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Legge regionale 5 luglio 2022, n. 16 (BUR n. 78/2022)

Promozione dell’istituzione delle comunità energetiche rinnovabili e di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente sul territorio regionale

Legge regionale 05 luglio 2022, n. 16 (BUR n. 78/2022)

PROMOZIONE DELL’ISTITUZIONE DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI E DI AUTOCONSUMATORI DI ENERGIA RINNOVABILE CHE AGISCONO COLLETTIVAMENTE SUL TERRITORIO REGIONALE

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto persegue la transizione energetica del sistema socioeconomico regionale in funzione del conseguimento degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili come definiti nel Piano nazionale integrato per l’energia ed il clima (PNIEC) e nel Piano per la Transizione Ecologica approvato con delibera n. 1/2022 dell’8 marzo 2022 dal Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2022.
2. La Regione, in conformità agli obblighi internazionali e alla normativa dell’Unione europea e statale in materia energetica, di sostenibilità ambientale e di cambiamenti climatici nonché in armonia con la programmazione e pianificazione regionale in tali materie, promuove la costituzione di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, di seguito AERAC, e delle comunità energetiche rinnovabili, di seguito CER, di cui all’articolo 2, al fine di superare l’utilizzo di fonti fossili e di favorire la produzione e lo scambio di energie prodotte da fonti rinnovabili, nonché di sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici, contribuendo anche a contrastare la povertà energetica ed a perseguire la riduzione della dipendenza energetica su scala locale.
3. Nell’ambito delle attività di programmazione la Regione del Veneto riconosce le CER quali uno dei pilastri di un sistema energetico resiliente e mutualistico, nuovo nucleo di sostenibilità energetica locale, strumento di rafforzamento dell’utilizzo e dell’accettabilità delle fonti rinnovabili nel sistema veneto di produzione di energia.
Art. 2 - Comunità energetiche rinnovabili (CER) e autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente (AERAC).
1. Ai fini della presente legge, agli AERAC e alle CER, si applicano le definizioni e le condizioni minime previste dalla normativa di cui all’articolo 1 e dalla relativa disciplina attuativa, ivi compresi il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” e successive modificazioni e il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 “Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell’energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE” e successive modificazioni.
2. I gruppi di AERAC e le CER incentrano l’attività sul valore dell’energia prodotta e non sulla realizzazione di un profitto. I membri delle CER e degli AERAC partecipano alla generazione distribuita di energia e all’esecuzione di attività di gestione del sistema di distribuzione, di fornitura e di aggregazione dell’energia a livello locale. L’obiettivo primario delle CER e degli AERAC è l’autoconsumo dell’energia rinnovabile prodotta dai membri della comunità, nonché, eventualmente, l’immagazzinamento dell’energia prodotta in conformità all’evoluzione tecnologica, alla normativa dell’Unione europea e statale e comunque nel rispetto della normativa in materia di qualità dell’aria, al fine di migliorare la regolazione delle reti, ridurre l’impatto carbonico della domanda di energia, migliorare il bilanciamento della produzione e consumo e ridurre i costi per il consumatore finale.
3. Le CER e gli AERAC sono fondati sulla partecipazione aperta e volontaria, e possono essere composti da soggetti pubblici o privati o da entrambi.
Art. 3 - Promozione e sostegno della costituzione delle CER e degli AERAC.
1. La Regione promuove, sostiene e favorisce la diffusione sul territorio delle CER e degli AERAC come definiti all’articolo 2.
2. La Regione, inoltre, prevede lo stanziamento di fondi adeguati al raggiungimento delle finalità della presente legge:
a) a favore dei Comuni e dei gestori pubblici di edilizia residenziale pubblica per le attività correlate alla diffusione e alla realizzazione delle CER e dei gruppi di AERAC;
b) per la promozione, la facilitazione e la diffusione delle CER e dei gruppi di AERAC;
c) a favore della realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali a servizio delle CER e dei gruppi di AERAC.
3. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua:
a) i criteri e le modalità di attuazione delle forme di sostegno previste ai commi 1 e 2, compresi i termini per la costituzione e il funzionamento delle CER e degli AERAC, oggetto di contributi da parte dell’amministrazione regionale;
b) i meccanismi di premialità destinati a contrastare la povertà energetica, lo spopolamento delle aree montane ed interne ed a promuovere la sostituzione delle fonti fossili negli usi finali con fonti rinnovabili nonché a favorire dinamiche di inclusione e solidarietà sociale;
c) le modalità di supporto informativo, tecnico e di orientamento finalizzato alla promozione e allo sviluppo di tali soggetti.
4. La Regione, altresì, sostiene la costituzione delle CER e gli AERAC attraverso:
a) la promozione di protocolli di intesa e collaborazione con i distributori locali di energia elettrica e con il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., di seguito GSE S.p.A., finalizzati a facilitare la costituzione e il regolare funzionamento delle CER nonché la comunicazione dei dati sulle CER costituite nel territorio regionale;
b) la promozione di un protocollo di intesa con il Ministero competente in materia di beni culturali per definire le condizioni necessarie all’ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni necessarie alla costituzione delle CER e allo sviluppo di impianti per gli AERAC, con l’obiettivo di favorire il processo di decarbonizzazione e di mitigazione del cambiamento climatico;
c) la promozione di protocolli di intesa con i Comuni o le associazioni di Comuni per semplificare e uniformare i procedimenti autorizzatori.
5. La Giunta regionale può, inoltre, prevedere il finanziamento per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio delle CER, anche attraverso appositi strumenti economici e finanziari.
Art. 4 - Notifica all’Unione europea.
1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l’attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime de minimis o da altri strumenti o regimi previsti dalla normativa comunitaria, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Art. 5 - Tavolo tecnico per la riduzione dei consumi energetici.
1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, istituisce, con apposito provvedimento, un Tavolo tecnico permanente per la riduzione dei consumi energetici coinvolgendo il territorio ed i principali portatori di interesse al fine di:
a) facilitare la diffusione delle CER e degli AERAC sul territorio e garantirne lo sviluppo coordinato sul territorio in linea a quanto previsto nella pianificazione regionale di settore, anche attraverso attività di formazione e di sensibilizzazione della popolazione;
b) monitorare le attività e i fabbisogni del territorio al fine di garantire la diffusione delle CER e degli AERAC;
c) diffondere le attività e le buone pratiche sviluppate sul territorio regionale, evidenziando i dati sulla quota di energia autoconsumata, sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili e sulla riduzione dei consumi energetici;
d) individuare le modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche anche attraverso la consultazione dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), di TERNA - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (TERNA S.p.A.), del GSE S.p.A. e dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);
e) prevedere un focus specifico e permanente sulla povertà energetica, per valutare apposite misure di sostegno.
2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 può formulare proposte da sottoporre ai soggetti istituzionali e regolatori, oltre che alle CER.
3. La partecipazione al Tavolo tecnico di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto ai suoi componenti non spetta alcun compenso, gettone di presenza o rimborso spese.
Art. 6 - Clausola valutativa.
1. La Giunta regionale, a cadenza biennale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione che dia conto, con riferimento alle CER e agli AERAC sul territorio regionale, in particolare:
a) dei dati sulla diffusione delle CER e degli AERAC sul territorio regionale, sulla base delle informazioni derivanti dal protocollo con il GSE S.p.A. di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a), e da eventuali accordi volontari definiti con le CER e gli AERAC;
b) delle attività svolte dal Tavolo tecnico di cui all’articolo 5.
2. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, rende pubblici e accessibili, in una sezione dedicata del proprio sito web, i dati e le informazioni di cui al comma 1.
Art. 7 - Risorse destinate.
1. Per l’esercizio 2023 e per l’esercizio 2024 le disponibilità rispettivamente di euro 250.000,00 ed euro 250.000,00 a valere sul fondo di rotazione di cui al decreto legge 29 agosto 1994, n. 516 “Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell’indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l’EFIM ed altri organismi” convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, resa attuativa mediante la deliberazione della Giunta regionale n. 4344 del 30 dicembre 2005 “Bando per la concessione di agevolazioni a sostegno degli investimenti per la ricerca industriale nelle piccole e medie imprese. Legge 27 ottobre 1994, n. 598”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 27 gennaio 2006, vengono introitate al bilancio regionale e sono destinate alle attività previste dall’articolo 3, comma 2, relativamente al sostegno degli interventi di realizzazione delle CER e dei gruppi di AERAC nonché per la realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali a servizio degli stessi.
Art. 8 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, comma 2, relativamente al sostegno degli interventi di realizzazione delle CER e dei gruppi di AERAC e delle infrastrutture materiali e immateriali a servizio degli stessi, quantificati in euro 250.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023 e 2024, si provvede con le risorse allocate nella Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, Programma 01 “Fonti energetiche”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” la cui disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di cui all’articolo 7 della presente legge, allocate al Titolo 04 “Entrate in conto capitale”, Tipologia 200 “Contributi agli investimenti” del bilancio di previsione 2022-2024.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, comma 2, relativamente alle attività correlate alla promozione, facilitazione, costituzione e diffusione delle CER e dei gruppi AERAC, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2022, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, Programma 01 “Fonti Energetiche”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di euro 100.000,00 per l’esercizio 2022 il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 , allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.
Art. 9 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



SOMMARIO
Legge regionale 05 luglio 2022, n. 16 (BUR n. 78/2022) – Testo storico

PROMOZIONE DELL’ISTITUZIONE DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI E DI AUTOCONSUMATORI DI ENERGIA RINNOVABILE CHE AGISCONO COLLETTIVAMENTE SUL TERRITORIO REGIONALE

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto persegue la transizione energetica del sistema socioeconomico regionale in funzione del conseguimento degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili come definiti nel Piano nazionale integrato per l’energia ed il clima (PNIEC) e nel Piano per la Transizione Ecologica approvato con delibera n. 1/2022 dell’8 marzo 2022 dal Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2022.
2. La Regione, in conformità agli obblighi internazionali e alla normativa dell’Unione europea e statale in materia energetica, di sostenibilità ambientale e di cambiamenti climatici nonché in armonia con la programmazione e pianificazione regionale in tali materie, promuove la costituzione di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, di seguito AERAC, e delle comunità energetiche rinnovabili, di seguito CER, di cui all’articolo 2, al fine di superare l’utilizzo di fonti fossili e di favorire la produzione e lo scambio di energie prodotte da fonti rinnovabili, nonché di sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici, contribuendo anche a contrastare la povertà energetica ed a perseguire la riduzione della dipendenza energetica su scala locale.
3. Nell’ambito delle attività di programmazione la Regione del Veneto riconosce le CER quali uno dei pilastri di un sistema energetico resiliente e mutualistico, nuovo nucleo di sostenibilità energetica locale, strumento di rafforzamento dell’utilizzo e dell’accettabilità delle fonti rinnovabili nel sistema veneto di produzione di energia.
Art. 2 - Comunità energetiche rinnovabili (CER) e autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente (AERAC).
1. Ai fini della presente legge, agli AERAC e alle CER, si applicano le definizioni e le condizioni minime previste dalla normativa di cui all’articolo 1 e dalla relativa disciplina attuativa, ivi compresi il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” e successive modificazioni e il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 “Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell’energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE” e successive modificazioni.
2. I gruppi di AERAC e le CER incentrano l’attività sul valore dell’energia prodotta e non sulla realizzazione di un profitto. I membri delle CER e degli AERAC partecipano alla generazione distribuita di energia e all’esecuzione di attività di gestione del sistema di distribuzione, di fornitura e di aggregazione dell’energia a livello locale. L’obiettivo primario delle CER e degli AERAC è l’autoconsumo dell’energia rinnovabile prodotta dai membri della comunità, nonché, eventualmente, l’immagazzinamento dell’energia prodotta in conformità all’evoluzione tecnologica, alla normativa dell’Unione europea e statale e comunque nel rispetto della normativa in materia di qualità dell’aria, al fine di migliorare la regolazione delle reti, ridurre l’impatto carbonico della domanda di energia, migliorare il bilanciamento della produzione e consumo e ridurre i costi per il consumatore finale.
3. Le CER e gli AERAC sono fondati sulla partecipazione aperta e volontaria, e possono essere composti da soggetti pubblici o privati o da entrambi.
Art. 3 - Promozione e sostegno della costituzione delle CER e degli AERAC.
1. La Regione promuove, sostiene e favorisce la diffusione sul territorio delle CER e degli AERAC come definiti all’articolo 2.
2. La Regione, inoltre, prevede lo stanziamento di fondi adeguati al raggiungimento delle finalità della presente legge:
a) a favore dei Comuni e dei gestori pubblici di edilizia residenziale pubblica per le attività correlate alla diffusione e alla realizzazione delle CER e dei gruppi di AERAC;
b) per la promozione, la facilitazione e la diffusione delle CER e dei gruppi di AERAC;
c) a favore della realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali a servizio delle CER e dei gruppi di AERAC.
3. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua:
a) i criteri e le modalità di attuazione delle forme di sostegno previste ai commi 1 e 2, compresi i termini per la costituzione e il funzionamento delle CER e degli AERAC, oggetto di contributi da parte dell’amministrazione regionale;
b) i meccanismi di premialità destinati a contrastare la povertà energetica, lo spopolamento delle aree montane ed interne ed a promuovere la sostituzione delle fonti fossili negli usi finali con fonti rinnovabili nonché a favorire dinamiche di inclusione e solidarietà sociale;
c) le modalità di supporto informativo, tecnico e di orientamento finalizzato alla promozione e allo sviluppo di tali soggetti.
4. La Regione, altresì, sostiene la costituzione delle CER e gli AERAC attraverso:
a) la promozione di protocolli di intesa e collaborazione con i distributori locali di energia elettrica e con il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., di seguito GSE S.p.A., finalizzati a facilitare la costituzione e il regolare funzionamento delle CER nonché la comunicazione dei dati sulle CER costituite nel territorio regionale;
b) la promozione di un protocollo di intesa con il Ministero competente in materia di beni culturali per definire le condizioni necessarie all’ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni necessarie alla costituzione delle CER e allo sviluppo di impianti per gli AERAC, con l’obiettivo di favorire il processo di decarbonizzazione e di mitigazione del cambiamento climatico;
c) la promozione di protocolli di intesa con i Comuni o le associazioni di Comuni per semplificare e uniformare i procedimenti autorizzatori.
5. La Giunta regionale può, inoltre, prevedere il finanziamento per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio delle CER, anche attraverso appositi strumenti economici e finanziari.
Art. 4 - Notifica all’Unione europea.
1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l’attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime de minimis o da altri strumenti o regimi previsti dalla normativa comunitaria, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Art. 5 - Tavolo tecnico per la riduzione dei consumi energetici.
1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, istituisce, con apposito provvedimento, un Tavolo tecnico permanente per la riduzione dei consumi energetici coinvolgendo il territorio ed i principali portatori di interesse al fine di:
a) facilitare la diffusione delle CER e degli AERAC sul territorio e garantirne lo sviluppo coordinato sul territorio in linea a quanto previsto nella pianificazione regionale di settore, anche attraverso attività di formazione e di sensibilizzazione della popolazione;
b) monitorare le attività e i fabbisogni del territorio al fine di garantire la diffusione delle CER e degli AERAC;
c) diffondere le attività e le buone pratiche sviluppate sul territorio regionale, evidenziando i dati sulla quota di energia autoconsumata, sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili e sulla riduzione dei consumi energetici;
d) individuare le modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche anche attraverso la consultazione dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), di TERNA - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (TERNA S.p.A.), del GSE S.p.A. e dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);
e) prevedere un focus specifico e permanente sulla povertà energetica, per valutare apposite misure di sostegno.
2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 può formulare proposte da sottoporre ai soggetti istituzionali e regolatori, oltre che alle CER.
3. La partecipazione al Tavolo tecnico di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto ai suoi componenti non spetta alcun compenso, gettone di presenza o rimborso spese.
Art. 6 - Clausola valutativa.
1. La Giunta regionale, a cadenza biennale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione che dia conto, con riferimento alle CER e agli AERAC sul territorio regionale, in particolare:
a) dei dati sulla diffusione delle CER e degli AERAC sul territorio regionale, sulla base delle informazioni derivanti dal protocollo con il GSE S.p.A. di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a), e da eventuali accordi volontari definiti con le CER e gli AERAC;
b) delle attività svolte dal Tavolo tecnico di cui all’articolo 5.
2. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, rende pubblici e accessibili, in una sezione dedicata del proprio sito web, i dati e le informazioni di cui al comma 1.
Art. 7 - Risorse destinate.
1. Per l’esercizio 2023 e per l’esercizio 2024 le disponibilità rispettivamente di euro 250.000,00 ed euro 250.000,00 a valere sul fondo di rotazione di cui al decreto legge 29 agosto 1994, n. 516 “Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell’indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l’EFIM ed altri organismi” convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, resa attuativa mediante la deliberazione della Giunta regionale n. 4344 del 30 dicembre 2005 “Bando per la concessione di agevolazioni a sostegno degli investimenti per la ricerca industriale nelle piccole e medie imprese. Legge 27 ottobre 1994, n. 598”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 27 gennaio 2006, vengono introitate al bilancio regionale e sono destinate alle attività previste dall’articolo 3, comma 2, relativamente al sostegno degli interventi di realizzazione delle CER e dei gruppi di AERAC nonché per la realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali a servizio degli stessi.
Art. 8 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, comma 2, relativamente al sostegno degli interventi di realizzazione delle CER e dei gruppi di AERAC e delle infrastrutture materiali e immateriali a servizio degli stessi, quantificati in euro 250.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023 e 2024, si provvede con le risorse allocate nella Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, Programma 01 “Fonti energetiche”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” la cui disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di cui all’articolo 7 della presente legge, allocate al Titolo 04 “Entrate in conto capitale”, Tipologia 200 “Contributi agli investimenti” del bilancio di previsione 2022-2024.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, comma 2, relativamente alle attività correlate alla promozione, facilitazione, costituzione e diffusione delle CER e dei gruppi AERAC, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2022, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, Programma 01 “Fonti Energetiche”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di euro 100.000,00 per l’esercizio 2022 il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 , allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.
Art. 9 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 12/05/2021

PDL n. 82

Assegnato in sede referente: 3a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 08/06/2022

Parere della commissione espresso a: Maggioranza

Relatore in aula:

PDL n. 61

Assegnato in sede referente: 3a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 08/06/2022

Parere della commissione espresso a:

Relatore in aula:

PDL n. 66

Assegnato in sede referente: 3a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 08/06/2022

Parere della commissione espresso a:

Relatore in aula:

Approvato dal consiglio in data: 28/06/2022

Deliberazione Legislativa n. 16 del 05/07/2022