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Legge regionale 5 maggio 2021, n. 9 (BUR n. 60/2021)
Modifica alla legge regionale 30 dicembre 1991, n 39 recante 'Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale'
Sommario
“Legge regionale 5 maggio 2021, n. 9 (BUR n. 60/2021) - Testo vigente”
S O M M A R I O
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1991, n. 39 RECANTE “INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITÀ E DELLA SICUREZZA STRADALE”
Art. 1 - Modifica all’articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale”.
1. Al comma 6 dell’
articolo 9 della
legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 le parole:
“diciotto mesi” sono sostituite dalle seguenti:
“trenta mesi”.
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
SOMMARIO
- Legge regionale 05 maggio 2021, n. 9 (BUR n. 60/2021) (Novellazione)
- MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1991, n. 39 RECANTE “INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITÀ E DELLA SICUREZZA STRADALE”
-
- Art. 1 - Modifica all’articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale”.
- Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
- Art. 3 - Entrata in vigore.
Sommario
“Legge regionale 5 maggio 2021, n. 9 (BUR n. 60/2021) - Testo storico”
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1991, n. 39 RECANTE “INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITÀ E DELLA SICUREZZA STRADALE”
Art. 1 - Modifica all’articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale”.
1. Al comma 6 dell’articolo 9 della
legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 le parole:
“diciotto mesi” sono sostituite dalle seguenti:
“trenta mesi”.
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
SOMMARIO
- Legge regionale 05 maggio 2021, n. 9 (BUR n. 60/2021) (Novellazione) – Testo storico
- MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1991, n. 39 RECANTE “INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITÀ E DELLA SICUREZZA STRADALE”
-
- Art. 1 - Modifica all’articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale”.
- Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
- Art. 3 - Entrata in vigore.
Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 19/04/2021
PDL n. 52
Assegnato in sede referente: 2a commissione
Stato: licenziato
La commissione ha espresso parere in data: 29/04/2021
Parere della commissione espresso a: Maggioranza
Relatore in aula: Silvia RIZZOTTO
Approvato dal consiglio in data: 04/05/2021