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Regolamento regionale 16 agosto 1991, n. 6 (BUR n. 74/1991)
Gestione sociale del territorio di cui all'art. 5 della legge regionale 11 agosto 1989, n. 31 , recante disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e per la disciplina della caccia
Sommario
“Regolamento regionale 16 agosto 1991, n. 6 (BUR n. 74/1991) - Testo vigente”
S O M M A R I O
GESTIONE SOCIALE DEL TERRITORIO DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 1989, n. 31 RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE E LA TUTELA DELLA FAUNA E PER LA DISCIPLINA DELLA CACCIA
Abrogato da art. 40 della
LR n. 50/1993 .
SOMMARIO
- Regolamento regionale 16 agosto 1991, n. 6 (BUR n. 74/1991) (Abrogato)
- GESTIONE SOCIALE DEL TERRITORIO DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 1989, n. 31 RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE E LA TUTELA DELLA FAUNA E PER LA DISCIPLINA DELLA CACCIA
Sommario
“Regolamento regionale 16 agosto 1991, n. 6 (BUR n. 74/1991) - Testo storico”
S O M M A R I O
GESTIONE SOCIALE DEL TERRITORIO DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 1989, n. 31 RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE E LA TUTELA DELLA FAUNA E PER LA DISCIPLINA DELLA CACCIA
Art. 1
1. Le Associazioni venatorie riconosciute, entro e non oltre il 31 gennaio, tramite i rispettivi organismi provinciali, possono presentare domanda al Presidente della Provincia competente per territorio di istituzione di un'area a gestione sociale, corredata di:
a) planimetria dell'area in scala 1:5.000;
b) il parere delle organizzazioni professionali agricole a livello provinciale;
c) l'elenco dei cacciatori, sottoscritto dagli stessi, intenzionati ad aderire all'area che rappresentino almeno il 51 per cento dei cacciatori residenti.
2. La Giunta provinciale, sentita la Commissione tecnica consultiva provinciale per la caccia, entro e non oltre il 31 marzo, delibera l'istituzione delle aree, con validità triennale, secondo l'ordine di presentazione delle domande e tenuto presente quanto dispongono i commi 2 e 4, dell'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 1989, n. 31 . Il territorio da adibire a zona di rifugio, ripopolamento e produzione non va conteggiato ai fini della determinazione di cui alla lett. c) , comma 2 del succitato articolo 5. Tale territorio non può superare il 25 per cento della superficie totale.
3. La Giunta provinciale, nel provvedimento d'isituzione dell'area, indica le modalità di tabellazione della stessa.
Art. 2
1. La gestione delle aree, è affidata a un Consiglio, nominato entro 60 giorni dall'istituzione delle medesime dal Presidente della Giunta provinciale, i cui componenti sono designati dalle Associazioni venatorie riconosciute, che rappresentino almeno il 10 per cento degli iscritti all'area, su indicazione dell'assemblea dei soci, da quelle naturalistiche locali e dalle organizzazioni professionali e sindacali degli imprenditori e dei conduttori agricoli, tramite i rispettivi organismi provinciali.
2. Le designazioni devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta inviata dal Presidente della Giunta provinciale, trascorsi i quali, il Presidente stesso provvede comunque alla nomina.
3. Il Consiglio di gestione è costituito da:
a) cinque membri, di cui quattro scelti tra i cacciatori aderenti a quota intera;
b) un rappresentante delle Associazioni naturalistiche operanti nell'area interessata;
c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali e sindacali degli imprenditori e dei conduttori agricoli più rappresentative.
4. Il Consiglio di gestione è validamente costituito con la nomina di almeno cinque componenti.
5. Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario sono eletti nel proprio seno dai componenti del Consiglio; il presidente è eletto tra i quattro componenti a quota intera di cui alla lett. a) del precedente comma 3.
6. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti nominati.
7. Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. Il Consiglio di gestione dura in carica tre anni, salvo revoca, per comprovate gravi inadempienze o violazioni di legge o di regolamento, da parte del Presidente della Giunta provinciale.
9. Nel caso di revoca, il Presidente della Giunta provinciale provvede alla nomina di un Commissario che dura in carica fino alla formazione del nuovo Consiglio di gestione.
10. L'area a gestione sociale opera per un triennio e può essere rinnovata alla scadenza, previa presentazione di domanda, da inoltrare almeno 180 giorni prima della data di scadenza, corredata della documentazione di cui alle lett. a) e b) , comma 1, del precedente articolo 1 e del parere delle Associazioni venatorie riconosciute presenti nell'area. La Giunta provinciale decide entro i successivi 60 giorni, sentita la Commissione tecnica consultiva provinciale per la caccia.
11. Qualora il rapporto dei cacciatori aderenti sia inferiore di 1 unità ogni 9 ettari, il Presidente della Giunta provinciale può decretare la riapertura dell'iscrizione per un periodo di 30 giorni oppure il ridimensionamento dell'area, oppure la cessazione dell'area a gestione sociale e lo scioglimento del Consiglio di gestione, contestualmente nomina un Commissario liquidatore. Il Commissario liquidatore provvede, entro 90 giorni dalla nomina, alla liquidazione delle attività e passività e al rimborso, entro i limiti dei beni residuati, delle quote associative. In caso di cessazione dell'area, rimangono in atto le zone di rifugio, ripopolamento e produzione di selvaggina istituite.
Art. 3
1. Il Consiglio di gestione, entro 60 giorni dal suo insediamento, adotta un proprio regolamento che prevede:
a) iniziative di ripristino ambientale, da assumere in accordo con le organizzazioni professionali e sindacali degli imprenditori e dei conduttori agricoli;
b) il programma di ripopolamento, effettuato in conformità al comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 11 agosto 1989, n. 31 , nonchè il programma di immissione della selvaggina;
c) le determinazioni in ordine a quanto previsto al comma 13 dell'articolo 11 della legge regionale 11 agosto 1989, n. 31 , con particolare riguardo agli abbattimenti giornalieri e stagionali, stabilendo, in caso di accertate violazioni, oltre alle sanzioni di legge, anche la preclusione all'esercizio della caccia nell'area a gestione sociale e la rifusione del danno;
d) la quota annuale di adesione compresa tra un minimo e un massimo stabiliti dalla Giunta provinciale, sentita la Commissione tecnica consultiva provinciale per la caccia;
e) l'accesso di cacciatori ospiti e le modalità di caccia.
2. Il regolamento è inviato entro 15 giorni dall'adozione alla Provincia, per l'approvazione da parte della Giunta.
3. Il Consiglio di gestione svolge la propria attività secondo un bilancio annuale ove sono previsti appositi capitoli di spesa per le iniziative di cui alle lettere a) e b) del comma 1. Il Presidente del Consiglio di gestione, pena lo scioglimento del Consiglio, deve inoltre presentare alla Provincia, entro il mese di marzo di ogni anno, il rendiconto delle spese effettuate nell'annata venatoria precedente, accompagnato con una relazione sull'andamento complessivo delle iniziative faunistiche e di tutela ambientale sviluppate nell'ambito del territorio in gestione sociale.
4. Il servizio di cassa delle singole aree a gestione sociale deve essere affidato ad un istituto di credito.
5. Il Presidente del Consiglio di gestione deve inviare alla Provincia, pena la cessazione dell'area a gestione sociale, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno l'elenco completo, in ordine alfabetico, degli aderenti all'area indicando per ciascuno il Comune di residenza, l'indirizzo anagrafico e la data di presentazione della domanda. Deve inoltre versare alla Provincia il 10 percento delle quote. La Provincia destina tale somma alla vigilanza, alla fornitura di moduli di richiesta per l'adesione alle singole aree e delle tabelle di cui all'articolo 32 della legge regionale 11 agosto 1989, n. 31 e successive modificazioni.
6. Le Province interessate hanno poteri di vigilanza e controllo sulla gestione delle aree comprese nel territorio.
Art. 4
1. Il cacciatore, che intenda aderire ad un'area a gestione sociale all'atto della sua istituzione, deve inoltrare domanda ad una delle Associazioni venatorie promotrici o aderenti, entro 30 giorni dalla costituzione. Per le adesioni successive, la domanda deve esser presentata al Consiglio di gestione, entro il 15 dicembre di ogni anno versando la quota di cui alla lett. d) , comma 1 del precedente articolo 3.
2. Nei limiti di cui alla lett. c), comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 1989, n. 31 , deve essere garantita l'ammissione nell'area ai cacciatori residenti nel comune o nei comuni compresi nell'area, nonchè ai proprietari e conduttori di terreni compresi nella stessa. In casi di accertata disponibilità di ulteriori posti, i medesimi vanno distribuiti in base alla data di presentazione della domanda e dando preferenza nell'ordine:
a) ai residenti nei comuni confinanti con l'area;
b) ai residenti negli altri comuni della provincia;
c) ai residenti nella regione;
d) ai residenti in altre regioni.
3. Le domande presentate in tempo utile, ma eccedenti il rapporto di cui alla lett. c), comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 1989, n. 31 , devono esser trasmesse dal Consiglio di gestione corredate da proprio parere al Presidente della Provincia, il quale, sentita la Commissione tecnica consultiva provinciale per la caccia, decide in merito, ma non superando il rapporto limite di un cacciatore ogni cinque ettari per ciascuna area a gestione sociale.
4. Il socio a quota intera di un'area a gestione sociale può ospitare altro cacciatore, alle seguenti condizioni:
a) il numero dei permessi d'ospite è fissato ogni 30 giorni dal Consiglio di gestione secondo la capacità di contenimento dell'area venatoria;
b) l'ospite deve essere invitato e accompagnato dal socio della gestione sociale, il quale si fa carico del comportamento dell'ospite.
Art. 5
1. La Provincia, prima dell'apertura della caccia, appone, sul tesserino regionale degli aderenti a un'area a gestione sociale, un timbro recante la denominazione dell'area di appartenenza.
2. Il cacciatore di un'area a gestione sociale che non osservi la disposizione, di cui al comma 6, articolo 5 della legge regionale 11 agosto 1989, n. 31 , come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1991, n. 3 ; viene escluso, per la durata di 365 giorni, dall'aderire a qualsiasi area a gestione sociale.
3. Chi pratica la caccia nelle aree a gestione sociale, a richiesta degli agenti di vigilanza, oltre ai documenti prescritti per avervi titolo, deve esibire la selvaggina uccisa e consentire l'ispezione interna del mezzo di trasporto.
4. Il recesso dell'adesione non dà diritto al rimborso della quota versata, salvo casi di forza maggiore valutati dal Consiglio di gestione.
Art. 6
1. Nel primo anno di applicazione del presente regolamento, i termini di scadenza nello stesso previsti possono esser derogati con provvedimento del Presidente della Giunta provinciale, sentita la Commissione tecnica provinciale per la caccia.
Art. 7
1. I regolamenti regionali 24 gennaio 1984, n. 6 e 16 agosto 1984, n. 7, sono abrogati.
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- Regolamento regionale 16 agosto 1991, n. 6 (BUR n. 74/1991)
- GESTIONE SOCIALE DEL TERRITORIO DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 1989, n. 31 RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE E LA TUTELA DELLA FAUNA E PER LA DISCIPLINA DELLA CACCIA