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Legge regionale 20 novembre 2024, n. 29 (BUR n. 151/2024)
Disposizioni per la promozione nei locali di ristorazione del Veneto di informazioni ai consumatori sui prodotti ittici serviti.
Sommario
“Legge regionale 20 novembre 2024, n. 29 (BUR n. 151/2024) - Testo vigente”
S O M M A R I O
- Legge regionale 20 novembre 2024, n. 29 (BUR n. 151/2024)
- DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE NEI LOCALI DI RISTORAZIONE DEL VENETO DI INFORMAZIONI AI CONSUMATORI SUI PRODOTTI ITTICI SERVITI
- Art. 1 - Finalità.
- Art. 2 - Definizioni.
- Art. 3 - Costituzione e disciplina del Registro e del Logo per i locali di ristorazione con informazioni ai consumatori sui prodotti ittici serviti.
- Art. 4 - Informazioni ai consumatori sui prodotti ittici serviti nei locali di ristorazione.
- Art. 5 - Prodotti ittici riconosciuti quali prodotti tipici della tradizione gastronomica veneta.
- Art. 6 - Controlli e vigilanza.
- Art. 7 - Sanzioni.
- Art. 8 - Clausola valutativa.
- Art. 9 - Norma finanziaria.
DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE NEI LOCALI DI RISTORAZIONE DEL VENETO DI INFORMAZIONI AI CONSUMATORI SUI PRODOTTI ITTICI SERVITI
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, tenuto conto della risoluzione del Parlamento europeo del 12 maggio 2016 “Tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nella ristorazione e nella vendita al dettaglio” nonché del regolamento (CE) 25 ottobre 2011, n. 1169/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, promuove nei locali di ristorazione del Veneto il consumo informato dei prodotti ittici serviti, fornendo ai consumatori le informazioni per effettuare scelte consapevoli e in modo da assicurare un livello elevato di protezione della loro salute, nel rispetto in particolare di considerazioni sanitarie, economiche, ambientali, sociali ed etiche, in armonia con la normativa dell’Unione europea e statale in materia, ivi compresa la normativa sulla sostenibilità, tracciabilità ed etichettatura degli alimenti, sulla igiene e sicurezza alimentare e la lotta alle frodi alimentari nonché con riguardo alle pratiche commerciali sleali nei confronti dei consumatori.
Art. 2 - Definizioni.
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) locale di ristorazione: ristorante o altra attività di somministrazione di alimenti al consumatore di cui alla legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande” nonché di cui alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Nuove disposizioni in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo”;
b) prodotto ittico: i “prodotti della pesca” nonché i “prodotti dell’acquacoltura” del “settore della pesca e dell’acquacoltura” di cui all’articolo 5, primo comma, lettere a), b) e d) del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 11 dicembre 2013, n. 1379 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
c) consumatore: il “consumatore finale” di cui all’articolo 3, primo comma, numero 18 del regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002/CE “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare” nonché il “consumatore” così come definito dall’articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 “Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229” al quale sono riconosciuti come fondamentali i diritti di cui all’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo e la tutela dalle pratiche commerciali sleali ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146 “Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004”.
a) locale di ristorazione: ristorante o altra attività di somministrazione di alimenti al consumatore di cui alla legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande” nonché di cui alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Nuove disposizioni in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo”;
b) prodotto ittico: i “prodotti della pesca” nonché i “prodotti dell’acquacoltura” del “settore della pesca e dell’acquacoltura” di cui all’articolo 5, primo comma, lettere a), b) e d) del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 11 dicembre 2013, n. 1379 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
c) consumatore: il “consumatore finale” di cui all’articolo 3, primo comma, numero 18 del regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002/CE “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare” nonché il “consumatore” così come definito dall’articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 “Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229” al quale sono riconosciuti come fondamentali i diritti di cui all’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo e la tutela dalle pratiche commerciali sleali ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146 “Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004”.
Art. 3 - Costituzione e disciplina del Registro e del Logo per i locali di ristorazione con informazioni ai consumatori sui prodotti ittici serviti.
1. Ai fini di cui all’articolo 1, per promuovere e garantire la massima conoscibilità e trasparenza ai consumatori sulla provenienza, sostenibilità, igiene e sicurezza del prodotto ittico che si può consumare in un locale di ristorazione, sono istituiti:
a) un registro denominato “Registro dei locali di ristorazione con informazioni ai consumatori sui prodotti ittici serviti”, di seguito “Registro”, in cui sono iscritti i locali di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 che garantiscono al consumatore le informazioni di cui all’articolo 4 sui prodotti ittici serviti;
b) un logo denominato “Locali di ristorazione con informazioni ai consumatori sui prodotti ittici serviti”, di seguito “Logo”, per identificare i locali iscritti al Registro di cui alla lettera a) del presente comma.
2. Il Logo è concesso in uso dalla struttura regionale competente in materia di commercio alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative in ambito regionale, di seguito “concessionari”, tramite procedura di evidenza pubblica.
3. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede:
a) alla costituzione del Registro, presso la competente struttura regionale, stabilendo le modalità per la presentazione e lo svolgimento dell’istruttoria, da parte dei concessionari, delle domande d’iscrizione, le modalità per la cancellazione dei locali di ristorazione dal Registro, nonché le modalità di tenuta e di sua pubblicazione nel sito web della Giunta regionale;
b) ad individuare e definire la grafica del Logo e a stabilirne i requisiti per l’utilizzo da parte dei locali di ristorazione iscritti nel Registro.
c) alla predisposizione di linee guida ai fini dell’adozione, da parte dei concessionari, di un regolamento che disciplina l’utilizzo del Logo.
a) un registro denominato “Registro dei locali di ristorazione con informazioni ai consumatori sui prodotti ittici serviti”, di seguito “Registro”, in cui sono iscritti i locali di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 che garantiscono al consumatore le informazioni di cui all’articolo 4 sui prodotti ittici serviti;
b) un logo denominato “Locali di ristorazione con informazioni ai consumatori sui prodotti ittici serviti”, di seguito “Logo”, per identificare i locali iscritti al Registro di cui alla lettera a) del presente comma.
2. Il Logo è concesso in uso dalla struttura regionale competente in materia di commercio alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative in ambito regionale, di seguito “concessionari”, tramite procedura di evidenza pubblica.
3. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede:
a) alla costituzione del Registro, presso la competente struttura regionale, stabilendo le modalità per la presentazione e lo svolgimento dell’istruttoria, da parte dei concessionari, delle domande d’iscrizione, le modalità per la cancellazione dei locali di ristorazione dal Registro, nonché le modalità di tenuta e di sua pubblicazione nel sito web della Giunta regionale;
b) ad individuare e definire la grafica del Logo e a stabilirne i requisiti per l’utilizzo da parte dei locali di ristorazione iscritti nel Registro.
c) alla predisposizione di linee guida ai fini dell’adozione, da parte dei concessionari, di un regolamento che disciplina l’utilizzo del Logo.
Art. 4 - Informazioni ai consumatori sui prodotti ittici serviti nei locali di ristorazione.
1. Per poter essere iscritti al Registro ed usufruire del Logo di cui all’articolo 3, il locale di ristorazione è tenuto a garantire in forma scritta, anche avvalendosi di infografiche o di analoghe forme di comunicazione, ai consumatori, le informazioni individuate dalla Giunta regionale quali funzionali a fornire al consumatore evidenza in ordine alle caratteristiche dei prodotti ittici oggetto di consumo nel locale. Ferme restando le informazioni obbligatorie stabilite dalla normativa dell’Unione europea, statale e regionale in materia di informazioni sui prodotti ittici della pesca e dell’acquacoltura, le ulteriori informazioni da fornire sono individuate tra le seguenti:
a) le informazioni di cui agli articoli 36, 38 e 39 del regolamento (CE) 11 dicembre 2013, n. 1379/2013/UE “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio” in tema di informazioni obbligatorie, sulla certificazione ecologica e supplementari facoltative al consumatore finale di prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
b) le indicazioni di cui agli articoli 9, 10, 36 e 37 del regolamento (CE) 25 ottobre 2011, n. 1169/2011/UE “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione” in tema di indicazioni obbligatorie e obbligatorie complementari per specifici alimenti per garantire un elevato livello di protezione del consumatore finale;
c) le informazioni previste dal regolamento (CE) 20 novembre 2009, n. 1224/2009/UE “Regolamento del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006” che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, ai sensi del paragrafo 6 dell’articolo 58 nonché dell’articolo 67 del regolamento (CE) 08 aprile 2011, n. 404/2011/UE “Regolamento di esecuzione della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca” in tema di informazioni minime richieste per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
d) le informazioni sui prodotti ittici di qualità ai sensi della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di qualità”;
e) se si tratta di prodotti a “chilometro zero” o a “filiera corta”, ai sensi della legge 17 maggio 2022, n. 61 “Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta” e della normativa regionale in materia;
f) se si tratta di prodotti “biologici” così come individuati dalla vigente disciplina statale e regionale;
g) se si tratta di prodotti di qualità certificata ai sensi della vigente normativa dell’Unione europea e statale, con indicazione della relativa certificazione di qualità, ivi compreso il regolamento (CE) 11 aprile 2024, n. 2024/1143/UE “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012”;
h) se si tratta di prodotti identificati da una certificazione di sostenibilità del settore della pesca e dell’acquacoltura;
i) se si tratta di prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 “Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449”.
a) le informazioni di cui agli articoli 36, 38 e 39 del regolamento (CE) 11 dicembre 2013, n. 1379/2013/UE “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio” in tema di informazioni obbligatorie, sulla certificazione ecologica e supplementari facoltative al consumatore finale di prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
b) le indicazioni di cui agli articoli 9, 10, 36 e 37 del regolamento (CE) 25 ottobre 2011, n. 1169/2011/UE “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione” in tema di indicazioni obbligatorie e obbligatorie complementari per specifici alimenti per garantire un elevato livello di protezione del consumatore finale;
c) le informazioni previste dal regolamento (CE) 20 novembre 2009, n. 1224/2009/UE “Regolamento del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006” che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, ai sensi del paragrafo 6 dell’articolo 58 nonché dell’articolo 67 del regolamento (CE) 08 aprile 2011, n. 404/2011/UE “Regolamento di esecuzione della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca” in tema di informazioni minime richieste per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
d) le informazioni sui prodotti ittici di qualità ai sensi della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di qualità”;
e) se si tratta di prodotti a “chilometro zero” o a “filiera corta”, ai sensi della legge 17 maggio 2022, n. 61 “Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta” e della normativa regionale in materia;
f) se si tratta di prodotti “biologici” così come individuati dalla vigente disciplina statale e regionale;
g) se si tratta di prodotti di qualità certificata ai sensi della vigente normativa dell’Unione europea e statale, con indicazione della relativa certificazione di qualità, ivi compreso il regolamento (CE) 11 aprile 2024, n. 2024/1143/UE “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012”;
h) se si tratta di prodotti identificati da una certificazione di sostenibilità del settore della pesca e dell’acquacoltura;
i) se si tratta di prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 “Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449”.
Art. 5 - Prodotti ittici riconosciuti quali prodotti tipici della tradizione gastronomica veneta.
1. Qualora i prodotti ittici siano riconosciuti, ai sensi e per gli effetti di cui alla
legge regionale 4 novembre 2022, n. 26 “Valorizzazione della tradizione enogastronomica veneta. Istituzione del logo Ristorazione tipica del Veneto”, quali prodotti tipici della tradizione gastronomica veneta, le informazioni ai consumatori di cui all’articolo 4 della presente legge sono coordinate con quelle previste dall’articolo 4 di cui alla
legge regionale 4 novembre 2022, n. 26 per l’utilizzazione del logo “Ristorazione tipica del Veneto”.
Art. 6 - Controlli e vigilanza.
1. Salvo quanto previsto per i controlli sanitari e sull’etichettatura dalla normativa statale e regionale, ai Comuni nel cui territorio sono insediati i locali di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2, compete l’esercizio delle funzioni di controllo sul rispetto delle disposizioni in tema di utilizzo del Registro e del Logo da parte dei locali di ristorazione.
2. La Giunta regionale, al fine di concorrere ad assicurare le funzioni di controllo ai sensi della presente legge, è autorizzata a stipulare intese con i soggetti addetti al controllo e alla vigilanza in materia di alimenti e tutela dei consumatori, come individuabili sulla base della vigente normativa.
3. I concessionari sono assoggettati a periodici controlli, da parte della struttura regionale competente, sullo stato d’attuazione della presente legge e dell’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4.
4 Per le medesime finalità di cui al comma 3, i concessionari predispongono una relazione annuale di monitoraggio sull’utilizzo del Logo da presentare alla Giunta regionale.
5. La Giunta regionale, in caso di gravi inadempienze da parte dei concessionari, dispone il ritiro del Logo.
6. In caso di violazione, da parte dei locali di ristorazione, degli obblighi di corretta e completa informazione ai consumatori di cui all’articolo 4, i concessionari, anche su segnalazione dei Comuni ai sensi del comma 1, dispongono il ritiro del Logo e la cancellazione dal Registro.
2. La Giunta regionale, al fine di concorrere ad assicurare le funzioni di controllo ai sensi della presente legge, è autorizzata a stipulare intese con i soggetti addetti al controllo e alla vigilanza in materia di alimenti e tutela dei consumatori, come individuabili sulla base della vigente normativa.
3. I concessionari sono assoggettati a periodici controlli, da parte della struttura regionale competente, sullo stato d’attuazione della presente legge e dell’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4.
4 Per le medesime finalità di cui al comma 3, i concessionari predispongono una relazione annuale di monitoraggio sull’utilizzo del Logo da presentare alla Giunta regionale.
5. La Giunta regionale, in caso di gravi inadempienze da parte dei concessionari, dispone il ritiro del Logo.
6. In caso di violazione, da parte dei locali di ristorazione, degli obblighi di corretta e completa informazione ai consumatori di cui all’articolo 4, i concessionari, anche su segnalazione dei Comuni ai sensi del comma 1, dispongono il ritiro del Logo e la cancellazione dal Registro.
Art. 7 - Sanzioni.
1. L’utilizzo del Logo da parte di soggetto non iscritto al Registro di cui all’articolo 3 ovvero l’utilizzo di un Logo non conforme al modello definito ai sensi dell’articolo 3, sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 2.000,00.
2. All’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 provvedono, ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale”, i Comuni nel cui territorio è ubicato l’esercizio a cui si riferisce la violazione, che introitano i relativi proventi ovvero gli altri soggetti, individuati a seguito di intese o altre forme di accordo, tra i soggetti addetti al controllo di cui all’articolo 6, comma 2, che introitano i relativi proventi.
2. All’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 provvedono, ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale”, i Comuni nel cui territorio è ubicato l’esercizio a cui si riferisce la violazione, che introitano i relativi proventi ovvero gli altri soggetti, individuati a seguito di intese o altre forme di accordo, tra i soggetti addetti al controllo di cui all’articolo 6, comma 2, che introitano i relativi proventi.
Art. 8 - Clausola valutativa.
1. La Giunta regionale, con cadenza biennale, presenta alla competente commissione consiliare una relazione che descrive e documenta le iniziative e gli interventi attivati, indicando i soggetti coinvolti, anche ripartiti per provincia, nonché le eventuali criticità incontrate e le modalità con cui vi si è fatto fronte.
Art. 9 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, comma 1, quantificati in euro 10.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 02 “Commercio-reti distributive-tutela dei consumatori”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’
articolo 7, comma 1, della
legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.
SOMMARIO
- Legge regionale 20 novembre 2024, n. 29 (BUR n. 151/2024)
- DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE NEI LOCALI DI RISTORAZIONE DEL VENETO DI INFORMAZIONI AI CONSUMATORI SUI PRODOTTI ITTICI SERVITI
-
- Art. 1 - Finalità.
- Art. 2 - Definizioni.
- Art. 3 - Costituzione e disciplina del Registro e del Logo per i locali di ristorazione con informazioni ai consumatori sui prodotti ittici serviti.
- Art. 4 - Informazioni ai consumatori sui prodotti ittici serviti nei locali di ristorazione.
- Art. 5 - Prodotti ittici riconosciuti quali prodotti tipici della tradizione gastronomica veneta.
- Art. 6 - Controlli e vigilanza.
- Art. 7 - Sanzioni.
- Art. 8 - Clausola valutativa.
- Art. 9 - Norma finanziaria.
Sommario
“Legge regionale 20 novembre 2024, n. 29 (BUR n. 151/2024) - Testo storico”
S O M M A R I O
- Legge regionale 20 novembre 2024, n. 29 (BUR n. 151/2024) - Testo storico
- DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE NEI LOCALI DI RISTORAZIONE DEL VENETO DI INFORMAZIONI AI CONSUMATORI SUI PRODOTTI ITTICI SERVITI
- Art. 1 - Finalità.
- Art. 2 - Definizioni.
- Art. 3 - Costituzione e disciplina del Registro e del Logo per i locali di ristorazione con informazioni ai consumatori sui prodotti ittici serviti.
- Art. 4 - Informazioni ai consumatori sui prodotti ittici serviti nei locali di ristorazione.
- Art. 5 - Prodotti ittici riconosciuti quali prodotti tipici della tradizione gastronomica veneta.
- Art. 6 - Controlli e vigilanza.
- Art. 7 - Sanzioni.
- Art. 8 - Clausola valutativa.
- Art. 9 - Norma finanziaria.
DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE NEI LOCALI DI RISTORAZIONE DEL VENETO DI INFORMAZIONI AI CONSUMATORI SUI PRODOTTI ITTICI SERVITI
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, tenuto conto della risoluzione del Parlamento europeo del 12 maggio 2016 “Tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nella ristorazione e nella vendita al dettaglio” nonché del regolamento (CE) 25 ottobre 2011, n. 1169/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, promuove nei locali di ristorazione del Veneto il consumo informato dei prodotti ittici serviti, fornendo ai consumatori le informazioni per effettuare scelte consapevoli e in modo da assicurare un livello elevato di protezione della loro salute, nel rispetto in particolare di considerazioni sanitarie, economiche, ambientali, sociali ed etiche, in armonia con la normativa dell’Unione europea e statale in materia, ivi compresa la normativa sulla sostenibilità, tracciabilità ed etichettatura degli alimenti, sulla igiene e sicurezza alimentare e la lotta alle frodi alimentari nonché con riguardo alle pratiche commerciali sleali nei confronti dei consumatori.
Art. 2 - Definizioni.
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) locale di ristorazione: ristorante o altra attività di somministrazione di alimenti al consumatore di cui alla legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande” nonché di cui alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Nuove disposizioni in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo”;
b) prodotto ittico: i “prodotti della pesca” nonché i “prodotti dell’acquacoltura” del “settore della pesca e dell’acquacoltura” di cui all’articolo 5, primo comma, lettere a), b) e d) del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 11 dicembre 2013, n. 1379 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
c) consumatore: il “consumatore finale” di cui all’articolo 3, primo comma, numero 18 del regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002/CE “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare” nonché il “consumatore” così come definito dall’articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 “Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229” al quale sono riconosciuti come fondamentali i diritti di cui all’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo e la tutela dalle pratiche commerciali sleali ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146 “Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004”.
a) locale di ristorazione: ristorante o altra attività di somministrazione di alimenti al consumatore di cui alla legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande” nonché di cui alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Nuove disposizioni in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo”;
b) prodotto ittico: i “prodotti della pesca” nonché i “prodotti dell’acquacoltura” del “settore della pesca e dell’acquacoltura” di cui all’articolo 5, primo comma, lettere a), b) e d) del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 11 dicembre 2013, n. 1379 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
c) consumatore: il “consumatore finale” di cui all’articolo 3, primo comma, numero 18 del regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002/CE “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare” nonché il “consumatore” così come definito dall’articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 “Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229” al quale sono riconosciuti come fondamentali i diritti di cui all’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo e la tutela dalle pratiche commerciali sleali ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146 “Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004”.
Art. 3 - Costituzione e disciplina del Registro e del Logo per i locali di ristorazione con informazioni ai consumatori sui prodotti ittici serviti.
1. Ai fini di cui all’articolo 1, per promuovere e garantire la massima conoscibilità e trasparenza ai consumatori sulla provenienza, sostenibilità, igiene e sicurezza del prodotto ittico che si può consumare in un locale di ristorazione, sono istituiti:
a) un registro denominato “Registro dei locali di ristorazione con informazioni ai consumatori sui prodotti ittici serviti”, di seguito “Registro”, in cui sono iscritti i locali di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 che garantiscono al consumatore le informazioni di cui all’articolo 4 sui prodotti ittici serviti;
b) un logo denominato “Locali di ristorazione con informazioni ai consumatori sui prodotti ittici serviti”, di seguito “Logo”, per identificare i locali iscritti al Registro di cui alla lettera a) del presente comma.
2. Il Logo è concesso in uso dalla struttura regionale competente in materia di commercio alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative in ambito regionale, di seguito “concessionari”, tramite procedura di evidenza pubblica.
3. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede:
a) alla costituzione del Registro, presso la competente struttura regionale, stabilendo le modalità per la presentazione e lo svolgimento dell’istruttoria, da parte dei concessionari, delle domande d’iscrizione, le modalità per la cancellazione dei locali di ristorazione dal Registro, nonché le modalità di tenuta e di sua pubblicazione nel sito web della Giunta regionale;
b) ad individuare e definire la grafica del Logo e a stabilirne i requisiti per l’utilizzo da parte dei locali di ristorazione iscritti nel Registro.
c) alla predisposizione di linee guida ai fini dell’adozione, da parte dei concessionari, di un regolamento che disciplina l’utilizzo del Logo.
a) un registro denominato “Registro dei locali di ristorazione con informazioni ai consumatori sui prodotti ittici serviti”, di seguito “Registro”, in cui sono iscritti i locali di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 che garantiscono al consumatore le informazioni di cui all’articolo 4 sui prodotti ittici serviti;
b) un logo denominato “Locali di ristorazione con informazioni ai consumatori sui prodotti ittici serviti”, di seguito “Logo”, per identificare i locali iscritti al Registro di cui alla lettera a) del presente comma.
2. Il Logo è concesso in uso dalla struttura regionale competente in materia di commercio alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative in ambito regionale, di seguito “concessionari”, tramite procedura di evidenza pubblica.
3. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede:
a) alla costituzione del Registro, presso la competente struttura regionale, stabilendo le modalità per la presentazione e lo svolgimento dell’istruttoria, da parte dei concessionari, delle domande d’iscrizione, le modalità per la cancellazione dei locali di ristorazione dal Registro, nonché le modalità di tenuta e di sua pubblicazione nel sito web della Giunta regionale;
b) ad individuare e definire la grafica del Logo e a stabilirne i requisiti per l’utilizzo da parte dei locali di ristorazione iscritti nel Registro.
c) alla predisposizione di linee guida ai fini dell’adozione, da parte dei concessionari, di un regolamento che disciplina l’utilizzo del Logo.
Art. 4 - Informazioni ai consumatori sui prodotti ittici serviti nei locali di ristorazione.
1. Per poter essere iscritti al Registro ed usufruire del Logo di cui all’articolo 3, il locale di ristorazione è tenuto a garantire in forma scritta, anche avvalendosi di infografiche o di analoghe forme di comunicazione, ai consumatori, le informazioni individuate dalla Giunta regionale quali funzionali a fornire al consumatore evidenza in ordine alle caratteristiche dei prodotti ittici oggetto di consumo nel locale. Ferme restando le informazioni obbligatorie stabilite dalla normativa dell’Unione europea, statale e regionale in materia di informazioni sui prodotti ittici della pesca e dell’acquacoltura, le ulteriori informazioni da fornire sono individuate tra le seguenti:
a) le informazioni di cui agli articoli 36, 38 e 39 del regolamento (CE) 11 dicembre 2013, n. 1379/2013/UE “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio” in tema di informazioni obbligatorie, sulla certificazione ecologica e supplementari facoltative al consumatore finale di prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
b) le indicazioni di cui agli articoli 9, 10, 36 e 37 del regolamento (CE) 25 ottobre 2011, n. 1169/2011/UE “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione” in tema di indicazioni obbligatorie e obbligatorie complementari per specifici alimenti per garantire un elevato livello di protezione del consumatore finale;
c) le informazioni previste dal regolamento (CE) 20 novembre 2009, n. 1224/2009/UE “Regolamento del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006” che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, ai sensi del paragrafo 6 dell’articolo 58 nonché dell’articolo 67 del regolamento (CE) 08 aprile 2011, n. 404/2011/UE “Regolamento di esecuzione della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca” in tema di informazioni minime richieste per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
d) le informazioni sui prodotti ittici di qualità ai sensi della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di qualità”;
e) se si tratta di prodotti a “chilometro zero” o a “filiera corta”, ai sensi della legge 17 maggio 2022, n. 61 “Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta” e della normativa regionale in materia;
f) se si tratta di prodotti “biologici” così come individuati dalla vigente disciplina statale e regionale;
g) se si tratta di prodotti di qualità certificata ai sensi della vigente normativa dell’Unione europea e statale, con indicazione della relativa certificazione di qualità, ivi compreso il regolamento (CE) 11 aprile 2024, n. 2024/1143/UE “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012”;
h) se si tratta di prodotti identificati da una certificazione di sostenibilità del settore della pesca e dell’acquacoltura;
i) se si tratta di prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 “Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449”.
a) le informazioni di cui agli articoli 36, 38 e 39 del regolamento (CE) 11 dicembre 2013, n. 1379/2013/UE “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio” in tema di informazioni obbligatorie, sulla certificazione ecologica e supplementari facoltative al consumatore finale di prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
b) le indicazioni di cui agli articoli 9, 10, 36 e 37 del regolamento (CE) 25 ottobre 2011, n. 1169/2011/UE “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione” in tema di indicazioni obbligatorie e obbligatorie complementari per specifici alimenti per garantire un elevato livello di protezione del consumatore finale;
c) le informazioni previste dal regolamento (CE) 20 novembre 2009, n. 1224/2009/UE “Regolamento del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006” che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, ai sensi del paragrafo 6 dell’articolo 58 nonché dell’articolo 67 del regolamento (CE) 08 aprile 2011, n. 404/2011/UE “Regolamento di esecuzione della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca” in tema di informazioni minime richieste per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
d) le informazioni sui prodotti ittici di qualità ai sensi della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di qualità”;
e) se si tratta di prodotti a “chilometro zero” o a “filiera corta”, ai sensi della legge 17 maggio 2022, n. 61 “Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta” e della normativa regionale in materia;
f) se si tratta di prodotti “biologici” così come individuati dalla vigente disciplina statale e regionale;
g) se si tratta di prodotti di qualità certificata ai sensi della vigente normativa dell’Unione europea e statale, con indicazione della relativa certificazione di qualità, ivi compreso il regolamento (CE) 11 aprile 2024, n. 2024/1143/UE “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012”;
h) se si tratta di prodotti identificati da una certificazione di sostenibilità del settore della pesca e dell’acquacoltura;
i) se si tratta di prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 “Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449”.
Art. 5 - Prodotti ittici riconosciuti quali prodotti tipici della tradizione gastronomica veneta.
1. Qualora i prodotti ittici siano riconosciuti, ai sensi e per gli effetti di cui alla
legge regionale 4 novembre 2022, n. 26 “Valorizzazione della tradizione enogastronomica veneta. Istituzione del logo Ristorazione tipica del Veneto”, quali prodotti tipici della tradizione gastronomica veneta, le informazioni ai consumatori di cui all’articolo 4 della presente legge sono coordinate con quelle previste dall’articolo 4 di cui alla
legge regionale 4 novembre 2022, n. 26 per l’utilizzazione del logo “Ristorazione tipica del Veneto”.
Art. 6 - Controlli e vigilanza.
1. Salvo quanto previsto per i controlli sanitari e sull’etichettatura dalla normativa statale e regionale, ai Comuni nel cui territorio sono insediati i locali di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2, compete l’esercizio delle funzioni di controllo sul rispetto delle disposizioni in tema di utilizzo del Registro e del Logo da parte dei locali di ristorazione.
2. La Giunta regionale, al fine di concorrere ad assicurare le funzioni di controllo ai sensi della presente legge, è autorizzata a stipulare intese con i soggetti addetti al controllo e alla vigilanza in materia di alimenti e tutela dei consumatori, come individuabili sulla base della vigente normativa.
3. I concessionari sono assoggettati a periodici controlli, da parte della struttura regionale competente, sullo stato d’attuazione della presente legge e dell’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4.
4 Per le medesime finalità di cui al comma 3, i concessionari predispongono una relazione annuale di monitoraggio sull’utilizzo del Logo da presentare alla Giunta regionale.
5. La Giunta regionale, in caso di gravi inadempienze da parte dei concessionari, dispone il ritiro del Logo.
6. In caso di violazione, da parte dei locali di ristorazione, degli obblighi di corretta e completa informazione ai consumatori di cui all’articolo 4, i concessionari, anche su segnalazione dei Comuni ai sensi del comma 1, dispongono il ritiro del Logo e la cancellazione dal Registro.
2. La Giunta regionale, al fine di concorrere ad assicurare le funzioni di controllo ai sensi della presente legge, è autorizzata a stipulare intese con i soggetti addetti al controllo e alla vigilanza in materia di alimenti e tutela dei consumatori, come individuabili sulla base della vigente normativa.
3. I concessionari sono assoggettati a periodici controlli, da parte della struttura regionale competente, sullo stato d’attuazione della presente legge e dell’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4.
4 Per le medesime finalità di cui al comma 3, i concessionari predispongono una relazione annuale di monitoraggio sull’utilizzo del Logo da presentare alla Giunta regionale.
5. La Giunta regionale, in caso di gravi inadempienze da parte dei concessionari, dispone il ritiro del Logo.
6. In caso di violazione, da parte dei locali di ristorazione, degli obblighi di corretta e completa informazione ai consumatori di cui all’articolo 4, i concessionari, anche su segnalazione dei Comuni ai sensi del comma 1, dispongono il ritiro del Logo e la cancellazione dal Registro.
Art. 7 - Sanzioni.
1. L’utilizzo del Logo da parte di soggetto non iscritto al Registro di cui all’articolo 3 ovvero l’utilizzo di un Logo non conforme al modello definito ai sensi dell’articolo 3, sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 2.000,00.
2. All’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 provvedono, ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale”, i Comuni nel cui territorio è ubicato l’esercizio a cui si riferisce la violazione, che introitano i relativi proventi ovvero gli altri soggetti, individuati a seguito di intese o altre forme di accordo, tra i soggetti addetti al controllo di cui all’articolo 6, comma 2, che introitano i relativi proventi.
2. All’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 provvedono, ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale”, i Comuni nel cui territorio è ubicato l’esercizio a cui si riferisce la violazione, che introitano i relativi proventi ovvero gli altri soggetti, individuati a seguito di intese o altre forme di accordo, tra i soggetti addetti al controllo di cui all’articolo 6, comma 2, che introitano i relativi proventi.
Art. 8 - Clausola valutativa.
1. La Giunta regionale, con cadenza biennale, presenta alla competente commissione consiliare una relazione che descrive e documenta le iniziative e gli interventi attivati, indicando i soggetti coinvolti, anche ripartiti per provincia, nonché le eventuali criticità incontrate e le modalità con cui vi si è fatto fronte.
Art. 9 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, comma 1, quantificati in euro 10.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 02 “Commercio-reti distributive-tutela dei consumatori”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della
legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.
SOMMARIO
- Legge regionale 20 novembre 2024, n. 29 (BUR n. 151/2024) - Testo storico
- DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE NEI LOCALI DI RISTORAZIONE DEL VENETO DI INFORMAZIONI AI CONSUMATORI SUI PRODOTTI ITTICI SERVITI
-
- Art. 1 - Finalità.
- Art. 2 - Definizioni.
- Art. 3 - Costituzione e disciplina del Registro e del Logo per i locali di ristorazione con informazioni ai consumatori sui prodotti ittici serviti.
- Art. 4 - Informazioni ai consumatori sui prodotti ittici serviti nei locali di ristorazione.
- Art. 5 - Prodotti ittici riconosciuti quali prodotti tipici della tradizione gastronomica veneta.
- Art. 6 - Controlli e vigilanza.
- Art. 7 - Sanzioni.
- Art. 8 - Clausola valutativa.
- Art. 9 - Norma finanziaria.
Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 17/05/2024
PDL n. 264
Assegnato in sede referente: 3a commissione
Stato: licenziato
La commissione ha espresso parere in data: 23/10/2024
Parere della commissione espresso a: Maggioranza
Relatore in aula: Marco DOLFIN
Approvato dal consiglio in data: 12/11/2024