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Legge regionale 4 agosto 2023, n. 18 (BUR n. 104/2023)

Ratifica dell’intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l’istituzionalizzazione della conferenza delle regioni e delle province autonome.

Legge regionale 04 agosto 2023, n. 18 (BUR n. 104/2023)

RATIFICA DELL’INTESA TRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO PER L’ISTITUZIONALIZZAZIONE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME


Art. 1 - Oggetto e finalità.
1. Ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione e dell’ articolo 33, comma 3, lettera h) dello Statuto del Veneto, è ratificata l’Intesa, allegata e parte integrante della presente legge (Allegato A), sottoscritta il 6 dicembre 2022 tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
Art. 2 - Efficacia dell’Intesa.
1. L’Intesa di cui all’articolo 1 acquista efficacia alla data di entrata in vigore dell'ultima legge regionale di ratifica.
Art. 3 - Partecipazione al CINSEDO.
1. La Regione conferma il proprio contributo annuale a favore del Centro Interregionale Studi e Documentazione (CINSEDO), con sede in Roma, previsto in attuazione della legge regionale 1 marzo 1983, n. 10 "Contributo al Centro Interregionale di Studi e Documentazione, CINSEDO" a titolo di quota associativa.
Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 5 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto







ALLEGATO A ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:













RATIFICA DELL’INTESA TRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO PER L’ISTITUZIONALIZZAZIONE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME



COREVE
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME



I Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano

considerato che

- il 15-16 gennaio 1981, i Presidenti delle Giunte Regionali hanno costituito la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, quale organismo di coordinamento politico tra le Regioni e le Province autonome, al fine di discutere e valutare possibili convergenze su tematiche di interesse comune, anche per il confronto con il Governo;
- l'll ottobre 1995, le Regioni e le Province autonome hanno ribadito l'impegno a rafforzare i momenti di collaborazione in tutte le attività di comune interesse, valorizzando il ruolo della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome;
- il 9 giugno 2005, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ha cambiato denominazione in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dotandosi per la prima volta di un proprio Regolamento per disciplinare i lavori e innovare l'organizzazione per consolidare il patto di leale collaborazione e di azione coordinata e solidale fra le Regioni e le Province autonome;
- il 27 maggio 2010, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con uno specifico ordine del giorno, ha rinnovato il proprio patto costitutivo confermando i contenuti della propria libera e volontaria associazione;
- il 4 agosto 2020, in occasione del cinquantesimo anniversario delle Regioni a statuto ordinario e in vista dell'incontro con il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome si sono impegnati a valorizzare il ruolo e l'organizzazione della Conferenza;


- la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha dimostrato, nel corso dei quaranta anni di storia, di saper interpretare il ruolo delicatissimo di composizione e mediazione politica fra interessi territoriali e nazionali, in una logica pragmatica di spontanea propensione alla leale collaborazione;
- la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome rappresenta la sede per la leale collaborazione e il dialogo tra le Regioni e le Province autonome;
tutto ciò premesso

- esprimono la convinzione che il rafforzamento del sistema delle autonomie, nel quadro dell'unità giuridica ed economica della Repubblica, possa favorire la transizione dell'amministrazione pubblica nel suo complesso a un più elevato stadio di efficacia ed efficienza, quale condizione imprescindibile per la tenuta del sistema istituzionale;
- ritengono che l'evoluzione storica, sociale ed economica, la complessità del mondo globale, l'affermarsi repentino di nuovi diritti sociali e civili abbiano reso del tutto superata una ripartizione delle competenze e delle funzioni tra Stato, Regioni e Province autonome secondo criteri di contrapposizione e reciproca esclusione;
- evidenziano, all'opposto, l'esigenza di una nuova stagione politica in cui l'esercizio delle competenze e delle funzioni sia improntato a logiche di intensa complementarità tra i livelli di governo statale, regionale e delle Province autonome, riservando considerazione primaria alla qualità della regolazione, assicurata anche dalla condivisione ex ante di comuni obiettivi strategici;
- evidenziano l'importanza di assicurare centralità alle sedi della cooperazione interistituzionale e della concertazione tra i diversi livelli istituzionali e, anche al fine di incrementarne l'incidenza nei procedimenti legislativi e decisionali con riguardo alle più rilevanti politiche pubbliche nazionali e di meglio regolare le funzioni di cooperazione istituzionale interregionale ad esse assegnate, convengono, in attuazione del principio costituzionale di leale collaborazione, di costituire ai sensi dell'articolo 117, VIII comma, della Costituzione della Repubblica Italiana, un organismo comune;


- si impegnano a rafforzare la collaborazione in tutte le competenze e le funzioni da esercitarsi negli ambiti di loro comune interesse, conferendo piena espressione politica al "sistema delle Regioni", istituzionalizzando l'organizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, quale principale organismo di coordinamento per il migliore esercizio delle funzioni ad esse assegnate in un'ottica di rafforzamento comune e solidale della capacità amministrativa, riconoscendo il ruolo fondamentale che svolge nell'interlocuzione tra il Governo centrale e quelli regionali e delle Province autonome, fermo restando per le Autonomie speciali quanto previsto dai rispettivi Statuti speciali e relative norme di attuazione;
- si riservano di adottare ogni utile iniziativa per il riconoscimento costituzionale e legislativo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome quale organo della Repubblica, nella composizione e nelle competenze sopra indicate, per la partecipazione in funzione di proposta e consultiva alla formazione delle leggi e delle altre normative statali nelle materie di interesse regionale, per la rappresentanza delle Regioni e Province autonome, per la promozione e definizione di intese e accordi con lo Stato nella sede delle Conferenze permanenti di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Pertanto,
i sottoscritti Presidenti della

Regione Abruzzo Regione Basilicata Regione Calabria Regione Campania Regione Emilia-Romagna
Regione Friuli-Venezia Giulia Regione Lazio
Regione Liguria Regione Lombardia


Regione Marche Regione Molise Regione Piemonte Regione Puglia Regione Sardegna Regione Siciliana Regione Toscana
Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol Regione Umbria
Regione Valle d' Aosta/Vallée d' Aoste Regione del Veneto
Provincia autonoma di Bolzano Provincia autonoma di Trento
di comune accordo e ai sensi dell’articolo 117, VIII comma, della Costituzione della Repubblica Italiana, convengono quanto segue
Articolo 1 (Costituzione della Conferenza)

È costituita la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, composta dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, con sede a Roma, dotata di autonomia patrimoniale, finanziaria e contabile.
La Conferenza è l'organismo comune tra le Regioni e le Province autonome deputato alla elaborazione e definizione degli accordi, delle intese, delle posizioni comuni e delle forme di coordinamento per il migliore esercizio delle funzioni, per la partecipazione in funzione di proposta e consultiva alla formazione delle leggi e delle altre normative statali ed europee nelle materie di interesse regionale.



Articolo 2
(Finalità della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome)

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome:
a) promuove la definizione di proposte, posizioni comuni ed iniziative, esprime pareri su temi di interesse delle Regioni e delle Province autonome, al fine di rappresentarle al Governo e al Parlamento e agli altri organismi centrali dello Stato e alle istituzioni dell'Unione Europea;
b) svolge attività istruttoria rispetto agli atti posti all'ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni ed Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281 e in tutte le sedi di concertazione interistituzionale;
c) promuove il raccordo con le associazioni rappresentative delle Autonomie locali a livello nazionale ed europeo;
d) promuove il raccordo e le intese per la cooperazione istituzionale tra le Regioni e Province autonome, per la definizione di indirizzi condivisi e l'esercizio coordinato delle rispettive competenze e funzioni.

Articolo 3 (Organi della Conferenza)
1. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, è composta dai seguenti organi:
a) l'Assemblea, composta dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. L'Assemblea assume le determinazioni ali 'unanimità dei presenti o con le maggioranze qualificate, previste dal Regolamento, in relazione alla tipologia delle determinazioni stesse, anche a seconda che si tratti di intese, pareri ed accordi;
b) il Presidente, eletto dai componenti dell'Assemblea all’unanimità dei presenti, con voto palese nelle prime due votazioni; dalla terza votazione viene eletto il


componente che abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto. Il Presidente è eletto per cinque anni e dura in carica sino alla seduta dell'Assemblea convocata per l'elezione del nuovo Presidente e cessa per scadenza del termine, dimissioni o perdita della carica di Presidente della Regione o Provincia autonoma. Rappresenta la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base delle determinazioni deliberate dall'Assemblea, garantisce il rispetto del Regolamento e ne è il legale rappresentante;
c) il Vicepresidente, scelto dai componenti dell'Assemblea all'unanimità dei presenti, con voto palese nelle prime due votazioni; dalla terza votazione viene eletto il componente che abbia raggiunto la maggioranza relativa dei voti degli aventi diritto. Dura in carica cinque anni e cessa per scadenza del termine, dimissioni o perdita della carica di Presidente della Regione o Provincia autonoma;
d) l'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da tre altri rappresentanti eletti dall'Assemblea con la medesima procedura di cui alla lettera c);
e) il Segretario generale.


Articolo 4
(Regolamento di organizzazione e funzionamento)

1. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome disciplina la formazione delle determinazioni dell'Assemblea, regola la propria organizzazione e le proprie attività secondo il principio di collegialità, anche articolandosi in Commissioni, con un Regolamento adottato dall'Assemblea all'unanimità. Il Regolamento è pubblicato su tutti i Bollettini Ufficiali delle Regioni e Province autonome.
2. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore del Regolamento di cui al comma 1, continua ad applicarsi il Regolamento di funzionamento della Conferenza delle Regioni e Province autonome, come aggiornato il 6 maggio 2021.


Articolo 5
(Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome)

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome si avvale del supporto operativo, tecnico e giuridico del Centro Interregionale Studi e Documentazione (CINSEDO), anche con funzioni di Segreteria, secondo lo Statuto dello stesso. Il Centro Interregionale Studi e Documentazione (CINSEDO) è dotato di adeguata struttura organizzativa permanente, finanziato dalle Regioni e dalle Province autonome, in conformità ai rispettivi ordinamenti.


La presente intesa sarà ratificata entro il 31 marzo 2023, con le procedure previste dall'articolo 117, comma VIII, della Costituzione della Repubblica Italiana e dagli ordinamenti regionali e delle Province autonome.
Monza, 6 dicembre 2022







SOMMARIO
Legge regionale 04 agosto 2023, n. 18 (BUR n. 104/2023) – Testo storico

RATIFICA DELL’INTESA TRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO PER L’ISTITUZIONALIZZAZIONE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME


Art. 1 - Oggetto e finalità.
1. Ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione e dell’articolo 33, comma 3, lettera h) dello Statuto del Veneto, è ratificata l’Intesa, allegata e parte integrante della presente legge (Allegato A), sottoscritta il 6 dicembre 2022 tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
Art. 2 - Efficacia dell’Intesa.
1. L’Intesa di cui all’articolo 1 acquista efficacia alla data di entrata in vigore dell'ultima legge regionale di ratifica.
Art. 3 - Partecipazione al CINSEDO.
1. La Regione conferma il proprio contributo annuale a favore del Centro Interregionale Studi e Documentazione (CINSEDO), con sede in Roma, previsto in attuazione della legge regionale 1 marzo 1983, n. 10 "Contributo al Centro Interregionale di Studi e Documentazione, CINSEDO" a titolo di quota associativa.
Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 5 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto







ALLEGATO A ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:













RATIFICA DELL’INTESA TRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO PER L’ISTITUZIONALIZZAZIONE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME



COREVE
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME



I Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano

considerato che

- il 15-16 gennaio 1981, i Presidenti delle Giunte Regionali hanno costituito la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, quale organismo di coordinamento politico tra le Regioni e le Province autonome, al fine di discutere e valutare possibili convergenze su tematiche di interesse comune, anche per il confronto con il Governo;
- l'll ottobre 1995, le Regioni e le Province autonome hanno ribadito l'impegno a rafforzare i momenti di collaborazione in tutte le attività di comune interesse, valorizzando il ruolo della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome;
- il 9 giugno 2005, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ha cambiato denominazione in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dotandosi per la prima volta di un proprio Regolamento per disciplinare i lavori e innovare l'organizzazione per consolidare il patto di leale collaborazione e di azione coordinata e solidale fra le Regioni e le Province autonome;
- il 27 maggio 2010, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con uno specifico ordine del giorno, ha rinnovato il proprio patto costitutivo confermando i contenuti della propria libera e volontaria associazione;
- il 4 agosto 2020, in occasione del cinquantesimo anniversario delle Regioni a statuto ordinario e in vista dell'incontro con il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome si sono impegnati a valorizzare il ruolo e l'organizzazione della Conferenza;


- la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha dimostrato, nel corso dei quaranta anni di storia, di saper interpretare il ruolo delicatissimo di composizione e mediazione politica fra interessi territoriali e nazionali, in una logica pragmatica di spontanea propensione alla leale collaborazione;
- la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome rappresenta la sede per la leale collaborazione e il dialogo tra le Regioni e le Province autonome;
tutto ciò premesso

- esprimono la convinzione che il rafforzamento del sistema delle autonomie, nel quadro dell'unità giuridica ed economica della Repubblica, possa favorire la transizione dell'amministrazione pubblica nel suo complesso a un più elevato stadio di efficacia ed efficienza, quale condizione imprescindibile per la tenuta del sistema istituzionale;
- ritengono che l'evoluzione storica, sociale ed economica, la complessità del mondo globale, l'affermarsi repentino di nuovi diritti sociali e civili abbiano reso del tutto superata una ripartizione delle competenze e delle funzioni tra Stato, Regioni e Province autonome secondo criteri di contrapposizione e reciproca esclusione;
- evidenziano, all'opposto, l'esigenza di una nuova stagione politica in cui l'esercizio delle competenze e delle funzioni sia improntato a logiche di intensa complementarità tra i livelli di governo statale, regionale e delle Province autonome, riservando considerazione primaria alla qualità della regolazione, assicurata anche dalla condivisione ex ante di comuni obiettivi strategici;
- evidenziano l'importanza di assicurare centralità alle sedi della cooperazione interistituzionale e della concertazione tra i diversi livelli istituzionali e, anche al fine di incrementarne l'incidenza nei procedimenti legislativi e decisionali con riguardo alle più rilevanti politiche pubbliche nazionali e di meglio regolare le funzioni di cooperazione istituzionale interregionale ad esse assegnate, convengono, in attuazione del principio costituzionale di leale collaborazione, di costituire ai sensi dell'articolo 117, VIII comma, della Costituzione della Repubblica Italiana, un organismo comune;


- si impegnano a rafforzare la collaborazione in tutte le competenze e le funzioni da esercitarsi negli ambiti di loro comune interesse, conferendo piena espressione politica al "sistema delle Regioni", istituzionalizzando l'organizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, quale principale organismo di coordinamento per il migliore esercizio delle funzioni ad esse assegnate in un'ottica di rafforzamento comune e solidale della capacità amministrativa, riconoscendo il ruolo fondamentale che svolge nell'interlocuzione tra il Governo centrale e quelli regionali e delle Province autonome, fermo restando per le Autonomie speciali quanto previsto dai rispettivi Statuti speciali e relative norme di attuazione;
- si riservano di adottare ogni utile iniziativa per il riconoscimento costituzionale e legislativo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome quale organo della Repubblica, nella composizione e nelle competenze sopra indicate, per la partecipazione in funzione di proposta e consultiva alla formazione delle leggi e delle altre normative statali nelle materie di interesse regionale, per la rappresentanza delle Regioni e Province autonome, per la promozione e definizione di intese e accordi con lo Stato nella sede delle Conferenze permanenti di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Pertanto,
i sottoscritti Presidenti della

Regione Abruzzo Regione Basilicata Regione Calabria Regione Campania Regione Emilia-Romagna
Regione Friuli-Venezia Giulia Regione Lazio
Regione Liguria Regione Lombardia


Regione Marche Regione Molise Regione Piemonte Regione Puglia Regione Sardegna Regione Siciliana Regione Toscana
Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol Regione Umbria
Regione Valle d' Aosta/Vallée d' Aoste Regione del Veneto
Provincia autonoma di Bolzano Provincia autonoma di Trento
di comune accordo e ai sensi dell’articolo 117, VIII comma, della Costituzione della Repubblica Italiana, convengono quanto segue
Articolo 1 (Costituzione della Conferenza)

È costituita la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, composta dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, con sede a Roma, dotata di autonomia patrimoniale, finanziaria e contabile.
La Conferenza è l'organismo comune tra le Regioni e le Province autonome deputato alla elaborazione e definizione degli accordi, delle intese, delle posizioni comuni e delle forme di coordinamento per il migliore esercizio delle funzioni, per la partecipazione in funzione di proposta e consultiva alla formazione delle leggi e delle altre normative statali ed europee nelle materie di interesse regionale.



Articolo 2
(Finalità della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome)

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome:
a) promuove la definizione di proposte, posizioni comuni ed iniziative, esprime pareri su temi di interesse delle Regioni e delle Province autonome, al fine di rappresentarle al Governo e al Parlamento e agli altri organismi centrali dello Stato e alle istituzioni dell'Unione Europea;
b) svolge attività istruttoria rispetto agli atti posti all'ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni ed Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281 e in tutte le sedi di concertazione interistituzionale;
c) promuove il raccordo con le associazioni rappresentative delle Autonomie locali a livello nazionale ed europeo;
d) promuove il raccordo e le intese per la cooperazione istituzionale tra le Regioni e Province autonome, per la definizione di indirizzi condivisi e l'esercizio coordinato delle rispettive competenze e funzioni.

Articolo 3 (Organi della Conferenza)
1. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, è composta dai seguenti organi:
a) l'Assemblea, composta dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. L'Assemblea assume le determinazioni ali 'unanimità dei presenti o con le maggioranze qualificate, previste dal Regolamento, in relazione alla tipologia delle determinazioni stesse, anche a seconda che si tratti di intese, pareri ed accordi;
b) il Presidente, eletto dai componenti dell'Assemblea all’unanimità dei presenti, con voto palese nelle prime due votazioni; dalla terza votazione viene eletto il


componente che abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto. Il Presidente è eletto per cinque anni e dura in carica sino alla seduta dell'Assemblea convocata per l'elezione del nuovo Presidente e cessa per scadenza del termine, dimissioni o perdita della carica di Presidente della Regione o Provincia autonoma. Rappresenta la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base delle determinazioni deliberate dall'Assemblea, garantisce il rispetto del Regolamento e ne è il legale rappresentante;
c) il Vicepresidente, scelto dai componenti dell'Assemblea all'unanimità dei presenti, con voto palese nelle prime due votazioni; dalla terza votazione viene eletto il componente che abbia raggiunto la maggioranza relativa dei voti degli aventi diritto. Dura in carica cinque anni e cessa per scadenza del termine, dimissioni o perdita della carica di Presidente della Regione o Provincia autonoma;
d) l'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da tre altri rappresentanti eletti dall'Assemblea con la medesima procedura di cui alla lettera c);
e) il Segretario generale.


Articolo 4
(Regolamento di organizzazione e funzionamento)

1. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome disciplina la formazione delle determinazioni dell'Assemblea, regola la propria organizzazione e le proprie attività secondo il principio di collegialità, anche articolandosi in Commissioni, con un Regolamento adottato dall'Assemblea all'unanimità. Il Regolamento è pubblicato su tutti i Bollettini Ufficiali delle Regioni e Province autonome.
2. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore del Regolamento di cui al comma 1, continua ad applicarsi il Regolamento di funzionamento della Conferenza delle Regioni e Province autonome, come aggiornato il 6 maggio 2021.


Articolo 5
(Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome)

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome si avvale del supporto operativo, tecnico e giuridico del Centro Interregionale Studi e Documentazione (CINSEDO), anche con funzioni di Segreteria, secondo lo Statuto dello stesso. Il Centro Interregionale Studi e Documentazione (CINSEDO) è dotato di adeguata struttura organizzativa permanente, finanziato dalle Regioni e dalle Province autonome, in conformità ai rispettivi ordinamenti.


La presente intesa sarà ratificata entro il 31 marzo 2023, con le procedure previste dall'articolo 117, comma VIII, della Costituzione della Repubblica Italiana e dagli ordinamenti regionali e delle Province autonome.
Monza, 6 dicembre 2022







SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 09/01/2023

PDL n. 174

Assegnato in sede referente: 1a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 01/02/2023

Parere della commissione espresso a: Maggioranza

Relatore in aula: Marzio FAVERO

Approvato dal consiglio in data: 25/07/2023

Deliberazione Legislativa n. 18 del 04/08/2023