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Legge regionale 5 luglio 2022, n. 16 (BUR n. 78/2022)
Promozione dell’istituzione delle comunità energetiche rinnovabili e di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente sul territorio regionale
Sommario
“Legge regionale 5 luglio 2022, n. 16 (BUR n. 78/2022) - Testo vigente”
- Legge regionale 05 luglio 2022, n. 16 (BUR n. 78/2022)
- PROMOZIONE DELL’ISTITUZIONE DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI E DI AUTOCONSUMATORI DI ENERGIA RINNOVABILE CHE AGISCONO COLLETTIVAMENTE SUL TERRITORIO REGIONALE
- Art. 1 - Finalità.
- Art. 2 - Comunità energetiche rinnovabili (CER) e autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente (AERAC).
- Art. 3 - Promozione e sostegno della costituzione delle CER e degli AERAC.
- Art. 4 - Notifica all’Unione europea.
- Art. 5 - Tavolo tecnico per la riduzione dei consumi energetici.
- Art. 6 - Clausola valutativa.
- Art. 7 - Risorse destinate.
- Art. 8 - Norma finanziaria.
- Art. 9 - Entrata in vigore.
PROMOZIONE DELL’ISTITUZIONE DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI E DI AUTOCONSUMATORI DI ENERGIA RINNOVABILE CHE AGISCONO COLLETTIVAMENTE SUL TERRITORIO REGIONALE
Art. 1 - Finalità.
2. La Regione, in conformità agli obblighi internazionali e alla normativa dell’Unione europea e statale in materia energetica, di sostenibilità ambientale e di cambiamenti climatici nonché in armonia con la programmazione e pianificazione regionale in tali materie, promuove la costituzione di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, di seguito AERAC, e delle comunità energetiche rinnovabili, di seguito CER, di cui all’articolo 2, al fine di superare l’utilizzo di fonti fossili e di favorire la produzione e lo scambio di energie prodotte da fonti rinnovabili, nonché di sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici, contribuendo anche a contrastare la povertà energetica ed a perseguire la riduzione della dipendenza energetica su scala locale.
3. Nell’ambito delle attività di programmazione la Regione del Veneto riconosce le CER quali uno dei pilastri di un sistema energetico resiliente e mutualistico, nuovo nucleo di sostenibilità energetica locale, strumento di rafforzamento dell’utilizzo e dell’accettabilità delle fonti rinnovabili nel sistema veneto di produzione di energia.
Art. 2 - Comunità energetiche rinnovabili (CER) e autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente (AERAC).
2. I gruppi di AERAC e le CER incentrano l’attività sul valore dell’energia prodotta e non sulla realizzazione di un profitto. I membri delle CER e degli AERAC partecipano alla generazione distribuita di energia e all’esecuzione di attività di gestione del sistema di distribuzione, di fornitura e di aggregazione dell’energia a livello locale. L’obiettivo primario delle CER e degli AERAC è l’autoconsumo dell’energia rinnovabile prodotta dai membri della comunità, nonché, eventualmente, l’immagazzinamento dell’energia prodotta in conformità all’evoluzione tecnologica, alla normativa dell’Unione europea e statale e comunque nel rispetto della normativa in materia di qualità dell’aria, al fine di migliorare la regolazione delle reti, ridurre l’impatto carbonico della domanda di energia, migliorare il bilanciamento della produzione e consumo e ridurre i costi per il consumatore finale.
3. Le CER e gli AERAC sono fondati sulla partecipazione aperta e volontaria, e possono essere composti da soggetti pubblici o privati o da entrambi.
Art. 3 - Promozione e sostegno della costituzione delle CER e degli AERAC.
2. La Regione, inoltre, prevede lo stanziamento di fondi adeguati al raggiungimento delle finalità della presente legge:
a) a favore dei Comuni e dei gestori pubblici di edilizia residenziale pubblica per le attività correlate alla diffusione e alla realizzazione delle CER e dei gruppi di AERAC;
b) per la promozione, la facilitazione e la diffusione delle CER e dei gruppi di AERAC;
c) a favore della realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali a servizio delle CER e dei gruppi di AERAC.
3. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua:
a) i criteri e le modalità di attuazione delle forme di sostegno previste ai commi 1 e 2, compresi i termini per la costituzione e il funzionamento delle CER e degli AERAC, oggetto di contributi da parte dell’amministrazione regionale;
b) i meccanismi di premialità destinati a contrastare la povertà energetica, lo spopolamento delle aree montane ed interne ed a promuovere la sostituzione delle fonti fossili negli usi finali con fonti rinnovabili nonché a favorire dinamiche di inclusione e solidarietà sociale;
c) le modalità di supporto informativo, tecnico e di orientamento finalizzato alla promozione e allo sviluppo di tali soggetti.
4. La Regione, altresì, sostiene la costituzione delle CER e gli AERAC attraverso:
a) la promozione di protocolli di intesa e collaborazione con i distributori locali di energia elettrica e con il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., di seguito GSE S.p.A., finalizzati a facilitare la costituzione e il regolare funzionamento delle CER nonché la comunicazione dei dati sulle CER costituite nel territorio regionale;
b) la promozione di un protocollo di intesa con il Ministero competente in materia di beni culturali per definire le condizioni necessarie all’ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni necessarie alla costituzione delle CER e allo sviluppo di impianti per gli AERAC, con l’obiettivo di favorire il processo di decarbonizzazione e di mitigazione del cambiamento climatico;
c) la promozione di protocolli di intesa con i Comuni o le associazioni di Comuni per semplificare e uniformare i procedimenti autorizzatori.
5. La Giunta regionale può, inoltre, prevedere il finanziamento per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio delle CER, anche attraverso appositi strumenti economici e finanziari.
Art. 4 - Notifica all’Unione europea.
Art. 5 - Tavolo tecnico per la riduzione dei consumi energetici.
a) facilitare la diffusione delle CER e degli AERAC sul territorio e garantirne lo sviluppo coordinato sul territorio in linea a quanto previsto nella pianificazione regionale di settore, anche attraverso attività di formazione e di sensibilizzazione della popolazione;
b) monitorare le attività e i fabbisogni del territorio al fine di garantire la diffusione delle CER e degli AERAC;
c) diffondere le attività e le buone pratiche sviluppate sul territorio regionale, evidenziando i dati sulla quota di energia autoconsumata, sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili e sulla riduzione dei consumi energetici;
d) individuare le modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche anche attraverso la consultazione dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), di TERNA - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (TERNA S.p.A.), del GSE S.p.A. e dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);
e) prevedere un focus specifico e permanente sulla povertà energetica, per valutare apposite misure di sostegno.
2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 può formulare proposte da sottoporre ai soggetti istituzionali e regolatori, oltre che alle CER.
3. La partecipazione al Tavolo tecnico di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto ai suoi componenti non spetta alcun compenso, gettone di presenza o rimborso spese.
Art. 6 - Clausola valutativa.
a) dei dati sulla diffusione delle CER e degli AERAC sul territorio regionale, sulla base delle informazioni derivanti dal protocollo con il GSE S.p.A. di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a), e da eventuali accordi volontari definiti con le CER e gli AERAC;
b) delle attività svolte dal Tavolo tecnico di cui all’articolo 5.
2. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, rende pubblici e accessibili, in una sezione dedicata del proprio sito web, i dati e le informazioni di cui al comma 1.
Art. 7 - Risorse destinate.
Art. 8 - Norma finanziaria.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, comma 2, relativamente alle attività correlate alla promozione, facilitazione, costituzione e diffusione delle CER e dei gruppi AERAC, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2022, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, Programma 01 “Fonti Energetiche”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di euro 100.000,00 per l’esercizio 2022 il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 , allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.
Art. 9 - Entrata in vigore.
- Legge regionale 05 luglio 2022, n. 16 (BUR n. 78/2022)
- PROMOZIONE DELL’ISTITUZIONE DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI E DI AUTOCONSUMATORI DI ENERGIA RINNOVABILE CHE AGISCONO COLLETTIVAMENTE SUL TERRITORIO REGIONALE
-
- Art. 1 - Finalità.
- Art. 2 - Comunità energetiche rinnovabili (CER) e autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente (AERAC).
- Art. 3 - Promozione e sostegno della costituzione delle CER e degli AERAC.
- Art. 4 - Notifica all’Unione europea.
- Art. 5 - Tavolo tecnico per la riduzione dei consumi energetici.
- Art. 6 - Clausola valutativa.
- Art. 7 - Risorse destinate.
- Art. 8 - Norma finanziaria.
- Art. 9 - Entrata in vigore.
Sommario
“Legge regionale 5 luglio 2022, n. 16 (BUR n. 78/2022) - Testo storico”
- Legge regionale 05 luglio 2022, n. 16 (BUR n. 78/2022) – Testo storico
- PROMOZIONE DELL’ISTITUZIONE DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI E DI AUTOCONSUMATORI DI ENERGIA RINNOVABILE CHE AGISCONO COLLETTIVAMENTE SUL TERRITORIO REGIONALE
- Art. 1 - Finalità.
- Art. 2 - Comunità energetiche rinnovabili (CER) e autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente (AERAC).
- Art. 3 - Promozione e sostegno della costituzione delle CER e degli AERAC.
- Art. 4 - Notifica all’Unione europea.
- Art. 5 - Tavolo tecnico per la riduzione dei consumi energetici.
- Art. 6 - Clausola valutativa.
- Art. 7 - Risorse destinate.
- Art. 8 - Norma finanziaria.
- Art. 9 - Entrata in vigore.
PROMOZIONE DELL’ISTITUZIONE DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI E DI AUTOCONSUMATORI DI ENERGIA RINNOVABILE CHE AGISCONO COLLETTIVAMENTE SUL TERRITORIO REGIONALE
Art. 1 - Finalità.
2. La Regione, in conformità agli obblighi internazionali e alla normativa dell’Unione europea e statale in materia energetica, di sostenibilità ambientale e di cambiamenti climatici nonché in armonia con la programmazione e pianificazione regionale in tali materie, promuove la costituzione di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, di seguito AERAC, e delle comunità energetiche rinnovabili, di seguito CER, di cui all’articolo 2, al fine di superare l’utilizzo di fonti fossili e di favorire la produzione e lo scambio di energie prodotte da fonti rinnovabili, nonché di sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici, contribuendo anche a contrastare la povertà energetica ed a perseguire la riduzione della dipendenza energetica su scala locale.
3. Nell’ambito delle attività di programmazione la Regione del Veneto riconosce le CER quali uno dei pilastri di un sistema energetico resiliente e mutualistico, nuovo nucleo di sostenibilità energetica locale, strumento di rafforzamento dell’utilizzo e dell’accettabilità delle fonti rinnovabili nel sistema veneto di produzione di energia.
Art. 2 - Comunità energetiche rinnovabili (CER) e autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente (AERAC).
2. I gruppi di AERAC e le CER incentrano l’attività sul valore dell’energia prodotta e non sulla realizzazione di un profitto. I membri delle CER e degli AERAC partecipano alla generazione distribuita di energia e all’esecuzione di attività di gestione del sistema di distribuzione, di fornitura e di aggregazione dell’energia a livello locale. L’obiettivo primario delle CER e degli AERAC è l’autoconsumo dell’energia rinnovabile prodotta dai membri della comunità, nonché, eventualmente, l’immagazzinamento dell’energia prodotta in conformità all’evoluzione tecnologica, alla normativa dell’Unione europea e statale e comunque nel rispetto della normativa in materia di qualità dell’aria, al fine di migliorare la regolazione delle reti, ridurre l’impatto carbonico della domanda di energia, migliorare il bilanciamento della produzione e consumo e ridurre i costi per il consumatore finale.
3. Le CER e gli AERAC sono fondati sulla partecipazione aperta e volontaria, e possono essere composti da soggetti pubblici o privati o da entrambi.
Art. 3 - Promozione e sostegno della costituzione delle CER e degli AERAC.
2. La Regione, inoltre, prevede lo stanziamento di fondi adeguati al raggiungimento delle finalità della presente legge:
a) a favore dei Comuni e dei gestori pubblici di edilizia residenziale pubblica per le attività correlate alla diffusione e alla realizzazione delle CER e dei gruppi di AERAC;
b) per la promozione, la facilitazione e la diffusione delle CER e dei gruppi di AERAC;
c) a favore della realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali a servizio delle CER e dei gruppi di AERAC.
3. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua:
a) i criteri e le modalità di attuazione delle forme di sostegno previste ai commi 1 e 2, compresi i termini per la costituzione e il funzionamento delle CER e degli AERAC, oggetto di contributi da parte dell’amministrazione regionale;
b) i meccanismi di premialità destinati a contrastare la povertà energetica, lo spopolamento delle aree montane ed interne ed a promuovere la sostituzione delle fonti fossili negli usi finali con fonti rinnovabili nonché a favorire dinamiche di inclusione e solidarietà sociale;
c) le modalità di supporto informativo, tecnico e di orientamento finalizzato alla promozione e allo sviluppo di tali soggetti.
4. La Regione, altresì, sostiene la costituzione delle CER e gli AERAC attraverso:
a) la promozione di protocolli di intesa e collaborazione con i distributori locali di energia elettrica e con il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., di seguito GSE S.p.A., finalizzati a facilitare la costituzione e il regolare funzionamento delle CER nonché la comunicazione dei dati sulle CER costituite nel territorio regionale;
b) la promozione di un protocollo di intesa con il Ministero competente in materia di beni culturali per definire le condizioni necessarie all’ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni necessarie alla costituzione delle CER e allo sviluppo di impianti per gli AERAC, con l’obiettivo di favorire il processo di decarbonizzazione e di mitigazione del cambiamento climatico;
c) la promozione di protocolli di intesa con i Comuni o le associazioni di Comuni per semplificare e uniformare i procedimenti autorizzatori.
5. La Giunta regionale può, inoltre, prevedere il finanziamento per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio delle CER, anche attraverso appositi strumenti economici e finanziari.
Art. 4 - Notifica all’Unione europea.
Art. 5 - Tavolo tecnico per la riduzione dei consumi energetici.
a) facilitare la diffusione delle CER e degli AERAC sul territorio e garantirne lo sviluppo coordinato sul territorio in linea a quanto previsto nella pianificazione regionale di settore, anche attraverso attività di formazione e di sensibilizzazione della popolazione;
b) monitorare le attività e i fabbisogni del territorio al fine di garantire la diffusione delle CER e degli AERAC;
c) diffondere le attività e le buone pratiche sviluppate sul territorio regionale, evidenziando i dati sulla quota di energia autoconsumata, sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili e sulla riduzione dei consumi energetici;
d) individuare le modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche anche attraverso la consultazione dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), di TERNA - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (TERNA S.p.A.), del GSE S.p.A. e dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);
e) prevedere un focus specifico e permanente sulla povertà energetica, per valutare apposite misure di sostegno.
2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 può formulare proposte da sottoporre ai soggetti istituzionali e regolatori, oltre che alle CER.
3. La partecipazione al Tavolo tecnico di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto ai suoi componenti non spetta alcun compenso, gettone di presenza o rimborso spese.
Art. 6 - Clausola valutativa.
a) dei dati sulla diffusione delle CER e degli AERAC sul territorio regionale, sulla base delle informazioni derivanti dal protocollo con il GSE S.p.A. di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a), e da eventuali accordi volontari definiti con le CER e gli AERAC;
b) delle attività svolte dal Tavolo tecnico di cui all’articolo 5.
2. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, rende pubblici e accessibili, in una sezione dedicata del proprio sito web, i dati e le informazioni di cui al comma 1.
Art. 7 - Risorse destinate.
Art. 8 - Norma finanziaria.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, comma 2, relativamente alle attività correlate alla promozione, facilitazione, costituzione e diffusione delle CER e dei gruppi AERAC, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2022, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, Programma 01 “Fonti Energetiche”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di euro 100.000,00 per l’esercizio 2022 il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 , allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.
Art. 9 - Entrata in vigore.
- Legge regionale 05 luglio 2022, n. 16 (BUR n. 78/2022) – Testo storico
- PROMOZIONE DELL’ISTITUZIONE DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI E DI AUTOCONSUMATORI DI ENERGIA RINNOVABILE CHE AGISCONO COLLETTIVAMENTE SUL TERRITORIO REGIONALE
-
- Art. 1 - Finalità.
- Art. 2 - Comunità energetiche rinnovabili (CER) e autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente (AERAC).
- Art. 3 - Promozione e sostegno della costituzione delle CER e degli AERAC.
- Art. 4 - Notifica all’Unione europea.
- Art. 5 - Tavolo tecnico per la riduzione dei consumi energetici.
- Art. 6 - Clausola valutativa.
- Art. 7 - Risorse destinate.
- Art. 8 - Norma finanziaria.
- Art. 9 - Entrata in vigore.
Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 12/05/2021
PDL n. 82
Assegnato in sede referente: 3a commissione
Stato: licenziato
La commissione ha espresso parere in data: 08/06/2022
Parere della commissione espresso a: Maggioranza
Relatore in aula:
PDL n. 61
Assegnato in sede referente: 3a commissione
Stato: licenziato
La commissione ha espresso parere in data: 08/06/2022
Parere della commissione espresso a:
Relatore in aula:
PDL n. 66
Assegnato in sede referente: 3a commissione
Stato: licenziato
La commissione ha espresso parere in data: 08/06/2022
Parere della commissione espresso a:
Relatore in aula:
Approvato dal consiglio in data: 28/06/2022