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Regolamento regionale 16 agosto 1991, n. 3 (BUR n. 74/1991)
Disciplina dell'attività di tassidermia e imbalsamazione
Sommario
“Regolamento regionale 16 agosto 1991, n. 3 (BUR n. 74/1991) - Testo vigente”
S O M M A R I O
DISCIPLINA DELL'ATTIVITA’ DI TASSIDERMIA E IMBALSAMAZIONE
Abrogato dall'articolo 8 del
R.R. n. 1/2000 .
SOMMARIO
- Regolamento regionale 16 agosto 1991, n. 3 (BUR n. 74/1991) (Abrogato)
- DISCIPLINA DELL'ATTIVITA’ DI TASSIDERMIA E IMBALSAMAZIONE
Sommario
“Regolamento regionale 16 agosto 1991, n. 3 (BUR n. 74/1991) - Testo storico”
S O M M A R I O
DISCIPLINA DELL'ATTIVITA’ DI TASSIDERMIA E IMBALSAMAZIONE
Art. 1
1. L'esercizio dell'attività di tassidermia ed imbalsamazione di seguito chiamata imbalsamazione è subordinato al possesso di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane e di autorizzazione rilasciata dal Presidente della Provincia competente, sentita la Commissione tecnica consultiva provinciale per la caccia.
2. I dipendenti di Enti ed Istituzioni pubbliche, quali i Musei di storia naturale e gli Istituti universitari, che svolgono attività di imbalsamazione per l'ente in cui lavorano, sono esentati dal possesso dei documenti di cui al precedente comma, salvo segnalare la loro attività al Presidente della Provincia.
Art. 2
1. E' consentita l'imbalsamazione esclusivamente delle spoglie di esemplari appartenenti:
a) alla fauna selvatica indigena oggetto di caccia, purchè posseduta nel rispetto delle norme vigenti;
b) alla fauna esotica, purchè l'abbattimento e l'importazione o, comunque, l'impossessamento siano avvenuti in conformità alla legislazione vigente in materia e non si tratti di specie protette nei paesi d'origine o dagli accordi internazionali;
c) alla fauna domestica.
2. E' inoltre consentita l'imbalsamazione, negli stessi limiti in cui ne è permessa l'uccisione, di tutti gli animali di cui sia comprovata la provenienza da allevamenti conformi alle disposizioni in materia ed autorizzati quando la stessa sia richiesta.
3. La Provincia può autorizzare l'imbalsamazione di ogni tipo di animale rinvenuto morto per cause naturali o accidentali.
Art. 3
1. L'imbalsamatore deve annotare giornalmente in apposito registro, fornito dall'Amministrazione provinciale, tutti i dati relativi agli animali consegnatigli con particolare riferimento alla specie e alla provenienza di ogni esemplare. Deve inoltre indicare le generalità del cliente che ha consegnato l'animale, o le circostanze nelle quali ne è venuto in possesso.
2. L'imbalsamatore deve apporre su tutti gli animali preparati e consegnati al cliente o posti in circolazione dopo l'approvazione del presente regolamento un contrassegno saldamente fissato con l'indicazione: del numero dell'autorizzazione, della data di preparazione e del numero di riferimento del registro di cui al precedente comma.
Art. 4
1. L'imbalsamatore, al quale venga richiesta la prestazione da chi rifiuti o non sia in grado di fornire notizie sulla provenienza degli esemplari, deve immediatamente segnalare il caso alla Provincia e rifiutare la propria opera.
Art. 5
1. L'imbalsamatore deve consentire in ogni momento agli incaricati dalla Provincia l'ispezione dei locali adibiti all'esercizio dell'attività e a deposito degli animali preparati o da preparare.
Art. 6
1. Gli imbalsamatori dilettanti, autorizzati a' sensi del Regolamento regionale 12 agosto 1978, n. 12 , ento sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, devono restituire alla Provincia i registri loro consegnati ai sensi dell'art. 4 del suddetto regolamento n. 12/1978.
2. La Provincia provvede ad annullare i registri per le parti non utilizzate e li restituisce agli interessati, ai quali è data facoltà di completare la preparazione degli esemplari già registrati e ancora in corso di lavorazione.
Art. 7
1. Il regolamento regionale 12 agosto 1978, n. 12 è abrogato.
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