono aggiunte le parole: “, nonché concorso al finanziamento dei Giochi Paralimpici invernali Milano Cortina 2026”;
b) al comma 1 le parole: “La Regione del Veneto concorre” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione del Veneto, sulla base delle garanzie prestate in fase di candidatura, concorre al finanziamento dei Giochi Paralimpici invernali Milano Cortina 2026, nonché”;
c) al comma 2 le parole: “dagli articoli da 1 a 4” sono sostituite dalle seguenti: “dagli articoli da 1 a 3”.
2. L’articolo 4 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 è abrogato.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 5.500.000,00 per ciascun esercizio 2022, 2023 e 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri Fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.
Art. 4 - Contributo per la realizzazione del Nuovo Polo della Salute di Padova.
1. Al fine di consentire la realizzazione del Nuovo Polo della Salute di Padova, la Giunta regionale è autorizzata ad attribuire all’Azienda Ospedale Università di Padova un contributo straordinario in conto capitale - conto costruzione, fino ad un importo massimo di euro 300.000.000,00 a valere sull’esercizio 2024.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in un importo massimo di euro 300.000.000,00 per l’esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 05 “Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022- 2024.
Art. 5 - Cofinanziamento regionale di programmi dell’Unione europea per la programmazione 2021-2027.
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dai Programmi comunitari relativi al periodo di programmazione 2021-2027, ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”, sono istituiti due Fondi, uno di parte corrente e uno di parte investimento, destinati al cofinanziamento delle attività che realizzano le politiche comunitarie finanziate con risorse dell’Unione europea e dello Stato.
2. L’utilizzo delle risorse dei Fondi di cui al comma 1, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” avviene previa approvazione da parte della Commissione europea dei piani finanziari previsti nei documenti di programmazione comunitaria.
3. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 19.900.000,00 per l’esercizio 2022, euro 33.893.496,82 per l’esercizio 2023 ed euro 27.393.496,82 per l’esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.
4. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2022, euro 18.923.987,28 per l’esercizio 2023 ed euro 37.423.987,28 per l’esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022-2024.
Art. 6 - Modifica alla legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti”.
1. Dopo l’articolo 3 quater della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 , inserito dall’articolo 5, comma 1, della legge regionale 24 luglio 2020, n. 28 “Modifiche della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti”” è inserito il seguente articolo:
“Art. 3 quinquies - Funzioni in materia di gestione di Fondi FESR.
1. L’Agenzia, in conformità alla programmazione regionale e agli indirizzi della Giunta regionale, a partire dalla data del 1° aprile 2022, esercita le funzioni di organismo intermedio per la gestione del POR FESR e di organismo di gestione di programmi di aiuti allo stesso riconducibili previa stipulazione di specifico accordo scritto con l’Autorità di gestione del Programma.
2. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l’Agenzia opera sotto la responsabilità della Autorità di gestione e per l’esecuzione dei compiti da questa affidati.
3. Per l’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, a partire dalla data di cui al comma 1, il personale regionale che presta attività a qualunque titolo presso l’Agenzia per la gestione delle funzioni dell’organismo intermedio per le medesime funzioni sopra richiamate è trasferito nei ruoli della stessa.
4. La Giunta regionale determina la capacità assunzionale da assegnare all’Agenzia con riferimento alle funzioni di cui al presente articolo e la relativa dotazione organica nel rispetto degli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi assegnati previa corrispondente riduzione della consistenza della dotazione organica regionale e, per le quote gravanti sul fondo per il trattamento accessorio del personale regionale alla data di cui al comma 1, del relativo fondo contrattuale, con effetto dalla data di effettivo trasferimento del personale.
5. All’Agenzia sono trasferite le relative risorse finanziarie a titolo di contributo ordinario di funzionamento e/o le risorse di assistenza tecnica per la copertura degli oneri per il personale a tempo indeterminato di cui al comma 4 e delle ulteriori spese necessarie ad assicurare il regolare svolgimento delle funzioni di organismo intermedio.”.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 917.271,37 per ciascun esercizio 2022, 2023 e 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.
Art. 7 - Monitoraggio ambientale del radon nell’area del Monte Venda.
1. Al fine di valutare i possibili effetti sulla salute associati all’esposizione a radon nell’area del Monte Venda, la Regione del Veneto, avvalendosi dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, predispone un monitoraggio ambientale, finalizzato a caratterizzare l’esposizione a radon in tale area.
2. Sulla base degli esiti di tale monitoraggio, sarà valutato l’avvio di un programma di sorveglianza sanitaria per i soggetti coinvolti.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00, per l’esercizio 2022, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2022-2024.
Art. 8 - Modifiche all’articolo 30 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 “Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto”.
1. All’articolo 30 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 , come sostituito dall’articolo 15, comma 4, della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 “Legge di stabilità regionale 2016”, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Ai componenti del Collegio spetta un’indennità determinata in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti dell’ente locale ricompreso nel territorio della Regione del Veneto di più elevata fascia demografica, comprensivo della maggiorazione prevista, sempre secondo la disciplina statale, per gli enti locali la cui spesa corrente e per investimenti pro-capite risulti superiore alla media nazionale per fascia demografica. Al Presidente spetta una maggiorazione del 50 per cento calcolata sull’importo determinato con le modalità di cui al periodo precedente. Gli importi si intendono al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali.”;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. A ciascun componente del Collegio, residente fuori del Comune di Venezia, spetta il rimborso delle spese di viaggio per vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate. Tale importo annuo non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi.”.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 230.000,00 per l’esercizio 2022, euro 235.000,00 per l’esercizio 2023 ed euro 245.000,00 per l’esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.
Art. 9 - Piano di supporto agli Enti Locali per il PNRR.
1. Al fine di approfondire le opportunità per Comuni, Città Metropolitana di Venezia e Province derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di garantirne corretta e tempestiva attuazione, la Giunta regionale costituisce una struttura di progetto dedicata, in collaborazione con Anci e Upi, avente compiti di supporto e coordinamento necessari all’efficace attuazione del Piano sul territorio regionale.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, la Giunta è autorizzata a istituire un Fondo regionale per l’assegnazione di contributi per la gestione delle procedure legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza, da destinare agli enti locali quali soggetti attuatori di progetti.
3. La Giunta regionale definisce, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, i criteri di riparto del fondo di cui al comma 2.
4. Gli strumenti di cui al presente articolo si integrano con quelli già previsti per il supporto dell’azione di Comuni, Province, Città metropolitana e Regioni di cui al decreto legge, convertito con modificazioni, 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia.”.
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2022, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.
Art. 10 - Contributo straordinario per le fusioni di comuni.
1. Al fine di dare un avvio decisivo alla riorganizzazione territoriale dei comuni, è istituito un fondo straordinario per gli anni 2022 e 2023 destinato alle fusioni dei comuni che saranno portate a compimento entro il 31 dicembre 2023.
2. La Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del CAL e della competente Commissione consiliare, individua i parametri per l’erogazione dei contributi.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2022 e 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.
Art. 11 - Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione.
1. Al fine di assicurare la massima diffusione, fruibilità e accessibilità all’informazione a copertura dell’intero territorio regionale ed a garanzia della maggiore trasparenza e facilità di documentazione, anche in considerazione delle particolari caratteristiche dei territori locali e montani, è istituito il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione finalizzato all’erogazione di contributi per incentivare e sostenere il pluralismo e l’innovazione tecnologica e infrastrutturale nel settore dell’informazione e della comunicazione, a favore delle emittenti radiotelevisive e delle testate giornalistiche on line con sede operativa in Veneto.
2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio annuale, la Giunta regionale, sentito il CORECOM Veneto, anche in considerazione del contesto economico di riferimento e tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 “Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali”, definisce, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, i criteri e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1, diretti a favorire, tra l’altro:
a) lo sviluppo dell’innovazione tecnologica e infrastrutturale, con riferimento alle piccole realtà territoriali locali, montane o comunque riferite a zone circoscritte;
b) le iniziative volte a sostenere le trasmissioni nel campo sociale e sanitario con particolare riferimento all’uso della comunicazione d’emergenza e dei servizi per non vedenti e non udenti;
c) le forme di aggregazione attraverso consorzi ed altre forme consortili.
3. In sede di prima applicazione, limitatamente all’anno 2022, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, determina i criteri e le modalità di erogazione del contributo con l’assegnazione di almeno il 40 per cento del contributo stanziato a valere sul fondo di cui al comma 1 per l’anno 2022 a favore delle emittenti radiofoniche, con particolare riguardo a quelle aventi carattere comunitario in ambito locale.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 750.000,00 per l’esercizio 2022, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 04 “Reti e altri servizi di pubblica utilità”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.
Art. 12 - Piano per il contrasto alla diffusione delle patologie della vite.
1. Al fine di attivare un Piano per il contrasto alla diffusine delle patologie della vite, con particolare riguardo ai giallumi e alle malattie del legno, diretto alla definizione e attivazione di interventi di ricerca e sperimentazione, monitoraggio attivo, gestione della coltivazione per la difesa della coltura, formazione e informazione, nonché a porre in essere misure di carattere organizzativo volte alla prevenzione dei danni e alla costituzione e rafforzamento di specifici fondi di mutualizzazione, è istituito il Fondo per il contrasto alla diffusione delle patologie della vite.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge definisce il Piano di cui al comma 1 e le relative azioni nel rispetto della normativa comunitaria. Per la predisposizione e attuazione del Piano la Giunta regionale può avvalersi dei propri enti strumentali, di enti ed istituti di ricerca, di organismi associativi compartecipati dagli agricoltori per la difesa attiva delle colture operanti in Veneto, dei consorzi di tutela riconosciuti, degli organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati” e degli organismi di consulenza riconosciuti dalla Regione del Veneto ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 3 febbraio 2016 “Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura”.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 350.000,00 per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.
Art. 13 - Intervento regionale a favore degli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente.
1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare contributi a supporto degli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente così come previsti e disciplinati dall’articolo 8 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggi” al fine di promuoverne la salvaguardia e la valorizzazione.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, determina le modalità, i termini e le priorità per l’erogazione dei contributi di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2022, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.
Art. 14 - Modifiche degli articoli 13 e 47 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” dopo la lettera d) è inserita la seguente:
“d bis) promuovere le iniziative degli affidatari dei servizi finalizzate all’implementazione congiunta, anche tra diversi bacini, di sistemi tariffari integrati, anche mediante piattaforme M.a.a.S. (Mobility as a Service).”.
2. All’articolo 47, comma 4, della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” dopo la lettera d) è inserita la seguente:
“d bis) interventi finalizzati a promuovere e realizzare le iniziative di cui all’articolo 13, comma 1, lettera d bis).”.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2022, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022-2024.
Art. 15 - Finanziamento dei “Contratti di Fiume” per promuovere i processi partecipativi per la gestione condivisa del fiume e del suo territorio.
1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare ed incentivare i “Contratti di Fiume”, strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2022, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 06 “Tutela e valorizzazione delle risorse idriche”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.
Art. 16 - Contributi ai comuni per l’acquisto, l’installazione, l’attivazione e l’allacciamento di colonnine elettriche.
1. Al fine di incentivare la mobilità elettrica attraverso la realizzazione di una rete di ricarica diffusa e omogenea in tutto il territorio veneto, la Giunta regionale è autorizzata a erogare contributi ai comuni per l’acquisto, l’installazione, l’attivazione e l’allacciamento di colonnine elettriche.
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina le modalità e i criteri per l’erogazione dei contributi di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al presente articolo quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2022, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022-2024.
Art. 17 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 02/09/2021

PDL n. 91

Assegnato in sede referente: 1a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 17/11/2021

Parere della commissione espresso a: Maggioranza

Relatore in aula: Luciano SANDONÀ

Approvato dal consiglio in data: 06/12/2021

Deliberazione Legislativa n. 34 del 15/12/2021