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Legge regionale 18 giugno 2024, n. 13 (BUR n. 84/2024)
Modifiche alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” e alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Nuove disposizioni in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo”.
Sommario
“Legge regionale 18 giugno 2024, n. 13 (BUR n. 84/2024) - Testo vigente”
- Legge regionale 18 giugno 2024, n. 13 (BUR n. 84/2024) (Novellazione)
- MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11 “SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO” E ALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2012, N. 28 “NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRITURISMO, ITTITURISMO, PESCATURISMO, TURISMO RURALE, FATTORIA DIDATTICA, ENOTURISMO, OLEOTURISMO”
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, n. 11 “SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO” E ALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2012, n. 28 “NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRITURISMO, ITTITURISMO, PESCATURISMO, TURISMO RURALE, FATTORIA DIDATTICA, ENOTURISMO, OLEOTURISMO”
Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 ed alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 .
- Legge regionale 18 giugno 2024, n. 13 (BUR n. 84/2024) (Novellazione)
- MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, n. 11 “SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO” E ALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2012, n. 28 “NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRITURISMO, ITTITURISMO, PESCATURISMO, TURISMO RURALE, FATTORIA DIDATTICA, ENOTURISMO, OLEOTURISMO”
Sommario
“Legge regionale 18 giugno 2024, n. 13 (BUR n. 84/2024) - Testo storico”
- Legge regionale 18 giugno 2024, n. 13 (BUR n. 84/2024) (Novellazione) - Testo storico
- MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11 “SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO” E ALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2012, N. 28 “NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRITURISMO, ITTITURISMO, PESCATURISMO, TURISMO RURALE, FATTORIA DIDATTICA, ENOTURISMO, OLEOTURISMO”
- Art. 1 - Modifica all’articolo 27 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
- Art. 2 - Modifiche all’articolo 27 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
- Art. 3 - Inserimento dell’articolo 31 bis nella legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
- Art. 4 - Inserimento dell’articolo 19 ter nella legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Nuove disposizioni in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo”.
- Art. 5 - Clausola di neutralità finanziaria.
- Art. 6 - Entrata in vigore.
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, n. 11 “SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO” E ALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2012, n. 28 “NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRITURISMO, ITTITURISMO, PESCATURISMO, TURISMO RURALE, FATTORIA DIDATTICA, ENOTURISMO, OLEOTURISMO”
Art. 1 - Modifica all’articolo 27 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
Art. 2 - Modifiche all’articolo 27 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
a) al comma 1 dopo le parole: “ad uso abitativo”, sono inserite le seguenti: “nonché gli alloggi dati in locazione breve ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50,”;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. La Giunta regionale, con regolamento approvato ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”, disciplina l’applicazione del presente articolo e in particolare la modalità sia di rilascio del codice identificativo regionale (C.I.R.) necessario per acquisire il codice identificativo nazionale (C.I.N.), sia di esposizione del C.I.N. dell’alloggio oggetto di locazione turistica, in conformità all'articolo 13 ter del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145 “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni.”;
c) il comma 9 è abrogato;
d) le lettere d) ed e) del comma 10 sono abrogate.
Art. 3 - Inserimento dell’articolo 31 bis nella legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
“Art. 31 bis - Codici identificativi delle strutture ricettive.
1. La Giunta regionale, con regolamento approvato ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”, disciplina le modalità sia di rilascio del codice identificativo regionale (C.I.R.) necessario per acquisire il codice identificativo nazionale (C.I.N.), sia di esposizione del C.I.N. delle strutture ricettive, in conformità all’articolo 13 ter del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145 e successive modifiche ed integrazioni.”.
Art. 4 - Inserimento dell’articolo 19 ter nella legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Nuove disposizioni in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo”.
“Art. 19 ter - Codici identificativi delle aziende che esercitano attività di ospitalità.
1. La Giunta regionale, con regolamento approvato ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”, disciplina le modalità sia di rilascio del codice identificativo regionale (C.I.R.) necessario per acquisire il codice identificativo nazionale (C.I.N.), sia di esposizione del C.I.N. delle aziende che esercitano attività di ospitalità in alloggi ai sensi dell’articolo 6 e in spazi aperti ai sensi dell’articolo 7, in conformità all’articolo 13 ter del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145 “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni.".
Art. 5 - Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 6 - Entrata in vigore.
- Legge regionale 18 giugno 2024, n. 13 (BUR n. 84/2024) (Novellazione) - Testo storico
- MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, n. 11 “SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO” E ALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2012, n. 28 “NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRITURISMO, ITTITURISMO, PESCATURISMO, TURISMO RURALE, FATTORIA DIDATTICA, ENOTURISMO, OLEOTURISMO”
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- Art. 1 - Modifica all’articolo 27 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
- Art. 2 - Modifiche all’articolo 27 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
- Art. 3 - Inserimento dell’articolo 31 bis nella legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
- Art. 4 - Inserimento dell’articolo 19 ter nella legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Nuove disposizioni in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo”.
- Art. 5 - Clausola di neutralità finanziaria.
- Art. 6 - Entrata in vigore.
Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 15/05/2024
PDL n. 263
Assegnato in sede referente: 6a commissione
Stato: licenziato
La commissione ha espresso parere in data: 29/05/2024
Parere della commissione espresso a: Maggioranza
Relatore in aula: Marzio FAVERO
Approvato dal consiglio in data: 11/06/2024