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Legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 (BUR n. 169/2024)

Bilancio di previsione 2025-2027.

Legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 (BUR n. 169/2024) (Bilancio)

BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027

Art. 1 - Stati di previsione delle entrate e delle spese.
1. Per l'esercizio finanziario 2025 sono previste entrate di competenza per euro 18.896.847.834,73 e di cassa per euro 24.076.520.134,37 e autorizzati impegni di spesa per euro 18.896.847.834,73 e pagamenti per euro 22.676.520.134,37 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
2. Per l'esercizio finanziario 2026 sono previste entrate di competenza per euro 18.224.127.598,46 e autorizzati impegni di spesa per euro 18.224.127.598,46 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
3. Per l'esercizio finanziario 2027 sono previste entrate di competenza per euro 17.800.299.909,75 e autorizzati impegni di spesa per euro 17.800.299.909,75 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
Art. 2 - Allegati al bilancio.
1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
a) Nota integrativa (Allegato 1);
b) Riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 2);
c) Riepilogo generale delle spese per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 3);
d) Riepilogo generale delle spese per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 4);
e) Prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 5);
f) Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 6);
g) Quadro generale riassuntivo (Allegato 7);
h) Prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio (Allegato 8);
i) Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (Allegato 9);
j) Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto (Allegato 10);
k) Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (Allegato 11);
l) Composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 12);
m) Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (Allegato 13);
n) Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato 14);
o) Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (Allegato 15);
p) Elenco delle spese non obbligatorie a carattere continuativo autorizzate per gli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027 e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio ai sensi del comma 2 dell’ articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” (Allegato 16);
q) Composizione del fondo pluriennale vincolato per missioni e programmi (Allegato 17).
Art. 3 - Autorizzazione al ricorso all’indebitamento in attuazione dell’articolo 40, comma 2, D. Lgs. 118/2011.
1. In applicazione dell'articolo 40, comma 2, decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, è autorizzata nell'anno 2025 la contrazione di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento, nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 , dall'articolo 3, commi da 16 a 21-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, di quanto previsto dall'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 nonché all'osservanza di quanto recato dall'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per far fronte ad effettive esigenze di cassa, per l'importo di euro 93.087.491,67 (Titolo 6 - Tipologia 300), a copertura del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spese di investimento, sulla base del risultato presunto di amministrazione 2024 determinato nello stesso importo, da aggiornarsi con legge di assestamento del bilancio di previsione 2025-2027 sulla base delle risultanze definitive del rendiconto 2024.
2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre l'indebitamento di cui al comma 1 per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso massimo pari al 6 per cento. Nel caso di operazioni di indebitamento a tasso variabile, l'entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.
3. Il pagamento delle rate di ammortamento e degli eventuali interessi di preammortamento è garantito mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della Regione, per tutta la durata dell'operazione di indebitamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.
4. In via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a favore degli istituti finanziatori le somme di cui al precedente comma alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse.
5. L'onere annuale relativo all'ammortamento ed all'eventuale pre-ammortamento, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 6.727.052,99 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2026 e 2027 nella parte spesa del bilancio di previsione 2025-2027 (Missione 50 - Programmi 01 e 02).
Art. 4 - Autorizzazione al ricorso all’indebitamento per spese d'investimento specifiche.
1. Per l'attuazione di spese d'investimento specifiche, nel triennio 2025-2027 è autorizzata la contrazione di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento, per l'importo complessivo di euro 172.000.000,00 (Titolo 6 - Tipologia 300), nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 , dall'articolo 3, commi da 16 a 21-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, di quanto previsto dall'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 nonché all'osservanza di quanto recato dall'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. L'importo complessivo delle erogazioni relative ai mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento di cui al comma 1 non può essere superiore ad euro 122.000.000,00 nel 2025 ed euro 50.000.000,00 nel 2026.
3. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre l'indebitamento di cui ai commi precedenti per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso massimo pari al 6 per cento. Nel caso di operazioni di indebitamento a tasso variabile, l'entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.
4. L'indebitamento di cui al comma 1 potrà essere assunto anche mediante ricorso diretto alla Banca europea per gli investimenti (BEI).
5. Il pagamento delle rate di ammortamento e degli eventuali interessi di preammortamento è garantito mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della Regione, per tutta la durata dell'operazione di indebitamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.
6. In via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a favore degli istituti finanziatori le somme di cui al precedente comma alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse.
7. L'onere annuale relativo all'ammortamento ed all'eventuale pre-ammortamento, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 8.816.441,93 per l’esercizio 2026 e in euro 12.429.737,81 per l’esercizio 2027 e trova riscontro di copertura nella parte spesa del bilancio di previsione 2025-2027 (Missione 50 - Programmi 01 e 02).
Art. 5 - Autorizzazione al ricorso all’indebitamento per il completamento del Velodromo in Comune di Spresiano (TV).
1. Al fine di concorrere al completamento della realizzazione del Velodromo in Comune di Spresiano (TV), è autorizzata nell’anno 2025 la contrazione di un mutuo per un importo massimo di euro 3.000.000,00 (Titolo 6 – Tipologia 300), nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 , dall'articolo 3, commi da 16 a 21-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, di quanto previsto dall'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 nonché all'osservanza di quanto recato dall'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre l'indebitamento di cui al comma 1 con l’Istituto di credito sportivo, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso massimo pari al 6 per cento. Nel caso di operazione di indebitamento a tasso variabile, l'entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.
3. Il pagamento delle rate di ammortamento e degli eventuali interessi di preammortamento è garantito mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della Regione, per tutta la durata dell'operazione di indebitamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.
4. In via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a favore degli istituti finanziatori le somme di cui al precedente comma alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse.
5. L'onere annuale relativo all'ammortamento ed all'eventuale pre-ammortamento, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 216.797,75, e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2026 e 2027 nella parte spesa del bilancio di previsione 2025-2027 (Missione 06 “Politiche Giovanili, Sport e Tempo libero” – Programma 01).
Art. 6 - Autorizzazione al ricorso all’indebitamento per la realizzazione di interventi di riqualificazione a favore degli impianti sportivi su ghiaccio del territorio veneto.
1. Al fine di concorrere alla riqualificazione degli impianti sportivi su ghiaccio presenti sul territorio veneto ovvero alla realizzazione di nuovi impianti in sostituzione o affiancamento a quelli esistenti, è autorizzata nell’anno 2025 la contrazione di un mutuo per l’importo complessivo di euro 18.000.000,00 (Titolo 6 – Tipologia 300), nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dall’articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 nonché all’osservanza di quanto recato dall’articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. L’importo complessivo delle erogazioni relative al mutuo di cui al comma 1 non può essere superiore ad euro 6.000.000,00 nel 2025, euro 6.000.000,00 nel 2026 ed euro 6.000.000,00 nel 2027.
3. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre l’indebitamento di cui al comma 1 con l’istituto per il credito sportivo e culturale SpA, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso massimo pari al 6 per cento. Nel caso di operazione di indebitamento a tasso variabile, l’entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.
4. Il pagamento delle rate di ammortamento e degli eventuali interessi di preammortamento è garantito mediante l’iscrizione nel bilancio di previsione della Regione, per tutta la durata dell’operazione di indebitamento, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti.
5. In via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a favore degli istituti finanziatori le somme di cui al precedente comma alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse.
6. L’onere annuale relativo all’ammortamento ed all’eventuale pre-ammortamento, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 725.022,58 per l’esercizio 2026 e in euro 1.450.045,17 (Missione 06 “Politiche Giovanili, Sport e Tempo libero” – Programma 01).
Art. 7 - Attuazione del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
1. Per l’attuazione del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, per l’esercizio 2025, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti la gestione sanitaria per l’iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese.
Art. 8 - Fondi speciali.
1. Il fondo speciale per le spese correnti destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio (Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”) è determinato in euro 2.050.000,00 per ciascun esercizio 2025 e 2026 e 2027.
2. Il fondo speciale per le spese in conto capitale destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio (Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”) è determinato in euro 1.100.000,00 per ciascun esercizio 2025, 2026 e 2027.
Art. 9 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



ALLEGATI OMESSI


SOMMARIO
Legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 (BUR n. 169/2024) (Bilancio) - Testo storico

BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027

Art. 1 - Stati di previsione delle entrate e delle spese.
1. Per l'esercizio finanziario 2025 sono previste entrate di competenza per euro 18.896.847.834,73 e di cassa per euro 24.076.520.134,37 e autorizzati impegni di spesa per euro 18.896.847.834,73 e pagamenti per euro 22.676.520.134,37 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
2. Per l'esercizio finanziario 2026 sono previste entrate di competenza per euro 18.224.127.598,46 e autorizzati impegni di spesa per euro 18.224.127.598,46 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
3. Per l'esercizio finanziario 2027 sono previste entrate di competenza per euro 17.800.299.909,75 e autorizzati impegni di spesa per euro 17.800.299.909,75 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
Art. 2 - Allegati al bilancio.
1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
a) Nota integrativa (Allegato 1);
b) Riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 2);
c) Riepilogo generale delle spese per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 3);
d) Riepilogo generale delle spese per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 4);
e) Prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 5);
f) Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 6);
g) Quadro generale riassuntivo (Allegato 7);
h) Prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio (Allegato 8);
i) Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (Allegato 9);
j) Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto (Allegato 10);
k) Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (Allegato 11);
l) Composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 12);
m) Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (Allegato 13);
n) Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato 14);
o) Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (Allegato 15);
p) Elenco delle spese non obbligatorie a carattere continuativo autorizzate per gli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027 e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” (Allegato 16);
q) Composizione del fondo pluriennale vincolato per missioni e programmi (Allegato 17).
Art. 3 - Autorizzazione al ricorso all’indebitamento in attuazione dell’articolo 40, comma 2, D. Lgs. 118/2011.
1. In applicazione dell'articolo 40, comma 2, decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, è autorizzata nell'anno 2025 la contrazione di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento, nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 , dall'articolo 3, commi da 16 a 21-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, di quanto previsto dall'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 nonché all'osservanza di quanto recato dall'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per far fronte ad effettive esigenze di cassa, per l'importo di euro 93.087.491,67 (Titolo 6 - Tipologia 300), a copertura del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spese di investimento, sulla base del risultato presunto di amministrazione 2024 determinato nello stesso importo, da aggiornarsi con legge di assestamento del bilancio di previsione 2025-2027 sulla base delle risultanze definitive del rendiconto 2024.
2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre l'indebitamento di cui al comma 1 per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso massimo pari al 6 per cento. Nel caso di operazioni di indebitamento a tasso variabile, l'entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.
3. Il pagamento delle rate di ammortamento e degli eventuali interessi di preammortamento è garantito mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della Regione, per tutta la durata dell'operazione di indebitamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.
4. In via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a favore degli istituti finanziatori le somme di cui al precedente comma alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse.
5. L'onere annuale relativo all'ammortamento ed all'eventuale pre-ammortamento, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 6.727.052,99 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2026 e 2027 nella parte spesa del bilancio di previsione 2025-2027 (Missione 50 - Programmi 01 e 02).
Art. 4 - Autorizzazione al ricorso all’indebitamento per spese d'investimento specifiche.
1. Per l'attuazione di spese d'investimento specifiche, nel triennio 2025-2027 è autorizzata la contrazione di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento, per l'importo complessivo di euro 172.000.000,00 (Titolo 6 - Tipologia 300), nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 , dall'articolo 3, commi da 16 a 21-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, di quanto previsto dall'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 nonché all'osservanza di quanto recato dall'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. L'importo complessivo delle erogazioni relative ai mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento di cui al comma 1 non può essere superiore ad euro 122.000.000,00 nel 2025 ed euro 50.000.000,00 nel 2026.
3. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre l'indebitamento di cui ai commi precedenti per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso massimo pari al 6 per cento. Nel caso di operazioni di indebitamento a tasso variabile, l'entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.
4. L'indebitamento di cui al comma 1 potrà essere assunto anche mediante ricorso diretto alla Banca europea per gli investimenti (BEI).
5. Il pagamento delle rate di ammortamento e degli eventuali interessi di preammortamento è garantito mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della Regione, per tutta la durata dell'operazione di indebitamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.
6. In via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a favore degli istituti finanziatori le somme di cui al precedente comma alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse.
7. L'onere annuale relativo all'ammortamento ed all'eventuale pre-ammortamento, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 8.816.441,93 per l’esercizio 2026 e in euro 12.429.737,81 per l’esercizio 2027 e trova riscontro di copertura nella parte spesa del bilancio di previsione 2025-2027 (Missione 50 - Programmi 01 e 02).
Art. 5 - Autorizzazione al ricorso all’indebitamento per il completamento del Velodromo in Comune di Spresiano (TV).
1. Al fine di concorrere al completamento della realizzazione del Velodromo in Comune di Spresiano (TV), è autorizzata nell’anno 2025 la contrazione di un mutuo per un importo massimo di euro 3.000.000,00 (Titolo 6 – Tipologia 300), nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 , dall'articolo 3, commi da 16 a 21-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, di quanto previsto dall'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 nonché all'osservanza di quanto recato dall'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre l'indebitamento di cui al comma 1 con l’Istituto di credito sportivo, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso massimo pari al 6 per cento. Nel caso di operazione di indebitamento a tasso variabile, l'entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.
3. Il pagamento delle rate di ammortamento e degli eventuali interessi di preammortamento è garantito mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della Regione, per tutta la durata dell'operazione di indebitamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.
4. In via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a favore degli istituti finanziatori le somme di cui al precedente comma alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse.
5. L'onere annuale relativo all'ammortamento ed all'eventuale pre-ammortamento, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 216.797,75, e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2026 e 2027 nella parte spesa del bilancio di previsione 2025-2027 (Missione 06 “Politiche Giovanili, Sport e Tempo libero” – Programma 01).
Art. 6 - Autorizzazione al ricorso all’indebitamento per la realizzazione di interventi di riqualificazione a favore degli impianti sportivi su ghiaccio del territorio veneto.
1. Al fine di concorrere alla riqualificazione degli impianti sportivi su ghiaccio presenti sul territorio veneto ovvero alla realizzazione di nuovi impianti in sostituzione o affiancamento a quelli esistenti, è autorizzata nell’anno 2025 la contrazione di un mutuo per l’importo complessivo di euro 18.000.000,00 (Titolo 6 – Tipologia 300), nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dall’articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 nonché all’osservanza di quanto recato dall’articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. L’importo complessivo delle erogazioni relative al mutuo di cui al comma 1 non può essere superiore ad euro 6.000.000,00 nel 2025, euro 6.000.000,00 nel 2026 ed euro 6.000.000,00 nel 2027.
3. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre l’indebitamento di cui al comma 1 con l’istituto per il credito sportivo e culturale SpA, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso massimo pari al 6 per cento. Nel caso di operazione di indebitamento a tasso variabile, l’entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.
4. Il pagamento delle rate di ammortamento e degli eventuali interessi di preammortamento è garantito mediante l’iscrizione nel bilancio di previsione della Regione, per tutta la durata dell’operazione di indebitamento, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti.
5. In via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a favore degli istituti finanziatori le somme di cui al precedente comma alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse.
6. L’onere annuale relativo all’ammortamento ed all’eventuale pre-ammortamento, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 725.022,58 per l’esercizio 2026 e in euro 1.450.045,17 (Missione 06 “Politiche Giovanili, Sport e Tempo libero” – Programma 01).
Art. 7 - Attuazione del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
1. Per l’attuazione del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, per l’esercizio 2025, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti la gestione sanitaria per l’iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese.
Art. 8 - Fondi speciali.
1. Il fondo speciale per le spese correnti destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio (Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”) è determinato in euro 2.050.000,00 per ciascun esercizio 2025 e 2026 e 2027.
2. Il fondo speciale per le spese in conto capitale destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio (Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”) è determinato in euro 1.100.000,00 per ciascun esercizio 2025, 2026 e 2027.
Art. 9 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



ALLEGATI OMESSI


SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 12/09/2024

PDL n. 302

Assegnato in sede referente: 1a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 27/11/2024

Parere della commissione espresso a: Maggioranza

Relatore in aula: Luciano SANDONÀ

Approvato dal consiglio in data: 18/12/2024

Deliberazione Legislativa n. 34 del 27/12/2024