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Legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 (BUR n. 16-I/2022)
Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) e modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n 50 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio'
Sommario
“Legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 (BUR n. 16-I/2022) - Testo vigente”
S O M M A R I O
- Legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 (BUR n. 16-I/2022)
- PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE (2022-2027) E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50 “NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA E PER IL PRELIEVO VENATORIO” (1) (2)
- CAPO I - Piano faunistico venatorio-regionale (2022-2027)
- CAPO II - Modifiche della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”
- Art. 4 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
- Art. 5 - Modifica all’articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
- Art. 6 - Modifica all’articolo 14 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
- Art. 7 - Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
- Art. 8 - Modifica all’articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
- Art. 9 - Modifica all’articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
- Art. 10 - Modifica all’articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
- Art. 11 - Modifica all’articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
- Art. 12 - Modifiche all’articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
- Art. 13 - Modifica all’articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
- Art. 14 - Modifiche all’articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
- Art. 15 - Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
- Art. 16 - Modifiche all’articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
- Art. 17 - Inserimento di articolo dopo l’articolo 35 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
- Art. 18 - Modifica all’articolo 38 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
- Art. 19 - Modifiche all’allegato A “Programmi e modalità d’esame per conseguire l’abilitazione all’esercizio venatorio” della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
- CAPO III - Disposizioni transitorie e abrogazioni
PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE (2022-2027) E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, n. 50 “NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA E PER IL PRELIEVO VENATORIO” (1) (2)
CAPO I - Piano faunistico venatorio-regionale (2022-2027)
Art. 1 - Approvazione del Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027). (3) (4) (5) (6)
1. È approvato il Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) costituito dai seguenti documenti:
a) regolamento di attuazione, ivi compresi Statuti tipo di Ambiti territoriali di caccia e Comprensori alpini (Allegato A);
b) cartografie che individuano la conterminazione della Zona faunistica delle Alpi e del territorio lagunare e vallivo, gli Ambiti territoriali di caccia e i Comprensori alpini (Allegato B);
c) relazione al Piano faunistico-venatorio regionale, comprensiva di cartografie identificative degli istituti di protezione della fauna selvatica corredate da report analitico e da tabella di sintesi recante la individuazione del territorio agro-silvo-pastorale (TASP) e la percentuale di territorio di protezione della fauna selvatica (Allegato C) ( 7);
d) rapporto ambientale (Allegato D);
e) rapporto ambientale - valutazione di incidenza ambientale (Allegato E);
f) rapporto ambientale - sintesi non tecnica (Allegato F);
g) parere della Commissione regionale valutazione ambientale strategica n. 152 del 1° luglio 2021 corredato da relazione istruttoria tecnica per la valutazione di incidenza (VINCA) datata 1° luglio 2021 e da scheda con il parere relativo alle osservazioni (Allegato G).
a) regolamento di attuazione, ivi compresi Statuti tipo di Ambiti territoriali di caccia e Comprensori alpini (Allegato A);
b) cartografie che individuano la conterminazione della Zona faunistica delle Alpi e del territorio lagunare e vallivo, gli Ambiti territoriali di caccia e i Comprensori alpini (Allegato B);
c) relazione al Piano faunistico-venatorio regionale, comprensiva di cartografie identificative degli istituti di protezione della fauna selvatica corredate da report analitico e da tabella di sintesi recante la individuazione del territorio agro-silvo-pastorale (TASP) e la percentuale di territorio di protezione della fauna selvatica (Allegato C) ( 7);
d) rapporto ambientale (Allegato D);
e) rapporto ambientale - valutazione di incidenza ambientale (Allegato E);
f) rapporto ambientale - sintesi non tecnica (Allegato F);
g) parere della Commissione regionale valutazione ambientale strategica n. 152 del 1° luglio 2021 corredato da relazione istruttoria tecnica per la valutazione di incidenza (VINCA) datata 1° luglio 2021 e da scheda con il parere relativo alle osservazioni (Allegato G).
Art. 2 - Validità del Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027).
1. Il Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) approvato con la presente legge ha validità quinquennale, con decorrenza dal 1° febbraio 2022.
Art. 3 - Competenze della Giunta regionale.
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, è autorizzata ad apportare le modifiche che si rendano necessarie al Piano faunistico- venatorio regionale, sempre che non incidano sui criteri informatori del piano medesimo. (
8)
2. La Giunta regionale, sulla base dei dati statistici e delle evidenze scientifiche disponibili, provvede a valutare la possibilità di individuare ulteriori valichi interessati da rotte di migrazione dell’avifauna e a periodici aggiornamenti.
3. La Giunta regionale procede all’aggiornamento annuale dei dati nel report analitico e nella tabella di sintesi di cui Allegato C del Piano faunistico-venatorio regionale, nonché delle relative cartografie ai fini del monitoraggio dell’applicazione delle disposizioni di cui all’ articolo 8, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
2. La Giunta regionale, sulla base dei dati statistici e delle evidenze scientifiche disponibili, provvede a valutare la possibilità di individuare ulteriori valichi interessati da rotte di migrazione dell’avifauna e a periodici aggiornamenti.
3. La Giunta regionale procede all’aggiornamento annuale dei dati nel report analitico e nella tabella di sintesi di cui Allegato C del Piano faunistico-venatorio regionale, nonché delle relative cartografie ai fini del monitoraggio dell’applicazione delle disposizioni di cui all’ articolo 8, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
CAPO II - Modifiche della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”
Art. 4 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
1. Il comma 4, dell’
articolo 5, della
legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è così sostituito.
omissis ( 9)
omissis ( 9)
Art. 5 - Modifica all’articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
1. All’
articolo 10, comma 2, della
legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , le parole:
“dalla pubblicazione” sono sostituite dalle seguenti:
“dalla data di validità”.
Art. 6 - Modifica all’articolo 14 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
1. All’
articolo 14 della
legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , dopo il comma 4 è inserito il seguente:
omissis ( 10)
omissis ( 10)
Art. 7 - Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
1. All’
articolo 16, comma 4, della
legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole “La Giunta regionale in riferimento al territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi” è soppressa la parola: “integra” e sono inserite le parole “e la Provincia di Belluno per il relativo territorio, integrano”;
b) le parole: “i piani di abbattimento delle specie di ungulati e delle altre specie della tipica fauna alpina” sono soppresse.
a) dopo le parole “La Giunta regionale in riferimento al territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi” è soppressa la parola: “integra” e sono inserite le parole “e la Provincia di Belluno per il relativo territorio, integrano”;
b) le parole: “i piani di abbattimento delle specie di ungulati e delle altre specie della tipica fauna alpina” sono soppresse.
Art. 8 - Modifica all’articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
1. All’
articolo 17, comma 2, della
legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole:
“sono delegate” sono sostituite dalle parole:
“è delegata”.
Art. 9 - Modifica all’articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
1. All’
articolo 19 della
legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , il comma 2 è così sostituito:
omissis ( 11)
omissis ( 11)
Art. 10 - Modifica all’articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
1. All’
articolo 19 della
legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , il comma 3 è così sostituito:
omissis ( 12)
omissis ( 12)
Art. 11 - Modifica all’articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
1. All’
articolo 20 della
legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , dopo il comma 2 è inserito il seguente:
omissis ( 13)
omissis ( 13)
Art. 12 - Modifiche all’articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
1. All’
articolo 21 della
legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 5 le parole: “tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale” sono così sostituite: “tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale e maggiormente rappresentative a livello di ambito”;
b) la lettera d) del comma 5 è così sostituita:
omissis ( 14)
c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
omissis ( 15)
d) alla lettera c) del comma 5 bis le parole: “dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori residenti nella regione” sono così sostituite: “dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un ventesimo del totale dei cacciatori residenti nella regione”;
a) alla lettera a) del comma 5 le parole: “tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale” sono così sostituite: “tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale e maggiormente rappresentative a livello di ambito”;
b) la lettera d) del comma 5 è così sostituita:
omissis ( 14)
c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
omissis ( 15)
d) alla lettera c) del comma 5 bis le parole: “dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori residenti nella regione” sono così sostituite: “dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un ventesimo del totale dei cacciatori residenti nella regione”;
Art. 13 - Modifica all’articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
1. All’
articolo 22 della
legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , il comma 4 è così sostituito:
omissis ( 16)
omissis ( 16)
Art. 14 - Modifiche all’articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
1. All’
articolo 23 della
legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , sono apportate le seguenti modifiche
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
omissis ( 17)
b) il comma 6 è così sostituito:
omissis ( 18)
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
omissis ( 17)
b) il comma 6 è così sostituito:
omissis ( 18)
Art. 15 - Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
1. All’
articolo 24 della
legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 4 è così sostituito:
omissis ( 19)
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
omissis ( 20)
c) dopo il comma 4 bis così come inserito dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:
omissis ( 21)
d) il comma 5 è così sostituito:
omissis ( 22)
e) dopo il comma 5, così come sostituito dalla lettera d) del comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:
omissis ( 23)
a) il comma 4 è così sostituito:
omissis ( 19)
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
omissis ( 20)
c) dopo il comma 4 bis così come inserito dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:
omissis ( 21)
d) il comma 5 è così sostituito:
omissis ( 22)
e) dopo il comma 5, così come sostituito dalla lettera d) del comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:
omissis ( 23)
Art. 16 - Modifiche all’articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
1. All’
articolo 35 della
legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
omissis ( 24)
b) alla fine al comma 3 è inserito il seguente periodo: “e ne comunicano l’esito alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”.
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
omissis ( 24)
b) alla fine al comma 3 è inserito il seguente periodo: “e ne comunicano l’esito alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”.
Art. 17 - Inserimento di articolo dopo l’articolo 35 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
1. Dopo l’
articolo 35 bis della
legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , è inserito il seguente:
omissis ( 25)
2. La Giunta regionale provvede a definire il codice etico di cui all’articolo 35 ter della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.
omissis ( 25)
2. La Giunta regionale provvede a definire il codice etico di cui all’articolo 35 ter della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.
Art. 18 - Modifica all’articolo 38 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
1. All’
articolo 38 della
legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , il comma 2 è così sostituito:
omissis ( 26)
omissis ( 26)
Art. 19 - Modifiche all’allegato A “Programmi e modalità d’esame per conseguire l’abilitazione all’esercizio venatorio” della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
1. All’Allegato A “Programmi e modalità d’esame per conseguire l’abilitazione all’esercizio venatorio” della
legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il punto 13 del paragrafo A) “Legislazione venatoria” del comma 1 è inserito il seguente punto:
a) dopo il punto 13 del paragrafo A) “Legislazione venatoria” del comma 1 è inserito il seguente punto:
omissis (
27)
b) dopo il punto 1 del paragrafo D) “Tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole” del comma 1, è inserito il seguente:
b) dopo il punto 1 del paragrafo D) “Tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole” del comma 1, è inserito il seguente:
omissis (
28)
c) alla lettera b) del comma 2 le parole: “caratteristiche e peculiarità” sono sostituite dalle seguenti: “caratteristiche, peculiarità, salvaguardia e gestione”.
c) alla lettera b) del comma 2 le parole: “caratteristiche e peculiarità” sono sostituite dalle seguenti: “caratteristiche, peculiarità, salvaguardia e gestione”.
CAPO III - Disposizioni transitorie e abrogazioni
Art. 20 - Disposizioni transitorie.
1. Gli organi di gestione degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini, in carica alla data di scadenza di validità del Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012), come rideterminata, da ultimo, con la
legge regionale 3 agosto 2021, n. 23 “Rideterminazione del termine di validità del Piano faunistico-venatorio regionale approvato con
legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 ”, assicurano la continuità delle funzioni di ordinaria amministrazione fino all’insediamento dei nuovi organi statutari.
2. L’insediamento dei nuovi organi di gestione di cui al comma 1 deve avvenire entro novanta giorni decorrenti dalla data di validità del Piano faunistico-venatorio regionale approvato dalla presente legge, decorsi inutilmente i quali la Giunta regionale provvede alla nomina di un commissario straordinario.
3. La destinazione delle zone per l’allenamento e l’addestramento dei cani da caccia, in essere alla data di scadenza di validità del Piano faunistico-venatorio regionale approvato con la legge regionale 5 gennaio 2007, n, 1 e successive modificazioni, continua, per quanto compatibili con il Piano faunistico-venatorio regionale approvato con la presente legge, fino all’inizio della stagione venatoria 2022-2023.
4. Restano valide le domande di rinnovo delle concessioni degli istituti di cui al Titolo IV della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 presentate entro la data di scadenza di validità del Piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 e successive modificazioni, per quanto compatibili con la nuova pianificazione e fatta salva la facoltà di integrazioni.
2. L’insediamento dei nuovi organi di gestione di cui al comma 1 deve avvenire entro novanta giorni decorrenti dalla data di validità del Piano faunistico-venatorio regionale approvato dalla presente legge, decorsi inutilmente i quali la Giunta regionale provvede alla nomina di un commissario straordinario.
3. La destinazione delle zone per l’allenamento e l’addestramento dei cani da caccia, in essere alla data di scadenza di validità del Piano faunistico-venatorio regionale approvato con la legge regionale 5 gennaio 2007, n, 1 e successive modificazioni, continua, per quanto compatibili con il Piano faunistico-venatorio regionale approvato con la presente legge, fino all’inizio della stagione venatoria 2022-2023.
4. Restano valide le domande di rinnovo delle concessioni degli istituti di cui al Titolo IV della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 presentate entro la data di scadenza di validità del Piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 e successive modificazioni, per quanto compatibili con la nuova pianificazione e fatta salva la facoltà di integrazioni.
Art. 21 - Abrogazioni.
1. La
legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 “Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012)” è abrogata a decorrere dal 1° febbraio 2022.
2. La legge regionale 3 agosto 2021, n. 23 “Rideterminazione del termine di validità del Piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 ”, è abrogata a decorrere dal 1° febbraio 2022.
2. La legge regionale 3 agosto 2021, n. 23 “Rideterminazione del termine di validità del Piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 ”, è abrogata a decorrere dal 1° febbraio 2022.
Art. 22 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 23 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Sono omessi gli allegati :
- Allegato B (Cartografie che individuano la conterminazione della Zona faunistica delle Alpi e del territorio lagunare e vallivo, gli Ambiti territoriali di caccia e i Comprensori alpini);
- Allegato C (Relazione al Piano faunistico-venatorio regionale, comprensiva di cartografie identificative degli istituti di protezione della fauna selvatica corredate da report analitico e da tabella di sintesi recante la individuazione del territorio agro-silvo-pastorale (TASP) e la percentuale di territorio di protezione della fauna selvatica); ( 29) ( 30)
- Allegato D (Rapporto ambientale);
- Allegato E (Rapporto ambientale - valutazione di incidenza ambientale);
- Allegato F (Rapporto ambientale - sintesi non tecnica);
- Allegato G (Parere della Commissione regionale valutazione ambientale strategica n. 152 del 1° luglio 2021 corredato da relazione istruttoria tecnica per la valutazione di incidenza (VINCA) datata 1° luglio 2021 e da scheda con il parere relativo alle osservazioni);
sono comunque reperibili nei BUR n. 16-II, n. 16-III, n. 16-IV, n. 16-V e n. 16-VI del 1° febbraio 2022; le modifiche e integrazioni a tali allegati, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 401 del 9 aprile 2024, sono reperibili nel BUR n. 50 del 16 aprile 2024 (https://bur.regione.veneto.it )
Sono omessi gli allegati :
- Allegato B (Cartografie che individuano la conterminazione della Zona faunistica delle Alpi e del territorio lagunare e vallivo, gli Ambiti territoriali di caccia e i Comprensori alpini);
- Allegato C (Relazione al Piano faunistico-venatorio regionale, comprensiva di cartografie identificative degli istituti di protezione della fauna selvatica corredate da report analitico e da tabella di sintesi recante la individuazione del territorio agro-silvo-pastorale (TASP) e la percentuale di territorio di protezione della fauna selvatica); ( 29) ( 30)
- Allegato D (Rapporto ambientale);
- Allegato E (Rapporto ambientale - valutazione di incidenza ambientale);
- Allegato F (Rapporto ambientale - sintesi non tecnica);
- Allegato G (Parere della Commissione regionale valutazione ambientale strategica n. 152 del 1° luglio 2021 corredato da relazione istruttoria tecnica per la valutazione di incidenza (VINCA) datata 1° luglio 2021 e da scheda con il parere relativo alle osservazioni);
sono comunque reperibili nei BUR n. 16-II, n. 16-III, n. 16-IV, n. 16-V e n. 16-VI del 1° febbraio 2022; le modifiche e integrazioni a tali allegati, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 401 del 9 aprile 2024, sono reperibili nel BUR n. 50 del 16 aprile 2024 (https://bur.regione.veneto.it )
ALLEGATO A
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
del Piano faunistico-venatorio regionale (di seguito PFVR) 2022-2027
del Piano faunistico-venatorio regionale (di seguito PFVR) 2022-2027
TITOLO I - Schema di statuto per gli Ambiti Territoriali di Caccia - ATC e per i Comprensori alpini - CA
Art. 1 - Schema di statuto per gli Ambiti Territoriali di Caccia - ATC.
1. Lo statuto per la costituzione ed il funzionamento degli Ambiti Territoriali di Caccia - ATC è conforme allo schema (Allegato “A”) al presente Regolamento di Attuazione.
Art. 2 - Schema di statuto per i Comprensori Alpini - CA.
1. Lo statuto per la costituzione ed il funzionamento dei Comprensori Alpini - CA è conforme allo schema (Allegato “B”) al presente Regolamento di Attuazione.
TITOLO II - Disposizioni per le modalità di prima costituzione degli organi statutari degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini
Art. 3 - Prima costituzione degli organi statutari degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini.
1. Nell’ipotesi di nuova istituzione di un Ambito Territoriale di Caccia o di un Comprensorio Alpino, secondo la procedura di cui al comma 6 dell’articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , il Presidente della Giunta regionale sentita la Commissione faunistico-venatoria regionale, nomina un Commissario che rimane in carica fino all’insediamento del Comitato Direttivo che deve avvenire entro i successivi novanta giorni.
2. Il Commissario è scelto tra le persone di comprovata capacità tecnico-amministrativa ed esperte in materia faunistico-venatoria.
3. Il Commissario provvede:
a) a tenere i rapporti con la Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria;
b) ad esaminare le domande di adesione e a decidere sulle stesse;
c) a predisporre il bilancio per l’espletamento delle attività di competenza;
d) a convocare e presiedere l’Assemblea degli Iscritti;
e) a disporre per le operazioni di tabellazione.
4. La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria assegna al Commissario un fondo per le spese necessarie all’espletamento dei compiti di cui al comma 3, con diritto di rivalsa delle stesse somme a valere sul bilancio dell’Ambito Territoriale di Caccia o del Comprensorio Alpino.
5. Il Presidente della Giunta regionale, in caso di inerzia o di impedimento del Commissario, provvede alla sua sostituzione con proprio provvedimento con effetto immediato.
TITOLO III - Determinazione degli indici di densità venatoria minima e massima
Art. 4 - Determinazione degli indici di densità venatoria minima e massima.
1. Ferme restando le indicazioni statali concernenti l’indice di densità venatoria minima, la Giunta regionale, sulla base dei dati censuari, determina annualmente gli indici di densità venatoria minima e massima negli Ambiti Territoriali di Caccia e nei Comprensori Alpini, derivanti dal rapporto fra il numero dei cacciatori iscritti, ivi compresi quelli che praticano l’esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale. Per il territorio lagunare e vallivo l’indice di densità venatoria massima è stabilito ai sensi del Titolo VI del presente regolamento.
2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce i criteri per la misurazione del territorio agrosilvopastorale.
TITOLO IV - Incentivi in favore dei proprietari o conduttori per l’utilizzo dei fondi rustici
Art. 5 - Incentivi in favore dei proprietari o conduttori per l’utilizzo dei fondi rustici.
1. I proprietari o conduttori dei fondi rustici possono essere ammessi, direttamente o per il tramite degli Ambiti Territoriali di Caccia o dei Comprensori Alpini e nel rispetto delle norme vigenti in materia di aiuti di Stato, all’assegnazione di contributi per l’utilizzo dei fondi stessi nell’ambito di progetti ambientali volti a favorire la gestione programmata della caccia, nonché la sosta, l’alimentazione e la riproduzione della fauna selvatica.
2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce criteri e modalità per l’assegnazione dei contributi di cui al comma 1.
TITOLO V - Criteri per la sottrazione dei fondi ai sensi dell’articolo 15, commi da 3 a 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157; criteri per l’istituzione delle aree di rispetto ai sensi dell’articolo 21, comma 13, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
Art. 6 - Fondi sottratti.
1. I proprietari od i conduttori di un fondo che intendano vietare sullo stesso l’esercizio dell’attività venatoria devono inoltrare, alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria ed entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto di provvedimento attuativo della Giunta regionale, richiesta motivata che, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è esaminata e decisa entro il 31 agosto 2022. ( 31)
2. La richiesta deve essere corredata dall’indicazione dei titoli di disponibilità del fondo di cui si chiede la sottrazione, da elenco dei mappali interessati con rappresentazione cartografica in formato idoneo e da relazione tecnica indicante:
a) le colture agricole specializzate in atto al momento di presentazione della richiesta e quelle condotte nell’anno precedente;
b) le produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali, con la specificazione delle caratteristiche dei sistemi stessi;
c) le produzioni agricole con fini di ricerca scientifica, con la dettagliata descrizione del progetto, delle tecniche impiegate e degli strumenti utilizzati;
d) gli interessi economici, sociali o ambientali che si ritengono suscettibili di danno o di disturbo in guisa da costituire motivo di sottrazione del fondo.
3. Nel caso di attività connesse quali agriturismo, turismo rurale, fattorie didattiche, fattorie sociali, progetti di natura ambientale e conservazionistica, è necessario dichiarare i riferimenti della relativa autorizzazione amministrativa in corso di validità e allegare documento attestante il programma delle attività di cui si prevede la realizzazione nel corso della stagione venatoria, per le quali l’attività venatoria è motivo di danno e disturbo.
4. La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, forma una graduatoria delle richieste di sottrazione pervenute secondo criteri di priorità coerenti con la pianificazione faunistico-venatoria regionale, verifica la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2, accerta che le richieste non ostacolino comunque la pianificazione faunistico-venatoria e sottopone alla Giunta regionale l’adozione di apposito provvedimento, dandone comunicazione agli interessati.
5. In ogni caso il territorio agro-silvo-pastorale provinciale oggetto di sottrazione agli effetti del presente articolo deve essere contenuto nella percentuale massima dell’uno per cento.
6. La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria provvede, con periodicità annuale, ad effettuare verifiche sui fondi oggetto di sottrazione, al fine di accertare la permanenza delle condizioni che hanno consentito l’accoglimento della richiesta. L’esito di tali accertamenti è comunicato entro trenta giorni alla Giunta regionale per l’adozione di eventuali provvedimenti di modifica o revoca dello stato di sottrazione dei fondi.
7. È fatto obbligo ai proprietari o conduttori dei fondi sottratti di comunicare, entro sessanta giorni, alla Giunta regionale, il venir meno delle condizioni di cui al comma 2 al fine della modificazione o della revoca del provvedimento con il quale il fondo è stato sottratto all’esercizio dell’attività venatoria.
8. Alla scadenza del termine di validità del presente Piano sono riaperti i termini di cui al comma 1 del presente articolo.
9. Eventuali domande relative ad attività di agriturismo, fattorie didattiche o fattorie sociali pervenute dopo i termini fissati, potranno essere valutate annualmente.
Art. 7 - Aree di rispetto.
1. Le aree di rispetto di cui all’articolo 21, comma 13, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , sono istituite dai Comitati Direttivi degli Ambiti Territoriali di Caccia.
2. Per non ostacolare la pianificazione faunistico-venatoria regionale, il territorio agro-silvo-pastorale di ogni Ambito destinato ad area di rispetto non può essere superiore all’uno per cento del territorio agro-silvo-pastorale, fatto salvo il rispetto del limite massimo di cui al comma 4.
3. La delibera istitutiva dell’area di rispetto può essere adottata esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 giugno di ogni anno ed è trasmessa entro quindici giorni alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria la quale verifica l’osservanza dei limiti percentuali di cui al comma 2.
4. L’istituzione di aree di rispetto è consentita a condizione che la relativa durata sia pari o superiore ad un anno ed a condizione che, qualora le medesime aree di rispetto siano contermini a oasi di protezione o a zone di ripopolamento e cattura di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , siano coerenti con la superficie totale dell’oasi di protezione o della zona di ripopolamento e cattura di pertinenza. Su proposta dei Comitati direttivi, le aree contermini che superano il 10 per cento della superficie totale dell’oasi di protezione o della zona di ripopolamento e cattura di pertinenza possono essere autorizzate dalla Giunta regionale. Le aree di rispetto ulteriori possono insistere su territori che si contraddistinguono anche per significativa antropizzazione e possono essere autorizzate dalla Giunta regionale, sempre su proposta dei Comitati direttivi. ( 32)
5. All’interno delle aree di rispetto, la Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, sentiti i proprietari o conduttori dei fondi interessati, può effettuare catture di fauna selvatica a scopo di ripopolamento.
6. Il provvedimento di revoca dell’area di rispetto è trasmesso alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria da parte del Comitato Direttivo dell’Ambito Territoriale di Caccia nel termine di trenta giorni dall’adozione; lo stesso provvede, entro lo stesso termine, alla rimozione delle tabelle perimetrali.
TITOLO VI - Disposizioni integrative per l’attività venatoria nel territorio lagunare e vallivo
Art. 8 - Esercizio venatorio da appostamento.
1. La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria individua, quantificandone il numero e indicandone la localizzazione, i seguenti appostamenti:
a) “botte”, quale manufatto di forma tronco - conica, saldamente ancorato al fondale;
b) “palchetto”, quale manufatto costituito da una serie di pali e assi sopraelevati dal suolo, saldamente infisso nel fondale;
c) “coveglia” o “coegia”, quale manufatto ancorato al fondale per tutta la stagione venatoria, nascosto con canne palustri, al quale viene ancorata l’imbarcazione;
d) altri appostamenti con carattere di stabilità individuati dalla medesima struttura regionale, quale l’imbarcazione saldamente ormeggiata e ancorata in corrispondenza di uno dei punti individuati dalla struttura regionale competente.
2. È altresì consentito l’esercizio venatorio da appostamento, anche se diverso da quelli indicati al comma 1, con carattere di temporaneità, quale il natante a remi o con motore fuoribordo, saldamente ancorato a palo o altro elemento fisso e stabile per tutta la durata dell’attività venatoria; il recupero della fauna abbattuta potrà essere effettuato utilizzando il medesimo natante, con arma scarica e riposta nel fodero mentre l’eventuale recupero di capi feriti (c.d. “ribattuta”) potrà avvenire osservando le stesse disposizioni previste per l’esercizio venatorio al precedente capoverso ossia con natante saldamente ancorato a palo o altro elemento fisso e stabile per tutta la durata dell’attività di recupero del singolo capo ferito;
3. La realizzazione degli appostamenti di cui al comma 1 è a carico del Comitato Direttivo dell’Ambito Territoriale di Caccia in cui sono collocati.
4. La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, sentiti gli Ambiti Territoriali di caccia che ricomprendono, anche in parte, territorio lagunare e vallivo, determina la distanza necessaria, per gli appostamenti di cui all’articolo 25, commi 1 e 2, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , dal confine degli istituti di cui all’articolo 8, comma 4 ter, lettere a), b), c) e d), della medesima legge regionale.
5. La distanza tra gli appostamenti di cui al comma 1 in funzione non può essere inferiore a metri 200.
Art. 9 - Ammissione dei cacciatori all’Ambito Territoriale di Caccia.
1. Ai fini dell’iscrizione all’Ambito Territoriale di Caccia, la densità massima dei cacciatori, tenendo conto del numero degli appostamenti individuati e del rapporto massimo di tre cacciatori per ogni appostamento, è stabilita in sette cacciatori per ogni 100 ettari. L’ammissione è disposta sulla base delle seguenti condizioni di priorità:
a) essere proprietario o conduttore di fondi inclusi nell’Ambito Territoriale di Caccia;
b) essere residente nel territorio dell’Ambito Territoriale di Caccia;
c) essere residente in ambiti limitrofi, purché inclusi nel Veneto;
d) essere residente nella provincia in cui è ubicato l’Ambito Territoriale di Caccia;
e) essere residente in Veneto;
f) essere residente in altre regioni.
Art. 10 - Uso della barca.
1. Nell’intero territorio lagunare e vallivo del Veneto è ammesso l’uso della barca a motore quale mezzo di trasporto per raggiungere e per ritornare dagli appostamenti di caccia. È altresì ammesso l’uso della barca per il recupero della fauna selvatica ferita o abbattuta; il recupero è consentito anche con l’ausilio del cane ed entro un raggio non superiore ai duecento metri dall’appostamento.
Art. 11 - Giornate ed orari di attività venatoria.
1. L’attività venatoria nel territorio lagunare e vallivo è consentita per tre giornate settimanali a scelta, con esclusione delle giornate di silenzio venatorio, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 16 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 ; è fatta salva la possibilità di poter prevedere ulteriori due giornate nell’arco della settimana, durante i mesi di ottobre e novembre, per il prelievo della sola fauna migratoria da appostamento, da inserire, sentito l’ISPRA, nel calendario venatorio regionale. ( 33)
2. La posa degli stampi e dei richiami vivi, le operazioni di ritiro e le altre operazioni inerenti all’attività venatoria sono consentite secondo quanto disposto dall’articolo 14, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
Art. 12 - Attività venatoria nelle Aziende Faunistico-Venatorie.
1. L’attività venatoria nell’Azienda Faunistico-Venatoria che ricade nel territorio lagunare e vallivo è disciplinata dalla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , dal calendario venatorio regionale, dalle disposizioni del presente Titolo e dal disciplinare allegato alla concessione rilasciata dalla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.
Art. 13 - Oasi di Protezione all’interno delle aziende faunistico-venatorie.
1. Le Oasi di Protezione poste all’interno delle Aziende Faunistico-Venatorie che ricadono in territorio lagunare e vallivo, sono gestite dal concessionario dell’azienda medesima. Il concessionario è tenuto ad assicurare, a proprie cure e spese, la protezione, la sosta e la riproduzione della fauna entro il perimetro dell’oasi, nonché a provvedere all’alimentazione di soccorso della fauna acquatica in caso di avverse condizioni atmosferiche.
2. Almeno un terzo della superficie complessiva dell’Azienda Faunistico-Venatoria deve essere costituito in Oasi di Protezione; concorrono al raggiungimento di tale quota tutte le superfici oggetto di divieto di caccia per diversa normativa.
Art. 14 - Censimenti all’interno delle Aziende Faunistico-Venatorie.
1. I concessionari delle Aziende Faunistico-Venatorie, anche mediante la collaborazione di associazioni od enti di ricerca, devono provvedere ai censimenti della fauna migratoria presente, comunicando i dati alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.
2. I censimenti, da eseguirsi sull’intera superficie aziendale, devono essere eseguiti alle seguenti scadenze: 15 febbraio, 31 marzo, 10 settembre e 30 novembre.
TITOLO VII - Disposizioni integrative per l’individuazione degli appostamenti al di fuori del territorio vallivo-lagunare
Art. 15 - Disposizioni integrative per l’individuazione degli appostamenti al di fuori del territorio vallivo-lagunare.
1. L’attività venatoria non può essere svolta a una distanza minore di 100 metri da un appostamento in attività, salvo nel caso di consenso espresso dal titolare dell’autorizzazione.
TITOLO VIII - Aziende Faunistico-Venatorie, Aziende Agri-Turistico-Venatorie e Centri Privati di Riproduzione della Fauna Selvatica allo Stato Naturale: criteri per l’individuazione dei relativi territori nonché criteri e strumenti gestionali
CAPO I - Aziende Faunistico-Venatorie
Art. 16 - Finalità.
1. Le Aziende Faunistico-Venatorie devono essere costituite in territori di rilevante interesse ambientale e di elevata potenzialità faunistica al fine di mantenere, organizzare e migliorare gli ambienti naturali onde conseguire, anche a fini venatori, un incremento della fauna selvatica con particolare riferimento alla tipica fauna alpina, alla grossa fauna europea e a quella acquatica.
Art. 17 - Connotazioni faunistico-ambientali.
1. In sede di individuazione dei territori da destinare alla costituzione o al rinnovo di Aziende Faunistico-Venatorie, la Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, sentito l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), verifica e valuta, in particolare, le seguenti condizioni:
a) Aziende Faunistico-Venatorie in territorio lagunare e vallivo:
1) possibilità di effettuare una idonea programmazione al fine di favorire la sosta e l’alimentazione dell’avifauna, cacciabile e non cacciabile, che caratterizza, sotto i profili faunistici, il territorio che si intende costituire in azienda faunistico-venatoria;
2) presenza sia di vegetazione sommersa in grado di rappresentare una fonte alimentare naturale per l’avifauna, sia di vegetazione emersa in grado di fornire siti di rifugio e protezione;
b) Aziende Faunistico-Venatorie in zona faunistica delle Alpi:
b) Aziende Faunistico-Venatorie in zona faunistica delle Alpi:
1) presenza di caratteristiche e connotazioni territoriali, ambientali ed ecologiche (a titolo di esempio, la presenza di prati, prati-pascoli, macchie arbustive, formazioni boschive e specchi acquei) idonee per una valorizzazione faunistica del territorio, anche ai fini del prelievo venatorio;
2) presenza di prati e prati-pascolo non gravati da eccessivo carico di bestiame;
c) Aziende Faunistico-Venatorie in pianura ed in collina:
c) Aziende Faunistico-Venatorie in pianura ed in collina:
1) presenza di livelli di diversificazione ambientale, quali siepi, colture a perdere, filari colturali intercalari, colture arboree, nella misura di almeno il 10 per cento della superficie totale aziendale, che consentano la realizzazione di programmi di conservazione e ripristino ambientale validi dal punto di vista faunistico e fattibili dal punto di vista tecnico ed economico.
Art. 18 - Criteri gestionali e documentazione da produrre in sede di prima concessione, di modifica e di rinnovo di concessione.
1. La Giunta regionale, nel rispetto delle normative vigenti, emana norme per definire i criteri gestionali, l’iter procedurale e la documentazione da produrre in sede di prima concessione, di modifica ed in sede di rinnovo di concessione.
Art. 19 - Concessioni.
1. Nel rilasciare nuove concessioni, la Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria dà preferenza alle domande presentate dagli imprenditori agricoli singoli o associati.
2. Le nuove concessioni ed i rinnovi di concessione sono accordati per il periodo di validità del Piano Faunistico-Venatorio Regionale.
3. Il rinnovo è subordinato al raggiungimento degli obiettivi fissati dagli elaborati agli atti e relativi al precedente periodo di pianificazione. Il raggiungimento degli obiettivi è accertato dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.
4. Qualora, per comprovate ragioni tecniche e faunistico-ambientali o per una razionale perimetrazione, sentito l’ISPRA ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , si renda necessario includere nell’Azienda Faunistico-Venatoria terreni per i quali l’avente diritto non abbia prestato il prescritto consenso, l’inclusione può essere disposta coattivamente, nella misura massima del 10 per cento della superficie complessiva oggetto di richiesta.
5. Le distanze fra Aziende Faunistico-Venatorie e zone adibite a parco, riserve naturali, oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura, nonché le distanze fra Aziende faunistico venatorie e fra Azienda faunistico venatoria e gli istituti a gestione privata di cui agli articoli 30 e 31 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni, escluse quelle ricadenti in zona faunistica delle Alpi e in territorio lagunare e vallivo, nonché escluse quelle in vigore alla data di scadenza del Piano Faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 e successive modificazioni, sono fissate nella misura minima di metri 500.
Art. 20 - Attività venatoria.
1. L’esercizio dell’attività venatoria nelle Aziende Faunistico-Venatorie è consentito secondo le disposizioni contenute nel calendario venatorio regionale e le previsioni del piano di abbattimento approvato dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria in sede di rilascio della concessione.
Art. 21 - Vigilanza.
1. L’individuazione delle guardie volontarie viene effettuata in sede di deposito della domanda di istituzione o di rinnovo della concessione in attuazione del numero 5 dell’allegato B) “Procedure per l’istituzione di Aziende faunistico-venatorie, agri-turistico-venatorie e centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ai sensi degli articoli 29, 30 e 31” all’articolo 29 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
Art. 18 - Criteri gestionali e documentazione da produrre in sede di prima concessione, di modifica e di rinnovo di concessione.
1. La Giunta regionale, nel rispetto delle normative vigenti, emana norme per definire i criteri gestionali, l’iter procedurale e la documentazione da produrre in sede di prima concessione, di modifica ed in sede di rinnovo di concessione.
Art. 19 - Concessioni.
1. Nel rilasciare nuove concessioni, la Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria dà preferenza alle domande presentate dagli imprenditori agricoli singoli o associati.
2. Le nuove concessioni ed i rinnovi di concessione sono accordati per il periodo di validità del Piano Faunistico-Venatorio Regionale.
3. Il rinnovo è subordinato al raggiungimento degli obiettivi fissati dagli elaborati agli atti e relativi al precedente periodo di pianificazione. Il raggiungimento degli obiettivi è accertato dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.
4. Qualora, per comprovate ragioni tecniche e faunistico-ambientali o per una razionale perimetrazione, sentito l’ISPRA ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , si renda necessario includere nell’Azienda Faunistico-Venatoria terreni per i quali l’avente diritto non abbia prestato il prescritto consenso, l’inclusione può essere disposta coattivamente, nella misura massima del 10 per cento della superficie complessiva oggetto di richiesta.
5. Le distanze fra Aziende Faunistico-Venatorie e zone adibite a parco, riserve naturali, oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura, nonché le distanze fra Aziende faunistico venatorie e fra Azienda faunistico venatoria e gli istituti a gestione privata di cui agli articoli 30 e 31 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni, escluse quelle ricadenti in zona faunistica delle Alpi e in territorio lagunare e vallivo, nonché escluse quelle in vigore alla data di scadenza del Piano Faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 e successive modificazioni, sono fissate nella misura minima di metri 500.
Art. 20 - Attività venatoria.
1. L’esercizio dell’attività venatoria nelle Aziende Faunistico-Venatorie è consentito secondo le disposizioni contenute nel calendario venatorio regionale e le previsioni del piano di abbattimento approvato dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria in sede di rilascio della concessione.
Art. 21 - Vigilanza.
1. L’individuazione delle guardie volontarie viene effettuata in sede di deposito della domanda di istituzione o di rinnovo della concessione in attuazione del numero 5 dell’allegato B) “Procedure per l’istituzione di Aziende faunistico-venatorie, agri-turistico-venatorie e centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ai sensi degli articoli 29, 30 e 31” all’articolo 29 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
CAPO II - Aziende Agri-Turistico-Venatorie
Art. 22 - Finalità.
1. Le Aziende Agri-Turistico-Venatorie sono costituite per fornire alle imprese agricole che operano in aree svantaggiate una fonte reddituale integrativa conseguibile attraverso l’organizzazione dell’attività venatoria.
Art. 23 - Connotazioni faunistico-ambientali.
1. Le Aziende Agri-Turistico-Venatorie sono collocate preferibilmente in territori di scarso rilievo faunistico e coincidono con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti preferibilmente in aree ad agricoltura svantaggiata.
2. Nella zona Alpi la concessione di Azienda Agri-Turistico-Venatoria è subordinata all’assenza della tipica fauna alpina e soggiace, a tal fine, alle linee di indirizzo dettate dal PFVR 2022-2027.
Art. 24 - Documentazione da produrre in sede di prima concessione, di modifica e di rinnovo di concessione.
1. La Giunta regionale, nel rispetto delle normative vigenti, emana norme per definire l’iter procedurale e la documentazione da produrre in sede di prima concessione, di modifica ed in sede di rinnovo di concessione.
Art. 25 - Concessioni.
1. Nel rilasciare nuove concessioni, la Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria dà preferenza alle domande presentate dagli imprenditori agricoli singoli o associati.
2. Le nuove concessioni ed i rinnovi di concessione sono accordati per il periodo di validità del Piano Faunistico-Venatorio Regionale.
3. Il rinnovo è subordinato al raggiungimento degli obiettivi fissati dagli elaborati agli atti e relativi al precedente periodo di pianificazione. Il raggiungimento degli obiettivi è accertato dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.
4. Le distanze fra Aziende Agri-Turistico Venatorie e zone adibite a parco, riserve naturali, oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura, nonché le distanze fra Aziende Agri-Turistico Venatorie e fra Aziende Agri-Turistico Venatorie e gli istituti a gestione privata di cui agli articoli 29 e 31 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni, escluse quelle ricadenti in zona faunistica delle Alpi e in territorio lagunare e vallivo, nonché escluse quelle in vigore alla data di scadenza del Piano Faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 e successive modificazioni, sono fissate nella misura minima di metri 500.
Art. 26 - Attività venatoria.
1. L’esercizio dell’attività venatoria nelle Aziende Agri-Turistico-Venatorie è consentito nel rispetto delle disposizioni contenute nel calendario venatorio regionale. L’esercizio venatorio è comunque consentito esclusivamente su fauna stanziale cacciabile riprodotta in cattività, con esclusione di ungulati e tetraonidi, nonché su soggetti provenienti da allevamento appartenenti alla specie Quaglia.
CAPO III - Centri Privati di Riproduzione della Fauna Selvatica allo Stato Naturale
Art. 27 - Finalità.
1. I Centri Privati di Riproduzione della Fauna Selvatica allo Stato Naturale sono destinati all’esclusiva produzione di specie appartenenti alla fauna selvatica.
2. Detti centri devono essere localizzati in ambienti agro-forestali idonei alle specie oggetto di allevamento e devono avere dimensioni tali da assicurare il soddisfacimento delle esigenze biologiche della fauna selvatica.
Art. 28 - Documentazione da produrre in sede di prima concessione, di modifica e di rinnovo di concessione.
1. La Giunta regionale, nel rispetto delle normative vigenti, emana norme per definire l’iter procedurale e la documentazione da produrre in sede di prima concessione di modifica ed in sede di rinnovo di concessione.
Art. 29 - Concessioni.
1. Nel rilasciare nuove concessioni, la Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria accorda precedenza alle domande presentate da imprenditori agricoli, singoli o associati.
2. Le nuove concessioni ed i rinnovi di concessione sono accordati per il periodo di validità del Piano Faunistico-Venatorio Regionale.
3. Il rinnovo è subordinato al raggiungimento degli obiettivi fissati dagli elaborati progettuali prodotti dal concessionario. Il raggiungimento degli obiettivi è accertato dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.
4. Le distanze fra Centri Privati di Riproduzione della Fauna Selvatica allo Stato Naturale e zone adibite a parco, riserve naturali, oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura, nonché le distanze fra i Centri Privati di Riproduzione della Fauna Selvatica allo Stato Naturale e fra i Centri Privati di Riproduzione della Fauna Selvatica allo Stato Naturale e gli istituti a gestione privata di cui agli articoli 29 e 30 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni, escluse quelle ricadenti in zona faunistica delle Alpi e nella zona lagunare e valliva, sono fissate dalla Giunta regionale.
Art. 30 - Immissioni, catture e cessioni.
1. Al fine di costituire all’interno del centro privato il necessario patrimonio di riproduttori, entro l’anno successivo a quello di primo rilascio della concessione è consentita l’immissione di soggetti, appartenenti esclusivamente alle specie di indirizzo produttivo, provenienti da altri centri privati, da centri pubblici di riproduzione allo stato naturale o da allevamenti presenti sul territorio nazionale e di cui sia garantita, ai sensi delle vigenti disposizioni sanitarie, l’assenza di malattie.
2. I Centri Privati di Riproduzione della Fauna Selvatica allo Stato Naturale sono tenuti alla registrazione delle operazioni di immissione, cattura e cessione dei capi su apposito registro vidimato dalla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.
Art. 31 - Destinazione della fauna selvatica acquistata.
1. La fauna selvatica acquistata dalla Regione ai sensi dell’articolo 31, comma 4, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , è messa a disposizione, in via prioritaria, dell’Ambito Territoriale di Caccia o del Comprensorio Alpino in cui ricade il relativo Centro.
CAPO IV - Disposizioni comuni agli istituti a gestione privata
Art. 32 - Revoca delle concessioni.
1. La revoca dei provvedimenti con i quali sono state rilasciate le concessioni di Azienda Faunistico-Venatoria, Aziende Agri-Turistico-Venatoria e di Centro Privato di Riproduzione di Fauna Selvatica allo Stato Naturale è disposta, previa preliminare procedura di diffida ed eventuale sospensione temporanea, dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria qualora non risultino perseguite le finalità poste dalla legge, dal presente regolamento, dagli elaborati prodotti dai concessionari ovvero quando non risultino osservate le prescrizioni di igiene sanitaria.
INDICE
TITOLO I - Schema di statuto per gli Ambiti Territoriali di Caccia - ATC e per i Comprensori Alpini - CA
1
Art. 1 - Schema di statuto per gli Ambiti Territoriali di Caccia - ATC. 1
Art. 2 - Schema di statuto per i Comprensori Alpini - CA. 1
TITOLO II - Disposizioni per le modalità di prima costituzione degli organi statutari degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini
1
Art. 3 - Prima costituzione degli organi statutari degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini. 1
TITOLO III - Determinazione degli indici di densità venatoria minima e massima
1
Art. 4 - Determinazione degli indici di densità venatoria minima e massima. 2
TITOLO IV - Incentivi in favore dei proprietari o conduttori per l’utilizzo dei fondi rustici
2
Art. 5 - Incentivi in favore dei proprietari o conduttori per l’utilizzo dei fondi rustici. 2
TITOLO V - Criteri per la sottrazione dei fondi ai sensi dell’articolo 15, commi da 3 a 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157; criteri per l’istituzione delle aree di rispetto ai sensi dell’articolo 21, comma 13, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
2
Art. 6 - Fondi sottratti. 2
Art. 7 - Aree di rispetto. 3
TITOLO VI - Disposizioni integrative per l’attività venatoria nel territorio lagunare e vallivo
4
Art. 8 - Esercizio venatorio da appostamento. 4
Art. 9 - Ammissione dei cacciatori all’Ambito Territoriale di Caccia. 4
Art. 10 - Uso della barca. 5
Art. 11 - Giornate ed orari di attività venatoria. 5
Art. 12 - Attività venatoria nelle Aziende Faunistico-Venatorie. 5
Art. 13 - Oasi di Protezione all’interno delle aziende faunistico-venatorie. 5
Art. 14 - Censimenti all’interno delle Aziende Faunistico-Venatorie. 5
TITOLO VII - Disposizioni integrative per l’individuazione degli appostamenti al di fuori del territorio vallivo-lagunare
6
Art. 15 - Disposizioni integrative per l’individuazione degli appostamenti al di fuori del territorio vallivo-lagunare. 6
TITOLO VIII - Aziende Faunistico-Venatorie, Aziende Agri-Turistico-Venatorie e Centri Privati di Riproduzione della Fauna Selvatica allo Stato Naturale: criteri per l’individuazione dei relativi territori nonché criteri e strumenti gestionali
6
CAPO I - Aziende Faunistico-Venatorie 6
Art. 16 - Finalità. 6
Art. 17 - Connotazioni faunistico-ambientali. 6
Art. 18 - Criteri gestionali e documentazione da produrre in sede di prima concessione, di modifica e di rinnovo di concessione. 7
Art. 19 - Concessioni. 7
Art. 20 - Attività venatoria. 7
Art. 21 - Vigilanza. 7
CAPO II - Aziende Agri-Turistico-Venatorie 7
Art. 22 - Finalità. 7
Art. 23 - Connotazioni faunistico-ambientali. 8
Art. 24 - Documentazione da produrre in sede di prima concessione, di modifica e di rinnovo di concessione. 8
Art. 25 - Concessioni. 8
Art. 26 - Attività venatoria. 8
CAPO III - Centri Privati di Riproduzione della Fauna Selvatica allo Stato Naturale 8
Art. 27 - Finalità. 8
Art. 28 - Documentazione da produrre in sede di prima concessione, di modifica e di rinnovo di concessione. 9
Art. 29 - Concessioni. 9
Art. 30 - Immissioni, catture e cessioni. 9
Art. 31 - Destinazione della fauna selvatica acquistata. 9
CAPO IV - Disposizioni comuni agli istituti a gestione privata 9
Art. 32 - Revoca delle concessioni. 9
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
XI LEGISLATURA
ALLEGATI AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL PFVR 2022-2027
- Allegato “A” all’articolo 1 del Regolamento di attuazione del PFVR 2022-2027:
Schema di statuto per gli Ambiti territoriali di caccia
- Allegato “B” all’articolo 2 del Regolamento di attuazione del PFVR 2022-2027:
Schema di statuto per i Comprensori Alpini.
- Allegato “A” all’articolo 1 del Regolamento di attuazione del PFVR 2022-2027:
Schema di statuto per gli Ambiti territoriali di caccia
- Allegato “B” all’articolo 2 del Regolamento di attuazione del PFVR 2022-2027:
Schema di statuto per i Comprensori Alpini.
Allegato “A” all’articolo 1 del Regolamento di attuazione del PFVR 2022-2027.
Schema di statuto per gli Ambiti territoriali di caccia.
Schema di statuto per gli Ambiti territoriali di caccia.
Art. 1 - Natura giuridica e sede.
1. L’Ambito Territoriale di Caccia (ATC) denominato ATC [sigla Provincia] n. _, istituito ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dell’articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , è una struttura associativa che non ha fini di lucro e che persegue scopi di programmazione dell’esercizio venatorio e di gestione della fauna selvatica su un territorio delimitato dal Piano Faunistico-Venatorio Regionale (di seguito denominato PFVR) 2022-2027.
2. La sede dell’ATC è stabilita nel Comune di ............................... via .............................. n. ......; possono essere individuate, per motivate esigenze, sedi operative e recapiti nel territorio di competenza.
Art. 2 - Organi dell’Ambito Territoriale di Caccia.
1. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , sono organi dell’Ambito Territoriale di Caccia:
a) il Presidente;
b) il Vice Presidente;
c) il Segretario;
d) il Comitato Direttivo;
e) l’Assemblea dei Soci;
f) il Revisore Unico dei Conti.
Art. 3 - Durata in carica degli organi dell’Ambito Territoriale di Caccia.
1. Gli organi dell’Ambito Territoriale di Caccia rimangono in carica per il periodo di validità del Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2022-2027, decorso il quale decadono.
2. In caso di proroga della validità del Piano Faunistico-Venatorio Regionale, gli organi dell’ATC sono rinnovati entro centottanta giorni, con le procedure previste ai successivi articoli 4, 5, 6 e 8 e rimangono in carica per periodi non superiori a tre anni.
3. Nelle more delle procedure di rinnovo di cui al comma 2, gli organi degli Ambiti Territoriali di Caccia, in carica alla data di proroga di validità del Piano, assicurano la continuità delle funzioni di ordinaria amministrazione fino all’insediamento dei nuovi organi.
Art. 4 - Compiti e funzioni del Presidente.
1. Il Presidente è eletto dal Comitato direttivo tra i componenti di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5.
2. Il Presidente:
a) rappresenta legalmente l’Ambito Territoriale di Caccia;
b) convoca e presiede il Comitato Direttivo e l’Assemblea dei Soci;
c) assicura l’osservanza delle norme di legge, dei regolamenti regionali e del presente Statuto, nonché dà esecuzione alle deliberazioni degli organi dell’Ambito Territoriale di Caccia.
3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo il Presidente è sostituito dal Vicepresidente eletto al proprio interno, con votazione separata, dal Comitato Direttivo.
4. Nel caso di dimissioni e di impossibilità definitiva di agire del Presidente e del Vicepresidente, entro quindici giorni, il membro più anziano del Comitato convoca il Comitato stesso per procedere alle nuove nomine. ( 34)
5. Non è immediatamente rieleggibile a Presidente chi abbia ricoperto tale incarico per due mandati consecutivi nel medesimo ATC.
6. La disposizione di cui al comma 5 si applica con riferimento ai mandati successivi alla data di decorrenza di validità del PFVR 2022-2027.
Art. 5 - Composizione, compiti e funzioni del Comitato Direttivo.
1. Il Comitato Direttivo dell’Ambito Territoriale di Caccia è nominato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 ed è composto da:
a) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale e maggiormente rappresentative a livello di ambito;
b) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
c) due rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale;
d) due esperti in materia di programmazione faunistico-venatoria e/o gestione amministrativa in rappresentanza della Regione.
2. Il mantenimento della qualifica di componente del Comitato Direttivo è subordinato alla iscrizione all’associazione che ha provveduto alla sua designazione.
3. I componenti del Comitato Direttivo:
a) non devono essere incorsi in sentenze definitive di condanna, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui all’articolo 30, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, fatta salva la sospensione condizionale della pena di cui all’articolo 163 del codice penale e comunque con effetti fino alla riabilitazione di cui agli articoli 178 e seguenti del codice penale;
b) non devono versare in una delle condizioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 31 dicembre 2012, n. 235 recante “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, fatta salva la sospensione condizionale della pena di cui all’articolo 163 del codice penale e comunque con effetti, rispettivamente fino alla riabilitazione di cui agli articoli 178 e seguenti del codice penale, ovvero alla cessazione della durata della misura di prevenzione.
4. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente almeno sei volte l’anno e comunque quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei membri che lo compongono. La convocazione avviene per iscritto ed è comunicata ai suoi componenti con mezzi idonei almeno quattro giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero almeno ventiquattro ore prima, in caso di necessità e urgenza. La convocazione può essere effettuata anche in modalità digitale secondo le decisioni dell’Assemblea medesima.
5. Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono prese a maggioranza con voto palese e la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Comitato possono essere tenute in modalità digitale quando le condizioni contingenti non consentano di tenerle in presenza.
6. Ai componenti del Comitato Direttivo non spetta alcun compenso a titolo di indennità di carica o di funzione.
7. I componenti del Comitato Direttivo che senza giustificato motivo non partecipino a tre riunioni consecutive del Comitato stesso decadono dall’incarico e vengono sostituiti, previa designazione da parte dell’associazione di appartenenza, entro trenta giorni secondo le modalità di cui al comma 1.
8. Il Comitato Direttivo promuove ed organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e faunistiche, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat naturali, provvede all’attribuzione di incentivi, anche finanziari, ai proprietari o conduttori dei fondi rustici per:
a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale sul territorio di competenza;
b) le coltivazioni destinate all’alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, soprattutto sui terreni messi a riposo a seguito degli interventi previsti dai vigenti regolamenti comunitari in materia;
c) il ripristino e la manutenzione di fossati e zone umide, con particolare riferimento al territorio lagunare e vallivo;
d) la differenziazione delle colture;
e) la messa a dimora di siepi, cespugli ed alberi adatti alla riproduzione e all’alimentazione della fauna selvatica;
f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
g) le tabellazioni, la difesa preventiva delle coltivazioni suscettibili di danneggiamento da parte della fauna selvatica, l’alimentazione di soccorso degli animali in difficoltà, la manutenzione degli apprestamenti di ricovero ed ambientamento degli animali selvatici.
9. Il Comitato Direttivo assicura la gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia nei limiti delle seguenti funzioni:
a) in presenza delle condizioni di cui all’articolo 14, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, può ammettere all’Ambito Territoriale di Caccia, con delibera motivata, un numero di cacciatori superiore a quello stabilito dal Titolo III del Regolamento di attuazione;
b) determina le quote associative annuali dovute dai soci, nell’osservanza di quanto previsto dall’articolo 21, commi 11 e 12, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 ; in caso di ritardato pagamento è dovuta, in aggiunta alla quota associativa, una penale pari al venticinque per cento della quota associativa stessa, qualora il pagamento avvenga entro i primi quindici giorni dalla scadenza, e pari al cinquanta per cento della quota associativa stessa, qualora il pagamento avvenga entro i successivi quindici giorni; decorso tale termine il socio decade;
c) delimita con tabelle esenti da tasse, ai sensi dell’articolo 21, comma 15, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e secondo il modello stabilito con decreto dal presidente della Giunta regionale, i confini dell’Ambito Territoriale di Caccia e le eventuali aree di rispetto istituite all’interno dell’Ambito stesso;
d) trasmette alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, per la verifica di compatibilità di cui all’articolo 21, comma 14, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , il programma delle attività che si intende svolgere;
e) predispone il bilancio di previsione ed il rendiconto finanziario da presentare all’Assemblea dei Soci per l’approvazione;
f) autorizza il Presidente a stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
g) iscrive nel registro dei soci i cacciatori assegnati dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria all’Ambito Territoriale di Caccia;
h) provvede ai ripopolamenti ed alle immissioni di fauna selvatica in conformità con il programma di attività di cui alla lettera d);
i) rilascia permessi d’ospite sulla base di specifica regolamentazione approvata dall’Assemblea dei Soci;
l) stabilisce le modalità per l’esercizio del volontariato;
m) individua forme di collaborazione tra Ambiti Territoriali di Caccia per ottimizzare le rispettive gestioni tecnico-finanziarie.
Art. 6 - Definizione delle funzioni e dei compiti dell’Assemblea dei Soci.
1. L’Assemblea dei Soci è l’organo formato dai cacciatori iscritti all’Ambito Territoriale di Caccia. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. La riunione di insediamento è convocata e presieduta dal Presidente uscente o dal Commissario di cui all’articolo 11.
2. L’Assemblea dei Soci:
a) approva lo Statuto dell’Ambito Territoriale di Caccia;
b) nomina il Revisore Unico dei Conti, individuato tra coloro che, in possesso dei requisiti previsti, hanno presentato apposita istanza alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria;
c) può approvare patti associativi purché non in contrasto con i contenuti di uno schema tipo approvato con provvedimento della Giunta regionale; entro 15 (quindici) giorni dall’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci, i patti associativi devono essere trasmessi alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, che provvede all’emissione di un visto di conformità; i patti associativi entrano in vigore e sono applicabili solo a seguito dell’acquisizione del visto di conformità; ogni variazione dei patti associativi è soggetta allo stesso iter procedurale previsto per la prima approvazione;
d) delibera sugli argomenti dell’ordine del giorno esplicitamente sottoposti al suo esame da parte del Comitato Direttivo;
e) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto finanziario;
f) definisce le prestazioni d’opera o di servizio dovute dai soci per le attività dell’Ambito Territoriale di Caccia;
g) stabilisce le modalità ed i criteri per l’eventuale rimborso delle spese sostenute dai componenti del Comitato Direttivo e dai soci nell’espletamento di compiti loro affidati nell’interesse dell’Ambito Territoriale di Caccia;
h) elegge 5 (cinque) rappresentanti dell’ATC con voto consultivo come previsto dall’articolo 21, comma 6, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
3. L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente almeno due volte all’anno. È altresì convocata qualora ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un quinto dei soci o dal Revisore Unico dei Conti. La proposta di bilancio preventivo e consuntivo deve essere allegata alla lettera di convocazione dell’Assemblea.
4. La convocazione è fatta mediante comunicazione da affiggere all’albo della sede almeno quindici giorni prima della data fissata per l’adunanza e mediante spedizione, nello stesso termine, di idoneo avviso scritto o in altra forma approvata dall’assemblea dei soci, a tutti gli associati. La convocazione deve indicare l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione. Le assemblee possono essere tenute in modalità digitale qualora le condizioni contingenti non consentano di tenerle in presenza.
5. Ciascun socio dell’Ambito Territoriale di Caccia, in regola con le quote di iscrizione, partecipa di diritto alle riunioni dell’Assemblea dei Soci; non è consentito l’esercizio della delega; per la validità delle adunanze è richiesta, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei soci; la seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti; dalla prima alla seconda convocazione deve trascorrere almeno un’ora; le deliberazioni sono assunte a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei votanti; se richiesto dalla maggioranza dei presenti, le deliberazioni possono essere assunte a scrutinio segreto; sono nulle e vanno ripetute le votazioni nelle quali il numero dei voti degli astenuti presenti risulti pari al 50 per cento più uno dei voti espressi.
Art. 7 - Facoltà, compiti ed attribuzioni del Revisore Unico dei Conti.
1. Il Revisore Unico dei Conti è nominato dall’Assemblea dei Soci tra chi abbia presentato domanda o sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
2. Il Revisore Unico dei Conti:
a) redige la relazione del bilancio preventivo;
b) redige la relazione del rendiconto finanziario;
c) controlla l’attività ed i movimenti di cassa almeno una volta ogni tre mesi.
3. Il Revisore Unico dei Conti ha diritto di assistere alle adunanze del Comitato Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.
4. In qualsiasi momento il Revisore Unico dei Conti può procedere ad atti di ispezione e di controllo, dandone immediata comunicazione scritta al Presidente dell’Ambito Territoriale di Caccia ed alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.
5. Il Revisore Unico dei Conti provvede alla redazione di verbali delle proprie attività, su apposito registro vidimato.
6. Il Revisore Unico dei Conti, accertate gravi irregolarità nella gestione finanziaria dell’ambito territoriale di caccia, chiede l’immediata convocazione del Comitato Direttivo; persistendo le irregolarità informa sollecitamente la struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.
Art. 8 - Attribuzioni, compiti e funzioni del Segretario del Comitato Direttivo.
1. Il Segretario, eletto al proprio interno dal Comitato Direttivo, cura la tenuta e l’aggiornamento del registro dei soci nonché la gestione contabile dell’Ambito Territoriale di Caccia. Redige i verbali delle riunioni del Comitato Direttivo e dell’Assemblea dei Soci. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono posti all’approvazione nella prima seduta utile successiva.
2. Il Segretario, con cadenza semestrale, provvede alla trasmissione, alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria e in formato digitale, delle deliberazioni adottate dal Comitato Direttivo.
3. Il Segretario provvede, altresì, alla trasmissione alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria e in formato digitale, del bilancio preventivo e del rendiconto finanziario e della relativa deliberazione da parte dell’Assemblea dei Soci, entro 30 (trenta) giorni dalla data di adozione.
Art. 9 - Assegnazione dei soci all’Ambito Territoriale di Caccia.
1. I soci dell’Ambito Territoriale di Caccia sono assegnati dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria ed hanno il dovere di partecipare fattivamente alle attività dell’Ambito cui appartengono.
2. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o causa di morte.
3. I soci che recedono, oppure vengano sospesi o esclusi, non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata, qualora questo avvenga a stagione venatoria iniziata.
4. Tutti coloro che rivestono la qualifica di socio di Ambito Territoriale di Caccia alla scadenza del Piano Faunistico-Venatorio Regionale (2007-2012) approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 e successive modificazioni, sono da considerarsi automaticamente iscritti, previo pagamento della relativa quota annuale di iscrizione, al medesimo Ambito, salvo diversa formale comunicazione di recesso da parte degli interessati; la qualifica di socio è comunque conservata anche in caso di avvenuta assunzione di provvedimenti amministrativi di definizione di un diverso indice di densità venatoria.
5. La quota associativa di un socio non residente nell’Ambito Territoriale di Caccia, sia nel caso di prima che di ulteriore scelta, non può essere diversa dalla quota fissata per i residenti.
Art. 10 - Disposizioni amministrativo-contabili.
1. L’esercizio amministrativo e sociale dell’ambito decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio di previsione è approvato entro il 31 ottobre.
3. Il rendiconto finanziario è approvato entro il 28 febbraio.
4. Per le attività dell’Ambito Territoriale di Caccia è costituito un fondo comune comprensivo:
a) delle quote associative annuali, di cui all’articolo 5, comma 8, lettera b);
b) degli eventuali contributi erogati da enti pubblici e da enti o soggetti privati per la realizzazione degli interventi previsti dal programma di attività di cui all’articolo 21, comma 14, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
5. È fatto obbligo a ciascun Ambito Territoriale di Caccia di dotarsi di un indirizzo PEC - Posta Elettronica Certificata per le comunicazioni da parte dell’Amministrazione pubblica.
Art. 11 - Disposizioni finali.
1. Coloro che ricoprono le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario o di componente del Comitato Direttivo dell’Ambito Territoriale di Caccia non possono instaurare alcun rapporto di natura economica con l’Ambito stesso, connesso con le proprie attività commerciali, industriali o professionali eventualmente esercitate, comprese le persone fisiche fino al terzo grado di parentela.
2. La Giunta regionale, in ipotesi di inosservanza delle norme statutarie, regolamentari e legislative, di sfiducia manifestata dalla maggioranza dei soci, di mancato o inadeguato funzionamento del Comitato Direttivo dell’Ambito Territoriale di Caccia, procede, previa immediata diffida per i casi di inadempimento, allo scioglimento del Comitato stesso. Con il provvedimento di scioglimento è nominato un Commissario che, entro tre mesi, provvede alla costituzione del nuovo Comitato Direttivo.
3. Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile.
INDICE
Art. 1 - Natura giuridica e sede. 1
Art. 2 - Organi dell’Ambito Territoriale di Caccia. 1
Art. 3 - Durata in carica degli organi dell’Ambito Territoriale di Caccia. 1
Art. 4 - Compiti e funzioni del Presidente. 1
Art. 5 - Composizione, compiti e funzioni del Comitato Direttivo. 2
Art. 6 - Definizione delle funzioni e dei compiti dell’Assemblea dei Soci. 4
Art. 7 - Facoltà, compiti ed attribuzioni del Revisore Unico dei Conti. 5
Art. 8 - Attribuzioni, compiti e funzioni del Segretario del Comitato Direttivo. 5
Art. 9 - Assegnazione dei soci all’Ambito Territoriale di Caccia. 5
Art. 10 - Disposizioni amministrativo-contabili. 6
Art. 11 - Disposizioni finali. 6
Allegato “B” all’articolo 2 del Regolamento di attuazione del PFVR 2022-2027.
Schema di statuto per i Comprensori Alpini.
Schema di statuto per i Comprensori Alpini.
Art. 1 - Natura giuridica e sede.
1. Il Comprensorio Alpino (CA), denominato CA [sigla Provincia] n. __, istituito ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e degli articoli 8, comma 4 bis e 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , è una struttura associativa che non ha fini di lucro e che persegue scopi di programmazione dell'esercizio venatorio e di gestione della fauna selvatica su un territorio compreso all'interno della Zona faunistica delle Alpi, delimitato dal Piano Faunistico-Venatorio Regionale (di seguito denominato PFVR) 2022-2027.
2. La sede del CA è stabilita nel Comune di ............................... via .............................. n. ......; possono essere individuate, per motivate esigenze, sedi operative e recapiti nel territorio di competenza.
Art. 2 - Organi del Comprensorio Alpino.
1. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , sono organi del Comprensorio Alpino:
a) il Presidente;
b) il Vicepresidente;
c) il Segretario;
d) il Comitato Direttivo;
e) l'Assemblea dei Soci;
f) il Revisore Unico dei Conti.
Art. 3 - Durata degli organi.
1. I componenti degli organi dei Comprensori Alpini rimangono in carica, dal momento del loro insediamento e per il periodo di validità del Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2022-2027.
2. In caso di proroga della validità del Piano Faunistico-Venatorio Regionale, gli organi del Comprensorio Alpino sono rinnovati entro centottanta giorni, con le procedure previste ai successivi articoli 4, 5, 6 e 8 e rimangono in carica per periodi non superiori a tre anni.
3. Nelle more delle procedure di rinnovo di cui al comma 2, gli organi del Comprensorio Alpino, in carica alla data di proroga di validità del Piano, assicurano la continuità delle funzioni di ordinaria amministrazione fino all’insediamento dei nuovi organi.
Art. 4 - Compiti e funzioni del Presidente.
1. Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo.
2. Al Presidente spetta:
a) la legale rappresentanza del Comprensorio Alpino;
b) convocare e presiedere il Comitato Direttivo e l'Assemblea dei Soci;
c) assicurare l'osservanza delle disposizioni normative e regolamentari e del presente Statuto, nonché dare esecuzione alle deliberazioni degli organi del Comprensorio Alpino.
3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, eletto al proprio interno, con votazione separata, dal Comitato Direttivo.
4. Nel caso di dimissioni e di impossibilità definitiva di agire del Presidente e del Vicepresidente, entro quindici giorni, il membro più anziano del Comitato convoca il Comitato stesso per procedere alle nuove nomine.
5. Non è immediatamente rieleggibile a Presidente chi abbia ricoperto tale incarico per due mandati consecutivi nel medesimo Comprensorio Alpino.
6. La disposizione di cui al comma 5 si applica con riferimento ai mandati successivi alla data di decorrenza di validità del PFVR 2022-2027.
Art. 5 - Composizione, compiti e funzioni del Comitato Direttivo.
1. Il Comitato direttivo del Comprensorio Alpino è nominato dalla Giunta regionale nel rispetto delle tradizioni e consuetudini locali ed è composto da:
a) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale e maggiormente rappresentative a livello di comprensorio, ovvero, se le associazioni riconosciute presenti nel comprensorio sono in numero inferiore a tre, in misura proporzionale alla rappresentatività delle associazioni presenti;
b) un rappresentante designato dalla struttura locale dell'organizzazione professionale agricola riconosciuta a livello nazionale o regionale e maggiormente rappresentativa a livello regionale;
c) due rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni di protezione ambientale, riconosciute a livello nazionale o regionale, maggiormente rappresentative a livello regionale;
d) un esperto in materia di programmazione faunistico-venatoria e/o gestione amministrativa in rappresentanza della Regione.
2. Partecipano alle riunioni degli organi direttivi, con voto consultivo, da due a cinque soci, designati dagli iscritti al Comprensorio stesso, esperti nelle diverse tecniche venatorie praticate nel Comprensorio stesso.
3. Il mantenimento della qualifica di componente del Comitato direttivo è subordinato all'iscrizione all'associazione che ha provveduto alla sua designazione.
4. I componenti del Comitato Direttivo:
a) non devono essere incorsi in sentenze definitive di condanna, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui all’articolo 30 commi 1 e 2 della legge n. 157 del 1992, fatta salva la sospensione condizionale della pena di cui all’articolo 163 del codice penale e comunque con effetti fino alla riabilitazione di cui agli articoli 178 e seguenti del codice penale;
b) non devono versare in una delle condizioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 31 dicembre 2012, n. 235 recante “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, fatta salva la sospensione condizionale della pena di cui all’articolo 163 del codice penale e comunque con effetti, rispettivamente fino alla riabilitazione di cui agli articoli 178 e seguenti del codice penale, ovvero alla cessazione della durata della misura di prevenzione.
5. Il Comitato, al suo interno, elegge il Presidente e il Vicepresidente.
6. Il Comitato Direttivo:
a) attua la gestione tecnica e amministrativa del Comprensorio Alpino;
b) rilascia i permessi d'ospite sulla base di specifica regolamentazione approvata dall’Assemblea dei Soci;
c) collabora, anche avvalendosi dei cacciatori di selezione, con il Servizio Regionale di Vigilanza per effettuare i censimenti della fauna selvatica;
d) propone i criteri e le modalità dello svolgimento del prelievo venatorio nei limiti fissati dalle norme, dai regolamenti e dal piano di abbattimento formulato dalla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, anche apportando eventuali modifiche, esclusivamente in senso restrittivo, al calendario venatorio, le quali devono essere oggetto di formale approvazione da parte della medesima struttura;
e) può individuare una giornata settimanale in cui è possibile esercitare il prelievo venatorio solo con armi a canna rigata;
f) attua iniziative finalizzate alla promozione dell'allenamento e dell'addestramento dei cani e delle gare cinofile;
g) formula e attua i piani di ripristino ambientale, di miglioramento degli habitat della fauna selvatica, promuovendo in tal senso, le iniziative più opportune, finalizzate alla consistenza faunistica ottimale;
h) provvede alla gestione dei piani di ripopolamento della fauna selvatica autoctona;
i) collabora e concorre all’attività di controllo svolta dal Servizio Regionale di Vigilanza;
l) adotta ogni altra iniziativa finalizzata alla protezione della caratteristica fauna alpina e alla corretta gestione del prelievo venatorio;
m) cura la tabellazione del territorio del Comprensorio Alpino;
n) concorre al recupero ed all'assistenza della fauna selvatica in difficoltà;
o) determina la quota associativa ordinaria annuale dovuta dai Soci, tenuto presente quanto dispone il Regolamento in merito, nell’osservanza di quanto previsto dall’articolo 21, commi 11 e 12, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 ; in caso di ritardato pagamento è dovuta, in aggiunta alla quota associativa, una penale pari al venticinque per cento della quota associativa stessa, qualora il pagamento avvenga entro i primi quindici giorni dalla scadenza, e pari al cinquanta per cento della quota associativa stessa, qualora il pagamento avvenga entro i successivi quindici giorni; decorso tale termine il socio decade; ( 35)
p) predispone il bilancio di previsione e il rendiconto da presentare all'Assemblea dei Soci;
q) stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività sociali;
r) determina l'eventuale compenso da corrispondere al Revisore Unico dei Conti;
s) iscrive nel registro dei soci i cacciatori assegnati al Comprensorio Alpino dalla Struttura Regionale competente in materia faunistico-venatoria;
t) provvede ai ripopolamenti ed alle immissioni di fauna selvatica;
u) prende atto della graduatoria di iscrizione al Comprensorio redatta dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.
7. Il Comitato è convocato dal Presidente almeno sei volte l'anno e comunque quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei membri che lo compongono.
8. La convocazione avviene secondo le modalità stabilite dal Comitato medesimo e viene portata a conoscenza dei suoi componenti e del Revisore Unico dei Conti con mezzi idonei almeno quattro giorni prima della data fissata per la riunione.
9. Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza dei voti palesi e con almeno la presenza della metà dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Comitato possono essere tenute in modalità digitale qualora le condizioni contingenti non consentano di tenerle in presenza.
Art. 6 - Definizione delle funzioni e dei compiti dell'Assemblea.
1. L'Assemblea è l'organo formato dall'intera comunità dei cacciatori assegnati a ciascun Comprensorio Alpino.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. All'Assemblea spetta:
a) approvare lo Statuto del Comprensorio Alpino;
b) deliberare sugli argomenti sottoposti al suo esame da parte del Comitato;
c) nominare il Revisore Unico dei Conti;
d) approvare i bilanci, preventivo e consuntivo;
e) può approvare patti associativi purché non in contrasto con i contenuti di uno schema tipo approvato con provvedimento della Giunta regionale; entro 15 (quindici) giorni dall’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci, i patti associativi devono essere trasmessi alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, che provvede all’emissione di un visto di conformità; i patti associativi entrano in vigore e sono applicabili solo a seguito dell’acquisizione del visto di conformità; ogni variazione dei patti associativi è soggetta allo stesso iter procedurale previsto per la prima approvazione.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno. È altresì convocata qualora ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un quinto dei soci o dal Revisore Unico dei Conti.
5. La convocazione viene effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza, mediante comunicazione scritta da inviare a tutti i soci ed al Revisore Unico dei Conti e da affiggere all'albo della sede. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. La convocazione può essere effettuata anche in modalità digitale secondo le decisioni dell'Assemblea medesima. La proposta di bilancio preventivo e consuntivo deve essere allegata alla lettera di convocazione dell'Assemblea.
6. Per la validità delle adunanze, in prima convocazione, è richiesta la presenza della maggioranza dei soci, la seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Dalla prima alla seconda convocazione deve trascorrere almeno un'ora. Le deliberazioni sono assunte a scrutinio palese con la maggioranza dei voti espressi. Sono nulle e vanno ripetute le votazioni in cui il voto degli astenuti sia superiore al 50 per cento più uno dei voti espressi. Le assemblee possono essere tenute in modalità digitale qualora le condizioni contingenti non consentano di tenerle in presenza.
Art. 7 - Facoltà e compiti del Revisore Unico dei Conti.
1. Il Revisore Unico dei Conti è nominato dall'Assemblea dei Soci, tra coloro che abbiano presentato domanda e siano in possesso dei requisiti.
2. Al Revisore Unico dei Conti spetta:
a) la redazione della relazione al bilancio preventivo;
b) la redazione della relazione al rendiconto finanziario;
c) il controllo sull’attività e sui movimenti di cassa.
3. Il Revisore Unico dei Conti può assistere alle adunanze del Comitato Direttivo e dell'Assemblea.
4. In qualsiasi momento il Revisore Unico dei Conti può procedere ad atti di ispezione e di controllo.
5. Qualora il Revisore Unico dei Conti accerti gravi irregolarità nella gestione finanziaria chiede l'immediata convocazione del Comitato Direttivo. Persistendo le irregolarità informa sollecitamente la struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.
Art. 8 - Attribuzioni, compiti e funzioni del Segretario.
1. Il Segretario viene nominato dal Comitato Direttivo.
2. Sono suoi compiti, la tenuta e l'aggiornamento del registro dei soci e la gestione contabile del Comprensorio. Redige i verbali delle riunioni del Comitato e dell'Assemblea, che vanno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e posti all'approvazione nella prima seduta utile successiva.
Art. 9 - Assegnazione dei soci al Comprensorio Alpino.
1. I soci del Comprensorio Alpino sono assegnati dalla Struttura Regionale competente in materia faunistico-venatoria e hanno il dovere di partecipare fattivamente alle attività del Comprensorio di appartenenza.
2. Coloro che rivestono la qualifica di socio di Comprensorio Alpino alla scadenza del Piano Faunistico Venatorio Regionale (2007-2012), approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n, 1 e successive modificazioni, sono da considerarsi automaticamente iscritti, previo pagamento della relativa quota annuale di iscrizione, al medesimo Comprensorio Alpino, salvo diversa formale comunicazione di recesso da parte degli interessati; la qualifica di socio è comunque conservata anche in caso di avvenuta assunzione di provvedimenti amministrativi di definizione di un diverso indice di densità venatoria.
3. La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o causa di morte.
4. Nei confronti del socio che non ottemperi alle disposizioni dello Statuto o si renda responsabile di inadempienze e inosservanze, il richiamo, la censura, la sospensione temporanea e l'esclusione sono deliberate con motivazioni scritte dal Comitato.
5. I soci che recedono, oppure vengono sospesi o esclusi, non hanno diritto al rimborso delle quote associative qualora questo avvenga a stagione venatoria iniziata.
6. Le quote associative non sono differenziabili sulla base della residenza anagrafica.
Art. 10 - Disposizioni amministrativo-contabili.
1. L'esercizio amministrativo e sociale del Comprensorio Alpino va dal 1° gennaio al 31 dicembre.
2. Il bilancio di previsione è approvato entro il 31 ottobre.
3. Il rendiconto è approvato entro il 28 febbraio.
Art. 11 - Disposizioni relative ai Comprensori Alpini della provincia di Belluno.
1. Ai Comprensori alpini ricadenti nel territorio della Provincia di Belluno continuano ad applicarsi le disposizioni stabilite al comma 2 dell'articolo 68 della legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 e dall'articolo 8 della legge regionale 8 agosto 2018, n. 30 .
Art. 12 - Disposizioni finali.
1. La Giunta regionale, in ipotesi di inosservanza delle norme statutarie, regolamentari e legislative, di sfiducia manifestata dalla maggioranza dei soci, di mancato o inadeguato funzionamento del Comitato direttivo del Comprensorio Alpino, procede, previa immediata diffida per i casi di inadempimento, allo scioglimento del Comitato stesso. Con il provvedimento di scioglimento è nominato un Commissario che, entro tre mesi, provvede alla costituzione del nuovo Comitato direttivo.
2. Il socio, per essere ammesso all'esercizio venatorio, dovrà accettare incondizionatamente le disposizioni del presente Statuto.
3. Per quanto non sia espressamente previsto dallo Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile nonché le disposizioni previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, dalla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , dal PFVR 2022-2027 e dal Regolamento regionale per la gestione faunistica e la disciplina dell’attività venatoria nella Zona Faunistica delle Alpi.
INDICE
Art. 1 - Natura giuridica e sede. 1
Art. 2 - Organi del Comprensorio Alpino. 1
Art. 3 - Durata degli organi. 1
Art. 4 - Compiti e funzioni del Presidente. 1
Art. 5 - Composizione, compiti e funzioni del Comitato Direttivo. 2
Art. 6 - Definizione delle funzioni e dei compiti dell'Assemblea. 4
Art. 7 - Facoltà e compiti del Revisore Unico dei Conti. 4
Art. 8 - Attribuzioni, compiti e funzioni del Segretario. 5
Art. 9 - Assegnazione dei soci al Comprensorio Alpino. 5
Art. 10 - Disposizioni amministrativo-contabili. 5
Art. 11 - Disposizioni relative ai Comprensori Alpini della provincia di Belluno. 5
Art. 12 - Disposizioni finali. 5
Note
(
1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 148/2023 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 29/2023) ha ritenuto fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in via incidentale dal TAR Veneto, dell'articolo 1 della
L.R. n. 2/2022 che approva il Piano faunistico-venatorio regionale 2022–2027 con legge in luogo di atto amministrativo ed in tema di criteri di definizione della conterminazione della Zona Faunistica delle Alpi, per violazioni, anche per norma interposta dettata dalla legge 157 del 1992, dell’articolo 117, comma secondo lettera s) della Costituzione.
( 2) La Corte costituzionale, con sentenza n. 137/2023 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 28/2023), a fronte del conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione del Veneto nei confronti delle ordinanze cautelari del TAR Veneto che hanno disposto che venissero mantenute, nel territorio del Comune di Rivoli Veronese e del Comune di Caprino Veronese, le speciali forme di tutela dall’esercizio dell’attività venatoria previste per le Zone Faunistiche Alpine, nelle more del giudizio di legittimità costituzionale promosso nei confronti della legge regionale n. 2 del 2022, ha confermato che “nell’esercizio del potere cautelare al giudice amministrativo è consentito adottare tutte le misure «che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso”.
( 3) Vedi ora, in esecuzione della Sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2023, la delibera del Consiglio regionale n. 85 del 1 agosto 2023 di riassunzione del Piano faunistico-venatorio regionale 2022 – 2027; si evidenzia che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 20 conservano validità ed efficacia a valere sul Piano come riassunto con la citata deliberazione del Consiglio regionale.
( 4) Con deliberazione della Giunta regionale n. 401 del 09 aprile 2024 pubblicata sul BUR n. 50 del 16 aprile 2024 - recante l’aggiornamento del Piano faunistico venatorio regionale 2022-2027 a seguito del parere della Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica, comprensivo di Valutazione di Incidenza, n. 42 del 20/03/2024 - assunta ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 8, comma 6, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e dell’articolo 3 della legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 , è stato aggiornato il Piano faunistico venatorio regionale 2022–2027 come già riassunto con Deliberazione del Consiglio regionale n. 85 del 1° agosto 2023, con i documenti predisposti a seguito del monitoraggio e che costituiscono parte integrante del provvedimento della Giunta regionale.
Le modifiche riguardanti il Regolamento di attuazione di cui all’allegato A) e gli schemi di statuto per gli ATC e i CA di cui agli articoli 1 e 2 del Regolamento di attuazione sono riportate, con la relativa nota, nell’articolato degli allegati.
Le modifiche riguardanti cartografie e tabelle sono disponibili sul BUR n. 50 del 16 aprile 2024.
( 5) Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto aveva sollevato, con ordinanza n. 137 del 2022 plurime questioni di legittimità costituzionale, in via incidentale, dell'articolo 1 della L.R. n. 2/2022 che approvava il Piano faunistico-venatorio regionale 2022–2027; in particolare, sia in ordine alla scelta della Regione del Veneto di approvare il piano faunistico venatorio con legge anziché con un atto amministrativo, sia, relativamente al contenuto del Piano, su vari aspetti ivi compresa la parte in cui, applicando un criterio di natura altimetrica, aveva disposto, come si desume dagli allegati al Piano riportanti rispettivamente le cartografie e la relazione al Piano, l'esclusione del territorio del Comune di Rivoli Veronese dalla Zona Faunistica delle Alpi (ZFA), per violazione di una pluralità di parametri costituzionali e relative norme interposte.
Con sentenza n. 148/2023 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 29/2023) la Corte Costituzionale ha ritenuto entrambe le questioni fondate, con riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, pronunciandosi nel senso che “l’approvazione del piano con atto amministrativo, anziché con legge..... consente una tutela più efficace e adeguata alle peculiari esigenze dell’ambiente e della fauna, dal punto di vista sia della completezza dell’istruttoria, sia dell’effettività della tutela giurisdizionale, sia della maggiore flessibilità nell’adeguamento a eventuali mutamenti della situazione di fatto. Pertanto, è fondata, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione all’art. 10 della legge n. 157 del 1992, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge reg. Veneto n. 2 del 2022, che ha approvato il piano faunistico-venatorio con legge, anziché con un atto amministrativo”.
Ne consegue che il Piano faunistico-venatorio regionale, ivi compreso il Piano 2022–2027, deve essere approvato con una deliberazione amministrativa anziché legislativa.
La Corte Costituzionale, ha altresì precisato anche che “ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge n. 157 del 1992, la ZFA è «individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina». Il legislatore statale, che ha dettato standard minimi e uniformi di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, non ha, quindi, fatto riferimento a dati puramente morfologici, né ha ritenuto il fattore altimetrico un criterio prioritario per individuare la ZFA. Dunque, la decisione della Regione Veneto di affidarsi unicamente al dato altimetrico per escludere il territorio di alcuni comuni dalla ZFA, senza valutare l’effettiva presenza di flora e fauna alpina, comporta un abbassamento degli standard minimi di protezione, in contrasto con l’art. 11, comma 1, della legge n. 157 del 1992 e, per esso, con l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.”.
( 6) Si segnala altresì che la Regione Veneto aveva promosso conflitto di attribuzione tra enti, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alle ordinanze cautelari del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, n. 615 e n. 656 del 2022 nella parte in cui avevano disposto che venissero mantenute, nel territorio del Comune di Rivoli Veronese e del Comune di Caprino Veronese, le speciali forme di tutela dall’esercizio dell’attività venatoria previste per le Zone Faunistiche Alpine»; quanto sopra nelle more del giudizio di legittimità costituzionale promosso nei confronti della legge regionale n. 2 del 2022.
La Regione del Veneto ha eccepito la carenza assoluta di giurisdizione e, al contempo, la lesione della autonomia legislativa costituzionalmente garantita della Regione, nonché l’abnorme uso del potere giurisdizionale, in violazione dell’art. 101, secondo comma, Cost., che sancisce il principio della soggezione del giudice alla legge, funzionalmente collegato alla previsione del giudizio accentrato di costituzionalità di cui all’art. 134 Cost.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 137/2023 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 28/2023), pur ritenendo ammissibile il conflitto tra enti che riguarda atti giurisdizionali, ha considerato, con riferimento al caso di specie che, come noto, “nell’esercizio del potere cautelare al giudice amministrativo è consentito adottare tutte le misure «che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso»; e che nel caso di specie “adottando una misura strettamente funzionale a garantire l’effettività della tutela cautelare, esercitata tramite la sospensione degli atti amministrativi e volta a evitare possibili pregiudizi irreparabili nelle more della definizione della indicata questione pregiudiziale di legittimità costituzionale. La misura non interferisce con le prerogative legislative della Regione Veneto e trova applicazione solo ed esclusivamente nei territori dei Comuni interessati, senza intaccare il potere di pianificazione faunistica-venatoria spettante alla ricorrente sull’intero territorio regionale.”.
Ne consegue come “Il TAR Veneto non ha esercitato un potere abnorme, come ritenuto dalla ricorrente, ma ha operato nell’ottica dell’effettività della tutela giurisdizionale” e “non vi è stata lesione del principio della soggezione del giudice alla legge di cui all’art. 101 Cost., secondo comma, in quanto il TAR Veneto ha adottato le misure previste dal codice del processo amministrativo con l’obiettivo di assicurare l’effettività della tutela cautelare” e quindi la Corte ha dichiarato che spettava allo Stato, e per esso al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, adottare le ordinanze cautelari 20 giugno 2022, n. 615 e 15 luglio 2022, n. 656, nella parte in cui hanno, rispettivamente, disposto che vengano mantenute, nel territorio del Comune di Rivoli Veronese e del Comune di Caprino Veronese, le speciali forme di tutela dall’esercizio dell’attività venatoria previste per le Zone Faunistiche Alpine.
( 7) Allegato C paragrafo 10 era stato modificato da comma 1 art. 12 legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 : le relative modifiche devono intendersi ad effetti esauriti in esito alla riassunzione del Piano nel suo testo come originariamente approvato con legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 . Vedi anche quanto disposto dagli articoli 10 e 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 così come modificati rispettivamente dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 .
( 8) Vedi quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1331 del 25 ottobre 2022, pubblicata nel BUR n. 127 del 28 ottobre 2022, con la quale è stata introdotta la Foresta demaniale dello Stato, denominata “Monte Rotolon” sita nel comune di Recoaro Terme (VI), tra gli istituti a divieto di caccia, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c) della legge n. 157/1992.
( 9) Testo riportato al comma 4 dell’art. 5 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
( 10) Testo riportato dopo il comma 4 dell’art. 14 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
( 11) Testo riportato al comma 2 dell’art. 19 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
( 12) Testo riportato al comma 3 dell’art. 19 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
( 13) Testo riportato dopo il comma 2 dell’art. 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
( 14) Testo riportato alla lett. d) comma 5 dell’art. 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
( 15) Testo riportato dopo il comma 5 dell’art. 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
( 16) Testo riportato al comma 4 dell’art. 22 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
( 17) Testo riportato dopo comma 3 dell’art. 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
( 18) Testo riportato al comma 6 dell’art. 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
( 19) Testo riportato al comma 4 dell’art. 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
( 20) Testo riportato dopo il comma 4 dell’art. 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
( 21) Testo riportato dopo il comma 4 bis dell’art. 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
( 22) Testo riportato al comma 5 dell’art. 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
( 23) Testo riportato dopo il comma 5 dell’art. 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
( 24) Testo riportato dopo il comma 2 dell’art. 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
( 25) Testo riportato dopo l’art. 35 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
( 26) Testo riportato al comma 2 dell’art. 38 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
( 27) Punto riportato dopo il punto 13, comma 1, paragrafo a), allegato A della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
( 28) Punto riportato al punto 1, comma 1, paragrafo d), allegato A della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
( 29) Allegato C paragrafo 10 “Disposizioni relative all’istituzione e gestione degli istituti di protezione individuati dal Piano Faunistico-Venatorio regionale 2022-2027” modificato da comma 1 art. 12 legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 e che ha così disposto, rispettivamente al quinto e al sesto capoverso: a) al quinto capoverso le parole: “Con il provvedimento di istituzione dell’Oasi di protezione,” sono sostitute dalle seguenti: “A seguito del provvedimento di istituzione dell’Oasi di protezione, con successivo provvedimento,”;
b) al sesto capoverso le parole: “Con il provvedimento di istituzione delle Zone di Ripopolamento e Cattura,” sono sostituite dalle seguenti: “A seguito dell’istituzione delle Zone di Ripopolamento e Cattura, con successivo provvedimento,”.
( 30) Con riferimento alla “Appendice 2C - Parchi, riserve, foreste e valichi” dell’Allegato C, vedi quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1331 del 25 ottobre 2022, pubblicata nel BUR n. 127 del 28 ottobre 2022, con la quale come da relativa cartografia allegata alla delibera, è stata introdotta la Foresta demaniale dello Stato, denominata “Monte Rotolon” sita nel comune di Recoaro Terme (VI), tra gli istituti a divieto di caccia, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c) della legge n. 157/1992.
( 31) Il termine inizialmente fissato al 31 luglio 2022 è stato così rideterminato per effetto del comma 1 dell’art. 3 legge regionale 9 agosto 2022, n. 21 che dispone: “1. Il termine di cui all’articolo 6, comma 1 del Regolamento di attuazione della legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 recante approvazione del Piano faunistico venatorio regionale 2022 – 2027, in tema di definizione dei procedimenti amministrativi relativi alla presentazione di istanze di sottrazione di fondi dall’esercizio dell’attività venatoria, è rideterminato al 31 agosto 2022.”.
( 32) Comma così sostituito dall’Allegato A1 della deliberazione della Giunta regionale n. 401 del 9 aprile 2024.
( 33) Comma così sostituito dall’Allegato A1 della deliberazione della Giunta regionale n. 401 del 9 aprile 2024.
( 34) Comma così sostituito dall’Allegato A1 della deliberazione della Giunta regionale n. 401 del 9 aprile 2024.
( 35) Lettera così sostituita dall’Allegato A1 della deliberazione della Giunta regionale n. 401 del 9 aprile 2024.
( 2) La Corte costituzionale, con sentenza n. 137/2023 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 28/2023), a fronte del conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione del Veneto nei confronti delle ordinanze cautelari del TAR Veneto che hanno disposto che venissero mantenute, nel territorio del Comune di Rivoli Veronese e del Comune di Caprino Veronese, le speciali forme di tutela dall’esercizio dell’attività venatoria previste per le Zone Faunistiche Alpine, nelle more del giudizio di legittimità costituzionale promosso nei confronti della legge regionale n. 2 del 2022, ha confermato che “nell’esercizio del potere cautelare al giudice amministrativo è consentito adottare tutte le misure «che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso”.
( 3) Vedi ora, in esecuzione della Sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2023, la delibera del Consiglio regionale n. 85 del 1 agosto 2023 di riassunzione del Piano faunistico-venatorio regionale 2022 – 2027; si evidenzia che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 20 conservano validità ed efficacia a valere sul Piano come riassunto con la citata deliberazione del Consiglio regionale.
( 4) Con deliberazione della Giunta regionale n. 401 del 09 aprile 2024 pubblicata sul BUR n. 50 del 16 aprile 2024 - recante l’aggiornamento del Piano faunistico venatorio regionale 2022-2027 a seguito del parere della Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica, comprensivo di Valutazione di Incidenza, n. 42 del 20/03/2024 - assunta ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 8, comma 6, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e dell’articolo 3 della legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 , è stato aggiornato il Piano faunistico venatorio regionale 2022–2027 come già riassunto con Deliberazione del Consiglio regionale n. 85 del 1° agosto 2023, con i documenti predisposti a seguito del monitoraggio e che costituiscono parte integrante del provvedimento della Giunta regionale.
Le modifiche riguardanti il Regolamento di attuazione di cui all’allegato A) e gli schemi di statuto per gli ATC e i CA di cui agli articoli 1 e 2 del Regolamento di attuazione sono riportate, con la relativa nota, nell’articolato degli allegati.
Le modifiche riguardanti cartografie e tabelle sono disponibili sul BUR n. 50 del 16 aprile 2024.
( 5) Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto aveva sollevato, con ordinanza n. 137 del 2022 plurime questioni di legittimità costituzionale, in via incidentale, dell'articolo 1 della L.R. n. 2/2022 che approvava il Piano faunistico-venatorio regionale 2022–2027; in particolare, sia in ordine alla scelta della Regione del Veneto di approvare il piano faunistico venatorio con legge anziché con un atto amministrativo, sia, relativamente al contenuto del Piano, su vari aspetti ivi compresa la parte in cui, applicando un criterio di natura altimetrica, aveva disposto, come si desume dagli allegati al Piano riportanti rispettivamente le cartografie e la relazione al Piano, l'esclusione del territorio del Comune di Rivoli Veronese dalla Zona Faunistica delle Alpi (ZFA), per violazione di una pluralità di parametri costituzionali e relative norme interposte.
Con sentenza n. 148/2023 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 29/2023) la Corte Costituzionale ha ritenuto entrambe le questioni fondate, con riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, pronunciandosi nel senso che “l’approvazione del piano con atto amministrativo, anziché con legge..... consente una tutela più efficace e adeguata alle peculiari esigenze dell’ambiente e della fauna, dal punto di vista sia della completezza dell’istruttoria, sia dell’effettività della tutela giurisdizionale, sia della maggiore flessibilità nell’adeguamento a eventuali mutamenti della situazione di fatto. Pertanto, è fondata, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione all’art. 10 della legge n. 157 del 1992, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge reg. Veneto n. 2 del 2022, che ha approvato il piano faunistico-venatorio con legge, anziché con un atto amministrativo”.
Ne consegue che il Piano faunistico-venatorio regionale, ivi compreso il Piano 2022–2027, deve essere approvato con una deliberazione amministrativa anziché legislativa.
La Corte Costituzionale, ha altresì precisato anche che “ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge n. 157 del 1992, la ZFA è «individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina». Il legislatore statale, che ha dettato standard minimi e uniformi di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, non ha, quindi, fatto riferimento a dati puramente morfologici, né ha ritenuto il fattore altimetrico un criterio prioritario per individuare la ZFA. Dunque, la decisione della Regione Veneto di affidarsi unicamente al dato altimetrico per escludere il territorio di alcuni comuni dalla ZFA, senza valutare l’effettiva presenza di flora e fauna alpina, comporta un abbassamento degli standard minimi di protezione, in contrasto con l’art. 11, comma 1, della legge n. 157 del 1992 e, per esso, con l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.”.
( 6) Si segnala altresì che la Regione Veneto aveva promosso conflitto di attribuzione tra enti, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alle ordinanze cautelari del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, n. 615 e n. 656 del 2022 nella parte in cui avevano disposto che venissero mantenute, nel territorio del Comune di Rivoli Veronese e del Comune di Caprino Veronese, le speciali forme di tutela dall’esercizio dell’attività venatoria previste per le Zone Faunistiche Alpine»; quanto sopra nelle more del giudizio di legittimità costituzionale promosso nei confronti della legge regionale n. 2 del 2022.
La Regione del Veneto ha eccepito la carenza assoluta di giurisdizione e, al contempo, la lesione della autonomia legislativa costituzionalmente garantita della Regione, nonché l’abnorme uso del potere giurisdizionale, in violazione dell’art. 101, secondo comma, Cost., che sancisce il principio della soggezione del giudice alla legge, funzionalmente collegato alla previsione del giudizio accentrato di costituzionalità di cui all’art. 134 Cost.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 137/2023 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 28/2023), pur ritenendo ammissibile il conflitto tra enti che riguarda atti giurisdizionali, ha considerato, con riferimento al caso di specie che, come noto, “nell’esercizio del potere cautelare al giudice amministrativo è consentito adottare tutte le misure «che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso»; e che nel caso di specie “adottando una misura strettamente funzionale a garantire l’effettività della tutela cautelare, esercitata tramite la sospensione degli atti amministrativi e volta a evitare possibili pregiudizi irreparabili nelle more della definizione della indicata questione pregiudiziale di legittimità costituzionale. La misura non interferisce con le prerogative legislative della Regione Veneto e trova applicazione solo ed esclusivamente nei territori dei Comuni interessati, senza intaccare il potere di pianificazione faunistica-venatoria spettante alla ricorrente sull’intero territorio regionale.”.
Ne consegue come “Il TAR Veneto non ha esercitato un potere abnorme, come ritenuto dalla ricorrente, ma ha operato nell’ottica dell’effettività della tutela giurisdizionale” e “non vi è stata lesione del principio della soggezione del giudice alla legge di cui all’art. 101 Cost., secondo comma, in quanto il TAR Veneto ha adottato le misure previste dal codice del processo amministrativo con l’obiettivo di assicurare l’effettività della tutela cautelare” e quindi la Corte ha dichiarato che spettava allo Stato, e per esso al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, adottare le ordinanze cautelari 20 giugno 2022, n. 615 e 15 luglio 2022, n. 656, nella parte in cui hanno, rispettivamente, disposto che vengano mantenute, nel territorio del Comune di Rivoli Veronese e del Comune di Caprino Veronese, le speciali forme di tutela dall’esercizio dell’attività venatoria previste per le Zone Faunistiche Alpine.
( 7) Allegato C paragrafo 10 era stato modificato da comma 1 art. 12 legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 : le relative modifiche devono intendersi ad effetti esauriti in esito alla riassunzione del Piano nel suo testo come originariamente approvato con legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 . Vedi anche quanto disposto dagli articoli 10 e 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 così come modificati rispettivamente dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 .
( 8) Vedi quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1331 del 25 ottobre 2022, pubblicata nel BUR n. 127 del 28 ottobre 2022, con la quale è stata introdotta la Foresta demaniale dello Stato, denominata “Monte Rotolon” sita nel comune di Recoaro Terme (VI), tra gli istituti a divieto di caccia, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c) della legge n. 157/1992.
( 9) Testo riportato al comma 4 dell’art. 5 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
( 10) Testo riportato dopo il comma 4 dell’art. 14 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
( 11) Testo riportato al comma 2 dell’art. 19 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
( 12) Testo riportato al comma 3 dell’art. 19 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
( 13) Testo riportato dopo il comma 2 dell’art. 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
( 14) Testo riportato alla lett. d) comma 5 dell’art. 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
( 15) Testo riportato dopo il comma 5 dell’art. 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
( 16) Testo riportato al comma 4 dell’art. 22 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
( 17) Testo riportato dopo comma 3 dell’art. 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
( 18) Testo riportato al comma 6 dell’art. 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
( 19) Testo riportato al comma 4 dell’art. 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
( 20) Testo riportato dopo il comma 4 dell’art. 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
( 21) Testo riportato dopo il comma 4 bis dell’art. 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
( 22) Testo riportato al comma 5 dell’art. 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
( 23) Testo riportato dopo il comma 5 dell’art. 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
( 24) Testo riportato dopo il comma 2 dell’art. 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
( 25) Testo riportato dopo l’art. 35 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
( 26) Testo riportato al comma 2 dell’art. 38 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
( 27) Punto riportato dopo il punto 13, comma 1, paragrafo a), allegato A della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
( 28) Punto riportato al punto 1, comma 1, paragrafo d), allegato A della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
( 29) Allegato C paragrafo 10 “Disposizioni relative all’istituzione e gestione degli istituti di protezione individuati dal Piano Faunistico-Venatorio regionale 2022-2027” modificato da comma 1 art. 12 legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 e che ha così disposto, rispettivamente al quinto e al sesto capoverso: a) al quinto capoverso le parole: “Con il provvedimento di istituzione dell’Oasi di protezione,” sono sostitute dalle seguenti: “A seguito del provvedimento di istituzione dell’Oasi di protezione, con successivo provvedimento,”;
b) al sesto capoverso le parole: “Con il provvedimento di istituzione delle Zone di Ripopolamento e Cattura,” sono sostituite dalle seguenti: “A seguito dell’istituzione delle Zone di Ripopolamento e Cattura, con successivo provvedimento,”.
( 30) Con riferimento alla “Appendice 2C - Parchi, riserve, foreste e valichi” dell’Allegato C, vedi quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1331 del 25 ottobre 2022, pubblicata nel BUR n. 127 del 28 ottobre 2022, con la quale come da relativa cartografia allegata alla delibera, è stata introdotta la Foresta demaniale dello Stato, denominata “Monte Rotolon” sita nel comune di Recoaro Terme (VI), tra gli istituti a divieto di caccia, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c) della legge n. 157/1992.
( 31) Il termine inizialmente fissato al 31 luglio 2022 è stato così rideterminato per effetto del comma 1 dell’art. 3 legge regionale 9 agosto 2022, n. 21 che dispone: “1. Il termine di cui all’articolo 6, comma 1 del Regolamento di attuazione della legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 recante approvazione del Piano faunistico venatorio regionale 2022 – 2027, in tema di definizione dei procedimenti amministrativi relativi alla presentazione di istanze di sottrazione di fondi dall’esercizio dell’attività venatoria, è rideterminato al 31 agosto 2022.”.
( 32) Comma così sostituito dall’Allegato A1 della deliberazione della Giunta regionale n. 401 del 9 aprile 2024.
( 33) Comma così sostituito dall’Allegato A1 della deliberazione della Giunta regionale n. 401 del 9 aprile 2024.
( 34) Comma così sostituito dall’Allegato A1 della deliberazione della Giunta regionale n. 401 del 9 aprile 2024.
( 35) Lettera così sostituita dall’Allegato A1 della deliberazione della Giunta regionale n. 401 del 9 aprile 2024.
SOMMARIO
- Legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 (BUR n. 16-I/2022)
- PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE (2022-2027) E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, n. 50 “NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA E PER IL PRELIEVO VENATORIO” (1) (2)
-
- CAPO I - Piano faunistico venatorio-regionale (2022-2027)
- CAPO II - Modifiche della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”
-
- Art. 4 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
- Art. 5 - Modifica all’articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
- Art. 6 - Modifica all’articolo 14 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
- Art. 7 - Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
- Art. 8 - Modifica all’articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
- Art. 9 - Modifica all’articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
- Art. 10 - Modifica all’articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
- Art. 11 - Modifica all’articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
- Art. 12 - Modifiche all’articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
- Art. 13 - Modifica all’articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
- Art. 14 - Modifiche all’articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
- Art. 15 - Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
- Art. 16 - Modifiche all’articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
- Art. 17 - Inserimento di articolo dopo l’articolo 35 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
- Art. 18 - Modifica all’articolo 38 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
- Art. 19 - Modifiche all’allegato A “Programmi e modalità d’esame per conseguire l’abilitazione all’esercizio venatorio” della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
- CAPO III - Disposizioni transitorie e abrogazioni
Sommario
“Legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 (BUR n. 16-I/2022) - Testo storico”
S O M M A R I O
- Legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 (BUR n. 16-I/2022) – Testo storico
- PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE (2022-2027) E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50 “NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA E PER IL PRELIEVO VENATORIO”
- CAPO I - Piano faunistico venatorio-regionale (2022-2027)
- CAPO II - Modifiche della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”
- Art. 4 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
- Art. 5 - Modifica all’articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
- Art. 6 - Modifica all’articolo 14 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
- Art. 7 - Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
- Art. 8 - Modifica all’articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
- Art. 9 - Modifica all’articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
- Art. 10 - Modifica all’articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
- Art. 11 - Modifica all’articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
- Art. 12 - Modifiche all’articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
- Art. 13 - Modifica all’articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
- Art. 14 - Modifiche all’articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
- Art. 15 - Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
- Art. 16 - Modifiche all’articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
- Art. 17 - Inserimento di articolo dopo l’articolo 35 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
- Art. 18 - Modifica all’articolo 38 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
- Art. 19 - Modifiche all’allegato A “Programmi e modalità d’esame per conseguire l’abilitazione all’esercizio venatorio” della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
- CAPO III - Disposizioni transitorie e abrogazioni
PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE (2022-2027) E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, n. 50 “NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA E PER IL PRELIEVO VENATORIO”
CAPO I - Piano faunistico venatorio-regionale (2022-2027)
Art. 1 - Approvazione del Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027).
1. È approvato il Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) costituito dai seguenti documenti:
a) regolamento di attuazione, ivi compresi Statuti tipo di Ambiti territoriali di caccia e Comprensori alpini (Allegato A);
b) cartografie che individuano la conterminazione della Zona faunistica delle Alpi e del territorio lagunare e vallivo, gli Ambiti territoriali di caccia e i Comprensori alpini (Allegato B);
c) relazione al Piano faunistico-venatorio regionale, comprensiva di cartografie identificative degli istituti di protezione della fauna selvatica corredate da report analitico e da tabella di sintesi recante la individuazione del territorio agro-silvo-pastorale (TASP) e la percentuale di territorio di protezione della fauna selvatica (Allegato C);
d) rapporto ambientale (Allegato D);
e) rapporto ambientale - valutazione di incidenza ambientale (Allegato E);
f) rapporto ambientale - sintesi non tecnica (Allegato F);
g) parere della Commissione regionale valutazione ambientale strategica n. 152 del 1° luglio 2021 corredato da relazione istruttoria tecnica per la valutazione di incidenza (VINCA) datata 1° luglio 2021 e da scheda con il parere relativo alle osservazioni (Allegato G).
a) regolamento di attuazione, ivi compresi Statuti tipo di Ambiti territoriali di caccia e Comprensori alpini (Allegato A);
b) cartografie che individuano la conterminazione della Zona faunistica delle Alpi e del territorio lagunare e vallivo, gli Ambiti territoriali di caccia e i Comprensori alpini (Allegato B);
c) relazione al Piano faunistico-venatorio regionale, comprensiva di cartografie identificative degli istituti di protezione della fauna selvatica corredate da report analitico e da tabella di sintesi recante la individuazione del territorio agro-silvo-pastorale (TASP) e la percentuale di territorio di protezione della fauna selvatica (Allegato C);
d) rapporto ambientale (Allegato D);
e) rapporto ambientale - valutazione di incidenza ambientale (Allegato E);
f) rapporto ambientale - sintesi non tecnica (Allegato F);
g) parere della Commissione regionale valutazione ambientale strategica n. 152 del 1° luglio 2021 corredato da relazione istruttoria tecnica per la valutazione di incidenza (VINCA) datata 1° luglio 2021 e da scheda con il parere relativo alle osservazioni (Allegato G).
Art. 2 - Validità del Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027).
1. Il Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) approvato con la presente legge ha validità quinquennale, con decorrenza dal 1° febbraio 2022.
Art. 3 - Competenze della Giunta regionale.
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, è autorizzata ad apportare le modifiche che si rendano necessarie al Piano faunistico- venatorio regionale, sempre che non incidano sui criteri informatori del piano medesimo.
2. La Giunta regionale, sulla base dei dati statistici e delle evidenze scientifiche disponibili, provvede a valutare la possibilità di individuare ulteriori valichi interessati da rotte di migrazione dell’avifauna e a periodici aggiornamenti.
3. La Giunta regionale procede all’aggiornamento annuale dei dati nel report analitico e nella tabella di sintesi di cui Allegato C del Piano faunistico-venatorio regionale, nonché delle relative cartografie ai fini del monitoraggio dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
2. La Giunta regionale, sulla base dei dati statistici e delle evidenze scientifiche disponibili, provvede a valutare la possibilità di individuare ulteriori valichi interessati da rotte di migrazione dell’avifauna e a periodici aggiornamenti.
3. La Giunta regionale procede all’aggiornamento annuale dei dati nel report analitico e nella tabella di sintesi di cui Allegato C del Piano faunistico-venatorio regionale, nonché delle relative cartografie ai fini del monitoraggio dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
CAPO II - Modifiche della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”
Art. 4 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
1. Il comma 4, dell’articolo 5, della
legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è così sostituito.
“4. Chiunque rinvenga capi di fauna selvatica morti, feriti o in difficoltà è tenuto a darne comunicazione al Centro regionale di recupero o alle Autorità sanitarie competenti per territorio entro ventiquattro ore, il quale decide gli interventi necessari.”
“4. Chiunque rinvenga capi di fauna selvatica morti, feriti o in difficoltà è tenuto a darne comunicazione al Centro regionale di recupero o alle Autorità sanitarie competenti per territorio entro ventiquattro ore, il quale decide gli interventi necessari.”
Art. 5 - Modifica all’articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
1. All’articolo 10, comma 2, della
legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , le parole:
“dalla pubblicazione” sono sostituite dalle seguenti:
“dalla data di validità”.
Art. 6 - Modifica all’articolo 14 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
1. All’articolo 14 della
legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4 bis. La Giunta regionale può predisporre il tesserino venatorio anche in modalità digitale, permettendo di adempiere alle registrazioni previste per legge a mezzo di applicativo informatico da installare nel proprio smartphone, che permetta l’invio telematico dei dati. La Giunta stabilisce altresì le modalità e le tempistiche per rendere possibile la progressiva sostituzione del supporto cartaceo.”
“4 bis. La Giunta regionale può predisporre il tesserino venatorio anche in modalità digitale, permettendo di adempiere alle registrazioni previste per legge a mezzo di applicativo informatico da installare nel proprio smartphone, che permetta l’invio telematico dei dati. La Giunta stabilisce altresì le modalità e le tempistiche per rendere possibile la progressiva sostituzione del supporto cartaceo.”
Art. 7 - Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
1. All’articolo 16, comma 4, della
legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: “La Giunta regionale, in riferimento al territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi”, è soppressa la parola: “integra” e sono inserite le parole: “e la Provincia di Belluno per il relativo territorio, integrano”;
b) le parole: “i piani di abbattimento delle specie di ungulati e delle altre specie della tipica fauna alpina” sono soppresse.
a) dopo le parole: “La Giunta regionale, in riferimento al territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi”, è soppressa la parola: “integra” e sono inserite le parole: “e la Provincia di Belluno per il relativo territorio, integrano”;
b) le parole: “i piani di abbattimento delle specie di ungulati e delle altre specie della tipica fauna alpina” sono soppresse.
Art. 8 - Modifica all’articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
1. All’articolo 17, comma 2, della
legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole:
“sono delegate” sono sostituite dalle parole:
“è delegata”.
Art. 9 - Modifica all’articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
1. All’articolo 19 della
legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , il comma 2 è così sostituito:
“2. Entro il 15 luglio i cacciatori comunicano alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria la forma di caccia prescelta in via esclusiva, che viene riportata nel tesserino di cui all’articolo 14.”.
“2. Entro il 15 luglio i cacciatori comunicano alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria la forma di caccia prescelta in via esclusiva, che viene riportata nel tesserino di cui all’articolo 14.”.
Art. 10 - Modifica all’articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
1. All’articolo 19 della
legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , il comma 3 è così sostituito:
“3. L’opzione sulla forma di caccia prescelta non può essere modificata nel corso della stagione venatoria e si intende confermata per le successive se non è presentata richiesta di modifica.”.
“3. L’opzione sulla forma di caccia prescelta non può essere modificata nel corso della stagione venatoria e si intende confermata per le successive se non è presentata richiesta di modifica.”.
Art. 11 - Modifica all’articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
1. All’articolo 20 della
legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2 bis. La struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, su richiesta dell’interessato, rilascia altresì autorizzazioni pluriennali, fino ad un massimo di cinque anni e comunque per una durata non superiore a quella di vigenza del Piano faunistico-venatorio regionale, la cui validità è annualmente confermata dal cacciatore, mediane il solo versamento della prevista tassa di concessione.”
“2 bis. La struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, su richiesta dell’interessato, rilascia altresì autorizzazioni pluriennali, fino ad un massimo di cinque anni e comunque per una durata non superiore a quella di vigenza del Piano faunistico-venatorio regionale, la cui validità è annualmente confermata dal cacciatore, mediane il solo versamento della prevista tassa di concessione.”
Art. 12 - Modifiche all’articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
1. All’articolo 21 della
legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 5 le parole: “tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale” sono così sostituite: “tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale e maggiormente rappresentative a livello di ambito”;
b) la lettera d) del comma 5 è così sostituita:
“d) due esperti in materia di programmazione faunistico-venatoria e/o gestione amministrativa in rappresentanza della Regione”;
c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5 0 bis. Il mantenimento della qualifica di componente del Comitato direttivo è subordinato all’iscrizione all’associazione che ha provveduto alla sua designazione.”.
d) alla lettera c) del comma 5 bis le parole: “dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori residenti nella regione” sono così sostituite: “dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un ventesimo del totale dei cacciatori residenti nella regione”;
a) alla lettera a) del comma 5 le parole: “tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale” sono così sostituite: “tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale e maggiormente rappresentative a livello di ambito”;
b) la lettera d) del comma 5 è così sostituita:
“d) due esperti in materia di programmazione faunistico-venatoria e/o gestione amministrativa in rappresentanza della Regione”;
c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5 0 bis. Il mantenimento della qualifica di componente del Comitato direttivo è subordinato all’iscrizione all’associazione che ha provveduto alla sua designazione.”.
d) alla lettera c) del comma 5 bis le parole: “dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori residenti nella regione” sono così sostituite: “dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un ventesimo del totale dei cacciatori residenti nella regione”;
Art. 13 - Modifica all’articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
1. All’articolo 22 della
legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , il comma 4 è così sostituito:
4. Il Comitato direttivo dell’Ambito accorda permessi giornalieri d’ospite su richiesta dei cacciatori iscritti allo stesso ambito in base alle disposizioni contenute nello statuto.”.
4. Il Comitato direttivo dell’Ambito accorda permessi giornalieri d’ospite su richiesta dei cacciatori iscritti allo stesso ambito in base alle disposizioni contenute nello statuto.”.
Art. 14 - Modifiche all’articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
1. All’articolo 23 della
legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , sono apportate le seguenti modifiche
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3 bis. La Provincia di Belluno, relativamente al territorio di competenza, emana, sia disposizioni integrative ed attuative del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 3, in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 “Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 , nonché conferimento di funzioni alla provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 ”, sia, in regime di intesa con la Giunta regionale, avuto riguardo al rispetto di esigenze di carattere unitario riferite alla Zona faunistica delle Alpi, disposizioni modificative in relazione al territorio di riferimento ed in considerazione delle consuetudini e tradizioni locali in materia.”;
b) il comma 6 è così sostituito:
6. Il Comitato direttivo del Comprensorio alpino accorda permessi giornalieri d’ospite su richiesta dei cacciatori iscritti allo stesso Comprensorio, in base alle disposizioni contenute nello statuto.”.
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3 bis. La Provincia di Belluno, relativamente al territorio di competenza, emana, sia disposizioni integrative ed attuative del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 3, in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 “Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 , nonché conferimento di funzioni alla provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 ”, sia, in regime di intesa con la Giunta regionale, avuto riguardo al rispetto di esigenze di carattere unitario riferite alla Zona faunistica delle Alpi, disposizioni modificative in relazione al territorio di riferimento ed in considerazione delle consuetudini e tradizioni locali in materia.”;
b) il comma 6 è così sostituito:
6. Il Comitato direttivo del Comprensorio alpino accorda permessi giornalieri d’ospite su richiesta dei cacciatori iscritti allo stesso Comprensorio, in base alle disposizioni contenute nello statuto.”.
Art. 15 - Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
1. All’articolo 24 della
legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 4 è così sostituito:
“4. Il Comitato direttivo è nominato dalla Giunta regionale nel rispetto delle tradizioni e consuetudini locali ed è composto da:
a) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale e maggiormente rappresentative a livello di comprensorio, ovvero, se le associazioni riconosciute presenti nel comprensorio sono in numero inferiore a tre, in misura proporzionale alla rappresentatività delle associazioni presenti;
b) un rappresentante designato dalla struttura locale dell’organizzazione professionale agricola riconosciuta a livello nazionale o regionale e maggiormente rappresentativa a livello regionale;
c) due rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni di protezione ambientale, riconosciute a livello nazionale o regionale, maggiormente rappresentative a livello regionale;
d) un esperto in materia di programmazione faunistico-venatoria e/o gestione amministrativa in rappresentanza della Regione.”;
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4 bis. Il mantenimento della qualifica di componente del Comitato direttivo è subordinato all’iscrizione all’associazione che ha provveduto alla sua designazione.”;
c) dopo il comma 4 bis così come inserito dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:
“4 ter. Partecipano alle riunioni degli organi direttivi, con voto consultivo, da due a cinque soci designati dagli iscritti al Comprensorio stesso, esperti nelle diverse tecniche venatorie praticate nel Comprensorio stesso.”;
d) il comma 5 è così sostituito:
“5. Al Comprensorio si applicano le norme di cui ai commi 5 bis, 5 ter, 8, 9, 11 e 12 dell’articolo 21, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 5bis.”;
e) dopo il comma 5, così come sostituito dalla lettera d) del comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:
“5 bis. Ai Comprensori ricadenti nel territorio della Provincia di Belluno continuano ad applicarsi le disposizioni stabilite al comma 2 dell’articolo 68 della legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 .”.
a) il comma 4 è così sostituito:
“4. Il Comitato direttivo è nominato dalla Giunta regionale nel rispetto delle tradizioni e consuetudini locali ed è composto da:
a) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale e maggiormente rappresentative a livello di comprensorio, ovvero, se le associazioni riconosciute presenti nel comprensorio sono in numero inferiore a tre, in misura proporzionale alla rappresentatività delle associazioni presenti;
b) un rappresentante designato dalla struttura locale dell’organizzazione professionale agricola riconosciuta a livello nazionale o regionale e maggiormente rappresentativa a livello regionale;
c) due rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni di protezione ambientale, riconosciute a livello nazionale o regionale, maggiormente rappresentative a livello regionale;
d) un esperto in materia di programmazione faunistico-venatoria e/o gestione amministrativa in rappresentanza della Regione.”;
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4 bis. Il mantenimento della qualifica di componente del Comitato direttivo è subordinato all’iscrizione all’associazione che ha provveduto alla sua designazione.”;
c) dopo il comma 4 bis così come inserito dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:
“4 ter. Partecipano alle riunioni degli organi direttivi, con voto consultivo, da due a cinque soci designati dagli iscritti al Comprensorio stesso, esperti nelle diverse tecniche venatorie praticate nel Comprensorio stesso.”;
d) il comma 5 è così sostituito:
“5. Al Comprensorio si applicano le norme di cui ai commi 5 bis, 5 ter, 8, 9, 11 e 12 dell’articolo 21, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 5bis.”;
e) dopo il comma 5, così come sostituito dalla lettera d) del comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:
“5 bis. Ai Comprensori ricadenti nel territorio della Provincia di Belluno continuano ad applicarsi le disposizioni stabilite al comma 2 dell’articolo 68 della legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 .”.
Art. 16 - Modifiche all’articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
1. All’articolo 35 della
legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2 bis. Gli Ambiti territoriali di caccia e i Comprensori alpini, con apposito regolamento approvato dall’Assemblea dei soci, possono prevedere misure disciplinari da applicare nei confronti dei soci che si siano resi responsabili di violazioni in materia venatoria e di trasgressioni degli obblighi statutari e regolamentari, ivi comprese le violazioni dei patti associativi, ove sottoscritti. Le misure disciplinari sono rappresentate, in particolare, dal richiamo, dalla censura, dalla sospensione e dall’espulsione del socio in relazione alla gravità delle infrazioni e delle inadempienze alle norme di comportamento e agli obblighi connessi alla qualità di socio. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce i criteri a cui devono attenersi gli Ambiti territoriali di caccia e i Comprensori alpini nell’adozione del regolamento e le procedure, in contraddittorio con gli interessati, a cui conformarsi per la contestazione delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni.”.
b) alla fine al comma 3 è inserito il seguente periodo: “e ne comunicano l’esito alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”.
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2 bis. Gli Ambiti territoriali di caccia e i Comprensori alpini, con apposito regolamento approvato dall’Assemblea dei soci, possono prevedere misure disciplinari da applicare nei confronti dei soci che si siano resi responsabili di violazioni in materia venatoria e di trasgressioni degli obblighi statutari e regolamentari, ivi comprese le violazioni dei patti associativi, ove sottoscritti. Le misure disciplinari sono rappresentate, in particolare, dal richiamo, dalla censura, dalla sospensione e dall’espulsione del socio in relazione alla gravità delle infrazioni e delle inadempienze alle norme di comportamento e agli obblighi connessi alla qualità di socio. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce i criteri a cui devono attenersi gli Ambiti territoriali di caccia e i Comprensori alpini nell’adozione del regolamento e le procedure, in contraddittorio con gli interessati, a cui conformarsi per la contestazione delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni.”.
b) alla fine al comma 3 è inserito il seguente periodo: “e ne comunicano l’esito alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”.
Art. 17 - Inserimento di articolo dopo l’articolo 35 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
1. Dopo l’articolo 35 bis della
legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , è inserito il seguente:
“Art. 35 ter - Codice etico per la disciplina dell’esercizio dell’attività venatoria.
1. La Giunta regionale predispone un codice etico per promuovere forme di autodisciplina nell’esercizio dell’attività, raccogliendo le regole deontologiche consolidate nella tradizione venatoria secondo i principi della sostenibilità ambientale, del rispetto della fauna selvatica e della sicurezza nell’utilizzo delle armi, così concorrendo a promuovere nella comunità regionale l’esercizio venatorio come attività compatibile con la conservazione della fauna selvatica e la produzione agricola.
2. La Giunta regionale provvede alla definizione del codice etico anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale e della avvenuta definizione del codice etico viene data comunicazione alla competente commissione consiliare.
3. Il codice etico costituisce parte integrante del regolamento di cui all’articolo 35 comma 2 bis.”.
2. La Giunta regionale provvede a definire il codice etico di cui all’articolo 35 ter della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.
“Art. 35 ter - Codice etico per la disciplina dell’esercizio dell’attività venatoria.
1. La Giunta regionale predispone un codice etico per promuovere forme di autodisciplina nell’esercizio dell’attività, raccogliendo le regole deontologiche consolidate nella tradizione venatoria secondo i principi della sostenibilità ambientale, del rispetto della fauna selvatica e della sicurezza nell’utilizzo delle armi, così concorrendo a promuovere nella comunità regionale l’esercizio venatorio come attività compatibile con la conservazione della fauna selvatica e la produzione agricola.
2. La Giunta regionale provvede alla definizione del codice etico anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale e della avvenuta definizione del codice etico viene data comunicazione alla competente commissione consiliare.
3. Il codice etico costituisce parte integrante del regolamento di cui all’articolo 35 comma 2 bis.”.
2. La Giunta regionale provvede a definire il codice etico di cui all’articolo 35 ter della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.
Art. 18 - Modifica all’articolo 38 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
1. All’articolo 38 della
legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , il comma 2 è così sostituito:
“2. Il pagamento delle tasse di concessione e di ogni altro tributo dovuto alla Regione del Veneto deve essere effettuato tramite i sistemi di pagamento messi a disposizione e/o autorizzati dalla Pubblica Amministrazione.”.
“2. Il pagamento delle tasse di concessione e di ogni altro tributo dovuto alla Regione del Veneto deve essere effettuato tramite i sistemi di pagamento messi a disposizione e/o autorizzati dalla Pubblica Amministrazione.”.
Art. 19 - Modifiche all’allegato A “Programmi e modalità d’esame per conseguire l’abilitazione all’esercizio venatorio” della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
1. All’Allegato A “Programmi e modalità d’esame per conseguire l’abilitazione all’esercizio venatorio” della
legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il punto 13 del paragrafo A) “Legislazione venatoria” del comma 1 è inserito il seguente punto:
a) dopo il punto 13 del paragrafo A) “Legislazione venatoria” del comma 1 è inserito il seguente punto:
“13 bis) principi di gestione amministrativa e contabile degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori Alpini;”;
b) dopo il punto 1 del paragrafo D) “Tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole” del comma 1, è inserito il seguente:
b) dopo il punto 1 del paragrafo D) “Tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole” del comma 1, è inserito il seguente:
1 bis) nozioni relative alla Rete Natura 2000 e sue implicazioni sull’attività faunistico-venatoria;”;
c) alla lettera b) del comma 2 le parole: “caratteristiche e peculiarità” sono sostituite dalle seguenti: “caratteristiche, peculiarità, salvaguardia e gestione”.
c) alla lettera b) del comma 2 le parole: “caratteristiche e peculiarità” sono sostituite dalle seguenti: “caratteristiche, peculiarità, salvaguardia e gestione”.
CAPO III - Disposizioni transitorie e abrogazioni
Art. 20 - Disposizioni transitorie.
1. Gli organi di gestione degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini, in carica alla data di scadenza di validità del Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012), come rideterminata, da ultimo, con la
legge regionale 3 agosto 2021, n. 23 “Rideterminazione del termine di validità del Piano faunistico-venatorio regionale approvato con
legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 ”, assicurano la continuità delle funzioni di ordinaria amministrazione fino all’insediamento dei nuovi organi statutari.
2. L’insediamento dei nuovi organi di gestione di cui al comma 1 deve avvenire entro novanta giorni decorrenti dalla data di validità del Piano faunistico-venatorio regionale approvato dalla presente legge, decorsi inutilmente i quali la Giunta regionale provvede alla nomina di un commissario straordinario.
3. La destinazione delle zone per l’allenamento e l’addestramento dei cani da caccia, in essere alla data di scadenza di validità del Piano faunistico-venatorio regionale approvato con la legge regionale 5 gennaio 2007, n, 1 e successive modificazioni, continua, per quanto compatibili con il Piano faunistico-venatorio regionale approvato con la presente legge, fino all’inizio della stagione venatoria 2022-2023.
4. Restano valide le domande di rinnovo delle concessioni degli istituti di cui al Titolo IV della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 presentate entro la data di scadenza di validità del Piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 e successive modificazioni, per quanto compatibili con la nuova pianificazione e fatta salva la facoltà di integrazioni.
2. L’insediamento dei nuovi organi di gestione di cui al comma 1 deve avvenire entro novanta giorni decorrenti dalla data di validità del Piano faunistico-venatorio regionale approvato dalla presente legge, decorsi inutilmente i quali la Giunta regionale provvede alla nomina di un commissario straordinario.
3. La destinazione delle zone per l’allenamento e l’addestramento dei cani da caccia, in essere alla data di scadenza di validità del Piano faunistico-venatorio regionale approvato con la legge regionale 5 gennaio 2007, n, 1 e successive modificazioni, continua, per quanto compatibili con il Piano faunistico-venatorio regionale approvato con la presente legge, fino all’inizio della stagione venatoria 2022-2023.
4. Restano valide le domande di rinnovo delle concessioni degli istituti di cui al Titolo IV della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 presentate entro la data di scadenza di validità del Piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 e successive modificazioni, per quanto compatibili con la nuova pianificazione e fatta salva la facoltà di integrazioni.
Art. 21 - Abrogazioni.
1. La
legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 “Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012)” è abrogata a decorrere dal 1° febbraio 2022.
2. La legge regionale 3 agosto 2021, n. 23 “Rideterminazione del termine di validità del Piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 ”, è abrogata a decorrere dal 1° febbraio 2022.
2. La legge regionale 3 agosto 2021, n. 23 “Rideterminazione del termine di validità del Piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 ”, è abrogata a decorrere dal 1° febbraio 2022.
Art. 22 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 23 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Sono omessi gli allegati:
- Allegato B (Cartografie che individuano la conterminazione della Zona faunistica delle Alpi e del territorio lagunare e vallivo, gli Ambiti territoriali di caccia e i Comprensori alpini);
- Allegato C (Relazione al Piano faunistico-venatorio regionale, comprensiva di cartografie identificative degli istituti di protezione della fauna selvatica corredate da report analitico e da tabella di sintesi recante la individuazione del territorio agro-silvo-pastorale (TASP) e la percentuale di territorio di protezione della fauna selvatica);
- Allegato D (Rapporto ambientale);
- Allegato E (Rapporto ambientale - valutazione di incidenza ambientale);
- Allegato F (Rapporto ambientale - sintesi non tecnica);
- Allegato G (Parere della Commissione regionale valutazione ambientale strategica n. 152 del 1° luglio 2021 corredato da relazione istruttoria tecnica per la valutazione di incidenza (VINCA) datata 1° luglio 2021 e da scheda con il parere relativo alle osservazioni);
sono comunque reperibili nei BUR n. 16-II, n. 16-III, n. 16-IV, n. 16-V e n. 16-VI del 1° febbraio 2022
Sono omessi gli allegati:
- Allegato B (Cartografie che individuano la conterminazione della Zona faunistica delle Alpi e del territorio lagunare e vallivo, gli Ambiti territoriali di caccia e i Comprensori alpini);
- Allegato C (Relazione al Piano faunistico-venatorio regionale, comprensiva di cartografie identificative degli istituti di protezione della fauna selvatica corredate da report analitico e da tabella di sintesi recante la individuazione del territorio agro-silvo-pastorale (TASP) e la percentuale di territorio di protezione della fauna selvatica);
- Allegato D (Rapporto ambientale);
- Allegato E (Rapporto ambientale - valutazione di incidenza ambientale);
- Allegato F (Rapporto ambientale - sintesi non tecnica);
- Allegato G (Parere della Commissione regionale valutazione ambientale strategica n. 152 del 1° luglio 2021 corredato da relazione istruttoria tecnica per la valutazione di incidenza (VINCA) datata 1° luglio 2021 e da scheda con il parere relativo alle osservazioni);
sono comunque reperibili nei BUR n. 16-II, n. 16-III, n. 16-IV, n. 16-V e n. 16-VI del 1° febbraio 2022
ALLEGATO A
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
del Piano faunistico-venatorio regionale (di seguito PFVR) 2022-2027
del Piano faunistico-venatorio regionale (di seguito PFVR) 2022-2027
TITOLO I - Schema di statuto per gli Ambiti Territoriali di Caccia - ATC e per i Comprensori alpini - CA
Art. 1 - Schema di statuto per gli Ambiti Territoriali di Caccia - ATC.
1. Lo statuto per la costituzione ed il funzionamento degli Ambiti Territoriali di Caccia - ATC è conforme allo schema (Allegato “A”) al presente Regolamento di Attuazione.
Art. 2 - Schema di statuto per i Comprensori Alpini - CA.
1. Lo statuto per la costituzione ed il funzionamento dei Comprensori Alpini - CA è conforme allo schema (Allegato “B”) al presente Regolamento di Attuazione.
TITOLO II - Disposizioni per le modalità di prima costituzione degli organi statutari degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini
Art. 3 - Prima costituzione degli organi statutari degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini.
1. Nell’ipotesi di nuova istituzione di un Ambito Territoriale di Caccia o di un Comprensorio Alpino, secondo la procedura di cui al comma 6 dell’articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , il Presidente della Giunta regionale sentita la Commissione faunistico-venatoria regionale, nomina un Commissario che rimane in carica fino all’insediamento del Comitato Direttivo che deve avvenire entro i successivi novanta giorni.
2. Il Commissario è scelto tra le persone di comprovata capacità tecnico-amministrativa ed esperte in materia faunistico-venatoria.
3. Il Commissario provvede:
a) a tenere i rapporti con la Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria;
b) ad esaminare le domande di adesione e a decidere sulle stesse;
c) a predisporre il bilancio per l’espletamento delle attività di competenza;
d) a convocare e presiedere l’Assemblea degli Iscritti;
e) a disporre per le operazioni di tabellazione.
4. La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria assegna al Commissario un fondo per le spese necessarie all’espletamento dei compiti di cui al comma 3, con diritto di rivalsa delle stesse somme a valere sul bilancio dell’Ambito Territoriale di Caccia o del Comprensorio Alpino.
5. Il Presidente della Giunta regionale, in caso di inerzia o di impedimento del Commissario, provvede alla sua sostituzione con proprio provvedimento con effetto immediato.
TITOLO III - Determinazione degli indici di densità venatoria minima e massima
Art. 4 - Determinazione degli indici di densità venatoria minima e massima.
1. Ferme restando le indicazioni statali concernenti l’indice di densità venatoria minima, la Giunta regionale, sulla base dei dati censuari, determina annualmente gli indici di densità venatoria minima e massima negli Ambiti Territoriali di Caccia e nei Comprensori Alpini, derivanti dal rapporto fra il numero dei cacciatori iscritti, ivi compresi quelli che praticano l’esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale. Per il territorio lagunare e vallivo l’indice di densità venatoria massima è stabilito ai sensi del Titolo VI del presente regolamento.
2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce i criteri per la misurazione del territorio agrosilvopastorale.
TITOLO IV - Incentivi in favore dei proprietari o conduttori per l’utilizzo dei fondi rustici
Art. 5 - Incentivi in favore dei proprietari o conduttori per l’utilizzo dei fondi rustici.
1. I proprietari o conduttori dei fondi rustici possono essere ammessi, direttamente o per il tramite degli Ambiti Territoriali di Caccia o dei Comprensori Alpini e nel rispetto delle norme vigenti in materia di aiuti di Stato, all’assegnazione di contributi per l’utilizzo dei fondi stessi nell’ambito di progetti ambientali volti a favorire la gestione programmata della caccia, nonché la sosta, l’alimentazione e la riproduzione della fauna selvatica.
2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce criteri e modalità per l’assegnazione dei contributi di cui al comma 1.
TITOLO V - Criteri per la sottrazione dei fondi ai sensi dell’articolo 15, commi da 3 a 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157; criteri per l’istituzione delle aree di rispetto ai sensi dell’articolo 21, comma 13, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
Art. 6 - Fondi sottratti.
1. I proprietari od i conduttori di un fondo che intendano vietare sullo stesso l’esercizio dell’attività venatoria devono inoltrare, alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria ed entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto di provvedimento attuativo della Giunta regionale, richiesta motivata che, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è esaminata e decisa entro il 31 luglio 2022.
2. La richiesta deve essere corredata dall’indicazione dei titoli di disponibilità del fondo di cui si chiede la sottrazione, da elenco dei mappali interessati con rappresentazione cartografica in formato idoneo e da relazione tecnica indicante:
a) le colture agricole specializzate in atto al momento di presentazione della richiesta e quelle condotte nell’anno precedente;
b) le produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali, con la specificazione delle caratteristiche dei sistemi stessi;
c) le produzioni agricole con fini di ricerca scientifica, con la dettagliata descrizione del progetto, delle tecniche impiegate e degli strumenti utilizzati;
d) gli interessi economici, sociali o ambientali che si ritengono suscettibili di danno o di disturbo in guisa da costituire motivo di sottrazione del fondo.
3. Nel caso di attività connesse quali agriturismo, turismo rurale, fattorie didattiche, fattorie sociali, progetti di natura ambientale e conservazionistica, è necessario dichiarare i riferimenti della relativa autorizzazione amministrativa in corso di validità e allegare documento attestante il programma delle attività di cui si prevede la realizzazione nel corso della stagione venatoria, per le quali l’attività venatoria è motivo di danno e disturbo.
4. La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, forma una graduatoria delle richieste di sottrazione pervenute secondo criteri di priorità coerenti con la pianificazione faunistico-venatoria regionale, verifica la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2, accerta che le richieste non ostacolino comunque la pianificazione faunistico-venatoria e sottopone alla Giunta regionale l’adozione di apposito provvedimento, dandone comunicazione agli interessati.
5. In ogni caso il territorio agro-silvo-pastorale provinciale oggetto di sottrazione agli effetti del presente articolo deve essere contenuto nella percentuale massima dell’uno per cento.
6. La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria provvede, con periodicità annuale, ad effettuare verifiche sui fondi oggetto di sottrazione, al fine di accertare la permanenza delle condizioni che hanno consentito l’accoglimento della richiesta. L’esito di tali accertamenti è comunicato entro trenta giorni alla Giunta regionale per l’adozione di eventuali provvedimenti di modifica o revoca dello stato di sottrazione dei fondi.
7. È fatto obbligo ai proprietari o conduttori dei fondi sottratti di comunicare, entro sessanta giorni, alla Giunta regionale, il venir meno delle condizioni di cui al comma 2 al fine della modificazione o della revoca del provvedimento con il quale il fondo è stato sottratto all’esercizio dell’attività venatoria.
8. Alla scadenza del termine di validità del presente Piano sono riaperti i termini di cui al comma 1 del presente articolo.
9. Eventuali domande relative ad attività di agriturismo, fattorie didattiche o fattorie sociali pervenute dopo i termini fissati, potranno essere valutate annualmente.
Art. 7 - Aree di rispetto.
1. Le aree di rispetto di cui all’articolo 21, comma 13, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , sono istituite dai Comitati Direttivi degli Ambiti Territoriali di Caccia.
2. Per non ostacolare la pianificazione faunistico-venatoria regionale, il territorio agro-silvo-pastorale di ogni Ambito destinato ad area di rispetto non può essere superiore all’uno per cento del territorio agro-silvo-pastorale, fatto salvo il rispetto del limite massimo di cui al comma 4.
3. La delibera istitutiva dell’area di rispetto può essere adottata esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 giugno di ogni anno ed è trasmessa entro quindici giorni alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria la quale verifica l’osservanza dei limiti percentuali di cui al comma 2.
4. L’istituzione di aree di rispetto è consentita a condizione che la relativa durata sia pari o superiore ad un anno ed a condizione che le medesime aree di rispetto siano contermini a oasi di protezione o a zone di ripopolamento e cattura di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e non superino il 10 per cento della superficie totale dell’oasi di protezione o della zona di ripopolamento e cattura di pertinenza.
5. All’interno delle aree di rispetto, la Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, sentiti i proprietari o conduttori dei fondi interessati, può effettuare catture di fauna selvatica a scopo di ripopolamento.
6. Il provvedimento di revoca dell’area di rispetto è trasmesso alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria da parte del Comitato Direttivo dell’Ambito Territoriale di Caccia nel termine di trenta giorni dall’adozione; lo stesso provvede, entro lo stesso termine, alla rimozione delle tabelle perimetrali.
TITOLO VI - Disposizioni integrative per l’attività venatoria nel territorio lagunare e vallivo
Art. 8 - Esercizio venatorio da appostamento.
1. La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria individua, quantificandone il numero e indicandone la localizzazione, i seguenti appostamenti:
a) “botte”, quale manufatto di forma tronco - conica, saldamente ancorato al fondale;
b) “palchetto”, quale manufatto costituito da una serie di pali e assi sopraelevati dal suolo, saldamente infisso nel fondale;
c) “coveglia” o “coegia”, quale manufatto ancorato al fondale per tutta la stagione venatoria, nascosto con canne palustri, al quale viene ancorata l’imbarcazione;
d) altri appostamenti con carattere di stabilità individuati dalla medesima struttura regionale, quale l’imbarcazione saldamente ormeggiata e ancorata in corrispondenza di uno dei punti individuati dalla struttura regionale competente.
2. È altresì consentito l’esercizio venatorio da appostamento, anche se diverso da quelli indicati al comma 1, con carattere di temporaneità, quale il natante a remi o con motore fuoribordo, saldamente ancorato a palo o altro elemento fisso e stabile per tutta la durata dell’attività venatoria; il recupero della fauna abbattuta potrà essere effettuato utilizzando il medesimo natante, con arma scarica e riposta nel fodero mentre l’eventuale recupero di capi feriti (c.d. “ribattuta”) potrà avvenire osservando le stesse disposizioni previste per l’esercizio venatorio al precedente capoverso ossia con natante saldamente ancorato a palo o altro elemento fisso e stabile per tutta la durata dell’attività di recupero del singolo capo ferito;
3. La realizzazione degli appostamenti di cui al comma 1 è a carico del Comitato Direttivo dell’Ambito Territoriale di Caccia in cui sono collocati.
4. La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, sentiti gli Ambiti Territoriali di caccia che ricomprendono, anche in parte, territorio lagunare e vallivo, determina la distanza necessaria, per gli appostamenti di cui all’articolo 25, commi 1 e 2, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , dal confine degli istituti di cui all’articolo 8, comma 4 ter, lettere a), b), c) e d), della medesima legge regionale.
5. La distanza tra gli appostamenti di cui al comma 1 in funzione non può essere inferiore a metri 200.
Art. 9 - Ammissione dei cacciatori all’Ambito Territoriale di Caccia.
1. Ai fini dell’iscrizione all’Ambito Territoriale di Caccia, la densità massima dei cacciatori, tenendo conto del numero degli appostamenti individuati e del rapporto massimo di tre cacciatori per ogni appostamento, è stabilita in sette cacciatori per ogni 100 ettari. L’ammissione è disposta sulla base delle seguenti condizioni di priorità:
a) essere proprietario o conduttore di fondi inclusi nell’Ambito Territoriale di Caccia;
b) essere residente nel territorio dell’Ambito Territoriale di Caccia;
c) essere residente in ambiti limitrofi, purché inclusi nel Veneto;
d) essere residente nella provincia in cui è ubicato l’Ambito Territoriale di Caccia;
e) essere residente in Veneto;
f) essere residente in altre regioni.
Art. 10 - Uso della barca.
1. Nell’intero territorio lagunare e vallivo del Veneto è ammesso l’uso della barca a motore quale mezzo di trasporto per raggiungere e per ritornare dagli appostamenti di caccia. È altresì ammesso l’uso della barca per il recupero della fauna selvatica ferita o abbattuta; il recupero è consentito anche con l’ausilio del cane ed entro un raggio non superiore ai duecento metri dall’appostamento.
Art. 11 - Giornate ed orari di attività venatoria.
1. L’attività venatoria nel territorio lagunare e vallivo è consentita per tre giornate settimanali a scelta, con esclusione delle giornate di silenzio venatorio, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 16 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 ; è fatta salva la possibilità di poter prevedere ulteriori due giornate nell’arco della settimana, durante i mesi di ottobre e novembre, per il prelievo della sola fauna migratoria da appostamento, da inserire, previo parere favorevole da parte dell’ISPRA, nel calendario venatorio regionale.
2. La posa degli stampi e dei richiami vivi, le operazioni di ritiro e le altre operazioni inerenti all’attività venatoria sono consentite secondo quanto disposto dall’articolo 14, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
Art. 12 - Attività venatoria nelle Aziende Faunistico-Venatorie.
1. L’attività venatoria nell’Azienda Faunistico-Venatoria che ricade nel territorio lagunare e vallivo è disciplinata dalla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , dal calendario venatorio regionale, dalle disposizioni del presente Titolo e dal disciplinare allegato alla concessione rilasciata dalla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.
Art. 13 - Oasi di Protezione all’interno delle aziende faunistico-venatorie.
1. Le Oasi di Protezione poste all’interno delle Aziende Faunistico-Venatorie che ricadono in territorio lagunare e vallivo, sono gestite dal concessionario dell’azienda medesima. Il concessionario è tenuto ad assicurare, a proprie cure e spese, la protezione, la sosta e la riproduzione della fauna entro il perimetro dell’oasi, nonché a provvedere all’alimentazione di soccorso della fauna acquatica in caso di avverse condizioni atmosferiche.
2. Almeno un terzo della superficie complessiva dell’Azienda Faunistico-Venatoria deve essere costituito in Oasi di Protezione; concorrono al raggiungimento di tale quota tutte le superfici oggetto di divieto di caccia per diversa normativa.
Art. 14 - Censimenti all’interno delle Aziende Faunistico-Venatorie.
1. I concessionari delle Aziende Faunistico-Venatorie, anche mediante la collaborazione di associazioni od enti di ricerca, devono provvedere ai censimenti della fauna migratoria presente, comunicando i dati alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.
2. I censimenti, da eseguirsi sull’intera superficie aziendale, devono essere eseguiti alle seguenti scadenze: 15 febbraio, 31 marzo, 10 settembre e 30 novembre.
TITOLO VII - Disposizioni integrative per l’individuazione degli appostamenti al di fuori del territorio vallivo-lagunare
Art. 15 - Disposizioni integrative per l’individuazione degli appostamenti al di fuori del territorio vallivo-lagunare.
1. L’attività venatoria non può essere svolta a una distanza minore di 100 metri da un appostamento in attività, salvo nel caso di consenso espresso dal titolare dell’autorizzazione.
TITOLO VIII - Aziende Faunistico-Venatorie, Aziende Agri-Turistico-Venatorie e Centri Privati di Riproduzione della Fauna Selvatica allo Stato Naturale: criteri per l’individuazione dei relativi territori nonché criteri e strumenti gestionali
CAPO I - Aziende Faunistico-Venatorie
Art. 16 - Finalità.
1. Le Aziende Faunistico-Venatorie devono essere costituite in territori di rilevante interesse ambientale e di elevata potenzialità faunistica al fine di mantenere, organizzare e migliorare gli ambienti naturali onde conseguire, anche a fini venatori, un incremento della fauna selvatica con particolare riferimento alla tipica fauna alpina, alla grossa fauna europea e a quella acquatica.
Art. 17 - Connotazioni faunistico-ambientali.
1. In sede di individuazione dei territori da destinare alla costituzione o al rinnovo di Aziende Faunistico-Venatorie, la Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, sentito l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), verifica e valuta, in particolare, le seguenti condizioni:
a) Aziende Faunistico-Venatorie in territorio lagunare e vallivo:
1) possibilità di effettuare una idonea programmazione al fine di favorire la sosta e l’alimentazione dell’avifauna, cacciabile e non cacciabile, che caratterizza, sotto i profili faunistici, il territorio che si intende costituire in azienda faunistico-venatoria;
2) presenza sia di vegetazione sommersa in grado di rappresentare una fonte alimentare naturale per l’avifauna, sia di vegetazione emersa in grado di fornire siti di rifugio e protezione;
b) Aziende Faunistico-Venatorie in zona faunistica delle Alpi:
b) Aziende Faunistico-Venatorie in zona faunistica delle Alpi:
1) presenza di caratteristiche e connotazioni territoriali, ambientali ed ecologiche (a titolo di esempio, la presenza di prati, prati-pascoli, macchie arbustive, formazioni boschive e specchi acquei) idonee per una valorizzazione faunistica del territorio, anche ai fini del prelievo venatorio;
2) presenza di prati e prati-pascolo non gravati da eccessivo carico di bestiame;
c) Aziende Faunistico-Venatorie in pianura ed in collina:
c) Aziende Faunistico-Venatorie in pianura ed in collina:
1) presenza di livelli di diversificazione ambientale, quali siepi, colture a perdere, filari colturali intercalari, colture arboree, nella misura di almeno il 10 per cento della superficie totale aziendale, che consentano la realizzazione di programmi di conservazione e ripristino ambientale validi dal punto di vista faunistico e fattibili dal punto di vista tecnico ed economico.
Art. 18 - Criteri gestionali e documentazione da produrre in sede di prima concessione, di modifica e di rinnovo di concessione.
1. La Giunta regionale, nel rispetto delle normative vigenti, emana norme per definire i criteri gestionali, l’iter procedurale e la documentazione da produrre in sede di prima concessione, di modifica ed in sede di rinnovo di concessione.
Art. 19 - Concessioni.
1. Nel rilasciare nuove concessioni, la Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria dà preferenza alle domande presentate dagli imprenditori agricoli singoli o associati.
2. Le nuove concessioni ed i rinnovi di concessione sono accordati per il periodo di validità del Piano Faunistico-Venatorio Regionale.
3. Il rinnovo è subordinato al raggiungimento degli obiettivi fissati dagli elaborati agli atti e relativi al precedente periodo di pianificazione. Il raggiungimento degli obiettivi è accertato dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.
4. Qualora, per comprovate ragioni tecniche e faunistico-ambientali o per una razionale perimetrazione, sentito l’ISPRA ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , si renda necessario includere nell’Azienda Faunistico-Venatoria terreni per i quali l’avente diritto non abbia prestato il prescritto consenso, l’inclusione può essere disposta coattivamente, nella misura massima del 10 per cento della superficie complessiva oggetto di richiesta.
5. Le distanze fra Aziende Faunistico-Venatorie e zone adibite a parco, riserve naturali, oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura, nonché le distanze fra Aziende faunistico venatorie e fra Azienda faunistico venatoria e gli istituti a gestione privata di cui agli articoli 30 e 31 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni, escluse quelle ricadenti in zona faunistica delle Alpi e in territorio lagunare e vallivo, nonché escluse quelle in vigore alla data di scadenza del Piano Faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 e successive modificazioni, sono fissate nella misura minima di metri 500.
Art. 20 - Attività venatoria.
1. L’esercizio dell’attività venatoria nelle Aziende Faunistico-Venatorie è consentito secondo le disposizioni contenute nel calendario venatorio regionale e le previsioni del piano di abbattimento approvato dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria in sede di rilascio della concessione.
Art. 21 - Vigilanza.
1. L’individuazione delle guardie volontarie viene effettuata in sede di deposito della domanda di istituzione o di rinnovo della concessione in attuazione del numero 5 dell’allegato B) “Procedure per l’istituzione di Aziende faunistico-venatorie, agri-turistico-venatorie e centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ai sensi degli articoli 29, 30 e 31” all’articolo 29 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
Art. 18 - Criteri gestionali e documentazione da produrre in sede di prima concessione, di modifica e di rinnovo di concessione.
1. La Giunta regionale, nel rispetto delle normative vigenti, emana norme per definire i criteri gestionali, l’iter procedurale e la documentazione da produrre in sede di prima concessione, di modifica ed in sede di rinnovo di concessione.
Art. 19 - Concessioni.
1. Nel rilasciare nuove concessioni, la Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria dà preferenza alle domande presentate dagli imprenditori agricoli singoli o associati.
2. Le nuove concessioni ed i rinnovi di concessione sono accordati per il periodo di validità del Piano Faunistico-Venatorio Regionale.
3. Il rinnovo è subordinato al raggiungimento degli obiettivi fissati dagli elaborati agli atti e relativi al precedente periodo di pianificazione. Il raggiungimento degli obiettivi è accertato dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.
4. Qualora, per comprovate ragioni tecniche e faunistico-ambientali o per una razionale perimetrazione, sentito l’ISPRA ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , si renda necessario includere nell’Azienda Faunistico-Venatoria terreni per i quali l’avente diritto non abbia prestato il prescritto consenso, l’inclusione può essere disposta coattivamente, nella misura massima del 10 per cento della superficie complessiva oggetto di richiesta.
5. Le distanze fra Aziende Faunistico-Venatorie e zone adibite a parco, riserve naturali, oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura, nonché le distanze fra Aziende faunistico venatorie e fra Azienda faunistico venatoria e gli istituti a gestione privata di cui agli articoli 30 e 31 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni, escluse quelle ricadenti in zona faunistica delle Alpi e in territorio lagunare e vallivo, nonché escluse quelle in vigore alla data di scadenza del Piano Faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 e successive modificazioni, sono fissate nella misura minima di metri 500.
Art. 20 - Attività venatoria.
1. L’esercizio dell’attività venatoria nelle Aziende Faunistico-Venatorie è consentito secondo le disposizioni contenute nel calendario venatorio regionale e le previsioni del piano di abbattimento approvato dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria in sede di rilascio della concessione.
Art. 21 - Vigilanza.
1. L’individuazione delle guardie volontarie viene effettuata in sede di deposito della domanda di istituzione o di rinnovo della concessione in attuazione del numero 5 dell’allegato B) “Procedure per l’istituzione di Aziende faunistico-venatorie, agri-turistico-venatorie e centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ai sensi degli articoli 29, 30 e 31” all’articolo 29 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
CAPO II - Aziende Agri-Turistico-Venatorie
Art. 22 - Finalità.
1. Le Aziende Agri-Turistico-Venatorie sono costituite per fornire alle imprese agricole che operano in aree svantaggiate una fonte reddituale integrativa conseguibile attraverso l’organizzazione dell’attività venatoria.
Art. 23 - Connotazioni faunistico-ambientali.
1. Le Aziende Agri-Turistico-Venatorie sono collocate preferibilmente in territori di scarso rilievo faunistico e coincidono con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti preferibilmente in aree ad agricoltura svantaggiata.
2. Nella zona Alpi la concessione di Azienda Agri-Turistico-Venatoria è subordinata all’assenza della tipica fauna alpina e soggiace, a tal fine, alle linee di indirizzo dettate dal PFVR 2022-2027.
Art. 24 - Documentazione da produrre in sede di prima concessione, di modifica e di rinnovo di concessione.
1. La Giunta regionale, nel rispetto delle normative vigenti, emana norme per definire l’iter procedurale e la documentazione da produrre in sede di prima concessione, di modifica ed in sede di rinnovo di concessione.
Art. 25 - Concessioni.
1. Nel rilasciare nuove concessioni, la Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria dà preferenza alle domande presentate dagli imprenditori agricoli singoli o associati.
2. Le nuove concessioni ed i rinnovi di concessione sono accordati per il periodo di validità del Piano Faunistico-Venatorio Regionale.
3. Il rinnovo è subordinato al raggiungimento degli obiettivi fissati dagli elaborati agli atti e relativi al precedente periodo di pianificazione. Il raggiungimento degli obiettivi è accertato dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.
4. Le distanze fra Aziende Agri-Turistico Venatorie e zone adibite a parco, riserve naturali, oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura, nonché le distanze fra Aziende Agri-Turistico Venatorie e fra Aziende Agri-Turistico Venatorie e gli istituti a gestione privata di cui agli articoli 29 e 31 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni, escluse quelle ricadenti in zona faunistica delle Alpi e in territorio lagunare e vallivo, nonché escluse quelle in vigore alla data di scadenza del Piano Faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 e successive modificazioni, sono fissate nella misura minima di metri 500.
Art. 26 - Attività venatoria.
1. L’esercizio dell’attività venatoria nelle Aziende Agri-Turistico-Venatorie è consentito nel rispetto delle disposizioni contenute nel calendario venatorio regionale. L’esercizio venatorio è comunque consentito esclusivamente su fauna stanziale cacciabile riprodotta in cattività, con esclusione di ungulati e tetraonidi, nonché su soggetti provenienti da allevamento appartenenti alla specie Quaglia.
CAPO III - Centri Privati di Riproduzione della Fauna Selvatica allo Stato Naturale
Art. 27 - Finalità.
1. I Centri Privati di Riproduzione della Fauna Selvatica allo Stato Naturale sono destinati all’esclusiva produzione di specie appartenenti alla fauna selvatica.
2. Detti centri devono essere localizzati in ambienti agro-forestali idonei alle specie oggetto di allevamento e devono avere dimensioni tali da assicurare il soddisfacimento delle esigenze biologiche della fauna selvatica.
Art. 28 - Documentazione da produrre in sede di prima concessione, di modifica e di rinnovo di concessione.
1. La Giunta regionale, nel rispetto delle normative vigenti, emana norme per definire l’iter procedurale e la documentazione da produrre in sede di prima concessione di modifica ed in sede di rinnovo di concessione.
Art. 29 - Concessioni.
1. Nel rilasciare nuove concessioni, la Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria accorda precedenza alle domande presentate da imprenditori agricoli, singoli o associati.
2. Le nuove concessioni ed i rinnovi di concessione sono accordati per il periodo di validità del Piano Faunistico-Venatorio Regionale.
3. Il rinnovo è subordinato al raggiungimento degli obiettivi fissati dagli elaborati progettuali prodotti dal concessionario. Il raggiungimento degli obiettivi è accertato dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.
4. Le distanze fra Centri Privati di Riproduzione della Fauna Selvatica allo Stato Naturale e zone adibite a parco, riserve naturali, oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura, nonché le distanze fra i Centri Privati di Riproduzione della Fauna Selvatica allo Stato Naturale e fra i Centri Privati di Riproduzione della Fauna Selvatica allo Stato Naturale e gli istituti a gestione privata di cui agli articoli 29 e 30 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni, escluse quelle ricadenti in zona faunistica delle Alpi e nella zona lagunare e valliva, sono fissate dalla Giunta regionale.
Art. 30 - Immissioni, catture e cessioni.
1. Al fine di costituire all’interno del centro privato il necessario patrimonio di riproduttori, entro l’anno successivo a quello di primo rilascio della concessione è consentita l’immissione di soggetti, appartenenti esclusivamente alle specie di indirizzo produttivo, provenienti da altri centri privati, da centri pubblici di riproduzione allo stato naturale o da allevamenti presenti sul territorio nazionale e di cui sia garantita, ai sensi delle vigenti disposizioni sanitarie, l’assenza di malattie.
2. I Centri Privati di Riproduzione della Fauna Selvatica allo Stato Naturale sono tenuti alla registrazione delle operazioni di immissione, cattura e cessione dei capi su apposito registro vidimato dalla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.
Art. 31 - Destinazione della fauna selvatica acquistata.
1. La fauna selvatica acquistata dalla Regione ai sensi dell’articolo 31, comma 4, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , è messa a disposizione, in via prioritaria, dell’Ambito Territoriale di Caccia o del Comprensorio Alpino in cui ricade il relativo Centro.
CAPO IV - Disposizioni comuni agli istituti a gestione privata
Art. 32 - Revoca delle concessioni.
1. La revoca dei provvedimenti con i quali sono state rilasciate le concessioni di Azienda Faunistico-Venatoria, Aziende Agri-Turistico-Venatoria e di Centro Privato di Riproduzione di Fauna Selvatica allo Stato Naturale è disposta, previa preliminare procedura di diffida ed eventuale sospensione temporanea, dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria qualora non risultino perseguite le finalità poste dalla legge, dal presente regolamento, dagli elaborati prodotti dai concessionari ovvero quando non risultino osservate le prescrizioni di igiene sanitaria.
INDICE
TITOLO I - Schema di statuto per gli Ambiti Territoriali di Caccia - ATC e per i Comprensori Alpini - CA
1
Art. 1 - Schema di statuto per gli Ambiti Territoriali di Caccia - ATC. 1
Art. 2 - Schema di statuto per i Comprensori Alpini - CA. 1
TITOLO II - Disposizioni per le modalità di prima costituzione degli organi statutari degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini
1
Art. 3 - Prima costituzione degli organi statutari degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini. 1
TITOLO III - Determinazione degli indici di densità venatoria minima e massima
1
Art. 4 - Determinazione degli indici di densità venatoria minima e massima. 2
TITOLO IV - Incentivi in favore dei proprietari o conduttori per l’utilizzo dei fondi rustici
2
Art. 5 - Incentivi in favore dei proprietari o conduttori per l’utilizzo dei fondi rustici. 2
TITOLO V - Criteri per la sottrazione dei fondi ai sensi dell’articolo 15, commi da 3 a 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157; criteri per l’istituzione delle aree di rispetto ai sensi dell’articolo 21, comma 13, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
2
Art. 6 - Fondi sottratti. 2
Art. 7 - Aree di rispetto. 3
TITOLO VI - Disposizioni integrative per l’attività venatoria nel territorio lagunare e vallivo
4
Art. 8 - Esercizio venatorio da appostamento. 4
Art. 9 - Ammissione dei cacciatori all’Ambito Territoriale di Caccia. 4
Art. 10 - Uso della barca. 5
Art. 11 - Giornate ed orari di attività venatoria. 5
Art. 12 - Attività venatoria nelle Aziende Faunistico-Venatorie. 5
Art. 13 - Oasi di Protezione all’interno delle aziende faunistico-venatorie. 5
Art. 14 - Censimenti all’interno delle Aziende Faunistico-Venatorie. 5
TITOLO VII - Disposizioni integrative per l’individuazione degli appostamenti al di fuori del territorio vallivo-lagunare
5
Art. 15 - Disposizioni integrative per l’individuazione degli appostamenti al di fuori del territorio vallivo-lagunare. 6
TITOLO VIII - Aziende Faunistico-Venatorie, Aziende Agri-Turistico-Venatorie e Centri Privati di Riproduzione della Fauna Selvatica allo Stato Naturale: criteri per l’individuazione dei relativi territori nonché criteri e strumenti gestionali
6
CAPO I - Aziende Faunistico-Venatorie 6
Art. 16 - Finalità. 6
Art. 17 - Connotazioni faunistico-ambientali. 6
Art. 18 - Criteri gestionali e documentazione da produrre in sede di prima concessione, di modifica e di rinnovo di concessione. 6
Art. 19 - Concessioni. 7
Art. 20 - Attività venatoria. 7
Art. 21 - Vigilanza. 7
CAPO II - Aziende Agri-Turistico-Venatorie 7
Art. 22 - Finalità. 7
Art. 23 - Connotazioni faunistico-ambientali. 7
Art. 24 - Documentazione da produrre in sede di prima concessione, di modifica e di rinnovo di concessione. 8
Art. 25 - Concessioni. 8
Art. 26 - Attività venatoria. 8
CAPO III - Centri Privati di Riproduzione della Fauna Selvatica allo Stato Naturale 8
Art. 27 - Finalità. 8
Art. 28 - Documentazione da produrre in sede di prima concessione, di modifica e di rinnovo di concessione. 8
Art. 29 - Concessioni. 9
Art. 30 - Immissioni, catture e cessioni. 9
Art. 31 - Destinazione della fauna selvatica acquistata. 9
CAPO IV - Disposizioni comuni agli istituti a gestione privata 9
Art. 32 - Revoca delle concessioni. 9
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
XI LEGISLATURA
ALLEGATI AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL PFVR 2022-2027
- Allegato “A” all’articolo 1 del Regolamento di attuazione del PFVR 2022-2027:
Schema di statuto per gli Ambiti territoriali di caccia
- Allegato “B” all’articolo 2 del Regolamento di attuazione del PFVR 2022-2027:
Schema di statuto per i Comprensori Alpini.
- Allegato “A” all’articolo 1 del Regolamento di attuazione del PFVR 2022-2027:
Schema di statuto per gli Ambiti territoriali di caccia
- Allegato “B” all’articolo 2 del Regolamento di attuazione del PFVR 2022-2027:
Schema di statuto per i Comprensori Alpini.
Allegato “A” all’articolo 1 del Regolamento di attuazione del PFVR 2022-2027.
Schema di statuto per gli Ambiti territoriali di caccia.
Schema di statuto per gli Ambiti territoriali di caccia.
Art. 1 - Natura giuridica e sede.
1. L’Ambito Territoriale di Caccia (ATC) denominato ATC [sigla Provincia] n. _, istituito ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dell’articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , è una struttura associativa che non ha fini di lucro e che persegue scopi di programmazione dell’esercizio venatorio e di gestione della fauna selvatica su un territorio delimitato dal Piano Faunistico-Venatorio Regionale (di seguito denominato PFVR) 2022-2027.
2. La sede dell’ATC è stabilita nel Comune di ............................... via .............................. n. ......; possono essere individuate, per motivate esigenze, sedi operative e recapiti nel territorio di competenza.
Art. 2 - Organi dell’Ambito Territoriale di Caccia.
1. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , sono organi dell’Ambito Territoriale di Caccia:
a) il Presidente;
b) il Vice Presidente;
c) il Segretario;
d) il Comitato Direttivo;
e) l’Assemblea dei Soci;
f) il Revisore Unico dei Conti.
Art. 3 - Durata in carica degli organi dell’Ambito Territoriale di Caccia.
1. Gli organi dell’Ambito Territoriale di Caccia rimangono in carica per il periodo di validità del Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2022-2027, decorso il quale decadono.
2. In caso di proroga della validità del Piano Faunistico-Venatorio Regionale, gli organi dell’ATC sono rinnovati entro centottanta giorni, con le procedure previste ai successivi articoli 4, 5, 6 e 8 e rimangono in carica per periodi non superiori a tre anni.
3. Nelle more delle procedure di rinnovo di cui al comma 2, gli organi degli Ambiti Territoriali di Caccia, in carica alla data di proroga di validità del Piano, assicurano la continuità delle funzioni di ordinaria amministrazione fino all’insediamento dei nuovi organi.
Art. 4 - Compiti e funzioni del Presidente.
1. Il Presidente è eletto dal Comitato direttivo tra i componenti di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5.
2. Il Presidente:
a) rappresenta legalmente l’Ambito Territoriale di Caccia;
b) convoca e presiede il Comitato Direttivo e l’Assemblea dei Soci;
c) assicura l’osservanza delle norme di legge, dei regolamenti regionali e del presente Statuto, nonché dà esecuzione alle deliberazioni degli organi dell’Ambito Territoriale di Caccia.
3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo il Presidente è sostituito dal Vicepresidente eletto al proprio interno, con votazione separata, dal Comitato Direttivo.
4. Nel caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente, il Vicepresidente convoca tempestivamente l’Assemblea dei Soci per provvedere all’elezione del nuovo Presidente nell’osservanza delle procedure di cui al precedente comma 1.
5. Non è immediatamente rieleggibile a Presidente chi abbia ricoperto tale incarico per due mandati consecutivi nel medesimo ATC.
6. La disposizione di cui al comma 5 si applica con riferimento ai mandati successivi alla data di decorrenza di validità del PFVR 2022-2027.
Art. 5 - Composizione, compiti e funzioni del Comitato Direttivo.
1. Il Comitato Direttivo dell’Ambito Territoriale di Caccia è nominato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 ed è composto da:
a) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale e maggiormente rappresentative a livello di ambito;
b) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
c) due rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale;
d) due esperti in materia di programmazione faunistico-venatoria e/o gestione amministrativa in rappresentanza della Regione.
2. Il mantenimento della qualifica di componente del Comitato Direttivo è subordinato alla iscrizione all’associazione che ha provveduto alla sua designazione.
3. I componenti del Comitato Direttivo:
a) non devono essere incorsi in sentenze definitive di condanna, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui all’articolo 30, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, fatta salva la sospensione condizionale della pena di cui all’articolo 163 del codice penale e comunque con effetti fino alla riabilitazione di cui agli articoli 178 e seguenti del codice penale;
b) non devono versare in una delle condizioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 31 dicembre 2012, n. 235 recante “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, fatta salva la sospensione condizionale della pena di cui all’articolo 163 del codice penale e comunque con effetti, rispettivamente fino alla riabilitazione di cui agli articoli 178 e seguenti del codice penale, ovvero alla cessazione della durata della misura di prevenzione.
4. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente almeno sei volte l’anno e comunque quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei membri che lo compongono. La convocazione avviene per iscritto ed è comunicata ai suoi componenti con mezzi idonei almeno quattro giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero almeno ventiquattro ore prima, in caso di necessità e urgenza. La convocazione può essere effettuata anche in modalità digitale secondo le decisioni dell’Assemblea medesima.
5. Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono prese a maggioranza con voto palese e la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Comitato possono essere tenute in modalità digitale quando le condizioni contingenti non consentano di tenerle in presenza.
6. Ai componenti del Comitato Direttivo non spetta alcun compenso a titolo di indennità di carica o di funzione.
7. I componenti del Comitato Direttivo che senza giustificato motivo non partecipino a tre riunioni consecutive del Comitato stesso decadono dall’incarico e vengono sostituiti, previa designazione da parte dell’associazione di appartenenza, entro trenta giorni secondo le modalità di cui al comma 1.
8. Il Comitato Direttivo promuove ed organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e faunistiche, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat naturali, provvede all’attribuzione di incentivi, anche finanziari, ai proprietari o conduttori dei fondi rustici per:
a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale sul territorio di competenza;
b) le coltivazioni destinate all’alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, soprattutto sui terreni messi a riposo a seguito degli interventi previsti dai vigenti regolamenti comunitari in materia;
c) il ripristino e la manutenzione di fossati e zone umide, con particolare riferimento al territorio lagunare e vallivo;
d) la differenziazione delle colture;
e) la messa a dimora di siepi, cespugli ed alberi adatti alla riproduzione e all’alimentazione della fauna selvatica;
f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
g) le tabellazioni, la difesa preventiva delle coltivazioni suscettibili di danneggiamento da parte della fauna selvatica, l’alimentazione di soccorso degli animali in difficoltà, la manutenzione degli apprestamenti di ricovero ed ambientamento degli animali selvatici.
9. Il Comitato Direttivo assicura la gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia nei limiti delle seguenti funzioni:
a) in presenza delle condizioni di cui all’articolo 14, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, può ammettere all’Ambito Territoriale di Caccia, con delibera motivata, un numero di cacciatori superiore a quello stabilito dal Titolo III del Regolamento di attuazione;
b) determina le quote associative annuali dovute dai soci, nell’osservanza di quanto previsto dall’articolo 21, commi 11 e 12, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 ; in caso di ritardato pagamento è dovuta, in aggiunta alla quota associativa, una penale pari al venticinque per cento della quota associativa stessa, qualora il pagamento avvenga entro i primi quindici giorni dalla scadenza, e pari al cinquanta per cento della quota associativa stessa, qualora il pagamento avvenga entro i successivi quindici giorni; decorso tale termine il socio decade;
c) delimita con tabelle esenti da tasse, ai sensi dell’articolo 21, comma 15, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e secondo il modello stabilito con decreto dal presidente della Giunta regionale, i confini dell’Ambito Territoriale di Caccia e le eventuali aree di rispetto istituite all’interno dell’Ambito stesso;
d) trasmette alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, per la verifica di compatibilità di cui all’articolo 21, comma 14, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , il programma delle attività che si intende svolgere;
e) predispone il bilancio di previsione ed il rendiconto finanziario da presentare all’Assemblea dei Soci per l’approvazione;
f) autorizza il Presidente a stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
g) iscrive nel registro dei soci i cacciatori assegnati dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria all’Ambito Territoriale di Caccia;
h) provvede ai ripopolamenti ed alle immissioni di fauna selvatica in conformità con il programma di attività di cui alla lettera d);
i) rilascia permessi d’ospite sulla base di specifica regolamentazione approvata dall’Assemblea dei Soci;
l) stabilisce le modalità per l’esercizio del volontariato;
m) individua forme di collaborazione tra Ambiti Territoriali di Caccia per ottimizzare le rispettive gestioni tecnico-finanziarie.
Art. 6 - Definizione delle funzioni e dei compiti dell’Assemblea dei Soci.
1. L’Assemblea dei Soci è l’organo formato dai cacciatori iscritti all’Ambito Territoriale di Caccia. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. La riunione di insediamento è convocata e presieduta dal Presidente uscente o dal Commissario di cui all’articolo 11.
2. L’Assemblea dei Soci:
a) approva lo Statuto dell’Ambito Territoriale di Caccia;
b) nomina il Revisore Unico dei Conti, individuato tra coloro che, in possesso dei requisiti previsti, hanno presentato apposita istanza alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria;
c) può approvare patti associativi purché non in contrasto con i contenuti di uno schema tipo approvato con provvedimento della Giunta regionale; entro 15 (quindici) giorni dall’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci, i patti associativi devono essere trasmessi alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, che provvede all’emissione di un visto di conformità; i patti associativi entrano in vigore e sono applicabili solo a seguito dell’acquisizione del visto di conformità; ogni variazione dei patti associativi è soggetta allo stesso iter procedurale previsto per la prima approvazione;
d) delibera sugli argomenti dell’ordine del giorno esplicitamente sottoposti al suo esame da parte del Comitato Direttivo;
e) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto finanziario;
f) definisce le prestazioni d’opera o di servizio dovute dai soci per le attività dell’Ambito Territoriale di Caccia;
g) stabilisce le modalità ed i criteri per l’eventuale rimborso delle spese sostenute dai componenti del Comitato Direttivo e dai soci nell’espletamento di compiti loro affidati nell’interesse dell’Ambito Territoriale di Caccia;
h) elegge 5 (cinque) rappresentanti dell’ATC con voto consultivo come previsto dall’articolo 21, comma 6, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
3. L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente almeno due volte all’anno. È altresì convocata qualora ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un quinto dei soci o dal Revisore Unico dei Conti. La proposta di bilancio preventivo e consuntivo deve essere allegata alla lettera di convocazione dell’Assemblea.
4. La convocazione è fatta mediante comunicazione da affiggere all’albo della sede almeno quindici giorni prima della data fissata per l’adunanza e mediante spedizione, nello stesso termine, di idoneo avviso scritto o in altra forma approvata dall’assemblea dei soci, a tutti gli associati. La convocazione deve indicare l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione. Le assemblee possono essere tenute in modalità digitale qualora le condizioni contingenti non consentano di tenerle in presenza.
5. Ciascun socio dell’Ambito Territoriale di Caccia, in regola con le quote di iscrizione, partecipa di diritto alle riunioni dell’Assemblea dei Soci; non è consentito l’esercizio della delega; per la validità delle adunanze è richiesta, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei soci; la seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti; dalla prima alla seconda convocazione deve trascorrere almeno un’ora; le deliberazioni sono assunte a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei votanti; se richiesto dalla maggioranza dei presenti, le deliberazioni possono essere assunte a scrutinio segreto; sono nulle e vanno ripetute le votazioni nelle quali il numero dei voti degli astenuti presenti risulti pari al 50 per cento più uno dei voti espressi.
Art. 7 - Facoltà, compiti ed attribuzioni del Revisore Unico dei Conti.
1. Il Revisore Unico dei Conti è nominato dall’Assemblea dei Soci tra chi abbia presentato domanda o sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
2. Il Revisore Unico dei Conti:
a) redige la relazione del bilancio preventivo;
b) redige la relazione del rendiconto finanziario;
c) controlla l’attività ed i movimenti di cassa almeno una volta ogni tre mesi.
3. Il Revisore Unico dei Conti ha diritto di assistere alle adunanze del Comitato Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.
4. In qualsiasi momento il Revisore Unico dei Conti può procedere ad atti di ispezione e di controllo, dandone immediata comunicazione scritta al Presidente dell’Ambito Territoriale di Caccia ed alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.
5. Il Revisore Unico dei Conti provvede alla redazione di verbali delle proprie attività, su apposito registro vidimato.
6. Il Revisore Unico dei Conti, accertate gravi irregolarità nella gestione finanziaria dell’ambito territoriale di caccia, chiede l’immediata convocazione del Comitato Direttivo; persistendo le irregolarità informa sollecitamente la struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.
Art. 8 - Attribuzioni, compiti e funzioni del Segretario del Comitato Direttivo.
1. Il Segretario, eletto al proprio interno dal Comitato Direttivo, cura la tenuta e l’aggiornamento del registro dei soci nonché la gestione contabile dell’Ambito Territoriale di Caccia. Redige i verbali delle riunioni del Comitato Direttivo e dell’Assemblea dei Soci. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono posti all’approvazione nella prima seduta utile successiva.
2. Il Segretario, con cadenza semestrale, provvede alla trasmissione, alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria e in formato digitale, delle deliberazioni adottate dal Comitato Direttivo.
3. Il Segretario provvede, altresì, alla trasmissione alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria e in formato digitale, del bilancio preventivo e del rendiconto finanziario e della relativa deliberazione da parte dell’Assemblea dei Soci, entro 30 (trenta) giorni dalla data di adozione.
Art. 9 - Assegnazione dei soci all’Ambito Territoriale di Caccia.
1. I soci dell’Ambito Territoriale di Caccia sono assegnati dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria ed hanno il dovere di partecipare fattivamente alle attività dell’Ambito cui appartengono.
2. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o causa di morte.
3. I soci che recedono, oppure vengano sospesi o esclusi, non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata, qualora questo avvenga a stagione venatoria iniziata.
4. Tutti coloro che rivestono la qualifica di socio di Ambito Territoriale di Caccia alla scadenza del Piano Faunistico-Venatorio Regionale (2007-2012) approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 e successive modificazioni, sono da considerarsi automaticamente iscritti, previo pagamento della relativa quota annuale di iscrizione, al medesimo Ambito, salvo diversa formale comunicazione di recesso da parte degli interessati; la qualifica di socio è comunque conservata anche in caso di avvenuta assunzione di provvedimenti amministrativi di definizione di un diverso indice di densità venatoria.
5. La quota associativa di un socio non residente nell’Ambito Territoriale di Caccia, sia nel caso di prima che di ulteriore scelta, non può essere diversa dalla quota fissata per i residenti.
Art. 10 - Disposizioni amministrativo-contabili.
1. L’esercizio amministrativo e sociale dell’ambito decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio di previsione è approvato entro il 31 ottobre.
3. Il rendiconto finanziario è approvato entro il 28 febbraio.
4. Per le attività dell’Ambito Territoriale di Caccia è costituito un fondo comune comprensivo:
a) delle quote associative annuali, di cui all’articolo 5, comma 8, lettera b);
b) degli eventuali contributi erogati da enti pubblici e da enti o soggetti privati per la realizzazione degli interventi previsti dal programma di attività di cui all’articolo 21, comma 14, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
5. È fatto obbligo a ciascun Ambito Territoriale di Caccia di dotarsi di un indirizzo PEC - Posta Elettronica Certificata per le comunicazioni da parte dell’Amministrazione pubblica.
Art. 11 - Disposizioni finali.
1. Coloro che ricoprono le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario o di componente del Comitato Direttivo dell’Ambito Territoriale di Caccia non possono instaurare alcun rapporto di natura economica con l’Ambito stesso, connesso con le proprie attività commerciali, industriali o professionali eventualmente esercitate, comprese le persone fisiche fino al terzo grado di parentela.
2. La Giunta regionale, in ipotesi di inosservanza delle norme statutarie, regolamentari e legislative, di sfiducia manifestata dalla maggioranza dei soci, di mancato o inadeguato funzionamento del Comitato Direttivo dell’Ambito Territoriale di Caccia, procede, previa immediata diffida per i casi di inadempimento, allo scioglimento del Comitato stesso. Con il provvedimento di scioglimento è nominato un Commissario che, entro tre mesi, provvede alla costituzione del nuovo Comitato Direttivo.
3. Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile.
INDICE
Art. 1 - Natura giuridica e sede. 1
Art. 2 - Organi dell’Ambito Territoriale di Caccia. 1
Art. 3 - Durata in carica degli organi dell’Ambito Territoriale di Caccia. 1
Art. 4 - Compiti e funzioni del Presidente. 1
Art. 5 - Composizione, compiti e funzioni del Comitato Direttivo. 2
Art. 6 - Definizione delle funzioni e dei compiti dell’Assemblea dei Soci. 4
Art. 7 - Facoltà, compiti ed attribuzioni del Revisore Unico dei Conti. 5
Art. 8 - Attribuzioni, compiti e funzioni del Segretario del Comitato Direttivo. 5
Art. 9 - Assegnazione dei soci all’Ambito Territoriale di Caccia. 5
Art. 10 - Disposizioni amministrativo-contabili. 6
Art. 11 - Disposizioni finali. 6
Allegato “B” all’articolo 2 del Regolamento di attuazione del PFVR 2022-2027.
Schema di statuto per i Comprensori Alpini.
Schema di statuto per i Comprensori Alpini.
Art. 1 - Natura giuridica e sede.
1. Il Comprensorio Alpino (CA), denominato CA [sigla Provincia] n. __, istituito ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e degli articoli 8, comma 4 bis e 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , è una struttura associativa che non ha fini di lucro e che persegue scopi di programmazione dell'esercizio venatorio e di gestione della fauna selvatica su un territorio compreso all'interno della Zona faunistica delle Alpi, delimitato dal Piano Faunistico-Venatorio Regionale (di seguito denominato PFVR) 2022-2027.
2. La sede del CA è stabilita nel Comune di ............................... via .............................. n. ......; possono essere individuate, per motivate esigenze, sedi operative e recapiti nel territorio di competenza.
Art. 2 - Organi del Comprensorio Alpino.
1. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , sono organi del Comprensorio Alpino:
a) il Presidente;
b) il Vicepresidente;
c) il Segretario;
d) il Comitato Direttivo;
e) l'Assemblea dei Soci;
f) il Revisore Unico dei Conti.
Art. 3 - Durata degli organi.
1. I componenti degli organi dei Comprensori Alpini rimangono in carica, dal momento del loro insediamento e per il periodo di validità del Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2022-2027.
2. In caso di proroga della validità del Piano Faunistico-Venatorio Regionale, gli organi del Comprensorio Alpino sono rinnovati entro centottanta giorni, con le procedure previste ai successivi articoli 4, 5, 6 e 8 e rimangono in carica per periodi non superiori a tre anni.
3. Nelle more delle procedure di rinnovo di cui al comma 2, gli organi del Comprensorio Alpino, in carica alla data di proroga di validità del Piano, assicurano la continuità delle funzioni di ordinaria amministrazione fino all’insediamento dei nuovi organi.
Art. 4 - Compiti e funzioni del Presidente.
1. Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo.
2. Al Presidente spetta:
a) la legale rappresentanza del Comprensorio Alpino;
b) convocare e presiedere il Comitato Direttivo e l'Assemblea dei Soci;
c) assicurare l'osservanza delle disposizioni normative e regolamentari e del presente Statuto, nonché dare esecuzione alle deliberazioni degli organi del Comprensorio Alpino.
3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, eletto al proprio interno, con votazione separata, dal Comitato Direttivo.
4. Nel caso di dimissioni e di impossibilità definitiva di agire del Presidente e del Vicepresidente, entro quindici giorni, il membro più anziano del Comitato convoca il Comitato stesso per procedere alle nuove nomine.
5. Non è immediatamente rieleggibile a Presidente chi abbia ricoperto tale incarico per due mandati consecutivi nel medesimo Comprensorio Alpino.
6. La disposizione di cui al comma 5 si applica con riferimento ai mandati successivi alla data di decorrenza di validità del PFVR 2022-2027.
Art. 5 - Composizione, compiti e funzioni del Comitato Direttivo.
1. Il Comitato direttivo del Comprensorio Alpino è nominato dalla Giunta regionale nel rispetto delle tradizioni e consuetudini locali ed è composto da:
a) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale e maggiormente rappresentative a livello di comprensorio, ovvero, se le associazioni riconosciute presenti nel comprensorio sono in numero inferiore a tre, in misura proporzionale alla rappresentatività delle associazioni presenti;
b) un rappresentante designato dalla struttura locale dell'organizzazione professionale agricola riconosciuta a livello nazionale o regionale e maggiormente rappresentativa a livello regionale;
c) due rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni di protezione ambientale, riconosciute a livello nazionale o regionale, maggiormente rappresentative a livello regionale;
d) un esperto in materia di programmazione faunistico-venatoria e/o gestione amministrativa in rappresentanza della Regione.
2. Partecipano alle riunioni degli organi direttivi, con voto consultivo, da due a cinque soci, designati dagli iscritti al Comprensorio stesso, esperti nelle diverse tecniche venatorie praticate nel Comprensorio stesso.
3. Il mantenimento della qualifica di componente del Comitato direttivo è subordinato all'iscrizione all'associazione che ha provveduto alla sua designazione.
4. I componenti del Comitato Direttivo:
a) non devono essere incorsi in sentenze definitive di condanna, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui all’articolo 30 commi 1 e 2 della legge n. 157 del 1992, fatta salva la sospensione condizionale della pena di cui all’articolo 163 del codice penale e comunque con effetti fino alla riabilitazione di cui agli articoli 178 e seguenti del codice penale;
b) non devono versare in una delle condizioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 31 dicembre 2012, n. 235 recante “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, fatta salva la sospensione condizionale della pena di cui all’articolo 163 del codice penale e comunque con effetti, rispettivamente fino alla riabilitazione di cui agli articoli 178 e seguenti del codice penale, ovvero alla cessazione della durata della misura di prevenzione.
5. Il Comitato, al suo interno, elegge il Presidente e il Vicepresidente.
6. Il Comitato Direttivo:
a) attua la gestione tecnica e amministrativa del Comprensorio Alpino;
b) rilascia i permessi d'ospite sulla base di specifica regolamentazione approvata dall’Assemblea dei Soci;
c) collabora, anche avvalendosi dei cacciatori di selezione, con il Servizio Regionale di Vigilanza per effettuare i censimenti della fauna selvatica;
d) propone i criteri e le modalità dello svolgimento del prelievo venatorio nei limiti fissati dalle norme, dai regolamenti e dal piano di abbattimento formulato dalla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, anche apportando eventuali modifiche, esclusivamente in senso restrittivo, al calendario venatorio, le quali devono essere oggetto di formale approvazione da parte della medesima struttura;
e) può individuare una giornata settimanale in cui è possibile esercitare il prelievo venatorio solo con armi a canna rigata;
f) attua iniziative finalizzate alla promozione dell'allenamento e dell'addestramento dei cani e delle gare cinofile;
g) formula e attua i piani di ripristino ambientale, di miglioramento degli habitat della fauna selvatica, promuovendo in tal senso, le iniziative più opportune, finalizzate alla consistenza faunistica ottimale;
h) provvede alla gestione dei piani di ripopolamento della fauna selvatica autoctona;
i) collabora e concorre all’attività di controllo svolta dal Servizio Regionale di Vigilanza;
l) adotta ogni altra iniziativa finalizzata alla protezione della caratteristica fauna alpina e alla corretta gestione del prelievo venatorio;
m) cura la tabellazione del territorio del Comprensorio Alpino;
n) concorre al recupero ed all'assistenza della fauna selvatica in difficoltà;
o) determina la quota associativa ordinaria annuale dovuta dai Soci, tenuto presente quanto dispone il Regolamento in merito;
p) predispone il bilancio di previsione e il rendiconto da presentare all'Assemblea dei Soci;
q) stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività sociali;
r) determina l'eventuale compenso da corrispondere al Revisore Unico dei Conti;
s) iscrive nel registro dei soci i cacciatori assegnati al Comprensorio Alpino dalla Struttura Regionale competente in materia faunistico-venatoria;
t) provvede ai ripopolamenti ed alle immissioni di fauna selvatica;
u) prende atto della graduatoria di iscrizione al Comprensorio redatta dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.
7. Il Comitato è convocato dal Presidente almeno sei volte l'anno e comunque quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei membri che lo compongono.
8. La convocazione avviene secondo le modalità stabilite dal Comitato medesimo e viene portata a conoscenza dei suoi componenti e del Revisore Unico dei Conti con mezzi idonei almeno quattro giorni prima della data fissata per la riunione.
9. Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza dei voti palesi e con almeno la presenza della metà dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Comitato possono essere tenute in modalità digitale qualora le condizioni contingenti non consentano di tenerle in presenza.
Art. 6 - Definizione delle funzioni e dei compiti dell'Assemblea.
1. L'Assemblea è l'organo formato dall'intera comunità dei cacciatori assegnati a ciascun Comprensorio Alpino.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. All'Assemblea spetta:
a) approvare lo Statuto del Comprensorio Alpino;
b) deliberare sugli argomenti sottoposti al suo esame da parte del Comitato;
c) nominare il Revisore Unico dei Conti;
d) approvare i bilanci, preventivo e consuntivo;
e) può approvare patti associativi purché non in contrasto con i contenuti di uno schema tipo approvato con provvedimento della Giunta regionale; entro 15 (quindici) giorni dall’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci, i patti associativi devono essere trasmessi alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, che provvede all’emissione di un visto di conformità; i patti associativi entrano in vigore e sono applicabili solo a seguito dell’acquisizione del visto di conformità; ogni variazione dei patti associativi è soggetta allo stesso iter procedurale previsto per la prima approvazione.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno. È altresì convocata qualora ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un quinto dei soci o dal Revisore Unico dei Conti.
5. La convocazione viene effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza, mediante comunicazione scritta da inviare a tutti i soci ed al Revisore Unico dei Conti e da affiggere all'albo della sede. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. La convocazione può essere effettuata anche in modalità digitale secondo le decisioni dell'Assemblea medesima. La proposta di bilancio preventivo e consuntivo deve essere allegata alla lettera di convocazione dell'Assemblea.
6. Per la validità delle adunanze, in prima convocazione, è richiesta la presenza della maggioranza dei soci, la seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Dalla prima alla seconda convocazione deve trascorrere almeno un'ora. Le deliberazioni sono assunte a scrutinio palese con la maggioranza dei voti espressi. Sono nulle e vanno ripetute le votazioni in cui il voto degli astenuti sia superiore al 50 per cento più uno dei voti espressi. Le assemblee possono essere tenute in modalità digitale qualora le condizioni contingenti non consentano di tenerle in presenza.
Art. 7 - Facoltà e compiti del Revisore Unico dei Conti.
1. Il Revisore Unico dei Conti è nominato dall'Assemblea dei Soci, tra coloro che abbiano presentato domanda e siano in possesso dei requisiti.
2. Al Revisore Unico dei Conti spetta:
a) la redazione della relazione al bilancio preventivo;
b) la redazione della relazione al rendiconto finanziario;
c) il controllo sull’attività e sui movimenti di cassa.
3. Il Revisore Unico dei Conti può assistere alle adunanze del Comitato Direttivo e dell'Assemblea.
4. In qualsiasi momento il Revisore Unico dei Conti può procedere ad atti di ispezione e di controllo.
5. Qualora il Revisore Unico dei Conti accerti gravi irregolarità nella gestione finanziaria chiede l'immediata convocazione del Comitato Direttivo. Persistendo le irregolarità informa sollecitamente la struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.
Art. 8 - Attribuzioni, compiti e funzioni del Segretario.
1. Il Segretario viene nominato dal Comitato Direttivo.
2. Sono suoi compiti, la tenuta e l'aggiornamento del registro dei soci e la gestione contabile del Comprensorio. Redige i verbali delle riunioni del Comitato e dell'Assemblea, che vanno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e posti all'approvazione nella prima seduta utile successiva.
Art. 9 - Assegnazione dei soci al Comprensorio Alpino.
1. I soci del Comprensorio Alpino sono assegnati dalla Struttura Regionale competente in materia faunistico-venatoria e hanno il dovere di partecipare fattivamente alle attività del Comprensorio di appartenenza.
2. Coloro che rivestono la qualifica di socio di Comprensorio Alpino alla scadenza del Piano Faunistico Venatorio Regionale (2007-2012), approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n, 1 e successive modificazioni, sono da considerarsi automaticamente iscritti, previo pagamento della relativa quota annuale di iscrizione, al medesimo Comprensorio Alpino, salvo diversa formale comunicazione di recesso da parte degli interessati; la qualifica di socio è comunque conservata anche in caso di avvenuta assunzione di provvedimenti amministrativi di definizione di un diverso indice di densità venatoria.
3. La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o causa di morte.
4. Nei confronti del socio che non ottemperi alle disposizioni dello Statuto o si renda responsabile di inadempienze e inosservanze, il richiamo, la censura, la sospensione temporanea e l'esclusione sono deliberate con motivazioni scritte dal Comitato.
5. I soci che recedono, oppure vengono sospesi o esclusi, non hanno diritto al rimborso delle quote associative qualora questo avvenga a stagione venatoria iniziata.
6. Le quote associative non sono differenziabili sulla base della residenza anagrafica.
Art. 10 - Disposizioni amministrativo-contabili.
1. L'esercizio amministrativo e sociale del Comprensorio Alpino va dal 1° gennaio al 31 dicembre.
2. Il bilancio di previsione è approvato entro il 31 ottobre.
3. Il rendiconto è approvato entro il 28 febbraio.
Art. 11 - Disposizioni relative ai Comprensori Alpini della provincia di Belluno.
1. Ai Comprensori alpini ricadenti nel territorio della Provincia di Belluno continuano ad applicarsi le disposizioni stabilite al comma 2 dell'articolo 68 della legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 e dall'articolo 8 della legge regionale 8 agosto 2018, n. 30 .
Art. 12 - Disposizioni finali.
1. La Giunta regionale, in ipotesi di inosservanza delle norme statutarie, regolamentari e legislative, di sfiducia manifestata dalla maggioranza dei soci, di mancato o inadeguato funzionamento del Comitato direttivo del Comprensorio Alpino, procede, previa immediata diffida per i casi di inadempimento, allo scioglimento del Comitato stesso. Con il provvedimento di scioglimento è nominato un Commissario che, entro tre mesi, provvede alla costituzione del nuovo Comitato direttivo.
2. Il socio, per essere ammesso all'esercizio venatorio, dovrà accettare incondizionatamente le disposizioni del presente Statuto.
3. Per quanto non sia espressamente previsto dallo Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile nonché le disposizioni previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, dalla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , dal PFVR 2022-2027 e dal Regolamento regionale per la gestione faunistica e la disciplina dell’attività venatoria nella Zona Faunistica delle Alpi.
INDICE
Art. 1 - Natura giuridica e sede. 1
Art. 2 - Organi del Comprensorio Alpino. 1
Art. 3 - Durata degli organi. 1
Art. 4 - Compiti e funzioni del Presidente. 1
Art. 5 - Composizione, compiti e funzioni del Comitato Direttivo. 2
Art. 6 - Definizione delle funzioni e dei compiti dell'Assemblea. 3
Art. 7 - Facoltà e compiti del Revisore Unico dei Conti. 4
Art. 8 - Attribuzioni, compiti e funzioni del Segretario. 4
Art. 9 - Assegnazione dei soci al Comprensorio Alpino. 5
Art. 10 - Disposizioni amministrativo-contabili. 5
Art. 11 - Disposizioni relative ai Comprensori Alpini della provincia di Belluno. 5
Art. 12 - Disposizioni finali. 5
SOMMARIO
- Legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 (BUR n. 16-I/2022) – Testo storico
- PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE (2022-2027) E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, n. 50 “NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA E PER IL PRELIEVO VENATORIO”
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- CAPO I - Piano faunistico venatorio-regionale (2022-2027)
- CAPO II - Modifiche della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”
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- Art. 4 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
- Art. 5 - Modifica all’articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
- Art. 6 - Modifica all’articolo 14 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
- Art. 7 - Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
- Art. 8 - Modifica all’articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
- Art. 9 - Modifica all’articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
- Art. 10 - Modifica all’articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
- Art. 11 - Modifica all’articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
- Art. 12 - Modifiche all’articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
- Art. 13 - Modifica all’articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
- Art. 14 - Modifiche all’articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
- Art. 15 - Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
- Art. 16 - Modifiche all’articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
- Art. 17 - Inserimento di articolo dopo l’articolo 35 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
- Art. 18 - Modifica all’articolo 38 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
- Art. 19 - Modifiche all’allegato A “Programmi e modalità d’esame per conseguire l’abilitazione all’esercizio venatorio” della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.
- CAPO III - Disposizioni transitorie e abrogazioni
Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 05/07/2021
PDL n. 77
Assegnato in sede referente: 3a commissione
Stato: licenziato
La commissione ha espresso parere in data: 12/01/2022
Parere della commissione espresso a: Maggioranza
Relatore in aula: Gianpiero POSSAMAI
Approvato dal consiglio in data: 19/01/2022