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Regolamento regionale 14 luglio 2020, n. 6 (BUR n. 106/2020)
Regolamento sul sistema integrato dei controlli interni della Regione del Veneto ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 15
Sommario
“Regolamento regionale 14 luglio 2020, n. 6 (BUR n. 106/2020) - Testo vigente”
S O M M A R I O
- Regolamento regionale 14 luglio 2020, n. 6 (BUR 106/2020)
- REGOLAMENTO SUL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI DELLA REGIONE DEL VENETO AI SENSI DELL’ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 16 MAGGIO 2019, N. 15.
- Art. 1
- Finalità ed ambito di applicazione.
- Art. 2
- Tipologie di controllo.
- Art. 3
- Controllo di regolarità amministrativa.
- Art. 4
- Controllo di regolarità contabile.
- Art. 5
- Controllo strategico.
- Art. 6
- Controllo di gestione.
- Art. 7
- Valutazione delle prestazioni del personale.
- Art. 8
- Controllo degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.
- Art. 9
- Controllo degli adempimenti in materia di resa del conto degli agenti contabili.
- Art. 10
- Funzione di audit interna.
- Art. 11
- Verifiche ispettive.
- Art. 12
- Il Collegio dei revisori dei conti.
- Art. 13
- Disposizioni finali e di rinvio.
REGOLAMENTO SUL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI DELLA REGIONE DEL VENETO AI SENSI DELL’ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 16 MAGGIO 2019, n. 15 .
Art. 1
Finalità ed ambito di applicazione.
1. Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ed in attuazione a quanto disposto dall’articolo 6 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 “Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di affari istituzionali”, il presente regolamento disciplina le modalità organizzative per l’esercizio delle funzioni relative al sistema integrato dei controlli interni, finalizzato a garantire e promuovere la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’attività amministrativa ed a verificarne l’efficienza, l’efficacia, la trasparenza e l’economicità, previsto dall’articolo 59 dello Statuto e disciplinato dagli articoli 4 e 5 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 , fermo restando quanto già disciplinato in materia di vigilanza e controlli dalla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””.
2. Le presenti disposizioni si applicano alle strutture della Giunta regionale previste dalla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 , fatta salva, per l’Area Sanità e Sociale, la specifica disciplina di settore.
3. Al fine di coordinare e razionalizzare il sistema dei controlli interni, per evitare aggravamenti nell’azione amministrativa le presenti disposizioni non si applicano ai Programmi Operativi cofinanziati con risorse europee nonché ad altre attività nella misura in cui sono previsti, dalla normativa di riferimento, specifici controlli assimilabili a quanto stabilito dal presente regolamento.
4. I responsabili del funzionamento del sistema integrato dei controlli interni sono, nel proprio ambito di competenza, il Segretario generale della programmazione, il Segretario della Giunta regionale, l’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura regionale, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, i Direttori di Area, i Direttori di Direzione, i Direttori delle Strutture temporanee e di progetto, i Direttori di Unità Organizzativa ed altri soggetti equiparabili.
5. Il Segretario generale della programmazione svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento del sistema integrato dei controlli interni ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera h), della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
6. Le strutture della Giunta regionale forniscono la più ampia collaborazione allo svolgimento dell’attività di controllo, garantendo in maniera tempestiva le informazioni e tutta la documentazione rilevante per il relativo esercizio.
Art. 2
Tipologie di controllo.
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 , il sistema integrato dei controlli interni, è articolato nelle seguenti attività di controllo:
a) di regolarità amministrativa;
b) di regolarità contabile;
c) strategico;
d) di gestione;
e) di valutazione delle prestazioni del personale;
f) degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
g) degli adempimenti in materia di resa del conto degli agenti contabili.
2. Nell'attività di controllo viene garantita l'imparzialità, l'assenza di pregiudizio nonché, l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse.
3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 , la Giunta regionale, anche per valutare e migliorare l'azione amministrativa ed il sistema dei controlli interni, si avvale di una funzione di audit interna.
4. Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 , la Giunta regionale o il Segretario generale della programmazione, qualora emergano fatti anche potenzialmente lesivi degli interessi dell'amministrazione, possono disporre verifiche ispettive per individuare eventuali responsabilità disciplinari, amministrative e contabili.
5. Ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 , il Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto assicura la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione regionale.
Art. 3
Controllo di regolarità amministrativa.
1. Il controllo preventivo di regolarità amministrativa è finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa nella fase preventiva della formazione dell’atto, condizionandone il perfezionamento e l’efficacia.
2. Il controllo preventivo di regolarità amministrativa consiste nel verificare:
a) il rispetto della normativa comunitaria e statale;
b) il rispetto dello Statuto e della normativa regionale;
c) il rispetto delle fonti secondarie (regolamenti e provvedimenti amministrativi con efficacia generale);
d) il rispetto di circolari, linee guida e disposizioni interne dell’Amministrazione regionale;
e) la correttezza e regolarità della procedura finalizzata all’adozione dell’atto;
f) la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano l’adozione dell’atto;
g) la sussistenza di idonea motivazione dell’atto;
h) la coerenza con gli eventuali indirizzi formulati negli strumenti di programmazione e con le direttive impartite.
3. Sono soggetti al controllo di regolarità amministrativa le proposte di atti da sottoporre ad approvazione da parte della Giunta
regionale e del Presidente della Giunta regionale, nonché gli atti e i provvedimenti adottati dai Direttori.
4. Il controllo di regolarità amministrativa sulle proposte di deliberazione della Giunta regionale e sulle proposte dei decreti del Presidente della Giunta regionale è attuato, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 4, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e dall’articolo 6 del regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 “Regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale e delle modalità di conferimento degli incarichi, ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”” e sue successive modificazioni”, attraverso il rilascio dei visti indicati nelle citate disposizioni.
5. I Direttori, nell’ambito delle competenze loro assegnate dalla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 , assicurano la regolarità amministrativa dei propri atti e provvedimenti attraverso la relativa sottoscrizione.
Art. 4
Controllo di regolarità contabile.
1. Il controllo di regolarità contabile è assicurato nella fase preventiva di formazione degli atti, condizionandone il perfezionamento e l’efficacia.
2. Il controllo di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 36 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”, spetta alla struttura regionale preposta alla ragioneria.
3. Il controllo preventivo di regolarità contabile ha per oggetto i provvedimenti comportanti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Amministrazione regionale, conseguenti alle fasi della gestione contabile delle entrate e delle spese, secondo quanto previsto dalla normativa di contabilità della Regione.
4. In particolare, ai sensi ed in attuazione di quanto previsto dagli articoli 42 e 43 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 , dall’articolo 3, comma 4, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e dall’articolo 6 del regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 , tutti gli atti amministrativi che dispongono impegni di spesa sono trasmessi preventivamente al Direttore responsabile della struttura regionale preposta alla ragioneria per l’apposizione del visto di regolarità contabile che attesta la rispondenza della proposta dell’atto alle regole di contabilità pubblica, in coerenza a quanto stabilito dalle disposizioni di contabilità regionale.
5. La struttura preposta alla ragioneria, con riferimento agli atti amministrativi di cui al comma 4 verifica:
a) l’esistenza degli elementi costitutivi dell’impegno;
b) la corretta imputazione della spesa al capitolo di bilancio;
c) la disponibilità finanziaria sul relativo capitolo;
d) la conformità alle norme fiscali;
e) il rispetto delle norme nazionali e regionali di contabilità e dei relativi regolamenti regionali.
6. L’esito favorevole del controllo di cui al comma 5 comporta l’apposizione del visto di regolarità contabile sull’atto e la conseguente registrazione. L’esito sfavorevole comporta il diniego del visto, con restituzione dell’atto alla struttura regionale proponente per apportare le modifiche necessarie a superare i rilievi segnalati.
7. La struttura preposta alla ragioneria verifica, inoltre, la conformità delle liquidazioni sottoscritte dalle strutture regionali alle norme ed ai principi contabili. L’esito favorevole di tale controllo consente l’emissione dell’ordinativo di pagamento; l’esito sfavorevole di tale controllo comporta la restituzione della liquidazione alla struttura regionale proponente per apportare le modifiche necessarie a superare i rilievi segnalati.
8. La regolarità contabile dell’ordinativo di pagamento è accertata dal Direttore della struttura preposta alla ragioneria.
9. Il controllo contabile sui rendiconti resi dai titolari di budget operativi e fondi economali, ai sensi degli articoli 49 e 50 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 , si esplica con le seguenti modalità:
a) per quanto riguarda i budget operativi, la struttura regionale preposta alla ragioneria appone, al verificarsi dei presupposti, il visto di regolarità contabile sugli atti denominati disposizioni di liquidazione e disposizioni di impegno, provvedendo alla conseguente registrazione in contabilità. Entro 30 giorni dalla chiusura del budget, e comunque entro il 31 gennaio dell’anno successivo, la struttura preposta alla ragioneria acquisisce dal Direttore assegnatario del budget operativo il consuntivo delle spese sostenute, corredato dai documenti giustificativi in originale. All’esito favorevole del controllo viene rilasciato il visto di regolarità contabile, comportante la registrazione in bilancio della spesa. Diversamente, la struttura incaricata del controllo rifiuta il visto e prescrive le iniziative più idonee a sanare le irregolarità;
b) per quanto riguarda i fondi economali, la struttura regionale preposta alla ragioneria, entro 30 giorni dalla chiusura o dalla richiesta di reintegro del fondo, e comunque entro il 31 gennaio dell’anno successivo, acquisisce dall’economo il rendiconto dei pagamenti effettuati, corredato dai documenti giustificativi in originale. All’esito favorevole del controllo viene rilasciato il visto di regolarità contabile, comportante la registrazione in bilancio della spesa. Diversamente, la struttura incaricata del controllo rifiuta il visto e prescrive le iniziative più idonee a sanare le irregolarità.
Art. 5
Controllo strategico.
1. Il controllo strategico è orientato alla verifica, in funzione dell’esercizio dei poteri di indirizzo politico, dell’effettiva attuazione delle scelte contenute nei documenti di pianificazione e programmazione strategica e dell’efficacia degli stessi.
2. L’attività di controllo strategico si concretizza nella rilevazione periodica dell’attività svolta, anche mediante strumenti informatici, dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi strategici predefiniti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, degli aspetti economico – finanziari connessi ai risultati ottenuti, delle ricadute di tipo socio – economico a valere sul territorio, ed è volta a favorire l’individuazione di idonei interventi correttivi. L’attività di controllo strategico mira a valutare il contributo di ciascuna struttura alla realizzazione degli obiettivi strategici regionali.
3. Il controllo strategico è esercitato mediante un complesso di strumenti che riguardano, in particolare, l’analisi di contesto, la pianificazione, la programmazione strategica e la valutazione dell’efficacia dell’azione regionale, e precisamente gli strumenti a cui fa riferimento sono:
a) il Programma di Governo;
b) il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui agli articoli 8 e seguenti della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”;
c) il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR), e la relativa nota di aggiornamento, di cui agli articoli 15 e seguenti della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 ;
d) i Piani di settore di cui agli articoli 13 e 14 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 ;
e) il Piano della performance e la Relazione sulla performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
f) il Bilancio di previsione pluriennale di cui all’articolo 3 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 ;
g) il Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio ed il Bilancio Finanziario Gestionale di cui all’articolo 9 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 ;
h) il Rendiconto generale di cui agli articoli 53 e 54 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 .
4. Il controllo strategico è esercitato dalla Segreteria generale della programmazione per il tramite della struttura competente in materia di controlli, che predispone annualmente, ai sensi dell’articolo 27 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 , un rapporto di monitoraggio relativo al primo anno della nota di aggiornamento al DEFR approvata l’anno precedente e contenente:
a) l’illustrazione dello stato di avanzamento delle strategie politico-amministrative;
b) la descrizione sintetica dell’attività realizzata e la rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi;
c) l’indicazione delle eventuali cause degli scostamenti e delle eventuali azioni correttive.
5. Il rapporto di monitoraggio viene predisposto entro i termini di adozione da parte della Giunta regionale del DEFR riferito al triennio successivo a quello monitorato.
Art. 6
Controllo di gestione.
1. Il controllo di gestione, complementare ed integrativo al controllo strategico di cui all’articolo 5, è diretto a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e a valutare la funzionalità, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra costi sostenuti e risultati ottenuti, anche attraverso interventi di correzione.
2. Il controllo di gestione è improntato al massimo coinvolgimento e responsabilità e spetta, in particolare, a ciascun centro di responsabilità, ovvero a ciascun Direttore di Area e a ciascun Direttore di Direzione, ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 , ed ai Direttori di Unità Organizzativa, qualora ne ricorrano i presupposti.
3. Il controllo di gestione si realizza mediante la rilevazione:
a) degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
b) dei risultati raggiunti con riferimento agli obiettivi programmati;
c) dei dati relativi alla quantità e al valore delle risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per il conseguimento dei risultati;
d) dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi di carattere gestionale;
e) della valutazione della performance organizzativa ed individuale;
f) di specifiche analisi, in particolare in termini di costi e di ottimizzazione dei tempi dell’azione amministrativa.
4. Il controllo di gestione assume quali strumenti di riferimento:
a) il Bilancio di previsione pluriennale di cui all’articolo 3 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 ;
b) il Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio ed il Bilancio Finanziario Gestionale di cui all’articolo 9 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 ;
c) gli obiettivi di carattere gestionale;
d) il Rendiconto generale di cui agli articoli 53 e 54 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 ;
e) il Piano della performance e la Relazione sulla performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
f) il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio previsto dall’articolo 18 bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.
Art. 7
Valutazione delle prestazioni del personale.
1. Nella funzione di verifica dei risultati dell’attività amministrativa è compresa, ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, la valutazione della performance organizzativa ed individuale, che consiste nel contributo che le strutture ed i singoli individui apportano, attraverso la propria azione, al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi della Regione.
2. La valutazione delle prestazioni del personale quale tipologia di controllo interno è organizzata tenendo conto di un ciclo di gestione che si articola nelle seguenti fasi:
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
b) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
f) rendicontazione dei risultati alla Giunta Regionale, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.
3. Il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) costituisce l’atto di riferimento del Piano della performance previsto dall’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
4. Ai sensi dell’articolo 14, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, l’Organismo indipendente di valutazione monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni al Segretario generale della programmazione ed al Direttore dell’Area cui afferisce la competenza in materia di organizzazione del personale.
Art. 8
Controllo degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.
1. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ed in conformità al “Documento recante gli indirizzi strategici in materia di prevenzione della corruzione della Regione del Veneto”, adotta, su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, (RPCT), il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).
2. Il controllo degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione coinvolge tutta l’Amministrazione, secondo le prescrizioni contenute nel PTPCT, con la regia del RPCT. Le modalità di attuazione e verifica delle misure anticorruzione sono differenziate a seconda che si tratti di Misure generali e obbligatorie previste nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), di Misure specifiche in relazione al contesto interno ed esterno (declinate nel PTPCT) o di Misure ulteriori individuate dai dirigenti nell’effettuazione della mappatura dei processi e di analisi dei rischi ad essi correlati.
3. Il PTPCT contiene, ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, una sezione relativa alla trasparenza in cui sono specificati i ruoli dei soggetti tenuti a svolgere compiti di supervisione e coordinamento, fra cui il RPCT e la struttura regionale competente in materia di Comunicazione ed Informazione. La sezione individua, per ciascun adempimento, le strutture competenti, i contenuti, le responsabilità e le tempistiche.
4. Il controllo sia sulle misure anticorruzione che sugli adempimenti di trasparenza è costante e si sostanzia in azioni di monitoraggio svolte in corso d’anno, secondo le modalità previste dal PTPCT; i Direttori delle strutture sono tenuti a prestare la necessaria collaborazione. La Relazione annuale sull’attuazione del Piano è trasmessa, a cura del RPCT, alla Giunta regionale, per il tramite dell’assessore referente per materia, e all’Organismo indipendente di valutazione, il quale attesta annualmente l’assolvimento degli obblighi di Trasparenza secondo le indicazioni predisposte da ANAC.
Art. 9
Controllo degli adempimenti in materia di resa del conto degli agenti contabili.
1. L’anagrafe degli agenti contabili interni ed esterni è tenuta dall’Area Risorse Strumentali. Le singole strutture regionali sono tenute a comunicare costantemente a tale Area i dati identificativi relativi agli agenti contabili ed ai responsabili del procedimento.
2. Sono individuati quali responsabili del procedimento, ai sensi dell’articolo 139 del Codice di giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 “Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”:
a) i soggetti gerarchicamente sovraordinati rispetto ad ogni singolo agente contabile interno di rispettiva afferenza, salvo diversa indicazione da parte della Giunta regionale;
b) i Direttori delle strutture competenti per materia rispetto agli agenti contabili esterni.
3. I responsabili del procedimento provvedono:
a) alla verifica-controllo amministrativo e parifica del conto;
b) all’inoltro dei conti parificati all’organo di controllo interno, di cui al comma 4, per l’acquisizione della relazione di cui all’articolo 139, comma 2, del Codice di giustizia contabile;
c) al deposito dei conti con formale provvedimento di approvazione, entro 30 giorni dall’acquisizione della relazione dell’organo di controllo interno, presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti del Veneto, ai sensi dell’articolo 138, commi 3 e 4, e dell’articolo 139, del Codice di giustizia contabile.
4. La struttura competente in materia di controlli e attività ispettive, nel rispetto del principio di indipendenza, è individuata quale organo di controllo interno preposto ad effettuare la relazione al conto giudiziale ed alla conseguente e correlata approvazione e parifica adottata dai responsabili del procedimento, ai sensi dell’articolo 139, comma 2, del Codice di giustizia contabile.
5. L’attività di controllo di cui al presente articolo, per quanto concerne la resa dei conti dei titolari dei budget operativi e dei fondi economali prevista e disciplinata dagli articoli 49 e 50 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 , integra l’attività di controllo contabile svolta dalla struttura preposta alla ragioneria e l’attività di verifica e controllo amministrativo svolta dalle strutture regionali i cui Direttori sono individuati quali responsabili del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’ articolo 139 del Codice di giustizia contabile.
Art. 10
Funzione di audit interna.
1. La Giunta regionale si avvale di una funzione di audit interna, intesa come funzione indipendente ed obiettiva di assurance e supporto, finalizzata al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’organizzazione regionale.
2. La funzione di audit è incardinata presso la Segreteria generale della programmazione al fine di garantirne lo svolgimento in piena autonomia ed indipendenza.
3. L’audit è deputato a valutare e migliorare:
a) i processi di controllo, verificando l’efficacia e l’adeguatezza del sistema di controllo interno;
b) i processi di gestione dell’attività regionale;
c) la gestione dei rischi, assistendo l’organizzazione regionale nell’individuazione delle fonti di rischio, nella valutazione dell’entità dell’esposizione e delle possibili conseguenze, ferme restando le competenze in capo al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.
4. L’amministrazione regionale, in relazione all’obiettivo dell’intervento revisionale ed al grado di approfondimento dell’indagine, ricorre, essenzialmente, alle seguenti tipologie di attività di audit interno:
a) audit di conformità (compliance audit);
b) audit tecnico - operativo (operational audit);
c) audit finanziario – contabile (financial audit).
5. La Giunta regionale, ove ritenuto opportuno, può richiedere altre tipologie di audit specialistiche quali, a titolo esemplificativo, l’audit dei sistemi informativi, l’audit finalizzato all’identificazione ed alla quantificazione delle frodi.
6. La Giunta regionale determina, per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, le modalità organizzative per l’esercizio della funzione di audit interno, individuando le relative risorse ed assicurando al personale assegnato alla funzione un’adeguata formazione professionale.
7. L’avvio dello svolgimento della funzione di audit avviene con provvedimento della Giunta regionale che delinea gli indirizzi cui il Segretario generale della programmazione deve attenersi.
8. Il Segretario generale della programmazione:
a) definisce nel mandato di audit interno il contenuto, il perimetro, la tipologia di intervento e le finalità, individuando le eventuali specifiche professionalità di supporto;
b) può autorizzare il responsabile della funzione di audit ad emanare specifiche disposizioni operative disciplinanti l’attività di audit interno;
c) può, in ogni caso, svolgere singoli audit specifici su incarico della Giunta regionale o autonomamente per motivi diversi da quelli indicati all’articolo 11.
Art. 11
Verifiche ispettive.
1. La verifica ispettiva è lo strumento a disposizione della Giunta regionale per lo svolgimento di indagini su eventi e situazioni lesivi, anche potenzialmente, degli interessi dell’amministrazione, al fine di individuare eventuali responsabilità disciplinari, amministrative e contabili.
2. La verifica ispettiva è svolta dalla Segreteria generale della programmazione, anche avvalendosi della collaborazione delle strutture della Giunta regionale e, previa intesa con il Segretario della Giunta regionale, delle strutture afferenti alla Segreteria predetta; essa si esplica con l’acquisizione di dati e informazioni all’interno dell’Amministrazione regionale, in forma documentale, ovvero mediante l’interpello del personale interessato e la verbalizzazione delle dichiarazioni rese. Ai soggetti interpellati, destinatari di contestazioni specifiche, si applica il principio del contraddittorio.
3. La verifica ispettiva si conclude con l’invio alla Giunta regionale di una relazione descrittiva degli accertamenti svolti.
Art. 12
Il Collegio dei revisori dei conti.
1. La vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione regionale è assicurata dal Collegio dei revisori dei conti, che vi provvede secondo quanto previsto dagli articoli 23, 24 e 26 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 “Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto”.
Art. 13
Disposizioni finali e di rinvio.
1. La Giunta regionale, con propri provvedimenti, provvede alla definizione di disposizioni di dettaglio ed operative relative
alle modalità di effettuazione delle diverse tipologie di controllo secondo quanto disciplinato dal presente regolamento.
2. Per quanto riguarda i controlli sugli Enti regionali e le Società partecipate trova applicazione la specifica disciplina di settore.
SOMMARIO
- Regolamento regionale 14 luglio 2020, n. 6 (BUR 106/2020)
- REGOLAMENTO SUL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI DELLA REGIONE DEL VENETO AI SENSI DELL’ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 16 MAGGIO 2019, n. 15 .
-
- Art. 1
- Finalità ed ambito di applicazione.
- Art. 2
- Tipologie di controllo.
- Art. 3
- Controllo di regolarità amministrativa.
- Art. 4
- Controllo di regolarità contabile.
- Art. 5
- Controllo strategico.
- Art. 6
- Controllo di gestione.
- Art. 7
- Valutazione delle prestazioni del personale.
- Art. 8
- Controllo degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.
- Art. 9
- Controllo degli adempimenti in materia di resa del conto degli agenti contabili.
- Art. 10
- Funzione di audit interna.
- Art. 11
- Verifiche ispettive.
- Art. 12
- Il Collegio dei revisori dei conti.
- Art. 13
- Disposizioni finali e di rinvio.
Sommario
“Regolamento regionale 14 luglio 2020, n. 6 (BUR n. 106/2020) - Testo storico”
S O M M A R I O
- Regolamento regionale 14 luglio 2020, n. 6 (BUR 106/2020) – Testo storico
- REGOLAMENTO SUL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI DELLA REGIONE DEL VENETO AI SENSI DELL’ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 16 MAGGIO 2019, N. 15.
- Art. 1
- Finalità ed ambito di applicazione.
- Art. 2
- Tipologie di controllo.
- Art. 3
- Controllo di regolarità amministrativa.
- Art. 4
- Controllo di regolarità contabile.
- Art. 5
- Controllo strategico.
- Art. 6
- Controllo di gestione.
- Art. 7
- Valutazione delle prestazioni del personale.
- Art. 8
- Controllo degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.
- Art. 9
- Controllo degli adempimenti in materia di resa del conto degli agenti contabili.
- Art. 10
- Funzione di audit interna.
- Art. 11
- Verifiche ispettive.
- Art. 12
- Il Collegio dei revisori dei conti.
- Art. 13
- Disposizioni finali e di rinvio.
REGOLAMENTO SUL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI DELLA REGIONE DEL VENETO AI SENSI DELL’ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 16 MAGGIO 2019, n. 15 .
Art. 1
Finalità ed ambito di applicazione.
1. Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ed in attuazione a quanto disposto dall’articolo 6 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 “Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di affari istituzionali”, il presente regolamento disciplina le modalità organizzative per l’esercizio delle funzioni relative al sistema integrato dei controlli interni, finalizzato a garantire e promuovere la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’attività amministrativa ed a verificarne l’efficienza, l’efficacia, la trasparenza e l’economicità, previsto dall’articolo 59 dello Statuto e disciplinato dagli articoli 4 e 5 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 , fermo restando quanto già disciplinato in materia di vigilanza e controlli dalla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””.
2. Le presenti disposizioni si applicano alle strutture della Giunta regionale previste dalla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 , fatta salva, per l’Area Sanità e Sociale, la specifica disciplina di settore.
3. Al fine di coordinare e razionalizzare il sistema dei controlli interni, per evitare aggravamenti nell’azione amministrativa le presenti disposizioni non si applicano ai Programmi Operativi cofinanziati con risorse europee nonché ad altre attività nella misura in cui sono previsti, dalla normativa di riferimento, specifici controlli assimilabili a quanto stabilito dal presente regolamento.
4. I responsabili del funzionamento del sistema integrato dei controlli interni sono, nel proprio ambito di competenza, il Segretario generale della programmazione, il Segretario della Giunta regionale, l’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura regionale, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, i Direttori di Area, i Direttori di Direzione, i Direttori delle Strutture temporanee e di progetto, i Direttori di Unità Organizzativa ed altri soggetti equiparabili.
5. Il Segretario generale della programmazione svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento del sistema integrato dei controlli interni ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera h), della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
6. Le strutture della Giunta regionale forniscono la più ampia collaborazione allo svolgimento dell’attività di controllo, garantendo in maniera tempestiva le informazioni e tutta la documentazione rilevante per il relativo esercizio.
Art. 2
Tipologie di controllo.
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 , il sistema integrato dei controlli interni, è articolato nelle seguenti attività di controllo:
a) di regolarità amministrativa;
b) di regolarità contabile;
c) strategico;
d) di gestione;
e) di valutazione delle prestazioni del personale;
f) degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
g) degli adempimenti in materia di resa del conto degli agenti contabili.
2. Nell'attività di controllo viene garantita l'imparzialità, l'assenza di pregiudizio nonché, l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse.
3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 , la Giunta regionale, anche per valutare e migliorare l'azione amministrativa ed il sistema dei controlli interni, si avvale di una funzione di audit interna.
4. Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 , la Giunta regionale o il Segretario generale della programmazione, qualora emergano fatti anche potenzialmente lesivi degli interessi dell'amministrazione, possono disporre verifiche ispettive per individuare eventuali responsabilità disciplinari, amministrative e contabili.
5. Ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 , il Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto assicura la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione regionale.
Art. 3
Controllo di regolarità amministrativa.
1. Il controllo preventivo di regolarità amministrativa è finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa nella fase preventiva della formazione dell’atto, condizionandone il perfezionamento e l’efficacia.
2. Il controllo preventivo di regolarità amministrativa consiste nel verificare:
a) il rispetto della normativa comunitaria e statale;
b) il rispetto dello Statuto e della normativa regionale;
c) il rispetto delle fonti secondarie (regolamenti e provvedimenti amministrativi con efficacia generale);
d) il rispetto di circolari, linee guida e disposizioni interne dell’Amministrazione regionale;
e) la correttezza e regolarità della procedura finalizzata all’adozione dell’atto;
f) la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano l’adozione dell’atto;
g) la sussistenza di idonea motivazione dell’atto;
h) la coerenza con gli eventuali indirizzi formulati negli strumenti di programmazione e con le direttive impartite.
3. Sono soggetti al controllo di regolarità amministrativa le proposte di atti da sottoporre ad approvazione da parte della Giunta
regionale e del Presidente della Giunta regionale, nonché gli atti e i provvedimenti adottati dai Direttori.
4. Il controllo di regolarità amministrativa sulle proposte di deliberazione della Giunta regionale e sulle proposte dei decreti del Presidente della Giunta regionale è attuato, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 4, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e dall’articolo 6 del regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 “Regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale e delle modalità di conferimento degli incarichi, ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”” e sue successive modificazioni”, attraverso il rilascio dei visti indicati nelle citate disposizioni.
5. I Direttori, nell’ambito delle competenze loro assegnate dalla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 , assicurano la regolarità amministrativa dei propri atti e provvedimenti attraverso la relativa sottoscrizione.
Art. 4
Controllo di regolarità contabile.
1. Il controllo di regolarità contabile è assicurato nella fase preventiva di formazione degli atti, condizionandone il perfezionamento e l’efficacia.
2. Il controllo di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 36 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”, spetta alla struttura regionale preposta alla ragioneria.
3. Il controllo preventivo di regolarità contabile ha per oggetto i provvedimenti comportanti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Amministrazione regionale, conseguenti alle fasi della gestione contabile delle entrate e delle spese, secondo quanto previsto dalla normativa di contabilità della Regione.
4. In particolare, ai sensi ed in attuazione di quanto previsto dagli articoli 42 e 43 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 , dall’articolo 3, comma 4, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e dall’articolo 6 del regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 , tutti gli atti amministrativi che dispongono impegni di spesa sono trasmessi preventivamente al Direttore responsabile della struttura regionale preposta alla ragioneria per l’apposizione del visto di regolarità contabile che attesta la rispondenza della proposta dell’atto alle regole di contabilità pubblica, in coerenza a quanto stabilito dalle disposizioni di contabilità regionale.
5. La struttura preposta alla ragioneria, con riferimento agli atti amministrativi di cui al comma 4 verifica:
a) l’esistenza degli elementi costitutivi dell’impegno;
b) la corretta imputazione della spesa al capitolo di bilancio;
c) la disponibilità finanziaria sul relativo capitolo;
d) la conformità alle norme fiscali;
e) il rispetto delle norme nazionali e regionali di contabilità e dei relativi regolamenti regionali.
6. L’esito favorevole del controllo di cui al comma 5 comporta l’apposizione del visto di regolarità contabile sull’atto e la conseguente registrazione. L’esito sfavorevole comporta il diniego del visto, con restituzione dell’atto alla struttura regionale proponente per apportare le modifiche necessarie a superare i rilievi segnalati.
7. La struttura preposta alla ragioneria verifica, inoltre, la conformità delle liquidazioni sottoscritte dalle strutture regionali alle norme ed ai principi contabili. L’esito favorevole di tale controllo consente l’emissione dell’ordinativo di pagamento; l’esito sfavorevole di tale controllo comporta la restituzione della liquidazione alla struttura regionale proponente per apportare le modifiche necessarie a superare i rilievi segnalati.
8. La regolarità contabile dell’ordinativo di pagamento è accertata dal Direttore della struttura preposta alla ragioneria.
9. Il controllo contabile sui rendiconti resi dai titolari di budget operativi e fondi economali, ai sensi degli articoli 49 e 50 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 , si esplica con le seguenti modalità:
a) per quanto riguarda i budget operativi, la struttura regionale preposta alla ragioneria appone, al verificarsi dei presupposti, il visto di regolarità contabile sugli atti denominati disposizioni di liquidazione e disposizioni di impegno, provvedendo alla conseguente registrazione in contabilità. Entro 30 giorni dalla chiusura del budget, e comunque entro il 31 gennaio dell’anno successivo, la struttura preposta alla ragioneria acquisisce dal Direttore assegnatario del budget operativo il consuntivo delle spese sostenute, corredato dai documenti giustificativi in originale. All’esito favorevole del controllo viene rilasciato il visto di regolarità contabile, comportante la registrazione in bilancio della spesa. Diversamente, la struttura incaricata del controllo rifiuta il visto e prescrive le iniziative più idonee a sanare le irregolarità;
b) per quanto riguarda i fondi economali, la struttura regionale preposta alla ragioneria, entro 30 giorni dalla chiusura o dalla richiesta di reintegro del fondo, e comunque entro il 31 gennaio dell’anno successivo, acquisisce dall’economo il rendiconto dei pagamenti effettuati, corredato dai documenti giustificativi in originale. All’esito favorevole del controllo viene rilasciato il visto di regolarità contabile, comportante la registrazione in bilancio della spesa. Diversamente, la struttura incaricata del controllo rifiuta il visto e prescrive le iniziative più idonee a sanare le irregolarità.
Art. 5
Controllo strategico.
1. Il controllo strategico è orientato alla verifica, in funzione dell’esercizio dei poteri di indirizzo politico, dell’effettiva attuazione delle scelte contenute nei documenti di pianificazione e programmazione strategica e dell’efficacia degli stessi.
2. L’attività di controllo strategico si concretizza nella rilevazione periodica dell’attività svolta, anche mediante strumenti informatici, dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi strategici predefiniti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, degli aspetti economico – finanziari connessi ai risultati ottenuti, delle ricadute di tipo socio – economico a valere sul territorio, ed è volta a favorire l’individuazione di idonei interventi correttivi. L’attività di controllo strategico mira a valutare il contributo di ciascuna struttura alla realizzazione degli obiettivi strategici regionali.
3. Il controllo strategico è esercitato mediante un complesso di strumenti che riguardano, in particolare, l’analisi di contesto, la pianificazione, la programmazione strategica e la valutazione dell’efficacia dell’azione regionale, e precisamente gli strumenti a cui fa riferimento sono:
a) il Programma di Governo;
b) il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui agli articoli 8 e seguenti della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”;
c) il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR), e la relativa nota di aggiornamento, di cui agli articoli 15 e seguenti della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 ;
d) i Piani di settore di cui agli articoli 13 e 14 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 ;
e) il Piano della performance e la Relazione sulla performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
f) il Bilancio di previsione pluriennale di cui all’articolo 3 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 ;
g) il Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio ed il Bilancio Finanziario Gestionale di cui all’articolo 9 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 ;
h) il Rendiconto generale di cui agli articoli 53 e 54 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 .
4. Il controllo strategico è esercitato dalla Segreteria generale della programmazione per il tramite della struttura competente in materia di controlli, che predispone annualmente, ai sensi dell’articolo 27 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 , un rapporto di monitoraggio relativo al primo anno della nota di aggiornamento al DEFR approvata l’anno precedente e contenente:
a) l’illustrazione dello stato di avanzamento delle strategie politico-amministrative;
b) la descrizione sintetica dell’attività realizzata e la rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi;
c) l’indicazione delle eventuali cause degli scostamenti e delle eventuali azioni correttive.
5. Il rapporto di monitoraggio viene predisposto entro i termini di adozione da parte della Giunta regionale del DEFR riferito al triennio successivo a quello monitorato.
Art. 6
Controllo di gestione.
1. Il controllo di gestione, complementare ed integrativo al controllo strategico di cui all’articolo 5, è diretto a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e a valutare la funzionalità, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra costi sostenuti e risultati ottenuti, anche attraverso interventi di correzione.
2. Il controllo di gestione è improntato al massimo coinvolgimento e responsabilità e spetta, in particolare, a ciascun centro di responsabilità, ovvero a ciascun Direttore di Area e a ciascun Direttore di Direzione, ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 , ed ai Direttori di Unità Organizzativa, qualora ne ricorrano i presupposti.
3. Il controllo di gestione si realizza mediante la rilevazione:
a) degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
b) dei risultati raggiunti con riferimento agli obiettivi programmati;
c) dei dati relativi alla quantità e al valore delle risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per il conseguimento dei risultati;
d) dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi di carattere gestionale;
e) della valutazione della performance organizzativa ed individuale;
f) di specifiche analisi, in particolare in termini di costi e di ottimizzazione dei tempi dell’azione amministrativa.
4. Il controllo di gestione assume quali strumenti di riferimento:
a) il Bilancio di previsione pluriennale di cui all’articolo 3 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 ;
b) il Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio ed il Bilancio Finanziario Gestionale di cui all’articolo 9 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 ;
c) gli obiettivi di carattere gestionale;
d) il Rendiconto generale di cui agli articoli 53 e 54 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 ;
e) il Piano della performance e la Relazione sulla performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
f) il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio previsto dall’articolo 18 bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.
Art. 7
Valutazione delle prestazioni del personale.
1. Nella funzione di verifica dei risultati dell’attività amministrativa è compresa, ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, la valutazione della performance organizzativa ed individuale, che consiste nel contributo che le strutture ed i singoli individui apportano, attraverso la propria azione, al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi della Regione.
2. La valutazione delle prestazioni del personale quale tipologia di controllo interno è organizzata tenendo conto di un ciclo di gestione che si articola nelle seguenti fasi:
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
b) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
f) rendicontazione dei risultati alla Giunta Regionale, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.
3. Il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) costituisce l’atto di riferimento del Piano della performance previsto dall’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
4. Ai sensi dell’articolo 14, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, l’Organismo indipendente di valutazione monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni al Segretario generale della programmazione ed al Direttore dell’Area cui afferisce la competenza in materia di organizzazione del personale.
Art. 8
Controllo degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.
1. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ed in conformità al “Documento recante gli indirizzi strategici in materia di prevenzione della corruzione della Regione del Veneto”, adotta, su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, (RPCT), il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).
2. Il controllo degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione coinvolge tutta l’Amministrazione, secondo le prescrizioni contenute nel PTPCT, con la regia del RPCT. Le modalità di attuazione e verifica delle misure anticorruzione sono differenziate a seconda che si tratti di Misure generali e obbligatorie previste nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), di Misure specifiche in relazione al contesto interno ed esterno (declinate nel PTPCT) o di Misure ulteriori individuate dai dirigenti nell’effettuazione della mappatura dei processi e di analisi dei rischi ad essi correlati.
3. Il PTPCT contiene, ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, una sezione relativa alla trasparenza in cui sono specificati i ruoli dei soggetti tenuti a svolgere compiti di supervisione e coordinamento, fra cui il RPCT e la struttura regionale competente in materia di Comunicazione ed Informazione. La sezione individua, per ciascun adempimento, le strutture competenti, i contenuti, le responsabilità e le tempistiche.
4. Il controllo sia sulle misure anticorruzione che sugli adempimenti di trasparenza è costante e si sostanzia in azioni di monitoraggio svolte in corso d’anno, secondo le modalità previste dal PTPCT; i Direttori delle strutture sono tenuti a prestare la necessaria collaborazione. La Relazione annuale sull’attuazione del Piano è trasmessa, a cura del RPCT, alla Giunta regionale, per il tramite dell’assessore referente per materia, e all’Organismo indipendente di valutazione, il quale attesta annualmente l’assolvimento degli obblighi di Trasparenza secondo le indicazioni predisposte da ANAC.
Art. 9
Controllo degli adempimenti in materia di resa del conto degli agenti contabili.
1. L’anagrafe degli agenti contabili interni ed esterni è tenuta dall’Area Risorse Strumentali. Le singole strutture regionali sono tenute a comunicare costantemente a tale Area i dati identificativi relativi agli agenti contabili ed ai responsabili del procedimento.
2. Sono individuati quali responsabili del procedimento, ai sensi dell’articolo 139 del Codice di giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 “Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”:
a) i soggetti gerarchicamente sovraordinati rispetto ad ogni singolo agente contabile interno di rispettiva afferenza, salvo diversa indicazione da parte della Giunta regionale;
b) i Direttori delle strutture competenti per materia rispetto agli agenti contabili esterni.
3. I responsabili del procedimento provvedono:
a) alla verifica-controllo amministrativo e parifica del conto;
b) all’inoltro dei conti parificati all’organo di controllo interno, di cui al comma 4, per l’acquisizione della relazione di cui all’articolo 139, comma 2, del Codice di giustizia contabile;
c) al deposito dei conti con formale provvedimento di approvazione, entro 30 giorni dall’acquisizione della relazione dell’organo di controllo interno, presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti del Veneto, ai sensi dell’articolo 138, commi 3 e 4, e dell’articolo 139, del Codice di giustizia contabile.
4. La struttura competente in materia di controlli e attività ispettive, nel rispetto del principio di indipendenza, è individuata quale organo di controllo interno preposto ad effettuare la relazione al conto giudiziale ed alla conseguente e correlata approvazione e parifica adottata dai responsabili del procedimento, ai sensi dell’articolo 139, comma 2, del Codice di giustizia contabile.
5. L’attività di controllo di cui al presente articolo, per quanto concerne la resa dei conti dei titolari dei budget operativi e dei fondi economali prevista e disciplinata dagli articoli 49 e 50 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 , integra l’attività di controllo contabile svolta dalla struttura preposta alla ragioneria e l’attività di verifica e controllo amministrativo svolta dalle strutture regionali i cui Direttori sono individuati quali responsabili del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’ articolo 139 del Codice di giustizia contabile.
Art. 10
Funzione di audit interna.
1. La Giunta regionale si avvale di una funzione di audit interna, intesa come funzione indipendente ed obiettiva di assurance e supporto, finalizzata al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’organizzazione regionale.
2. La funzione di audit è incardinata presso la Segreteria generale della programmazione al fine di garantirne lo svolgimento in piena autonomia ed indipendenza.
3. L’audit è deputato a valutare e migliorare:
a) i processi di controllo, verificando l’efficacia e l’adeguatezza del sistema di controllo interno;
b) i processi di gestione dell’attività regionale;
c) la gestione dei rischi, assistendo l’organizzazione regionale nell’individuazione delle fonti di rischio, nella valutazione dell’entità dell’esposizione e delle possibili conseguenze, ferme restando le competenze in capo al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.
4. L’amministrazione regionale, in relazione all’obiettivo dell’intervento revisionale ed al grado di approfondimento dell’indagine, ricorre, essenzialmente, alle seguenti tipologie di attività di audit interno:
a) audit di conformità (compliance audit);
b) audit tecnico - operativo (operational audit);
c) audit finanziario – contabile (financial audit).
5. La Giunta regionale, ove ritenuto opportuno, può richiedere altre tipologie di audit specialistiche quali, a titolo esemplificativo, l’audit dei sistemi informativi, l’audit finalizzato all’identificazione ed alla quantificazione delle frodi.
6. La Giunta regionale determina, per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, le modalità organizzative per l’esercizio della funzione di audit interno, individuando le relative risorse ed assicurando al personale assegnato alla funzione un’adeguata formazione professionale.
7. L’avvio dello svolgimento della funzione di audit avviene con provvedimento della Giunta regionale che delinea gli indirizzi cui il Segretario generale della programmazione deve attenersi.
8. Il Segretario generale della programmazione:
a) definisce nel mandato di audit interno il contenuto, il perimetro, la tipologia di intervento e le finalità, individuando le eventuali specifiche professionalità di supporto;
b) può autorizzare il responsabile della funzione di audit ad emanare specifiche disposizioni operative disciplinanti l’attività di audit interno;
c) può, in ogni caso, svolgere singoli audit specifici su incarico della Giunta regionale o autonomamente per motivi diversi da quelli indicati all’articolo 11.
Art. 11
Verifiche ispettive.
1. La verifica ispettiva è lo strumento a disposizione della Giunta regionale per lo svolgimento di indagini su eventi e situazioni lesivi, anche potenzialmente, degli interessi dell’amministrazione, al fine di individuare eventuali responsabilità disciplinari, amministrative e contabili.
2. La verifica ispettiva è svolta dalla Segreteria generale della programmazione, anche avvalendosi della collaborazione delle strutture della Giunta regionale e, previa intesa con il Segretario della Giunta regionale, delle strutture afferenti alla Segreteria predetta; essa si esplica con l’acquisizione di dati e informazioni all’interno dell’Amministrazione regionale, in forma documentale, ovvero mediante l’interpello del personale interessato e la verbalizzazione delle dichiarazioni rese. Ai soggetti interpellati, destinatari di contestazioni specifiche, si applica il principio del contraddittorio.
3. La verifica ispettiva si conclude con l’invio alla Giunta regionale di una relazione descrittiva degli accertamenti svolti.
Art. 12
Il Collegio dei revisori dei conti.
1. La vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione regionale è assicurata dal Collegio dei revisori dei conti, che vi provvede secondo quanto previsto dagli articoli 23, 24 e 26 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 “Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto”.
Art. 13
Disposizioni finali e di rinvio.
1. La Giunta regionale, con propri provvedimenti, provvede alla definizione di disposizioni di dettaglio ed operative relative
alle modalità di effettuazione delle diverse tipologie di controllo secondo quanto disciplinato dal presente regolamento.
2. Per quanto riguarda i controlli sugli Enti regionali e le Società partecipate trova applicazione la specifica disciplina di settore.
SOMMARIO
- Regolamento regionale 14 luglio 2020, n. 6 (BUR 106/2020) – Testo storico
- REGOLAMENTO SUL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI DELLA REGIONE DEL VENETO AI SENSI DELL’ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 16 MAGGIO 2019, n. 15 .
-
- Art. 1
- Finalità ed ambito di applicazione.
- Art. 2
- Tipologie di controllo.
- Art. 3
- Controllo di regolarità amministrativa.
- Art. 4
- Controllo di regolarità contabile.
- Art. 5
- Controllo strategico.
- Art. 6
- Controllo di gestione.
- Art. 7
- Valutazione delle prestazioni del personale.
- Art. 8
- Controllo degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.
- Art. 9
- Controllo degli adempimenti in materia di resa del conto degli agenti contabili.
- Art. 10
- Funzione di audit interna.
- Art. 11
- Verifiche ispettive.
- Art. 12
- Il Collegio dei revisori dei conti.
- Art. 13
- Disposizioni finali e di rinvio.