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Legge regionale 25 maggio 2021, n. 13 (BUR n. 70/2021)
Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”
Sommario
“Legge regionale 25 maggio 2021, n. 13 (BUR n. 70/2021) - Testo vigente”
S O M M A R I O
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 2009, n. 12 “NUOVE NORME PER LA BONIFICA E LA TUTELA DEL TERRITORIO”
Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla
legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 .
SOMMARIO
- Legge regionale 25 maggio 2021, n. 13 (BUR n. 70/2021) (Novellazione)
- MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 2009, n. 12 “NUOVE NORME PER LA BONIFICA E LA TUTELA DEL TERRITORIO”
Sommario
“Legge regionale 25 maggio 2021, n. 13 (BUR n. 70/2021) - Testo storico”
S O M M A R I O
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 2009, n. 12 “NUOVE NORME PER LA BONIFICA E LA TUTELA DEL TERRITORIO”
Art. 1 - Modifica all’articolo 34 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.
1. All’articolo 34 della
legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 , dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
“6 bis. La Giunta regionale promuove altresì la stipula di convenzioni o accordi di programma fra Regione, comuni e consorzi di bonifica per la progettazione ed esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico minore di competenza di privati, funzionali alla tenuta della rete idraulica di bonifica.
6 ter. La approvazione degli interventi da parte del Comune costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità degli interventi medesimi, ed in caso di inerzia dei privati, sono eseguiti con oneri a carico dei soggetti proprietari.”.
2. La rubrica dell’articolo 34 è così modificata: “Esecuzione e manutenzione delle opere minori ed interventi sul reticolo idrografico minore di competenza dei privati”.
“6 bis. La Giunta regionale promuove altresì la stipula di convenzioni o accordi di programma fra Regione, comuni e consorzi di bonifica per la progettazione ed esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico minore di competenza di privati, funzionali alla tenuta della rete idraulica di bonifica.
6 ter. La approvazione degli interventi da parte del Comune costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità degli interventi medesimi, ed in caso di inerzia dei privati, sono eseguiti con oneri a carico dei soggetti proprietari.”.
2. La rubrica dell’articolo 34 è così modificata: “Esecuzione e manutenzione delle opere minori ed interventi sul reticolo idrografico minore di competenza dei privati”.
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
SOMMARIO
- Legge regionale 25 maggio 2021, n. 13 (BUR n. 70/2021) (Novellazione) – Testo storico
- MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 2009, n. 12 “NUOVE NORME PER LA BONIFICA E LA TUTELA DEL TERRITORIO”
-
- Art. 1 - Modifica all’articolo 34 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.
- Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
- Art. 3 - Entrata in vigore.
Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 18/03/2021
PDL n. 44
Assegnato in sede referente: 2a commissione
Stato: licenziato
La commissione ha espresso parere in data: 06/05/2021
Parere della commissione espresso a: Maggioranza
Relatore in aula: Marco DOLFIN
Approvato dal consiglio in data: 18/05/2021