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Legge regionale 27 dicembre 2024, n. 33 (BUR n. 169/2024)
Collegato alla legge di stabilità regionale 2025.
Sommario
“Legge regionale 27 dicembre 2024, n. 33 (BUR n. 169/2024) - Testo vigente”
S O M M A R I O
- Legge regionale 27 dicembre 2024, n. 33 (BUR n. 169/2024) (Bilancio)
- COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2025
- Art. 1 - Inserimento dell’articolo 2 bis nella legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020”.
- Art. 2 - Organizzazione di attività a rilevanza internazionale.
- Art. 3 - Sviluppo economico e sociale dei comuni costituenti l’area del Polesine superiore e disposizioni in materia di Conferenze dei Sindaci. Modifica alla legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 “Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale” e alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”.
- Art. 4 - Organizzazione dell’evento “L’Italia delle Regioni – Festival delle Regioni e delle Province autonome” per l’anno 2025.
- Art. 5 - Abrogazioni all’articolo 37 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica” e disposizioni transitorie.
- Art. 6 - Conferimento alle province di Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza e alla città metropolitana di Venezia delle funzioni non fondamentali in materia di difesa del suolo. Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”, alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. n. 112” e alla legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006” e disposizioni transitorie.
- Art. 7 - Interventi di sviluppo del sistema infrastrutturale viario veneto.
- Art. 8 - Funzionamento dell’Osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni di lavori, forniture e servizi.
- Art. 9 - Contributo straordinario al Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni.
- Art. 10 - Sostegno per la candidatura alla V edizione dei Giochi Olimpici giovanili invernali 2028.
- Art. 11 - Partecipazione della Regione del Veneto alla costituzione del soggetto referente per il patrimonio della Città di Vicenza e Ville del Palladio nel Veneto.
- Art. 12 - Contributo straordinario per la realizzazione del Museo del Duomo e dell’Auditorium di Castelfranco Veneto (TV).
- Art. 13 - Contrasto alle avversità emergenti nel settore primario.
- Art. 14 - Interventi a sostegno di strategie terapeutiche in ambito sanitario.
- Art. 15 - Interventi straordinari ed urgenti a favore dei macelli pubblici per le attività di sorveglianza sanitaria.
- Art. 16 - Contributo straordinario per la realizzazione di interventi di riqualificazione a favore degli impianti sportivi su ghiaccio del territorio veneto.
- Art. 17 - Inserimento dell’articolo 85 bis nella legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
- Art. 18 - Aiuto integrativo regionale allo sviluppo rurale montano. (5)
- Art. 19 - Contributo straordinario a favore dell’Associazione ALDA ITALIA APS per la realizzazione in Veneto dell’edizione 2025 della Summer School.
- Art. 20 - Modifica della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 34 “Istituzione della Fondazione “Comelico Dolomiti” - Centro studi transfrontaliero”.
- Art. 21 - Misure a tutela delle persone vittime di violenza che accedono alle strutture sanitarie.
- Art. 22 - Funzioni in materia di Salute Mentale.
- Art. 23 - Disposizioni a supporto dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026.
- Art. 24 - Modifica all’articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione”.
- Art. 25 - Sostegno a progetti pilota sperimentali per lo sviluppo di programmi di edilizia sociale finalizzati a favorire l’inclusione abitativa delle persone anziane.
- Art. 26 - Sostegno regionale al progetto di coabitazione intergenerazionale del Comune di Padova.
- Art. 27 - Contributo straordinario a favore dell’Associazione “Comunità dei giovani – Oltre il confine ODV” per la realizzazione di un progetto di animazione territoriale sul lavoro.
- Art. 28 - Contributo straordinario a favore dell’Associazione San Donà Opportunity APS per la realizzazione del SDOP Fest.
- Art. 29 - Contributi all’AUSER provinciale di Venezia ODV per l’acquisto di mezzi per il trasporto di persone disabili, anziane, affette da difficoltà motorie o non autosufficienti.
- Art. 30 - Sostegno a progetti di supporto psicologico.
- Art. 31 - Contributo straordinario a sostegno di un Master promosso dall’Università degli studi di Padova.
- Art. 32 - Interventi urgenti di messa in sicurezza a fronte di dissesto idrologico presso il Santuario della Madonna della Corona in Provincia di Verona.
- Art. 33 - Contributo straordinario a favore dell’Associazione Gruppo Operatori Carcerari Volontari ODV di Padova per l’assistenza alle persone detenute.
- Art. 34 - Entrata in vigore.
COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2025
Art. 1 - Inserimento dell’articolo 2 bis nella legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020”.
1. Dopo l’
articolo 2 della
legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 , è inserito il seguente:
omissis ( 1)
2. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 06 “Politiche Giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e Tempo Libero”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
3. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 06 “Politiche Giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e Tempo Libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027.
omissis ( 1)
2. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 06 “Politiche Giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e Tempo Libero”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
3. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 06 “Politiche Giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e Tempo Libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 2 - Organizzazione di attività a rilevanza internazionale.
1. La Regione del Veneto, al fine di promuovere e rafforzare il ruolo del Veneto nel contesto internazionale e di favorire relazioni di collaborazione con realtà territoriali ed economiche di altri Paesi, in attuazione dell’
articolo 18, comma 2, della
legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” e in conformità alla normativa statale in materia di politica estera, valorizza la conoscenza del proprio territorio e delle eccellenze regionali in ambito internazionale.
2. Per le finalità del comma 1, la Giunta regionale in particolare:
a) promuove la conoscenza delle iniziative regionali strategiche di maggiore impatto e dei principali eventi programmati in Veneto;
b) organizza attività all’estero, anche mediante la partecipazione ad eventi, esposizioni internazionali ed universali, per facilitare la presenza della Regione del Veneto ad iniziative di rilievo internazionale, quale occasione per far conoscere il Veneto in altri Paesi;
c) pianifica la partecipazione in Italia e all’estero, ad attività, incontri, eventi ed iniziative, anche in collaborazione con attori internazionali, che possano generare nuove opportunità per le diverse realtà del Veneto.
3. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 70.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 19 “Relazioni internazionali”, Programma 01 “Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Per le finalità del comma 1, la Giunta regionale in particolare:
a) promuove la conoscenza delle iniziative regionali strategiche di maggiore impatto e dei principali eventi programmati in Veneto;
b) organizza attività all’estero, anche mediante la partecipazione ad eventi, esposizioni internazionali ed universali, per facilitare la presenza della Regione del Veneto ad iniziative di rilievo internazionale, quale occasione per far conoscere il Veneto in altri Paesi;
c) pianifica la partecipazione in Italia e all’estero, ad attività, incontri, eventi ed iniziative, anche in collaborazione con attori internazionali, che possano generare nuove opportunità per le diverse realtà del Veneto.
3. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 70.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 19 “Relazioni internazionali”, Programma 01 “Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 3 - Sviluppo economico e sociale dei comuni costituenti l’area del Polesine superiore e disposizioni in materia di Conferenze dei Sindaci. Modifica alla legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 “Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale” e alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”.
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere, individua i criteri e disciplina le modalità per la concessione di contributi a favore dei Comuni di Melara, Bergantino, Castelnovo Bariano, Castelmassa, Ceneselli, Calto e Salara, costituenti l’area del Polesine superiore, per lo sviluppo economico, sociale, turistico e culturale dei rispettivi territori.
2. Le finalità previste dal comma 1 sono perseguite mediante interventi decisi con la partecipazione dei Comuni indicati al comma 1, in forma singola o associata, e promosse dalla Conferenza dei Sindaci di cui al comma 3, volti a conseguire un opportuno assetto istituzionale dell’area, a promuovere la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nonché a sostenere le attività imprenditoriali e gli insediamenti produttivi atti a promuovere lo sviluppo ed il rinnovamento economico, sociale, turistico e culturale.
3. Per il conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, è istituita la Conferenza dei Sindaci del Polesine superiore che esercita compiti di indirizzo e promozione delle iniziative localizzate nell’area dei Comuni interessati ed esprime apposito parere sugli interventi localizzati nel territorio di riferimento.
4. Al fine di assicurare l’ottimale implementazione delle iniziative afferenti al territorio di riferimento e la realizzazione di economie di scala, gli interventi previsti dal presente articolo sono oggetto di una programmazione triennale e di un cronoprogramma finanziario annuale attinente a ciascun intervento con la previsione di rendicontazioni relative agli stati di avanzamento degli interventi medesimi.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche alle analoghe disposizioni regionali istitutive delle Conferenze dei Sindaci, salvo quanto previsto dall’articolo 6 bis, della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 e dall’ articolo 3 della legge regionale 25 maggio 2021, n. 12 “Iniziative per lo sviluppo economico e sociale del Delta del Po e della Riviera del Brenta”.
6. Alla fine del comma 1, dell’ articolo 7, della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 , come sostituito dall’articolo 6, comma 1, della legge regionale 3 febbraio 2020, n. 6 , sono aggiunte le parole: “ sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere”.
7. Al comma 1, dell’ articolo 85, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 , come modificato dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 maggio 2017, n. 13 , dopo le parole: “ La Giunta regionale” sono inserite le seguenti: “ , sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere,”.
8. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2025 ed in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Le finalità previste dal comma 1 sono perseguite mediante interventi decisi con la partecipazione dei Comuni indicati al comma 1, in forma singola o associata, e promosse dalla Conferenza dei Sindaci di cui al comma 3, volti a conseguire un opportuno assetto istituzionale dell’area, a promuovere la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nonché a sostenere le attività imprenditoriali e gli insediamenti produttivi atti a promuovere lo sviluppo ed il rinnovamento economico, sociale, turistico e culturale.
3. Per il conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, è istituita la Conferenza dei Sindaci del Polesine superiore che esercita compiti di indirizzo e promozione delle iniziative localizzate nell’area dei Comuni interessati ed esprime apposito parere sugli interventi localizzati nel territorio di riferimento.
4. Al fine di assicurare l’ottimale implementazione delle iniziative afferenti al territorio di riferimento e la realizzazione di economie di scala, gli interventi previsti dal presente articolo sono oggetto di una programmazione triennale e di un cronoprogramma finanziario annuale attinente a ciascun intervento con la previsione di rendicontazioni relative agli stati di avanzamento degli interventi medesimi.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche alle analoghe disposizioni regionali istitutive delle Conferenze dei Sindaci, salvo quanto previsto dall’articolo 6 bis, della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 e dall’ articolo 3 della legge regionale 25 maggio 2021, n. 12 “Iniziative per lo sviluppo economico e sociale del Delta del Po e della Riviera del Brenta”.
6. Alla fine del comma 1, dell’ articolo 7, della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 , come sostituito dall’articolo 6, comma 1, della legge regionale 3 febbraio 2020, n. 6 , sono aggiunte le parole: “ sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere”.
7. Al comma 1, dell’ articolo 85, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 , come modificato dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 maggio 2017, n. 13 , dopo le parole: “ La Giunta regionale” sono inserite le seguenti: “ , sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere,”.
8. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2025 ed in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 4 - Organizzazione dell’evento “L’Italia delle Regioni – Festival delle Regioni e delle Province autonome” per l’anno 2025.
1. Al fine di valorizzare il ruolo delle Regioni e delle Province autonome nel sostegno e nella promozione delle rispettive eccellenze quale elemento fondamentale di attrattività dei territori, la Giunta regionale è autorizzata a organizzare, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l’evento denominato “L’Italia delle Regioni – Festival delle Regioni e delle Province Autonome” per l’anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 600.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 600.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 5 - Abrogazioni all’articolo 37 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica” e disposizioni transitorie.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, la lettera a) del comma 1 e il comma 2 dell’
articolo 37 della
legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 sono abrogati.
2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell’ articolo 37 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 continuano a trovare applicazione limitatamente ai versamenti dovuti fino al 31 dicembre 2024.
2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell’ articolo 37 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 continuano a trovare applicazione limitatamente ai versamenti dovuti fino al 31 dicembre 2024.
Art. 6 - Conferimento alle province di Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza e alla città metropolitana di Venezia delle funzioni non fondamentali in materia di difesa del suolo. Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”, alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. n. 112” e alla legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006” e disposizioni transitorie.
1. Alla
legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell’ articolo 1 le parole: “ difesa del suolo,” sono soppresse;
b) nell’ Allegato A la parte relativa alla materia “ Difesa del suolo” è soppressa.
2. Alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 dell’ articolo 83 dopo le parole: “ La Giunta regionale” sono inserite le seguenti: “ , sentite le province e la città metropolitana di Venezia,”;
b) al comma 1 dell’ articolo 84 dopo le parole: “ territori montani,” sono inserite le seguenti: “ sentite le province e la città metropolitana di Venezia,”;
c) le lettere f bis) e f ter) del comma 2 dell’articolo 84, come aggiunte dal comma 3 dell’articolo 30 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 , sono sostituite dalle seguenti:
omissis ( 2)
d) le lettere f quater), f quinquies) ed f sexies) del comma 2 dell’articolo 84, come aggiunte dal comma 3 dell’articolo 30 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 , sono abrogate;
e) dopo l’articolo 84 è inserito il seguente:
omissis ( 3)
f) alla lettera c bis) del comma 3 dell’ articolo 87 le parole: “ lettere d) ed e) del comma 1 dell’articolo 85” sono sostituite dalle seguenti: “ lettere d) ed e) del comma 1 dell’articolo 84 bis) e lettere i) ed l) del comma 1 dell’articolo 85”.
3. Il comma 5 dell’ articolo 3 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 è abrogato.
4. La Giunta regionale con proprio provvedimento disciplina il regime transitorio per l’esercizio delle funzioni conferite dal presente articolo, individuando la data a decorrere dalla quale le province di Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza e la città metropolitana di Venezia esercitano le nuove competenze. Ai procedimenti in corso a tale data continua a trovare applicazione la normativa previgente.
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 2.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 01 “Difesa del Suolo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
a) al comma 1 dell’ articolo 1 le parole: “ difesa del suolo,” sono soppresse;
b) nell’ Allegato A la parte relativa alla materia “ Difesa del suolo” è soppressa.
2. Alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 dell’ articolo 83 dopo le parole: “ La Giunta regionale” sono inserite le seguenti: “ , sentite le province e la città metropolitana di Venezia,”;
b) al comma 1 dell’ articolo 84 dopo le parole: “ territori montani,” sono inserite le seguenti: “ sentite le province e la città metropolitana di Venezia,”;
c) le lettere f bis) e f ter) del comma 2 dell’articolo 84, come aggiunte dal comma 3 dell’articolo 30 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 , sono sostituite dalle seguenti:
omissis ( 2)
d) le lettere f quater), f quinquies) ed f sexies) del comma 2 dell’articolo 84, come aggiunte dal comma 3 dell’articolo 30 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 , sono abrogate;
e) dopo l’articolo 84 è inserito il seguente:
omissis ( 3)
f) alla lettera c bis) del comma 3 dell’ articolo 87 le parole: “ lettere d) ed e) del comma 1 dell’articolo 85” sono sostituite dalle seguenti: “ lettere d) ed e) del comma 1 dell’articolo 84 bis) e lettere i) ed l) del comma 1 dell’articolo 85”.
3. Il comma 5 dell’ articolo 3 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 è abrogato.
4. La Giunta regionale con proprio provvedimento disciplina il regime transitorio per l’esercizio delle funzioni conferite dal presente articolo, individuando la data a decorrere dalla quale le province di Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza e la città metropolitana di Venezia esercitano le nuove competenze. Ai procedimenti in corso a tale data continua a trovare applicazione la normativa previgente.
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 2.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 01 “Difesa del Suolo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 7 - Interventi di sviluppo del sistema infrastrutturale viario veneto.
1. La Giunta regionale concorre al potenziamento delle reti infrastrutturali di trasporto viario del territorio veneto attraverso il finanziamento, da assegnare a favore della società Veneto Strade S.p.A., di complessivi euro 105.000.000,00 per la progettazione e realizzazione dei seguenti interventi:
a) adeguamento della S.R. 308 "Nuova Strada del Santo" a Padova Est, tra gli svincoli 18 e 19;
b) realizzazione del raccordo Nord di Jesolo di collegamento tra la SR43 var e la zona di Jesolo lido est – opere di II e III stralcio e viabilità connessa.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 55.000.000,00 per l’esercizio 2025 e in euro 50.000.000,00 per l’esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e Infrastrutture Stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027.
a) adeguamento della S.R. 308 "Nuova Strada del Santo" a Padova Est, tra gli svincoli 18 e 19;
b) realizzazione del raccordo Nord di Jesolo di collegamento tra la SR43 var e la zona di Jesolo lido est – opere di II e III stralcio e viabilità connessa.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 55.000.000,00 per l’esercizio 2025 e in euro 50.000.000,00 per l’esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e Infrastrutture Stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 8 - Funzionamento dell’Osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni di lavori, forniture e servizi.
1 La Giunta regionale, considerata l’importanza dei compiti assegnati all’Osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni di lavori, forniture e servizi istituito dall’
articolo 55 della
legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”, tra cui anche la predisposizione e l’aggiornamento del prezzario regionale, concorre alle spese di funzionamento dell’Osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni di lavori, forniture e servizi al fine di assicurare lo svolgimento di attività che dovessero richiedere competenze esterne all’Amministrazione.
2 Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026, 2027 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 "Urbanistica ed Assetto del territorio”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
2 Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026, 2027 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 "Urbanistica ed Assetto del territorio”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 9 - Contributo straordinario al Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni.
1. Al fine di sostenere una programmazione di attività teatrali di notevole prestigio nazionale e internazionale, proprie di un teatro nazionale ai sensi delle normative vigenti, nonché di promuovere una filiera culturale veneta, la Giunta regionale è autorizzata ad attribuire al Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni, riconosciuto quale teatro nazionale con decreto dirigenziale del Ministero della Cultura n. 230 del 3 giugno 2022, un ulteriore contributo straordinario di euro 2.000.000,00 complessivi a valere sugli esercizi 2026 e 2027.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2026 e in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2026 e in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 10 - Sostegno per la candidatura alla V edizione dei Giochi Olimpici giovanili invernali 2028.
1. Per la candidatura alla V edizione dei Giochi Olimpici giovanili invernali 2028 e dare seguito alle richieste di cui al punto VI – G3 del Future Host Questionnaire, la Regione rilascia apposita garanzia nelle forme di apposito accantonamento in bilancio. A tal fine è autorizzato alla Missione 20 “Fondi e Accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027 l'accantonamento di euro 1.650.000,00 annui a decorrere dal 2025 e fino al 2028.
2. Per garantire lo svolgimento della V edizione dei Giochi Olimpici giovanili invernali 2028 è riconosciuto a favore del Comitato Organizzatore un contributo per la copertura delle spese di gestione nella misura massima di 7,5 milioni di euro, di cui euro 500.000,00 per l'esercizio 2025, euro 2.000.000,00 per l’esercizio 2026, euro 2.000.000,00 per l’esercizio 2027 e fino ad euro 3.000.000,00 per l’esercizio 2028, a valere sulle risorse della Missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
3. Con provvedimento della Giunta regionale sono definiti criteri, modalità e termini per la determinazione dell’importo del contributo di cui al comma 2 e la sua concessione.
2. Per garantire lo svolgimento della V edizione dei Giochi Olimpici giovanili invernali 2028 è riconosciuto a favore del Comitato Organizzatore un contributo per la copertura delle spese di gestione nella misura massima di 7,5 milioni di euro, di cui euro 500.000,00 per l'esercizio 2025, euro 2.000.000,00 per l’esercizio 2026, euro 2.000.000,00 per l’esercizio 2027 e fino ad euro 3.000.000,00 per l’esercizio 2028, a valere sulle risorse della Missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
3. Con provvedimento della Giunta regionale sono definiti criteri, modalità e termini per la determinazione dell’importo del contributo di cui al comma 2 e la sua concessione.
Art. 11 - Partecipazione della Regione del Veneto alla costituzione del soggetto referente per il patrimonio della Città di Vicenza e Ville del Palladio nel Veneto.
1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la partecipazione della Regione del Veneto alla costituzione di un soggetto giuridico, ai sensi dell’articolo 14 del Codice civile, quale referente per il Sito del patrimonio mondiale Unesco “Città di Vicenza e Ville del Palladio nel Veneto”, per contribuire alla salvaguardia e valorizzazione del bene e per il perseguimento delle altre finalità che saranno previste nello Statuto.
2. La partecipazione è subordinata alla condizione che il soggetto consegua il riconoscimento della personalità giuridica, e che lo statuto consenta al Presidente della Giunta regionale o suo delegato di esercitare i diritti inerenti la qualità di socio fondatore e provvedere alla designazione dei rappresentanti della Regione del Veneto negli organi, nel rispetto dello Statuto regionale e della normativa vigente.
3. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare al patrimonio e contribuire alla gestione delle attività del soggetto.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 del presente articolo, quantificati in euro 15.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 3 “Spese per incremento di attività finanziarie” del bilancio di previsione 2025-2027.
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 3 del presente articolo, quantificati in euro 35.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. La partecipazione è subordinata alla condizione che il soggetto consegua il riconoscimento della personalità giuridica, e che lo statuto consenta al Presidente della Giunta regionale o suo delegato di esercitare i diritti inerenti la qualità di socio fondatore e provvedere alla designazione dei rappresentanti della Regione del Veneto negli organi, nel rispetto dello Statuto regionale e della normativa vigente.
3. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare al patrimonio e contribuire alla gestione delle attività del soggetto.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 del presente articolo, quantificati in euro 15.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 3 “Spese per incremento di attività finanziarie” del bilancio di previsione 2025-2027.
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 3 del presente articolo, quantificati in euro 35.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 12 - Contributo straordinario per la realizzazione del Museo del Duomo e dell’Auditorium di Castelfranco Veneto (TV).
1. Al fine di concorrere alla realizzazione del Museo del Duomo di Castelfranco Veneto e dell’annesso Auditorium, attraverso la ristrutturazione del complesso dell’ex cinema Pio X, la Giunta regionale è autorizzata a riconoscere un contributo straordinario al Comune di Castelfranco Veneto (TV).
2. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere con i soggetti interessati un accordo che disciplina i rapporti e le modalità di realizzazione e gestione dell’intervento di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere con i soggetti interessati un accordo che disciplina i rapporti e le modalità di realizzazione e gestione dell’intervento di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 13 - Contrasto alle avversità emergenti nel settore primario.
1. Al fine di contrastare le avversità emergenti nel settore primario, ivi comprese quelle relative alla pesca e all’acquacoltura, è costituito presso l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura” un tavolo permanente per il contrasto alle avversità del settore primario composto dal direttore di Area competente in materia di agricoltura o suo delegato, dal direttore dell’Agenzia o suo delegato, dal direttore della struttura regionale competente per materia o suo delegato e dalle organizzazioni professionali del settore agricolo e della pesca facenti parte del Comitato regionale per la concertazione in agricoltura di cui all’articolo 3, comma 2 lettera a) della
legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 “Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo” come integrato ai sensi dell'
articolo 7 della
legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 .
2. Il tavolo di cui al comma 1 fornisce supporto tecnico-scientifico al fine di individuare le migliori strategie da porre in essere per far fronte ai danni derivanti dalle avversità emergenti di cui al comma 1; allo scopo il Tavolo tecnico può essere integrato di volta in volta ed in funzione degli argomenti trattati, da esperti appartenenti ad istituzioni scientifiche e di ricerca. La partecipazione al tavolo tecnico è gratuita.
3. I rappresentanti delle organizzazioni di cui al comma 1 durano in carica tre anni.
4. Le risultanze del tavolo tecnico sono trasmesse, a cura di Veneto Agricoltura, alla Giunta regionale, quale contributo istruttorio per la definizione delle strategie di contrasto e contenimento dei danni nonché, al fine delle valutazioni sulle possibili azioni da intraprendere, alla cui attuazione può concorrere Veneto Agricoltura, ivi compresi, al fine di mitigare gli effetti sul reddito delle imprese agricole causati dalle avversità emergenti, gli interventi finanziari per la costituzione e capitalizzazione dei fondi rischio di mutualità, anche con la individuazione di soluzioni innovative offerte dal mercato dei prodotti assicurativi.
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.300.000,000 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Il tavolo di cui al comma 1 fornisce supporto tecnico-scientifico al fine di individuare le migliori strategie da porre in essere per far fronte ai danni derivanti dalle avversità emergenti di cui al comma 1; allo scopo il Tavolo tecnico può essere integrato di volta in volta ed in funzione degli argomenti trattati, da esperti appartenenti ad istituzioni scientifiche e di ricerca. La partecipazione al tavolo tecnico è gratuita.
3. I rappresentanti delle organizzazioni di cui al comma 1 durano in carica tre anni.
4. Le risultanze del tavolo tecnico sono trasmesse, a cura di Veneto Agricoltura, alla Giunta regionale, quale contributo istruttorio per la definizione delle strategie di contrasto e contenimento dei danni nonché, al fine delle valutazioni sulle possibili azioni da intraprendere, alla cui attuazione può concorrere Veneto Agricoltura, ivi compresi, al fine di mitigare gli effetti sul reddito delle imprese agricole causati dalle avversità emergenti, gli interventi finanziari per la costituzione e capitalizzazione dei fondi rischio di mutualità, anche con la individuazione di soluzioni innovative offerte dal mercato dei prodotti assicurativi.
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.300.000,000 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 14 - Interventi a sostegno di strategie terapeutiche in ambito sanitario.
1. Al fine di concorrere allo sviluppo di strategie terapeutiche in ambito sanitario ed al miglioramento della qualità dei percorsi diagnostici, anche in riferimento a terapie che richiedono l’utilizzo di conoscenze e tecnologie avanzate e l’apporto di competenze multidisciplinari di carattere trasversale, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere e sostenere iniziative, programmi di ricerca e progetti di elevata innovazione scientifica e di sviluppo di piattaforme tecnologiche all’avanguardia mediante la concessione di contributi da destinare a soggetti pubblici e privati.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce, con proprio provvedimento, le categorie di beneficiari, la tipologia di interventi da finanziare, i criteri e le procedure per la concessione ed erogazione dei contributi.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della Salute”, Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce, con proprio provvedimento, le categorie di beneficiari, la tipologia di interventi da finanziare, i criteri e le procedure per la concessione ed erogazione dei contributi.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della Salute”, Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 15 - Interventi straordinari ed urgenti a favore dei macelli pubblici per le attività di sorveglianza sanitaria.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari per interventi di adeguamento strutturale ed impiantistico dei macelli di proprietà pubblica presenti nel territorio regionale allo scopo di potenziarne i processi produttivi.
2. I contributi di cui al comma 1 sono finalizzati ad aumentare la capacità produttiva delle linee di macellazione e lavorazione delle carni di ungulati domestici e selvatici garantendo il rispetto dei requisiti d’igiene e delle norme in materia di biosicurezza, a supporto delle Piccole Produzioni Locali (PPL) per la fase di macellazione e sezionamento e per agevolare l’immissione sul mercato delle carni di selvaggina abbattuta nell’ambito dei piani di controllo e/o eradicazione per la prevenzione e il controllo delle emergenze epidemiche.
3. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina i criteri e le modalità di erogazione dei contributi straordinari di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 2.500.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della Salute”, Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. I contributi di cui al comma 1 sono finalizzati ad aumentare la capacità produttiva delle linee di macellazione e lavorazione delle carni di ungulati domestici e selvatici garantendo il rispetto dei requisiti d’igiene e delle norme in materia di biosicurezza, a supporto delle Piccole Produzioni Locali (PPL) per la fase di macellazione e sezionamento e per agevolare l’immissione sul mercato delle carni di selvaggina abbattuta nell’ambito dei piani di controllo e/o eradicazione per la prevenzione e il controllo delle emergenze epidemiche.
3. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina i criteri e le modalità di erogazione dei contributi straordinari di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 2.500.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della Salute”, Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 16 - Contributo straordinario per la realizzazione di interventi di riqualificazione a favore degli impianti sportivi su ghiaccio del territorio veneto.
1. La Giunta regionale, al fine di concorrere alla riqualificazione degli impianti sportivi su ghiaccio presenti sul territorio veneto, ovvero alla realizzazione di nuovi impianti, è autorizzata a riconoscere un contributo straordinario ai comuni interessati da tali interventi sulla base della ricognizione ed individuazione degli impianti prioritari effettuata dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG).
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere con la Presidenza del Consiglio-Dipartimento per gli Affari Regionali, le Autonomie e lo Sport - Ufficio Sport e la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG), un accordo che disciplini i rapporti, i criteri e le modalità di realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 6.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere con la Presidenza del Consiglio-Dipartimento per gli Affari Regionali, le Autonomie e lo Sport - Ufficio Sport e la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG), un accordo che disciplini i rapporti, i criteri e le modalità di realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 6.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 17 - Inserimento dell’articolo 85 bis nella legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
1. Dopo l’
articolo 85 della
legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è inserito il seguente:
omissis ( 4)
2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificate in euro 800.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con un apposito accantonamento allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
omissis ( 4)
2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificate in euro 800.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con un apposito accantonamento allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 18 - Aiuto integrativo regionale allo sviluppo rurale montano. (5)
1. Al fine di assicurare continuità alle indennità delle aziende agricole di montagna nel passaggio tra la programmazione dello sviluppo rurale 2014-2022 e la programmazione 2023-2027, la Giunta regionale è autorizzata ad attivare per la campagna 2025 uno specifico aiuto complementare, nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuto di stato.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 03 “Politica regionale unitaria per l’agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 03 “Politica regionale unitaria per l’agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 19 - Contributo straordinario a favore dell’Associazione ALDA ITALIA APS per la realizzazione in Veneto dell’edizione 2025 della Summer School.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario all’Associazione Europea per la Democrazia Locale - ALDA ITALIA APS, con sede in Vicenza, per la realizzazione in Veneto dell’edizione 2025 della Summer School.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 40.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 19 “Relazioni internazionali”, Programma 01 “Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 40.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 19 “Relazioni internazionali”, Programma 01 “Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 20 - Modifica della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 34 “Istituzione della Fondazione “Comelico Dolomiti” - Centro studi transfrontaliero”.
1. L’
articolo 5 della
legge regionale 24 dicembre 2004, n. 34 “Istituzione della Fondazione “Comelico Dolomiti” - Centro studi transfrontaliero” è sostituito dal seguente:
omissis ( 6)
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 40.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
omissis ( 6)
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 40.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 21 - Misure a tutela delle persone vittime di violenza che accedono alle strutture sanitarie.
1. La Regione del Veneto, nel proseguire le attività di prevenzione e contrasto della violenza in ogni sua forma, intraprese con la
legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne” intende adottare ulteriori misure a favore delle vittime di violenza basata sul genere e/o a causa del loro orientamento sessuale e identità di genere, residenti in Veneto e che accedono alle strutture sanitarie.
2. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del comma 1, è garantita l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per le vittime di violenza basata sul genere e/o a causa del loro orientamento sessuale e identità di genere, residenti in Veneto, per tutte le prestazioni fruite nel periodo successivo alle dimissioni dal Pronto Soccorso, incluse le prestazioni psicologiche e le prestazioni di specialistica ambulatoriale connesse alla violenza subita.
3. Entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge, la Giunta regionale definisce i criteri e le modalità attuative per garantire l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per le vittime di violenza basata sul genere e/o a causa del loro orientamento sessuale e identità di genere, residenti in Veneto.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 02 “Finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superiori ai LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del comma 1, è garantita l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per le vittime di violenza basata sul genere e/o a causa del loro orientamento sessuale e identità di genere, residenti in Veneto, per tutte le prestazioni fruite nel periodo successivo alle dimissioni dal Pronto Soccorso, incluse le prestazioni psicologiche e le prestazioni di specialistica ambulatoriale connesse alla violenza subita.
3. Entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge, la Giunta regionale definisce i criteri e le modalità attuative per garantire l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per le vittime di violenza basata sul genere e/o a causa del loro orientamento sessuale e identità di genere, residenti in Veneto.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 02 “Finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superiori ai LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 22 - Funzioni in materia di Salute Mentale.
1. A partire dal 1° gennaio 2025 il Coordinamento salute mentale istituito presso Azienda Zero ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 1025 del 16 agosto 2022 “Approvazione delle linee guida per la predisposizione dell'atto aziendale dell'Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto” è soppresso e le relative funzioni nonché le corrispondenti risorse strumentali sono trasferite alla Regione del Veneto – Giunta regionale - Area Sanità e Sociale – Direzione Programmazione sanitaria – Unità Organizzativa Salute mentale.
2. Al fine di garantire l’espletamento delle funzioni di cui al comma 1, a partire dal 1° gennaio 2025 viene conseguentemente trasferita alla Regione del Veneto – Giunta regionale l’unità di dotazione organica di personale dirigenziale del Coordinamento Salute mentale, previa corrispondente riduzione della dotazione organica di Azienda Zero. Contestualmente viene trasferita alla Regione del Veneto – Giunta regionale la corrispondente capacità assunzionale e la relativa quota dei fondi per il trattamento di posizione e di risultato della dirigenza.
3. La Giunta regionale attua la presente legge adottando i necessari provvedimenti conseguenti.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 122.459,95 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della Salute”, Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Al fine di garantire l’espletamento delle funzioni di cui al comma 1, a partire dal 1° gennaio 2025 viene conseguentemente trasferita alla Regione del Veneto – Giunta regionale l’unità di dotazione organica di personale dirigenziale del Coordinamento Salute mentale, previa corrispondente riduzione della dotazione organica di Azienda Zero. Contestualmente viene trasferita alla Regione del Veneto – Giunta regionale la corrispondente capacità assunzionale e la relativa quota dei fondi per il trattamento di posizione e di risultato della dirigenza.
3. La Giunta regionale attua la presente legge adottando i necessari provvedimenti conseguenti.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 122.459,95 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della Salute”, Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 23 - Disposizioni a supporto dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026.
1. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare con un sostegno finanziario al progetto di ricerca e divulgazione per un Centro Nazionale di Ricerca ed Avviamento allo Sport per persone con disabilità, situato nel territorio bellunese, proposto in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026.
2. Al fine di consentire la conclusione delle attività programmate dall’Azienda ULSS n. 1 Dolomiti a supporto dell’organizzazione dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026, comprese quelle di cui al comma 1, e di risolvere le particolari complessità gestionali che hanno dato luogo all’attuale gestione commissariale dell’Azienda, il Presidente della Giunta regionale, in deroga ai limiti imposti dalla normativa regionale, può disporre ulteriori rinnovi dell’incarico commissariale.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 30.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Al fine di consentire la conclusione delle attività programmate dall’Azienda ULSS n. 1 Dolomiti a supporto dell’organizzazione dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026, comprese quelle di cui al comma 1, e di risolvere le particolari complessità gestionali che hanno dato luogo all’attuale gestione commissariale dell’Azienda, il Presidente della Giunta regionale, in deroga ai limiti imposti dalla normativa regionale, può disporre ulteriori rinnovi dell’incarico commissariale.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 30.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 24 - Modifica all’articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione”.
1. Dopo il comma 4 bis dell’
articolo 3 della
legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 sono inseriti i seguenti:
omissis ( 7)
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2025-2027.
omissis ( 7)
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 25 - Sostegno a progetti pilota sperimentali per lo sviluppo di programmi di edilizia sociale finalizzati a favorire l’inclusione abitativa delle persone anziane.
1. La Giunta regionale è autorizzata all’erogazione di un finanziamento destinato alla realizzazione di uno studio per la mappatura delle esperienze di co-housing per le persone anziane in atto presso i comuni del Veneto nella logica di favorirne l’accessibilità, lo sviluppo e la diffusione.
2. Nell’ambito dello studio di cui al comma 1 sarà effettuata una ricognizione del patrimonio pubblico disponibile di proprietà di Aziende Ulss e IPAB che possa essere dedicato a iniziative di co-housing.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 70.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 03 “Interventi per gli anziani”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Nell’ambito dello studio di cui al comma 1 sarà effettuata una ricognizione del patrimonio pubblico disponibile di proprietà di Aziende Ulss e IPAB che possa essere dedicato a iniziative di co-housing.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 70.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 03 “Interventi per gli anziani”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 26 - Sostegno regionale al progetto di coabitazione intergenerazionale del Comune di Padova.
1. La Regione del Veneto sostiene lo sviluppo di progettualità di coabitazione intergenerazionale nell’ottica di una loro diffusione per far fronte agli alti costi e alla scarsa disponibilità di alloggi per studenti universitari fuori sede nella città di Padova. A tal fine la Giunta regionale riconosce un contributo al Comune di Padova in qualità di soggetto promotore e capofila del progetto di coabitazione intergenerazionale.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 03 “Interventi per gli anziani”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 03 “Interventi per gli anziani”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 27 - Contributo straordinario a favore dell’Associazione “Comunità dei giovani – Oltre il confine ODV” per la realizzazione di un progetto di animazione territoriale sul lavoro.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario all’Associazione “Comunità dei giovani – Oltre il confine ODV” con sede in Verona, per la realizzazione di un progetto di animazione territoriale sul lavoro, mediante l’avvio di laboratori artigianali in ambiente interno ed esterno.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 08 “Cooperazione e Associazionismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 08 “Cooperazione e Associazionismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 28 - Contributo straordinario a favore dell’Associazione San Donà Opportunity APS per la realizzazione del SDOP Fest.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario all’Associazione San Donà Opportunity APS, con sede in San Donà di Piave (VE), per la realizzazione nel 2025 della prima edizione del SDOP Fest.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 29 - Contributi all’AUSER provinciale di Venezia ODV per l’acquisto di mezzi per il trasporto di persone disabili, anziane, affette da difficoltà motorie o non autosufficienti.
1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare contributi all’AUSER provinciale di Venezia ODV per consentire l’acquisto di mezzi da adibire al trasporto di persone disabili, anziane, affette da difficoltà motorie o non autosufficienti
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 03 “Interventi per gli anziani”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 03 “Interventi per gli anziani”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 30 - Sostegno a progetti di supporto psicologico.
1. La Regione del Veneto promuove attività di ascolto, supporto e counseling psicologico destinati alle giovani generazioni nei luoghi prossimali di aggregazione attraverso progetti promossi su tutto il territorio regionale dall’Ordine professionale degli psicologi coinvolgendo Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2025 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali politiche sociali e famiglia” Programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale” Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2025 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali politiche sociali e famiglia” Programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale” Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 31 - Contributo straordinario a sostegno di un Master promosso dall’Università degli studi di Padova.
1. La Giunta regionale supporta la realizzazione di un Master di primo livello presso l’Università degli Studi di Padova, rivolto agli insegnanti delle scuole dell’infanzia e primarie della Regione del Veneto, sui temi dell’accettazione e del rispetto dell’altro e delle sue differenze erogando un contributo di euro 21.000,00 per sostenere n. 7 borse di studio da riconoscere ai partecipanti al Master selezionati dagli Uffici Scolastici Provinciali.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 21.000,00 per l’esercizio 2025 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 01 “Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 21.000,00 per l’esercizio 2025 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 01 “Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 32 - Interventi urgenti di messa in sicurezza a fronte di dissesto idrologico presso il Santuario della Madonna della Corona in Provincia di Verona.
1. Al fine di effettuare un’indagine geotecnica che consenta di mettere in sicurezza alcune pareti rocciose insistenti sulla strada che, da Piazzale San Giovanni Paolo II conduce al Santuario della Madonna della Corona, presso la località Spiazzi in Provincia di Verona, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Ferrara di Monte Baldo.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 33 - Contributo straordinario a favore dell’Associazione Gruppo Operatori Carcerari Volontari ODV di Padova per l’assistenza alle persone detenute.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare finanziamenti in favore dell’Associazione Gruppo Operatori Carcerari Volontari ODV di Padova per l’attività di assistenza sociosanitaria, di promozione della cultura della legalità e di assistenza morale, psicologica e materiale alle persone detenute.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00, per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00, per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 34 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
(
1) Testo riportato dopo art. 2
legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 .
( 2) Testo riportato nella lett. f bis) e lett. f ter) del comma 2 art. 84 legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
( 3) Testo riportato dopo l’art. 84 legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
( 4) Testo riportato dopo l’art. 85 legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
( 5) Vedi analoghe misure per regolamentare la transizione fra precedenti periodi di programmazione disposta con articolo 35 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015”.
( 6) Testo riportato all’art. 5 legge regionale 24 dicembre 2004, n. 34 .
( 7) Testo riportato dopo comma 4 bis art. 3 legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 .
( 2) Testo riportato nella lett. f bis) e lett. f ter) del comma 2 art. 84 legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
( 3) Testo riportato dopo l’art. 84 legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
( 4) Testo riportato dopo l’art. 85 legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
( 5) Vedi analoghe misure per regolamentare la transizione fra precedenti periodi di programmazione disposta con articolo 35 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015”.
( 6) Testo riportato all’art. 5 legge regionale 24 dicembre 2004, n. 34 .
( 7) Testo riportato dopo comma 4 bis art. 3 legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 .
SOMMARIO
- Legge regionale 27 dicembre 2024, n. 33 (BUR n. 169/2024) (Bilancio)
- COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2025
-
- Art. 1 - Inserimento dell’articolo 2 bis nella legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020”.
- Art. 2 - Organizzazione di attività a rilevanza internazionale.
- Art. 3 - Sviluppo economico e sociale dei comuni costituenti l’area del Polesine superiore e disposizioni in materia di Conferenze dei Sindaci. Modifica alla legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 “Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale” e alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”.
- Art. 4 - Organizzazione dell’evento “L’Italia delle Regioni – Festival delle Regioni e delle Province autonome” per l’anno 2025.
- Art. 5 - Abrogazioni all’articolo 37 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica” e disposizioni transitorie.
- Art. 6 - Conferimento alle province di Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza e alla città metropolitana di Venezia delle funzioni non fondamentali in materia di difesa del suolo. Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”, alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. n. 112” e alla legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006” e disposizioni transitorie.
- Art. 7 - Interventi di sviluppo del sistema infrastrutturale viario veneto.
- Art. 8 - Funzionamento dell’Osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni di lavori, forniture e servizi.
- Art. 9 - Contributo straordinario al Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni.
- Art. 10 - Sostegno per la candidatura alla V edizione dei Giochi Olimpici giovanili invernali 2028.
- Art. 11 - Partecipazione della Regione del Veneto alla costituzione del soggetto referente per il patrimonio della Città di Vicenza e Ville del Palladio nel Veneto.
- Art. 12 - Contributo straordinario per la realizzazione del Museo del Duomo e dell’Auditorium di Castelfranco Veneto (TV).
- Art. 13 - Contrasto alle avversità emergenti nel settore primario.
- Art. 14 - Interventi a sostegno di strategie terapeutiche in ambito sanitario.
- Art. 15 - Interventi straordinari ed urgenti a favore dei macelli pubblici per le attività di sorveglianza sanitaria.
- Art. 16 - Contributo straordinario per la realizzazione di interventi di riqualificazione a favore degli impianti sportivi su ghiaccio del territorio veneto.
- Art. 17 - Inserimento dell’articolo 85 bis nella legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
- Art. 18 - Aiuto integrativo regionale allo sviluppo rurale montano. (5)
- Art. 19 - Contributo straordinario a favore dell’Associazione ALDA ITALIA APS per la realizzazione in Veneto dell’edizione 2025 della Summer School.
- Art. 20 - Modifica della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 34 “Istituzione della Fondazione “Comelico Dolomiti” - Centro studi transfrontaliero”.
- Art. 21 - Misure a tutela delle persone vittime di violenza che accedono alle strutture sanitarie.
- Art. 22 - Funzioni in materia di Salute Mentale.
- Art. 23 - Disposizioni a supporto dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026.
- Art. 24 - Modifica all’articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione”.
- Art. 25 - Sostegno a progetti pilota sperimentali per lo sviluppo di programmi di edilizia sociale finalizzati a favorire l’inclusione abitativa delle persone anziane.
- Art. 26 - Sostegno regionale al progetto di coabitazione intergenerazionale del Comune di Padova.
- Art. 27 - Contributo straordinario a favore dell’Associazione “Comunità dei giovani – Oltre il confine ODV” per la realizzazione di un progetto di animazione territoriale sul lavoro.
- Art. 28 - Contributo straordinario a favore dell’Associazione San Donà Opportunity APS per la realizzazione del SDOP Fest.
- Art. 29 - Contributi all’AUSER provinciale di Venezia ODV per l’acquisto di mezzi per il trasporto di persone disabili, anziane, affette da difficoltà motorie o non autosufficienti.
- Art. 30 - Sostegno a progetti di supporto psicologico.
- Art. 31 - Contributo straordinario a sostegno di un Master promosso dall’Università degli studi di Padova.
- Art. 32 - Interventi urgenti di messa in sicurezza a fronte di dissesto idrologico presso il Santuario della Madonna della Corona in Provincia di Verona.
- Art. 33 - Contributo straordinario a favore dell’Associazione Gruppo Operatori Carcerari Volontari ODV di Padova per l’assistenza alle persone detenute.
- Art. 34 - Entrata in vigore.
Sommario
“Legge regionale 27 dicembre 2024, n. 33 (BUR n. 169/2024) - Testo storico”
S O M M A R I O
- Legge regionale 27 dicembre 2024, n. 33 (BUR n. 169/2024) (Bilancio) - Testo storico
- COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2025
- Art. 1 - Inserimento dell’articolo 2 bis nella legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020”.
- Art. 2 - Organizzazione di attività a rilevanza internazionale.
- Art. 3 - Sviluppo economico e sociale dei comuni costituenti l’area del Polesine superiore e disposizioni in materia di Conferenze dei Sindaci. Modifica alla legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 “Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale” e alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”.
- Art. 4 - Organizzazione dell’evento “L’Italia delle Regioni – Festival delle Regioni e delle Province autonome” per l’anno 2025.
- Art. 5 - Abrogazioni all’articolo 37 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica” e disposizioni transitorie.
- Art. 6 - Conferimento alle province di Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza e alla città metropolitana di Venezia delle funzioni non fondamentali in materia di difesa del suolo. Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”, alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. n. 112” e alla legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006” e disposizioni transitorie.
- Art. 7 - Interventi di sviluppo del sistema infrastrutturale viario veneto.
- Art. 8 - Funzionamento dell’Osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni di lavori, forniture e servizi.
- Art. 9 - Contributo straordinario al Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni.
- Art. 10 - Sostegno per la candidatura alla V edizione dei Giochi Olimpici giovanili invernali 2028.
- Art. 11 - Partecipazione della Regione del Veneto alla costituzione del soggetto referente per il patrimonio della Città di Vicenza e Ville del Palladio nel Veneto.
- Art. 12 - Contributo straordinario per la realizzazione del Museo del Duomo e dell’Auditorium di Castelfranco Veneto (TV).
- Art. 13 - Contrasto alle avversità emergenti nel settore primario.
- Art. 14 - Interventi a sostegno di strategie terapeutiche in ambito sanitario.
- Art. 15 - Interventi straordinari ed urgenti a favore dei macelli pubblici per le attività di sorveglianza sanitaria.
- Art. 16 - Contributo straordinario per la realizzazione di interventi di riqualificazione a favore degli impianti sportivi su ghiaccio del territorio veneto.
- Art. 17 - Inserimento dell’articolo 85 bis nella legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
- Art. 18 - Aiuto integrativo regionale allo sviluppo rurale montano.
- Art. 19 - Contributo straordinario a favore dell’Associazione ALDA ITALIA APS per la realizzazione in Veneto dell’edizione 2025 della Summer School.
- Art. 20 - Modifica della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 34 “Istituzione della Fondazione “Comelico Dolomiti” - Centro studi transfrontaliero”.
- Art. 21 - Misure a tutela delle persone vittime di violenza che accedono alle strutture sanitarie.
- Art. 22 - Funzioni in materia di Salute Mentale.
- Art. 23 - Disposizioni a supporto dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026.
- Art. 24 - Modifica all’articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione”.
- Art. 25 - Sostegno a progetti pilota sperimentali per lo sviluppo di programmi di edilizia sociale finalizzati a favorire l’inclusione abitativa delle persone anziane.
- Art. 26 - Sostegno regionale al progetto di coabitazione intergenerazionale del Comune di Padova.
- Art. 27 - Contributo straordinario a favore dell’Associazione “Comunità dei giovani – Oltre il confine ODV” per la realizzazione di un progetto di animazione territoriale sul lavoro.
- Art. 28 - Contributo straordinario a favore dell’Associazione San Donà Opportunity APS per la realizzazione del SDOP Fest.
- Art. 29 - Contributi all’AUSER provinciale di Venezia ODV per l’acquisto di mezzi per il trasporto di persone disabili, anziane, affette da difficoltà motorie o non autosufficienti.
- Art. 30 - Sostegno a progetti di supporto psicologico.
- Art. 31 - Contributo straordinario a sostegno di un Master promosso dall’Università degli studi di Padova.
- Art. 32 - Interventi urgenti di messa in sicurezza a fronte di dissesto idrologico presso il Santuario della Madonna della Corona in Provincia di Verona.
- Art. 33 - Contributo straordinario a favore dell’Associazione Gruppo Operatori Carcerari Volontari ODV di Padova per l’assistenza alle persone detenute.
- Art. 34 - Entrata in vigore.
COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2025
Art. 1 - Inserimento dell’articolo 2 bis nella legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020”.
1. Dopo l’articolo 2 della
legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 , è inserito il seguente:
“Art. 2 bis - Concorso della Regione del Veneto al finanziamento delle spese connesse alla legacy delle opere olimpiche.
1. La Regione del Veneto concorre al finanziamento delle spese per la gestione delle opere sportive site nel Comune di Cortina d’Ampezzo connesse allo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.”.
2. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 06 “Politiche Giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e Tempo Libero”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
3. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 06 “Politiche Giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e Tempo Libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027.
“Art. 2 bis - Concorso della Regione del Veneto al finanziamento delle spese connesse alla legacy delle opere olimpiche.
1. La Regione del Veneto concorre al finanziamento delle spese per la gestione delle opere sportive site nel Comune di Cortina d’Ampezzo connesse allo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.”.
2. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 06 “Politiche Giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e Tempo Libero”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
3. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 06 “Politiche Giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e Tempo Libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 2 - Organizzazione di attività a rilevanza internazionale.
1. La Regione del Veneto, al fine di promuovere e rafforzare il ruolo del Veneto nel contesto internazionale e di favorire relazioni di collaborazione con realtà territoriali ed economiche di altri Paesi, in attuazione dell’articolo 18, comma 2, della
legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” e in conformità alla normativa statale in materia di politica estera, valorizza la conoscenza del proprio territorio e delle eccellenze regionali in ambito internazionale.
2. Per le finalità del comma 1, la Giunta regionale in particolare:
a) promuove la conoscenza delle iniziative regionali strategiche di maggiore impatto e dei principali eventi programmati in Veneto;
b) organizza attività all’estero, anche mediante la partecipazione ad eventi, esposizioni internazionali ed universali, per facilitare la presenza della Regione del Veneto ad iniziative di rilievo internazionale, quale occasione per far conoscere il Veneto in altri Paesi;
c) pianifica la partecipazione in Italia e all’estero, ad attività, incontri, eventi ed iniziative, anche in collaborazione con attori internazionali, che possano generare nuove opportunità per le diverse realtà del Veneto.
3. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 70.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 19 “Relazioni internazionali”, Programma 01 “Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Per le finalità del comma 1, la Giunta regionale in particolare:
a) promuove la conoscenza delle iniziative regionali strategiche di maggiore impatto e dei principali eventi programmati in Veneto;
b) organizza attività all’estero, anche mediante la partecipazione ad eventi, esposizioni internazionali ed universali, per facilitare la presenza della Regione del Veneto ad iniziative di rilievo internazionale, quale occasione per far conoscere il Veneto in altri Paesi;
c) pianifica la partecipazione in Italia e all’estero, ad attività, incontri, eventi ed iniziative, anche in collaborazione con attori internazionali, che possano generare nuove opportunità per le diverse realtà del Veneto.
3. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 70.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 19 “Relazioni internazionali”, Programma 01 “Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 3 - Sviluppo economico e sociale dei comuni costituenti l’area del Polesine superiore e disposizioni in materia di Conferenze dei Sindaci. Modifica alla legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 “Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale” e alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”.
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere, individua i criteri e disciplina le modalità per la concessione di contributi a favore dei Comuni di Melara, Bergantino, Castelnovo Bariano, Castelmassa, Ceneselli, Calto e Salara, costituenti l’area del Polesine superiore, per lo sviluppo economico, sociale, turistico e culturale dei rispettivi territori.
2. Le finalità previste dal comma 1 sono perseguite mediante interventi decisi con la partecipazione dei Comuni indicati al comma 1, in forma singola o associata, e promosse dalla Conferenza dei Sindaci di cui al comma 3, volti a conseguire un opportuno assetto istituzionale dell’area, a promuovere la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nonché a sostenere le attività imprenditoriali e gli insediamenti produttivi atti a promuovere lo sviluppo ed il rinnovamento economico, sociale, turistico e culturale.
3. Per il conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, è istituita la Conferenza dei Sindaci del Polesine superiore che esercita compiti di indirizzo e promozione delle iniziative localizzate nell’area dei Comuni interessati ed esprime apposito parere sugli interventi localizzati nel territorio di riferimento.
4. Al fine di assicurare l’ottimale implementazione delle iniziative afferenti al territorio di riferimento e la realizzazione di economie di scala, gli interventi previsti dal presente articolo sono oggetto di una programmazione triennale e di un cronoprogramma finanziario annuale attinente a ciascun intervento con la previsione di rendicontazioni relative agli stati di avanzamento degli interventi medesimi.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche alle analoghe disposizioni regionali istitutive delle Conferenze dei Sindaci, salvo quanto previsto dall’articolo 6 bis, della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 e dall’articolo 3 della legge regionale 25 maggio 2021, n. 12 “Iniziative per lo sviluppo economico e sociale del Delta del Po e della Riviera del Brenta”.
6. Alla fine del comma 1, dell’articolo 7, della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 , come sostituito dall’articolo 6, comma 1, della legge regionale 3 febbraio 2020, n. 6 , sono aggiunte le parole: “ sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere”.
7. Al comma 1, dell’articolo 85, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 , come modificato dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 maggio 2017, n. 13 , dopo le parole: “ La Giunta regionale” sono inserite le seguenti: “ , sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere,”.
8. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2025 ed in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Le finalità previste dal comma 1 sono perseguite mediante interventi decisi con la partecipazione dei Comuni indicati al comma 1, in forma singola o associata, e promosse dalla Conferenza dei Sindaci di cui al comma 3, volti a conseguire un opportuno assetto istituzionale dell’area, a promuovere la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nonché a sostenere le attività imprenditoriali e gli insediamenti produttivi atti a promuovere lo sviluppo ed il rinnovamento economico, sociale, turistico e culturale.
3. Per il conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, è istituita la Conferenza dei Sindaci del Polesine superiore che esercita compiti di indirizzo e promozione delle iniziative localizzate nell’area dei Comuni interessati ed esprime apposito parere sugli interventi localizzati nel territorio di riferimento.
4. Al fine di assicurare l’ottimale implementazione delle iniziative afferenti al territorio di riferimento e la realizzazione di economie di scala, gli interventi previsti dal presente articolo sono oggetto di una programmazione triennale e di un cronoprogramma finanziario annuale attinente a ciascun intervento con la previsione di rendicontazioni relative agli stati di avanzamento degli interventi medesimi.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche alle analoghe disposizioni regionali istitutive delle Conferenze dei Sindaci, salvo quanto previsto dall’articolo 6 bis, della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 e dall’articolo 3 della legge regionale 25 maggio 2021, n. 12 “Iniziative per lo sviluppo economico e sociale del Delta del Po e della Riviera del Brenta”.
6. Alla fine del comma 1, dell’articolo 7, della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 , come sostituito dall’articolo 6, comma 1, della legge regionale 3 febbraio 2020, n. 6 , sono aggiunte le parole: “ sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere”.
7. Al comma 1, dell’articolo 85, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 , come modificato dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 maggio 2017, n. 13 , dopo le parole: “ La Giunta regionale” sono inserite le seguenti: “ , sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere,”.
8. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2025 ed in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 4 - Organizzazione dell’evento “L’Italia delle Regioni – Festival delle Regioni e delle Province autonome” per l’anno 2025.
1. Al fine di valorizzare il ruolo delle Regioni e delle Province autonome nel sostegno e nella promozione delle rispettive eccellenze quale elemento fondamentale di attrattività dei territori, la Giunta regionale è autorizzata a organizzare, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l’evento denominato “L’Italia delle Regioni – Festival delle Regioni e delle Province Autonome” per l’anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 600.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 600.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 5 - Abrogazioni all’articolo 37 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica” e disposizioni transitorie.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, la lettera a) del comma 1 e il comma 2 dell’articolo 37 della
legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 sono abrogati.
2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 37 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 continuano a trovare applicazione limitatamente ai versamenti dovuti fino al 31 dicembre 2024.
2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 37 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 continuano a trovare applicazione limitatamente ai versamenti dovuti fino al 31 dicembre 2024.
Art. 6 - Conferimento alle province di Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza e alla città metropolitana di Venezia delle funzioni non fondamentali in materia di difesa del suolo. Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”, alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. n. 112” e alla legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006” e disposizioni transitorie.
1. Alla
legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell’articolo 1 le parole: “ difesa del suolo,” sono soppresse;
b) nell’Allegato A la parte relativa alla materia “ Difesa del suolo” è soppressa.
2. Alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 dell’articolo 83 dopo le parole: “ La Giunta regionale” sono inserite le seguenti: “ , sentite le province e la città metropolitana di Venezia,”;
b) al comma 1 dell’articolo 84 dopo le parole: “ territori montani,” sono inserite le seguenti: “ sentite le province e la città metropolitana di Venezia,”;
c) le lettere f bis) e f ter) del comma 2 dell’articolo 84, come aggiunte dal comma 3 dell’articolo 30 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 , sono sostituite dalle seguenti:
“f bis) alla realizzazione di interventi di sistemazione di rive e sponde del lago di Garda;
f ter) alle concessioni di sponde e di spiagge, di superficie e di pertinenze del lago di Garda nonché alla relativa polizia idraulica, ivi compresa l’estrazione di materiali inerti.”;
d) le lettere f quater), f quinquies) ed f sexies) del comma 2 dell’articolo 84, come aggiunte dal comma 3 dell’articolo 30 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 , sono abrogate;
e) dopo l’articolo 84 è inserito il seguente:
“Art. 84 bis - Funzioni delle province di Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza e della città metropolitana di Venezia.
1. Sono conferite alle province di Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza e alla città metropolitana di Venezia le funzioni relative:
a) alla programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione degli interventi di difesa idrogeologica nonché dei relativi manufatti, funzionali alla prevenzione di dissesti e alla messa in sicurezza della rete viaria di competenza;
b) alla programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione degli interventi per il consolidamento degli abitati e all’attuazione dei piani di trasferimento ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999, n. 17 “Nuove disposizioni in materia di interventi per il trasferimento ed il consolidamento degli abitati”;
c) alla realizzazione di pronti interventi relativamente alle opere di cui alle lettere a) e b);
d) alla realizzazione di interventi di sistemazione di rive e sponde lacuali;
e) alle concessioni di sponde e di spiagge lacuali, di superficie e di pertinenze dei laghi nonché alla relativa polizia idraulica, ivi compresa l’estrazione di materiali inerti.”;
f) alla lettera c bis) del comma 3 dell’articolo 87 le parole: “ lettere d) ed e) del comma 1 dell’articolo 85” sono sostituite dalle seguenti: “ lettere d) ed e) del comma 1 dell’articolo 84 bis) e lettere i) ed l) del comma 1 dell’articolo 85”.
3. Il comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 è abrogato.
4. La Giunta regionale con proprio provvedimento disciplina il regime transitorio per l’esercizio delle funzioni conferite dal presente articolo, individuando la data a decorrere dalla quale le province di Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza e la città metropolitana di Venezia esercitano le nuove competenze. Ai procedimenti in corso a tale data continua a trovare applicazione la normativa previgente.
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 2.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 01 “Difesa del Suolo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
a) al comma 1 dell’articolo 1 le parole: “ difesa del suolo,” sono soppresse;
b) nell’Allegato A la parte relativa alla materia “ Difesa del suolo” è soppressa.
2. Alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 dell’articolo 83 dopo le parole: “ La Giunta regionale” sono inserite le seguenti: “ , sentite le province e la città metropolitana di Venezia,”;
b) al comma 1 dell’articolo 84 dopo le parole: “ territori montani,” sono inserite le seguenti: “ sentite le province e la città metropolitana di Venezia,”;
c) le lettere f bis) e f ter) del comma 2 dell’articolo 84, come aggiunte dal comma 3 dell’articolo 30 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 , sono sostituite dalle seguenti:
“f bis) alla realizzazione di interventi di sistemazione di rive e sponde del lago di Garda;
f ter) alle concessioni di sponde e di spiagge, di superficie e di pertinenze del lago di Garda nonché alla relativa polizia idraulica, ivi compresa l’estrazione di materiali inerti.”;
d) le lettere f quater), f quinquies) ed f sexies) del comma 2 dell’articolo 84, come aggiunte dal comma 3 dell’articolo 30 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 , sono abrogate;
e) dopo l’articolo 84 è inserito il seguente:
“Art. 84 bis - Funzioni delle province di Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza e della città metropolitana di Venezia.
1. Sono conferite alle province di Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza e alla città metropolitana di Venezia le funzioni relative:
a) alla programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione degli interventi di difesa idrogeologica nonché dei relativi manufatti, funzionali alla prevenzione di dissesti e alla messa in sicurezza della rete viaria di competenza;
b) alla programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione degli interventi per il consolidamento degli abitati e all’attuazione dei piani di trasferimento ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999, n. 17 “Nuove disposizioni in materia di interventi per il trasferimento ed il consolidamento degli abitati”;
c) alla realizzazione di pronti interventi relativamente alle opere di cui alle lettere a) e b);
d) alla realizzazione di interventi di sistemazione di rive e sponde lacuali;
e) alle concessioni di sponde e di spiagge lacuali, di superficie e di pertinenze dei laghi nonché alla relativa polizia idraulica, ivi compresa l’estrazione di materiali inerti.”;
f) alla lettera c bis) del comma 3 dell’articolo 87 le parole: “ lettere d) ed e) del comma 1 dell’articolo 85” sono sostituite dalle seguenti: “ lettere d) ed e) del comma 1 dell’articolo 84 bis) e lettere i) ed l) del comma 1 dell’articolo 85”.
3. Il comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 è abrogato.
4. La Giunta regionale con proprio provvedimento disciplina il regime transitorio per l’esercizio delle funzioni conferite dal presente articolo, individuando la data a decorrere dalla quale le province di Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza e la città metropolitana di Venezia esercitano le nuove competenze. Ai procedimenti in corso a tale data continua a trovare applicazione la normativa previgente.
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 2.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 01 “Difesa del Suolo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 7 - Interventi di sviluppo del sistema infrastrutturale viario veneto.
1. La Giunta regionale concorre al potenziamento delle reti infrastrutturali di trasporto viario del territorio veneto attraverso il finanziamento, da assegnare a favore della società Veneto Strade S.p.A., di complessivi euro 105.000.000,00 per la progettazione e realizzazione dei seguenti interventi:
a) adeguamento della S.R. 308 "Nuova Strada del Santo" a Padova Est, tra gli svincoli 18 e 19;
b) realizzazione del raccordo Nord di Jesolo di collegamento tra la SR43 var e la zona di Jesolo lido est – opere di II e III stralcio e viabilità connessa.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 55.000.000,00 per l’esercizio 2025 e in euro 50.000.000,00 per l’esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e Infrastrutture Stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027.
a) adeguamento della S.R. 308 "Nuova Strada del Santo" a Padova Est, tra gli svincoli 18 e 19;
b) realizzazione del raccordo Nord di Jesolo di collegamento tra la SR43 var e la zona di Jesolo lido est – opere di II e III stralcio e viabilità connessa.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 55.000.000,00 per l’esercizio 2025 e in euro 50.000.000,00 per l’esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e Infrastrutture Stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 8 - Funzionamento dell’Osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni di lavori, forniture e servizi.
1 La Giunta regionale, considerata l’importanza dei compiti assegnati all’Osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni di lavori, forniture e servizi istituito dall’articolo 55 della
legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”, tra cui anche la predisposizione e l’aggiornamento del prezzario regionale, concorre alle spese di funzionamento dell’Osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni di lavori, forniture e servizi al fine di assicurare lo svolgimento di attività che dovessero richiedere competenze esterne all’Amministrazione.
2 Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026, 2027 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 "Urbanistica ed Assetto del territorio”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
2 Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026, 2027 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 "Urbanistica ed Assetto del territorio”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 9 - Contributo straordinario al Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni.
1. Al fine di sostenere una programmazione di attività teatrali di notevole prestigio nazionale e internazionale, proprie di un teatro nazionale ai sensi delle normative vigenti, nonché di promuovere una filiera culturale veneta, la Giunta regionale è autorizzata ad attribuire al Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni, riconosciuto quale teatro nazionale con decreto dirigenziale del Ministero della Cultura n. 230 del 3 giugno 2022, un ulteriore contributo straordinario di euro 2.000.000,00 complessivi a valere sugli esercizi 2026 e 2027.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2026 e in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2026 e in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 10 - Sostegno per la candidatura alla V edizione dei Giochi Olimpici giovanili invernali 2028.
1. Per la candidatura alla V edizione dei Giochi Olimpici giovanili invernali 2028 e dare seguito alle richieste di cui al punto VI – G3 del Future Host Questionnaire, la Regione rilascia apposita garanzia nelle forme di apposito accantonamento in bilancio. A tal fine è autorizzato alla Missione 20 “Fondi e Accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027 l'accantonamento di euro 1.650.000,00 annui a decorrere dal 2025 e fino al 2028.
2. Per garantire lo svolgimento della V edizione dei Giochi Olimpici giovanili invernali 2028 è riconosciuto a favore del Comitato Organizzatore un contributo per la copertura delle spese di gestione nella misura massima di 7,5 milioni di euro, di cui euro 500.000,00 per l'esercizio 2025, euro 2.000.000,00 per l’esercizio 2026, euro 2.000.000,00 per l’esercizio 2027 e fino ad euro 3.000.000,00 per l’esercizio 2028, a valere sulle risorse della Missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
3. Con provvedimento della Giunta regionale sono definiti criteri, modalità e termini per la determinazione dell’importo del contributo di cui al comma 2 e la sua concessione.
2. Per garantire lo svolgimento della V edizione dei Giochi Olimpici giovanili invernali 2028 è riconosciuto a favore del Comitato Organizzatore un contributo per la copertura delle spese di gestione nella misura massima di 7,5 milioni di euro, di cui euro 500.000,00 per l'esercizio 2025, euro 2.000.000,00 per l’esercizio 2026, euro 2.000.000,00 per l’esercizio 2027 e fino ad euro 3.000.000,00 per l’esercizio 2028, a valere sulle risorse della Missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
3. Con provvedimento della Giunta regionale sono definiti criteri, modalità e termini per la determinazione dell’importo del contributo di cui al comma 2 e la sua concessione.
Art. 11 - Partecipazione della Regione del Veneto alla costituzione del soggetto referente per il patrimonio della Città di Vicenza e Ville del Palladio nel Veneto.
1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la partecipazione della Regione del Veneto alla costituzione di un soggetto giuridico, ai sensi dell’articolo 14 del Codice civile, quale referente per il Sito del patrimonio mondiale Unesco “Città di Vicenza e Ville del Palladio nel Veneto”, per contribuire alla salvaguardia e valorizzazione del bene e per il perseguimento delle altre finalità che saranno previste nello Statuto.
2. La partecipazione è subordinata alla condizione che il soggetto consegua il riconoscimento della personalità giuridica, e che lo statuto consenta al Presidente della Giunta regionale o suo delegato di esercitare i diritti inerenti la qualità di socio fondatore e provvedere alla designazione dei rappresentanti della Regione del Veneto negli organi, nel rispetto dello Statuto regionale e della normativa vigente.
3. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare al patrimonio e contribuire alla gestione delle attività del soggetto.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 del presente articolo, quantificati in euro 15.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 3 “Spese per incremento di attività finanziarie” del bilancio di previsione 2025-2027.
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 3 del presente articolo, quantificati in euro 35.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. La partecipazione è subordinata alla condizione che il soggetto consegua il riconoscimento della personalità giuridica, e che lo statuto consenta al Presidente della Giunta regionale o suo delegato di esercitare i diritti inerenti la qualità di socio fondatore e provvedere alla designazione dei rappresentanti della Regione del Veneto negli organi, nel rispetto dello Statuto regionale e della normativa vigente.
3. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare al patrimonio e contribuire alla gestione delle attività del soggetto.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 del presente articolo, quantificati in euro 15.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 3 “Spese per incremento di attività finanziarie” del bilancio di previsione 2025-2027.
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 3 del presente articolo, quantificati in euro 35.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 12 - Contributo straordinario per la realizzazione del Museo del Duomo e dell’Auditorium di Castelfranco Veneto (TV).
1. Al fine di concorrere alla realizzazione del Museo del Duomo di Castelfranco Veneto e dell’annesso Auditorium, attraverso la ristrutturazione del complesso dell’ex cinema Pio X, la Giunta regionale è autorizzata a riconoscere un contributo straordinario al Comune di Castelfranco Veneto (TV).
2. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere con i soggetti interessati un accordo che disciplina i rapporti e le modalità di realizzazione e gestione dell’intervento di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere con i soggetti interessati un accordo che disciplina i rapporti e le modalità di realizzazione e gestione dell’intervento di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 13 - Contrasto alle avversità emergenti nel settore primario.
1. Al fine di contrastare le avversità emergenti nel settore primario, ivi comprese quelle relative alla pesca e all’acquacoltura, è costituito presso l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura” un tavolo permanente per il contrasto alle avversità del settore primario composto dal direttore di Area competente in materia di agricoltura o suo delegato, dal direttore dell’Agenzia o suo delegato, dal direttore della struttura regionale competente per materia o suo delegato e dalle organizzazioni professionali del settore agricolo e della pesca facenti parte del Comitato regionale per la concertazione in agricoltura di cui all’articolo 3, comma 2 lettera a) della
legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 “Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo” come integrato ai sensi dell'articolo 7 della
legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 .
2. Il tavolo di cui al comma 1 fornisce supporto tecnico-scientifico al fine di individuare le migliori strategie da porre in essere per far fronte ai danni derivanti dalle avversità emergenti di cui al comma 1; allo scopo il Tavolo tecnico può essere integrato di volta in volta ed in funzione degli argomenti trattati, da esperti appartenenti ad istituzioni scientifiche e di ricerca. La partecipazione al tavolo tecnico è gratuita.
3. I rappresentanti delle organizzazioni di cui al comma 1 durano in carica tre anni.
4. Le risultanze del tavolo tecnico sono trasmesse, a cura di Veneto Agricoltura, alla Giunta regionale, quale contributo istruttorio per la definizione delle strategie di contrasto e contenimento dei danni nonché, al fine delle valutazioni sulle possibili azioni da intraprendere, alla cui attuazione può concorrere Veneto Agricoltura, ivi compresi, al fine di mitigare gli effetti sul reddito delle imprese agricole causati dalle avversità emergenti, gli interventi finanziari per la costituzione e capitalizzazione dei fondi rischio di mutualità, anche con la individuazione di soluzioni innovative offerte dal mercato dei prodotti assicurativi.
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.300.000,000 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Il tavolo di cui al comma 1 fornisce supporto tecnico-scientifico al fine di individuare le migliori strategie da porre in essere per far fronte ai danni derivanti dalle avversità emergenti di cui al comma 1; allo scopo il Tavolo tecnico può essere integrato di volta in volta ed in funzione degli argomenti trattati, da esperti appartenenti ad istituzioni scientifiche e di ricerca. La partecipazione al tavolo tecnico è gratuita.
3. I rappresentanti delle organizzazioni di cui al comma 1 durano in carica tre anni.
4. Le risultanze del tavolo tecnico sono trasmesse, a cura di Veneto Agricoltura, alla Giunta regionale, quale contributo istruttorio per la definizione delle strategie di contrasto e contenimento dei danni nonché, al fine delle valutazioni sulle possibili azioni da intraprendere, alla cui attuazione può concorrere Veneto Agricoltura, ivi compresi, al fine di mitigare gli effetti sul reddito delle imprese agricole causati dalle avversità emergenti, gli interventi finanziari per la costituzione e capitalizzazione dei fondi rischio di mutualità, anche con la individuazione di soluzioni innovative offerte dal mercato dei prodotti assicurativi.
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.300.000,000 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 14 - Interventi a sostegno di strategie terapeutiche in ambito sanitario.
1. Al fine di concorrere allo sviluppo di strategie terapeutiche in ambito sanitario ed al miglioramento della qualità dei percorsi diagnostici, anche in riferimento a terapie che richiedono l’utilizzo di conoscenze e tecnologie avanzate e l’apporto di competenze multidisciplinari di carattere trasversale, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere e sostenere iniziative, programmi di ricerca e progetti di elevata innovazione scientifica e di sviluppo di piattaforme tecnologiche all’avanguardia mediante la concessione di contributi da destinare a soggetti pubblici e privati.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce, con proprio provvedimento, le categorie di beneficiari, la tipologia di interventi da finanziare, i criteri e le procedure per la concessione ed erogazione dei contributi.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della Salute”, Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce, con proprio provvedimento, le categorie di beneficiari, la tipologia di interventi da finanziare, i criteri e le procedure per la concessione ed erogazione dei contributi.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della Salute”, Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 15 - Interventi straordinari ed urgenti a favore dei macelli pubblici per le attività di sorveglianza sanitaria.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari per interventi di adeguamento strutturale ed impiantistico dei macelli di proprietà pubblica presenti nel territorio regionale allo scopo di potenziarne i processi produttivi.
2. I contributi di cui al comma 1 sono finalizzati ad aumentare la capacità produttiva delle linee di macellazione e lavorazione delle carni di ungulati domestici e selvatici garantendo il rispetto dei requisiti d’igiene e delle norme in materia di biosicurezza, a supporto delle Piccole Produzioni Locali (PPL) per la fase di macellazione e sezionamento e per agevolare l’immissione sul mercato delle carni di selvaggina abbattuta nell’ambito dei piani di controllo e/o eradicazione per la prevenzione e il controllo delle emergenze epidemiche.
3. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina i criteri e le modalità di erogazione dei contributi straordinari di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 2.500.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della Salute”, Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. I contributi di cui al comma 1 sono finalizzati ad aumentare la capacità produttiva delle linee di macellazione e lavorazione delle carni di ungulati domestici e selvatici garantendo il rispetto dei requisiti d’igiene e delle norme in materia di biosicurezza, a supporto delle Piccole Produzioni Locali (PPL) per la fase di macellazione e sezionamento e per agevolare l’immissione sul mercato delle carni di selvaggina abbattuta nell’ambito dei piani di controllo e/o eradicazione per la prevenzione e il controllo delle emergenze epidemiche.
3. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina i criteri e le modalità di erogazione dei contributi straordinari di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 2.500.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della Salute”, Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 16 - Contributo straordinario per la realizzazione di interventi di riqualificazione a favore degli impianti sportivi su ghiaccio del territorio veneto.
1. La Giunta regionale, al fine di concorrere alla riqualificazione degli impianti sportivi su ghiaccio presenti sul territorio veneto, ovvero alla realizzazione di nuovi impianti, è autorizzata a riconoscere un contributo straordinario ai comuni interessati da tali interventi sulla base della ricognizione ed individuazione degli impianti prioritari effettuata dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG).
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere con la Presidenza del Consiglio-Dipartimento per gli Affari Regionali, le Autonomie e lo Sport - Ufficio Sport e la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG), un accordo che disciplini i rapporti, i criteri e le modalità di realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 6.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere con la Presidenza del Consiglio-Dipartimento per gli Affari Regionali, le Autonomie e lo Sport - Ufficio Sport e la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG), un accordo che disciplini i rapporti, i criteri e le modalità di realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 6.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 17 - Inserimento dell’articolo 85 bis nella legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
1. Dopo l’articolo 85 della
legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è inserito il seguente:
“Art. 85 bis. – Funzioni attribuite ai Comuni rivieraschi del Lago di Garda in materia di demanio lacuale esercitate in forma associata e disposizioni per la determinazione dei canoni lacuali.
1. La Regione del Veneto, allo scopo di garantire un efficace ed efficiente esercizio delle funzioni attribuite ai comuni rivieraschi del lago di Garda, adotta strumenti d'incentivazione per favorire la formazione di accordi per la gestione in forma associata delle competenze attribuite ai Comuni in materia di demanio lacuale.
2. Le funzioni già attribuite dalla Regione ai Comuni rivieraschi del lago di Garda ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge regionale 1 dicembre 1989, n. 52 “Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda” e dell’articolo 61 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" in materia di demanio lacuale, possono essere svolte in forma associata.
3. I Comuni che si accordano per l’esercizio associato delle funzioni ai sensi del comma 2 adottano, in coerenza con gli strumenti della programmazione regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, un programma annuale di interventi di sistemazione di rive, sponde, banchine, pontili, piazzali ed interventi funzionali alla navigazione su beni del demanio lacuale, da sottoporre alla approvazione della Giunta regionale.
4. Il programma degli interventi di cui al comma 3 è attuato dai Comuni in forma associata mediante progetti di lavori approvati dai medesimi Comuni, previa acquisizione del parere della Commissione tecnica regionale decentrata di cui all’articolo 16 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
5. Per i Comuni che si accordano ai sensi del comma 2, oltre alle forme di incentivazione connesse all’esercizio delle funzioni in forma associata previste dalla normativa vigente, i canoni delle concessioni del demanio lacuale restano introitati per intero e destinati esclusivamente al finanziamento degli interventi di cui al comma 3 ed all’esercizio dell’attività di gestione, manutenzione e vigilanza.
6. La Giunta regionale definisce, tenuto anche conto della normativa nazionale, con proprio provvedimento, il canone dovuto per le concessioni rilasciate sui beni del demanio lacuale del lago di Garda dai Comuni in forma singola o associata e relative modalità di calcolo ed applicazione per i diversi usi.
7. La Giunta regionale individua con proprio provvedimento le modalità per il coordinamento informativo dell’attività di rilascio ed aggiornamento delle concessioni rilasciate dai Comuni in forma singola o associata.
8. Per l’esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 i Comuni in forma associata possono avvalersi di Enti o Società controllati dalla Regione Veneto.
9. Fino all’adozione del provvedimento di cui al comma 6, si applicano le tariffe previgenti.”.
2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificate in euro 800.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con un apposito accantonamento allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
“Art. 85 bis. – Funzioni attribuite ai Comuni rivieraschi del Lago di Garda in materia di demanio lacuale esercitate in forma associata e disposizioni per la determinazione dei canoni lacuali.
1. La Regione del Veneto, allo scopo di garantire un efficace ed efficiente esercizio delle funzioni attribuite ai comuni rivieraschi del lago di Garda, adotta strumenti d'incentivazione per favorire la formazione di accordi per la gestione in forma associata delle competenze attribuite ai Comuni in materia di demanio lacuale.
2. Le funzioni già attribuite dalla Regione ai Comuni rivieraschi del lago di Garda ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge regionale 1 dicembre 1989, n. 52 “Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda” e dell’articolo 61 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" in materia di demanio lacuale, possono essere svolte in forma associata.
3. I Comuni che si accordano per l’esercizio associato delle funzioni ai sensi del comma 2 adottano, in coerenza con gli strumenti della programmazione regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, un programma annuale di interventi di sistemazione di rive, sponde, banchine, pontili, piazzali ed interventi funzionali alla navigazione su beni del demanio lacuale, da sottoporre alla approvazione della Giunta regionale.
4. Il programma degli interventi di cui al comma 3 è attuato dai Comuni in forma associata mediante progetti di lavori approvati dai medesimi Comuni, previa acquisizione del parere della Commissione tecnica regionale decentrata di cui all’articolo 16 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
5. Per i Comuni che si accordano ai sensi del comma 2, oltre alle forme di incentivazione connesse all’esercizio delle funzioni in forma associata previste dalla normativa vigente, i canoni delle concessioni del demanio lacuale restano introitati per intero e destinati esclusivamente al finanziamento degli interventi di cui al comma 3 ed all’esercizio dell’attività di gestione, manutenzione e vigilanza.
6. La Giunta regionale definisce, tenuto anche conto della normativa nazionale, con proprio provvedimento, il canone dovuto per le concessioni rilasciate sui beni del demanio lacuale del lago di Garda dai Comuni in forma singola o associata e relative modalità di calcolo ed applicazione per i diversi usi.
7. La Giunta regionale individua con proprio provvedimento le modalità per il coordinamento informativo dell’attività di rilascio ed aggiornamento delle concessioni rilasciate dai Comuni in forma singola o associata.
8. Per l’esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 i Comuni in forma associata possono avvalersi di Enti o Società controllati dalla Regione Veneto.
9. Fino all’adozione del provvedimento di cui al comma 6, si applicano le tariffe previgenti.”.
2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificate in euro 800.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con un apposito accantonamento allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 18 - Aiuto integrativo regionale allo sviluppo rurale montano.
1. Al fine di assicurare continuità alle indennità delle aziende agricole di montagna nel passaggio tra la programmazione dello sviluppo rurale 2014-2022 e la programmazione 2023-2027, la Giunta regionale è autorizzata ad attivare per la campagna 2025 uno specifico aiuto complementare, nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuto di stato.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 03 “Politica regionale unitaria per l’agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 03 “Politica regionale unitaria per l’agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 19 - Contributo straordinario a favore dell’Associazione ALDA ITALIA APS per la realizzazione in Veneto dell’edizione 2025 della Summer School.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario all’Associazione Europea per la Democrazia Locale - ALDA ITALIA APS, con sede in Vicenza, per la realizzazione in Veneto dell’edizione 2025 della Summer School.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 40.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 19 “Relazioni internazionali”, Programma 01 “Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 40.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 19 “Relazioni internazionali”, Programma 01 “Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 20 - Modifica della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 34 “Istituzione della Fondazione “Comelico Dolomiti” - Centro studi transfrontaliero”.
1. L’articolo 5 della
legge regionale 24 dicembre 2004, n. 34 “Istituzione della Fondazione “Comelico Dolomiti” - Centro studi transfrontaliero” è sostituito dal seguente:
“Art. 5 - Partecipazione della Regione.
1. La Regione partecipa alla Fondazione con la corresponsione di una quota annuale.”.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 40.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
“Art. 5 - Partecipazione della Regione.
1. La Regione partecipa alla Fondazione con la corresponsione di una quota annuale.”.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 40.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 21 - Misure a tutela delle persone vittime di violenza che accedono alle strutture sanitarie.
1. La Regione del Veneto, nel proseguire le attività di prevenzione e contrasto della violenza in ogni sua forma, intraprese con la
legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne” intende adottare ulteriori misure a favore delle vittime di violenza basata sul genere e/o a causa del loro orientamento sessuale e identità di genere, residenti in Veneto e che accedono alle strutture sanitarie.
2. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del comma 1, è garantita l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per le vittime di violenza basata sul genere e/o a causa del loro orientamento sessuale e identità di genere, residenti in Veneto, per tutte le prestazioni fruite nel periodo successivo alle dimissioni dal Pronto Soccorso, incluse le prestazioni psicologiche e le prestazioni di specialistica ambulatoriale connesse alla violenza subita.
3. Entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge, la Giunta regionale definisce i criteri e le modalità attuative per garantire l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per le vittime di violenza basata sul genere e/o a causa del loro orientamento sessuale e identità di genere, residenti in Veneto.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 02 “Finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superiori ai LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del comma 1, è garantita l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per le vittime di violenza basata sul genere e/o a causa del loro orientamento sessuale e identità di genere, residenti in Veneto, per tutte le prestazioni fruite nel periodo successivo alle dimissioni dal Pronto Soccorso, incluse le prestazioni psicologiche e le prestazioni di specialistica ambulatoriale connesse alla violenza subita.
3. Entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge, la Giunta regionale definisce i criteri e le modalità attuative per garantire l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per le vittime di violenza basata sul genere e/o a causa del loro orientamento sessuale e identità di genere, residenti in Veneto.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 02 “Finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superiori ai LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 22 - Funzioni in materia di Salute Mentale.
1. A partire dal 1° gennaio 2025 il Coordinamento salute mentale istituito presso Azienda Zero ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 1025 del 16 agosto 2022 “Approvazione delle linee guida per la predisposizione dell'atto aziendale dell'Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto” è soppresso e le relative funzioni nonché le corrispondenti risorse strumentali sono trasferite alla Regione del Veneto – Giunta regionale - Area Sanità e Sociale – Direzione Programmazione sanitaria – Unità Organizzativa Salute mentale.
2. Al fine di garantire l’espletamento delle funzioni di cui al comma 1, a partire dal 1° gennaio 2025 viene conseguentemente trasferita alla Regione del Veneto – Giunta regionale l’unità di dotazione organica di personale dirigenziale del Coordinamento Salute mentale, previa corrispondente riduzione della dotazione organica di Azienda Zero. Contestualmente viene trasferita alla Regione del Veneto – Giunta regionale la corrispondente capacità assunzionale e la relativa quota dei fondi per il trattamento di posizione e di risultato della dirigenza.
3. La Giunta regionale attua la presente legge adottando i necessari provvedimenti conseguenti.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 122.459,95 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della Salute”, Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Al fine di garantire l’espletamento delle funzioni di cui al comma 1, a partire dal 1° gennaio 2025 viene conseguentemente trasferita alla Regione del Veneto – Giunta regionale l’unità di dotazione organica di personale dirigenziale del Coordinamento Salute mentale, previa corrispondente riduzione della dotazione organica di Azienda Zero. Contestualmente viene trasferita alla Regione del Veneto – Giunta regionale la corrispondente capacità assunzionale e la relativa quota dei fondi per il trattamento di posizione e di risultato della dirigenza.
3. La Giunta regionale attua la presente legge adottando i necessari provvedimenti conseguenti.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 122.459,95 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della Salute”, Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 23 - Disposizioni a supporto dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026.
1. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare con un sostegno finanziario al progetto di ricerca e divulgazione per un Centro Nazionale di Ricerca ed Avviamento allo Sport per persone con disabilità, situato nel territorio bellunese, proposto in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026.
2. Al fine di consentire la conclusione delle attività programmate dall’Azienda ULSS n. 1 Dolomiti a supporto dell’organizzazione dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026, comprese quelle di cui al comma 1, e di risolvere le particolari complessità gestionali che hanno dato luogo all’attuale gestione commissariale dell’Azienda, il Presidente della Giunta regionale, in deroga ai limiti imposti dalla normativa regionale, può disporre ulteriori rinnovi dell’incarico commissariale.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 30.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Al fine di consentire la conclusione delle attività programmate dall’Azienda ULSS n. 1 Dolomiti a supporto dell’organizzazione dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026, comprese quelle di cui al comma 1, e di risolvere le particolari complessità gestionali che hanno dato luogo all’attuale gestione commissariale dell’Azienda, il Presidente della Giunta regionale, in deroga ai limiti imposti dalla normativa regionale, può disporre ulteriori rinnovi dell’incarico commissariale.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 30.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 24 - Modifica all’articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione”.
1. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 3 della
legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 sono inseriti i seguenti:
“4 ter. Qualora a seguito della verifica di cui al comma 4 bis sia accertata la possibilità di prosecuzione dell’attività dell’ente commissariato sulla base del piano di risanamento in grado di ripristinare definitivamente le condizioni di equilibrio economico gestionale, la Giunta regionale, in deroga al comma 3, può rinnovare l’incarico commissariale per la durata necessaria alla definitiva conclusione delle operazioni di risanamento.
4 quater. Al commissario straordinario, per lo svolgimento delle attività finalizzate al risanamento risolutivo dell’ente commissariato, può essere riconosciuto un indennizzo integrativo determinato dalla Giunta regionale nella misura massima di euro 5.000,00, tenuto conto della complessità del piano e dei relativi tempi di attuazione.”.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2025-2027.
“4 ter. Qualora a seguito della verifica di cui al comma 4 bis sia accertata la possibilità di prosecuzione dell’attività dell’ente commissariato sulla base del piano di risanamento in grado di ripristinare definitivamente le condizioni di equilibrio economico gestionale, la Giunta regionale, in deroga al comma 3, può rinnovare l’incarico commissariale per la durata necessaria alla definitiva conclusione delle operazioni di risanamento.
4 quater. Al commissario straordinario, per lo svolgimento delle attività finalizzate al risanamento risolutivo dell’ente commissariato, può essere riconosciuto un indennizzo integrativo determinato dalla Giunta regionale nella misura massima di euro 5.000,00, tenuto conto della complessità del piano e dei relativi tempi di attuazione.”.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 25 - Sostegno a progetti pilota sperimentali per lo sviluppo di programmi di edilizia sociale finalizzati a favorire l’inclusione abitativa delle persone anziane.
1. La Giunta regionale è autorizzata all’erogazione di un finanziamento destinato alla realizzazione di uno studio per la mappatura delle esperienze di co-housing per le persone anziane in atto presso i comuni del Veneto nella logica di favorirne l’accessibilità, lo sviluppo e la diffusione.
2. Nell’ambito dello studio di cui al comma 1 sarà effettuata una ricognizione del patrimonio pubblico disponibile di proprietà di Aziende Ulss e IPAB che possa essere dedicato a iniziative di co-housing.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 70.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 03 “Interventi per gli anziani”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Nell’ambito dello studio di cui al comma 1 sarà effettuata una ricognizione del patrimonio pubblico disponibile di proprietà di Aziende Ulss e IPAB che possa essere dedicato a iniziative di co-housing.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 70.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 03 “Interventi per gli anziani”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 26 - Sostegno regionale al progetto di coabitazione intergenerazionale del Comune di Padova.
1. La Regione del Veneto sostiene lo sviluppo di progettualità di coabitazione intergenerazionale nell’ottica di una loro diffusione per far fronte agli alti costi e alla scarsa disponibilità di alloggi per studenti universitari fuori sede nella città di Padova. A tal fine la Giunta regionale riconosce un contributo al Comune di Padova in qualità di soggetto promotore e capofila del progetto di coabitazione intergenerazionale.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 03 “Interventi per gli anziani”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 03 “Interventi per gli anziani”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 27 - Contributo straordinario a favore dell’Associazione “Comunità dei giovani – Oltre il confine ODV” per la realizzazione di un progetto di animazione territoriale sul lavoro.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario all’Associazione “Comunità dei giovani – Oltre il confine ODV” con sede in Verona, per la realizzazione di un progetto di animazione territoriale sul lavoro, mediante l’avvio di laboratori artigianali in ambiente interno ed esterno.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 08 “Cooperazione e Associazionismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 08 “Cooperazione e Associazionismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 28 - Contributo straordinario a favore dell’Associazione San Donà Opportunity APS per la realizzazione del SDOP Fest.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario all’Associazione San Donà Opportunity APS, con sede in San Donà di Piave (VE), per la realizzazione nel 2025 della prima edizione del SDOP Fest.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 29 - Contributi all’AUSER provinciale di Venezia ODV per l’acquisto di mezzi per il trasporto di persone disabili, anziane, affette da difficoltà motorie o non autosufficienti.
1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare contributi all’AUSER provinciale di Venezia ODV per consentire l’acquisto di mezzi da adibire al trasporto di persone disabili, anziane, affette da difficoltà motorie o non autosufficienti
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 03 “Interventi per gli anziani”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 03 “Interventi per gli anziani”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 30 - Sostegno a progetti di supporto psicologico.
1. La Regione del Veneto promuove attività di ascolto, supporto e counseling psicologico destinati alle giovani generazioni nei luoghi prossimali di aggregazione attraverso progetti promossi su tutto il territorio regionale dall’Ordine professionale degli psicologi coinvolgendo Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2025 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali politiche sociali e famiglia” Programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale” Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2025 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali politiche sociali e famiglia” Programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale” Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 31 - Contributo straordinario a sostegno di un Master promosso dall’Università degli studi di Padova.
1. La Giunta regionale supporta la realizzazione di un Master di primo livello presso l’Università degli Studi di Padova, rivolto agli insegnanti delle scuole dell’infanzia e primarie della Regione del Veneto, sui temi dell’accettazione e del rispetto dell’altro e delle sue differenze erogando un contributo di euro 21.000,00 per sostenere n. 7 borse di studio da riconoscere ai partecipanti al Master selezionati dagli Uffici Scolastici Provinciali.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 21.000,00 per l’esercizio 2025 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 01 “Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 21.000,00 per l’esercizio 2025 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 01 “Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 32 - Interventi urgenti di messa in sicurezza a fronte di dissesto idrologico presso il Santuario della Madonna della Corona in Provincia di Verona.
1. Al fine di effettuare un’indagine geotecnica che consenta di mettere in sicurezza alcune pareti rocciose insistenti sulla strada che, da Piazzale San Giovanni Paolo II conduce al Santuario della Madonna della Corona, presso la località Spiazzi in Provincia di Verona, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Ferrara di Monte Baldo.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 33 - Contributo straordinario a favore dell’Associazione Gruppo Operatori Carcerari Volontari ODV di Padova per l’assistenza alle persone detenute.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare finanziamenti in favore dell’Associazione Gruppo Operatori Carcerari Volontari ODV di Padova per l’attività di assistenza sociosanitaria, di promozione della cultura della legalità e di assistenza morale, psicologica e materiale alle persone detenute.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00, per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00, per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 34 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
SOMMARIO
- Legge regionale 27 dicembre 2024, n. 33 (BUR n. 169/2024) (Bilancio) - Testo storico
- COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2025
-
- Art. 1 - Inserimento dell’articolo 2 bis nella legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020”.
- Art. 2 - Organizzazione di attività a rilevanza internazionale.
- Art. 3 - Sviluppo economico e sociale dei comuni costituenti l’area del Polesine superiore e disposizioni in materia di Conferenze dei Sindaci. Modifica alla legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 “Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale” e alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”.
- Art. 4 - Organizzazione dell’evento “L’Italia delle Regioni – Festival delle Regioni e delle Province autonome” per l’anno 2025.
- Art. 5 - Abrogazioni all’articolo 37 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica” e disposizioni transitorie.
- Art. 6 - Conferimento alle province di Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza e alla città metropolitana di Venezia delle funzioni non fondamentali in materia di difesa del suolo. Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”, alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. n. 112” e alla legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006” e disposizioni transitorie.
- Art. 7 - Interventi di sviluppo del sistema infrastrutturale viario veneto.
- Art. 8 - Funzionamento dell’Osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni di lavori, forniture e servizi.
- Art. 9 - Contributo straordinario al Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni.
- Art. 10 - Sostegno per la candidatura alla V edizione dei Giochi Olimpici giovanili invernali 2028.
- Art. 11 - Partecipazione della Regione del Veneto alla costituzione del soggetto referente per il patrimonio della Città di Vicenza e Ville del Palladio nel Veneto.
- Art. 12 - Contributo straordinario per la realizzazione del Museo del Duomo e dell’Auditorium di Castelfranco Veneto (TV).
- Art. 13 - Contrasto alle avversità emergenti nel settore primario.
- Art. 14 - Interventi a sostegno di strategie terapeutiche in ambito sanitario.
- Art. 15 - Interventi straordinari ed urgenti a favore dei macelli pubblici per le attività di sorveglianza sanitaria.
- Art. 16 - Contributo straordinario per la realizzazione di interventi di riqualificazione a favore degli impianti sportivi su ghiaccio del territorio veneto.
- Art. 17 - Inserimento dell’articolo 85 bis nella legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
- Art. 18 - Aiuto integrativo regionale allo sviluppo rurale montano.
- Art. 19 - Contributo straordinario a favore dell’Associazione ALDA ITALIA APS per la realizzazione in Veneto dell’edizione 2025 della Summer School.
- Art. 20 - Modifica della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 34 “Istituzione della Fondazione “Comelico Dolomiti” - Centro studi transfrontaliero”.
- Art. 21 - Misure a tutela delle persone vittime di violenza che accedono alle strutture sanitarie.
- Art. 22 - Funzioni in materia di Salute Mentale.
- Art. 23 - Disposizioni a supporto dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026.
- Art. 24 - Modifica all’articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione”.
- Art. 25 - Sostegno a progetti pilota sperimentali per lo sviluppo di programmi di edilizia sociale finalizzati a favorire l’inclusione abitativa delle persone anziane.
- Art. 26 - Sostegno regionale al progetto di coabitazione intergenerazionale del Comune di Padova.
- Art. 27 - Contributo straordinario a favore dell’Associazione “Comunità dei giovani – Oltre il confine ODV” per la realizzazione di un progetto di animazione territoriale sul lavoro.
- Art. 28 - Contributo straordinario a favore dell’Associazione San Donà Opportunity APS per la realizzazione del SDOP Fest.
- Art. 29 - Contributi all’AUSER provinciale di Venezia ODV per l’acquisto di mezzi per il trasporto di persone disabili, anziane, affette da difficoltà motorie o non autosufficienti.
- Art. 30 - Sostegno a progetti di supporto psicologico.
- Art. 31 - Contributo straordinario a sostegno di un Master promosso dall’Università degli studi di Padova.
- Art. 32 - Interventi urgenti di messa in sicurezza a fronte di dissesto idrologico presso il Santuario della Madonna della Corona in Provincia di Verona.
- Art. 33 - Contributo straordinario a favore dell’Associazione Gruppo Operatori Carcerari Volontari ODV di Padova per l’assistenza alle persone detenute.
- Art. 34 - Entrata in vigore.
Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 12/09/2024
PDL n. 300
Assegnato in sede referente: 1a commissione
Stato: licenziato
La commissione ha espresso parere in data: 27/11/2024
Parere della commissione espresso a: Maggioranza
Relatore in aula: Luciano SANDONÀ
Approvato dal consiglio in data: 17/12/2024