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Legge regionale 5 novembre 2024, n. 27 (BUR n. 146/2024)

Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di agricoltura, promozione agroalimentare, agriturismo, politiche forestali, semplificazione per le imprese, energia e orto-floro-vivaismo.

Sommario: Legge Regionale 27/2024
S O M M A R I O
Legge regionale 05 novembre 2024, n. 27 (BUR n. 146/2024)

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2024 IN MATERIA DI AGRICOLTURA, PROMOZIONE AGROALIMENTARE, AGRITURISMO, POLITICHE FORESTALI, SEMPLIFICAZIONE PER LE IMPRESE, ENERGIA E ORTO-FLORO-VIVAISMO

CAPO I - Disposizioni in materia di agricoltura

Art. 1 - Modifica all’articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
1. Dopo il comma 1 dell’ articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 , è aggiunto il seguente:
1 bis. Ai soli fini della partecipazione agli interventi previsti dalla programmazione regionale applicativa delle disposizioni dell’Unione Europea, sono equiparati agli imprenditori agricoli professionali gli Istituti di istruzione superiori e professionali del settore agrario e le aziende agrarie sperimentali delle Università degli Studi con sede nella Regione del Veneto.”.
Art. 2 - Modifica all’articolo 3 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2019”.
1. Dopo il comma 1 dell’ articolo 3 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 , è inserito il seguente:
1 bis. Nel caso di svolgimento di attività di cui al comma 1 con personale dipendente della Regione, la Giunta regionale è autorizzata ad acquisire i beni e i servizi necessari alla realizzazione della vigilanza e controllo.”.

CAPO II - Disposizioni in materia di promozione agroalimentare

Art. 3 - Modifica all’articolo 1 della legge regionale 10 maggio 2017, n. 12 “Riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche”.
1. Al comma 1 dell’ articolo 1 della legge regionale 10 maggio 2017, n. 12 , le parole: “ tutela e” sono soppresse.
Art. 4 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 10 maggio 2017, n. 12 “Riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche”.
1. Al comma 1 dell’ articolo 2 della legge regionale 10 maggio 2017, n. 12 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: “ Sono destinatarie degli interventi di promozione della Regione, ai sensi dell’articolo 5,” sono sostituite dalle seguenti: “ La Regione riconosce, ai sensi della presente legge,”;
b) alla lettera a) la parola: “ fine” è sostituita dalla seguente: “ scopo”;
c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
c) siano iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore - RUNTS ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e successive modificazioni;”;
d) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
d) prevedano, nel proprio statuto, la principale finalità di valorizzazione di uno o più prodotti del Veneto con indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, di cui al regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo alle “indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012” o dei prodotti e piatti della gastronomia inseriti nell’”Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali” del Veneto, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 “Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449” anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche e l’organizzazione di degustazioni guidate, nonché di promozione della cultura e delle tradizioni locali enogastronomiche riferite a tali prodotti, attraverso l’organizzazione di iniziative sociali, storiche e culturali;”;
e) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
e) riportino, nella denominazione dell’associazione, i riferimenti al nome di uno o più prodotti di cui alla lettera d); qualora tale nome sia riferito ad un prodotto o vino a denominazione DOP o IGP, l’uso del nome deve essere autorizzato dal Consorzio di tutela o dell’ente di riferimento.”.
2. Dopo il comma 1 dell’ articolo 2 della legge regionale 10 maggio 2017, n. 12 , è aggiunto il seguente:
1 bis. Le associazioni riconosciute e iscritte nel registro regionale di cui all’articolo 3 sono destinatarie degli interventi di promozione della Regione ai sensi dell’articolo 5.”.
Art. 5 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 10 maggio 2017, n. 12 “Riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche”.
1. All’ articolo 4 della legge regionale 10 maggio 2017, n. 12 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera c) del comma 1, è aggiunta la seguente:
; c bis) copia dei bilanci degli ultimi due anni”;
b) al comma 3, le parole: “ 31 marzo” sono sostituite dalle seguenti: “ 30 giugno” e dopo le parole: “ permanere dei requisiti previsti per l’iscrizione nel registro regionale” sono inserite le seguenti: “ di cui all’articolo 3”;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. La perdita dei requisiti di cui all’articolo 2 previsti per l’iscrizione o la cessazione dell’attività, o il mancato invio della documentazione di cui al comma 3, comportano la cancellazione dal registro regionale di cui all’articolo 3.”;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
5. Le singole associazioni, iscritte al registro regionale di cui all’articolo 3, possono associarsi a livello regionale per la promozione e valorizzazione dei prodotti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), del territorio regionale.”.
Art. 6 - Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 10 maggio 2017, n. 12 “Riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche”.
1. Al comma 1 dell’ articolo 5 della legge regionale 10 maggio 2017, n. 12 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: “ degli enti locali e” sono soppresse;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) servizi e attività di promozione, informazione e assistenza al consumatore, anche d’intesa con le strutture di tutela e valorizzazione dei prodotti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), del territorio regionale.”.
Art. 7 - Norme transitorie.
1. Entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge le associazioni già iscritte nel registro regionale di cui all’ articolo 3 della legge regionale 10 maggio 2017, n. 12 sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e successive modificazioni, pena la cancellazione dal medesimo registro.
2. Con provvedimento della struttura regionale competente sono concesse eventuali proroghe al termine di cui al comma 1 motivate da cause di forza maggiore.

CAPO III - Disposizioni in materia di agriturismo

Art. 8 - Modifica all'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Nuove disposizioni in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo”.
1. Dopo il comma 4 bis dell' articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è inserito il seguente:
4 ter. Sugli edifici esistenti da destinare ad uso agrituristico sono sempre consentiti gli ampliamenti necessari per gli adeguamenti tecnologici e igienico sanitari nonché per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Tali ampliamenti, nel limite massimo del 10 % del volume esistente e in misura non superiore a 200 mc totali aziendali, sono realizzati esclusivamente in aderenza, sopraelevazione o attraverso la costruzione di volumi interrati o seminterrati negli edifici esistenti, nel rispetto delle disposizioni del piano regolatore comunale, delle vigenti norme urbanistiche, edilizie e igienico-sanitarie, nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”. Gli ampliamenti sono consentiti una sola volta, anche realizzati in più fasi fino al raggiungimento degli incrementi volumetrici complessivamente previsti, purché non abbiano già usufruito di tale facoltà in applicazione di altre disposizioni regionali che ammettevano il medesimo intervento.”.

CAPO IV - Disposizioni in materia di politiche forestali

Art. 9 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 “Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo”.
1. All' articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica, dopo le parole: “ Comitato regionale per la concertazione in agricoltura” sono aggiunte le seguenti: “ e in ambito forestale”.
b) al comma 1, dopo le parole: “ Comitato regionale per la concertazione in agricoltura” sono inserite le seguenti: “ e in ambito forestale”.
c) al comma 2 le parole: “ e “Tavolo agroalimentare”” sono sostituite dalle seguenti: “ , “Tavolo agroalimentareeTavolo filiere forestali””;
d) dopo la lettera b) del comma 2 sono aggiunte le seguenti:
b bis) “Tavolo filiere forestali”, per le questioni relative allo sviluppo delle filiere del comparto foresta-legno. Al tavolo partecipano:
  1. 1) l’Assessore regionale alle foreste o un suo delegato;
  2. 2) il Presidente della commissione consiliare competente o un componente della medesima suo delegato;
  3. 3) un rappresentante degli istituti di ricerca di livello accademico competenti in materia di foreste attivi sul territorio regionale;
  4. 4) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
  5. 5) un rappresentante designato dall’UNCEM;
  6. 6) un rappresentante designato in rappresentanza delle Regole e proprietà collettive;
  7. 7) tre rappresentanti designati dalle realtà associative forestali regolarmente costituite ed operanti in Veneto;
  8. 8) un rappresentante del sistema di trasformazione del legno designato congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore a livello regionale;
  9. 9) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
  10. 10) un rappresentante della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali del Veneto;
  11. 11) un rappresentante delle organizzazioni ambientali maggiormente rappresentative a livello regionale;
  12. 12) qualora gli argomenti all’ordine del giorno lo rendano opportuno, può essere invitato a partecipare agli incontri del tavolo un rappresentante del Ministero competente in materia di foreste.

b ter) Ciascun partecipante al “Tavolo filiere forestali” può farsi assistere, nel corso delle riunioni, da un numero massimo di due persone dotate di particolare competenza sugli argomenti all’ordine del giorno.”.
Art. 10 - Modifica all’articolo 26 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”.
1. L’ articolo 26 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 , è sostituito dal seguente:
Art. 26 - Realizzazione e manutenzione della viabilità forestale e silvo-pastorale.
1. La Regione promuove, in coerenza con l’articolo 9 del decreto legislativo n. 34 del 2018, la realizzazione e la manutenzione della viabilità forestale e silvo-pastorale e delle opere ad essa connesse, al fine di conseguire una razionale gestione del territorio silvo-pastorale, favorire gli interventi di protezione civile, anche a finalità di antincendio boschivo ed altri interventi di pubblica incolumità, nonché la conservazione del paesaggio e le attività didattico-scientifiche.
2. Ai fini della presente legge, la viabilità forestale e silvo-pastorale, i cui parametri dimensionali e le caratteristiche tecnico-costruttive sono definiti in coerenza con le disposizioni attuative di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 34 del 2018, è classificata in:
a) viabilità principale, caratterizzata da una rete permanente di strade e opere connesse, quali piazzali ed imposti, a fondo stabilizzato, prevalentemente non asfaltate;
b) viabilità secondaria, caratterizzata da una rete permanente di piste e opere connesse, quali piazzali ed imposti, a fondo naturale, comprese le linee di esbosco aeree fisse;
c) tracciati di uso ed allestimento temporanei, comprese le linee di avvallamento naturali ed artificiali e le linee di esbosco aeree temporanee.
3. La realizzazione e l’installazione dei tracciati di uso ed allestimento temporanei sono autorizzati dall’autorità forestale competente in relazione a progetti di taglio approvati, di cui all’articolo 23, comma 4.
4. Per l’installazione delle vie aeree di esbosco che possono costituire motivi di pericolo per il volo aereo e la pubblica incolumità, sono fatti salvi gli obblighi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771 “Decentramento dei servizi del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione” e successive modificazioni.”.

CAPO V - Disposizioni in materia di semplificazione per le imprese

Art. 11 - Disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.
1. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese, la cessazione dell’attività e gli ulteriori adempimenti per i quali è prevista la comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” nonché la comunicazione all’ufficio del registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, sono effettuati in un’unica modalità tramite la presentazione all'ufficio del registro delle imprese della comunicazione unica prevista dall’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli” convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
2. Al fine di adempiere agli obblighi informativi verso le altre amministrazioni interessate, della presentazione della comunicazione unica di cui al comma 1 viene data notizia al SUAP attraverso l’attivazione di una modalità automatica di trasmissione conforme ai requisiti di cui all’articolo 4, comma 8, del d.p.r. n. 160 del 2010.
3. La Giunta regionale, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d’intesa con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Veneto, detta le disposizioni attuative del presente articolo e definisce in particolare:
a) le tipologie di adempimenti che sono oggetto di comunicazione da parte dell’interessato sia all’ufficio del registro delle imprese che al SUAP;
b) l’elenco delle attività produttive la cui comunicazione al SUAP è sostituita da un adempimento unico all’ufficio del registro delle imprese.
4. Fino alla completa attuazione delle disposizioni del presente articolo, alla cessazione dell’attività e agli ulteriori adempimenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le vigenti modalità di comunicazione al SUAP e al registro delle imprese. La Giunta regionale pubblica, con le forme ritenute più idonee, la data a decorrere dalla quale la comunicazione unica di cui al comma 1 produce gli effetti previsti dal presente articolo.

CAPO VI - Disposizioni in materia di energia

Art. 12 - Modifiche all’articolo 42 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
1. Dopo il comma 2 dell’ articolo 42 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 sono inseriti i seguenti:
2.1. La Regione esercita le funzioni di rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” alla realizzazione e all’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, inferiori a 300 MW. L’autorizzazione unica è rilasciata dal direttore di area competente, fatta salva la ripartizione delle competenze autorizzatorie definita dalla normativa nazionale e regionale.
2.2 Per gli impianti che producono energia da rifiuti, la competenza al rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione, installazione ed esercizio, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, è disciplinata dalla legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” e, a decorrere dalla sua abrogazione ai sensi degli articoli 25, comma 1, lettera f) e 27 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d’incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”, dalla medesima legge regionale n. 12 del 2024, dall' articolo 4, comma 1, lettera f), numero 2 e dall' articolo 6, comma 1, lettere c) e h) della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 ; in tal caso, ove i rifiuti costituiscano fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o biometano, l’autorizzazione è acquisita nel procedimento, di competenza regionale, avviato ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003. ”.
Art. 13 - Modifica all’articolo 44 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”
1. La lettera b) del comma 2 dell’ articolo 44 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è sostituita dalla seguente:
b) all'autorizzazione all’installazione ed all’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti non rinnovabili, inferiori a 300 MW; per gli impianti che producono energia da rifiuti trova applicazione l’articolo 42, comma 2.2, della presente legge.”.
Art. 14 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 19 luglio 2022, n. 17 “Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra”.
1. Dopo il comma 4 dell’ articolo 4 della legge regionale 19 luglio 2022, n. 17 sono aggiunti i seguenti:
4 bis. Ai fini della verifica di cui al comma 4, il soggetto attuatore del piano colturale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), punto 2) deve svolgere l’attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile, desumibile dalla visura alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ed essere titolare del Fascicolo aziendale del settore primario ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” e aggiornato per tutta la durata di esercizio dell’impianto.
4 ter. Ai fini della verifica e della attestazione della continuità dell’attività agricola o pastorale sull’area interessata di cui al comma 4, la Giunta regionale, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e statale e tenuto conto anche di linee guida in materia di impianti agro-voltaici elaborate o coordinate dai Ministeri competenti, individua i criteri da rispettare in ordine alla esistenza e alla resa della coltivazione nonché al mantenimento dell’indirizzo produttivo ovvero al passaggio ad un indirizzo produttivo di valore economico più elevato, ove possibile con particolare riguardo ai prodotti agricoli di qualità, da valutare nel corso dell’esercizio dell’impianto agro-voltaico.”.

CAPO VII – Disposizioni in materia di orto-floro-vivaismo

Art. 15 - Modifica all’articolo 3 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 “Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali”.
1. Dopo la lettera c), del comma 1, dell’ articolo 3 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 è aggiunta la seguente:
c bis) esperienza pregressa di almeno cinque anni in un’attività lavorativa a tempo pieno con le mansioni proprie del titolare, coadiuvante familiare dell’operaio florovivaista specializzato o equiparato presso un’azienda che esercita le medesime attività.”.

CAPO VIII - Disposizioni finali

Art. 16 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 17 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 27/2024
S O M M A R I O
Legge regionale 05 novembre 2024, n. 27 (BUR n. 146/2024) - Testo storico

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2024 IN MATERIA DI AGRICOLTURA, PROMOZIONE AGROALIMENTARE, AGRITURISMO, POLITICHE FORESTALI, SEMPLIFICAZIONE PER LE IMPRESE, ENERGIA E ORTO-FLORO-VIVAISMO

CAPO I - Disposizioni in materia di agricoltura

Art. 1 - Modifica all’articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 , è aggiunto il seguente:
1 bis. Ai soli fini della partecipazione agli interventi previsti dalla programmazione regionale applicativa delle disposizioni dell’Unione Europea, sono equiparati agli imprenditori agricoli professionali gli Istituti di istruzione superiori e professionali del settore agrario e le aziende agrarie sperimentali delle Università degli Studi con sede nella Regione del Veneto.”.
Art. 2 - Modifica all’articolo 3 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2019”.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 , è inserito il seguente:
1 bis. Nel caso di svolgimento di attività di cui al comma 1 con personale dipendente della Regione, la Giunta regionale è autorizzata ad acquisire i beni e i servizi necessari alla realizzazione della vigilanza e controllo.”.

CAPO II - Disposizioni in materia di promozione agroalimentare

Art. 3 - Modifica all’articolo 1 della legge regionale 10 maggio 2017, n. 12 “Riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche”.
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 10 maggio 2017, n. 12 , le parole: “ tutela e” sono soppresse.
Art. 4 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 10 maggio 2017, n. 12 “Riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche”.
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 10 maggio 2017, n. 12 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: “ Sono destinatarie degli interventi di promozione della Regione, ai sensi dell’articolo 5,” sono sostituite dalle seguenti: “ La Regione riconosce, ai sensi della presente legge,”;
b) alla lettera a) la parola: “ fine” è sostituita dalla seguente: “ scopo”;
c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
c) siano iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore - RUNTS ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e successive modificazioni;”;
d) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
d) prevedano, nel proprio statuto, la principale finalità di valorizzazione di uno o più prodotti del Veneto con indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, di cui al regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo alle “indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012” o dei prodotti e piatti della gastronomia inseriti nell’”Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali” del Veneto, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 “Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449” anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche e l’organizzazione di degustazioni guidate, nonché di promozione della cultura e delle tradizioni locali enogastronomiche riferite a tali prodotti, attraverso l’organizzazione di iniziative sociali, storiche e culturali;”;
e) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
e) riportino, nella denominazione dell’associazione, i riferimenti al nome di uno o più prodotti di cui alla lettera d); qualora tale nome sia riferito ad un prodotto o vino a denominazione DOP o IGP, l’uso del nome deve essere autorizzato dal Consorzio di tutela o dell’ente di riferimento.”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 10 maggio 2017, n. 12 , è aggiunto il seguente:
1 bis. Le associazioni riconosciute e iscritte nel registro regionale di cui all’articolo 3 sono destinatarie degli interventi di promozione della Regione ai sensi dell’articolo 5.”.
Art. 5 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 10 maggio 2017, n. 12 “Riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche”.
1. All’articolo 4 della legge regionale 10 maggio 2017, n. 12 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera c) del comma 1, è aggiunta la seguente:
; c bis) copia dei bilanci degli ultimi due anni”;
b) al comma 3, le parole: “ 31 marzo” sono sostituite dalle seguenti: “ 30 giugno” e dopo le parole: “ permanere dei requisiti previsti per l’iscrizione nel registro regionale” sono inserite le seguenti: “ di cui all’articolo 3”;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. La perdita dei requisiti di cui all’articolo 2 previsti per l’iscrizione o la cessazione dell’attività, o il mancato invio della documentazione di cui al comma 3, comportano la cancellazione dal registro regionale di cui all’articolo 3.”;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
5. Le singole associazioni, iscritte al registro regionale di cui all’articolo 3, possono associarsi a livello regionale per la promozione e valorizzazione dei prodotti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), del territorio regionale.”.
Art. 6 - Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 10 maggio 2017, n. 12 “Riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche”.
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 10 maggio 2017, n. 12 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: “ degli enti locali e” sono soppresse;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) servizi e attività di promozione, informazione e assistenza al consumatore, anche d’intesa con le strutture di tutela e valorizzazione dei prodotti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), del territorio regionale.”.
Art. 7 - Norme transitorie.
1. Entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge le associazioni già iscritte nel registro regionale di cui all’articolo 3 della legge regionale 10 maggio 2017, n. 12 sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e successive modificazioni, pena la cancellazione dal medesimo registro.
2. Con provvedimento della struttura regionale competente sono concesse eventuali proroghe al termine di cui al comma 1 motivate da cause di forza maggiore.

CAPO III - Disposizioni in materia di agriturismo

Art. 8 - Modifica all'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Nuove disposizioni in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo”.
1. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è inserito il seguente:
4 ter. Sugli edifici esistenti da destinare ad uso agrituristico sono sempre consentiti gli ampliamenti necessari per gli adeguamenti tecnologici e igienico sanitari nonché per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Tali ampliamenti, nel limite massimo del 10 % del volume esistente e in misura non superiore a 200 mc totali aziendali, sono realizzati esclusivamente in aderenza, sopraelevazione o attraverso la costruzione di volumi interrati o seminterrati negli edifici esistenti, nel rispetto delle disposizioni del piano regolatore comunale, delle vigenti norme urbanistiche, edilizie e igienico-sanitarie, nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”. Gli ampliamenti sono consentiti una sola volta, anche realizzati in più fasi fino al raggiungimento degli incrementi volumetrici complessivamente previsti, purché non abbiano già usufruito di tale facoltà in applicazione di altre disposizioni regionali che ammettevano il medesimo intervento.”.

CAPO IV - Disposizioni in materia di politiche forestali

Art. 9 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 “Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo”.
1. All'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica, dopo le parole: “ Comitato regionale per la concertazione in agricoltura” sono aggiunte le seguenti: “ e in ambito forestale”.
b) al comma 1, dopo le parole: “ Comitato regionale per la concertazione in agricoltura” sono inserite le seguenti: “ e in ambito forestale”.
c) al comma 2 le parole: “ e “Tavolo agroalimentare”” sono sostituite dalle seguenti: “ , “Tavolo agroalimentareeTavolo filiere forestali””;
d) dopo la lettera b) del comma 2 sono aggiunte le seguenti:
b bis) “Tavolo filiere forestali”, per le questioni relative allo sviluppo delle filiere del comparto foresta-legno. Al tavolo partecipano:
  1. 1) l’Assessore regionale alle foreste o un suo delegato;
  2. 2) il Presidente della commissione consiliare competente o un componente della medesima suo delegato;
  3. 3) un rappresentante degli istituti di ricerca di livello accademico competenti in materia di foreste attivi sul territorio regionale;
  4. 4) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
  5. 5) un rappresentante designato dall’UNCEM;
  6. 6) un rappresentante designato in rappresentanza delle Regole e proprietà collettive;
  7. 7) tre rappresentanti designati dalle realtà associative forestali regolarmente costituite ed operanti in Veneto;
  8. 8) un rappresentante del sistema di trasformazione del legno designato congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore a livello regionale;
  9. 9) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
  10. 10) un rappresentante della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali del Veneto;
  11. 11) un rappresentante delle organizzazioni ambientali maggiormente rappresentative a livello regionale;
  12. 12) qualora gli argomenti all’ordine del giorno lo rendano opportuno, può essere invitato a partecipare agli incontri del tavolo un rappresentante del Ministero competente in materia di foreste.

b ter) Ciascun partecipante al “Tavolo filiere forestali” può farsi assistere, nel corso delle riunioni, da un numero massimo di due persone dotate di particolare competenza sugli argomenti all’ordine del giorno.”.
Art. 10 - Modifica all’articolo 26 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”.
1. L’articolo 26 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 , è sostituito dal seguente:
Art. 26 - Realizzazione e manutenzione della viabilità forestale e silvo-pastorale.
1. La Regione promuove, in coerenza con l’articolo 9 del decreto legislativo n. 34 del 2018, la realizzazione e la manutenzione della viabilità forestale e silvo-pastorale e delle opere ad essa connesse, al fine di conseguire una razionale gestione del territorio silvo-pastorale, favorire gli interventi di protezione civile, anche a finalità di antincendio boschivo ed altri interventi di pubblica incolumità, nonché la conservazione del paesaggio e le attività didattico-scientifiche.
2. Ai fini della presente legge, la viabilità forestale e silvo-pastorale, i cui parametri dimensionali e le caratteristiche tecnico-costruttive sono definiti in coerenza con le disposizioni attuative di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 34 del 2018, è classificata in:
a) viabilità principale, caratterizzata da una rete permanente di strade e opere connesse, quali piazzali ed imposti, a fondo stabilizzato, prevalentemente non asfaltate;
b) viabilità secondaria, caratterizzata da una rete permanente di piste e opere connesse, quali piazzali ed imposti, a fondo naturale, comprese le linee di esbosco aeree fisse;
c) tracciati di uso ed allestimento temporanei, comprese le linee di avvallamento naturali ed artificiali e le linee di esbosco aeree temporanee.
3. La realizzazione e l’installazione dei tracciati di uso ed allestimento temporanei sono autorizzati dall’autorità forestale competente in relazione a progetti di taglio approvati, di cui all’articolo 23, comma 4.
4. Per l’installazione delle vie aeree di esbosco che possono costituire motivi di pericolo per il volo aereo e la pubblica incolumità, sono fatti salvi gli obblighi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771 “Decentramento dei servizi del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione” e successive modificazioni.”.

CAPO V - Disposizioni in materia di semplificazione per le imprese

Art. 11 - Disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.
1. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese, la cessazione dell’attività e gli ulteriori adempimenti per i quali è prevista la comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” nonché la comunicazione all’ufficio del registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, sono effettuati in un’unica modalità tramite la presentazione all'ufficio del registro delle imprese della comunicazione unica prevista dall’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli” convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
2. Al fine di adempiere agli obblighi informativi verso le altre amministrazioni interessate, della presentazione della comunicazione unica di cui al comma 1 viene data notizia al SUAP attraverso l’attivazione di una modalità automatica di trasmissione conforme ai requisiti di cui all’articolo 4, comma 8, del d.p.r. n. 160 del 2010.
3. La Giunta regionale, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d’intesa con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Veneto, detta le disposizioni attuative del presente articolo e definisce in particolare:
a) le tipologie di adempimenti che sono oggetto di comunicazione da parte dell’interessato sia all’ufficio del registro delle imprese che al SUAP;
b) l’elenco delle attività produttive la cui comunicazione al SUAP è sostituita da un adempimento unico all’ufficio del registro delle imprese.
4. Fino alla completa attuazione delle disposizioni del presente articolo, alla cessazione dell’attività e agli ulteriori adempimenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le vigenti modalità di comunicazione al SUAP e al registro delle imprese. La Giunta regionale pubblica, con le forme ritenute più idonee, la data a decorrere dalla quale la comunicazione unica di cui al comma 1 produce gli effetti previsti dal presente articolo.

CAPO VI - Disposizioni in materia di energia

Art. 12 - Modifiche all’articolo 42 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 42 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 sono inseriti i seguenti:
2.1. La Regione esercita le funzioni di rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” alla realizzazione e all’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, inferiori a 300 MW. L’autorizzazione unica è rilasciata dal direttore di area competente, fatta salva la ripartizione delle competenze autorizzatorie definita dalla normativa nazionale e regionale.
2.2 Per gli impianti che producono energia da rifiuti, la competenza al rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione, installazione ed esercizio, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, è disciplinata dalla legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” e, a decorrere dalla sua abrogazione ai sensi degli articoli 25, comma 1, lettera f) e 27 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d’incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”, dalla medesima legge regionale n. 12 del 2024, dall' articolo 4, comma 1, lettera f), numero 2 e dall' articolo 6, comma 1, lettere c) e h) della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 ; in tal caso, ove i rifiuti costituiscano fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o biometano, l’autorizzazione è acquisita nel procedimento, di competenza regionale, avviato ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003. ”.
Art. 13 - Modifica all’articolo 44 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”
1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 44 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è sostituita dalla seguente:
b) all'autorizzazione all’installazione ed all’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti non rinnovabili, inferiori a 300 MW; per gli impianti che producono energia da rifiuti trova applicazione l’articolo 42, comma 2.2, della presente legge.”.
Art. 14 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 19 luglio 2022, n. 17 “Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra”.
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 19 luglio 2022, n. 17 sono aggiunti i seguenti:
4 bis. Ai fini della verifica di cui al comma 4, il soggetto attuatore del piano colturale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), punto 2) deve svolgere l’attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile, desumibile dalla visura alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ed essere titolare del Fascicolo aziendale del settore primario ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” e aggiornato per tutta la durata di esercizio dell’impianto.
4 ter. Ai fini della verifica e della attestazione della continuità dell’attività agricola o pastorale sull’area interessata di cui al comma 4, la Giunta regionale, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e statale e tenuto conto anche di linee guida in materia di impianti agro-voltaici elaborate o coordinate dai Ministeri competenti, individua i criteri da rispettare in ordine alla esistenza e alla resa della coltivazione nonché al mantenimento dell’indirizzo produttivo ovvero al passaggio ad un indirizzo produttivo di valore economico più elevato, ove possibile con particolare riguardo ai prodotti agricoli di qualità, da valutare nel corso dell’esercizio dell’impianto agro-voltaico.”.

CAPO VII – Disposizioni in materia di orto-floro-vivaismo

Art. 15 - Modifica all’articolo 3 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 “Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali”.
1. Dopo la lettera c), del comma 1, dell’articolo 3 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 è aggiunta la seguente:
c bis) esperienza pregressa di almeno cinque anni in un’attività lavorativa a tempo pieno con le mansioni proprie del titolare, coadiuvante familiare dell’operaio florovivaista specializzato o equiparato presso un’azienda che esercita le medesime attività.”.

CAPO VIII - Disposizioni finali

Art. 16 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 17 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 04/07/2024

PDL n. 275

Assegnato in sede referente: 3a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 23/10/2024

Parere della commissione espresso a: Maggioranza

Relatore in aula: Marco ANDREOLI

Approvato dal consiglio in data: 29/10/2024

Deliberazione Legislativa n. 27 del 05/11/2024