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Legge regionale 1 dicembre 2020, n. 37 (BUR n. 188/2020)
Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 'Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano Socio-Sanitario Regionale 2012-2016” ed ulteriori disposizioni
Sommario
“Legge regionale 1 dicembre 2020, n. 37 (BUR n. 188/2020) - Testo vigente”
S O M M A R I O
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 GIUGNO 2012, n. 23 “NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA E APPROVAZIONE DEL PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE 2012-2016” ED ULTERIORI DISPOSIZIONI
Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 ed alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
SOMMARIO
- Legge regionale 01 dicembre 2020, n. 37 (BUR n. 188/2020) (Novellazione)
- MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 GIUGNO 2012, n. 23 “NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA E APPROVAZIONE DEL PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE 2012-2016” ED ULTERIORI DISPOSIZIONI
Sommario
“Legge regionale 1 dicembre 2020, n. 37 (BUR n. 188/2020) - Testo storico”
S O M M A R I O
- Legge regionale 01 dicembre 2020, n. 37 (BUR n. 188/2020) (Novellazione) – Testo storico
- MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 GIUGNO 2012, N. 23 “NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA E APPROVAZIONE DEL PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE 2012-2016” ED ULTERIORI DISPOSIZIONI
- Art. 1 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016”.
- Art. 2 - Abrogazione del comma 5 dell’articolo 31 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””.
- Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.
- Art. 4 - Entrata in vigore.
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 GIUGNO 2012, n. 23 “NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA E APPROVAZIONE DEL PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE 2012-2016” ED ULTERIORI DISPOSIZIONI
Art. 1 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016”.
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 1 della
legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 , come modificato dall’articolo 1 della
legge regionale 3 dicembre 2012, n. 46 , è aggiunto il seguente:
“4 bis. L’età anagrafica del direttore generale alla sanità e al sociale non può essere superiore ai sessantacinque anni al momento della nomina; il trattamento economico complessivo non può superare quello massimo previsto per le figure apicali della dirigenza pubblica né essere inferiore a quello massimo riconosciuto al direttore generale di aziende o enti del servizio sanitario nazionale.”.
“4 bis. L’età anagrafica del direttore generale alla sanità e al sociale non può essere superiore ai sessantacinque anni al momento della nomina; il trattamento economico complessivo non può superare quello massimo previsto per le figure apicali della dirigenza pubblica né essere inferiore a quello massimo riconosciuto al direttore generale di aziende o enti del servizio sanitario nazionale.”.
Art. 2 - Abrogazione del comma 5 dell’articolo 31 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””.
1. Il comma 5 dell’articolo 31 della
legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è abrogato.
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 4 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
SOMMARIO
- Legge regionale 01 dicembre 2020, n. 37 (BUR n. 188/2020) (Novellazione) – Testo storico
- MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 GIUGNO 2012, n. 23 “NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA E APPROVAZIONE DEL PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE 2012-2016” ED ULTERIORI DISPOSIZIONI
-
- Art. 1 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016”.
- Art. 2 - Abrogazione del comma 5 dell’articolo 31 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””.
- Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.
- Art. 4 - Entrata in vigore.
Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 21/10/2020
PDL n. 10
Assegnato in sede referente: 5a commissione
Stato: licenziato
La commissione ha espresso parere in data: 24/11/2020
Parere della commissione espresso a: Maggioranza
Relatore in aula: Sonia BRESCACIN
Approvato dal consiglio in data: 27/11/2020