crv_sgo_leggi

Legge regionale 14 novembre 2024, n. 28 (BUR n. 149/2024)

Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di lavoro, cultura, turismo ed edilizia scolastica.

Sommario: Legge Regionale 28/2024
S O M M A R I O
Legge regionale 14 novembre 2024, n. 28 (BUR n. 149/2024)

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2024 IN MATERIA DI LAVORO, CULTURA, TURISMO ED EDILIZIA SCOLASTICA

CAPO I - Disposizioni in materia di lavoro

Art. 1 - Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”.
1. All’ articolo 10 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 le parole: “ , del comitato di coordinamento istituzionale di cui all’articolo 7” sono soppresse;
b) al comma 6 la parola: “ sentiti” è sostituita dalla seguente “sentite”, le parole: “, la commissione” sono sostituite dalle seguenti: “e la commissione” e le parole: “ e il comitato di coordinamento istituzionale di cui all’articolo 7” sono soppresse.
Art. 2 - Modifica agli articoli 10 e 11 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”.
1. Al comma 4 dell’ articolo 10 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , le parole: “sulla base delle linee guida della SEO” sono sostituite dalle seguenti: in conformità con le linee guida e le priorità strategiche dell’Unione Europea in materia di occupazione e inclusione sociale”.
2. Al comma 2 dell’ articolo 11 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , le parole: “nell’ambito della SEO” sono sostituite dalle seguenti: “in conformità con le linee guida e le priorità strategiche dell’Unione Europea in materia di occupazione e inclusione sociale”.
Art. 3 - Modifica all’articolo 12 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”.
1. Alla lettera f) del comma 1 dell’ articolo 12 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , le parole: “ annuale di attività” sono sostituite dalle seguenti: “ triennale delle attività e dei relativi aggiornamenti annuali”.
Art. 4 - Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”.
1. Al comma 3 dell’ articolo 13 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , le parole: “ entro il 30 ottobre un piano annuale delle attività” sono sostituite dalle seguenti: “ entro il 31 ottobre un piano triennale delle attività, aggiornato annualmente”.
2 Dopo il comma 3 dell’ articolo 13 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , sono aggiunti i seguenti:
“3.1 Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 2, il piano triennale delle attività definisce e individua:
a) il quadro strategico triennale delle attività dell’ente con riferimento al sistema dei servizi per il lavoro, alle politiche attive, alle misure di sostegno all’occupazione e di ricollocazione;
b) gli obiettivi da perseguire, definendo le modalità generali per il monitoraggio e la valutazione del loro conseguimento;
c) le strategie di intervento, articolandole in base alle caratteristiche dei diversi territori di cui si compone la Regione e ai principali settori economico-produttivi.
3.2 Gli aggiornamenti annuali del piano triennale delle attività indicano e specificano:
a) gli obiettivi da raggiungere nello specifico periodo di riferimento, la loro declinazione in risultati attesi, la loro quantificazione e il loro monitoraggio per il tramite di appositi indicatori;
b) le specifiche tipologie di azioni, percorsi, progetti e servizi da realizzare nel periodo di riferimento;
c) le risorse finanziarie disponibili in relazione agli obiettivi descritti;
d) i risultati conseguiti nell’anno precedente, con particolare riferimento al rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), evidenziando eventuali criticità riscontrate e le azioni correttive adottate.”.
Art. 5 - Modifica all’articolo 15 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”.
1. Alla lettera e) del comma 5 dell’ articolo 15 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , le parole: “ annuale delle attività” sono sostituite dalle seguenti: “ triennale delle attività ed i relativi aggiornamenti annuali”.
Art. 6 - Modifica all’articolo 19 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”.
1. Al comma 1 dell’ articolo 19 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , le parole: “ proposta dal direttore e approvata dalla Giunta regionale,” sono sostituite dalle seguenti: “ adottata dal direttore e della quale la Giunta regionale prende atto” e sono aggiunte le seguenti: “ , in conformità a quanto previsto ai commi 5 bis e 5 ter dell'articolo 15,”.

CAPO II - Disposizioni in materia di cultura

Art. 7 - Modifica all’articolo 2, della legge regionale 25 luglio 2008, n. 8 “Celebrazione della giornata dei Veneti nel Mondo”. Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro”.
1. Al comma 1 dell’ articolo 2 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 8 , le parole: “ , sentita la competente Commissione consiliare,” sono soppresse.
2. Al comma 2 dell’ articolo 14 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 , dopo le parole: “ approva il programma annuale degli interventi” sono aggiunte le seguenti: “ , ivi compresa la individuazione della giornata di celebrazione dei Veneti nel mondo di cui all’articolo 2 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 8 ”.
Art. 8 - Modifica all’articolo 14 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 “Legge per la cultura”.
1. Dopo il comma 2 dell’ articolo 14 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 , è aggiunto il seguente:
2 bis. Gli enti e istituzioni culturali cui la Regione del Veneto a vario titolo partecipa o aderisce e che risultano destinatari di finanziamenti regionali per l’attuazione di iniziative culturali e di spettacolo in conformità agli strumenti di programmazione del settore, al fine di garantire trasparenza nella loro gestione mediante la più ampia partecipazione a tali iniziative da parte degli operatori del settore culturale e dello spettacolo, sono tenute a rendere pubblici sui rispettivi siti web ed in conformità a criteri di completezza, tempestività, semplicità di consultazione e comprensibilità, bandi ed avvisi per l’accesso ai contributi e la partecipazione ad iniziative a cui concorrono i finanziamenti regionali.”.

CAPO III - Disposizioni in materia di turismo

Art. 9 - Modifiche all’articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
1. All’ articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera f) del comma 5 è sostituita dalla seguente:
f) gli organizzatori di viaggi diversi da agenzie di viaggio e turismo che violino gli obblighi in materia di assicurazione previsti dall’articolo 40;”;
b) dopo la lettera f) del comma 5 è aggiunta la seguente:
f bis) il titolare di agenzia di viaggio e turismo che violi gli obblighi in materia di requisiti per l’apertura di agenzia di viaggio e turismo ai sensi dell’articolo 37 nonché gli obblighi in materia di assicurazione previsti dall’articolo 38. L’irrogazione della sanzione pecuniaria è preceduta dalla diffida ad adeguarsi ai suddetti obblighi da parte del comune a seguito dell’accertamento delle violazioni, anche su segnalazione della Giunta regionale. Se il titolare non ottempera entro il termine stabilito dalla diffida stessa, il comune dispone la sospensione dell’attività di agenzia di viaggio e turismo per un periodo compreso tra sei e dodici mesi, in relazione alla gravità della violazione. Decorso tale periodo di sospensione, qualora il titolare non abbia ancora ottemperato a quanto previso dalla diffida, il comune irroga la sanzione pecuniaria. La sospensione dell’attività di agenzia di viaggio e turismo cessa anticipatamente senza applicazione di sanzioni amministrative con l’accertamento da parte del comune del ripristino dei requisiti per l’apertura e delle coperture assicurative da parte del titolare, anche su segnalazione della Giunta regionale. Qualora l’interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura o sospensione dell’attività, il comune, previa diffida, provvede all’esecuzione coattiva. In caso di reiterazione delle violazioni della presente lettera, la sanzione pecuniaria è applicata nella misura del doppio di quella inizialmente irrogata e il comune procede alla revoca dell’autorizzazione o all’inibizione dell’attività.”;
c) al comma 8, dopo le parole: “lettere a), b), d), e), f),” sono aggiunte le seguenti: “f bis),”.

CAPO IV - Disposizioni in materia di edilizia scolastica

Art. 10 - Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 ‘Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie’
1. L' articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 , è così sostituito:
“Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione.
1. Per il miglioramento e il recupero del patrimonio edilizio scolastico la Regione concede contributi per lavori di ampliamento, completamento e sistemazione di edifici adibiti o da adibire a sedi di scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, con esclusione delle scuole paritarie che svolgono il servizio di istruzione con modalità commerciale e delle istituzioni per l'istruzione non paritarie.
2. Ai fini della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere, individua con proprio provvedimento le condizioni che caratterizzano lo svolgimento dell'istruzione paritaria con modalità non commerciale.”.
2. Il titolo della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 , è così sostituito: “Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado”.

CAPO V - Disposizioni finali

Art. 11 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 12 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 28/2024
S O M M A R I O
Legge regionale 14 novembre 2024, n. 28 (BUR n. 149/2024) - Testo storico

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2024 IN MATERIA DI LAVORO, CULTURA, TURISMO ED EDILIZIA SCOLASTICA

CAPO I - Disposizioni in materia di lavoro

Art. 1 - Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”.
1. All’articolo 10 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 le parole: “ , del comitato di coordinamento istituzionale di cui all’articolo 7” sono soppresse;
b) al comma 6 la parola: “ sentiti” è sostituita dalla seguente “sentite”, le parole: “, la commissione” sono sostituite dalle seguenti: “e la commissione” e le parole: “ e il comitato di coordinamento istituzionale di cui all’articolo 7” sono soppresse.
Art. 2 - Modifica agli articoli 10 e 11 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”.
1. Al comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , le parole: “sulla base delle linee guida della SEO” sono sostituite dalle seguenti: in conformità con le linee guida e le priorità strategiche dell’Unione Europea in materia di occupazione e inclusione sociale”.
2. Al comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , le parole: “nell’ambito della SEO” sono sostituite dalle seguenti: “in conformità con le linee guida e le priorità strategiche dell’Unione Europea in materia di occupazione e inclusione sociale”.
Art. 3 - Modifica all’articolo 12 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”.
1. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , le parole: “ annuale di attività” sono sostituite dalle seguenti: “ triennale delle attività e dei relativi aggiornamenti annuali”.
Art. 4 - Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”.
1. Al comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , le parole: “ entro il 30 ottobre un piano annuale delle attività” sono sostituite dalle seguenti: “ entro il 31 ottobre un piano triennale delle attività, aggiornato annualmente”.
2 Dopo il comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , sono aggiunti i seguenti:
“3.1 Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 2, il piano triennale delle attività definisce e individua:
a) il quadro strategico triennale delle attività dell’ente con riferimento al sistema dei servizi per il lavoro, alle politiche attive, alle misure di sostegno all’occupazione e di ricollocazione;
b) gli obiettivi da perseguire, definendo le modalità generali per il monitoraggio e la valutazione del loro conseguimento;
c) le strategie di intervento, articolandole in base alle caratteristiche dei diversi territori di cui si compone la Regione e ai principali settori economico-produttivi.
3.2 Gli aggiornamenti annuali del piano triennale delle attività indicano e specificano:
a) gli obiettivi da raggiungere nello specifico periodo di riferimento, la loro declinazione in risultati attesi, la loro quantificazione e il loro monitoraggio per il tramite di appositi indicatori;
b) le specifiche tipologie di azioni, percorsi, progetti e servizi da realizzare nel periodo di riferimento;
c) le risorse finanziarie disponibili in relazione agli obiettivi descritti;
d) i risultati conseguiti nell’anno precedente, con particolare riferimento al rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), evidenziando eventuali criticità riscontrate e le azioni correttive adottate.”.
Art. 5 - Modifica all’articolo 15 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”.
1. Alla lettera e) del comma 5 dell’articolo 15 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , le parole: “ annuale delle attività” sono sostituite dalle seguenti: “ triennale delle attività ed i relativi aggiornamenti annuali”.
Art. 6 - Modifica all’articolo 19 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”.
1. Al comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , le parole: “ proposta dal direttore e approvata dalla Giunta regionale,” sono sostituite dalle seguenti: “ adottata dal direttore e della quale la Giunta regionale prende atto” e sono aggiunte le seguenti: “ , in conformità a quanto previsto ai commi 5 bis e 5 ter dell'articolo 15,”.

CAPO II - Disposizioni in materia di cultura

Art. 7 - Modifica all’articolo 2, della legge regionale 25 luglio 2008, n. 8 “Celebrazione della giornata dei Veneti nel Mondo”. Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro”.
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 8 , le parole: “ , sentita la competente Commissione consiliare,” sono soppresse.
2. Al comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 , dopo le parole: “ approva il programma annuale degli interventi” sono aggiunte le seguenti: “ , ivi compresa la individuazione della giornata di celebrazione dei Veneti nel mondo di cui all’articolo 2 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 8 ”.
Art. 8 - Modifica all’articolo 14 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 “Legge per la cultura”.
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 , è aggiunto il seguente:
2 bis. Gli enti e istituzioni culturali cui la Regione del Veneto a vario titolo partecipa o aderisce e che risultano destinatari di finanziamenti regionali per l’attuazione di iniziative culturali e di spettacolo in conformità agli strumenti di programmazione del settore, al fine di garantire trasparenza nella loro gestione mediante la più ampia partecipazione a tali iniziative da parte degli operatori del settore culturale e dello spettacolo, sono tenute a rendere pubblici sui rispettivi siti web ed in conformità a criteri di completezza, tempestività, semplicità di consultazione e comprensibilità, bandi ed avvisi per l’accesso ai contributi e la partecipazione ad iniziative a cui concorrono i finanziamenti regionali.”.

CAPO III - Disposizioni in materia di turismo

Art. 9 - Modifiche all’articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
1. All’articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera f) del comma 5 è sostituita dalla seguente:
f) gli organizzatori di viaggi diversi da agenzie di viaggio e turismo che violino gli obblighi in materia di assicurazione previsti dall’articolo 40;”;
b) dopo la lettera f) del comma 5 è aggiunta la seguente:
f bis) il titolare di agenzia di viaggio e turismo che violi gli obblighi in materia di requisiti per l’apertura di agenzia di viaggio e turismo ai sensi dell’articolo 37 nonché gli obblighi in materia di assicurazione previsti dall’articolo 38. L’irrogazione della sanzione pecuniaria è preceduta dalla diffida ad adeguarsi ai suddetti obblighi da parte del comune a seguito dell’accertamento delle violazioni, anche su segnalazione della Giunta regionale. Se il titolare non ottempera entro il termine stabilito dalla diffida stessa, il comune dispone la sospensione dell’attività di agenzia di viaggio e turismo per un periodo compreso tra sei e dodici mesi, in relazione alla gravità della violazione. Decorso tale periodo di sospensione, qualora il titolare non abbia ancora ottemperato a quanto previso dalla diffida, il comune irroga la sanzione pecuniaria. La sospensione dell’attività di agenzia di viaggio e turismo cessa anticipatamente senza applicazione di sanzioni amministrative con l’accertamento da parte del comune del ripristino dei requisiti per l’apertura e delle coperture assicurative da parte del titolare, anche su segnalazione della Giunta regionale. Qualora l’interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura o sospensione dell’attività, il comune, previa diffida, provvede all’esecuzione coattiva. In caso di reiterazione delle violazioni della presente lettera, la sanzione pecuniaria è applicata nella misura del doppio di quella inizialmente irrogata e il comune procede alla revoca dell’autorizzazione o all’inibizione dell’attività.”;
c) al comma 8, dopo le parole: “lettere a), b), d), e), f),” sono aggiunte le seguenti: “f bis),”.

CAPO IV - Disposizioni in materia di edilizia scolastica

Art. 10 - Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 “Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie”
1. L'articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 , è così sostituito:
“Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione.
1. Per il miglioramento e il recupero del patrimonio edilizio scolastico la Regione concede contributi per lavori di ampliamento, completamento e sistemazione di edifici adibiti o da adibire a sedi di scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, con esclusione delle scuole paritarie che svolgono il servizio di istruzione con modalità commerciale e delle istituzioni per l'istruzione non paritarie.
2. Ai fini della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere, individua con proprio provvedimento le condizioni che caratterizzano lo svolgimento dell'istruzione paritaria con modalità non commerciale.”.
2. Il titolo della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 , è così sostituito: “Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado”.

CAPO V - Disposizioni finali

Art. 11 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 12 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 04/07/2024

PDL n. 274

Assegnato in sede referente: 6a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 16/10/2024

Parere della commissione espresso a: Maggioranza

Relatore in aula: Francesca SCATTO

Approvato dal consiglio in data: 05/11/2024

Deliberazione Legislativa n. 28 del 14/11/2024