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Legge regionale 8 aprile 2022, n. 11 (BUR n. 47/2022)
Modifiche alla legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 “Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile”
Sommario
“Legge regionale 8 aprile 2022, n. 11 (BUR n. 47/2022) - Testo vigente”
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 GIUGNO 2018, n. 21 “INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DEI DIRITTI UMANI NONCHÉ LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE”
SOMMARIO
- Legge regionale 8 aprile 2022, n. 11 (BUR n. 47/2022) (Novellazione)
- MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 GIUGNO 2018, n. 21 “INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DEI DIRITTI UMANI NONCHÉ LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE”
Sommario
“Legge regionale 8 aprile 2022, n. 11 (BUR n. 47/2022) - Testo storico”
S O M M A R I O
- Legge regionale 8 aprile 2022, n. 11 (BUR n. 47/2022) (Novellazione) – Testo storico
- MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 GIUGNO 2018, N. 21 “INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DEI DIRITTI UMANI NONCHÉ LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE”
- Art. 1 - Modifiche agli articoli 3, 4 e 6 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 “Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile”.
- Art. 2 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 “Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile”.
- Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.
- Art. 4 - Entrata in vigore.
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 GIUGNO 2018, n. 21 “INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DEI DIRITTI UMANI NONCHÉ LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE”
Art. 1 - Modifiche agli articoli 3, 4 e 6 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 “Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile”.
1. All’articolo 3 della
legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica è soppressa la parola: “annuale”;
b) nel comma 1 l’espressione: “Con cadenza annuale e” è soppressa;
c) nei commi 1 e 2 la parola: “annuale” è sostituita con la parola: “triennale”.
2. Agli articoli 4 e 6 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 , la parola: “annuale” è sostituita con la parola: “triennale”.
a) nella rubrica è soppressa la parola: “annuale”;
b) nel comma 1 l’espressione: “Con cadenza annuale e” è soppressa;
c) nei commi 1 e 2 la parola: “annuale” è sostituita con la parola: “triennale”.
2. Agli articoli 4 e 6 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 , la parola: “annuale” è sostituita con la parola: “triennale”.
Art. 2 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 “Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile”.
1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell’articolo 5 della
legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 , è aggiunta la seguente:
“a bis) due consiglieri regionali, nominati dal Consiglio regionale su indicazione della competente commissione consiliare, di cui uno espressione della minoranza consiliare;”.
“a bis) due consiglieri regionali, nominati dal Consiglio regionale su indicazione della competente commissione consiliare, di cui uno espressione della minoranza consiliare;”.
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 4 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
SOMMARIO
- Legge regionale 8 aprile 2022, n. 11 (BUR n. 47/2022) (Novellazione) – Testo storico
- MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 GIUGNO 2018, n. 21 “INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DEI DIRITTI UMANI NONCHÉ LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE”
-
- Art. 1 - Modifiche agli articoli 3, 4 e 6 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 “Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile”.
- Art. 2 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 “Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile”.
- Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.
- Art. 4 - Entrata in vigore.
Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 19/10/2021
PDL n. 104
Assegnato in sede referente: 6a commissione
Stato: licenziato
La commissione ha espresso parere in data: 16/03/2022
Parere della commissione espresso a: Maggioranza
Relatore in aula: Laura CESTARI
Approvato dal consiglio in data: 29/03/2022