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Legge regionale 29 dicembre 2023, n. 35 (BUR n. 171/2023)
Istituzione del nuovo Comune denominato 'Santa Caterina d'Este' mediante fusione dei Comuni di Carceri e Vighizzolo d'Este della Provincia di Padova
Sommario
“Legge regionale 29 dicembre 2023, n. 35 (BUR n. 171/2023) - Testo vigente”
ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DENOMINATO “SANTA CATERINA D’ESTE” MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI CARCERI E VIGHIZZOLO D’ESTE DELLA PROVINCIA DI PADOVA
Art. 1 - Istituzione.
1. È istituito, nella Provincia di Padova, il nuovo Comune denominato “Santa Caterina d’Este” mediante fusione dei Comuni di Carceri e Vighizzolo d’Este.
2. La relativa sede municipale sarà stabilita nello Statuto del nuovo Comune. Sino a quando la stessa non sarà stata stabilita, il nuovo Comune avrà sede in quella attuale di Carceri (PD).
3. Nello Statuto sono altresì assicurate alla comunità di origine privata della sede, adeguate forme di decentramento in base allo stato dei luoghi e alle esigenze della popolazione interessata.
2. La relativa sede municipale sarà stabilita nello Statuto del nuovo Comune. Sino a quando la stessa non sarà stata stabilita, il nuovo Comune avrà sede in quella attuale di Carceri (PD).
3. Nello Statuto sono altresì assicurate alla comunità di origine privata della sede, adeguate forme di decentramento in base allo stato dei luoghi e alle esigenze della popolazione interessata.
Art. 2 - Risultati della consultazione.
1. Il referendum consultivo della popolazione interessata ha dato i seguenti risultati:
COMUNE
|
Elettori aventi diritto al voto
|
Votanti
|
Voti validamente espressi
|
Voti favorevoli
|
Voti contrari
|
Carceri
|
1410
|
708
|
699
|
432
|
267
|
Vighizzolo d’Este
|
764
|
516
|
511
|
321
|
190
|
totali
|
2174
|
1224
|
1210
|
753
|
457
|
Art. 3 - Disposizioni finali e transitorie.
1. Fino all’elezione dei nuovi organi, un comitato composto da coloro che svolgevano le funzioni di Sindaco dei Comuni di Carceri e Vighizzolo d’Este della Provincia di Padova coadiuva, ai sensi dell’articolo 1, comma 120, della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni” il Commissario nominato per la gestione del nuovo Comune derivante da fusione.
2. I rapporti conseguenti alla istituzione del nuovo Comune denominato “Santa Caterina d’Este” sono definiti ai sensi dell’ articolo 17 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”, dalla Provincia di Padova sulla base, in particolare, del criterio secondo cui il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine ivi compresi i rapporti concernenti il personale dipendente.
2. I rapporti conseguenti alla istituzione del nuovo Comune denominato “Santa Caterina d’Este” sono definiti ai sensi dell’ articolo 17 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”, dalla Provincia di Padova sulla base, in particolare, del criterio secondo cui il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine ivi compresi i rapporti concernenti il personale dipendente.
Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All'attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 5 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno 22 gennaio 2024.
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 29 dicembre 2023, n. 35 (BUR n. 171/2023) - Testo storico”
ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DENOMINATO “SANTA CATERINA D’ESTE” MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI CARCERI E VIGHIZZOLO D’ESTE DELLA PROVINCIA DI PADOVA
Art. 1 - Istituzione.
1. È istituito, nella Provincia di Padova, il nuovo Comune denominato “Santa Caterina d’Este” mediante fusione dei Comuni di Carceri e Vighizzolo d’Este.
2. La relativa sede municipale sarà stabilita nello Statuto del nuovo Comune. Sino a quando la stessa non sarà stata stabilita, il nuovo Comune avrà sede in quella attuale di Carceri (PD).
3. Nello Statuto sono altresì assicurate alla comunità di origine privata della sede, adeguate forme di decentramento in base allo stato dei luoghi e alle esigenze della popolazione interessata.
2. La relativa sede municipale sarà stabilita nello Statuto del nuovo Comune. Sino a quando la stessa non sarà stata stabilita, il nuovo Comune avrà sede in quella attuale di Carceri (PD).
3. Nello Statuto sono altresì assicurate alla comunità di origine privata della sede, adeguate forme di decentramento in base allo stato dei luoghi e alle esigenze della popolazione interessata.
Art. 2 - Risultati della consultazione.
1. Il referendum consultivo della popolazione interessata ha dato i seguenti risultati:
COMUNE
|
Elettori aventi diritto al voto
|
Votanti
|
Voti validamente espressi
|
Voti favorevoli
|
Voti contrari
|
Carceri
|
1410
|
708
|
699
|
432
|
267
|
Vighizzolo d’Este
|
764
|
516
|
511
|
321
|
190
|
totali
|
2174
|
1224
|
1210
|
753
|
457
|
Art. 3 - Disposizioni finali e transitorie.
1. Fino all’elezione dei nuovi organi, un comitato composto da coloro che svolgevano le funzioni di Sindaco dei Comuni di Carceri e Vighizzolo d’Este della Provincia di Padova coadiuva, ai sensi dell’articolo 1, comma 120, della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni” il Commissario nominato per la gestione del nuovo Comune derivante da fusione.
2. I rapporti conseguenti alla istituzione del nuovo Comune denominato “Santa Caterina d’Este” sono definiti ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”, dalla Provincia di Padova sulla base, in particolare, del criterio secondo cui il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine ivi compresi i rapporti concernenti il personale dipendente.
2. I rapporti conseguenti alla istituzione del nuovo Comune denominato “Santa Caterina d’Este” sono definiti ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”, dalla Provincia di Padova sulla base, in particolare, del criterio secondo cui il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine ivi compresi i rapporti concernenti il personale dipendente.
Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All'attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 5 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno 22 gennaio 2024.
SOMMARIO
Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 23/05/2023
PDL n. 209
Assegnato in sede referente: 1a commissione
Stato: licenziato
La commissione ha espresso parere in data: 15/11/2023
Parere della commissione espresso a: Maggioranza
Relatore in aula:
Approvato dal consiglio in data: 19/12/2023