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Legge regionale 17 settembre 2024, n. 23 (BUR n. 125/2024)

Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 'Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina'.

Legge regionale 17 settembre 2024, n. 23 (BUR n. 125/2024) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, n. 15 “INTERVENTI PER LA TUTELA, LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA ZONA COSTIERA DEL VENETO E PER LA CREAZIONE DI ZONE DI TUTELA BIOLOGICA MARINA”



Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 .



SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 23/2024
S O M M A R I O
Legge regionale 17 settembre 2024, n. 23 (BUR n. 125/2024) (Novellazione) - Testo storico

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, n. 15 “INTERVENTI PER LA TUTELA, LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA ZONA COSTIERA DEL VENETO E PER LA CREAZIONE DI ZONE DI TUTELA BIOLOGICA MARINA”

Art. 1 - Sostituzione del titolo della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 “Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina”.
1. Il titolo della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 , è sostituito dal seguente: “Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto e per la valorizzazione dell’economia ittica e della pesca”.
Art. 2 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 “Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina”.
1. All’articolo 1 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: “all’istituzione di” sono sostituite dalle seguenti: “alla gestione delle”;
b) dopo la parola: “biologica” è aggiunta la seguente: “presenti”;
c) la parola: “riconversione” è sostituita dalla seguente: “incentivazione”;
d) dopo le parole: “e per lo sviluppo del turismo marittimo” sono aggiunte le seguenti: “, promuovendo e valutando interventi utili alla tutela della biodiversità delle aree eventualmente colpite da emergenze ambientali o alla proliferazione di specie alloctone in grado di alterare gli habitat in cui operano economie ittiche e dell’ambiente marino.”.
Art. 3 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 “Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina”.
1. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 è sostituito dal seguente:
“2. Tenuto conto del piano di cui al comma 1 la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare e la Commissione consultiva per la pesca e l'acquacoltura di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 “Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38”, e all’articolo 27 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”, redige un programma triennale di interventi per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, in accordo con la pianificazione dello spazio marino.”;
2. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 le parole: “acquisiti o affidati a terzi” sono sostituite dalle seguenti: “redatti dall’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV), ovvero da università ed enti di ricerca pubblici”.
Art. 4 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 “Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina”.
1. All’articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica dell’articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 è sostituita dalla seguente: “Interventi per promuovere la valorizzazione e la gestione delle zone di tutela biologica.”;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. La Giunta regionale è autorizzata a porre in essere tutti i provvedimenti necessari per valorizzare e conservare le zone di tutela biologica istituite nelle aree marittime antistanti la fascia costiera del Veneto.”;
c) il comma 2 è abrogato.
d) al comma 3, lettera b), dopo la parola: “risorse” è aggiunta la seguente: “naturalistiche,”;
e) al comma 5 dopo le parole: “professionale e sportiva” sono aggiunte le seguenti: “nel rispetto della normativa dell’Unione europea e statale in materia di pesca e di tutela degli habitat marini e costieri, ivi comprese delle misure di conservazione approvate dalla Giunta regionale ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, qualora coincidenti con le zone speciali di conservazione di cui la direttiva 92/43/CEE”;
f) alla lettera a) del comma 5 la parola: “estranee” è sostituita dalla seguente: “alloctone”;
g) al comma 6 le parole: “di cui all’articolo 9” sono sostituite dalle seguenti: “o della zona speciale di conservazione”.
Art. 5 - Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 “Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina”.
1. All’articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. La Regione concede finanziamenti e contributi al fine di favorire la diversificazione produttiva delle imprese di pesca con le attività turistiche, di pesca turismo, di molluschicoltura e maricoltura.”;
b) il comma 2 è così modificato:
  1. 1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
  2. “d) investimenti a favore della diversificazione produttiva delle imprese e cooperative della pesca in attività ricreative e turistiche in un’ottica di integrazione del reddito;”;
  3. 2) alla lettera f) le parole: “l’istituzione” sono sostituite dalle seguenti: “interventi di valorizzazione”;
  4. 3) dopo la lettera f) è inserita la seguente:
  5. “f bis) studi di valutazione scientifica per la richiesta di creazione di zone di tutela biologica;”;
  6. 4) alla lettera g) le parole: “e le guide naturalistiche” sono sostituite dalle seguenti: “, le guide naturalistiche e i pescatori”.

Art. 6 - Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 “Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina”.
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 le parole: “decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 “Attuazione della direttiva 76/160/CEE relativa alla qualità delle acque di balneazione” sono sostituite dalle seguenti: “decreto legislativo 11 luglio 2007, n. 94 “Attuazione della direttiva 2006/7/CE, concernente la gestione delle acque di balneazione, nella parte relativa all'ossigeno disciolto” e al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116 “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE ”.
Art. 7 - Modifica all’articolo 8 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 “Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina”.
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 dopo le parole: “del turismo” sono aggiunte le seguenti: “, della pescaturismo, dell’ittiturismo”.
Art. 8 - Sostituzione dell’articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 “Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina”.
1. L’articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 è sostituito dal seguente:
“Art. 10 - Notifica all’Unione europea in materia di aiuti di Stato.
1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l’attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione o in regime de minimis o da altri strumenti o regimi previsti dalla normativa comunitaria, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.”.
Art. 9 - Abrogazioni alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 “Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina”.
1. Gli articoli 3, 5 e 9 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 sono abrogati.
Art. 10 - Invarianza della spesa.
1. L’attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 27/07/2023

PDL n. 220

Assegnato in sede referente: 3a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 26/06/2024

Parere della commissione espresso a: Maggioranza

Relatore in aula: Marco DOLFIN

Approvato dal consiglio in data: 10/09/2024

Deliberazione Legislativa n. 23 del 17/09/2024