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Legge regionale 17 ottobre 2023, n. 27 (BUR n. 139/2023)

Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” in relazione agli impianti di piano individuati dal piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali nonche' allo smaltimento o riciclaggio di carcasse o residui animali e disposizioni transitorie.

Legge regionale 17 ottobre 2023, n. 27 (BUR n. 139/2023) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2016, n. 4 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E DI COMPETENZE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE” IN RELAZIONE AGLI IMPIANTI DI PIANO INDIVIDUATI DAL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI NONCHÈ ALLO SMALTIMENTO O RICICLAGGIO DI CARCASSE O RESIDUI ANIMALI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE (1)


Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 .



Note

( 1) Ai sensi del comma 1 dell’art. 27 legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 , a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nel BUR dei regolamenti attuativi di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17, 22, gli articoli 1 e 2 della presente legge sono abrogati da lett. l) comma 1 art. 25 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 .


SOMMARIO
  • Legge regionale 17 ottobre 2023, n. 27 (BUR n. 139/2023) (Novellazione)
  • MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2016, n. 4 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E DI COMPETENZE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE” IN RELAZIONE AGLI IMPIANTI DI PIANO INDIVIDUATI DAL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI NONCHÈ ALLO SMALTIMENTO O RICICLAGGIO DI CARCASSE O RESIDUI ANIMALI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE (1)
Legge regionale 17 ottobre 2023, n. 27 (BUR n. 139/2023) (Novellazione) - Testo storico

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2016, n. 4 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E DI COMPETENZE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE” IN RELAZIONE AGLI IMPIANTI DI PIANO INDIVIDUATI DAL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI NONCHÈ ALLO SMALTIMENTO O RICICLAGGIO DI CARCASSE O RESIDUI ANIMALI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 1 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”.
1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 è inserita la seguente:
“a bis) per le procedure di VIA, di assoggettabilità a VIA, di AIA, nonché per le procedure finalizzate al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’articolo 27-bis del Decreto legislativo relative agli impianti di piano, individuati dal piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali;”.
Art. 2 - Modifica all’Allegato B “Ripartizione delle competenze tra Regione e Province in materia di Autorizzazione integrata ambientale (articoli 4 e 5)” della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”.
1. Al punto 6.5 dell’Allegato B “Ripartizione delle competenze tra Regione e Province in materia di Autorizzazione integrata ambientale (articoli 4 e 5)” della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 , nella colonna “Autorità competente A.I.A.” la parola: “Regione” è sostituita dalla seguente: “Provincia”.
Art. 3 - Disposizioni transitorie.
1. Ai procedimenti amministrativi, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All'attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 5 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 20/07/2023

PDL n. 218

Assegnato in sede referente: 2a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 21/09/2023

Parere della commissione espresso a: Maggioranza

Relatore in aula: Marco ZECCHINATO

Approvato dal consiglio in data: 10/10/2023

Deliberazione Legislativa n. 27 del 17/10/2023