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Legge regionale 23 dicembre 2022, n. 30 (BUR n. 157/2022)
Legge di stabilità regionale 2023
Sommario
“Legge regionale 23 dicembre 2022, n. 30 (BUR n. 157/2022) - Testo vigente”
S O M M A R I O
- Legge regionale 23 dicembre 2022, n. 30 (BUR n. 157/2022) (Bilancio)
- LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2023 (1)
- Art. 1 - Rifinanziamento e rimodulazione di leggi regionali di spesa.
- Art. 2 - Rideterminazione delle aliquote dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per determinate categorie di soggetti passivi e settori di attività economiche.
- Art. 3 - Riduzione della tassa automobilistica regionale per i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico di cui all’articolo 63 comma 1-bis della legge 21 novembre 2000, n. 342 “Misure in materia fiscale”.
- Art. 4 - Disposizioni in materia di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per i minori portatori di handicap.
- Art. 5 - Disposizioni in materia di esonero dal pagamento della tassa automobilistica regionale.
- Art. 6 – Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2021, n. 35 “Legge di stabilità regionale 2022”.
- Art. 7 - Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale e della tassa di circolazione per i veicoli della Giunta regionale del Veneto.
- Art. 8 - Disposizioni in materia di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i portatori di handicap.
- Art. 9 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 26 novembre 2005, n. 19 “Disposizioni in materia di tributi regionali”.
- [Art. 10 - Disposizioni tributarie. (6)
- Art. 11 - Entrata in vigore.
LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2023 (1)
Art. 1 - Rifinanziamento e rimodulazione di leggi regionali di spesa.
1. La presente legge di stabilità regionale è adottata ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e in conformità alle disposizioni di cui al principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al medesimo decreto legislativo.
2. Per il triennio 2023-2025 è autorizzato il rifinanziamento delle spese di cui all’Allegato 1 ( 2)“Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)” alla presente legge.
3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 nelle misure indicate nell’Allegato 2 “Rimodulazione delle spese pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)” alla presente legge.
2. Per il triennio 2023-2025 è autorizzato il rifinanziamento delle spese di cui all’Allegato 1 ( 2)“Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)” alla presente legge.
3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 nelle misure indicate nell’Allegato 2 “Rimodulazione delle spese pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)” alla presente legge.
Art. 2 - Rideterminazione delle aliquote dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per determinate categorie di soggetti passivi e settori di attività economiche.
1. Al fine di riequilibrare il carico tributario nel settore dell’assistenza, a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, di seguito IRAP, di cui all’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 “Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”, è rideterminata nella misura del 3,90 per cento per le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), relativamente all’esercizio delle attività istituzionali.
2. A decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, l'aliquota IRAP, di cui all’articolo 16, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è rideterminata applicando un aumento nella misura dello 0,92 per cento, per i soggetti esercenti attività nei settori individuati dalle seguenti divisioni della classificazione ATECO 2007:
a) divisione 19 - fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio;
b) divisione 35 - fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;
c) divisione 53 - servizi postali e attività di corriere;
d) divisione 61 - telecomunicazioni;
e) divisione 64 - attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione);
f) divisione 65 - assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie);
g) divisione 66 - attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative.
3. L’aumento di aliquota di cui al comma 2 non si applica ai soggetti agevolati di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 “Disposizioni in materia di tributi regionali”, per i quali le aliquote IRAP rideterminate ai sensi dell’ articolo 8, comma 1, lettere b), c,) d), della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2009” continuano a trovare applicazione.
4. A decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) il comma 1 dell’ articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 29 “Disposizioni in materia di tributi regionali”;
b) la lettera a) del comma 1 dell’ articolo 8 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 .
5. Le maggiori entrate derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificate in euro 10.800.000,00 per ciascun esercizio 2023, 2024 e 2025, sono introitate al Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del bilancio di previsione 2023-2025.
2. A decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, l'aliquota IRAP, di cui all’articolo 16, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è rideterminata applicando un aumento nella misura dello 0,92 per cento, per i soggetti esercenti attività nei settori individuati dalle seguenti divisioni della classificazione ATECO 2007:
a) divisione 19 - fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio;
b) divisione 35 - fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;
c) divisione 53 - servizi postali e attività di corriere;
d) divisione 61 - telecomunicazioni;
e) divisione 64 - attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione);
f) divisione 65 - assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie);
g) divisione 66 - attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative.
3. L’aumento di aliquota di cui al comma 2 non si applica ai soggetti agevolati di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 “Disposizioni in materia di tributi regionali”, per i quali le aliquote IRAP rideterminate ai sensi dell’ articolo 8, comma 1, lettere b), c,) d), della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2009” continuano a trovare applicazione.
4. A decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) il comma 1 dell’ articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 29 “Disposizioni in materia di tributi regionali”;
b) la lettera a) del comma 1 dell’ articolo 8 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 .
5. Le maggiori entrate derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificate in euro 10.800.000,00 per ciascun esercizio 2023, 2024 e 2025, sono introitate al Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del bilancio di previsione 2023-2025.
Art. 3 - Riduzione della tassa automobilistica regionale per i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico di cui all’articolo 63 comma 1-bis della legge 21 novembre 2000, n. 342 “Misure in materia fiscale”.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 è ridotto di un ulteriore 25 per cento, in aggiunta al 50 per cento già stabilito all’articolo 63, comma 1-bis della legge 21 novembre 2000, n. 342, “Misure in materia fiscale” , il pagamento della tassa automobilistica regionale per gli autoveicoli e i motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, nel rispetto dei requisiti di cui al citato articolo 63, comma 1-bis della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati”).
Art. 4 - Disposizioni in materia di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per i minori portatori di handicap.
1. L’esenzione di cui all’articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” (Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati”), nel solo caso di minori portatori di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza sociale e i diritti delle persone handicappate”, è riconosciuta con riferimento ai motoveicoli di cui all’articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”, nonché agli autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido e di potenza non superiore a 150 KW se con motore elettrico, anche prodotti in serie e non adattati. Le esenzioni già in essere sono confermate.
Art. 5 - Disposizioni in materia di esonero dal pagamento della tassa automobilistica regionale.
1. Fermi restando gli obblighi previsti dall’articolo 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della strada”, ai fini dell’esonero dall’obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale, i soggetti interessati presentano alla struttura regionale competente in materia di tributi idonea documentazione di data certa, regolarmente trascritta al pubblico registro automobilistico, attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l’applicazione della tassa.
2. La condizione di esonero non opera per i periodi d’imposta per i quali è già stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto il decreto del dirigente della struttura regionale di cui al comma 1, di comunicazione dell’avvio delle attività amministrative di accertamento tributario del relativo anno di imposta, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.
3. La perdita di possesso per demolizione o per esportazione definitiva all’estero del veicolo, avvenute entro il termine ultimo per il pagamento della tassa automobilistica, fa venir meno l’obbligo del pagamento dall’anno di imposta in cui si è verificato l’evento.
2. La condizione di esonero non opera per i periodi d’imposta per i quali è già stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto il decreto del dirigente della struttura regionale di cui al comma 1, di comunicazione dell’avvio delle attività amministrative di accertamento tributario del relativo anno di imposta, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.
3. La perdita di possesso per demolizione o per esportazione definitiva all’estero del veicolo, avvenute entro il termine ultimo per il pagamento della tassa automobilistica, fa venir meno l’obbligo del pagamento dall’anno di imposta in cui si è verificato l’evento.
Art. 6 – Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2021, n. 35 “Legge di stabilità regionale 2022”.
1. Al comma 1 dell’
articolo 2, della
legge regionale 17 dicembre 2021, n. 35 , le parole:
“1° gennaio 2022” sono sostituite dalle seguenti:
“1° gennaio 2023” e dopo la parola:
“trapiantati” sono inserite le seguenti:
“, anch’essi residenti in Veneto”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2021, n. 35 , sono inseriti i seguenti:
omissis ( 3)
3. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2021, n. 35 , è sostituito dal seguente:
omissis ( 4)
4. Il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2021, n. 35 , è sostituito dal seguente:
omissis ( 5)
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2021, n. 35 , sono inseriti i seguenti:
omissis ( 3)
3. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2021, n. 35 , è sostituito dal seguente:
omissis ( 4)
4. Il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2021, n. 35 , è sostituito dal seguente:
omissis ( 5)
Art. 7 - Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale e della tassa di circolazione per i veicoli della Giunta regionale del Veneto.
1. Dal 1° gennaio 2023 i veicoli intestati alla Giunta regionale del Veneto sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale e della tassa di circolazione (Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati”).
Art. 8 - Disposizioni in materia di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i portatori di handicap.
1. Dal 1° gennaio 2023 i soggetti obbligati al pagamento della tassa automobilistica regionale che hanno conseguito, per sé o relativamente a soggetto fiscalmente a carico, l’accertamento dello stato di disabilità e di gravità da parte della commissione medica integrata, di cui all’articolo 20, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono tenuti a presentare istanza di esenzione alla struttura regionale competente in materia di tributi che, nel rispetto dei requisisti richiesti dalla normativa, concede l’esenzione con decorrenza non antecedente la data dell’accertamento medesimo.
2. Il diritto al rimborso della tassa automobilistica regionale eventualmente versata si prescrive nel termine previsto dall’articolo 5, cinquantaduesimo comma, del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953 “Misure in materia tributaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53.
2. Il diritto al rimborso della tassa automobilistica regionale eventualmente versata si prescrive nel termine previsto dall’articolo 5, cinquantaduesimo comma, del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953 “Misure in materia tributaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53.
Art. 9 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 26 novembre 2005, n. 19 “Disposizioni in materia di tributi regionali”.
1. Al comma 5 dell’
articolo 1 della
legge regionale 26 novembre 2005, n. 19 , “Disposizioni in materia di tributi regionali”, le parole:
“euro 45.000,00” ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
“euro 50.000,00”.
2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2022.
2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2022.
[Art. 10 - Disposizioni tributarie. (6)
1. Al comma 1, dell’
articolo 3, della
legge regionale 17 dicembre 2007, n. 36 “Disposizioni in materia di tributi regionali”, dopo le parole:
“contenzioso tributario” sono inserite le seguenti:
“, nonché da ravvedimento operoso (totale o parziale) a seguito dell’attività di controllo sostanziale da parte degli organi dell’amministrazione finanziaria,”.
2. Al comma 1, dell’ articolo 3, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”, dopo le parole: “contenzioso tributario” sono inserite le seguenti: “, nonché da ravvedimento operoso (totale o parziale) a seguito dell’attività di controllo sostanziale da parte degli organi dell’amministrazione finanziaria,”.]
2. Al comma 1, dell’ articolo 3, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”, dopo le parole: “contenzioso tributario” sono inserite le seguenti: “, nonché da ravvedimento operoso (totale o parziale) a seguito dell’attività di controllo sostanziale da parte degli organi dell’amministrazione finanziaria,”.]
Art. 11 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
ALLEGATI OMESSI
ALLEGATI OMESSI
Note
(
1) La Corte con la sentenza n. 206 del 2023 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 48/2023) ha dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di sistema tributario dello Stato e quindi per interferenza con la competenza legislativa esclusiva statale , l’articolo 10 recante “Disposizioni tributarie” con le quali è stato ampliato il campo di applicazione della disciplina del riversamento diretto, da controllo fiscale di addizionale regionale IRPEF e IRAP, alla Regione dei proventi derivanti dalle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario, alla fattispecie del ravvedimento operoso (totale o parziale) a seguito dell’attività di controllo sostanziale da parte degli organi dell’amministrazione finanziaria.
( 2) Allegato 1 variazione apportata da Allegato 8 lett. f) comma 1 art. 2 della legge regionale 10 novembre 2023, n. 28 .
( 3) Testo riportato il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2021, n. 35 .
( 4) Testo riportato al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2021, n. 35
( 5) Testo riportato al comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2021, n. 35
( 6) La Corte con la sentenza n. 206 del 2023 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 48/2023) ha dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di sistema tributario dello Stato e quindi per interferenza con la competenza legislativa esclusiva statale, l’articolo 10 con il quale il legislatore regionale del Veneto aveva ampliato il perimetro applicativo dell’articolo 3 comma 1 della legge regionale n. 36/2007 , in materia di riversamento diretto dei proventi dell’IRAP derivanti da controllo fiscale, prevedendo che, tra i proventi derivanti da attività di controllo, liquidazione, accertamento con adesione, oggetto di riversamento diretto in uno specifico conto corrente acceso presso la tesoreria regionale, siano inclusi anche quelli derivanti da ravvedimento operoso (totale o parziale), a seguito dell’attività di controllo sostanziale da parte degli organi dell’amministrazione finanziaria (ed analogamente in materia di riversamento diretto dei proventi dell’addizionale regionale all’IRPEF derivanti da controllo fiscale). In particolare la Corte ha evidenziato come la questione ha ad oggetto l’impiego del gettito proveniente da ravvedimento operoso, cui il contribuente abbia deciso di aderire ex articolo 13, comma 1-ter, del D.lgs. n. 472 del 1997, a seguito dello svolgimento nei suoi confronti di un’attività di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria. Peraltro l’attività di recupero fiscale dell’amministrazione finanziaria è cosa ben diversa dal ravvedimento operoso, che presuppone, da un lato, l’assenza «di atti di liquidazione e accertamento» dell’amministrazione finanziaria e, dall’altro, che il contribuente si attivi spontaneamente per estinguere la pretesa fiscale; a tali differenti situazioni il legislatore statale, nell’esercizio della sua discrezionalità nella materia del sistema tributario dello Stato, fa conseguire due diverse destinazioni del gettito incamerato.
Ne consegue che la regione del Veneto nell'assimilare alla «attività di recupero fiscale» dei tributi propri derivati anche il «ravvedimento operoso (totale o parziale) a seguito di attività di controllo sostanziale», ha interferito con la competenza legislativa esclusiva statale; quanto sopra, peraltro, avendo anche la Corte, nella sentenza in esame, espresso l’auspicio che il legislatore statale intervenga in modo organico e ponderato nella materia tributaria, in funzione di una piena attuazione all’articolo 119 Cost., in modo da attribuire alle Regioni una effettiva autonomia finanziaria con riguardo all’esercizio delle competenze loro spettanti. E ciò - ed al fine di incentivare il concorso della Regione alla lotta all’evasione fiscale - anche in riferimento all’istituto del ravvedimento operoso. Il Governo aveva impugnato la legge regionale relativamente all’articolo in esame, argomentando che se il ravvedimento operoso è un istituto che consente di regolarizzare le violazioni ed omissioni tributarie in via spontanea con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento ed al tipo di violazioni commesse, peraltro di tale istituto ci si può avvalere a condizione che la violazione non sia stata già constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali l’autore abbia avuto conoscenza: ma allora ne consegue l’impossibilità di individuare con certezza se un versamento a titolo di ravvedimento operoso sia totalmente spontaneo o indotto dall’attività di controllo della stessa Agenzia delle entrate.
Ne consegue che l’assimilazione del gettito da ravvedimento operoso indotto da controllo sostanziale al gettito derivante da attività di recupero fiscale, compiuta dalla Regione, non è condivisibile, non essendo possibile distinguere tra forme di ravvedimento operoso spontaneo e forme di ravvedimento operoso indotto da controllo sostanziale, con conseguente rischio di contenziosi sulla spettanza di tali somme.
Quindi la norma in esame viola l’articolo 117, comma secondo, lettera e) della Costituzione e, quale norma interposta, l’articolo 9 del D.lgs. n. 68/2011 che attribuisce alle regioni il gettito derivante dalla lotta all’evasione fiscale, assicurando il riversamento diretto alle regioni dell'intero gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali di cui al D.lgs. 68/2011, nel contempo circoscrivendo il gettito destinato al conto corrente regionale, a quello da recupero fiscale.
Non solo: tenuto conto della difficoltà nel distinguere i gettiti derivanti da azione di contrasto all’evasione fiscale da quelli derivanti da un’iniziativa autonoma dei contribuenti (questi ultimi sicuramente da destinare al finanziamento sanitario corrente) e tenuto quindi conto del rischio di conseguente contenzioso fra Stato e Regione, la norma regionale in esame può altresì avere ripercussioni sul valore dei gettiti che da programmazione finanziaria nazionale sono destinati al finanziamento del SSN, con conseguente impatto negativo sul bilancio statale e dunque sulla finanza pubblica, con conseguente contrasto anche con l’articolo 81, comma terzo della Costituzione.
( 2) Allegato 1 variazione apportata da Allegato 8 lett. f) comma 1 art. 2 della legge regionale 10 novembre 2023, n. 28 .
( 3) Testo riportato il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2021, n. 35 .
( 4) Testo riportato al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2021, n. 35
( 5) Testo riportato al comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2021, n. 35
( 6) La Corte con la sentenza n. 206 del 2023 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 48/2023) ha dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di sistema tributario dello Stato e quindi per interferenza con la competenza legislativa esclusiva statale, l’articolo 10 con il quale il legislatore regionale del Veneto aveva ampliato il perimetro applicativo dell’articolo 3 comma 1 della legge regionale n. 36/2007 , in materia di riversamento diretto dei proventi dell’IRAP derivanti da controllo fiscale, prevedendo che, tra i proventi derivanti da attività di controllo, liquidazione, accertamento con adesione, oggetto di riversamento diretto in uno specifico conto corrente acceso presso la tesoreria regionale, siano inclusi anche quelli derivanti da ravvedimento operoso (totale o parziale), a seguito dell’attività di controllo sostanziale da parte degli organi dell’amministrazione finanziaria (ed analogamente in materia di riversamento diretto dei proventi dell’addizionale regionale all’IRPEF derivanti da controllo fiscale). In particolare la Corte ha evidenziato come la questione ha ad oggetto l’impiego del gettito proveniente da ravvedimento operoso, cui il contribuente abbia deciso di aderire ex articolo 13, comma 1-ter, del D.lgs. n. 472 del 1997, a seguito dello svolgimento nei suoi confronti di un’attività di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria. Peraltro l’attività di recupero fiscale dell’amministrazione finanziaria è cosa ben diversa dal ravvedimento operoso, che presuppone, da un lato, l’assenza «di atti di liquidazione e accertamento» dell’amministrazione finanziaria e, dall’altro, che il contribuente si attivi spontaneamente per estinguere la pretesa fiscale; a tali differenti situazioni il legislatore statale, nell’esercizio della sua discrezionalità nella materia del sistema tributario dello Stato, fa conseguire due diverse destinazioni del gettito incamerato.
Ne consegue che la regione del Veneto nell'assimilare alla «attività di recupero fiscale» dei tributi propri derivati anche il «ravvedimento operoso (totale o parziale) a seguito di attività di controllo sostanziale», ha interferito con la competenza legislativa esclusiva statale; quanto sopra, peraltro, avendo anche la Corte, nella sentenza in esame, espresso l’auspicio che il legislatore statale intervenga in modo organico e ponderato nella materia tributaria, in funzione di una piena attuazione all’articolo 119 Cost., in modo da attribuire alle Regioni una effettiva autonomia finanziaria con riguardo all’esercizio delle competenze loro spettanti. E ciò - ed al fine di incentivare il concorso della Regione alla lotta all’evasione fiscale - anche in riferimento all’istituto del ravvedimento operoso. Il Governo aveva impugnato la legge regionale relativamente all’articolo in esame, argomentando che se il ravvedimento operoso è un istituto che consente di regolarizzare le violazioni ed omissioni tributarie in via spontanea con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento ed al tipo di violazioni commesse, peraltro di tale istituto ci si può avvalere a condizione che la violazione non sia stata già constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali l’autore abbia avuto conoscenza: ma allora ne consegue l’impossibilità di individuare con certezza se un versamento a titolo di ravvedimento operoso sia totalmente spontaneo o indotto dall’attività di controllo della stessa Agenzia delle entrate.
Ne consegue che l’assimilazione del gettito da ravvedimento operoso indotto da controllo sostanziale al gettito derivante da attività di recupero fiscale, compiuta dalla Regione, non è condivisibile, non essendo possibile distinguere tra forme di ravvedimento operoso spontaneo e forme di ravvedimento operoso indotto da controllo sostanziale, con conseguente rischio di contenziosi sulla spettanza di tali somme.
Quindi la norma in esame viola l’articolo 117, comma secondo, lettera e) della Costituzione e, quale norma interposta, l’articolo 9 del D.lgs. n. 68/2011 che attribuisce alle regioni il gettito derivante dalla lotta all’evasione fiscale, assicurando il riversamento diretto alle regioni dell'intero gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali di cui al D.lgs. 68/2011, nel contempo circoscrivendo il gettito destinato al conto corrente regionale, a quello da recupero fiscale.
Non solo: tenuto conto della difficoltà nel distinguere i gettiti derivanti da azione di contrasto all’evasione fiscale da quelli derivanti da un’iniziativa autonoma dei contribuenti (questi ultimi sicuramente da destinare al finanziamento sanitario corrente) e tenuto quindi conto del rischio di conseguente contenzioso fra Stato e Regione, la norma regionale in esame può altresì avere ripercussioni sul valore dei gettiti che da programmazione finanziaria nazionale sono destinati al finanziamento del SSN, con conseguente impatto negativo sul bilancio statale e dunque sulla finanza pubblica, con conseguente contrasto anche con l’articolo 81, comma terzo della Costituzione.
SOMMARIO
- Legge regionale 23 dicembre 2022, n. 30 (BUR n. 157/2022) (Bilancio)
- LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2023 (1)
-
- Art. 1 - Rifinanziamento e rimodulazione di leggi regionali di spesa.
- Art. 2 - Rideterminazione delle aliquote dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per determinate categorie di soggetti passivi e settori di attività economiche.
- Art. 3 - Riduzione della tassa automobilistica regionale per i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico di cui all’articolo 63 comma 1-bis della legge 21 novembre 2000, n. 342 “Misure in materia fiscale”.
- Art. 4 - Disposizioni in materia di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per i minori portatori di handicap.
- Art. 5 - Disposizioni in materia di esonero dal pagamento della tassa automobilistica regionale.
- Art. 6 – Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2021, n. 35 “Legge di stabilità regionale 2022”.
- Art. 7 - Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale e della tassa di circolazione per i veicoli della Giunta regionale del Veneto.
- Art. 8 - Disposizioni in materia di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i portatori di handicap.
- Art. 9 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 26 novembre 2005, n. 19 “Disposizioni in materia di tributi regionali”.
- [Art. 10 - Disposizioni tributarie. (6)
- Art. 11 - Entrata in vigore.
Sommario
“Legge regionale 23 dicembre 2022, n. 30 (BUR n. 157/2022) - Testo storico”
S O M M A R I O
- Legge regionale 23 dicembre 2022, n. 30 (BUR n. 157/2022) (Bilancio) – Testo storico
- LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2023
- Art. 1 - Rifinanziamento e rimodulazione di leggi regionali di spesa.
- Art. 2 - Rideterminazione delle aliquote dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per determinate categorie di soggetti passivi e settori di attività economiche.
- Art. 3 - Riduzione della tassa automobilistica regionale per i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico di cui all’articolo 63 comma 1-bis della legge 21 novembre 2000, n. 342 “Misure in materia fiscale”.
- Art. 4 - Disposizioni in materia di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per i minori portatori di handicap.
- Art. 5 - Disposizioni in materia di esonero dal pagamento della tassa automobilistica regionale.
- Art. 6 – Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2021, n. 35 “Legge di stabilità regionale 2022”.
- Art. 7 - Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale e della tassa di circolazione per i veicoli della Giunta regionale del Veneto.
- Art. 8 - Disposizioni in materia di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i portatori di handicap.
- Art. 9 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 26 novembre 2005, n. 19 “Disposizioni in materia di tributi regionali”.
- Art. 10 - Disposizioni tributarie.
- Art. 11 - Entrata in vigore.
LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2023
Art. 1 - Rifinanziamento e rimodulazione di leggi regionali di spesa.
1. La presente legge di stabilità regionale è adottata ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e in conformità alle disposizioni di cui al principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al medesimo decreto legislativo.
2. Per il triennio 2023-2025 è autorizzato il rifinanziamento delle spese di cui all’Allegato 1 “Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)” alla presente legge.
3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 nelle misure indicate nell’Allegato 2 “Rimodulazione delle spese pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)” alla presente legge.
2. Per il triennio 2023-2025 è autorizzato il rifinanziamento delle spese di cui all’Allegato 1 “Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)” alla presente legge.
3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 nelle misure indicate nell’Allegato 2 “Rimodulazione delle spese pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)” alla presente legge.
Art. 2 - Rideterminazione delle aliquote dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per determinate categorie di soggetti passivi e settori di attività economiche.
1. Al fine di riequilibrare il carico tributario nel settore dell’assistenza, a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, di seguito IRAP, di cui all’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 “Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”, è rideterminata nella misura del 3,90 per cento per le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), relativamente all’esercizio delle attività istituzionali.
2. A decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, l'aliquota IRAP, di cui all’articolo 16, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è rideterminata applicando un aumento nella misura dello 0,92 per cento, per i soggetti esercenti attività nei settori individuati dalle seguenti divisioni della classificazione ATECO 2007:
a) divisione 19 - fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio;
b) divisione 35 - fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;
c) divisione 53 - servizi postali e attività di corriere;
d) divisione 61 - telecomunicazioni;
e) divisione 64 - attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione);
f) divisione 65 - assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie);
g) divisione 66 - attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative.
3. L’aumento di aliquota di cui al comma 2 non si applica ai soggetti agevolati di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 “Disposizioni in materia di tributi regionali”, per i quali le aliquote IRAP rideterminate ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettere b), c,) d), della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2009” continuano a trovare applicazione.
4. A decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 29 “Disposizioni in materia di tributi regionali”;
b) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 .
5. Le maggiori entrate derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificate in euro 10.800.000,00 per ciascun esercizio 2023, 2024 e 2025, sono introitate al Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del bilancio di previsione 2023-2025.
2. A decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, l'aliquota IRAP, di cui all’articolo 16, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è rideterminata applicando un aumento nella misura dello 0,92 per cento, per i soggetti esercenti attività nei settori individuati dalle seguenti divisioni della classificazione ATECO 2007:
a) divisione 19 - fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio;
b) divisione 35 - fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;
c) divisione 53 - servizi postali e attività di corriere;
d) divisione 61 - telecomunicazioni;
e) divisione 64 - attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione);
f) divisione 65 - assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie);
g) divisione 66 - attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative.
3. L’aumento di aliquota di cui al comma 2 non si applica ai soggetti agevolati di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 “Disposizioni in materia di tributi regionali”, per i quali le aliquote IRAP rideterminate ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettere b), c,) d), della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2009” continuano a trovare applicazione.
4. A decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 29 “Disposizioni in materia di tributi regionali”;
b) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 .
5. Le maggiori entrate derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificate in euro 10.800.000,00 per ciascun esercizio 2023, 2024 e 2025, sono introitate al Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del bilancio di previsione 2023-2025.
Art. 3 - Riduzione della tassa automobilistica regionale per i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico di cui all’articolo 63 comma 1-bis della legge 21 novembre 2000, n. 342 “Misure in materia fiscale”.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 è ridotto di un ulteriore 25 per cento, in aggiunta al 50 per cento già stabilito all’articolo 63, comma 1-bis della legge 21 novembre 2000, n. 342, “Misure in materia fiscale” , il pagamento della tassa automobilistica regionale per gli autoveicoli e i motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, nel rispetto dei requisiti di cui al citato articolo 63, comma 1-bis della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati”).
Art. 4 - Disposizioni in materia di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per i minori portatori di handicap.
1. L’esenzione di cui all’articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” (Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati”), nel solo caso di minori portatori di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza sociale e i diritti delle persone handicappate”, è riconosciuta con riferimento ai motoveicoli di cui all’articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”, nonché agli autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido e di potenza non superiore a 150 KW se con motore elettrico, anche prodotti in serie e non adattati. Le esenzioni già in essere sono confermate.
Art. 5 - Disposizioni in materia di esonero dal pagamento della tassa automobilistica regionale.
1. Fermi restando gli obblighi previsti dall’articolo 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della strada”, ai fini dell’esonero dall’obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale, i soggetti interessati presentano alla struttura regionale competente in materia di tributi idonea documentazione di data certa, regolarmente trascritta al pubblico registro automobilistico, attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l’applicazione della tassa.
2. La condizione di esonero non opera per i periodi d’imposta per i quali è già stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto il decreto del dirigente della struttura regionale di cui al comma 1, di comunicazione dell’avvio delle attività amministrative di accertamento tributario del relativo anno di imposta, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.
3. La perdita di possesso per demolizione o per esportazione definitiva all’estero del veicolo, avvenute entro il termine ultimo per il pagamento della tassa automobilistica, fa venir meno l’obbligo del pagamento dall’anno di imposta in cui si è verificato l’evento.
2. La condizione di esonero non opera per i periodi d’imposta per i quali è già stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto il decreto del dirigente della struttura regionale di cui al comma 1, di comunicazione dell’avvio delle attività amministrative di accertamento tributario del relativo anno di imposta, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.
3. La perdita di possesso per demolizione o per esportazione definitiva all’estero del veicolo, avvenute entro il termine ultimo per il pagamento della tassa automobilistica, fa venir meno l’obbligo del pagamento dall’anno di imposta in cui si è verificato l’evento.
Art. 6 – Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2021, n. 35 “Legge di stabilità regionale 2022”.
1. Al comma 1 dell’articolo 2, della
legge regionale 17 dicembre 2021, n. 35 , le parole:
“1° gennaio 2022” sono sostituite dalle seguenti:
“1° gennaio 2023” e dopo la parola:
“trapiantati” sono inserite le seguenti:
“, anch’essi residenti in Veneto”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2021, n. 35 , sono inseriti i seguenti:
“1 bis. Per trapianto di cui al comma 1, si intendono quelli eseguiti a scopo terapeutico, esclusivamente del cuore, del polmone singolo, parziale o doppio, del fegato intero o parziale, del rene singolo o doppio, del pancreas o delle insule pancreatiche, dell’intestino e delle cellule staminali emopoietiche sia in tipologia autologa che allogenica. I trapianti si intendono sia in tipologia singola che combinata ed eseguiti anche al di fuori del Veneto.
1 ter. Sono inclusi nell’esenzione anche gli autoveicoli acquisiti dai soggetti di cui al comma 1 a titolo di usufrutto, di patto di riservato dominio, di locazione finanziaria e di locazione a lungo termine senza conducente.”.
3. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2021, n. 35 , è sostituito dal seguente:
“2. I soggetti interessati, per usufruire della esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale, comunicano alle strutture afferenti all’ambito sanitario, i dati necessari al conseguimento.”.
4. Il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2021, n. 35 , è sostituito dal seguente:
“4. I soggetti beneficiari devono tempestivamente comunicare alle strutture di cui al comma 2, ogni variazione rispetto ai requisiti previsti al comma 1, alle cause di cessazione di cui al comma 3 ed alle limitazioni indicate al comma 5.”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2021, n. 35 , sono inseriti i seguenti:
“1 bis. Per trapianto di cui al comma 1, si intendono quelli eseguiti a scopo terapeutico, esclusivamente del cuore, del polmone singolo, parziale o doppio, del fegato intero o parziale, del rene singolo o doppio, del pancreas o delle insule pancreatiche, dell’intestino e delle cellule staminali emopoietiche sia in tipologia autologa che allogenica. I trapianti si intendono sia in tipologia singola che combinata ed eseguiti anche al di fuori del Veneto.
1 ter. Sono inclusi nell’esenzione anche gli autoveicoli acquisiti dai soggetti di cui al comma 1 a titolo di usufrutto, di patto di riservato dominio, di locazione finanziaria e di locazione a lungo termine senza conducente.”.
3. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2021, n. 35 , è sostituito dal seguente:
“2. I soggetti interessati, per usufruire della esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale, comunicano alle strutture afferenti all’ambito sanitario, i dati necessari al conseguimento.”.
4. Il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2021, n. 35 , è sostituito dal seguente:
“4. I soggetti beneficiari devono tempestivamente comunicare alle strutture di cui al comma 2, ogni variazione rispetto ai requisiti previsti al comma 1, alle cause di cessazione di cui al comma 3 ed alle limitazioni indicate al comma 5.”.
Art. 7 - Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale e della tassa di circolazione per i veicoli della Giunta regionale del Veneto.
1. Dal 1° gennaio 2023 i veicoli intestati alla Giunta regionale del Veneto sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale e della tassa di circolazione (Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati”).
Art. 8 - Disposizioni in materia di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i portatori di handicap.
1. Dal 1° gennaio 2023 i soggetti obbligati al pagamento della tassa automobilistica regionale che hanno conseguito, per sé o relativamente a soggetto fiscalmente a carico, l’accertamento dello stato di disabilità e di gravità da parte della commissione medica integrata, di cui all’articolo 20, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono tenuti a presentare istanza di esenzione alla struttura regionale competente in materia di tributi che, nel rispetto dei requisisti richiesti dalla normativa, concede l’esenzione con decorrenza non antecedente la data dell’accertamento medesimo.
2. Il diritto al rimborso della tassa automobilistica regionale eventualmente versata si prescrive nel termine previsto dall’articolo 5, cinquantaduesimo comma, del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953 “Misure in materia tributaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53.
2. Il diritto al rimborso della tassa automobilistica regionale eventualmente versata si prescrive nel termine previsto dall’articolo 5, cinquantaduesimo comma, del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953 “Misure in materia tributaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53.
Art. 9 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 26 novembre 2005, n. 19 “Disposizioni in materia di tributi regionali”.
1. Al comma 5 dell’articolo 1 della
legge regionale 26 novembre 2005, n. 19 , “Disposizioni in materia di tributi regionali”, le parole:
“euro 45.000,00” ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
“euro 50.000,00”.
2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2022.
2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2022.
Art. 10 - Disposizioni tributarie.
1. Al comma 1, dell’articolo 3, della
legge regionale 17 dicembre 2007, n. 36 “Disposizioni in materia di tributi regionali”, dopo le parole:
“contenzioso tributario” sono inserite le seguenti:
“, nonché da ravvedimento operoso (totale o parziale) a seguito dell’attività di controllo sostanziale da parte degli organi dell’amministrazione finanziaria,”.
2. Al comma 1, dell’articolo 3, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”, dopo le parole: “contenzioso tributario” sono inserite le seguenti: “, nonché da ravvedimento operoso (totale o parziale) a seguito dell’attività di controllo sostanziale da parte degli organi dell’amministrazione finanziaria,”.
2. Al comma 1, dell’articolo 3, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”, dopo le parole: “contenzioso tributario” sono inserite le seguenti: “, nonché da ravvedimento operoso (totale o parziale) a seguito dell’attività di controllo sostanziale da parte degli organi dell’amministrazione finanziaria,”.
Art. 11 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
ALLEGATI OMESSI
ALLEGATI OMESSI
SOMMARIO
- Legge regionale 23 dicembre 2022, n. 30 (BUR n. 157/2022) (Bilancio) – Testo storico
- LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2023
-
- Art. 1 - Rifinanziamento e rimodulazione di leggi regionali di spesa.
- Art. 2 - Rideterminazione delle aliquote dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per determinate categorie di soggetti passivi e settori di attività economiche.
- Art. 3 - Riduzione della tassa automobilistica regionale per i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico di cui all’articolo 63 comma 1-bis della legge 21 novembre 2000, n. 342 “Misure in materia fiscale”.
- Art. 4 - Disposizioni in materia di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per i minori portatori di handicap.
- Art. 5 - Disposizioni in materia di esonero dal pagamento della tassa automobilistica regionale.
- Art. 6 – Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2021, n. 35 “Legge di stabilità regionale 2022”.
- Art. 7 - Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale e della tassa di circolazione per i veicoli della Giunta regionale del Veneto.
- Art. 8 - Disposizioni in materia di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i portatori di handicap.
- Art. 9 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 26 novembre 2005, n. 19 “Disposizioni in materia di tributi regionali”.
- Art. 10 - Disposizioni tributarie.
- Art. 11 - Entrata in vigore.
Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 06/09/2022
PDL n. 155
Assegnato in sede referente: 1a commissione
Stato: licenziato
La commissione ha espresso parere in data: 30/11/2022
Parere della commissione espresso a: Maggioranza
Relatore in aula: Luciano SANDONÀ
Approvato dal consiglio in data: 13/12/2022